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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 7872/2023 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Valentini,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Angela Stasi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con la parte convenuta in data 20/02/1988
(trascritto negli appositi registri del Comune di Tuglie al n. 3, parte II, serie A, anno 1988). Dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti.
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa al comportamento ostile ed aggressivo del marito. Ha allegato, in particolare, di essere stata vittima di violenze psicologiche e di calunnie da parte del coniuge, che le ha R.G. 7872/2023
addebitato inesistenti relazioni extraconiugali. Ha riferito di aver richiesto, in un'occasione, l'intervento dei Carabinieri e di non aver sporto denuncia per non arrecare turbamento ai figli. Ha allegato, altresì, di essere casalinga per scelta condivisa dei coniugi e di essere impossidente, nonché di versare in condizioni di salute che le impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Ha precisato di percepire, per le patologie da cui è affetta, un assegno di invalidità pari ad € 300,00 mensili. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha allegato che costei percepisce un reddito mensile di circa € 800,00
e che arrotonda le proprie entrate svolgendo lavori di manutenzione di giardini presso private abitazioni. Ha, infine, riferito che la casa coniugale è di proprietà del coniuge.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
b) un contributo al proprio mantenimento di € 300,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 21/11/2023).
I.2.- La Presidente di sezione, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio, non CP_1 opponendosi alla domanda sullo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, allegando di lavorare a chiamata quale bracciante agricolo e di percepire mediamente € 500,00 al mese, nonché di essere proprietario della casa coniugale e di un piccolo terreno. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della consorte, ha allegato che costei è casalinga per propria scelta e che è proprietaria di un terreno, precisando che attualmente vive con l'anziana madre, percettrice di pensione e di indennità di accompagnamento, nella casa di proprietà di costei. Ha riferito che, da quando i figli sono andati via, la coniuge ha cessato di attendere anche alle ordinarie incombenze domestiche, nonché di aver appreso dalla coniuge medesima delle relazioni extraconiugali da ella intrattenute. Ha dedotto, altresì, che il conto cointestato, esclusivamente impinguato dalle proprie buste paga e indennità di disoccupazione agricola percepite annualmente, è stato completamente depauperato dalla moglie, unica detentrice della carta di debito, per soddisfare proprie esigenze personali. Ha, inoltre, riferito che la consorte, a sua insaputa, ha aperto un conto personale, mai messo a disposizione della famiglia, sul quale accredita le proprie pensioni di invalidità. Ha allegato, altresì, che la moglie ha contratto, per ragioni a lui sconosciute, una serie di debiti che, non essendo stati estinti, in sede di rinegoziazione, sono stati posti anche a suo carico, precisando di
2 R.G. 7872/2023
aver finora provveduto, in via esclusiva, al versamento di ratei per un totale di € 19.000,00 circa. Ha, infine, riferito di aver appreso dai Carabinieri intervenuti in un'occasione, su chiamata della consorte, che la stessa è indagata per truffa.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie;
b) l'assegnazione a sé in via esclusiva della casa coniugale;
c) nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento della consorte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (memoria difensiva depositata il 23/02/2024).
I.4.- All'udienza di comparizione dei coniugi del 25/03/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, anche istruttorie,
e domandato la pronuncia non definitiva relativa allo status.
I.5.- Con ordinanza del 30/04/2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti. In breve, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, prevedendo un obbligo contributivo minimo a carico di nella misura di € CP_1
50,00 mensili, in favore di attesa la lieve disparità Parte_1 nella situazione economico-reddituale dei coniugi.
I.6.- All'udienza del 28/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti deducenti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione in merito allo status personae.
Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/04/2024).
II.- La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi.
Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza presidenziale si è rivelato vano;
altresì, successivamente a tale evento, le parti hanno reiterato le reciproche manifestazioni di ostilità tra di esse;
ancora, sino all'udienza del 25/03/2024 hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle ulteriori questioni.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile;
peraltro, allo stato, è altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
3 R.G. 7872/2023
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7872/2023 introdotto con ricorso del 21/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Tuglie (LE), 12/01/1961) e (LE (LE), CP_1
10/09/1962) che a Tuglie, in data 20/02/1988, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1988);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tuglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 29/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
4
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Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al n. 7872/2023 R.G. avente ad oggetto separazione dei coniugi e pendente tra
, rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
Claudia Valentini,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Angela Stasi,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con la parte convenuta in data 20/02/1988
(trascritto negli appositi registri del Comune di Tuglie al n. 3, parte II, serie A, anno 1988). Dalla loro unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti.
Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis, riconducendone la causa al comportamento ostile ed aggressivo del marito. Ha allegato, in particolare, di essere stata vittima di violenze psicologiche e di calunnie da parte del coniuge, che le ha R.G. 7872/2023
addebitato inesistenti relazioni extraconiugali. Ha riferito di aver richiesto, in un'occasione, l'intervento dei Carabinieri e di non aver sporto denuncia per non arrecare turbamento ai figli. Ha allegato, altresì, di essere casalinga per scelta condivisa dei coniugi e di essere impossidente, nonché di versare in condizioni di salute che le impediscono lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Ha precisato di percepire, per le patologie da cui è affetta, un assegno di invalidità pari ad € 300,00 mensili. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della parte convenuta, ha allegato che costei percepisce un reddito mensile di circa € 800,00
e che arrotonda le proprie entrate svolgendo lavori di manutenzione di giardini presso private abitazioni. Ha, infine, riferito che la casa coniugale è di proprietà del coniuge.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito al marito;
b) un contributo al proprio mantenimento di € 300,00 mensili. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (ricorso depositato il 21/11/2023).
I.2.- La Presidente di sezione, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte si è costituita in giudizio, non CP_1 opponendosi alla domanda sullo status coniugale.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, allegando di lavorare a chiamata quale bracciante agricolo e di percepire mediamente € 500,00 al mese, nonché di essere proprietario della casa coniugale e di un piccolo terreno. Quanto alla situazione economico-patrimoniale della consorte, ha allegato che costei è casalinga per propria scelta e che è proprietaria di un terreno, precisando che attualmente vive con l'anziana madre, percettrice di pensione e di indennità di accompagnamento, nella casa di proprietà di costei. Ha riferito che, da quando i figli sono andati via, la coniuge ha cessato di attendere anche alle ordinarie incombenze domestiche, nonché di aver appreso dalla coniuge medesima delle relazioni extraconiugali da ella intrattenute. Ha dedotto, altresì, che il conto cointestato, esclusivamente impinguato dalle proprie buste paga e indennità di disoccupazione agricola percepite annualmente, è stato completamente depauperato dalla moglie, unica detentrice della carta di debito, per soddisfare proprie esigenze personali. Ha, inoltre, riferito che la consorte, a sua insaputa, ha aperto un conto personale, mai messo a disposizione della famiglia, sul quale accredita le proprie pensioni di invalidità. Ha allegato, altresì, che la moglie ha contratto, per ragioni a lui sconosciute, una serie di debiti che, non essendo stati estinti, in sede di rinegoziazione, sono stati posti anche a suo carico, precisando di
2 R.G. 7872/2023
aver finora provveduto, in via esclusiva, al versamento di ratei per un totale di € 19.000,00 circa. Ha, infine, riferito di aver appreso dai Carabinieri intervenuti in un'occasione, su chiamata della consorte, che la stessa è indagata per truffa.
Ha concluso domandando: a) la pronuncia della separazione tra i coniugi, con addebito alla moglie;
b) l'assegnazione a sé in via esclusiva della casa coniugale;
c) nessun assegno a titolo di contributo al mantenimento della consorte. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (memoria difensiva depositata il 23/02/2024).
I.4.- All'udienza di comparizione dei coniugi del 25/03/2024, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste, anche istruttorie,
e domandato la pronuncia non definitiva relativa allo status.
I.5.- Con ordinanza del 30/04/2024, a scioglimento della riserva assunta, il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti. In breve, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati, prevedendo un obbligo contributivo minimo a carico di nella misura di € CP_1
50,00 mensili, in favore di attesa la lieve disparità Parte_1 nella situazione economico-reddituale dei coniugi.
I.6.- All'udienza del 28/06/2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti deducenti hanno precisato le conclusioni in ordine allo status coniugale.
All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione in merito allo status personae.
Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/04/2024).
II.- La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, anche per il tramite di sentenza non definitiva a mente dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
La prosecuzione della convivenza fra i coniugi è divenuta evidentemente intollerabile a causa del venir meno dell'affectio coniugalis che le parti hanno manifestato sin dall'inizio del giudizio con accuse reciproche in ordine alle cause della crisi.
Inoltre, il tentativo di riconciliazione esperito in occasione dell'udienza presidenziale si è rivelato vano;
altresì, successivamente a tale evento, le parti hanno reiterato le reciproche manifestazioni di ostilità tra di esse;
ancora, sino all'udienza del 25/03/2024 hanno palesato la propria volontà di separarsi, anche immediatamente e con rinvio delle decisioni sulle ulteriori questioni.
Pertanto, dai suddetti elementi si deve ritenere che il nucleo familiare è oramai dissolto e che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è del tutto intollerabile;
peraltro, allo stato, è altresì inverosimile che possano verificarsi fatti riconciliativi.
3 R.G. 7872/2023
III.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per l'istruttoria e la decisione sulle ulteriori questioni controverse.
IV.- La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7872/2023 introdotto con ricorso del 21/11/2023 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Tuglie (LE), 12/01/1961) e (LE (LE), CP_1
10/09/1962) che a Tuglie, in data 20/02/1988, hanno contratto matrimonio (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 1988);
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Tuglie per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) DISPONE che la pronuncia su spese e competenze di giudizio sia adottata con la sentenza definitiva.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 29/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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