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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/11/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di NN, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 821/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Catania, Piazza
Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nicola Paratore giusta procura in atti
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
[..
[...] in persona del
[...] CP_2
pro tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. P.IVA_1
- Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 09/09/2025 per l'udienza del
25/09/2025, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/07/2023 veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento 2023/0099 con la quale il
[...]
intimava al sig. il Controparte_3 Parte_1
pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 29.775,37 irrogata per la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n.898 del 23/12/1986, in riferimento ai contributi comunitari per la campagna agraria 2014 ad egli non spettanti in virtù del verbale di contestazione notificato in data 11/06/2019.
Con decreto del 21/11/2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.01.2024; tale udienza veniva rinviata per mancata comparizione parti all'udienza del 01/02/2024 poi differita al 08/02/2024.
All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia della resistente amministrazione che pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 30/04/2024 per la discussione e decisione, poi differita all'udienza del 25/09/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino all'udienza.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
2 1. Infondatezza dell'ordinanza ingiunzione in quanto il sig. Parte_1
non ha mai percepito per la campagna agraria 2014 la somma di € 29.775,37 in realtà concessa alla ditta . Parte_2
2. Carenza di legittimazione attiva del Controparte_1 [...] in quanto avente soltanto compiti di coordinamento e Controparte_3 di controllo dei fondi FEAGA. Più specificatamente, quale organismo pagatore, gestiva il fondo di finanziamento F.E.A.GA. (Fondo Europeo
Agricolo di Garanzia) disciplinato dall'art. 4 del Regolamento della comunità Europea 17/12/2013, n. 1306/2013 e come organismo di coordinamento è l'unico rappresentante dello Stato italiano verso la
Commissione Europea per ciò che riguarda i fondi FEAGA e CP_4
vigilando sulla corretta applicazione della normativa comunitaria, per assicurarne il pieno rispetto.
3. Violazione del limite temporale ex art. 14 L. 689/81 in relazione agli accertamenti già espletati.
4. Violazione dell'art. 28 L. 689/81 per intervenuta prescrizione
§
Occorre premettere che il provvedimento discende dalla richiesta di contributi che sarebbero stati percepiti a carico del attualmente F.E.A.G.A., ossia del CP_5
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
Orbene, nel caso specifico, il sig. veniva chiamato a rispondere Parte_1 secondo quanto risulta dal riepilogo indicato a pagina 10 del verbale di contestazione, della somma complessiva di € 29.775,37 erogata dall' CP_6
direttamente al sig. nelle date del 20/10/2014 (per € Parte_2
14.527,83) il 12/02/2015 (per € 14.656,42) ed in data 14/10/2015 (per € 591,12),
Veniva quindi emesso processo verbale di contestazione ad opera della Sezione di
Polizia Giudiziaria Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare presso la Procura della Repubblica – Tribunale di NN, e relativo
3 rapporto ex art. 17 L. 689/81) per violazione della 898/86, redatto il 24/05/2019 è notificato il 18/06/2019.
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 18/01/2024, non risulta costituita in giudizio.
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne'
l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un
“duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso
4 dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez.
U.20930 del 2009)
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 21/11/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 18/01/2024, ma l'amministrazione resistente, non risulta essersi costituita.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la
P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione,
5 seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla
P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri
6 probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione e la contumacia del Ministero opposto, costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da , il Tribunale di Parte_1
NN , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 2023/0099, prot. n. 0319509 del
20.06.2023;
- Compensa interamente le spese del giudizio.
NN 20/11/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di NN, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 821/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Catania, Piazza
Trento n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nicola Paratore giusta procura in atti
- Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
[..
[...] in persona del
[...] CP_2
pro tempore, con sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. P.IVA_1
- Convenuto contumace
CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 09/09/2025 per l'udienza del
25/09/2025, con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/07/2023 veniva proposta opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione di pagamento 2023/0099 con la quale il
[...]
intimava al sig. il Controparte_3 Parte_1
pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 29.775,37 irrogata per la violazione degli artt. 2 e 3 della legge n.898 del 23/12/1986, in riferimento ai contributi comunitari per la campagna agraria 2014 ad egli non spettanti in virtù del verbale di contestazione notificato in data 11/06/2019.
Con decreto del 21/11/2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 18.01.2024; tale udienza veniva rinviata per mancata comparizione parti all'udienza del 01/02/2024 poi differita al 08/02/2024.
All'udienza di prima comparizione veniva dichiarata la contumacia della resistente amministrazione che pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi concessa la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 30/04/2024 per la discussione e decisione, poi differita all'udienza del 25/09/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino all'udienza.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
2 1. Infondatezza dell'ordinanza ingiunzione in quanto il sig. Parte_1
non ha mai percepito per la campagna agraria 2014 la somma di € 29.775,37 in realtà concessa alla ditta . Parte_2
2. Carenza di legittimazione attiva del Controparte_1 [...] in quanto avente soltanto compiti di coordinamento e Controparte_3 di controllo dei fondi FEAGA. Più specificatamente, quale organismo pagatore, gestiva il fondo di finanziamento F.E.A.GA. (Fondo Europeo
Agricolo di Garanzia) disciplinato dall'art. 4 del Regolamento della comunità Europea 17/12/2013, n. 1306/2013 e come organismo di coordinamento è l'unico rappresentante dello Stato italiano verso la
Commissione Europea per ciò che riguarda i fondi FEAGA e CP_4
vigilando sulla corretta applicazione della normativa comunitaria, per assicurarne il pieno rispetto.
3. Violazione del limite temporale ex art. 14 L. 689/81 in relazione agli accertamenti già espletati.
4. Violazione dell'art. 28 L. 689/81 per intervenuta prescrizione
§
Occorre premettere che il provvedimento discende dalla richiesta di contributi che sarebbero stati percepiti a carico del attualmente F.E.A.G.A., ossia del CP_5
Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
Orbene, nel caso specifico, il sig. veniva chiamato a rispondere Parte_1 secondo quanto risulta dal riepilogo indicato a pagina 10 del verbale di contestazione, della somma complessiva di € 29.775,37 erogata dall' CP_6
direttamente al sig. nelle date del 20/10/2014 (per € Parte_2
14.527,83) il 12/02/2015 (per € 14.656,42) ed in data 14/10/2015 (per € 591,12),
Veniva quindi emesso processo verbale di contestazione ad opera della Sezione di
Polizia Giudiziaria Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare presso la Procura della Repubblica – Tribunale di NN, e relativo
3 rapporto ex art. 17 L. 689/81) per violazione della 898/86, redatto il 24/05/2019 è notificato il 18/06/2019.
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del 18/01/2024, non risulta costituita in giudizio.
Sul punto deve osservarsi come, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne'
l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un
“duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso
4 dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez.
U.20930 del 2009)
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 21/11/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 18/01/2024, ma l'amministrazione resistente, non risulta essersi costituita.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la
P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione,
5 seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla
P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr.
Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri
6 probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione e la contumacia del Ministero opposto, costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da , il Tribunale di Parte_1
NN , in funzione di giudice unico, annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 2023/0099, prot. n. 0319509 del
20.06.2023;
- Compensa interamente le spese del giudizio.
NN 20/11/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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