CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
FEDULLO EZIO, Relatore
TOMA CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4731/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250033985950000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250033985950000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250033985950000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, con il ricorso in esame, la cartella di pagamento n. 10020250033985950000 relativa all'anno d'imposta 2015, notificata a mezzo PEC il 23 settembre 2025, per l'importo di complessivi € 65.602,17, conseguente alla iscrizione a ruolo a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 4044/2025, depositata il 3 giugno 2025, relativa all'avviso di presa in carico n. 10077202200006102000, attraverso il quale l'odierno ricorrente fu informato dell'avvenuto affidamento in carico, per l'avvio dell'attività di riscossione, degli importi accertati mediante l'avviso di accertamento n TF907M501981/2021, emesso dall'Ufficio delle Entrate di Salerno nei confronti di altro soggetto (società Società_1 s.a.s.), mai notificato né al ricorrente né alla società destinataria, sulla scorta della presunta coobligazione solidale dell'istante ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 602/1973.
Con la prima censura, premesso che, ai sensi della disposizione citata, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”, deduce il ricorrente che, nell'ipotesi di mancata esecuzione delle ritenute, unico responsabile è il sostituito, nei cui confronti deve quindi essere emesso l'avviso di accertamento: egli richiama quindi le sentenze ad esso favorevoli emesse dal giudice tributario con riferimento alle analoghe pretese azionate dall'Ufficio relativamente ad altre (e successive) annualità.
Con la seconda censura, il ricorrente contesta che l'Ufficio ha agito nei suoi confronti in relazione all'intera posizione debitoria della società e non solo limitatamente all'imposta ad esso relativa.
Infine, il ricorrente lamenta il carattere evasivo della riposta negativa data dall'Ufficio all'istanza di sgravio da esso presentata.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate di Salerno, che ne eccepisce preliminarmente l'inammissibilità rilevando che le questioni sollevate dal ricorrente hanno costituito oggetto di trattazione nel giudizio da esso promosso avverso la comunicazione di presa in carico da parte del concessionario della riscossione delle pretese tributarie rinvenienti il loro fondamento nell'avviso di accertamento n. TF907M501981/2021, definito in senso favorevole all'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado di accoglimento del gravame, con la sentenza n. 4044/12/2025 depositata il 3 giugno 2025, a seguito della quale, con la cartella impugnata, l'Ufficio ha ripristinato l'iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente, da cui questi era stato escluso a seguito della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve esse respinto il primo motivo di ricorso.
La questione con esso sollevata è stata invero affrontata e risolta da questa Sezione, con effetti di giudicato opponibili anche nel presente giudizio, con la sentenza n. 1795 del 5 giugno 2023, con la quale è stato affermato quanto segue:
“Ed invero, confermato che, come detto dai giudici di primo grado, non v'era obbligo di notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato Ricorrente_1, in quanto coobbligato solidale, trova altresì fondamento quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate appellante sul fatto che Ricorrente_1 non era legittimato ad impugnare l'avviso di presa in carico eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento destinato alla società Società_1; così come non era legittimato a sollevare contestazioni (come quella di decadenza) riguardanti il merito di detto accertamento, divenuto definitivo, perché non impugnato dalla predetta società.
Sul punto, invero, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha affermato che Ricorrente_1 avrebbe potuto solo dimostrare il versamento delle ritenute non effettuate e non versate;
tanto del resto trova riscontro nelle condivisibili motivazioni della sentenza - n. 1949/2023 - emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno di primo grado e relativa all'analoga posizione di altro dipendente dalla predetta società”.
Con il precedente citato (sentenza di questa Corte, Sez. VIII, n. 1949 del 16 giugno 2023) è stato invero statuito: “Nel caso di specie, il contribuente è coobbligato in solido con la società (sostituto d'imposta destinatario dell'accertamento) ai sensi dell'art. 35 del DPR 602/73, secondo cui “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”. Secondo la giurisprudenza della Cassazione,
“... la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l'obbligazione di versamento dell'acconto d'imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute. .... Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (Cass. 10378/19). Ne discende che, laddove, come nel caso di specie, il sostituto non abbia operato né versato le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito, omettendo di presentare la dichiarazione mod. 770, sussiste la coobbligazione del percipiente, con la conseguenza che l'accertamento può svolgersi unicamente nei confronti del sostituto e l'azione di riscossione può essere esercitata anche nei confronti del coobbligato”.
Fondato, invece, è il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Premesso che la costituitasi Agenzia delle Entrate non contesta che l'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata abbia riguardo anche alle ritenute non operate nei confronti di altri dipendenti della
Società_1 s.a.s., deve ritenersi che la responsabilità solidale del sostituito sia limitata alle ritenute che il sostituto non ha operato limitatamente alla posizione debitoria del primo nei confronti del Fisco.
Insuscettibile di riflettersi in senso invalidante sulla cartella impugnata è infine la insoddisfacente risposta data dall'Ufficio all'istanza di sgravio del ricorrente.
L'esito della controversia, parzialmente favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, nei sensi precisati in motivazione, e compensa le spese.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
FEDULLO EZIO, Relatore
TOMA CIRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4731/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250033985950000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250033985950000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250033985950000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna, con il ricorso in esame, la cartella di pagamento n. 10020250033985950000 relativa all'anno d'imposta 2015, notificata a mezzo PEC il 23 settembre 2025, per l'importo di complessivi € 65.602,17, conseguente alla iscrizione a ruolo a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado per la Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 4044/2025, depositata il 3 giugno 2025, relativa all'avviso di presa in carico n. 10077202200006102000, attraverso il quale l'odierno ricorrente fu informato dell'avvenuto affidamento in carico, per l'avvio dell'attività di riscossione, degli importi accertati mediante l'avviso di accertamento n TF907M501981/2021, emesso dall'Ufficio delle Entrate di Salerno nei confronti di altro soggetto (società Società_1 s.a.s.), mai notificato né al ricorrente né alla società destinataria, sulla scorta della presunta coobligazione solidale dell'istante ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 602/1973.
Con la prima censura, premesso che, ai sensi della disposizione citata, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”, deduce il ricorrente che, nell'ipotesi di mancata esecuzione delle ritenute, unico responsabile è il sostituito, nei cui confronti deve quindi essere emesso l'avviso di accertamento: egli richiama quindi le sentenze ad esso favorevoli emesse dal giudice tributario con riferimento alle analoghe pretese azionate dall'Ufficio relativamente ad altre (e successive) annualità.
Con la seconda censura, il ricorrente contesta che l'Ufficio ha agito nei suoi confronti in relazione all'intera posizione debitoria della società e non solo limitatamente all'imposta ad esso relativa.
Infine, il ricorrente lamenta il carattere evasivo della riposta negativa data dall'Ufficio all'istanza di sgravio da esso presentata.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate di Salerno, che ne eccepisce preliminarmente l'inammissibilità rilevando che le questioni sollevate dal ricorrente hanno costituito oggetto di trattazione nel giudizio da esso promosso avverso la comunicazione di presa in carico da parte del concessionario della riscossione delle pretese tributarie rinvenienti il loro fondamento nell'avviso di accertamento n. TF907M501981/2021, definito in senso favorevole all'Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado di accoglimento del gravame, con la sentenza n. 4044/12/2025 depositata il 3 giugno 2025, a seguito della quale, con la cartella impugnata, l'Ufficio ha ripristinato l'iscrizione a ruolo nei confronti del ricorrente, da cui questi era stato escluso a seguito della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve esse respinto il primo motivo di ricorso.
La questione con esso sollevata è stata invero affrontata e risolta da questa Sezione, con effetti di giudicato opponibili anche nel presente giudizio, con la sentenza n. 1795 del 5 giugno 2023, con la quale è stato affermato quanto segue:
“Ed invero, confermato che, come detto dai giudici di primo grado, non v'era obbligo di notifica dell'avviso di accertamento al coobbligato Ricorrente_1, in quanto coobbligato solidale, trova altresì fondamento quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate appellante sul fatto che Ricorrente_1 non era legittimato ad impugnare l'avviso di presa in carico eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento destinato alla società Società_1; così come non era legittimato a sollevare contestazioni (come quella di decadenza) riguardanti il merito di detto accertamento, divenuto definitivo, perché non impugnato dalla predetta società.
Sul punto, invero, correttamente l'Agenzia delle Entrate ha affermato che Ricorrente_1 avrebbe potuto solo dimostrare il versamento delle ritenute non effettuate e non versate;
tanto del resto trova riscontro nelle condivisibili motivazioni della sentenza - n. 1949/2023 - emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Salerno di primo grado e relativa all'analoga posizione di altro dipendente dalla predetta società”.
Con il precedente citato (sentenza di questa Corte, Sez. VIII, n. 1949 del 16 giugno 2023) è stato invero statuito: “Nel caso di specie, il contribuente è coobbligato in solido con la società (sostituto d'imposta destinatario dell'accertamento) ai sensi dell'art. 35 del DPR 602/73, secondo cui “Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido”. Secondo la giurisprudenza della Cassazione,
“... la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l'obbligazione di versamento dell'acconto d'imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute. .... Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute” (Cass. 10378/19). Ne discende che, laddove, come nel caso di specie, il sostituto non abbia operato né versato le ritenute sui redditi corrisposti al sostituito, omettendo di presentare la dichiarazione mod. 770, sussiste la coobbligazione del percipiente, con la conseguenza che l'accertamento può svolgersi unicamente nei confronti del sostituto e l'azione di riscossione può essere esercitata anche nei confronti del coobbligato”.
Fondato, invece, è il secondo motivo del ricorso introduttivo.
Premesso che la costituitasi Agenzia delle Entrate non contesta che l'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata abbia riguardo anche alle ritenute non operate nei confronti di altri dipendenti della
Società_1 s.a.s., deve ritenersi che la responsabilità solidale del sostituito sia limitata alle ritenute che il sostituto non ha operato limitatamente alla posizione debitoria del primo nei confronti del Fisco.
Insuscettibile di riflettersi in senso invalidante sulla cartella impugnata è infine la insoddisfacente risposta data dall'Ufficio all'istanza di sgravio del ricorrente.
L'esito della controversia, parzialmente favorevole al ricorrente, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, nei sensi precisati in motivazione, e compensa le spese.