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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.3.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.9.1963, entrambi con l'avvocato Gianni Lissoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verano
Brianza (MB) alla Via Cavour n.13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti danno atto che il Sig. si è già trasferito in altra abitazione, sita Cassago Parte_2
(LC), alla Via San Gregorio n. 2, dopo aver asportato dalla casa familiare tutti i propri beni personali.
3. La figlia continuerà ad abitare presso la madre ed il padre contribuirà al mantenimento della stessa, Per_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre entro il giorno dieci di ogni mese un assegno di Euro 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia medesima, secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7.5.2018.
4. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita e di intrattenimento della figlia presso il padre, tenendo conto degli impegni di studio e ludici della stessa.
5. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
6. Le parti dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo.
7. Con espressa rinuncia al deposito della documentazione di cui agli artt. 473-bis. 51 c.p.c. e 473 bis 12 c.p.c.,
e all'impugnazione della sentenza di separazione.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.8.1992 a Parte_1 Parte_2
Briosco;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 31.3.2025, nelle modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 10.9.1998), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 5.3.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco, per le annotazioni di legge (atto n.
15, parte II, serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
5.3.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13.9.1963, entrambi con l'avvocato Gianni Lissoni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Verano
Brianza (MB) alla Via Cavour n.13;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Le parti danno atto che il Sig. si è già trasferito in altra abitazione, sita Cassago Parte_2
(LC), alla Via San Gregorio n. 2, dopo aver asportato dalla casa familiare tutti i propri beni personali.
3. La figlia continuerà ad abitare presso la madre ed il padre contribuirà al mantenimento della stessa, Per_1 fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, versando alla madre entro il giorno dieci di ogni mese un assegno di Euro 300,00 (trecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia medesima, secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza in data 7.5.2018.
4. I genitori concorderanno di volta in volta i giorni di visita e di intrattenimento della figlia presso il padre, tenendo conto degli impegni di studio e ludici della stessa.
5. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio sostentamento.
6. Le parti dichiarano di aver regolato ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo.
7. Con espressa rinuncia al deposito della documentazione di cui agli artt. 473-bis. 51 c.p.c. e 473 bis 12 c.p.c.,
e all'impugnazione della sentenza di separazione.
pagina 2 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 1.8.1992 a Parte_1 Parte_2
Briosco;
- Dall'unione è nata in data [...]. Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 31.3.2025, nelle modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli 10.9.1998), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 5.3.2025 da Pt_1
e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
[...] Parte_2 dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in
[...] epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Briosco, per le annotazioni di legge (atto n.
15, parte II, serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
pagina 3 di 4 Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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