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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 801 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Guido Marone) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese di giudizio.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, a cui l'insegnante precaria s'era Parte_1 rivolta con ricorso del 18.10.2023 per rivendicare dal Controparte_1
l'importo della c.d. carta docenti prevista dall'art. 1, c. 12, della L. n. 107 del
[...]
2015 che assumeva spettarle per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20 e 2020/21, gliel'ha accordato solo per gli ultimi tre di questi anni.
Pag. 1 di 3 2. Ha compensato tra le parti le spese processuali “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovrannazionali nonché in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso con conseguente reciproca soccombenza”.
3. La ricorrente impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese di cui chiede l'integrale rifusione, perché sostiene che: a) “nella vicenda de qua non si è mai venuto a determinare un contrasto giurisprudenziale”; b)
l'amministrazione scolastica non si è spontaneamente adeguata all'indicazione che le supreme magistrature avevano già espresso quando la causa è stata promossa, così rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio, il cui esito favorevole è però sostanzialmente frustrato dalla disposta compensazione delle spese.
4. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituito benché sia stato ritualmente evocato con atto notificato al domicilio digitale della difesa erariale il 21.2.2025, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è inammissibile.
6. Il tribunale ha infatti posto a fondamento della decisione di compensare le spese processuali una giustificazione alternativa. Da un canto, ha valorizzato il contrasto giurisprudenziale, che l'appellante sostiene in realtà inesistente;
d'altro canto, ha applicato il principio di reciproca soccombenza, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso (“nonché in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso con conseguente reciproca soccombenza”).
7. La prima giustificazione (che sottende l'applicazione della seconda parte del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.) è censurata in appello, la seconda giustificazione (che sottende l'applicazione della prima parte di quel comma) invece è del tutto trascurata dall'appellante che ad essa non muove alcuna specifica e argomentata censura.
Pag. 2 di 3 8. Sicché, l'omessa impugnazione di questa seconda ratio decidendi, che è di per sé sufficiente a giustificare la decisione di compensare le spese, rende inammissibile l'impugnazione della decisione medesima1.
9. Nulla sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.
10. Il rigetto dell'appello principale impone di dare atto delle condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 con ricorso depositato il 19.7.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1063/24, pubblicata in data 17.5.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 12728/2016: “in caso di pluralità di rationes decidendi tra di loro autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente a sorreggere la decisione in questione sul piano logico-giuridico, se l'impugnazione tutte non le investe, è inammissibile per difetto di interesse (S.U. 29 marzo 2013 n.
7931; Cass. sez. 6-1, ord. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. sez. L, 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez.3, 20 novembre 2009 n. 24540; e cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 17 aprile 2015 n. 7838). L'adozione di una ratio decidendi, infatti, non è equiparabile ad una mera argomentazione ad abundantiam, costituendo un vero e proprio esercizio da parte del giudice della potestas judicandi che manifesta una separata ragione del decidere (cfr. Cass. sez. 2, 5 febbraio 2013 n. 2736; l'adozione di pluralità di ragioni autonome, quindi, logicamente non inserisce alcuna contraddittorietà della motivazione: v.
p.es. Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490)”.
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 801 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Guido Marone) Parte_1 appellante
E
Controparte_1 appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese di giudizio.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, a cui l'insegnante precaria s'era Parte_1 rivolta con ricorso del 18.10.2023 per rivendicare dal Controparte_1
l'importo della c.d. carta docenti prevista dall'art. 1, c. 12, della L. n. 107 del
[...]
2015 che assumeva spettarle per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19,
2019/20 e 2020/21, gliel'ha accordato solo per gli ultimi tre di questi anni.
Pag. 1 di 3 2. Ha compensato tra le parti le spese processuali “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovrannazionali nonché in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso con conseguente reciproca soccombenza”.
3. La ricorrente impugna la statuizione relativa alla compensazione delle spese di cui chiede l'integrale rifusione, perché sostiene che: a) “nella vicenda de qua non si è mai venuto a determinare un contrasto giurisprudenziale”; b)
l'amministrazione scolastica non si è spontaneamente adeguata all'indicazione che le supreme magistrature avevano già espresso quando la causa è stata promossa, così rendendo necessaria l'instaurazione del giudizio, il cui esito favorevole è però sostanzialmente frustrato dalla disposta compensazione delle spese.
4. Nella contumacia del dicastero appellato, che non si è costituito benché sia stato ritualmente evocato con atto notificato al domicilio digitale della difesa erariale il 21.2.2025, il Collegio, all'esito della trattazione scritta dell'udienza di discussione, ha acquisito le note prodotte dall'appellante e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è inammissibile.
6. Il tribunale ha infatti posto a fondamento della decisione di compensare le spese processuali una giustificazione alternativa. Da un canto, ha valorizzato il contrasto giurisprudenziale, che l'appellante sostiene in realtà inesistente;
d'altro canto, ha applicato il principio di reciproca soccombenza, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso (“nonché in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso con conseguente reciproca soccombenza”).
7. La prima giustificazione (che sottende l'applicazione della seconda parte del comma 2 dell'art. 92 c.p.c.) è censurata in appello, la seconda giustificazione (che sottende l'applicazione della prima parte di quel comma) invece è del tutto trascurata dall'appellante che ad essa non muove alcuna specifica e argomentata censura.
Pag. 2 di 3 8. Sicché, l'omessa impugnazione di questa seconda ratio decidendi, che è di per sé sufficiente a giustificare la decisione di compensare le spese, rende inammissibile l'impugnazione della decisione medesima1.
9. Nulla sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellato.
10. Il rigetto dell'appello principale impone di dare atto delle condizioni oggettive per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto, se è dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2 con ricorso depositato il 19.7.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1063/24, pubblicata in data 17.5.2024, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 3 di 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 12728/2016: “in caso di pluralità di rationes decidendi tra di loro autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente a sorreggere la decisione in questione sul piano logico-giuridico, se l'impugnazione tutte non le investe, è inammissibile per difetto di interesse (S.U. 29 marzo 2013 n.
7931; Cass. sez. 6-1, ord. 3 novembre 2011 n. 22753; Cass. sez. L, 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass. sez.3, 20 novembre 2009 n. 24540; e cfr. da ultimo Cass. sez. 5, 17 aprile 2015 n. 7838). L'adozione di una ratio decidendi, infatti, non è equiparabile ad una mera argomentazione ad abundantiam, costituendo un vero e proprio esercizio da parte del giudice della potestas judicandi che manifesta una separata ragione del decidere (cfr. Cass. sez. 2, 5 febbraio 2013 n. 2736; l'adozione di pluralità di ragioni autonome, quindi, logicamente non inserisce alcuna contraddittorietà della motivazione: v.
p.es. Cass. sez. 3, 7 novembre 2005 n. 21490)”.