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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178/2019 R.G., avente ad oggetto “indennità di malattia”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Feudo Parte_1 Modica n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Licitra del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 12.04.2019 operaio agricolo alle Parte_1 dipendenze dell' , ha chiesto volersi accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio diritto alla percezione della dovutagli indennità di malattia per il periodo compreso tra l'08.09.2017 e il 04.12.2017, prestazione non corrispostagli dall' perché, come da CP_3 comunicazione del 22.10.2018, “il servizio di liquidazione, sospeso per motivi organizzativi, verrà ripristinato al più presto”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, siccome CP_1 inammissibilmente generica e non provata, non conoscendosi “se e quando sarebbero stati inviati i certificati medici”. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.11.2024.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato, il ricorrente non avendo fornito prova in giudizio - giusta onere sullo stesso gravante - della contestata trasmissione all' dei certificati CP_3 medici telematici - dei quali risulta versata in atti la mera copia cartacea per il lavoratore -, né esibito alcuna comunicazione proveniente dall' attestante la sospensione per ragioni CP_3 organizzative della liquidazione della reclamata prestazione. Le spese di lite dell'ISTITUTO vittorioso vanno dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1178/2019 R.G.; rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese. Così deciso in Ragusa il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare dell'08.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1178/2019 R.G., avente ad oggetto “indennità di malattia”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Feudo Parte_1 Modica n. 23, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Licitra del C.F._1
Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 12.04.2019 operaio agricolo alle Parte_1 dipendenze dell' , ha chiesto volersi accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio diritto alla percezione della dovutagli indennità di malattia per il periodo compreso tra l'08.09.2017 e il 04.12.2017, prestazione non corrispostagli dall' perché, come da CP_3 comunicazione del 22.10.2018, “il servizio di liquidazione, sospeso per motivi organizzativi, verrà ripristinato al più presto”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, siccome CP_1 inammissibilmente generica e non provata, non conoscendosi “se e quando sarebbero stati inviati i certificati medici”. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare dell'08.11.2024.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato, il ricorrente non avendo fornito prova in giudizio - giusta onere sullo stesso gravante - della contestata trasmissione all' dei certificati CP_3 medici telematici - dei quali risulta versata in atti la mera copia cartacea per il lavoratore -, né esibito alcuna comunicazione proveniente dall' attestante la sospensione per ragioni CP_3 organizzative della liquidazione della reclamata prestazione. Le spese di lite dell'ISTITUTO vittorioso vanno dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dal ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1178/2019 R.G.; rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese. Così deciso in Ragusa il 29 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella