Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4072 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TUMEO VERONICA, come da C.F._1
procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. RACO DANIELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/12/2024, l'Avv. n.q. di amministratore di sostegno della sig.ra CP_2 Pt_1
, nata in [...] il [...], e , nato a [...]
[...] CP_1
(MI) il 05/01/1971, premesso:
- che i sigg. e avevano contratto matrimonio nel Comune di ALÌ Pt_1 CP_1
TERME (ME) il 14/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, signori e , convengono di vivere separatamente Parte_1 CP_1
con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza, prestandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento equipollente. Eventuali cambi, spostamenti o traslochi dovranno, comunque, essere preventivamente comunicati. 2) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1
la somma di € 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, a Parte_1
titolo di assegno di mantenimento a favore del coniuge. 3) Le parti, con il presente atto dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere, reciprocamente, più nulla a pretendere per nessuna causale o ragione ed in tal senso con la firma del presente rilasciano una parte in favore dell'altra reciproca ed ampia quietanza liberatoria”.
All'udienza del 20/03/2025 la Presidente relatrice, rilevato che il ricorso per separazione non risultava sottoscritto dalla sig.ra e che per tale atto Parte_1
personalissimo la stessa non poteva essere sostituita dall'amministratore di sostegno, rinviava la causa al 28/05/2025.
A tale ultima udienza i coniugi depositavano ricorso sottoscritto personalmente dagli stessi, nel quale chiedevano l'omologa delle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, e procura rilasciata dalla al difensore Avv. Tumeo. Pt_1
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata in [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
MILANO (MI) il 05/01/1971, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 02/04/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ALÌ TERME (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
14/09/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte 1;
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.