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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7562/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 27/05/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. in proprio per parte attrice CP_1
(appellante) CP_1
2. l'avv. BRACUTO MARIA RITA per parte convenuta
(appellato) Controparte_2
che precisano le rispettive conclusioni come da atti introduttivo e da comparsa di risposta.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono la causa riportandosi alle memorie conclusive depositate. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 7562/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
- che avanzava appello avverso la sentenza del CP_1
GdP di Genova del 5.2.23 che aveva respinto l'opposizione al verbale n. T11045273335 con cui la Polizia municipale di CP_2 gli aveva contestato la violazione dell'art. 142 c.7 del cds (eccesso di velocità) perché in data 18/02/2021 quale proprietario/ conducente del veicolo FV916YR superava il limite di velocità fissato in 70 km/h (velocità riscontrata 81,5 km/h);
- che l'appellante deduceva in questa sede:
1. violazione dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Comunale per la Videosorveglianza che prevede l'utilizzo della stessa per il solo monitoraggio dei flussi veicolari e non per l'accertamento delle violazioni al CdS;
2. indeterminatezza della contestazione non essendo identificato con sufficiente precisione il tratto stradale teatro dell'infrazione contestata con conseguente impossibilità di verificare l'esattezza della contestazione;
3. assenza dell'indicazione della tipologia fissa o mobile dell'apparecchio di videocontrollo;
4. mancata prova sull'omologazione dell'apparecchio; - che si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza CP_2 impugnata;
- che l'appello va respinto;
- che in merito a quanto sub 1), la doglianza va respinta;
- che infatti, come esattamente osservato dal GdP, il Regolamento citato:
▪ al primo comma, lettera F) identifica la finalità della videosorveglianza nell'”accertamento di infrazioni al codice della strada”;
▪ al comma due lettera C) precisa che gli impianti di videosorveglianza gestiti dal Corpo di Polizia Municipale sono finalizzati “a reprimere comportamenti illeciti” citando espressamente a tal fine “l'art. 6 Legge 38/2009” (rectius art. 6 DL 11/09 convertito con Legge 38/2009) secondo il quale (comma 7) “Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”. Ritiene questo Giudice che il controllo sui limiti di velocità rientri nell'attività di “tutela della sicurezza urbana”.
- che sub 2) questo Giudice utilizzava i poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 comma 2 c.p.c. richiamati dall'art. 2 Dlgs 150/2011;
- che a tal fine è noto che la Suprema Corte abilita i poteri istruttori del giudice del rito del lavoro laddove già sussista “una pista probatoria” risultante dagli atti, necessitante di una mera integrazione (Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, n.26597; Cassazione civile sez. lav., 23/05/2003, n.8220; Cassazione civile sez. lav., 06/07/2023, n.19208) 1; - che tale è la situazione dell'odierna fattispecie stante le risultanze del verbale impugnato in cui venivano indicati orientativamente il teatro dell'infrazione (“il veicolo ha percorso il tratto compreso tra il varco uscita zona industriale (cartello segnaletica) dir Ponente e il varco uscita Cornigliano-Aereoporto (…) la documentazione fotografica è conservata agli atti dell'ufficio, rubricata con il numero 36643/21”;
- che in ragione di detta prova parziale, il Giudice ha acquisito d'ufficio compia dei fotogrammi riproducenti la vettura dell'appellante al momento delle rilevazioni iniziali e finali, come di seguito riprodotte;
- che sempre giovandosi dei poteri ex art. 421 II co. c.p.c. il Giudice ha inoltre richiesto al Comune quale fosse l'esatto
Cassazione civile sez. lav., 23/05/2003, n.8220:Nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo;
nè all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova "nuova", disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.”
Cassazione civile sez. lav., 06/07/2023, n.19208: Nelle controversie di lavoro, per la disparità socio- economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze e potendo financo disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell'unico presupposto dell'esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusioni e decadenze già verificatesi. posizionamento dei due rilevatori al fine di verificare la velocità del mezzo;
- che il forniva il certificato di taratura da cui emergeva CP_2 che la distanza intercorrente tra le due rilevazioni fotografiche era di 716,8 metri (deposito del19.2.25);
- che sulla base di detti riscontri, è possibile identificare la velocità della vettura dell'appellante, applicando la formula Velocità= Spazio/Tempo, dove:
▪ il tempo di percorrenza tra i due fotogrammi sopra riprodotti (orario di inizio rilevazione h. 08:33:35,584 e di fine rilevazione h. 08:34:07,235) si identifica in 31,651 secondi;
▪ lo spazio è pari a 716,8 metri;
- che quindi dividendo lo Spazio (716,8 metri) per il tempo (31,651 secondi) di ottiene velocità di 22,65 m/s;
- che al fine di convertire la velocità da m/s a km/h notoriamente si moltiplica per il fattore di conversione di 3,6 (1 Km= 1000 metri;
1 ora = 3.600 secondi);
- che quindi la velocità deve essere identificata in 81,54 km/h (22,65 x 3,6);
- che ciò consente di confermare nel merito la sussistenza dell'infrazione contestata (velocità massima consentita: 70 km/h, cfr. verbale);
- che infine il motivo sub 3) non ha pregio, in quanto l'obbligatorietà della precisazione da inserire nel verbale relativa alla natura fissa o mobile del rilevatore di velocità riguarda il sistema autovelox (cioè rilevatore istantaneo di velocità) e non il sistema “Tutor” (che rileva la media della velocità in un determinato tratto di strada) utilizzato nella presente fattispecie (cfr. sul punto Cassazione civile sez. VI, 14/03/2014, n.5997);
- che il motivo sub 4) è stato avanzato solamente in appello e quindi deve ritenersi inammissibile;
- che quindi l'appello va respinto;
- che la soccombenza determinata dall'esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice giustifica la compensazione integrale di entrambi i gradi di giudizio;
- che sussistono peraltro i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002;
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 27/05/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile sez. lav., 23/11/2020, n.26597: Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria”