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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via dei Monti Parioli n. 46 presso lo studio legale dell'Avv. Matteo
Proja che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
attrice
CONTRO
Avv. Silvia Barca
elettivamente domiciliata in Via [/] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo come da delega rilasciata su foglio separato la cui copia informatica per immagine deve intendersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;
1 convenuta
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo Procuratore speciale Dott. Controparte_1
come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso l'Agenzia delle CP_2
Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021, atto Notaio di Persona_1
Milano
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato)
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 26.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma per Parte_1
sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Silvia Barca per avere la stessa proposto tardivamente il ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 24738/2018 del 20.12.2018 emessa dal Tribunale di Roma, dichiarare risolto il contratto di mandato e, per l'effetto dell'inadempimento, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 e 1223 c.c. da liquidarsi in favore della parte attrice nella misura di euro 11.712,7 ovvero anche per perdita di chance ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 A sostegno della domanda, ha esposto quanto segue: Parte_1
• in data 21 Febbraio 2009 il IG. suo marito, rimaneva vittima di un sinistro stradale CP_3
occorso in Roma, nella rotatoria sita in Piazza dei Segantini all'altezza del civico 6 mentre era alla guida dello scooter, tg. DK81030, di proprietà della medesima;
• il conducente del motoveicolo, a causa della presenza sull'asfalto di terra, di brecciolino e di segatura lignea dovuta a residui di potatura d'albero dei fusti arborei che adornano la piazza, in fase di curva, perdeva l'aderenza e rovinava a terra;
• la IG.ra , nella qualità di proprietaria del mezzo, avanzava richiesta di risarcimento Parte_1
dei danni al che contestava la propria responsabilità; Parte_3
• con il patrocinio dell'Avv. Silvia Barca, ella avanzava nei confronti di domanda CP_4
giudiziale chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali subiti dal motoveicolo e quantificati in € 1.304,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• il giudizio dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma si concludeva con la sentenza n.
547467/15 di accoglimento della domanda attorea;
• il Giudice di Pace accertava, sulla base della produzione documentale in atti, la responsabilità ex art 2051 c.c. di non avendo essa, in qualità di custode della strada pubblica, CP_4
fornito alcuna prova circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo;
• essa attrice aveva ritualmente provato la fondatezza della propria pretesa nel corso del giudizio tramite il deposito della relazione di incidente stradale redatta dai VV.UU. intervenuti sul posto;
• in particolare, aveva fornito prova della dinamica del fatto dedotto in lite, della presenza dell'insidia avente carattere della imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo, del danno ed infine del nesso tra l'evento e il danno lamentato;
• il Giudice di Pace aveva accertato l'esclusiva responsabilità dell'Ente condannandolo al pagamento della somma di € 1.304,78 a titolo di risarcimento dei danni materiali (danni allo scooter e al casco), oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite, liquidate in € 875,00 per diritti ed onorari, € 150,00 per spese, oltre Spese Generali, IVA e CAP come per legge, per un totale di € 1.426,73;
3 • , con riserva di appello, in esecuzione della sentenza, effettuava i seguenti CP_4
pagamenti a favore di essa attrice: € 1.585,07 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.426,73 per compensi professionali comprensivi di € 150,00 di spese vive, somme quest'ultime che la provvedeva a corrispondere all'Avv. Barca;
Parte_1
• la sentenza, tuttavia, veniva riformata integralmente dal Tribunale di Roma, in seguito all'appello spiegato da;
CP_4
• il Tribunale di Roma, invero, riteneva infondata la domanda risarcitoria della Parte_1
sull'assunto che non fosse stata svolta alcuna istruttoria finalizzata all'accertamento della dinamica dell'incidente, senza tuttavia pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello spiegata dall'Avv. Barca nella comparsa di costituzione e risposta;
• Il Tribunale condannava pertanto la alla restituzione di quanto percepito e alle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio in favore del che liquidava in € 850,00 per Parte_3
compensi oltre IVA CAP e spese generali per il primo grado € 1.700,00 oltre IVA CAP e spese generali per il secondo grado;
• essa si vedeva, pertanto, costretta a restituire quanto percepito a titolo di Parte_1
risarcimento del danno materiale (€ 1.585,07) nonchè a rifondere le spese del primo grado (€
1.426,73) e a liquidare le spese del secondo grado a favore di gravate delle CP_4
spese di precetto notificato unitamente alla sentenza in data 08.02.2019, per un importo complessivo di euro 4.562,34 oltre ai compensi relativi al giudizio di gravame versati in favore dell'Avv. Barca per euro 1.896,86;
• vista la lacunosità del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, l'Avv. Silvia Barca le rappresentava la possibilità di proporre ricorso in Cassazione;
• veniva quindi conferito mandato all'Avv. Barca anche per promuovere il giudizio di legittimità avverso la Sentenza n. 24738/2018 emessa dal Tribunale di Roma;
• l'Avv. Barca chiedeva la cassazione della sentenza per nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, violazione dell'art 112
c.p.c. ai sensi dell'art 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in quanto nell'atto di appello vi era la mera riproposizione delle tesi sostenute nel corso del primo grado di giudizio, senza che vi fosse una censura o una critica alla motivazione della sentenza impugnata;
4 • ancora eccepiva una violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2051 c.c. e ss ai sensi dell'art 360 c.p.c. n. 1 e 3 in quanto il Tribunale aveva disatteso la norma di cui all'art
2051c.c., non avendo ritenuto provata la dinamica del sinistro e la presenza dell'insidia;
• l'avv. Barca aveva tuttavia notificato tardivamente il ricorso, come tempestivamente eccepito dalla difesa di;
CP_4
• il legale aveva quindi sottoposto ad essa un atto di rinuncia agli atti del giudizio onde Parte_1
evitare le spese di soccombenza – circostanza che dava conto dell'avvenuto riconoscimento dell'errore da parte dell'avv. Barca – ma ciò non aveva impedito la condanna alle spese in favore di nella misura complessiva di euro 2.242,77; CP_4
• successivamente essa chiedeva all'avv. Barca il ristoro del danno patrimoniale Parte_1
complessivamente subito in ragione dell'errore professionale che aveva determinato l'inammissibilità del ricorso in cassazione e quindi definitamente pregiudicato il diritto dell'odierna attrice di recuperare le somme corrisposte a , ovvero: € 1.585,07 a CP_4
titolo di risarcimento del danno liquidato dall'Ufficio del Giudice di Pace, poi restituito a
; € 1.426,00 a titolo di compensi per l'attività prestata dall'Avv. Silvia Barca nel CP_4
primo grado di giudizio in forza della liquidazione del Giudice di Pace, somma quest'ultima che la IG.ra aveva dovuto personalmente rifondere a;
€ 1.896,86 a Parte_1 CP_4
titolo di compensi corrisposti all'Avv. Barca per l'attività dalle medesima espletata nel secondo grado di giudizio;
€ 4.562,34 a titolo di spese liquidate nella Sentenza del Tribunale di Roma (II grado) a favore di;
€ 2.242,77 per le spese liquidate dalla Corte di CP_4
Cassazione a favore di;
CP_4
• l'Avv. Barca denunciava l'occorso all quale compagnia assicurativa con cui la Controparte_1
convenuta aveva stipulato la polizza assicurativa azionata;
• il liquidatore della predetta Compagnia proponeva l'indennizzo di euro 2.241,7 pari alle spese legali di soccombenza di cassazione, proposta ritenuta non congrua;
• ogni tentativo di bonario componimento rimaneva infruttuoso così come la mediazione civile introdotta che si concludeva negativamente;
• sussisteva pertanto la responsabilità professionale dell'Avv. Barca, da valutarsi ai sensi dell'art
1176, II c., c.c. per non avere la medesima impugnato tempestivamente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di appello, determinando, quale conseguenza diretta, il pregiudizio definitivo consistente nella mancata cassazione della predetta sentenza e quindi
5 nella impossibilità di vedersi riconoscere non solo il diritto al risarcimento del danno materiale (costi di riparazione dello scooter) ma anche il ristoro delle spese e dei compensi liquidati a favore di , nonché, infine, degli esborsi affrontati per il pagamento Controparte_5
delle parcelle della stessa Barca.
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Si costituiva in giudizio l'Avv. Silvia Barca chiedendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in causa la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al fine di essere garantita e manlevata e tenuta indenne;
nel merito rigettare la domanda di refusione delle prime quattro voci di danno lamentate da parte attrice, ossia dei danni corrispondenti al danno di € 1.585,07 subito a seguito dell'incidente stradale del 2009, nonché dei danni corrispondenti ai compensi corrisposti dalla IG.ra all'Avv. Silvia Parte_1
Barca per il primo (€ 1.426,00) ed il secondo grado di giudizio (€ 1.826,86), pari a complessivi €
3.322,86, nonché dei danni corrispondenti alle spese liquidate per il primo e secondo grado in favore del nella sentenza di secondo grado pari a complessivi € 4.562,34; comunque, Parte_3
condannare la a manlevare e garantire e tenere Controparte_1
indenne l'Avv. Silvia Barca di tutte le somme eventualmente dovute alla IG.ra , Parte_1
ordinando alla compagnia assicuratrice di provvedere al pagamento diretto in favore della parte attrice di quanto dovuto all'esito del giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
Deduceva quindi in primo luogo che l'associazione di cui faceva parte, in Parte_4
data 10 maggio 2020, aveva sottoscritto in favore dei componenti dell'associazione stessa la polizza assicurativa n. IFL 00065626.037947 con la per la responsabilità civile Controparte_6
professionale.
Essa convenuta aveva inoltrato la denuncia di sinistro alla detta assicurazione in data 15 ottobre
2020, sicché la compagnia, aperto il sinistro ed avviata l'istruttoria del caso, aveva effettuato in favore della IG.ra una proposta da costei non ritenuta congrua. Parte_1
L'impugnazione avverso la sentenza n. 24738/2018 del 20/12/2018 avanti alla Corte di Cassazione era stata proposta tardivamente, ma proprio al fine di evitare un ulteriore pregiudizio, era stata depositata un'istanza di rinuncia al ricorso, di modo che la cliente non subisse il pregiudizio immediato e diretto della condanna alle spese del grado. Nondimeno la mancata adesione della
6 controparte alla rinuncia agli atti conduceva alla condanna della IG.ra al pagamento delle Parte_1
spese di lite nella misura di euro 2.242,77, danno immediato e diretto cagionato dall'errore professionale.
Il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso avanti la Corte di Cassazione, però, non comportava l'inadempimento totale del professionista al mandato conferito per i precedenti gradi di giudizio.
L'errore commesso nella fase dell'impugnazione della sentenza di appello non poteva che tradursi nell'inesatto adempimento dell'incarico conferito per la presentazione del ricorso in Cassazione, senza possibilità di estensione della mancanza di diligenza agli incarichi di difesa giudiziale espletati e conclusi nei precedenti gradi di giudizio, per i quali nessuna censura veniva avanzata dalla parte attrice.
L'alternanza delle pronunce di primo e secondo grado non dipendeva da condotta negligente od imperita del professionista, quanto piuttosto dalla diversa valutazione nel merito della domanda giudiziale resa dai magistrati dei diversi gradi, fisiologica all'evoluzione del processo.
In merito alla quantificazione del danno, (€ 1.585,07 quale risarcimento del danno subito a seguito dell'incidente stradale del 2009, prima liquidati dal Giudice di Pace e pagati dal e Parte_3
poi restituiti al stesso in forza della sentenza di secondo grado;
- € 1.426,00 quali compensi Pt_3
corrisposti all'Avv. Barca per il primo grado, prima liquidati dal Giudice di Pace e pagati dal Pt_3
e poi restituiti al stesso in forza della sentenza di secondo grado;
€ 1.826,86 quali
[...] Pt_3
compensi corrisposti dell'Avv. Barca per il secondo grado;
- € 4.562,34 quali spese liquidate per il primo e secondo grado in favore del nella sentenza di secondo grado;
- € 2.242,77 Parte_3
quali spese liquidate in favore del dalla Corte di Cassazione), le prime quattro voci Parte_3
di danno erano ingiustificate poiché non collegate in modo diretto ed immediato all'errore professionale.
Infatti sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'attività professionale era stata eseguita secondo diligenza e professionalità e non poteva essere assimilata ad un inadempimento totale della prestazione d'opera intellettuale. Inoltre, occorreva provare che il ricorso in cassazione sarebbe stato integralmente accolto con condanna del anche alla refusione di tutte le spese Parte_3
di lite versate dalla IG.ra alla propria difesa ed alla difesa avversa per i precedenti gradi di Parte_1
giudizio.
7 ------------
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea in quanto infondata;
nel caso di mancato accoglimento della eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia delle domande attoree anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dalla convenuta, tenuto conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Premesso che occorreva valutare i limiti di polizza quanto alle condizioni, al massimale, alle eventuali franchigie ed agli scoperti di polizza da applicare, deduceva la compagnia che eventuali restituzioni di compensi non potevano trovare alcuna copertura assicurativa a termini di polizza.
Nel merito aderiva alle difese della propria assicurata, evidenziando che l'obbligazione dell'avvocato
è obbligazione di mezzo e non di risultato. Inoltre non vi era prova della perdita di chances e l'inadempimento del difensore alla propria obbligazione non poteva essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma doveva essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza professionale fissato dall' art. 1176, 2° co. c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente.
Contestava infine i criteri di quantificazione della domanda attorea in quanto destituiti di fondamento e comunque genericamente formulati.
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La causa - istruita con la produzione documentale - veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.06.2024 con la concessione dei termini ex art
190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.
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8 La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice lamenta la condotta negligente dell'avv. Silvia Barca per aver tardivamente notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Da tale errore professionale discendeva la condanna nei confronti della al pagamento della somma di euro 2.242,77 in Parte_1
favore di oltre alla inammissibilità del ricorso in cassazione e alla impossibilità di CP_4
recuperare tutte le somme corrisposte a in forza della sentenza che doveva essere CP_4
impugnata.
L'attrice, in buona sostanza, deduce che l'errore compiuto dalla professionista le avrebbe precluso la possibilità di ottenere le somme riconosciute dal Giudice di Pace a titolo di risarcimento del danno e la rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio. Inoltre non sarebbe dovuto quanto già corrisposto all'Avv. Barca a titolo di compensi professionali.
Ha così richiesto la somma complessiva di euro 11.712,7 così ripartita:
-la somma di euro 1.585,07 a titolo di risarcimento del danno liquidato dal Giudice di pace poi restituita a a seguito della sentenza di secondo grado;
CP_4
-la somma di euro 1.426,00 somma versata a titolo di compensi per l'attività prestata dall'Avv. Barca nel primo grado di giudizio in forza della liquidazione del Giudice di Pace, somma anch'essa rifusa a
; CP_4
-la somma di euro 1.896,86 a titolo di compensi corrisposti all'Avv. Barca per l'attività dalla medesima espletata nel corso del giudizio di secondo grado;
-la somma di euro 4.562,34 a titolo di spese liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma in favore di;
CP_4
-la somma di euro 2.242,77 per le spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione in favore di
[...]
. CP_4
Preliminarmente il Tribunale osserva che risulta pacifico l'errore - non contestato dalla stessa convenuta - commesso dall'Avv. Silvia Barca nello svolgimento del suo incarico professionale, per aver proposto tardivamente il ricorso per cassazione avverso la Sentenza del Tribunale di Roma, nonché il conseguente danno.
Di tale evidente errore non può, pertanto, non rispondere il professionista incaricato, in quanto con il suo comportamento negligente, nonostante la rinuncia al ricorso, ha procurato un evidente
9 pregiudizio alla IG.ra , consistito nella condanna alle spese legali rifuse nei confronti di Parte_1
e pari ad euro 2.242,77 come da ordinanza della Suprema Corte allegata in atti. CP_4
Tale voce di danno patrimoniale dovrà pertanto essere riconosciuta alla non potendosi Parte_1
mettere in discussione il nesso di causalità tra l'errore commesso e il danno patrimoniale patito dalla medesima.
Va peraltro riconosciuto l'obbligo di garanzia della compagnia assicurativa in virtù della polizza stipulata e allegata in atti.
Per quanto concerne le ulteriori voci di danno richieste occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa.
avanzava domanda di risarcimento danni nei confronti di ritenendo Parte_1 CP_4
che il sinistro subito dal marito, il giorno 21 febbraio 2009 in Roma Piazza dei Segantini CP_3
all'altezza del civico n. 6, mentre era alla guida dello scooter targato DK 81030 di sua proprietà, fosse ascrivibile alla condotta di , in quanto sull'asfalto erano presenti brecciolino e segatura CP_4
lignea dovuti a residui di potatura d'albero dei fusti arborei. La colpa del convenuto sarebbe Pt_3
consistita nel non aver adeguatamente curato la manutenzione della strada, teatro del sinistro, in sua custodia.
Effettivamente i Vigili intervenuti sul posto, Corpo Polizia Municipale, Ufficio Infortunistica,
13°Gruppo Municipale, avevano riscontrato la presenza sul manto stradale di brecciolino e frammenti di potatura.
Nel verbale depositato (all. 2 fascicolo attoreo) si legge: “Giova precisare che giunti sul posto il CP conducente IG. ci dichiarava che a causa del brecciolino e frammenti di potatura presenti sul margine destro di Piazza Segantini dallo stesso percorsa era caduto a terra con il suo motociclo”.
Il conducente del motociclo aveva dichiarato agli operanti che: “…mantenendo la destra del mio senso di marcia…perdevo aderenza sul manto stradale a casa del brecciolino e sporcizia e dunque cadevo in terra. Il mio mezzo riportava danni alla fiancata sinistra”.
I Vigili intervenuti annotano nel verbale: “Il luogo del sinistro è piazza Segantini, strada a circolazione rotatoria, ad una carreggiata a senso unico di marcia. Sul manto stradale vi era effettivamente brecciolino e residui di potatura d'albero. In merito a ciò, onde evitare stato di pericolo per altri Parte veicoli, abbiamo interessato l' che, giunta sul posto con spazzatrice e mezzo idropulitore bonificava tutta la piazza rendendola agibile anche ai mezzi a due ruote”.
10 CP Nulla di più viene indicato sulla dinamica del sinistro e, a parte le dichiarazioni del conducente non risultavano presenti testi oculari sul posto in grado di riferire sulla esatta dinamica.
Il Giudice di Pace, sulla scorta del verbale di incidente stradale prodotto dalla parte attrice ha ritenuto accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo. CP_4
Nella sentenza depositata (all. 1 fascicolo attoreo) si legge infatti: “La domanda dell'attore deve essere accolta. L'istruttoria espletata del resto ha chiarito non solo la dinamica del fatto dedotto in lite ma anche i profili di responsabilità a carico dell'amministrazione convenuta” in buona sostanza secondo il Giudice di Pace adito i Vigili intervenuti sul posto successivamente al verificarsi del sinistro avevano riscontrato la presenza dell'insidia lamentata dalla parte attrice avente i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo ed escluso, conseguentemente, qualunque colpa del danneggiato.
Il giudice di primo grado riteneva dunque il responsabile in quanto proprietario della strada Pt_3
ed obbligato alla sua manutenzione, soggiungendo che l'amministrazione convenuta non aveva provato in giudizio l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ora, emerge dagli atti di causa che , in esecuzione della sentenza, provvedeva al CP_4
pagamento di quanto disposto in favore della IG.ra e cioè di €. 1.585.07, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, ed €. 1.426,73, a titolo di compensi professionali, compensi che poi venivano corrisposti dalla parte attrice all'Avv. Barca.
La predetta sentenza veniva, tuttavia, impugnata e riformata integralmente in sede di appello. Il
Tribunale, in qualità di giudice di secondo grado, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria avanzata dalla in quanto non era stata svolta alcuna istruttoria finalizzata all'accertamento Parte_1
della dinamica dell'incidente, sicché l'evento dannoso non poteva ricondursi alla condotta omissiva CP_ dell' territoriale. Condannava, così, la alla restituzione di quanto percepito e alle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio in favore di . CP_4
Ciò premesso in ordine allo svolgimento della vicenda processuale, e fermo l'errore commesso dall'Avv. Barca nella proposizione tardiva del ricorso per Cassazione, occorre valutare, in base ad un giudizio prognostico di natura controfattuale, se l'eventuale proposizione tempestiva dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma avrebbe potuto avere esito positivo per la . Parte_1
11 Giova infatti osservare come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato - da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 comma 2 c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato.
In buona sostanza, la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale - da provare a cura del cliente - ma è necessario, altresì, verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, nel senso che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che, senza quella omissione, il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio
(ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10).
In particolare come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n.2638/13).
Ancora “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico
12 tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. n. 17414 del 2019; Cass. n. 25112 del 2017;
Cass. 2638 del 2013; Cass. 22376 del 2012; Cass. n. 9917 del 2010).
Quindi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, occorre valutare se, senza l'errore commesso dall'Avv. Barca, il risultato sperato dalla sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio di legittimità e poi in quello successivo di Parte_1
rinvio.
Osserva il Tribunale, esaminato il ricorso per cassazione proposto, che non sussistono elementi per ritenere probabile un esito favorevole del ricorso per Cassazione o comunque dell'eventuale successivo giudizio di rinvio.
Quanto anzitutto alla richiesta di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposto da , parte attrice non ha prodotto CP_4
l'atto di gravame dell'ente territoriale, sicché è preclusa a questo giudice la verifica della fondatezza o meno dell'eccezione sollevata dall'avv. Barca.
Avuto riguardo al secondo motivo di censura della sentenza capitolina, ovvero la violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assume il ricorso per Cassazione che la sentenza gravata non avrebbe applicato correttamente la norma in parola, non considerando che l'ente pubblico può esimersi da responsabilità solo ove fornisca la prova del caso fortuito (nel caso di specie non provato).
Ritiene il Tribunale che nemmeno tale doglianza potesse essere accolta, in quanto il giudice di appello aveva riformato la sentenza di prime cure osservando che non era stata fornita, da parte attrice, la prova della precisa dinamica del sinistro e quindi il fatto che la caduta del motociclo fosse dovuta alla presenza di brecciolino e frammenti di potatura. Tale argomentazione non presta il fianco alla censura sollevata dalla difesa della , poiché per giurisprudenza costante chi Parte_1
agisce in giudizio assumendo di aver subìto un danno da cose in custodia, deve anzitutto dimostrare il nesso causale tra la cosa e il pregiudizio sofferto. Nesso di cui non è stata fornita prova sufficiente nel caso di specie, in quanto, come rilevato dal giudice di appello, la non ha provato la Parte_1
precisa dinamica del fatto, limitandosi a produrre in giudizio il verbale di sinistro stradale che, pur dando atto della presenza sul lato destro della strada di brecciolino e residui di potatura, non ha potuto accertare come sia avvenuta la caduta del mezzo (che era stato già rimosso al momento dell'arrivo degli operanti), anche in assenza di testimoni oculari del fatto. Pertanto, se da una parte è vero che non ha provato ex art. 2051 c.c. il caso fortuito, cioè un evento CP_4
imprevedibile ed inevitabile che esclude la responsabilità del custode, dall'altra parte l'attore non ha
13 fornito prova alcuna della precisa dinamica del sinistro e quindi del nesso causale tra lo stato della strada e la perdita di controllo del motociclo. In questo senso le considerazioni del giudice di appello in ordine alle possibili dinamiche alternative della caduta (velocità eccessiva del veicolo, manovra imperita del conducente) sono semplicemente volte a rafforzare il dato oggettivo del difetto di prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e pregiudizio sofferto.
Infine, nel terzo motivo di ricorso, la difesa della lamenta l'omesso esame del fatto decisivo Parte_1
costituito dalla condotta della P.A. che ha determinato lo stato di pericolo, ovvero la presenza del brecciolino e dei residui di potatura. Ma si è visto che la questione relativa al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno precede, logicamente e giuridicamente, la prova liberatoria del custode, nel senso che solo una volta che il danneggiato abbia fornito prova del nesso eziologico, il custode può esimersi da responsabilità adducendo l'intervento del caso fortuito che interrompa tale nesso.
Sicché anche questo motivo di censura sarebbe stato verosimilmente disatteso.
In definitiva, per tutte le ragioni fin qui esposte, non si ritiene, in base ad un giudizio prognostico, che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice avrebbe trovato accoglimento.
In definitiva la domanda va accolta solo per le spese di lite della fase di legittimità cui la è Parte_1
stata condannata in favore di , pari ad euro 2.242,77=. CP_4
La compagnia assicuratrice va condannata a manlevare l'avv. Barca dell'importo risarcitorio sopra indicato. D'altro canto, a parte un astratto richiamo alle condizioni di polizza, la compagnia non ha indicato eventuali franchigie o massimali previsti.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
14 Le spese del presente giudizio vengono compensate tra tutte le parti in causa, atteso il parziale accoglimento della domanda e il fatto che l'importo oggi riconosciuto era stato già offerto dalla compagnia alla , ma da questa non accettato in quanto non ritenuto congruo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità professionale dell'Avv. Barca Silvia nella proposizione tardiva del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24738/2018, esclusi gli ulteriori profili dedotti in citazione;
2) Condanna l'Avv. Silvia Barca al pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 2.242,77 in favore della IG.ra ; Parte_1
3) Condanna la compagnia convenuta, , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. Barca dal pagamento che questa dovesse eseguire in esecuzione della presente sentenza;
4) Rigetta per il resto la domanda attorea;
5) Compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
Roma 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la Dott.ssa Silvia
Sarnataro in qualità di GOP.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via dei Monti Parioli n. 46 presso lo studio legale dell'Avv. Matteo
Proja che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
attrice
CONTRO
Avv. Silvia Barca
elettivamente domiciliata in Via [/] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo come da delega rilasciata su foglio separato la cui copia informatica per immagine deve intendersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;
1 convenuta
NONCHE' CONTRO
, in persona del suo Procuratore speciale Dott. Controparte_1
come da procura notarile repertorio n. 90485 Serie 1T registrato presso l'Agenzia delle CP_2
Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio TP2 il 27.10.2021, atto Notaio di Persona_1
Milano
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bottazzoli e dall'Avv. Mariachiara Brunetti con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Brianza n. 30, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale (avvocato)
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 26.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale Civile di Roma per Parte_1
sentire accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. Silvia Barca per avere la stessa proposto tardivamente il ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 24738/2018 del 20.12.2018 emessa dal Tribunale di Roma, dichiarare risolto il contratto di mandato e, per l'effetto dell'inadempimento, condannarla al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 e 1223 c.c. da liquidarsi in favore della parte attrice nella misura di euro 11.712,7 ovvero anche per perdita di chance ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge e spese forfettarie da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 A sostegno della domanda, ha esposto quanto segue: Parte_1
• in data 21 Febbraio 2009 il IG. suo marito, rimaneva vittima di un sinistro stradale CP_3
occorso in Roma, nella rotatoria sita in Piazza dei Segantini all'altezza del civico 6 mentre era alla guida dello scooter, tg. DK81030, di proprietà della medesima;
• il conducente del motoveicolo, a causa della presenza sull'asfalto di terra, di brecciolino e di segatura lignea dovuta a residui di potatura d'albero dei fusti arborei che adornano la piazza, in fase di curva, perdeva l'aderenza e rovinava a terra;
• la IG.ra , nella qualità di proprietaria del mezzo, avanzava richiesta di risarcimento Parte_1
dei danni al che contestava la propria responsabilità; Parte_3
• con il patrocinio dell'Avv. Silvia Barca, ella avanzava nei confronti di domanda CP_4
giudiziale chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'Ente nella causazione del sinistro, con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni materiali subiti dal motoveicolo e quantificati in € 1.304,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
• il giudizio dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma si concludeva con la sentenza n.
547467/15 di accoglimento della domanda attorea;
• il Giudice di Pace accertava, sulla base della produzione documentale in atti, la responsabilità ex art 2051 c.c. di non avendo essa, in qualità di custode della strada pubblica, CP_4
fornito alcuna prova circa l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo;
• essa attrice aveva ritualmente provato la fondatezza della propria pretesa nel corso del giudizio tramite il deposito della relazione di incidente stradale redatta dai VV.UU. intervenuti sul posto;
• in particolare, aveva fornito prova della dinamica del fatto dedotto in lite, della presenza dell'insidia avente carattere della imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo, del danno ed infine del nesso tra l'evento e il danno lamentato;
• il Giudice di Pace aveva accertato l'esclusiva responsabilità dell'Ente condannandolo al pagamento della somma di € 1.304,78 a titolo di risarcimento dei danni materiali (danni allo scooter e al casco), oltre agli interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite, liquidate in € 875,00 per diritti ed onorari, € 150,00 per spese, oltre Spese Generali, IVA e CAP come per legge, per un totale di € 1.426,73;
3 • , con riserva di appello, in esecuzione della sentenza, effettuava i seguenti CP_4
pagamenti a favore di essa attrice: € 1.585,07 a titolo di risarcimento del danno ed € 1.426,73 per compensi professionali comprensivi di € 150,00 di spese vive, somme quest'ultime che la provvedeva a corrispondere all'Avv. Barca;
Parte_1
• la sentenza, tuttavia, veniva riformata integralmente dal Tribunale di Roma, in seguito all'appello spiegato da;
CP_4
• il Tribunale di Roma, invero, riteneva infondata la domanda risarcitoria della Parte_1
sull'assunto che non fosse stata svolta alcuna istruttoria finalizzata all'accertamento della dinamica dell'incidente, senza tuttavia pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello spiegata dall'Avv. Barca nella comparsa di costituzione e risposta;
• Il Tribunale condannava pertanto la alla restituzione di quanto percepito e alle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio in favore del che liquidava in € 850,00 per Parte_3
compensi oltre IVA CAP e spese generali per il primo grado € 1.700,00 oltre IVA CAP e spese generali per il secondo grado;
• essa si vedeva, pertanto, costretta a restituire quanto percepito a titolo di Parte_1
risarcimento del danno materiale (€ 1.585,07) nonchè a rifondere le spese del primo grado (€
1.426,73) e a liquidare le spese del secondo grado a favore di gravate delle CP_4
spese di precetto notificato unitamente alla sentenza in data 08.02.2019, per un importo complessivo di euro 4.562,34 oltre ai compensi relativi al giudizio di gravame versati in favore dell'Avv. Barca per euro 1.896,86;
• vista la lacunosità del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, l'Avv. Silvia Barca le rappresentava la possibilità di proporre ricorso in Cassazione;
• veniva quindi conferito mandato all'Avv. Barca anche per promuovere il giudizio di legittimità avverso la Sentenza n. 24738/2018 emessa dal Tribunale di Roma;
• l'Avv. Barca chiedeva la cassazione della sentenza per nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, violazione dell'art 112
c.p.c. ai sensi dell'art 360 c. 1 n. 4 c.p.c. in quanto nell'atto di appello vi era la mera riproposizione delle tesi sostenute nel corso del primo grado di giudizio, senza che vi fosse una censura o una critica alla motivazione della sentenza impugnata;
4 • ancora eccepiva una violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2051 c.c. e ss ai sensi dell'art 360 c.p.c. n. 1 e 3 in quanto il Tribunale aveva disatteso la norma di cui all'art
2051c.c., non avendo ritenuto provata la dinamica del sinistro e la presenza dell'insidia;
• l'avv. Barca aveva tuttavia notificato tardivamente il ricorso, come tempestivamente eccepito dalla difesa di;
CP_4
• il legale aveva quindi sottoposto ad essa un atto di rinuncia agli atti del giudizio onde Parte_1
evitare le spese di soccombenza – circostanza che dava conto dell'avvenuto riconoscimento dell'errore da parte dell'avv. Barca – ma ciò non aveva impedito la condanna alle spese in favore di nella misura complessiva di euro 2.242,77; CP_4
• successivamente essa chiedeva all'avv. Barca il ristoro del danno patrimoniale Parte_1
complessivamente subito in ragione dell'errore professionale che aveva determinato l'inammissibilità del ricorso in cassazione e quindi definitamente pregiudicato il diritto dell'odierna attrice di recuperare le somme corrisposte a , ovvero: € 1.585,07 a CP_4
titolo di risarcimento del danno liquidato dall'Ufficio del Giudice di Pace, poi restituito a
; € 1.426,00 a titolo di compensi per l'attività prestata dall'Avv. Silvia Barca nel CP_4
primo grado di giudizio in forza della liquidazione del Giudice di Pace, somma quest'ultima che la IG.ra aveva dovuto personalmente rifondere a;
€ 1.896,86 a Parte_1 CP_4
titolo di compensi corrisposti all'Avv. Barca per l'attività dalle medesima espletata nel secondo grado di giudizio;
€ 4.562,34 a titolo di spese liquidate nella Sentenza del Tribunale di Roma (II grado) a favore di;
€ 2.242,77 per le spese liquidate dalla Corte di CP_4
Cassazione a favore di;
CP_4
• l'Avv. Barca denunciava l'occorso all quale compagnia assicurativa con cui la Controparte_1
convenuta aveva stipulato la polizza assicurativa azionata;
• il liquidatore della predetta Compagnia proponeva l'indennizzo di euro 2.241,7 pari alle spese legali di soccombenza di cassazione, proposta ritenuta non congrua;
• ogni tentativo di bonario componimento rimaneva infruttuoso così come la mediazione civile introdotta che si concludeva negativamente;
• sussisteva pertanto la responsabilità professionale dell'Avv. Barca, da valutarsi ai sensi dell'art
1176, II c., c.c. per non avere la medesima impugnato tempestivamente la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di appello, determinando, quale conseguenza diretta, il pregiudizio definitivo consistente nella mancata cassazione della predetta sentenza e quindi
5 nella impossibilità di vedersi riconoscere non solo il diritto al risarcimento del danno materiale (costi di riparazione dello scooter) ma anche il ristoro delle spese e dei compensi liquidati a favore di , nonché, infine, degli esborsi affrontati per il pagamento Controparte_5
delle parcelle della stessa Barca.
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Si costituiva in giudizio l'Avv. Silvia Barca chiedendo, in via pregiudiziale, di essere autorizzata a chiamare in causa la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al fine di essere garantita e manlevata e tenuta indenne;
nel merito rigettare la domanda di refusione delle prime quattro voci di danno lamentate da parte attrice, ossia dei danni corrispondenti al danno di € 1.585,07 subito a seguito dell'incidente stradale del 2009, nonché dei danni corrispondenti ai compensi corrisposti dalla IG.ra all'Avv. Silvia Parte_1
Barca per il primo (€ 1.426,00) ed il secondo grado di giudizio (€ 1.826,86), pari a complessivi €
3.322,86, nonché dei danni corrispondenti alle spese liquidate per il primo e secondo grado in favore del nella sentenza di secondo grado pari a complessivi € 4.562,34; comunque, Parte_3
condannare la a manlevare e garantire e tenere Controparte_1
indenne l'Avv. Silvia Barca di tutte le somme eventualmente dovute alla IG.ra , Parte_1
ordinando alla compagnia assicuratrice di provvedere al pagamento diretto in favore della parte attrice di quanto dovuto all'esito del giudizio;
con vittoria delle spese di lite.
Deduceva quindi in primo luogo che l'associazione di cui faceva parte, in Parte_4
data 10 maggio 2020, aveva sottoscritto in favore dei componenti dell'associazione stessa la polizza assicurativa n. IFL 00065626.037947 con la per la responsabilità civile Controparte_6
professionale.
Essa convenuta aveva inoltrato la denuncia di sinistro alla detta assicurazione in data 15 ottobre
2020, sicché la compagnia, aperto il sinistro ed avviata l'istruttoria del caso, aveva effettuato in favore della IG.ra una proposta da costei non ritenuta congrua. Parte_1
L'impugnazione avverso la sentenza n. 24738/2018 del 20/12/2018 avanti alla Corte di Cassazione era stata proposta tardivamente, ma proprio al fine di evitare un ulteriore pregiudizio, era stata depositata un'istanza di rinuncia al ricorso, di modo che la cliente non subisse il pregiudizio immediato e diretto della condanna alle spese del grado. Nondimeno la mancata adesione della
6 controparte alla rinuncia agli atti conduceva alla condanna della IG.ra al pagamento delle Parte_1
spese di lite nella misura di euro 2.242,77, danno immediato e diretto cagionato dall'errore professionale.
Il mancato rispetto del termine per la notifica del ricorso avanti la Corte di Cassazione, però, non comportava l'inadempimento totale del professionista al mandato conferito per i precedenti gradi di giudizio.
L'errore commesso nella fase dell'impugnazione della sentenza di appello non poteva che tradursi nell'inesatto adempimento dell'incarico conferito per la presentazione del ricorso in Cassazione, senza possibilità di estensione della mancanza di diligenza agli incarichi di difesa giudiziale espletati e conclusi nei precedenti gradi di giudizio, per i quali nessuna censura veniva avanzata dalla parte attrice.
L'alternanza delle pronunce di primo e secondo grado non dipendeva da condotta negligente od imperita del professionista, quanto piuttosto dalla diversa valutazione nel merito della domanda giudiziale resa dai magistrati dei diversi gradi, fisiologica all'evoluzione del processo.
In merito alla quantificazione del danno, (€ 1.585,07 quale risarcimento del danno subito a seguito dell'incidente stradale del 2009, prima liquidati dal Giudice di Pace e pagati dal e Parte_3
poi restituiti al stesso in forza della sentenza di secondo grado;
- € 1.426,00 quali compensi Pt_3
corrisposti all'Avv. Barca per il primo grado, prima liquidati dal Giudice di Pace e pagati dal Pt_3
e poi restituiti al stesso in forza della sentenza di secondo grado;
€ 1.826,86 quali
[...] Pt_3
compensi corrisposti dell'Avv. Barca per il secondo grado;
- € 4.562,34 quali spese liquidate per il primo e secondo grado in favore del nella sentenza di secondo grado;
- € 2.242,77 Parte_3
quali spese liquidate in favore del dalla Corte di Cassazione), le prime quattro voci Parte_3
di danno erano ingiustificate poiché non collegate in modo diretto ed immediato all'errore professionale.
Infatti sia nel primo che nel secondo grado di giudizio l'attività professionale era stata eseguita secondo diligenza e professionalità e non poteva essere assimilata ad un inadempimento totale della prestazione d'opera intellettuale. Inoltre, occorreva provare che il ricorso in cassazione sarebbe stato integralmente accolto con condanna del anche alla refusione di tutte le spese Parte_3
di lite versate dalla IG.ra alla propria difesa ed alla difesa avversa per i precedenti gradi di Parte_1
giudizio.
7 ------------
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea in quanto infondata;
nel caso di mancato accoglimento della eccezione, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, previa riduzione a giustizia delle domande attoree anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dalla convenuta, tenuto conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, franchigie ed eventuali scoperti di polizza;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Premesso che occorreva valutare i limiti di polizza quanto alle condizioni, al massimale, alle eventuali franchigie ed agli scoperti di polizza da applicare, deduceva la compagnia che eventuali restituzioni di compensi non potevano trovare alcuna copertura assicurativa a termini di polizza.
Nel merito aderiva alle difese della propria assicurata, evidenziando che l'obbligazione dell'avvocato
è obbligazione di mezzo e non di risultato. Inoltre non vi era prova della perdita di chances e l'inadempimento del difensore alla propria obbligazione non poteva essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma doveva essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza professionale fissato dall' art. 1176, 2° co. c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente.
Contestava infine i criteri di quantificazione della domanda attorea in quanto destituiti di fondamento e comunque genericamente formulati.
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La causa - istruita con la produzione documentale - veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 26.06.2024 con la concessione dei termini ex art
190 cpc per comparse conclusionali e memorie di replica.
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8 La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
L'attrice lamenta la condotta negligente dell'avv. Silvia Barca per aver tardivamente notificato il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Da tale errore professionale discendeva la condanna nei confronti della al pagamento della somma di euro 2.242,77 in Parte_1
favore di oltre alla inammissibilità del ricorso in cassazione e alla impossibilità di CP_4
recuperare tutte le somme corrisposte a in forza della sentenza che doveva essere CP_4
impugnata.
L'attrice, in buona sostanza, deduce che l'errore compiuto dalla professionista le avrebbe precluso la possibilità di ottenere le somme riconosciute dal Giudice di Pace a titolo di risarcimento del danno e la rifusione delle spese dei tre gradi di giudizio. Inoltre non sarebbe dovuto quanto già corrisposto all'Avv. Barca a titolo di compensi professionali.
Ha così richiesto la somma complessiva di euro 11.712,7 così ripartita:
-la somma di euro 1.585,07 a titolo di risarcimento del danno liquidato dal Giudice di pace poi restituita a a seguito della sentenza di secondo grado;
CP_4
-la somma di euro 1.426,00 somma versata a titolo di compensi per l'attività prestata dall'Avv. Barca nel primo grado di giudizio in forza della liquidazione del Giudice di Pace, somma anch'essa rifusa a
; CP_4
-la somma di euro 1.896,86 a titolo di compensi corrisposti all'Avv. Barca per l'attività dalla medesima espletata nel corso del giudizio di secondo grado;
-la somma di euro 4.562,34 a titolo di spese liquidate nella sentenza del Tribunale di Roma in favore di;
CP_4
-la somma di euro 2.242,77 per le spese di lite liquidate dalla Corte di Cassazione in favore di
[...]
. CP_4
Preliminarmente il Tribunale osserva che risulta pacifico l'errore - non contestato dalla stessa convenuta - commesso dall'Avv. Silvia Barca nello svolgimento del suo incarico professionale, per aver proposto tardivamente il ricorso per cassazione avverso la Sentenza del Tribunale di Roma, nonché il conseguente danno.
Di tale evidente errore non può, pertanto, non rispondere il professionista incaricato, in quanto con il suo comportamento negligente, nonostante la rinuncia al ricorso, ha procurato un evidente
9 pregiudizio alla IG.ra , consistito nella condanna alle spese legali rifuse nei confronti di Parte_1
e pari ad euro 2.242,77 come da ordinanza della Suprema Corte allegata in atti. CP_4
Tale voce di danno patrimoniale dovrà pertanto essere riconosciuta alla non potendosi Parte_1
mettere in discussione il nesso di causalità tra l'errore commesso e il danno patrimoniale patito dalla medesima.
Va peraltro riconosciuto l'obbligo di garanzia della compagnia assicurativa in virtù della polizza stipulata e allegata in atti.
Per quanto concerne le ulteriori voci di danno richieste occorre ripercorrere brevemente i fatti di causa.
avanzava domanda di risarcimento danni nei confronti di ritenendo Parte_1 CP_4
che il sinistro subito dal marito, il giorno 21 febbraio 2009 in Roma Piazza dei Segantini CP_3
all'altezza del civico n. 6, mentre era alla guida dello scooter targato DK 81030 di sua proprietà, fosse ascrivibile alla condotta di , in quanto sull'asfalto erano presenti brecciolino e segatura CP_4
lignea dovuti a residui di potatura d'albero dei fusti arborei. La colpa del convenuto sarebbe Pt_3
consistita nel non aver adeguatamente curato la manutenzione della strada, teatro del sinistro, in sua custodia.
Effettivamente i Vigili intervenuti sul posto, Corpo Polizia Municipale, Ufficio Infortunistica,
13°Gruppo Municipale, avevano riscontrato la presenza sul manto stradale di brecciolino e frammenti di potatura.
Nel verbale depositato (all. 2 fascicolo attoreo) si legge: “Giova precisare che giunti sul posto il CP conducente IG. ci dichiarava che a causa del brecciolino e frammenti di potatura presenti sul margine destro di Piazza Segantini dallo stesso percorsa era caduto a terra con il suo motociclo”.
Il conducente del motociclo aveva dichiarato agli operanti che: “…mantenendo la destra del mio senso di marcia…perdevo aderenza sul manto stradale a casa del brecciolino e sporcizia e dunque cadevo in terra. Il mio mezzo riportava danni alla fiancata sinistra”.
I Vigili intervenuti annotano nel verbale: “Il luogo del sinistro è piazza Segantini, strada a circolazione rotatoria, ad una carreggiata a senso unico di marcia. Sul manto stradale vi era effettivamente brecciolino e residui di potatura d'albero. In merito a ciò, onde evitare stato di pericolo per altri Parte veicoli, abbiamo interessato l' che, giunta sul posto con spazzatrice e mezzo idropulitore bonificava tutta la piazza rendendola agibile anche ai mezzi a due ruote”.
10 CP Nulla di più viene indicato sulla dinamica del sinistro e, a parte le dichiarazioni del conducente non risultavano presenti testi oculari sul posto in grado di riferire sulla esatta dinamica.
Il Giudice di Pace, sulla scorta del verbale di incidente stradale prodotto dalla parte attrice ha ritenuto accertata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo. CP_4
Nella sentenza depositata (all. 1 fascicolo attoreo) si legge infatti: “La domanda dell'attore deve essere accolta. L'istruttoria espletata del resto ha chiarito non solo la dinamica del fatto dedotto in lite ma anche i profili di responsabilità a carico dell'amministrazione convenuta” in buona sostanza secondo il Giudice di Pace adito i Vigili intervenuti sul posto successivamente al verificarsi del sinistro avevano riscontrato la presenza dell'insidia lamentata dalla parte attrice avente i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità del pericolo ed escluso, conseguentemente, qualunque colpa del danneggiato.
Il giudice di primo grado riteneva dunque il responsabile in quanto proprietario della strada Pt_3
ed obbligato alla sua manutenzione, soggiungendo che l'amministrazione convenuta non aveva provato in giudizio l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ora, emerge dagli atti di causa che , in esecuzione della sentenza, provvedeva al CP_4
pagamento di quanto disposto in favore della IG.ra e cioè di €. 1.585.07, a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, ed €. 1.426,73, a titolo di compensi professionali, compensi che poi venivano corrisposti dalla parte attrice all'Avv. Barca.
La predetta sentenza veniva, tuttavia, impugnata e riformata integralmente in sede di appello. Il
Tribunale, in qualità di giudice di secondo grado, ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria avanzata dalla in quanto non era stata svolta alcuna istruttoria finalizzata all'accertamento Parte_1
della dinamica dell'incidente, sicché l'evento dannoso non poteva ricondursi alla condotta omissiva CP_ dell' territoriale. Condannava, così, la alla restituzione di quanto percepito e alle spese Parte_1
del doppio grado di giudizio in favore di . CP_4
Ciò premesso in ordine allo svolgimento della vicenda processuale, e fermo l'errore commesso dall'Avv. Barca nella proposizione tardiva del ricorso per Cassazione, occorre valutare, in base ad un giudizio prognostico di natura controfattuale, se l'eventuale proposizione tempestiva dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma avrebbe potuto avere esito positivo per la . Parte_1
11 Giova infatti osservare come in tema di responsabilità professionale - trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato - da un lato il cliente danneggiato deve dimostrare la colpa dell'avvocato ovvero la violazione dei doveri di diligenza richiesti ex art 1176 comma 2 c.c., e dall'altro ha l'onere di provare il danno derivato dall'eventuale omissione od errore riscontrato.
In buona sostanza, la responsabilità professionale dell'avvocato non sorge automaticamente nel caso di non corretto adempimento dell'attività professionale - da provare a cura del cliente - ma è necessario, altresì, verificare se il danno sia riconducibile alla condotta del legale, nel senso che, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Invero, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove - sulla base di criteri necessariamente probabilistici - si accerti che, senza quella omissione, il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio
(ex pluribus Cass. 6967/06; Cass. 25234/10).
In particolare come evidenziato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. n.2638/13).
Ancora “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale ... in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico
12 tra la condotta del legale ed il risultato derivatone" (Cass. n. 17414 del 2019; Cass. n. 25112 del 2017;
Cass. 2638 del 2013; Cass. 22376 del 2012; Cass. n. 9917 del 2010).
Quindi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, occorre valutare se, senza l'errore commesso dall'Avv. Barca, il risultato sperato dalla sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio di legittimità e poi in quello successivo di Parte_1
rinvio.
Osserva il Tribunale, esaminato il ricorso per cassazione proposto, che non sussistono elementi per ritenere probabile un esito favorevole del ricorso per Cassazione o comunque dell'eventuale successivo giudizio di rinvio.
Quanto anzitutto alla richiesta di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposto da , parte attrice non ha prodotto CP_4
l'atto di gravame dell'ente territoriale, sicché è preclusa a questo giudice la verifica della fondatezza o meno dell'eccezione sollevata dall'avv. Barca.
Avuto riguardo al secondo motivo di censura della sentenza capitolina, ovvero la violazione o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., assume il ricorso per Cassazione che la sentenza gravata non avrebbe applicato correttamente la norma in parola, non considerando che l'ente pubblico può esimersi da responsabilità solo ove fornisca la prova del caso fortuito (nel caso di specie non provato).
Ritiene il Tribunale che nemmeno tale doglianza potesse essere accolta, in quanto il giudice di appello aveva riformato la sentenza di prime cure osservando che non era stata fornita, da parte attrice, la prova della precisa dinamica del sinistro e quindi il fatto che la caduta del motociclo fosse dovuta alla presenza di brecciolino e frammenti di potatura. Tale argomentazione non presta il fianco alla censura sollevata dalla difesa della , poiché per giurisprudenza costante chi Parte_1
agisce in giudizio assumendo di aver subìto un danno da cose in custodia, deve anzitutto dimostrare il nesso causale tra la cosa e il pregiudizio sofferto. Nesso di cui non è stata fornita prova sufficiente nel caso di specie, in quanto, come rilevato dal giudice di appello, la non ha provato la Parte_1
precisa dinamica del fatto, limitandosi a produrre in giudizio il verbale di sinistro stradale che, pur dando atto della presenza sul lato destro della strada di brecciolino e residui di potatura, non ha potuto accertare come sia avvenuta la caduta del mezzo (che era stato già rimosso al momento dell'arrivo degli operanti), anche in assenza di testimoni oculari del fatto. Pertanto, se da una parte è vero che non ha provato ex art. 2051 c.c. il caso fortuito, cioè un evento CP_4
imprevedibile ed inevitabile che esclude la responsabilità del custode, dall'altra parte l'attore non ha
13 fornito prova alcuna della precisa dinamica del sinistro e quindi del nesso causale tra lo stato della strada e la perdita di controllo del motociclo. In questo senso le considerazioni del giudice di appello in ordine alle possibili dinamiche alternative della caduta (velocità eccessiva del veicolo, manovra imperita del conducente) sono semplicemente volte a rafforzare il dato oggettivo del difetto di prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e pregiudizio sofferto.
Infine, nel terzo motivo di ricorso, la difesa della lamenta l'omesso esame del fatto decisivo Parte_1
costituito dalla condotta della P.A. che ha determinato lo stato di pericolo, ovvero la presenza del brecciolino e dei residui di potatura. Ma si è visto che la questione relativa al nesso causale tra la cosa in custodia e il danno precede, logicamente e giuridicamente, la prova liberatoria del custode, nel senso che solo una volta che il danneggiato abbia fornito prova del nesso eziologico, il custode può esimersi da responsabilità adducendo l'intervento del caso fortuito che interrompa tale nesso.
Sicché anche questo motivo di censura sarebbe stato verosimilmente disatteso.
In definitiva, per tutte le ragioni fin qui esposte, non si ritiene, in base ad un giudizio prognostico, che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice avrebbe trovato accoglimento.
In definitiva la domanda va accolta solo per le spese di lite della fase di legittimità cui la è Parte_1
stata condannata in favore di , pari ad euro 2.242,77=. CP_4
La compagnia assicuratrice va condannata a manlevare l'avv. Barca dell'importo risarcitorio sopra indicato. D'altro canto, a parte un astratto richiamo alle condizioni di polizza, la compagnia non ha indicato eventuali franchigie o massimali previsti.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n.
1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
14 Le spese del presente giudizio vengono compensate tra tutte le parti in causa, atteso il parziale accoglimento della domanda e il fatto che l'importo oggi riconosciuto era stato già offerto dalla compagnia alla , ma da questa non accettato in quanto non ritenuto congruo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità professionale dell'Avv. Barca Silvia nella proposizione tardiva del ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24738/2018, esclusi gli ulteriori profili dedotti in citazione;
2) Condanna l'Avv. Silvia Barca al pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 2.242,77 in favore della IG.ra ; Parte_1
3) Condanna la compagnia convenuta, , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, a manlevare e tenere indenne l'avv. Barca dal pagamento che questa dovesse eseguire in esecuzione della presente sentenza;
4) Rigetta per il resto la domanda attorea;
5) Compensa le spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.
Roma 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si fa presente che alla redazione della presente sentenza ha partecipato la Dott.ssa Silvia
Sarnataro in qualità di GOP.
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