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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/07/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
e in proprio e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valerio Donato e Chiara Persona_1
Maione in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Catanzaro, Viale Kennedy n. 2;
- appellanti contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Stancati in virtù di procura depositata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via A. Arabia n. 14;
-appellata e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Mirigliani e Marco CP_2
Mirigliani in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Viale Argento n. 14;
-appellato e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Consarino Parte_4
e Achille Consarino in virtù di procura in calce alla comparsa costitutiva in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Catanzaro, Via Duomo n. 24;
-appellato e ora in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Doria in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Viale Pio X n. 63;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della Ctu con nomina di consulenti possibilmente fuori Regione, accogliere le conclusioni già rassegnate in atti e, in particolare, affermato che la condotta posta in essere dai sanitari, ritenuta invece in maniera del tutto erronea e infondata idonea e congrua dal
Ctu, non sia stata conforme alle regole dell'arte medica e che sussista il nesso di causalità tra la suddetta condotta e i danni lamentati da , Persona_1 condannare l' , il Dott. Controparte_1 CP_2
il Dott. e l' in solido tra loro,
[...] Parte_4 Controparte_5 per le rispettive causali dedotte in atti, a pagare in favore degli appellanti
[...]
e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 R_
, in ragione di un terzo ciascuno ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. la somma
[...] complessiva pari ad €uro 1.267.001,22 (di cui €uro 1.195.289,92 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, €uro 20.471,56 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, €uro 45.951,84 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente ed €uro 5.287,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante), oltre ad interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare l'
[...]
, il Dott. il Dott. e Controparte_1 CP_2 Parte_4
l' in solido tra loro, per i titoli in atti, a pagare in favore Controparte_5 degli appellanti e in proprio la somma complessiva Parte_1 Parte_3 pari ad €uro 779.536,91 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare l' , il Dott. Controparte_1 CP_2
il Dott. e l' in solido tra loro,
[...] Parte_4 Controparte_5 per i titoli in atti, a pagare in favore dell'appellante in proprio la Parte_2 somma di €uro 1.228.361,18 (di cui €uro 614.180,59 a titolo di danno biologico ed
€uro 307.090,30 a titolo di danno non patrimoniale), oltre ad interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di primo e secondo grado, oltre Iva e Cpa come per legge.
- Per l'appellata : Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello; nel merito, in via principale, disattesa ogni ulteriore avversa richiesta anche istruttoria avanzata da controparte, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, privo
[...] Parte_3 di riscontro probatorio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, accertare con rigore il danno patito dagli istanti che sia direttamente dipendente dall'operato dei sanitari dell' , Controparte_6 evitando ingiustificate duplicazioni di danno, e negare il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellato Chiede, previa opposizione dalla rinnovazione della CP_2
Ctu, il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese.
- Per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_4 adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previo rigetto delle domande nuove, anche istruttorie degli appellanti, rigettare l'appello proposto nei suoi confronti perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto,
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
- Per l'appellata ora Chiede che l'On.le Controparte_3 Controparte_4
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato ex art. 342 c.p.c., 348-bis c.p.c. e 348-ter c.p.c.; in via subordinata e nel merito, respingere l'appello avanzato da Parte_1 Parte_2
e in proprio e nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_3 Persona_1 perché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in via di estremo subordine e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Parte_1 Parte_2
e non essendo configurabile in capo ai predetti la lesione
[...] Parte_3 di alcun diritto suscettibile di risarcimento autonomo, dichiarando in ogni caso che la polizza n. 30095/122/32597950 a suo tempo stipulata dal Dott. Parte_4 prevede una limitatezza del massimale di €uro 500.000,00.
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado possono essere ripercorsi nelle loro linee essenziali nei seguenti termini.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Persona_1 Parte_1 proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_3
Catanzaro l' e i sanitari ad essa Controparte_1 appartenenti Dott.ri e quali, CP_2 Parte_4 rispettivamente, addetto all'Unità Operativa di Diabetologia e responsabile medico di Chirurgia Vascolare, per sentirne accertare e dichiarare la civile responsabilità per negligente e imperita attività di cura dai medesimi prestata nella vicenda di causa e pronunciarne la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essa derivatine a loro carico.
Più in particolare, gli attori esponevano a sostegno della domanda che il R_
, affetto da diabete mellito, aveva fatto ricorso alle cure mediche presso la
[...] citata struttura in due occasioni e, segnatamente, una prima volta nel periodo compreso tra il 24-7-2006 e il 3-10-2006, allorquando, recatosi presso il Pronto
Soccorso dell' di Catanzaro dove gli veniva Controparte_1 diagnosticata una lesione ulcerativa alla pianta del piede sinistro, era stato affidato in quanto portatore di patologia diabetica alle cure specialistiche del Dott. CP_2
appartenente all'Unità Operativa di Diabetologia del medesimo nosocomio, e
[...] ivi sottoposto a varie visite ambulatoriali e alla terapia ritenuta idonea, nonostante le quali tuttavia le condizioni dell'arto erano andate peggiorando a causa di una cancrena, tanto da essersi resa necessaria l'amputazione del secondo, terzo e quarto dito del piede, e una seconda volta dal 2-5-2007 al 22-8-2007 quando era stato ricoverato presso l'Unità Operativa di Medicina Interna dello stesso ospedale per un flemmone sul dorso del piede destro e ivi sottoposto da parte del chirurgo vascolare nella persona del Dott. sia durante la degenza, che Parte_4 presso l'ambulatorio dopo le dimissioni ad interventi di toilette chirurgica e a medicazioni, nonchè su prescrizione del medesimo a controllo ortopedico, ma senza buon esito, atteso che, rivoltosi successivamente il paziente ad altre strutture ospedaliere ne riceveva la diagnosi di piede di Carchot, con conseguente deformità
e sfondamento dell'arto che aveva costretto il predetto a subire l'amputazione del piede destro. Rappresentavano, quindi, che in entrambi i casi l'aggravamento della malattia che aveva comportato l'amputazione di alcune dita del piede sinistro e del piede destro per intero subita dal fosse da addebitare al comportamento Persona_1 negligente e imperito dei sanitari del presidio ospedaliero citato per mancata esecuzione dei necessari controlli e omesse prescrizione di indagini strumentali e somministrazione di terapie adeguate, chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità e affermata la conseguente tenutezza al ristoro dei danni cagionati dalla suddetta errata condotta professionale.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta in atti, tutte le parti convenute per contestare la fondatezza della domanda attrice e invocarne il rigetto e il Dott. anche per chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia Pt_4 della compagnia assicuratrice una volta ottenuta la quale, Controparte_3 quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inoperatività della polizza assicurativa, nonché la previsione di un massimale di €uro 500.000,00,
e insistendo nel merito per il rigetto della domanda.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale del Dott. , acquisizione documentale e Pt_4 espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale, con nomina quale Ctu della Dott.ssa , alla quale veniva dato incarico di Persona_2 rispondere, una volta sottoposto a visita il , ai seguenti quesiti: Persona_1
“dica il Ctu se i sanitari che hanno avuto in cura il hanno tenuto Persona_1 una condotta conforme alle regole dell'arte medica;
in caso contrario: 1) evidenzi il Ctu tutti gli elementi ritenuti utili al fine di consentire al Giudicante l'eventuale formulazione di un giudizio di responsabilità professionale a carico dei sanitari;
2) accerti, inoltre, il Ctu se vi sia stato nesso di causalità tra i trattamenti in questione
e i danni lamentati dall'attore; 3) in caso affermativo, quantifichi il Ctu la riduzione dell'integrità psico-fisica subita dal in conseguenza dei Persona_1 CP trattamenti sanitari per cui è causa, determinando l' I.T.T., . CP_8
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-11-2015 n. 1719, la domanda attrice veniva rigettata, con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti convenute, comprese quelle relative alla espletata Ctu, e disposta la compensazione delle stesse nei rapporti tra le altre parti del giudizio.
Più nello specifico, il primo giudice ravvisava l'infondatezza della domanda sulla scorta degli esiti valutativi di cui al responso reso dal Ctu nella propria relazione, in merito all'accertata conformità alle regole dell'arte medica della condotta tenuta nell'occorso dai sanitari dell' Controparte_1 ed insussistenza del nesso causale tra la stessa e i danni lamentati dal R_
, ed ai quali riteneva di potere senz'altro aderire in quanto attendibili e privi
[...] di contraddizioni.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 11-4-2016,
[...]
e in proprio e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3
medio tempore deceduto, invocando la riforma delle statuizioni Persona_1 di rigetto della domanda con essa adottate in quanto viziate per erroneità in fatto e in diritto in ragione dei motivi qui di seguito esposti.
Lamentavano sostanzialmente gli appellanti a tal proposito che il giudice di primo grado avesse erroneamente basato la propria decisione sul recepimento delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in materia medico-legale nominato in quella sede di esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità nella vicenda a carico dei medici convenuti, laddove al contrario avrebbe dovuto disattenderne gli esiti relativamente alla ritenuta insussistenza di una condotta negligente e imperita dei medesimi, nonché all'affermata riconducibilità delle conseguenze pregiudizievoli patite dal allo sfavorevole Persona_1 decorso fisiologico della patologia diabetica da cui costui era affetto, poiché fondati su di una indagine fortemente lacunosa e minata da contraddizioni.
Più nello specifico sostenevano, previo richiamo allo svolgimento dei fatti riguardanti la vicenda clinica che aveva interessato nel caso in esame il R_
per come ricavabili dal complesso della pertinente documentazione
[...] sanitaria versata in atti, come la Ctu di primo grado fosse incorsa in una serie di omissioni ed incongruenze, per non avere indicato le regole dell'arte medica a cui i sanitari coinvolti avrebbero dovuto attenersi nella diagnosi e cura del paziente affetto da piede diabetico ed anzi avendo espresso sul punto valutazioni contrarie al contenuto delle linee guida e della letteratura scientifica in materia, oltre che per essere stata fondata su considerazioni del tutto contraddittorie e su elementi palesemente e oggettivamente contrari al vero. Segnatamente con riferimento al primo degli episodi oggetto di causa evidenziavano che il Ctu di primo grado aveva omesso di rilevare in sede di accesso del R_
al Pronto Soccorso dell' di Catanzaro in data 24-
[...] Controparte_9
7-2006 l'errata diagnosi di iniziale lesione ulcerativa alla pianta del piede sinistro, anziché quella di ulcera neuropatica plantare infetta, e l'omessa effettuazione del controllo della glicemia a paziente dichiaratosi nella circostanza portatore di diabete, nonchè il mancato ricorso ad opera del Dott. a consulenze CP_2 specialistiche, né ad approfondimenti diagnostici, essendosi limitato nel frangente a meri interventi e prescrizioni di routine, senza prospettare peraltro la necessità del ricovero che sarebbe stato invece imposto dalla sussistenza nella specie di un'ulcera infetta e da uno scompenso metabolico, oltre al fatto che il precitato sanitario aveva sospeso la terapia antibiotica sin dal 22-8-2006 e, quindi, continuato, malgrado la reviviscenza dell'infezione, a praticare gli stessi trattamenti lacunosi e inadeguati già precedentemente effettuati, così come anche l'errata diagnosi formulata da parte dei sanitari nei confronti del paziente predetto in occasione della seconda vicenda clinica del 2-5-2007 di sospetta trombosi venosa, anziché quella di flemmone.
Ancora venivano denunciate a mezzo dell'interposto gravame tutta una serie di valutazioni contraddittorie ed incongruenti espresse dal Ctu di primo grado nel proprio elaborato e, più precisamente, l'utilizzazione da parte di quest'ultimo dell'esame radiografico al piede destro del eseguito in data 16- Persona_1
5-2006 e che non aveva evidenziato lesioni ossee a carico dell'arto, per escludere l'assenza di infezioni, sena considerare che i processi infettivi non sono in genere rilevabili con sicurezza radiologicamente, soprattutto se in fase iniziale, così come l'operata valutazione degli esiti della visita ortopedica del paziente effettuata in data
11-8-2007 come suggestivi di una sospetta osteomielite in termini del tutto inconciliabili con quella del referto radiologico del successivo 22-8-2007 indicato invece come non evidenziante segni di osteomielite, e ciò anche in contrasto con la lettura delle risultanze dello stesso esame radiologico effettuata da sanitari appartenenti ad altre strutture e ritenute deporre per la presenza di siffatta patologia.
Erano altresì segnalati dagli appellanti gli assunti gravemente contraddittori del Ctu nominato in primo grado in merito all'affermata conformità delle prestazioni eseguite dai sanitari convenuti alle regole dell'arte medica, nonostante l'altrettanto rilevata sussistenza di inadempienze e ritardi da parte dei medesimi e, segnatamente,
l'accertata inidoneità del trattamento antibiotico praticato ai fini della risoluzione del processo infettivo al piede destro del paziente, la ritenuta esistenza al momento dell'accesso del predetto presso il Pronto Soccorso della struttura ospedaliera convenuta di una situazione tale da rendere possibile ipotizzare un primo stadio di formazione del flemmone a carico dell'arto in questione, la valutata tardività della richiesta di consulenza specialistica chirurgica e, non ultima, la evidenziata carente tenuta della documentazione sanitaria afferente ad ambedue gli episodi dedotti in causa.
Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate in atti, gli appellati , CP_2 Parte_4 [...]
ora Controparte_10 Controparte_4 per resistere al gravame di cui tutti contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, nonchè l' e la Compagnia assicuratrice citate anche per Controparte_1 eccepirne preliminarmente l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342, 348-bis e 348- ter c.p.c..
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste preliminari formulate dai procuratori delle stesse, la
Corte disponeva procedersi alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale di primo grado, nominando all'uopo un collegio di periti nelle persone dei Dott.ri e ai quali conferiva l'incarico Persona_3 Persona_4 di rispondere al quesito già affidato in primo grado, oltre che alle osservazioni formulate dalle parti alla Ctu espletata in prima sede e con i motivi di gravame.
Espletate le formalità del giuramento dei nominati consulenti, svolte le indagini loro commesse e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, la Corte disponeva una ulteriore integrazione della consulenza, ritenutane la necessità ai fini della decisione.
Una volta completata dunque l'attività di accertamento demandata mediante deposito all'incarto procedimentale della relazione integrativa, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 9-7-
2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere disattese, in primo luogo, le preliminari eccezioni di inammissibilità in rito dell'appello sollevate dall' Controparte_1
e dalla Compagnia assicuratrice appellate ai sensi e per gli effetti di cui
[...] agli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c..
Ed invero, sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame giova osservare al contrario, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU. Civili n. 27199/2017; Cass. Civ.
n. 13535/2018; Cass. Civ., n. 8999/2022), come gli appellanti appaiono avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Parimenti con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ulteriormente invocata sul dedotto presupposto del non avere lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, è appena il caso di osservare l'incompatibilità dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avente natura di pronuncia preliminare di natura sommaria e, come tale, da rendersi prima della trattazione della causa a norma dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., con la fase del processo che si svolge all'esito della disposta fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in costanza della quale si attua la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte nel pieno contraddittorio processale stesso e con cui deve, pertanto, considerarsi implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in esame.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Deve rilevarsi, infatti, come l'attività di ulteriore approfondimento istruttorio disposta da questa Corte mediante la rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale in forma collegiale, siccome finalizzate all'accertamento in merito alla sussistenza o meno a carico dei sanitari coinvolti nella vicenda oggetto di controversia di profili di responsabilità professionale per una non corretta e adeguata gestione del caso clinico del dante causa delle odierne parti appellanti e da Persona_1 svolgersi, sulla base dell'espresso e specifico contenuto del quesito nella specie posto ai nominati ausiliari, anche tenendo conto dei rilievi in origine sollevati avverso le risultanze della relazione di Ctu espletata in prime cure e poi riproposti come motivi addotti a sostegno dell'impugnazione in esame, abbia consentito di acquisire ampia conferma in ordine al responso negativo già reso sul punto in favore dei professionisti predetti nell'elaborato da ultimo citato.
Per quel concerne in primo luogo la posizione del Dott. all'epoca dei CP_2 fatti in servizio presso l'Unità Operativa di Diabetologia dell'Ospedale “ CP_11
” di Catanzaro, sulla scorta delle emergenze documentali versate in atti può
[...] esserne ricostruita in punto di fatto la condotta tenuta nell'occorso nei termini che seguono.
In esito all'accesso del presso il Pronto Soccorso del citato Persona_1 nosocomio in data 24-7-2006 per riferita algia alla gamba sinistra persistente da alcuni giorni in paziente affetto da diabete mellito, veniva richiesta consulenza diabetologica espletata in pari data dal Dott. , in occasione della quale CP_2 quest'ultimo, una volta visitato il paziente e rilevatine con apposito esame ematochimico gli anomali valori glicemici e di emoglobina glicata (cfr. glicemia 522
e HbA1c 13,4, rel. consulenza diabetologica 24-7-2006 in atti) e disposta l'effettuazione di esame ecodoppler arterio-venoso all'arto inferiore sinistro, poneva diagnosi a carico del predetto di diabete mellito in grave scompenso metabolico, complicato da neuropatia all'arto inferiore sinistro con ulcera neuropatica plantare infetta, per poi procedere al trattamento di rimozione e sbrigliamento del tessuto infetto e alla medicazione locale dell'arto e, quindi, a prescrivere terapia antibiotica, medicazioni del piede da eseguirsi con cadenza giornaliera, continuazione di terapia antidiabetica, nonché adozione di appositi presidi ortopedici (calzatura Talus) finalizzati allo scarico dell'arto.
Quindi, il , nel frattempo dimesso dai sanitari del P.S. per essere Persona_1 affidato al medico curante e con prescrizione di controllo presso lo stesso ambulatorio di diabetologia il successivo 25-7-2006, veniva in tale data nuovamente visitato dal Dott. , che effettuava medicazione e prescriveva terapia;
CP_2 seguivano ulteriori visite del paziente da parte del citato sanitario il 31-7-2006
(stazionario, continua medicazione e terapia), il 26-8-2006 (controllo), l'11-9-2006
(visita di controllo), il 26-9-2006 (visita di controllo) e, infine, il 3-10-2006, in occasione della quale si riscontrava la persistenza dell'infezione e la comparsa di gangrena alle dita del piede sinistro, consigliandosi al medesimo il ricovero per le cure del caso, che poi avveniva il successivo 3-10-2006 presso il Sant'Anna Hospital di Catanzaro dove costui subiva l'amputazione del II, III e IV dito dell'arto in questione.
Ciò posto, il complesso delle risultanze delle indagini tecniche svolte conduce a reputare l'operato del Dott. nei termini appena riportati del tutto esente da CP_2 rilievi, essendo stato accertato che costui procedette innanzi tutto nell'occorso, sulla base del complesso dei dati anamnestici e clinici acquisiti anche tramite esami strumentali, ad un corretto inquadramento dal punto di vista diagnostico della patologia da cui il paziente era affetto di ulcera plantare neuropatica infetta, in dipendenza della sua qualità di soggetto portatore di diabete mellito, peraltro riscontrato nel frangente in condizioni di grave scompenso, oltre ad avere diligentemente prescritto l'assunzione di idonea terapia sia antibiotica per curare l'infezione, che antidiabetica per tenere sotto controllo la patologia di base, nonché
l'effettuazione di interventi giornalieri di pulitura e medicazione della lesione a livello locale e l'impiego di scarpa ortopedica, il tutto in perfetta conformità alle linee guida dettate in materia dalla scienza medica che prevedono per tali ipotesi la cura locale della lesione ulcerativa, il trattamento dell'eventuale processo infettivo e lo scarico dell'arto da questa interessato.
Quanto appena evidenziato, dunque, corrobora una valutazione di infondatezza degli addebiti mossi al precitato sanitario alla stregua della contraria prospettazione sostenuta da parte appellante, avendo il medesimo svolto nel frangente ogni utile e necessario approfondimento mediante l'esecuzione di appropriate indagini strumentali e apprestato tutti i rimedi terapeutici consoni alla formulata diagnosi.
In tal senso, va altresì esclusa la ulteriore specifica censura di non avere il Dott.
disposto il ricovero del paziente, essendo stato possibile verificare sulla CP_2 scorta delle circostanze sopra richiamate come le condizioni del medesimo riscontrate alla fine del mese di luglio 2006 non fossero tali da richiederne l'immediato ricovero, potendo essere opportunamente monitorate e curate anche attraverso un trattamento di tipo ambulatoriale.
Neppure, infine, sono altrimenti individuabili pretesi aspetti di negligente o imperita condotta professionale a carico del Dott. con riferimento alla successiva fase CP_2 nel corso della quale quest'ultimo ebbe a seguire il in occasione Persona_1 delle visite ambulatoriali di controllo periodicamente eseguite da fine luglio sino agli inizi di ottobre 2006, sotto il dedotto profilo di non avere i trattamenti eseguiti durante le stesse, oltre che a rilevante distanza di tempo l'una dall'altra, condotto all'auspicato miglioramento della lesione plantare ulcerativa al medesimo diagnosticata ed anzi essendosene registrato il progressivo peggioramento, all'esito sfociato in un processo di gangrena che finiva per imporne in maniera ineludibile la sottoposizione ad intervento chirurgico di amputazione delle dita del piede.
A tal proposito, infatti, è significativamente emerso dagli accertamenti di natura tecnica in merito espletati come il monitoraggio e la cura della lesione ulcerativa assicurati durante le visite ambulatoriali di cui si discute giammai avrebbero potuto supplire all'attività di medicazione di essa a cadenza giornaliera e, più in generale, al rispetto delle terapie farmacologiche finalizzate al mantenimento sotto controllo della patologia diabetica, per come nella fattispecie in disamina parallelamente e in maniera indefettibile prescritti al paziente ed esclusivamente affidati alla di lui volontà collaborativa di conformarvisi, sicchè, in difetto di prova circa l'effettuazione ad opera del delle medicazioni suindicate con la Persona_1 necessaria costanza, oltre che in ordine alla messa in atto nell'arco temporale di interesse di un adeguato controllo glicemico, circostanza di cui al contrario risulta acquisito riscontro negativo, data la documentata rilevazione agli atti già nell'ottobre
2006 durante la degenza del predetto presso la clinica Sant'Anna Hospital di valori ematochimici sul punto ben al di sopra dei livelli di normalità (cfr. valori glicemia
383 mg/dl, a fronte di un range compreso tra 60 e 110, prelievo del 3-10-2006, cartella clinica in atti) non può escludersi la potenziale incidenza causale sfavorevole rispetto al buon esito del processo di guarigione della lesione esplicata nel frangente dal contegno omissivo del paziente medesimo, e tanto vieppiù alla luce della segnalata rilevanza statistica da punto di vista epidemiologico di assai frequente riconducibilità degli eventi amputativi subiti da soggetti portatori di diabete alla evoluzione degenerativa e irreversibile di pregresse lesioni ulcerative agli arti inferiori prodottesi a loro carico e indotte proprio da siffatta patologia.
Parimenti, con precipuo riguardo alla posizione del Dott. Parte_4 gli esiti conseguiti dalle indagini tecniche di cui è stata disposta la
[...] rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio sono destinati a rivestire piena valenza confermativa delle valutazioni già espresse sul punto dal Ctu di prima sede e poste a base della pronuncia gravata di rigetto della domanda.
Quanto al ruolo in concreto svolto dal precitato sanitario nella vicenda oggetto di controversia, nella sua qualità di chirurgo vascolare al tempo in servizio presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell' di Controparte_9
Catanzaro, si ricava dagli atti come costui nel corso della degenza del R_
presso la Struttura di Medicina Interna I del medesimo nosocomio, presso
[...] cui era stato ricoverato il 2-5-2007 per stato febbrile persistente e edema e arrossamento dell'arto inferiore destro in paziente portatore di diabete mellito, ebbe ad eseguire su richiesta del personale medico ad essa addetto una visita chirurgica vascolare sul predetto, in esito alla quale rilevava un quadro clinico riferibile ad un flemmone al piede destro, necessitante di intervento toilette chirurgica e tale da consigliare un ulteriore approfondimento diagnostico mediante esame ecodoppler arterioso degli arti inferiori.
Quindi il paziente, nel mentre riceveva le cure del caso in reparto per lo stato di infezione sistemica, diagnosticatogli anche attraverso la rilevazione di un aumento anomalo dei globuli bianchi nel sangue, mediante la somministrazione di terapia antibiotica, nonché i trattamenti volti a normalizzare i valori eccessivi della glicemia registrati all'ingresso (cfr. valori glicemia 548 mg./dl, a fronte di un range compreso tra 55 e 110, prelievo del 2-5-2007, cartella clinica in atti) e a riportare in compenso la patologia diabetica, con contemporanea esecuzione di indagini strumentali ed esami radiografici, per quanto di interesse più specificamente chirurgico il successivo 14-5-2007 veniva sottoposto ad incisione dell'arto interessato, con applicazione di drenaggio e medicazione della ferita, il 22-5-2007 a nuova visita chirurgica vascolare ed effettuazione di toilette della vasta ulcera sul dorso del piede destro e, infine, ancora a nuova medicazione il 25-5-2007, per poi il 26-5-2007, dato il complessivo miglioramento delle sue condizioni, essere anche in accordo con il
Dott. dimesso, con formulazione di diagnosi di uscita di flemmone piede Pt_4 destro, diabete mellito e cardiopatia ischemica e prescrizione di controlli periodici presso l'ambulatorio di chirurgia vascolare ed esecuzione di medicazioni secondo la metodica di quest'ultima.
Seguivano, pertanto, vari accessi ambulatoriali del in data 6-6-2007 (piede R_ diabetico trattato chirurgicamente, medicazione), 27-6-2007 (medicazione), 11-7-
2207 (piede diabetico, grossa ulcera, medicazione) e 8-8-2007 in occasione della quale ultima il sanitario predetto, constatato il peggioramento dell'ulcera per le vaste proporzioni assunte, si attivava presso l'ambulatorio di ortopedia per una visita specialistica del paziente e richiedeva l'esecuzione di radiografia al piede e alla caviglia destri, che avvenivano, come da rispettivi referti in atti, l'11-8-2007 e il 22-
8-2007, all'indomani dei quali il paziente si rivolgeva ad altre strutture sanitarie presso cui in data 19-9-2007, in esito alla diagnosi clinica formulata a suo carico di ulcera cronica, con osteomielite di meso-retropiede e caviglia destri, in piede di carchot ulcerato, subiva l'amputazione dell'arto in questione.
Orbene, gli elementi di valutazione tecnica acquisiti agli atti del presente giudizio di appello inducono a ritenere smentita la sussistenza a carico del Dott. di Pt_4 profili di responsabilità professionale per pretese tardiva diagnosi di flemmone al piede destro avvenuta solo in data 12-5-2007 e non corretta terapia chirurgica nell'occorso nei confronti del nei termini prospettati dagli Persona_1 appellanti.
Ed invero, il primo aspetto di censura mosso alla condotta del sanitario predetto può essere in radice escluso alla stregua della circostanza comprovata documentalmente che quest'ultimo ebbe a visitare per la prima volta il paziente proprio il 12-5-2007, in occasione della consulenza di chirurgia vascolare richiesta dai medici del reparto di Medicina Generale presso il cui medesimo si trovava ricoverato già da alcuni giorni, e nei riguardi del quale, pertanto, non si sarebbe potuta esigere la formulazione di alcuna diagnosi prima che costui fosse giunto in concreto alla sua osservazione.
Analogamente è emerso come la prestazione di cura espletata dal Dott. nei Pt_4 confronti del paziente sia in costanza di ricovero, che durante le visite ambulatoriali successive alle dimissioni, furono attuate correttamente in rapporto alle di lui competenze specialistiche in materia chirurgica, per come peraltro dimostrato dal miglioramento complessivo delle condizioni generali e dell'affezione locale del soggetto, e assicurarono, anche mediante i trattamenti eseguiti in fase post ricovero, sia pure nella cadenza temporale scelta ad esclusiva iniziativa del paziente e in tutte le circostanze in cui costui decise di rivolgersi all'ambulatorio di chirurgia vascolare per le necessarie medicazioni, un adeguato e costante monitoraggio della lesione, tanto che non appena egli si accorse durante uno di questi controlli di una maggiore estensione e profondità dell'ulcera sul dorso del piede non esitò a disporre immediatamente ogni opportuno approfondimento clinico, ordinando una visita ortopedica e l'esecuzione di un esame radiografico all'arto finalizzati alla tempestiva individuazione delle terapie da praticarsi nella specie onde scongiurare le conseguenze pregiudizievoli del riscontrato peggioramento, in tal modo dimostrando di avere nell'indicato frangente improntato la propria condotta alla massima attenzione e diligenza.
Né, d'altro canto, può annettersi alcun pregio all'assunto opposto dagli appellanti a sostegno della tesi della responsabilità in cui, a loro dire, si sarebbe dovuto considerare incorso nella vicenda il Dott. per non corretta condotta Pt_4 professionale, in merito alla pretesa circostanza che già in esito al ciclo di controlli eseguiti in occasione degli accessi ambulatoriali del paziente tra giugno e l'inizio di agosto 2007 si fossero instaurati a carico del medesimo quei processi patologici di cui alla condizione clinica successivamente riscontrata presso il Presidio
Ospedaliero di Abbiategrasso e che ne avevano reso purtroppo ineludibile la sottoposizione in data 19-9-2007 all'intervento di amputazione dell'arto e, segnatamente, l'osteomielite, nonchè l'ulteriore stato morboso denominato “piede di
Carchot”, quali a dire dei predetti sarebbero risultati positivamente riscontrati già alla stregua dell'esito dell'esame radiografico eseguito il 22-8-2007 (cfr. rx piede CP_1 destro : “esiti di pregresso intervento a carico del piede Controparte_13 esaminato, con riduzione diffusa del tono calcico, areole di rarefazione ossea a carico della testa delle ossa metatarsali e presenza di calcificazioni vasali.
Concomita neoartrosi dell'articolazione tibio-tarsica.”) e tanto quindi a dimostrazione della non adeguatezza dei trattamenti terapeutici effettuati nel periodo interessato.
A tal proposito, infatti, nella relazione a firma dei consulenti tecnici nominati dalla
Corte depositata in atti è stato innanzi tutto chiarito come il referto radiografico sopra richiamato non avesse in alcun modo fatto rilevare segni di osteomielite all'arto esaminato, dovendosene trarre la conclusione che le cure fino a quell'epoca apprestate fossero state corrette ed efficaci, avendo evitato che il processo infettivo acuto sul dorso del piede si estendesse e approfondisse sino al punto di interessare l'osso.
Inoltre, in ordine all'ulteriore prospettazione circa l'addebito di omessa tempestiva diagnosi del c.d. piede di Carchot, quale affezione concomitante che concorse nel prosieguo all'evoluzione sfavorevole del quadro clinico del paziente sfociata nell'amputazione dell'arto, è stato evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio trattarsi in punto di inquadramento clinico di patologia consistente in una osteoartropatia neuropatica del piede diabetico caratterizzata dallo sconvolgimento dell'architettura osteo-articolare della morfologia del piede diabetico e, dunque, alterazione come tale non connotata da infiammazione acuta, né altrimenti idonea a dare luogo a complicanze settiche necessitanti di drenaggio chirurgico e di terapia antibiotica mirata, quale al contrario quella esattamente diagnosticata nel caso in esame e per la quale il invece era da ritenersi essere stato Persona_1 adeguatamente trattato in costanza di ricovero.
Deve aggiungersi, poi, l'ulteriore significativa circostanza che durante la degenza presso la Divisione di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro il venne sottoposto a radiografia del piede destro in R_ data 16-5-2007, il cui referto (cfr. “Non alterazioni ossee a focolaio del tipo addensante o litico in atto a carico dei segmenti scheletrici esaminati”) escluse la presenza di qualsivoglia anomalia o alterazione della struttura ostearticolare a carico del piede destro. Vi è da rilevare, infine, in argomento come, anche a volere ritenere che la complessiva condizione clinica del al momento del ricovero dovesse R_ indurre ragionevolmente i sanitari secondo i dettami della scienza medica a sospettare l'instaurazione della patologia in questione, sia pure nelle sue fasi iniziali e, quindi, all'epoca ancora non rilevabili radiograficamente, in ogni caso le indicazioni di trattamento per tale stadio della malattia non sarebbero state che unicamente quella del monitoraggio costante della situazione del paziente, nella specie in concreto assicurata dapprima di costanza di degenza ospedaliera e successivamente attraverso i controlli ambulatoriali, quella dell'adozione di idonei presidi ortopedici di scarico dell'arto, di scarsa incidenza nel caso in esame date le condizioni di già fortemente limitata deambulazione del soggetto e, non ultima, quella del costante mantenimento sotto controllo della patologia diabetica di base.
Prescrizione, quest'ultima, ancora una volta non rispettata dal paziente nel periodo successivo al ricovero in costanza del quale i valori glicemici erano stati riportati entro limiti accettabili, laddove in sede di visita ortopedica effettuata in data 11-8-
2007 su prescrizione del Dott. ne veniva diagnosticata la qualità di “paziente Pt_4 diabetico scompensato”, cui seguiva in data 27-8-2007 un nuovo ricovero del medesimo presso l'U.O. di Malattie del Metabolismo dell' Controparte_14
sempre per scompenso glicometabolico, così da potersi affermare che
[...]
l'aggravamento delle condizioni del piede destro del medesimo fossero state da ricondurre sul piano causale all'evoluzione degenerativa della malattia diabetica non ben controllata, e ciò nonostante il corretto trattamento della complicanza infettiva acuta della lesione ulcerativa comprovato in atti nei termini dianzi esposti.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse dichiarato assorbito l'esame di ogni altra questione dedotta con il gravame, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, infine, gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese relative alla espletata Ctu, già liquidate come da decreto in atti, che vanno poste definitivamente a carico dei predetti, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e in qualità di eredi di , nei confronti di
[...] Persona_1 CP_2 e di
[...] Parte_4 Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_3 tempore, con atto di citazione notificato l'11-4-2016, avverso la sentenza del
Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-11-2015 n. 1719, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in €uro 5.840,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 % e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
e in proprio e in qualità di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valerio Donato e Chiara Persona_1
Maione in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Catanzaro, Viale Kennedy n. 2;
- appellanti contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Stancati in virtù di procura depositata in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Via A. Arabia n. 14;
-appellata e
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaele Mirigliani e Marco CP_2
Mirigliani in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Viale Argento n. 14;
-appellato e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Consarino Parte_4
e Achille Consarino in virtù di procura in calce alla comparsa costitutiva in appello, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Catanzaro, Via Duomo n. 24;
-appellato e ora in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Doria in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Viale Pio X n. 63;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della Ctu con nomina di consulenti possibilmente fuori Regione, accogliere le conclusioni già rassegnate in atti e, in particolare, affermato che la condotta posta in essere dai sanitari, ritenuta invece in maniera del tutto erronea e infondata idonea e congrua dal
Ctu, non sia stata conforme alle regole dell'arte medica e che sussista il nesso di causalità tra la suddetta condotta e i danni lamentati da , Persona_1 condannare l' , il Dott. Controparte_1 CP_2
il Dott. e l' in solido tra loro,
[...] Parte_4 Controparte_5 per le rispettive causali dedotte in atti, a pagare in favore degli appellanti
[...]
e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 R_
, in ragione di un terzo ciascuno ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c. la somma
[...] complessiva pari ad €uro 1.267.001,22 (di cui €uro 1.195.289,92 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, €uro 20.471,56 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, €uro 45.951,84 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per danno emergente ed €uro 5.287,90 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante), oltre ad interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare l'
[...]
, il Dott. il Dott. e Controparte_1 CP_2 Parte_4
l' in solido tra loro, per i titoli in atti, a pagare in favore Controparte_5 degli appellanti e in proprio la somma complessiva Parte_1 Parte_3 pari ad €uro 779.536,91 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare l' , il Dott. Controparte_1 CP_2
il Dott. e l' in solido tra loro,
[...] Parte_4 Controparte_5 per i titoli in atti, a pagare in favore dell'appellante in proprio la Parte_2 somma di €uro 1.228.361,18 (di cui €uro 614.180,59 a titolo di danno biologico ed
€uro 307.090,30 a titolo di danno non patrimoniale), oltre ad interessi sino al soddisfo, ovvero quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di primo e secondo grado, oltre Iva e Cpa come per legge.
- Per l'appellata : Controparte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello; nel merito, in via principale, disattesa ogni ulteriore avversa richiesta anche istruttoria avanzata da controparte, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1 Parte_2
e perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, privo
[...] Parte_3 di riscontro probatorio;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, accertare con rigore il danno patito dagli istanti che sia direttamente dipendente dall'operato dei sanitari dell' , Controparte_6 evitando ingiustificate duplicazioni di danno, e negare il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
- Per l'appellato Chiede, previa opposizione dalla rinnovazione della CP_2
Ctu, il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese.
- Per l'appellato : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_4 adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previo rigetto delle domande nuove, anche istruttorie degli appellanti, rigettare l'appello proposto nei suoi confronti perché inammissibile, improponibile ed infondato in fatto e in diritto,
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
- Per l'appellata ora Chiede che l'On.le Controparte_3 Controparte_4
Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voglia dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato ex art. 342 c.p.c., 348-bis c.p.c. e 348-ter c.p.c.; in via subordinata e nel merito, respingere l'appello avanzato da Parte_1 Parte_2
e in proprio e nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_3 Persona_1 perché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
in via di estremo subordine e nel merito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri Parte_1 Parte_2
e non essendo configurabile in capo ai predetti la lesione
[...] Parte_3 di alcun diritto suscettibile di risarcimento autonomo, dichiarando in ogni caso che la polizza n. 30095/122/32597950 a suo tempo stipulata dal Dott. Parte_4 prevede una limitatezza del massimale di €uro 500.000,00.
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado possono essere ripercorsi nelle loro linee essenziali nei seguenti termini.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in Persona_1 Parte_1 proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di
[...] Parte_3
Catanzaro l' e i sanitari ad essa Controparte_1 appartenenti Dott.ri e quali, CP_2 Parte_4 rispettivamente, addetto all'Unità Operativa di Diabetologia e responsabile medico di Chirurgia Vascolare, per sentirne accertare e dichiarare la civile responsabilità per negligente e imperita attività di cura dai medesimi prestata nella vicenda di causa e pronunciarne la condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da essa derivatine a loro carico.
Più in particolare, gli attori esponevano a sostegno della domanda che il R_
, affetto da diabete mellito, aveva fatto ricorso alle cure mediche presso la
[...] citata struttura in due occasioni e, segnatamente, una prima volta nel periodo compreso tra il 24-7-2006 e il 3-10-2006, allorquando, recatosi presso il Pronto
Soccorso dell' di Catanzaro dove gli veniva Controparte_1 diagnosticata una lesione ulcerativa alla pianta del piede sinistro, era stato affidato in quanto portatore di patologia diabetica alle cure specialistiche del Dott. CP_2
appartenente all'Unità Operativa di Diabetologia del medesimo nosocomio, e
[...] ivi sottoposto a varie visite ambulatoriali e alla terapia ritenuta idonea, nonostante le quali tuttavia le condizioni dell'arto erano andate peggiorando a causa di una cancrena, tanto da essersi resa necessaria l'amputazione del secondo, terzo e quarto dito del piede, e una seconda volta dal 2-5-2007 al 22-8-2007 quando era stato ricoverato presso l'Unità Operativa di Medicina Interna dello stesso ospedale per un flemmone sul dorso del piede destro e ivi sottoposto da parte del chirurgo vascolare nella persona del Dott. sia durante la degenza, che Parte_4 presso l'ambulatorio dopo le dimissioni ad interventi di toilette chirurgica e a medicazioni, nonchè su prescrizione del medesimo a controllo ortopedico, ma senza buon esito, atteso che, rivoltosi successivamente il paziente ad altre strutture ospedaliere ne riceveva la diagnosi di piede di Carchot, con conseguente deformità
e sfondamento dell'arto che aveva costretto il predetto a subire l'amputazione del piede destro. Rappresentavano, quindi, che in entrambi i casi l'aggravamento della malattia che aveva comportato l'amputazione di alcune dita del piede sinistro e del piede destro per intero subita dal fosse da addebitare al comportamento Persona_1 negligente e imperito dei sanitari del presidio ospedaliero citato per mancata esecuzione dei necessari controlli e omesse prescrizione di indagini strumentali e somministrazione di terapie adeguate, chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità e affermata la conseguente tenutezza al ristoro dei danni cagionati dalla suddetta errata condotta professionale.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta in atti, tutte le parti convenute per contestare la fondatezza della domanda attrice e invocarne il rigetto e il Dott. anche per chiedere l'autorizzazione alla chiamata in causa in garanzia Pt_4 della compagnia assicuratrice una volta ottenuta la quale, Controparte_3 quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'inoperatività della polizza assicurativa, nonché la previsione di un massimale di €uro 500.000,00,
e insistendo nel merito per il rigetto della domanda.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi a richiesta delle suddette i termini ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione dell'interrogatorio formale del Dott. , acquisizione documentale e Pt_4 espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico legale, con nomina quale Ctu della Dott.ssa , alla quale veniva dato incarico di Persona_2 rispondere, una volta sottoposto a visita il , ai seguenti quesiti: Persona_1
“dica il Ctu se i sanitari che hanno avuto in cura il hanno tenuto Persona_1 una condotta conforme alle regole dell'arte medica;
in caso contrario: 1) evidenzi il Ctu tutti gli elementi ritenuti utili al fine di consentire al Giudicante l'eventuale formulazione di un giudizio di responsabilità professionale a carico dei sanitari;
2) accerti, inoltre, il Ctu se vi sia stato nesso di causalità tra i trattamenti in questione
e i danni lamentati dall'attore; 3) in caso affermativo, quantifichi il Ctu la riduzione dell'integrità psico-fisica subita dal in conseguenza dei Persona_1 CP trattamenti sanitari per cui è causa, determinando l' I.T.T., . CP_8
Espletate le formalità del giuramento del Ctu, svolte le operazioni di consulenza e al termine di esse depositato agli atti di causa il relativo elaborato, all'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-11-2015 n. 1719, la domanda attrice veniva rigettata, con condanna degli attori al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti convenute, comprese quelle relative alla espletata Ctu, e disposta la compensazione delle stesse nei rapporti tra le altre parti del giudizio.
Più nello specifico, il primo giudice ravvisava l'infondatezza della domanda sulla scorta degli esiti valutativi di cui al responso reso dal Ctu nella propria relazione, in merito all'accertata conformità alle regole dell'arte medica della condotta tenuta nell'occorso dai sanitari dell' Controparte_1 ed insussistenza del nesso causale tra la stessa e i danni lamentati dal R_
, ed ai quali riteneva di potere senz'altro aderire in quanto attendibili e privi
[...] di contraddizioni.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 11-4-2016,
[...]
e in proprio e in qualità di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3
medio tempore deceduto, invocando la riforma delle statuizioni Persona_1 di rigetto della domanda con essa adottate in quanto viziate per erroneità in fatto e in diritto in ragione dei motivi qui di seguito esposti.
Lamentavano sostanzialmente gli appellanti a tal proposito che il giudice di primo grado avesse erroneamente basato la propria decisione sul recepimento delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio in materia medico-legale nominato in quella sede di esclusione di qualsivoglia profilo di responsabilità nella vicenda a carico dei medici convenuti, laddove al contrario avrebbe dovuto disattenderne gli esiti relativamente alla ritenuta insussistenza di una condotta negligente e imperita dei medesimi, nonché all'affermata riconducibilità delle conseguenze pregiudizievoli patite dal allo sfavorevole Persona_1 decorso fisiologico della patologia diabetica da cui costui era affetto, poiché fondati su di una indagine fortemente lacunosa e minata da contraddizioni.
Più nello specifico sostenevano, previo richiamo allo svolgimento dei fatti riguardanti la vicenda clinica che aveva interessato nel caso in esame il R_
per come ricavabili dal complesso della pertinente documentazione
[...] sanitaria versata in atti, come la Ctu di primo grado fosse incorsa in una serie di omissioni ed incongruenze, per non avere indicato le regole dell'arte medica a cui i sanitari coinvolti avrebbero dovuto attenersi nella diagnosi e cura del paziente affetto da piede diabetico ed anzi avendo espresso sul punto valutazioni contrarie al contenuto delle linee guida e della letteratura scientifica in materia, oltre che per essere stata fondata su considerazioni del tutto contraddittorie e su elementi palesemente e oggettivamente contrari al vero. Segnatamente con riferimento al primo degli episodi oggetto di causa evidenziavano che il Ctu di primo grado aveva omesso di rilevare in sede di accesso del R_
al Pronto Soccorso dell' di Catanzaro in data 24-
[...] Controparte_9
7-2006 l'errata diagnosi di iniziale lesione ulcerativa alla pianta del piede sinistro, anziché quella di ulcera neuropatica plantare infetta, e l'omessa effettuazione del controllo della glicemia a paziente dichiaratosi nella circostanza portatore di diabete, nonchè il mancato ricorso ad opera del Dott. a consulenze CP_2 specialistiche, né ad approfondimenti diagnostici, essendosi limitato nel frangente a meri interventi e prescrizioni di routine, senza prospettare peraltro la necessità del ricovero che sarebbe stato invece imposto dalla sussistenza nella specie di un'ulcera infetta e da uno scompenso metabolico, oltre al fatto che il precitato sanitario aveva sospeso la terapia antibiotica sin dal 22-8-2006 e, quindi, continuato, malgrado la reviviscenza dell'infezione, a praticare gli stessi trattamenti lacunosi e inadeguati già precedentemente effettuati, così come anche l'errata diagnosi formulata da parte dei sanitari nei confronti del paziente predetto in occasione della seconda vicenda clinica del 2-5-2007 di sospetta trombosi venosa, anziché quella di flemmone.
Ancora venivano denunciate a mezzo dell'interposto gravame tutta una serie di valutazioni contraddittorie ed incongruenti espresse dal Ctu di primo grado nel proprio elaborato e, più precisamente, l'utilizzazione da parte di quest'ultimo dell'esame radiografico al piede destro del eseguito in data 16- Persona_1
5-2006 e che non aveva evidenziato lesioni ossee a carico dell'arto, per escludere l'assenza di infezioni, sena considerare che i processi infettivi non sono in genere rilevabili con sicurezza radiologicamente, soprattutto se in fase iniziale, così come l'operata valutazione degli esiti della visita ortopedica del paziente effettuata in data
11-8-2007 come suggestivi di una sospetta osteomielite in termini del tutto inconciliabili con quella del referto radiologico del successivo 22-8-2007 indicato invece come non evidenziante segni di osteomielite, e ciò anche in contrasto con la lettura delle risultanze dello stesso esame radiologico effettuata da sanitari appartenenti ad altre strutture e ritenute deporre per la presenza di siffatta patologia.
Erano altresì segnalati dagli appellanti gli assunti gravemente contraddittori del Ctu nominato in primo grado in merito all'affermata conformità delle prestazioni eseguite dai sanitari convenuti alle regole dell'arte medica, nonostante l'altrettanto rilevata sussistenza di inadempienze e ritardi da parte dei medesimi e, segnatamente,
l'accertata inidoneità del trattamento antibiotico praticato ai fini della risoluzione del processo infettivo al piede destro del paziente, la ritenuta esistenza al momento dell'accesso del predetto presso il Pronto Soccorso della struttura ospedaliera convenuta di una situazione tale da rendere possibile ipotizzare un primo stadio di formazione del flemmone a carico dell'arto in questione, la valutata tardività della richiesta di consulenza specialistica chirurgica e, non ultima, la evidenziata carente tenuta della documentazione sanitaria afferente ad ambedue gli episodi dedotti in causa.
Concludevano, pertanto, chiedendo che la Corte, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate in atti, gli appellati , CP_2 Parte_4 [...]
ora Controparte_10 Controparte_4 per resistere al gravame di cui tutti contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, nonchè l' e la Compagnia assicuratrice citate anche per Controparte_1 eccepirne preliminarmente l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342, 348-bis e 348- ter c.p.c..
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza in atti sulle richieste preliminari formulate dai procuratori delle stesse, la
Corte disponeva procedersi alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale di primo grado, nominando all'uopo un collegio di periti nelle persone dei Dott.ri e ai quali conferiva l'incarico Persona_3 Persona_4 di rispondere al quesito già affidato in primo grado, oltre che alle osservazioni formulate dalle parti alla Ctu espletata in prima sede e con i motivi di gravame.
Espletate le formalità del giuramento dei nominati consulenti, svolte le indagini loro commesse e depositato agli atti di causa il relativo elaborato, la Corte disponeva una ulteriore integrazione della consulenza, ritenutane la necessità ai fini della decisione.
Una volta completata dunque l'attività di accertamento demandata mediante deposito all'incarto procedimentale della relazione integrativa, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 9-7-
2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere disattese, in primo luogo, le preliminari eccezioni di inammissibilità in rito dell'appello sollevate dall' Controparte_1
e dalla Compagnia assicuratrice appellate ai sensi e per gli effetti di cui
[...] agli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c..
Ed invero, sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame giova osservare al contrario, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU. Civili n. 27199/2017; Cass. Civ.
n. 13535/2018; Cass. Civ., n. 8999/2022), come gli appellanti appaiono avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Parimenti con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ulteriormente invocata sul dedotto presupposto del non avere lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto, è appena il caso di osservare l'incompatibilità dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avente natura di pronuncia preliminare di natura sommaria e, come tale, da rendersi prima della trattazione della causa a norma dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., con la fase del processo che si svolge all'esito della disposta fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in costanza della quale si attua la compiuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte nel pieno contraddittorio processale stesso e con cui deve, pertanto, considerarsi implicitamente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione in esame.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Deve rilevarsi, infatti, come l'attività di ulteriore approfondimento istruttorio disposta da questa Corte mediante la rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio delle operazioni di consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale in forma collegiale, siccome finalizzate all'accertamento in merito alla sussistenza o meno a carico dei sanitari coinvolti nella vicenda oggetto di controversia di profili di responsabilità professionale per una non corretta e adeguata gestione del caso clinico del dante causa delle odierne parti appellanti e da Persona_1 svolgersi, sulla base dell'espresso e specifico contenuto del quesito nella specie posto ai nominati ausiliari, anche tenendo conto dei rilievi in origine sollevati avverso le risultanze della relazione di Ctu espletata in prime cure e poi riproposti come motivi addotti a sostegno dell'impugnazione in esame, abbia consentito di acquisire ampia conferma in ordine al responso negativo già reso sul punto in favore dei professionisti predetti nell'elaborato da ultimo citato.
Per quel concerne in primo luogo la posizione del Dott. all'epoca dei CP_2 fatti in servizio presso l'Unità Operativa di Diabetologia dell'Ospedale “ CP_11
” di Catanzaro, sulla scorta delle emergenze documentali versate in atti può
[...] esserne ricostruita in punto di fatto la condotta tenuta nell'occorso nei termini che seguono.
In esito all'accesso del presso il Pronto Soccorso del citato Persona_1 nosocomio in data 24-7-2006 per riferita algia alla gamba sinistra persistente da alcuni giorni in paziente affetto da diabete mellito, veniva richiesta consulenza diabetologica espletata in pari data dal Dott. , in occasione della quale CP_2 quest'ultimo, una volta visitato il paziente e rilevatine con apposito esame ematochimico gli anomali valori glicemici e di emoglobina glicata (cfr. glicemia 522
e HbA1c 13,4, rel. consulenza diabetologica 24-7-2006 in atti) e disposta l'effettuazione di esame ecodoppler arterio-venoso all'arto inferiore sinistro, poneva diagnosi a carico del predetto di diabete mellito in grave scompenso metabolico, complicato da neuropatia all'arto inferiore sinistro con ulcera neuropatica plantare infetta, per poi procedere al trattamento di rimozione e sbrigliamento del tessuto infetto e alla medicazione locale dell'arto e, quindi, a prescrivere terapia antibiotica, medicazioni del piede da eseguirsi con cadenza giornaliera, continuazione di terapia antidiabetica, nonché adozione di appositi presidi ortopedici (calzatura Talus) finalizzati allo scarico dell'arto.
Quindi, il , nel frattempo dimesso dai sanitari del P.S. per essere Persona_1 affidato al medico curante e con prescrizione di controllo presso lo stesso ambulatorio di diabetologia il successivo 25-7-2006, veniva in tale data nuovamente visitato dal Dott. , che effettuava medicazione e prescriveva terapia;
CP_2 seguivano ulteriori visite del paziente da parte del citato sanitario il 31-7-2006
(stazionario, continua medicazione e terapia), il 26-8-2006 (controllo), l'11-9-2006
(visita di controllo), il 26-9-2006 (visita di controllo) e, infine, il 3-10-2006, in occasione della quale si riscontrava la persistenza dell'infezione e la comparsa di gangrena alle dita del piede sinistro, consigliandosi al medesimo il ricovero per le cure del caso, che poi avveniva il successivo 3-10-2006 presso il Sant'Anna Hospital di Catanzaro dove costui subiva l'amputazione del II, III e IV dito dell'arto in questione.
Ciò posto, il complesso delle risultanze delle indagini tecniche svolte conduce a reputare l'operato del Dott. nei termini appena riportati del tutto esente da CP_2 rilievi, essendo stato accertato che costui procedette innanzi tutto nell'occorso, sulla base del complesso dei dati anamnestici e clinici acquisiti anche tramite esami strumentali, ad un corretto inquadramento dal punto di vista diagnostico della patologia da cui il paziente era affetto di ulcera plantare neuropatica infetta, in dipendenza della sua qualità di soggetto portatore di diabete mellito, peraltro riscontrato nel frangente in condizioni di grave scompenso, oltre ad avere diligentemente prescritto l'assunzione di idonea terapia sia antibiotica per curare l'infezione, che antidiabetica per tenere sotto controllo la patologia di base, nonché
l'effettuazione di interventi giornalieri di pulitura e medicazione della lesione a livello locale e l'impiego di scarpa ortopedica, il tutto in perfetta conformità alle linee guida dettate in materia dalla scienza medica che prevedono per tali ipotesi la cura locale della lesione ulcerativa, il trattamento dell'eventuale processo infettivo e lo scarico dell'arto da questa interessato.
Quanto appena evidenziato, dunque, corrobora una valutazione di infondatezza degli addebiti mossi al precitato sanitario alla stregua della contraria prospettazione sostenuta da parte appellante, avendo il medesimo svolto nel frangente ogni utile e necessario approfondimento mediante l'esecuzione di appropriate indagini strumentali e apprestato tutti i rimedi terapeutici consoni alla formulata diagnosi.
In tal senso, va altresì esclusa la ulteriore specifica censura di non avere il Dott.
disposto il ricovero del paziente, essendo stato possibile verificare sulla CP_2 scorta delle circostanze sopra richiamate come le condizioni del medesimo riscontrate alla fine del mese di luglio 2006 non fossero tali da richiederne l'immediato ricovero, potendo essere opportunamente monitorate e curate anche attraverso un trattamento di tipo ambulatoriale.
Neppure, infine, sono altrimenti individuabili pretesi aspetti di negligente o imperita condotta professionale a carico del Dott. con riferimento alla successiva fase CP_2 nel corso della quale quest'ultimo ebbe a seguire il in occasione Persona_1 delle visite ambulatoriali di controllo periodicamente eseguite da fine luglio sino agli inizi di ottobre 2006, sotto il dedotto profilo di non avere i trattamenti eseguiti durante le stesse, oltre che a rilevante distanza di tempo l'una dall'altra, condotto all'auspicato miglioramento della lesione plantare ulcerativa al medesimo diagnosticata ed anzi essendosene registrato il progressivo peggioramento, all'esito sfociato in un processo di gangrena che finiva per imporne in maniera ineludibile la sottoposizione ad intervento chirurgico di amputazione delle dita del piede.
A tal proposito, infatti, è significativamente emerso dagli accertamenti di natura tecnica in merito espletati come il monitoraggio e la cura della lesione ulcerativa assicurati durante le visite ambulatoriali di cui si discute giammai avrebbero potuto supplire all'attività di medicazione di essa a cadenza giornaliera e, più in generale, al rispetto delle terapie farmacologiche finalizzate al mantenimento sotto controllo della patologia diabetica, per come nella fattispecie in disamina parallelamente e in maniera indefettibile prescritti al paziente ed esclusivamente affidati alla di lui volontà collaborativa di conformarvisi, sicchè, in difetto di prova circa l'effettuazione ad opera del delle medicazioni suindicate con la Persona_1 necessaria costanza, oltre che in ordine alla messa in atto nell'arco temporale di interesse di un adeguato controllo glicemico, circostanza di cui al contrario risulta acquisito riscontro negativo, data la documentata rilevazione agli atti già nell'ottobre
2006 durante la degenza del predetto presso la clinica Sant'Anna Hospital di valori ematochimici sul punto ben al di sopra dei livelli di normalità (cfr. valori glicemia
383 mg/dl, a fronte di un range compreso tra 60 e 110, prelievo del 3-10-2006, cartella clinica in atti) non può escludersi la potenziale incidenza causale sfavorevole rispetto al buon esito del processo di guarigione della lesione esplicata nel frangente dal contegno omissivo del paziente medesimo, e tanto vieppiù alla luce della segnalata rilevanza statistica da punto di vista epidemiologico di assai frequente riconducibilità degli eventi amputativi subiti da soggetti portatori di diabete alla evoluzione degenerativa e irreversibile di pregresse lesioni ulcerative agli arti inferiori prodottesi a loro carico e indotte proprio da siffatta patologia.
Parimenti, con precipuo riguardo alla posizione del Dott. Parte_4 gli esiti conseguiti dalle indagini tecniche di cui è stata disposta la
[...] rinnovazione nell'ambito del presente grado di giudizio sono destinati a rivestire piena valenza confermativa delle valutazioni già espresse sul punto dal Ctu di prima sede e poste a base della pronuncia gravata di rigetto della domanda.
Quanto al ruolo in concreto svolto dal precitato sanitario nella vicenda oggetto di controversia, nella sua qualità di chirurgo vascolare al tempo in servizio presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell' di Controparte_9
Catanzaro, si ricava dagli atti come costui nel corso della degenza del R_
presso la Struttura di Medicina Interna I del medesimo nosocomio, presso
[...] cui era stato ricoverato il 2-5-2007 per stato febbrile persistente e edema e arrossamento dell'arto inferiore destro in paziente portatore di diabete mellito, ebbe ad eseguire su richiesta del personale medico ad essa addetto una visita chirurgica vascolare sul predetto, in esito alla quale rilevava un quadro clinico riferibile ad un flemmone al piede destro, necessitante di intervento toilette chirurgica e tale da consigliare un ulteriore approfondimento diagnostico mediante esame ecodoppler arterioso degli arti inferiori.
Quindi il paziente, nel mentre riceveva le cure del caso in reparto per lo stato di infezione sistemica, diagnosticatogli anche attraverso la rilevazione di un aumento anomalo dei globuli bianchi nel sangue, mediante la somministrazione di terapia antibiotica, nonché i trattamenti volti a normalizzare i valori eccessivi della glicemia registrati all'ingresso (cfr. valori glicemia 548 mg./dl, a fronte di un range compreso tra 55 e 110, prelievo del 2-5-2007, cartella clinica in atti) e a riportare in compenso la patologia diabetica, con contemporanea esecuzione di indagini strumentali ed esami radiografici, per quanto di interesse più specificamente chirurgico il successivo 14-5-2007 veniva sottoposto ad incisione dell'arto interessato, con applicazione di drenaggio e medicazione della ferita, il 22-5-2007 a nuova visita chirurgica vascolare ed effettuazione di toilette della vasta ulcera sul dorso del piede destro e, infine, ancora a nuova medicazione il 25-5-2007, per poi il 26-5-2007, dato il complessivo miglioramento delle sue condizioni, essere anche in accordo con il
Dott. dimesso, con formulazione di diagnosi di uscita di flemmone piede Pt_4 destro, diabete mellito e cardiopatia ischemica e prescrizione di controlli periodici presso l'ambulatorio di chirurgia vascolare ed esecuzione di medicazioni secondo la metodica di quest'ultima.
Seguivano, pertanto, vari accessi ambulatoriali del in data 6-6-2007 (piede R_ diabetico trattato chirurgicamente, medicazione), 27-6-2007 (medicazione), 11-7-
2207 (piede diabetico, grossa ulcera, medicazione) e 8-8-2007 in occasione della quale ultima il sanitario predetto, constatato il peggioramento dell'ulcera per le vaste proporzioni assunte, si attivava presso l'ambulatorio di ortopedia per una visita specialistica del paziente e richiedeva l'esecuzione di radiografia al piede e alla caviglia destri, che avvenivano, come da rispettivi referti in atti, l'11-8-2007 e il 22-
8-2007, all'indomani dei quali il paziente si rivolgeva ad altre strutture sanitarie presso cui in data 19-9-2007, in esito alla diagnosi clinica formulata a suo carico di ulcera cronica, con osteomielite di meso-retropiede e caviglia destri, in piede di carchot ulcerato, subiva l'amputazione dell'arto in questione.
Orbene, gli elementi di valutazione tecnica acquisiti agli atti del presente giudizio di appello inducono a ritenere smentita la sussistenza a carico del Dott. di Pt_4 profili di responsabilità professionale per pretese tardiva diagnosi di flemmone al piede destro avvenuta solo in data 12-5-2007 e non corretta terapia chirurgica nell'occorso nei confronti del nei termini prospettati dagli Persona_1 appellanti.
Ed invero, il primo aspetto di censura mosso alla condotta del sanitario predetto può essere in radice escluso alla stregua della circostanza comprovata documentalmente che quest'ultimo ebbe a visitare per la prima volta il paziente proprio il 12-5-2007, in occasione della consulenza di chirurgia vascolare richiesta dai medici del reparto di Medicina Generale presso il cui medesimo si trovava ricoverato già da alcuni giorni, e nei riguardi del quale, pertanto, non si sarebbe potuta esigere la formulazione di alcuna diagnosi prima che costui fosse giunto in concreto alla sua osservazione.
Analogamente è emerso come la prestazione di cura espletata dal Dott. nei Pt_4 confronti del paziente sia in costanza di ricovero, che durante le visite ambulatoriali successive alle dimissioni, furono attuate correttamente in rapporto alle di lui competenze specialistiche in materia chirurgica, per come peraltro dimostrato dal miglioramento complessivo delle condizioni generali e dell'affezione locale del soggetto, e assicurarono, anche mediante i trattamenti eseguiti in fase post ricovero, sia pure nella cadenza temporale scelta ad esclusiva iniziativa del paziente e in tutte le circostanze in cui costui decise di rivolgersi all'ambulatorio di chirurgia vascolare per le necessarie medicazioni, un adeguato e costante monitoraggio della lesione, tanto che non appena egli si accorse durante uno di questi controlli di una maggiore estensione e profondità dell'ulcera sul dorso del piede non esitò a disporre immediatamente ogni opportuno approfondimento clinico, ordinando una visita ortopedica e l'esecuzione di un esame radiografico all'arto finalizzati alla tempestiva individuazione delle terapie da praticarsi nella specie onde scongiurare le conseguenze pregiudizievoli del riscontrato peggioramento, in tal modo dimostrando di avere nell'indicato frangente improntato la propria condotta alla massima attenzione e diligenza.
Né, d'altro canto, può annettersi alcun pregio all'assunto opposto dagli appellanti a sostegno della tesi della responsabilità in cui, a loro dire, si sarebbe dovuto considerare incorso nella vicenda il Dott. per non corretta condotta Pt_4 professionale, in merito alla pretesa circostanza che già in esito al ciclo di controlli eseguiti in occasione degli accessi ambulatoriali del paziente tra giugno e l'inizio di agosto 2007 si fossero instaurati a carico del medesimo quei processi patologici di cui alla condizione clinica successivamente riscontrata presso il Presidio
Ospedaliero di Abbiategrasso e che ne avevano reso purtroppo ineludibile la sottoposizione in data 19-9-2007 all'intervento di amputazione dell'arto e, segnatamente, l'osteomielite, nonchè l'ulteriore stato morboso denominato “piede di
Carchot”, quali a dire dei predetti sarebbero risultati positivamente riscontrati già alla stregua dell'esito dell'esame radiografico eseguito il 22-8-2007 (cfr. rx piede CP_1 destro : “esiti di pregresso intervento a carico del piede Controparte_13 esaminato, con riduzione diffusa del tono calcico, areole di rarefazione ossea a carico della testa delle ossa metatarsali e presenza di calcificazioni vasali.
Concomita neoartrosi dell'articolazione tibio-tarsica.”) e tanto quindi a dimostrazione della non adeguatezza dei trattamenti terapeutici effettuati nel periodo interessato.
A tal proposito, infatti, nella relazione a firma dei consulenti tecnici nominati dalla
Corte depositata in atti è stato innanzi tutto chiarito come il referto radiografico sopra richiamato non avesse in alcun modo fatto rilevare segni di osteomielite all'arto esaminato, dovendosene trarre la conclusione che le cure fino a quell'epoca apprestate fossero state corrette ed efficaci, avendo evitato che il processo infettivo acuto sul dorso del piede si estendesse e approfondisse sino al punto di interessare l'osso.
Inoltre, in ordine all'ulteriore prospettazione circa l'addebito di omessa tempestiva diagnosi del c.d. piede di Carchot, quale affezione concomitante che concorse nel prosieguo all'evoluzione sfavorevole del quadro clinico del paziente sfociata nell'amputazione dell'arto, è stato evidenziato dai consulenti tecnici d'ufficio trattarsi in punto di inquadramento clinico di patologia consistente in una osteoartropatia neuropatica del piede diabetico caratterizzata dallo sconvolgimento dell'architettura osteo-articolare della morfologia del piede diabetico e, dunque, alterazione come tale non connotata da infiammazione acuta, né altrimenti idonea a dare luogo a complicanze settiche necessitanti di drenaggio chirurgico e di terapia antibiotica mirata, quale al contrario quella esattamente diagnosticata nel caso in esame e per la quale il invece era da ritenersi essere stato Persona_1 adeguatamente trattato in costanza di ricovero.
Deve aggiungersi, poi, l'ulteriore significativa circostanza che durante la degenza presso la Divisione di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese-
Ciaccio” di Catanzaro il venne sottoposto a radiografia del piede destro in R_ data 16-5-2007, il cui referto (cfr. “Non alterazioni ossee a focolaio del tipo addensante o litico in atto a carico dei segmenti scheletrici esaminati”) escluse la presenza di qualsivoglia anomalia o alterazione della struttura ostearticolare a carico del piede destro. Vi è da rilevare, infine, in argomento come, anche a volere ritenere che la complessiva condizione clinica del al momento del ricovero dovesse R_ indurre ragionevolmente i sanitari secondo i dettami della scienza medica a sospettare l'instaurazione della patologia in questione, sia pure nelle sue fasi iniziali e, quindi, all'epoca ancora non rilevabili radiograficamente, in ogni caso le indicazioni di trattamento per tale stadio della malattia non sarebbero state che unicamente quella del monitoraggio costante della situazione del paziente, nella specie in concreto assicurata dapprima di costanza di degenza ospedaliera e successivamente attraverso i controlli ambulatoriali, quella dell'adozione di idonei presidi ortopedici di scarico dell'arto, di scarsa incidenza nel caso in esame date le condizioni di già fortemente limitata deambulazione del soggetto e, non ultima, quella del costante mantenimento sotto controllo della patologia diabetica di base.
Prescrizione, quest'ultima, ancora una volta non rispettata dal paziente nel periodo successivo al ricovero in costanza del quale i valori glicemici erano stati riportati entro limiti accettabili, laddove in sede di visita ortopedica effettuata in data 11-8-
2007 su prescrizione del Dott. ne veniva diagnosticata la qualità di “paziente Pt_4 diabetico scompensato”, cui seguiva in data 27-8-2007 un nuovo ricovero del medesimo presso l'U.O. di Malattie del Metabolismo dell' Controparte_14
sempre per scompenso glicometabolico, così da potersi affermare che
[...]
l'aggravamento delle condizioni del piede destro del medesimo fossero state da ricondurre sul piano causale all'evoluzione degenerativa della malattia diabetica non ben controllata, e ciò nonostante il corretto trattamento della complicanza infettiva acuta della lesione ulcerativa comprovato in atti nei termini dianzi esposti.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, in esse dichiarato assorbito l'esame di ogni altra questione dedotta con il gravame, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, infine, gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio, ivi comprese le spese relative alla espletata Ctu, già liquidate come da decreto in atti, che vanno poste definitivamente a carico dei predetti, in solido tra loro.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e in qualità di eredi di , nei confronti di
[...] Persona_1 CP_2 e di
[...] Parte_4 Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] Controparte_3 tempore, con atto di citazione notificato l'11-4-2016, avverso la sentenza del
Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-11-2015 n. 1719, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellati delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in €uro 5.840,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario spese generali del 15 % e accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, le spese di Ctu, liquidate come da decreto in atti;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)