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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1201/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCAFFIDI DOMIANELLO
, , Parte_2 Parte_3
; CP_1 Parte_4
ricorrente
contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_2 P.IVA_1
BARBERIS EMANUELE/FRANCHI GIORDANO, MONTEMURRO
VINCENZO resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29 gennaio 2024 , il dott.
Direttore Administration & Finance di Parte_1 CP_2
in forza di contratto di lavoro subordinato full time a tempo
[...] indeterminato, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro impugnando il licenziamento a lui comminato per giusta causa.
Il ricorrente ha esposto quanto segue: -di essere stato assunto dalla società in data 14 maggio 2001 Controparte_2 con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato con le mansioni di Direttore Administration & Finance (doc. 1);
- di ricoprire le seguenti mansioni: responsabilità e coordinamento delle aree contabilità generale, tesoreria, fiscale, clienti e fornitori, controllo del credito, pianificazione e controllo, reporting sia in linea con i principi civilistici che secondo i principi di gruppo (US GAAP), leasing, Procurement e Facilities
Management e Salute e Sicurezza;
-di essere stato nominato al termine del periodo di prova di sei mesi membro del Consiglio di amministrazione di in qualità di Controparte_2 amministratore con deleghe;
-di essere stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della controllata nata dalla cessione di Controparte_3 [...]
a con conseguente modifica della Controparte_4 Controparte_5 denominazione sociale (doc. 2-4);
-che nel corso dell'anno 2021 è stato finalizzato il progetto di cessione della controllata all'altra controllata Controparte_6 [...]
e, per questo motivo, è stato implementato il nuovo Controparte_7 sistema gestionale in uso presso quest'ultima;
-che nel corso del 2022 con efficacia 1 maggio 2022 si è concluso il processo di unificazione delle due società controllate (mediante la cessione di
[...]
a che ha poi modificato Controparte_6 Controparte_5 la propria denominazione sociale in Controparte_3
-di aver supportato in concomitanza con la fusione tra Controparte_7
e il processo di
[...] Controparte_6 implementazione dell'OdV (Organismo di Vigilanza) e del modello 231 nella
Pag. 2 di 19 società affiliata, che è stato deliberato dal CdA di il Controparte_3
14 luglio 2022;
- di essere stato coadiuvato da due risorse interne alle due controllate: la responsabile amministrativa di Dott. Controparte_7 [...]
e la responsabile amministrativa di Tes_1 Controparte_8
Dott. ;
[...] Persona_1
-che le signore e erano funzionalmente sotto ordinate a sé Per_1 Tes_1 senza che e tuttavia avere la responsabilità del loro operato, se non quale figura di raccordo tra CP_3
e CSI, coordinamento necessario in quanto la prima è socio unico della
[...] seconda;
-che Amministratore Delegato delle due controllate era il Direttore Vendite
Dirette Workspace di Dott. che aveva Controparte_2 Persona_2 assunto tali cariche il 17 luglio 2019, mentre in precedenza ricopriva l'incarico di
Direttore Generale delle controllate stesse (doc. 5);
-che le signore e per quanto concerneva la redazione, Per_1 Tes_1 correzione e invio dei reports finanziari mensili alla casa madre, riportavano direttamente al Dott.
con cui, in particolare, discutevano tutti gli aspetti contabili Persona_2 relativi ai report finanziari mensili delle due società;
-che successivamente a tale confronto i reports finanziari mensili erano inviati al responsabile del Budget & Reporting di Dott. Controparte_2 [...]
e solo Per_3
in copia a sè, per poter effettuare il consolidamento e conseguentemente inviare il reporting alla Casa madre (doc. 6);
Pag. 3 di 19 -che , dunque, non poteva avere specifica contezza e dettagliato controllo delle voci ivi inserite, né poteva in qualche modo interferire nelle relative risultanze;
-che nelle società controllate era uno degli amministratori, non il responsabile amministrativo e finanziario, incarichi questi ricoperti dalla Dott. CP_9
e dalla Dott. in Controparte_4 Tes_1 Controparte_5
[...]
- che dai report e dagli allegati ivi contenuti, non emergevano, comunque, criticità che potessero far nascere dubbi sulla corretta esecuzione del mandato dal punto di vista della gestione contabile e amministrativa da parte di nessuno di coloro che operavano in azienda: i numeri esposti erano congrui e, dunque i report apparivano assolutamente corretti e verosimili.
- di essere stato licenziato in data 14 giugno 2023 per giusta causa e senza preavviso (doc.24), con provvedimento irrogato all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione datata 5 giugno 2023, nel quale gli è stato controllato l'omesso controllo della gestione contabile amministrativa delle controllate nonché l'omessa segnalazione di criticità nei conti delle stesse
(doc.22);
5. che il Licenziamento sarebbe illegittimo stante la carenza di giusta causa e/o giustificato motivo, anche in considerazione della tardività della contestazione;
6. di avere impugnato il Licenziamento con missiva del 2.8.2023 (doc. 25).
Tutto ciò premesso ed esposto, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
Nel merito:
Pag. 4 di 19 - Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato stante la carenza di
giusta causa e/o giustificato motivo, anche in considerazione della tardività della
contestazione;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della
somma di € 258.553,91 o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori sulla somma rivalutata dal licenziamento al saldo;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità supplementare
prevista dall'art. 34 CCNL e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento
della somma di € 477.734,140 (€ 19.905,59 x 24) o di quella diversa, maggiore
o minore
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori
sulla somma rivalutata dal licenziamento al saldo.
Con la rifusione delle spese di giudizio e clausola di provvisoria esecuzione.
Si è costituita in giudizio la società convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e ribadendo la giustificatezza del recesso in relazione ai gravi inadempimenti da parte del ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni di Direttore Finanziario.
Pag. 5 di 19 In particolare ha ribadito la legittimità del licenziamento comminato al ricorrente in conseguenza delle gravi irregolarità emerse in seguito all'audit svolta da società di revisione incaricata di verificare lo stato finanziario CP_10 della controllata.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione , ha dato ingresso all'istruttoria sentendo i testimoni relativamente alle circostanze contestate al ricorrente .
All'esito dell'istruttoria la causa è stata decisa come da dispositivo in calce riportato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Deve preliminarmente essere ripercorsa la vicenda che ha dato origine alla presente vertenza.
i fatti contestati e il procedimento disciplinare
In data 30 maggio 2023 il Dott. ha ricevuto contestazione Parte_1 disciplinare del seguente tenore letterale:
“A. Lei ha omesso di coordinare/supervisionare adeguatamente le funzioni aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa di CSI ed ha favorito e/o tollerato/avallato, anche di fatto e/o tacitamente, in contrasto con il mandato ricevuto, prassi contabili non allineate con le policy di gruppo oltre che con una trasparente e corretta gestione finanziaria della società. È infatti emerso – inter alia – che:
i) alcune macchine commercializzate da CSI, non coperte da contratti di noleggio e/o associate a contratti di assistenza, sono state erroneamente iscritte nelle immobilizzazioni aziendali e mantenute nei libri sociali di CSI e tuttavia in alcuni casi vendute a Clienti. Un simile trattamento non risulta in linea con i normali principi contabili (…) e ha generato una rappresentazione economico-patrimoniale non corretta della Società (che ha registrato cespiti inesistenti tuttora in
Pag. 6 di 19 ammortamento). Inoltre, tali cespiti inesistenti sono stati talvolta conteggiati più volte (…)
ii) risulta ad oggi aperto un accantonamento nel bilancio di CSI pari a circa Euro 4.000.000 per fatture da emettere, registrato per la maggior parte in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre
2022 (…). Peraltro: a) non risulta disponibile una completa evidenza documentale e/o rendicontazione che consenta di ricollegare gli accantonamenti registrati ai relativi clienti;
b) nei primi tre mesi del
2023, sono state emesse fatture a clienti corrispondenti solamente a una minima parte dell'importo di cui sopra (…).
iii) Il reporting finanziario interno di CSI, che Lei avrebbe dovuto controllare e verificare, segnalando eventuali anomalie nella gestione contabile, è risultato gravemente carente (…). iv) CSI, in tutti i contratti di vendita che includevano nel prezzo del nuovo bene anche un valore residuo derivante dal riacquisto di una macchina oggetto di un precedente contratto intercorso con lo stesso cliente (…) non ha correttamente rappresentato il valore dei nuovi contratti (…) B
Lei - pur essendo a conoscenza della ricorrenza di pratiche nella gestione finanziaria-contabile di CSI non corrette e/o non rispettose delle regole/practice aziendali del Gruppo Canon e/o in conflitto con gli interessi aziendali - non ha provveduto a dare impulso e/o attuare alcun intervento correttivo né ad informare la controllante (…)” (doc.
22).
Il ricorrente con missiva del 5 giugno 2023, il Dott. ha reso le Parte_1 seguenti giustificazioni:
“…Prima del progetto di unificazione delle due società controllate, sia la responsabile amministrativa di sig.ra Controparte_7 [...]
sia la responsabile amministrativa di Tes_1 Controparte_8
sig.ra , riportavano in generale al sig.
[...] Persona_1
riferendo invece direttamente all'allora amministratore delegato Parte_1
Pag. 7 di 19 di entrambe le società, dottor con cui, in particolare, esse Persona_2 discutevano tutti i reports finanziari mensili prima di inviarli per poter poi effettuare il consolidamento e conseguentemente inviare il reporting alla Casa
Madre. Il dott. di fatto era escluso da detta attività di reportistica. Parte_1
Con l'unificazione delle due società la responsabilità amministrativa e finanziaria della nuova entità è stata affidata alla sig.ra Testimone_1 per decisione condivisa con il dott. (…) il reporting consolidato inviato Per_2 alla casa madre è oggetto di revisione, mentre nelle due società controllate il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale. Né il Collegio Sindacale né la società di revisione hanno mai sollevato elementi di criticità a tale riguardo.
(…) In data 12 marzo 2023 il dott. ha ricevuto una comunicazione Parte_1 nella quale la sig.ra ipotizzava di fare una svalutazione di Testimone_1 un milione di euro, senza fornire elementi oggettivi per reputare che l'importo fosse congruo;
egli le ha dunque chiesto di recuperare tutti i dettagli a supporto degli anni precedenti, proprio per valutare la necessità di un'azione correttiva, valutazione che, evidentemente non ha poi potuto effettuare. (…)”.
Il ricorrente ha sottolineato di essere stato mantenuto di fatto totalmente all'oscuro di quanto avveniva in CSI Centro Sud e di esserne venuto a conoscenza solo successivamente all'unificazione delle due controllate ed al processo di implementazione del modello 231 e dell'OdV (doc. 23).
In data 14 giugno 2023 il Dott. all'esito del procedimento disciplinare e stato Parte_1 licenziato per giusta causa per i seguenti motivi ritenuti dall'azienda lesivi del necessario rapporto fiduciario: “(…) i. lei abbia omesso di coordinare/supervisionare adeguatamente le funzioni aziendali deputate alla gestione contabile e amministrativa di CSI e abbia favorito e/o tollerato/avallato, anche di fatto e/o tacitamente, in contrasto con il mandato ricevuto, prassi contabili non allineate con la policy di gruppo oltre che con una trasparente e corretta gestione finanziaria della società; ii. Lei, pur essendo a conoscenza della ricorrenza di pratiche nella gestione finanziaria-contabile di CSI non corrette e/o non rispettose delle regole/practice aziendali del Gruppo Canon
e/o in conflitto con interessi aziendali, non abbia provveduto a dare impulso e/o attuare
Pag. 8 di 19 alcun intervento correttivo né a informare la controllante aggravando così la situazione economico-patrimoniale di CSI con conseguenti danni per il Suo datore di lavoro,
” (doc. 24). CP_3
In data 2 agosto 2023 il Dott. ha impugnato il licenziamento respingendo Parte_1
ogni addebito (doc. 25).
l'eccepita tardività della contestazione disciplinare.
Il Dirigente ha eccepito il difetto di tempestività della contestazione disciplinare, sostenendo che i fatti oggetto della stessa, sarebbero stati noti già da tempo alla società, che ne avrebbe discusso già nel Consiglio di Amministrazione di
[...]
, tenutosi in data 23 dicembre 2022. Controparte_7
Di tale affermazione tuttavia non vi è prova in atti, risulta invece il contrario, poiché nella relazione dell'O.d.V del 7.12.2022 non vi sono indicazioni sul punto
(doc.10 memoria.) Dalla documentazione in atti risulta che la situazione effettiva della controllata, sia emersa con chiarezza soltanto in seguito al report stilato dalla società di revisione datato 27 marzo 2023 (doc.11). CP_10
Correttamente la società datrice di lavoro ha atteso le risultanze dell' audit, prima di procedere alla contestazione.
La lettera di contestazione di disciplinare è stata consegnata al ricorrente il successivo 30 maggio 2023, quindi a distanza di soli due mesi dalla redazione del report.
Alla luce di quanto sopra la contestazione non può ritenersi tardiva.
La Cassazione ha da tempo chiarito che ratio del principio di immediatezza è quello di garantire il diritto di difesa del lavoratore. Tale principio deve essere inteso in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite.
Nella motivazione in particolare si legge “alla luce dei principi affermati da questa
Corte secondo cui: in materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, i concetti di immediatezza della contestazione e di tempestività della irrogazione della
Pag. 9 di 19 misura disciplinare, che costituiscono esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite;
l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato (Cass. 5546/2010,
29480/2008, 14113/2006, 7724/2004 Cass. 7724/2004);
Ebbene nel caso di specie, data la complessità degli accertamenti svolti, il procedimento è stato del tutto corretto e tempestivo, in quanto la società ha proceduto ad attivare la contestazione disciplinare immediatamente dopo aver avuto chiaro l'effettivo stato finanziario della controllata ed aver svolto le opportune verifiche interne.
la sussistenza della giusta causa di licenziamento
La sussistenza dei fatti contestati ha trovato piena conferma nelle testimonianze rese innanzi a questo giudice che si ripotano integralmente.
nato a [...] il [...], Parte_5 sono stato dipendente della convenuta dal settembre 2006 all'aprile 2024 in qualità di dirigente, ho impugnato il licenziamento con gli stessi avvocati del ricorrente e sto valutando se fare causa. Sono stato licenziato per giusta causa per fatti che non attengono a questa causa;
non ho contenzioso in corso. Sul ricorso Cap. 13 vero confermo quanto in capitolo Cap. 14 vero Cap.15 vero entrambe ripartivano all'AD Persona_2 Cap. 16 confermo lo sapevo come dirigente ADR: Dal 2023 si è cominciato a lavorare per far sì che ogni responsabile fosse responsabile anche in linea diretta delle persone delle controllate, cosa che prima non era. cap.17 vero cap.18 vero io ricevevo i report che erano stati discusso con l'AD il mio Per_2 compito era consolidare i dati, nel caso avessi avuto bisogno di chiarimenti mi sarei rivolto a queste due figure cioè la RA e la RA . Per_1 Tes_1 Quando le società di revisione mi contattavano per ad esempio avere dei chiarimenti sui dati io stesso indicavo di contattare queste due figure.
Pag. 10 di 19 Cap.19 vero confermo Cap.20 : il dottor oteva avere specifica contezza e controllo delle voci Parte_1 inserite nei report , nel senso che non le determinava, in quanto arrivavano già definite. In sostanza avrebbe potuto, qualora avesse avuto delle necessità, chiedere dei chiarimenti. Questo sì però non è che facesse un vaglio prima dell'invio dei dati, anche perché c'era un collegio sindacale che aveva anche il controllo contabile. Cap. 21 vero Cap.22 vero non esistevano neppure per un occhio esperto anomalie che facessero supporre dei dati sbagliati. I dati apparentemente erano congrui, poi era il periodo post covid pertanto i dati delle vendite e i trend non erano di facile lettura come nel 2019. Cap 24: vero Cap. 25 vero Capp 26-27-28-29 confermo penso sia verosimile ma non lo so direttamente. Cap.30 non lo so direttamente l'ho sentito dire a livello di colloqui informali con la stessa penso di ricordare, non ero coinvolto direttamente. Tes_1 Cap. 46 io ne avevo parlato con il dott. n quanto stavano lavorando al Parte_1 bilancio;
nel marzo il bilancio era in corso di formazione ma ovviamente non era ancora stato portato in Consiglio. Cap.48 vero confermo Cap. 49 vero come ordine di grandezza il prospetto che mi si mostra doc. 17 è congruo E' vero che questi dati erano comunicati da a e me lo Per_1 Per_3 Per_2 ha confermato anche la dott.ssa . Per_1 ADR: Nel corso dell'anno 22 L'A.D. di Santo ha definito un progetto di Tes_2 piano quinquennale di sviluppo della società che per le varie attività strategiche era volto anche a cambiare l'organizzazione, in particolare, delle società affiliate (che nel frattempo nel 2022 da due erano diventata una). Il progetto prevedeva appunto una organizzazione di responsabilità diversa da quella in essere e quindi nello specifico il responsabile del service, a prescindere dal fatto che ci fosse o meno l'amministratore delegato, doveva essere responsabile di tutti gli assistenti tecnici e di tutte le figure a supporto. Questo progetto, che mi ricordi io, è stato poi approvato da negli CP_11 ultimi mesi del 22, non so se a novembre o dicembre. Io ho partecipato con molti colleghi, ovviamente quasi tutti i dirigenti, allo sviluppo di questo piano. Mi ricordo di meeting in cui si era discusso di questo cambio organizzativo, che poi ha approvato. Nel corso del 2023 hanno cominciato ad CP_11 avvenire le implementazioni di questo modello organizzativo. ADR: qualora fosse stato necessario, aveva delle competenze di Parte_1 carattere amministrativo;
è evidente che il dottor vrebbe presentato il Parte_1 proprio contributo, non era il responsabile diretto di . Era una Per_1 responsabilità funzionale ma non diretta. el caso non avesse Parte_1 considerato congrui i dati avrebbe potuto chiedere dei dati di . Per_1
Pag. 11 di 19 nata a [...] il [...], sono dipendente di in Persona_4 CP_3 qualità di responsabile dell'ufficio legale. Memoria cap.13 confermo. Lo so in quanto io vedevo che le sig.re e Tes_1
riferivano sui dati da mettere a bilancio al dott. C'era Per_1 Parte_1 proprio un controllo e una verifica oltre che discussione da parte del dott.
Parte_1 e non potevano decidere autonomamente delle questioni Tes_1 Per_1 finance senza l'approvazione di
Parte_1 Io mi rapportavo direttamente con er le questioni di Finance e non
Parte_1 quindi con e in quanto queste ultime erano suoi riporti. Per_1 Tes_1 Cap. 21 vero confermo. Cap. 22 vero lo so in quanto ho letto i verbali del collegio sindacale Cap.28 vero confermo Cap 29 vero era proprio tipico della sua funzione. ADR: io personalmente tutti i dati finanziari li richiedevo a n quanto
Parte_1 per me era lui il responsabile del finance. ADR: ha elaborato un piano industriale poi successivamente, non mi CP_3 ricordo la data però è negli atti, ha deliberato il proprio Controparte_7 assoggettamento alla direzione e coordinamento di . CP_3 ADR: per me ra responsabile sia di che di
Parte_1 CP_3 [...]
[...]
nata a [...] il [...] io sono dipendente di Controparte_12 [...]
Controparte_7
o i report mensili che mandavo in casa Madre Io riportavo a unzionalmente. Parte_1 I report mensili non venivano discussi tutti i mesi con ma solo qualora Parte_6 ci fossero delle criticità. In questo ultimo caso i dati venivano discussi con
Parte_1 ADR: Io i report li mandavo sempre sia a che a Ripomanti;
i dati Per_2 venivano poi consolidati In . Il report era inviato a e per CP_3 Per_3 conoscenza a e Per_2 Parte_1 Sul cap. 30) del risorso Ho iniziato dopo la fusione, nel maggio del 2022, dopodiché ho iniziato ad andare a Roma e ad occuparmi anche della gestione di Roma. Preciso che secondo le nostre prassi per gli ordini, quando un commerciale prendeva un ordine doveva mandarlo in approvazione sia a me che al direttore commerciale. Analizzando questi ordini io mi rendevo conto che erano quasi tutti in perdita fondamentalmente. Ho fatto presente la cosa sia al dottor he alla dottoressa Parte_1 Per_4 Il dottor ra appunto il mio referente funzionale e comunque parte del Parte_1 CDA . Cap. 32 vero il dott. a chiesto di approfondire la questione emersa Parte_1 ADR: Dai dati contabili si sarebbe potuto capire delle pratiche scorrette. I bilanci in perdita avrebbero dovuto essere un campanello di allarme. Il responsabile amministrativo di CSI ero io e del sud Ventresca, che riportavamo a livello Funzionale. Parte_1 Cap. 46 Ricorso
Pag. 12 di 19 Ho proposto di svalutare le fatture da emettere in quanto secondo me non erano supportate da fatti oggettivi. Da una mia analisi non vi erano cosi tante fatture da emettere sui contratti di assistenza tecnica. Mi spiego: io in Solutions nord ho sempre stimato le fatture da emettere per l'anno successivo tenendo conto di quello che era successo nel nell'anno in essere, seguendo questo ragionamento io ho fatto un'analisi sulle fatture emesse da
ed ho analizzato il 2020/ 2021 sul 2022, (perché Controparte_6 precedentemente non c'era altro a sistema e quindi non si poteva fare) e mi sono accorta che non si trattava di milioni di euro ma di un volume inferiore, cioè questa era la mia valutazione. Era una anomalia accertabile attraverso i dati dell'anno precedente. Questi dati erano in possesso del dott. Parte_1 ADR: l'ultimo file di ricapitolazione dati fatture era del 2019. CP_8 I dati 2021 erano disponibili in data base dei re base di
[...]
. Era disponibile a sistema questo dal 2021, prima non so, io Controparte_8 non ero presente. Il Dott. on aveva accesso al data base, io invece avevo accesso. Io Parte_1 Fornivo i dati a Parte_1 ADR vero che alla fine del 2022 aveva predisposto un piano per CP_3 avere un controllo diretto con rapporto gerarchico tra e CSi CP_3 Vero confermo.
Va premesso che sono pacifiche e comunque risultanti dai documenti in atti, le gravi irregolarità nella contabilità della controllata CSI, come descritte nel report di consistite in particolare nell'irregolare iscrizione di beni a libro CP_10 cespiti per oltre un milione di euro;
nell'irregolare contabilizzazione di fatture anche qui per oltre un milione di euro e nella irregolare gestione delle operazioni top up.
All'esito delle testimonianze sopra riportate, tutti gli addebiti contestati al ricorrente risultano confermati nel loro accadimento fattuale.
Risultano, inoltre, confermati i gravi inadempimenti contestati al dott.
il quale peraltro nelle proprie giustificazioni non li ha negati nel loro Parte_1 accadimento fattuale, ma si è limitato ad attribuirne la corresponsabilità ad altre funzioni aziendali ed a sostenere che dai dati ricevuti dalla controllata non era apparso nulla di anomalo.
A prescindere dal fatto che un'eventuale corresponsabilità di altre funzioni aziendali, anche ove accertata, non eliminerebbe la responsabilità del dirigente,
Pag. 13 di 19 nel caso di specie risulta che il dott. abbia posto in essere gravi Parte_1 inadempimenti in relazione alle mansioni a lui affidate.
Il ricorrente, infatti, nella sua qualità di Direttore Finanziario di , CP_3 era tenuto ad una diretta ed effettiva supervisione su tutti gli aspetti contabili e finanziari anche della controllata , in quanto coordinava e Controparte_7 supervisionava le funzioni che operavano nella controllata nell'ambito finanziario e contabile.
In altre parole il ricorrente in quanto Direttore Finanziario di , ossia CP_3 della controllante, rispondeva del fatto che i dati finanziari che Controparte_7
gli sottoponeva fossero corretti e affidabili, con il dovere di svolgere un
[...] effettivo controllo e in caso di dubbi, il dovere di chiedere chiarimenti e prendere visione dei documenti contabili .
La stessa teste sul punto ha riferito: Tes_1
ADR: Dai dati contabili si sarebbe potuto capire delle pratiche scorrette. I bilanci in perdita avrebbero dovuto essere un campanello di allarme.
Il responsabile amministrativo di CSI ero io e del sud Ventresca, che riportavamo
a livello Funzionale. Parte_1
Ebbene, pacificamente il ricorrente non si è accorto delle criticità dei bilanci della controllata, né, altrettanto pacificamente, ha svolto alcuna verifica sui dati che gli sono stati trasmessi da e da , rispettivamente Tes_1 Per_1 responsabile amministrativa e finanziaria di e Controparte_7 responsabile amministrativa e finanziaria di . Controparte_8
Queste ultime rispondevano e collaboravano con il Ricorrente sotto il profilo funzionale, come da lui stesso esposto in sede di ricorso, ossia facevano parte e partecipavano ad una funzione della quale il era responsabile. Parte_1
In altre parole rientravano, per l'attività svolta, nella responsabilità funzionale del Ricorrente.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste che ha Persona_4 dichiarato: “Memoria cap. 13 confermo. Lo so in quanto io vedevo che le sig.re
e riferivano sui dati da mettere a bilancio al dott. Tes_1 Per_1
C'era proprio un controllo e una verifica oltre che discussione da Parte_1
Pag. 14 di 19 parte del dott. e non potevano decidere Parte_1 Tes_1 Per_1 autonomamente delle questioni Finance senza l'approvazione di Io Parte_1 mi rapportavo direttamente con per le questioni di Finance e non Parte_1 quindi con e in quanto queste ultime erano suoi riporti” Per_1 Tes_1
Dunque evidente che il ricorrente era tenuto al controllo dei dati finanziari a lui trasmessi da e , che tuttavia per sua stessa ammissione non Tes_1 Per_1 ha mai verificato, semplicemente affermando che dai report non risultavano anomalie evidenti. ha omesso di esercitare l'attività di controllo da lui dovuta in qualità Parte_1 di direttore finanziario della controllante.
In concreto ha omesso esercitare una effettiva sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa di , accontentandosi dei dati a Controparte_7 lui trasmessi, senza svolgere alcuna attività di verifica e controllo.
Lo stesso ricorrente nel proprio atto ha riferito che la sig.ra e Testimone_1 la dott.ssa predisponevano i report finanziari da inviare alla Persona_1
Capogruppo discutendone con il Dott. e che questi report gli Persona_2 venivano inviati per potere effettuare il consolidamento e conseguentemente inviare il reporting alla casa madre.
Ebbene tali report avrebbero dovuto essere verificati, il consolidamento finanziario infatti è il processo di aggregazione e consolidamento dei dati del bilancio e di verifica dei contenuti nei vari libri contabili generali delle società controllate. Ovviamente tale attività non si limita ad una mera collazione di dati, ma deve procedere ad una verifica effettiva di quella che è la reale situazione finanziaria riportata. Tale attività costituisce proprio l'essenza dell'obbligazione cui è tenuto un direttore finanziario.
Pertanto è pacifica la responsabilità del ricorrente in un processo amministrativo e finanziario rilevante, ovvero la mancata verifica dei dati finanziari della controllata prima di inviare report alla Casa Madre.
Né colgono nel segno le giustificazioni del Dirigente il quale si è limitato ad osservare che dai report non aveva rilevato anomalie e che non aveva preso
Pag. 15 di 19 parte al processo di redazione degli stessi in quanto affidati a e Per_1 con l'approvazione di Fioravanti. Tes_1
Tali osservazioni non sono pertinenti, in quanto come detto, sul direttore finanziario grava un dovere di verifica effettiva e non solo formale, dei dati da mettere a bilancio delle controllate, in ogni caso sul punto lo stesso teste ha dichiarato: Per_3
“il dott. poteva avere specifica contezza e controllo delle voci Parte_1 inserite nei report, nel senso che non le determinava in quanto arrivavano già definite. In sostanza, avrebbe potuto, qualora avesse avuto necessità, chiedere dei chiarimenti. (..) qualora fosse stato necessario, aveva delle Parte_1 competenze di carattere amministrativo, è evidente che il dott. Parte_1 avrebbe presentato il proprio contributo, non era il responsabile diretto della
. Era una responsabilità funzionale ma non diretta. nel Per_1 Parte_1 caso non avesse considerato congrui i dati avrebbe potuto chiedere dei dati di
”. Per_1
Evidente e confermato anche dalle testimonianze, che il non abbia Parte_1 verificato l'operato delle funzioni che in gli riportavano Controparte_7 funzionalmente, né i dati che gli venivano trasmessi.
Né, una volta accortosi delle criticità, ha provveduto a segnalare le stesse al consiglio di amministrazione e all' OdV., come sarebbe stato suo preciso obbligo in qualità di direttore finanziario.
Tali inadempimenti, in considerazione della loro entità e del ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno della controllante, sono di una tale gravità da giustificare il licenziamento .
Come noto la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta e stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la
Pag. 16 di 19 collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (cassazione 28 aprile 2017 numero 10568).
Ebbene nel caso di specie si ritiene che i fatti contestati siano di tale gravità da pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario, il licenziamento appare del tutto legittimo e sorretto da giusta causa.
Va in proposito ricordato che nel caso di licenziamento del dirigente assume particolare rilevanza la distinzione tra giustificatezza e giusta causa del licenziamento. Infatti, solo quest'ultima legittima il c.d. licenziamento in tronco, senza obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro. L'art. 2119 c.c.., prevede la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti;
la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente
(cass.3270/1998)
Il giudizio di proporzionalità, come sopra ricordato, quindi, deve essere effettuato non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza, considerata dal punto di vista
Pag. 17 di 19 oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed è in relazione al contesto in cui stata posta in essere, ai moventi e all'intensità dell'elemento intenzionale.
Quanto all'elemento soggettivo deve essere sottolineato che il ricorrente non solo una volta, ma in più circostanze, tutte espressamente elencate nella lettera di contestazione, non ha adempiuto agli obblighi inerenti la Sua funzione di controllo, nel senso che gli sono sfuggite macroscopiche irregolarità nella gestione finanziaria della controllata, attinenti a profili diversi che vanno dalla contabilizzazione delle fatture alla errata iscrizione di cespiti a bilancio oltre ad altre irregolarità .
Questa situazione denota una totale assenza di controllo e non certo una accidentale e sporadica svista.
Anche dal punto di vista oggettivo la condotta del ricorrente risulta particolarmente grave, potendo esporre la società a gravi responsabilità per violazioni delle policy aziendali, oltre ad averla esposta a danni di natura finanziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la condotta del ricorrente è stata tale da minare irrevocabilmente il vincolo fiduciario e rendere impossibile, anche solo in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto, rendendo manifesta la mancanza di affidabilità del ricorrente circa lo scrupoloso perseguimento degli interessi della società.
Alla luce delle precedenti considerazioni appare proporzionata la massima sanzione espulsiva pertanto è legittimo il licenziamento intimato.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Pag. 18 di 19 Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 6.500, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Si riserva termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
21/01/2025
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli
Pag. 19 di 19
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1201/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCAFFIDI DOMIANELLO
, , Parte_2 Parte_3
; CP_1 Parte_4
ricorrente
contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_2 P.IVA_1
BARBERIS EMANUELE/FRANCHI GIORDANO, MONTEMURRO
VINCENZO resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale del dirigente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 29 gennaio 2024 , il dott.
Direttore Administration & Finance di Parte_1 CP_2
in forza di contratto di lavoro subordinato full time a tempo
[...] indeterminato, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro impugnando il licenziamento a lui comminato per giusta causa.
Il ricorrente ha esposto quanto segue: -di essere stato assunto dalla società in data 14 maggio 2001 Controparte_2 con contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato con le mansioni di Direttore Administration & Finance (doc. 1);
- di ricoprire le seguenti mansioni: responsabilità e coordinamento delle aree contabilità generale, tesoreria, fiscale, clienti e fornitori, controllo del credito, pianificazione e controllo, reporting sia in linea con i principi civilistici che secondo i principi di gruppo (US GAAP), leasing, Procurement e Facilities
Management e Salute e Sicurezza;
-di essere stato nominato al termine del periodo di prova di sei mesi membro del Consiglio di amministrazione di in qualità di Controparte_2 amministratore con deleghe;
-di essere stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione della controllata nata dalla cessione di Controparte_3 [...]
a con conseguente modifica della Controparte_4 Controparte_5 denominazione sociale (doc. 2-4);
-che nel corso dell'anno 2021 è stato finalizzato il progetto di cessione della controllata all'altra controllata Controparte_6 [...]
e, per questo motivo, è stato implementato il nuovo Controparte_7 sistema gestionale in uso presso quest'ultima;
-che nel corso del 2022 con efficacia 1 maggio 2022 si è concluso il processo di unificazione delle due società controllate (mediante la cessione di
[...]
a che ha poi modificato Controparte_6 Controparte_5 la propria denominazione sociale in Controparte_3
-di aver supportato in concomitanza con la fusione tra Controparte_7
e il processo di
[...] Controparte_6 implementazione dell'OdV (Organismo di Vigilanza) e del modello 231 nella
Pag. 2 di 19 società affiliata, che è stato deliberato dal CdA di il Controparte_3
14 luglio 2022;
- di essere stato coadiuvato da due risorse interne alle due controllate: la responsabile amministrativa di Dott. Controparte_7 [...]
e la responsabile amministrativa di Tes_1 Controparte_8
Dott. ;
[...] Persona_1
-che le signore e erano funzionalmente sotto ordinate a sé Per_1 Tes_1 senza che e tuttavia avere la responsabilità del loro operato, se non quale figura di raccordo tra CP_3
e CSI, coordinamento necessario in quanto la prima è socio unico della
[...] seconda;
-che Amministratore Delegato delle due controllate era il Direttore Vendite
Dirette Workspace di Dott. che aveva Controparte_2 Persona_2 assunto tali cariche il 17 luglio 2019, mentre in precedenza ricopriva l'incarico di
Direttore Generale delle controllate stesse (doc. 5);
-che le signore e per quanto concerneva la redazione, Per_1 Tes_1 correzione e invio dei reports finanziari mensili alla casa madre, riportavano direttamente al Dott.
con cui, in particolare, discutevano tutti gli aspetti contabili Persona_2 relativi ai report finanziari mensili delle due società;
-che successivamente a tale confronto i reports finanziari mensili erano inviati al responsabile del Budget & Reporting di Dott. Controparte_2 [...]
e solo Per_3
in copia a sè, per poter effettuare il consolidamento e conseguentemente inviare il reporting alla Casa madre (doc. 6);
Pag. 3 di 19 -che , dunque, non poteva avere specifica contezza e dettagliato controllo delle voci ivi inserite, né poteva in qualche modo interferire nelle relative risultanze;
-che nelle società controllate era uno degli amministratori, non il responsabile amministrativo e finanziario, incarichi questi ricoperti dalla Dott. CP_9
e dalla Dott. in Controparte_4 Tes_1 Controparte_5
[...]
- che dai report e dagli allegati ivi contenuti, non emergevano, comunque, criticità che potessero far nascere dubbi sulla corretta esecuzione del mandato dal punto di vista della gestione contabile e amministrativa da parte di nessuno di coloro che operavano in azienda: i numeri esposti erano congrui e, dunque i report apparivano assolutamente corretti e verosimili.
- di essere stato licenziato in data 14 giugno 2023 per giusta causa e senza preavviso (doc.24), con provvedimento irrogato all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione datata 5 giugno 2023, nel quale gli è stato controllato l'omesso controllo della gestione contabile amministrativa delle controllate nonché l'omessa segnalazione di criticità nei conti delle stesse
(doc.22);
5. che il Licenziamento sarebbe illegittimo stante la carenza di giusta causa e/o giustificato motivo, anche in considerazione della tardività della contestazione;
6. di avere impugnato il Licenziamento con missiva del 2.8.2023 (doc. 25).
Tutto ciò premesso ed esposto, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
Nel merito:
Pag. 4 di 19 - Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato stante la carenza di
giusta causa e/o giustificato motivo, anche in considerazione della tardività della
contestazione;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento della
somma di € 258.553,91 o di quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta
di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori sulla somma rivalutata dal licenziamento al saldo;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità supplementare
prevista dall'art. 34 CCNL e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento
della somma di € 477.734,140 (€ 19.905,59 x 24) o di quella diversa, maggiore
o minore
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori
sulla somma rivalutata dal licenziamento al saldo.
Con la rifusione delle spese di giudizio e clausola di provvisoria esecuzione.
Si è costituita in giudizio la società convenuta , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e ribadendo la giustificatezza del recesso in relazione ai gravi inadempimenti da parte del ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni di Direttore Finanziario.
Pag. 5 di 19 In particolare ha ribadito la legittimità del licenziamento comminato al ricorrente in conseguenza delle gravi irregolarità emerse in seguito all'audit svolta da società di revisione incaricata di verificare lo stato finanziario CP_10 della controllata.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione , ha dato ingresso all'istruttoria sentendo i testimoni relativamente alle circostanze contestate al ricorrente .
All'esito dell'istruttoria la causa è stata decisa come da dispositivo in calce riportato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte .
Deve preliminarmente essere ripercorsa la vicenda che ha dato origine alla presente vertenza.
i fatti contestati e il procedimento disciplinare
In data 30 maggio 2023 il Dott. ha ricevuto contestazione Parte_1 disciplinare del seguente tenore letterale:
“A. Lei ha omesso di coordinare/supervisionare adeguatamente le funzioni aziendali deputate alla gestione contabile ed amministrativa di CSI ed ha favorito e/o tollerato/avallato, anche di fatto e/o tacitamente, in contrasto con il mandato ricevuto, prassi contabili non allineate con le policy di gruppo oltre che con una trasparente e corretta gestione finanziaria della società. È infatti emerso – inter alia – che:
i) alcune macchine commercializzate da CSI, non coperte da contratti di noleggio e/o associate a contratti di assistenza, sono state erroneamente iscritte nelle immobilizzazioni aziendali e mantenute nei libri sociali di CSI e tuttavia in alcuni casi vendute a Clienti. Un simile trattamento non risulta in linea con i normali principi contabili (…) e ha generato una rappresentazione economico-patrimoniale non corretta della Società (che ha registrato cespiti inesistenti tuttora in
Pag. 6 di 19 ammortamento). Inoltre, tali cespiti inesistenti sono stati talvolta conteggiati più volte (…)
ii) risulta ad oggi aperto un accantonamento nel bilancio di CSI pari a circa Euro 4.000.000 per fatture da emettere, registrato per la maggior parte in esercizi precedenti a quello chiuso al 31 dicembre
2022 (…). Peraltro: a) non risulta disponibile una completa evidenza documentale e/o rendicontazione che consenta di ricollegare gli accantonamenti registrati ai relativi clienti;
b) nei primi tre mesi del
2023, sono state emesse fatture a clienti corrispondenti solamente a una minima parte dell'importo di cui sopra (…).
iii) Il reporting finanziario interno di CSI, che Lei avrebbe dovuto controllare e verificare, segnalando eventuali anomalie nella gestione contabile, è risultato gravemente carente (…). iv) CSI, in tutti i contratti di vendita che includevano nel prezzo del nuovo bene anche un valore residuo derivante dal riacquisto di una macchina oggetto di un precedente contratto intercorso con lo stesso cliente (…) non ha correttamente rappresentato il valore dei nuovi contratti (…) B
Lei - pur essendo a conoscenza della ricorrenza di pratiche nella gestione finanziaria-contabile di CSI non corrette e/o non rispettose delle regole/practice aziendali del Gruppo Canon e/o in conflitto con gli interessi aziendali - non ha provveduto a dare impulso e/o attuare alcun intervento correttivo né ad informare la controllante (…)” (doc.
22).
Il ricorrente con missiva del 5 giugno 2023, il Dott. ha reso le Parte_1 seguenti giustificazioni:
“…Prima del progetto di unificazione delle due società controllate, sia la responsabile amministrativa di sig.ra Controparte_7 [...]
sia la responsabile amministrativa di Tes_1 Controparte_8
sig.ra , riportavano in generale al sig.
[...] Persona_1
riferendo invece direttamente all'allora amministratore delegato Parte_1
Pag. 7 di 19 di entrambe le società, dottor con cui, in particolare, esse Persona_2 discutevano tutti i reports finanziari mensili prima di inviarli per poter poi effettuare il consolidamento e conseguentemente inviare il reporting alla Casa
Madre. Il dott. di fatto era escluso da detta attività di reportistica. Parte_1
Con l'unificazione delle due società la responsabilità amministrativa e finanziaria della nuova entità è stata affidata alla sig.ra Testimone_1 per decisione condivisa con il dott. (…) il reporting consolidato inviato Per_2 alla casa madre è oggetto di revisione, mentre nelle due società controllate il controllo contabile è affidato al Collegio Sindacale. Né il Collegio Sindacale né la società di revisione hanno mai sollevato elementi di criticità a tale riguardo.
(…) In data 12 marzo 2023 il dott. ha ricevuto una comunicazione Parte_1 nella quale la sig.ra ipotizzava di fare una svalutazione di Testimone_1 un milione di euro, senza fornire elementi oggettivi per reputare che l'importo fosse congruo;
egli le ha dunque chiesto di recuperare tutti i dettagli a supporto degli anni precedenti, proprio per valutare la necessità di un'azione correttiva, valutazione che, evidentemente non ha poi potuto effettuare. (…)”.
Il ricorrente ha sottolineato di essere stato mantenuto di fatto totalmente all'oscuro di quanto avveniva in CSI Centro Sud e di esserne venuto a conoscenza solo successivamente all'unificazione delle due controllate ed al processo di implementazione del modello 231 e dell'OdV (doc. 23).
In data 14 giugno 2023 il Dott. all'esito del procedimento disciplinare e stato Parte_1 licenziato per giusta causa per i seguenti motivi ritenuti dall'azienda lesivi del necessario rapporto fiduciario: “(…) i. lei abbia omesso di coordinare/supervisionare adeguatamente le funzioni aziendali deputate alla gestione contabile e amministrativa di CSI e abbia favorito e/o tollerato/avallato, anche di fatto e/o tacitamente, in contrasto con il mandato ricevuto, prassi contabili non allineate con la policy di gruppo oltre che con una trasparente e corretta gestione finanziaria della società; ii. Lei, pur essendo a conoscenza della ricorrenza di pratiche nella gestione finanziaria-contabile di CSI non corrette e/o non rispettose delle regole/practice aziendali del Gruppo Canon
e/o in conflitto con interessi aziendali, non abbia provveduto a dare impulso e/o attuare
Pag. 8 di 19 alcun intervento correttivo né a informare la controllante aggravando così la situazione economico-patrimoniale di CSI con conseguenti danni per il Suo datore di lavoro,
” (doc. 24). CP_3
In data 2 agosto 2023 il Dott. ha impugnato il licenziamento respingendo Parte_1
ogni addebito (doc. 25).
l'eccepita tardività della contestazione disciplinare.
Il Dirigente ha eccepito il difetto di tempestività della contestazione disciplinare, sostenendo che i fatti oggetto della stessa, sarebbero stati noti già da tempo alla società, che ne avrebbe discusso già nel Consiglio di Amministrazione di
[...]
, tenutosi in data 23 dicembre 2022. Controparte_7
Di tale affermazione tuttavia non vi è prova in atti, risulta invece il contrario, poiché nella relazione dell'O.d.V del 7.12.2022 non vi sono indicazioni sul punto
(doc.10 memoria.) Dalla documentazione in atti risulta che la situazione effettiva della controllata, sia emersa con chiarezza soltanto in seguito al report stilato dalla società di revisione datato 27 marzo 2023 (doc.11). CP_10
Correttamente la società datrice di lavoro ha atteso le risultanze dell' audit, prima di procedere alla contestazione.
La lettera di contestazione di disciplinare è stata consegnata al ricorrente il successivo 30 maggio 2023, quindi a distanza di soli due mesi dalla redazione del report.
Alla luce di quanto sopra la contestazione non può ritenersi tardiva.
La Cassazione ha da tempo chiarito che ratio del principio di immediatezza è quello di garantire il diritto di difesa del lavoratore. Tale principio deve essere inteso in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite.
Nella motivazione in particolare si legge “alla luce dei principi affermati da questa
Corte secondo cui: in materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, i concetti di immediatezza della contestazione e di tempestività della irrogazione della
Pag. 9 di 19 misura disciplinare, che costituiscono esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite;
l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato (Cass. 5546/2010,
29480/2008, 14113/2006, 7724/2004 Cass. 7724/2004);
Ebbene nel caso di specie, data la complessità degli accertamenti svolti, il procedimento è stato del tutto corretto e tempestivo, in quanto la società ha proceduto ad attivare la contestazione disciplinare immediatamente dopo aver avuto chiaro l'effettivo stato finanziario della controllata ed aver svolto le opportune verifiche interne.
la sussistenza della giusta causa di licenziamento
La sussistenza dei fatti contestati ha trovato piena conferma nelle testimonianze rese innanzi a questo giudice che si ripotano integralmente.
nato a [...] il [...], Parte_5 sono stato dipendente della convenuta dal settembre 2006 all'aprile 2024 in qualità di dirigente, ho impugnato il licenziamento con gli stessi avvocati del ricorrente e sto valutando se fare causa. Sono stato licenziato per giusta causa per fatti che non attengono a questa causa;
non ho contenzioso in corso. Sul ricorso Cap. 13 vero confermo quanto in capitolo Cap. 14 vero Cap.15 vero entrambe ripartivano all'AD Persona_2 Cap. 16 confermo lo sapevo come dirigente ADR: Dal 2023 si è cominciato a lavorare per far sì che ogni responsabile fosse responsabile anche in linea diretta delle persone delle controllate, cosa che prima non era. cap.17 vero cap.18 vero io ricevevo i report che erano stati discusso con l'AD il mio Per_2 compito era consolidare i dati, nel caso avessi avuto bisogno di chiarimenti mi sarei rivolto a queste due figure cioè la RA e la RA . Per_1 Tes_1 Quando le società di revisione mi contattavano per ad esempio avere dei chiarimenti sui dati io stesso indicavo di contattare queste due figure.
Pag. 10 di 19 Cap.19 vero confermo Cap.20 : il dottor oteva avere specifica contezza e controllo delle voci Parte_1 inserite nei report , nel senso che non le determinava, in quanto arrivavano già definite. In sostanza avrebbe potuto, qualora avesse avuto delle necessità, chiedere dei chiarimenti. Questo sì però non è che facesse un vaglio prima dell'invio dei dati, anche perché c'era un collegio sindacale che aveva anche il controllo contabile. Cap. 21 vero Cap.22 vero non esistevano neppure per un occhio esperto anomalie che facessero supporre dei dati sbagliati. I dati apparentemente erano congrui, poi era il periodo post covid pertanto i dati delle vendite e i trend non erano di facile lettura come nel 2019. Cap 24: vero Cap. 25 vero Capp 26-27-28-29 confermo penso sia verosimile ma non lo so direttamente. Cap.30 non lo so direttamente l'ho sentito dire a livello di colloqui informali con la stessa penso di ricordare, non ero coinvolto direttamente. Tes_1 Cap. 46 io ne avevo parlato con il dott. n quanto stavano lavorando al Parte_1 bilancio;
nel marzo il bilancio era in corso di formazione ma ovviamente non era ancora stato portato in Consiglio. Cap.48 vero confermo Cap. 49 vero come ordine di grandezza il prospetto che mi si mostra doc. 17 è congruo E' vero che questi dati erano comunicati da a e me lo Per_1 Per_3 Per_2 ha confermato anche la dott.ssa . Per_1 ADR: Nel corso dell'anno 22 L'A.D. di Santo ha definito un progetto di Tes_2 piano quinquennale di sviluppo della società che per le varie attività strategiche era volto anche a cambiare l'organizzazione, in particolare, delle società affiliate (che nel frattempo nel 2022 da due erano diventata una). Il progetto prevedeva appunto una organizzazione di responsabilità diversa da quella in essere e quindi nello specifico il responsabile del service, a prescindere dal fatto che ci fosse o meno l'amministratore delegato, doveva essere responsabile di tutti gli assistenti tecnici e di tutte le figure a supporto. Questo progetto, che mi ricordi io, è stato poi approvato da negli CP_11 ultimi mesi del 22, non so se a novembre o dicembre. Io ho partecipato con molti colleghi, ovviamente quasi tutti i dirigenti, allo sviluppo di questo piano. Mi ricordo di meeting in cui si era discusso di questo cambio organizzativo, che poi ha approvato. Nel corso del 2023 hanno cominciato ad CP_11 avvenire le implementazioni di questo modello organizzativo. ADR: qualora fosse stato necessario, aveva delle competenze di Parte_1 carattere amministrativo;
è evidente che il dottor vrebbe presentato il Parte_1 proprio contributo, non era il responsabile diretto di . Era una Per_1 responsabilità funzionale ma non diretta. el caso non avesse Parte_1 considerato congrui i dati avrebbe potuto chiedere dei dati di . Per_1
Pag. 11 di 19 nata a [...] il [...], sono dipendente di in Persona_4 CP_3 qualità di responsabile dell'ufficio legale. Memoria cap.13 confermo. Lo so in quanto io vedevo che le sig.re e Tes_1
riferivano sui dati da mettere a bilancio al dott. C'era Per_1 Parte_1 proprio un controllo e una verifica oltre che discussione da parte del dott.
Parte_1 e non potevano decidere autonomamente delle questioni Tes_1 Per_1 finance senza l'approvazione di
Parte_1 Io mi rapportavo direttamente con er le questioni di Finance e non
Parte_1 quindi con e in quanto queste ultime erano suoi riporti. Per_1 Tes_1 Cap. 21 vero confermo. Cap. 22 vero lo so in quanto ho letto i verbali del collegio sindacale Cap.28 vero confermo Cap 29 vero era proprio tipico della sua funzione. ADR: io personalmente tutti i dati finanziari li richiedevo a n quanto
Parte_1 per me era lui il responsabile del finance. ADR: ha elaborato un piano industriale poi successivamente, non mi CP_3 ricordo la data però è negli atti, ha deliberato il proprio Controparte_7 assoggettamento alla direzione e coordinamento di . CP_3 ADR: per me ra responsabile sia di che di
Parte_1 CP_3 [...]
[...]
nata a [...] il [...] io sono dipendente di Controparte_12 [...]
Controparte_7
o i report mensili che mandavo in casa Madre Io riportavo a unzionalmente. Parte_1 I report mensili non venivano discussi tutti i mesi con ma solo qualora Parte_6 ci fossero delle criticità. In questo ultimo caso i dati venivano discussi con
Parte_1 ADR: Io i report li mandavo sempre sia a che a Ripomanti;
i dati Per_2 venivano poi consolidati In . Il report era inviato a e per CP_3 Per_3 conoscenza a e Per_2 Parte_1 Sul cap. 30) del risorso Ho iniziato dopo la fusione, nel maggio del 2022, dopodiché ho iniziato ad andare a Roma e ad occuparmi anche della gestione di Roma. Preciso che secondo le nostre prassi per gli ordini, quando un commerciale prendeva un ordine doveva mandarlo in approvazione sia a me che al direttore commerciale. Analizzando questi ordini io mi rendevo conto che erano quasi tutti in perdita fondamentalmente. Ho fatto presente la cosa sia al dottor he alla dottoressa Parte_1 Per_4 Il dottor ra appunto il mio referente funzionale e comunque parte del Parte_1 CDA . Cap. 32 vero il dott. a chiesto di approfondire la questione emersa Parte_1 ADR: Dai dati contabili si sarebbe potuto capire delle pratiche scorrette. I bilanci in perdita avrebbero dovuto essere un campanello di allarme. Il responsabile amministrativo di CSI ero io e del sud Ventresca, che riportavamo a livello Funzionale. Parte_1 Cap. 46 Ricorso
Pag. 12 di 19 Ho proposto di svalutare le fatture da emettere in quanto secondo me non erano supportate da fatti oggettivi. Da una mia analisi non vi erano cosi tante fatture da emettere sui contratti di assistenza tecnica. Mi spiego: io in Solutions nord ho sempre stimato le fatture da emettere per l'anno successivo tenendo conto di quello che era successo nel nell'anno in essere, seguendo questo ragionamento io ho fatto un'analisi sulle fatture emesse da
ed ho analizzato il 2020/ 2021 sul 2022, (perché Controparte_6 precedentemente non c'era altro a sistema e quindi non si poteva fare) e mi sono accorta che non si trattava di milioni di euro ma di un volume inferiore, cioè questa era la mia valutazione. Era una anomalia accertabile attraverso i dati dell'anno precedente. Questi dati erano in possesso del dott. Parte_1 ADR: l'ultimo file di ricapitolazione dati fatture era del 2019. CP_8 I dati 2021 erano disponibili in data base dei re base di
[...]
. Era disponibile a sistema questo dal 2021, prima non so, io Controparte_8 non ero presente. Il Dott. on aveva accesso al data base, io invece avevo accesso. Io Parte_1 Fornivo i dati a Parte_1 ADR vero che alla fine del 2022 aveva predisposto un piano per CP_3 avere un controllo diretto con rapporto gerarchico tra e CSi CP_3 Vero confermo.
Va premesso che sono pacifiche e comunque risultanti dai documenti in atti, le gravi irregolarità nella contabilità della controllata CSI, come descritte nel report di consistite in particolare nell'irregolare iscrizione di beni a libro CP_10 cespiti per oltre un milione di euro;
nell'irregolare contabilizzazione di fatture anche qui per oltre un milione di euro e nella irregolare gestione delle operazioni top up.
All'esito delle testimonianze sopra riportate, tutti gli addebiti contestati al ricorrente risultano confermati nel loro accadimento fattuale.
Risultano, inoltre, confermati i gravi inadempimenti contestati al dott.
il quale peraltro nelle proprie giustificazioni non li ha negati nel loro Parte_1 accadimento fattuale, ma si è limitato ad attribuirne la corresponsabilità ad altre funzioni aziendali ed a sostenere che dai dati ricevuti dalla controllata non era apparso nulla di anomalo.
A prescindere dal fatto che un'eventuale corresponsabilità di altre funzioni aziendali, anche ove accertata, non eliminerebbe la responsabilità del dirigente,
Pag. 13 di 19 nel caso di specie risulta che il dott. abbia posto in essere gravi Parte_1 inadempimenti in relazione alle mansioni a lui affidate.
Il ricorrente, infatti, nella sua qualità di Direttore Finanziario di , CP_3 era tenuto ad una diretta ed effettiva supervisione su tutti gli aspetti contabili e finanziari anche della controllata , in quanto coordinava e Controparte_7 supervisionava le funzioni che operavano nella controllata nell'ambito finanziario e contabile.
In altre parole il ricorrente in quanto Direttore Finanziario di , ossia CP_3 della controllante, rispondeva del fatto che i dati finanziari che Controparte_7
gli sottoponeva fossero corretti e affidabili, con il dovere di svolgere un
[...] effettivo controllo e in caso di dubbi, il dovere di chiedere chiarimenti e prendere visione dei documenti contabili .
La stessa teste sul punto ha riferito: Tes_1
ADR: Dai dati contabili si sarebbe potuto capire delle pratiche scorrette. I bilanci in perdita avrebbero dovuto essere un campanello di allarme.
Il responsabile amministrativo di CSI ero io e del sud Ventresca, che riportavamo
a livello Funzionale. Parte_1
Ebbene, pacificamente il ricorrente non si è accorto delle criticità dei bilanci della controllata, né, altrettanto pacificamente, ha svolto alcuna verifica sui dati che gli sono stati trasmessi da e da , rispettivamente Tes_1 Per_1 responsabile amministrativa e finanziaria di e Controparte_7 responsabile amministrativa e finanziaria di . Controparte_8
Queste ultime rispondevano e collaboravano con il Ricorrente sotto il profilo funzionale, come da lui stesso esposto in sede di ricorso, ossia facevano parte e partecipavano ad una funzione della quale il era responsabile. Parte_1
In altre parole rientravano, per l'attività svolta, nella responsabilità funzionale del Ricorrente.
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste che ha Persona_4 dichiarato: “Memoria cap. 13 confermo. Lo so in quanto io vedevo che le sig.re
e riferivano sui dati da mettere a bilancio al dott. Tes_1 Per_1
C'era proprio un controllo e una verifica oltre che discussione da Parte_1
Pag. 14 di 19 parte del dott. e non potevano decidere Parte_1 Tes_1 Per_1 autonomamente delle questioni Finance senza l'approvazione di Io Parte_1 mi rapportavo direttamente con per le questioni di Finance e non Parte_1 quindi con e in quanto queste ultime erano suoi riporti” Per_1 Tes_1
Dunque evidente che il ricorrente era tenuto al controllo dei dati finanziari a lui trasmessi da e , che tuttavia per sua stessa ammissione non Tes_1 Per_1 ha mai verificato, semplicemente affermando che dai report non risultavano anomalie evidenti. ha omesso di esercitare l'attività di controllo da lui dovuta in qualità Parte_1 di direttore finanziario della controllante.
In concreto ha omesso esercitare una effettiva sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa di , accontentandosi dei dati a Controparte_7 lui trasmessi, senza svolgere alcuna attività di verifica e controllo.
Lo stesso ricorrente nel proprio atto ha riferito che la sig.ra e Testimone_1 la dott.ssa predisponevano i report finanziari da inviare alla Persona_1
Capogruppo discutendone con il Dott. e che questi report gli Persona_2 venivano inviati per potere effettuare il consolidamento e conseguentemente inviare il reporting alla casa madre.
Ebbene tali report avrebbero dovuto essere verificati, il consolidamento finanziario infatti è il processo di aggregazione e consolidamento dei dati del bilancio e di verifica dei contenuti nei vari libri contabili generali delle società controllate. Ovviamente tale attività non si limita ad una mera collazione di dati, ma deve procedere ad una verifica effettiva di quella che è la reale situazione finanziaria riportata. Tale attività costituisce proprio l'essenza dell'obbligazione cui è tenuto un direttore finanziario.
Pertanto è pacifica la responsabilità del ricorrente in un processo amministrativo e finanziario rilevante, ovvero la mancata verifica dei dati finanziari della controllata prima di inviare report alla Casa Madre.
Né colgono nel segno le giustificazioni del Dirigente il quale si è limitato ad osservare che dai report non aveva rilevato anomalie e che non aveva preso
Pag. 15 di 19 parte al processo di redazione degli stessi in quanto affidati a e Per_1 con l'approvazione di Fioravanti. Tes_1
Tali osservazioni non sono pertinenti, in quanto come detto, sul direttore finanziario grava un dovere di verifica effettiva e non solo formale, dei dati da mettere a bilancio delle controllate, in ogni caso sul punto lo stesso teste ha dichiarato: Per_3
“il dott. poteva avere specifica contezza e controllo delle voci Parte_1 inserite nei report, nel senso che non le determinava in quanto arrivavano già definite. In sostanza, avrebbe potuto, qualora avesse avuto necessità, chiedere dei chiarimenti. (..) qualora fosse stato necessario, aveva delle Parte_1 competenze di carattere amministrativo, è evidente che il dott. Parte_1 avrebbe presentato il proprio contributo, non era il responsabile diretto della
. Era una responsabilità funzionale ma non diretta. nel Per_1 Parte_1 caso non avesse considerato congrui i dati avrebbe potuto chiedere dei dati di
”. Per_1
Evidente e confermato anche dalle testimonianze, che il non abbia Parte_1 verificato l'operato delle funzioni che in gli riportavano Controparte_7 funzionalmente, né i dati che gli venivano trasmessi.
Né, una volta accortosi delle criticità, ha provveduto a segnalare le stesse al consiglio di amministrazione e all' OdV., come sarebbe stato suo preciso obbligo in qualità di direttore finanziario.
Tali inadempimenti, in considerazione della loro entità e del ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno della controllante, sono di una tale gravità da giustificare il licenziamento .
Come noto la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta e stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la
Pag. 16 di 19 collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (cassazione 28 aprile 2017 numero 10568).
Ebbene nel caso di specie si ritiene che i fatti contestati siano di tale gravità da pregiudicare irrimediabilmente il vincolo fiduciario, il licenziamento appare del tutto legittimo e sorretto da giusta causa.
Va in proposito ricordato che nel caso di licenziamento del dirigente assume particolare rilevanza la distinzione tra giustificatezza e giusta causa del licenziamento. Infatti, solo quest'ultima legittima il c.d. licenziamento in tronco, senza obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro. L'art. 2119 c.c.., prevede la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto”.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti;
la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente
(cass.3270/1998)
Il giudizio di proporzionalità, come sopra ricordato, quindi, deve essere effettuato non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza, considerata dal punto di vista
Pag. 17 di 19 oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva ed è in relazione al contesto in cui stata posta in essere, ai moventi e all'intensità dell'elemento intenzionale.
Quanto all'elemento soggettivo deve essere sottolineato che il ricorrente non solo una volta, ma in più circostanze, tutte espressamente elencate nella lettera di contestazione, non ha adempiuto agli obblighi inerenti la Sua funzione di controllo, nel senso che gli sono sfuggite macroscopiche irregolarità nella gestione finanziaria della controllata, attinenti a profili diversi che vanno dalla contabilizzazione delle fatture alla errata iscrizione di cespiti a bilancio oltre ad altre irregolarità .
Questa situazione denota una totale assenza di controllo e non certo una accidentale e sporadica svista.
Anche dal punto di vista oggettivo la condotta del ricorrente risulta particolarmente grave, potendo esporre la società a gravi responsabilità per violazioni delle policy aziendali, oltre ad averla esposta a danni di natura finanziaria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la condotta del ricorrente è stata tale da minare irrevocabilmente il vincolo fiduciario e rendere impossibile, anche solo in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto, rendendo manifesta la mancanza di affidabilità del ricorrente circa lo scrupoloso perseguimento degli interessi della società.
Alla luce delle precedenti considerazioni appare proporzionata la massima sanzione espulsiva pertanto è legittimo il licenziamento intimato.
Il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Pag. 18 di 19 Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 6.500, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Si riserva termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
21/01/2025
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli
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