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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62923 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
; Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1
e ; Persona_1 Persona_2
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_2
; Persona_3
tutti nella qualità di eredi del sig. , elettivamente domiciliati in Roma, via Rech n.76 Persona_4
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Poerio, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto
Isacchini, giusta delega in calce all'atto di citazione attori
CONTRO
Controparte_3
in persona del procuratore speciale dott. procura per Notar di CP_4 Persona_5
Milano registrata in data 19/6/2017, rep. 38371 racc. 17334, elettivamente domiciliata in Roma Via
1 Monte Zebio n. 28 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
NONCHE' CONTRO
Controparte_5
[...]
convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1 Controparte_2
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2 CP_2
- in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] [...]
tutti nella qualità di eredi di , hanno adito il Tribunale civile di Roma al fine di Per_3 Persona_4
accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso in Controparte_5
data 3.8.2018 e per l'effetto condannare la , in solido con Controparte_3 CP_5
e , al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da
[...] Controparte_5 [...]
da liquidare nella somma di: euro 340.333,70 in favore di (di cui euro Per_4 Parte_1
304.007,70 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale); euro 271.686,80 in favore di (di cui euro 235.360,80 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per Controparte_1
danno terminale); euro 271.686,80 in favore di (di cui euro 235.360,80 per danno Controparte_2
da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale); euro 127.487,10 in favore della minore
(a titolo di danno da perdita parentale); euro 127.487,10 in favore del minore Persona_1 Per_3
2 (a titolo di danno da perdita parentale) ed euro 127.487,10 in favore del minore Per_3 Persona_2
(a titolo di danno da perdita parentale), nonché euro 9.000,00 a titolo di spese funerarie sostenute dalla sig.ra , ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Inoltre, hanno chiesto di condannare la Compagnia al risarcimento del danno non patrimoniale subito da e trasmesso iure haereditatis alla coniuge e alle figlie Persona_4 Parte_1 CP_2
e , quantificato in euro 70.000,00 alla luce della CTU.
[...] Controparte_1
In subordine determinare l'entità del risarcimento dei danni secondo il prudente apprezzamento del
Giudice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della loro domanda asserivano che in data 3.8.2018 era passeggero nei sedili Persona_4
posteriori dell'autovettura Opel Astra tg. EK856KY, di proprietà di e guidata da Controparte_5
, quando quest'ultimo tamponava in Piazza Primoli il veicolo BMW X4 targato Controparte_5
FM895FJ, come risulta dal verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul luogo.
rimasto ferito in tale sinistro stradale, veniva trasportato presso il Pronto soccorso del Persona_4
Policlinico Umberto I, dove veniva diagnosticato un “trauma cranico con piccoli focolai ematici” con prognosi di 15 giorni.
Venivano eseguite una sutura della cute in anestesia locale e diversi esami strumentali, tra cui una Rx alla colonna cervicale, nonché due TC cerebrali da cui era emersa “la presenza di due areole iperdense di significato ematico, di verosimile distribuzione sub-aracnoidea, localizzate in sede temporale a destra (circa 8 x 12 mm) ed in sede insulare omolaterale (circa 17 x 6 mm). Verniciatura ematica si osserva anche in sede temporale sinistra lungo il velo tentoriale. Possibile focolaio emorragico in sede frontale sinistra, non potendosi escludere la natura artefattuale del reperto […]”.
Il giorno successivo al sinistro, dopo una ulteriore TC che confermava la diagnosi del giorno prima, il veniva dimesso ma, a causa di un perdurante stato di sonnolenza, il 5.8.2018 veniva di nuovo CP_2
condotto dai familiari presso il Policlinico Umberto I, dove però non veniva eseguita alcuna Tc cerebrale in ragione della sua condizione psicofisica. Tale esame veniva quindi rinviato con accordo dei parenti per evitare la sedazione del paziente.
3 Con Alla data del 25.9.2018 veniva sottoposto ad una visita ambulatoriale geriatrica presso la Pt_2
nella quale veniva certificata e confermata la sospensione della terapia farmacologica antipsicotica, assunta dal paziente prima del sinistro, fino a nuova valutazione clinica.
A causa di un peggioramento del suo stato di agitazione e aggressività, in data 28.10.2018 il sig. veniva condotto dai familiari al Pronto soccorso dell'ospedale Pertini. CP_2
In data 5.11.2018 il sig. veniva trasportato in codice rosso presso il Policlinico “Umberto I”, CP_2
dove veniva riscontrato un "Arresto Cardiocircolatorio in stato di agitazione in pz con stenosi aortica severa e m. di Alzheimer”. In tale circostanza i sanitari tentavano invano di eseguire la TC cerebrale per ben due volte, senza tuttavia riuscirci per l'aggressività fisica e verbale del paziente.
In data 6.11.2018, dopo arresto cardiocircolatorio, veniva accertato il decesso del CP_2
Il paziente soffriva da anni di leucoencefalopatia vascolare, malattia caratterizzata da tetraplegia spastica, cecità e rapida evoluzione in demenza, ma non conduce a esiti letali.
A causa di questa patologia al sig. era stata riconosciuta dapprima una invalidità del 50%, CP_2
come risulta dal verbale di commissione medica per l'accertamento di invalidità civile del giorno
11.5.2015. Successivamente, dalla visita di accertamento per l'handicap del giorno 8.5.2018, e quindi circa tre mesi prima del sinistro, era emerso che il paziente soffriva di stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa e che la leucoencefalopatia vascolare cronica aveva comportato un decadimento cognitivo severo con disturbi del comportamento trattati farmacologicamente.
Pertanto, a causa di questo peggioramento era stato riconosciuto al un grado di invalidità CP_2
come portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104, senza tuttavia possedere alcun requisito tra quelli i cui all'art. 4 del D.l. 9 febbraio 2012.
Il paziente presentava pertanto un quadro clinico complicato, ma comunque sotto controllo;
solo dopo l'incidente vi era stato un peggioramento repentino e drastico delle condizioni psico fisiche del sig.
cui era conseguita la morte. Di conseguenza, le lesioni subite in occasione del sinistro CP_2
costituivano causa preponderante nella morte del trasportato, che doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 209/05.
Tale norma, infatti, prevede che il trasportato deve essere sempre risarcito, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, se risulta provata la sua qualità di trasportato dal vettore e il nesso causale tra l'incidente e i danni subiti, fatta salva l'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito.
4 Ebbene, nel caso di specie risultava evidente dal verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro che l'evento si era verificato per fatto e colpa del sig. , conducente del veicolo Controparte_5
Opel Astra, che aveva tamponato il veicolo BMW fermo al semaforo.
Dallo stesso atto risultava altresì accertata dagli Agenti la qualità di trasportato del sig. CP_2
Anche a prescindere dal disposto dell'art. 141 CdA, il diritto al risarcimento del danno in capo alle attrici trovava comunque il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., in quanto la responsabilità del conducente e la qualità di trasportato del sig. erano provati dal verbale di sinistro stradale, CP_2
mentre i danni subiti e il nesso di causalità con il sinistro risultavano dalla documentazione medica allegata.
In data 27.8.2018 era stata inoltrata alla , Compagnia assicuratrice del Controparte_3
veicolo di proprietà della sig.ra , formale richiesta di risarcimento danni in nome e per conto CP_5
del sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 Cod. Ass. CP_2
In data 15.11.2018, successivamente al decesso del sig. la medesima richiesta veniva inviata a CP_2
nome degli eredi odierni attori.
Con pec in data 24.07.2020 veniva notificato alla Compagnia convenuta e al sig. un Controparte_5
invito alla negoziazione assistita, senza che fosse mai pervenuta alcuna offerta risarcitoria.
Sussisteva il diritto al risarcimento per l'incidente stradale mortale sia per i danni iure proprio sia quelli patiti iure haereditatis.
Rientravano tra i primi anzitutto il danno morale, consistente nella sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente psicologico, nonché il danno esistenziale rappresentato dalle ripercussioni fisiche e relazionali subite.
Vi erano inoltre i danni patrimoniali che ricomprendevano sia le spese funerarie sostenute, pari ad euro 9.000,00, sia il lucro cessante rappresentato dal mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare.
A titolo di danno da perdita parentale spettavano a: , coniuge convivente che al Parte_1
momento del decesso aveva 61 anni, la somma di euro 304.007,70; , figlia non Controparte_1
convivente che al momento del decesso aveva 39 anni, la somma di euro 235.360,80; CP_2
, figlia non convivente della vittima che al momento del decesso aveva 33 anni, la somma di
[...]
euro 235.360,80; a , nipote non convivente della vittima che al momento del decesso Persona_1
aveva 5 anni, la somma di euro 127.487,10; , nipote non convivente della vittima che al Persona_3
5 momento del decesso aveva 3 anni, la somma di euro 127.487,10; , nipote non convivente Persona_2
che al momento della morte aveva 1 anno, spetta la somma di euro 127.487,10.
Nel danno iure haereditatis rientrava il danno biologico terminale, consistente nel danno subito dalla vittima nell'intervallo di tempo di lucida agonia, in cui era cosciente della propria condizione e dell'imminenza della morte.
Tenendo conto che dal giorno del sinistro a quello del decesso erano trascorsi 95 giorni, le tabelle sopra specificate quantificavano il risarcimento massimo liquidabile nel caso in esame pari ad euro
108.978,00, da suddividere in parti uguali tra il coniuge e le due figlie.
Pertanto, il risarcimento complessivo spettante a era pari ad euro 340.333,70 (euro Parte_1
304.007,70 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale) mentre quello spettante a e ammontava ad euro 271.686,80 ciascuna (euro Controparte_1 Controparte_2
235.360,80 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale).
Vi rientrava, infine, il diritto al risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa come diretta conseguenza del sinistro pari al 37,5% di postumi permanenti, corrispondente ad euro 85.529,95, una invalidità temporanea assoluta di 50 giorni corrispondente ad euro 5.470,00, nonché una invalidità temporanea relativa al 75% pari a 45 giorni corrispondente ad euro 3.692,25, per un totale di euro
94.692,20.
Tuttavia, alla luce della CTU, la richiesta di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni subite dalla vittima (inabilità temporanea assoluta e invalidità permanente) venivano rideterminate nella somma di euro 70.000,00.
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Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale di rigettare Controparte_3
ogni domanda formulata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova, eventualmente accertando e dichiarando, con ogni conseguenza, il comportamento colposo concorrente del sig. ex art. 1227 c.c. CP_2
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali, Iva e CAP del presente giudizio.
Sussisteva, anzitutto, almeno una significativa corresponsabilità della stessa vittima ex art. 1227 c.c. con la conseguente necessità di ridurre l'eventuale risarcimento dovuto, in quanto risultava
6 pacificamente dagli atti che il sig. stesse viaggiando sul sedile posteriore senza usare la cintura CP_2
di sicurezza.
Non risultava provato che la morte del sig. fosse dipesa dalle lesioni derivanti dal CP_2
tamponamento, considerato che la stessa era sopraggiunta dopo oltre tre mesi per un arresto cardiocircolatorio e dunque per fatto del tutto indipendente dal trauma cranico riportato nel sinistro.
Non sussistevano i danni iure proprio e iure hereditatis vantati da parti attrici o comunque dovevano essere ridimensionati.
In ogni caso alle parti non spettava la liquidazione del danno biologico iure proprio, non essendo stata provata la lesione dell'integrità psico-fisica che avrebbero patito gli attori a causa della morte del loro caro. Peraltro, vi era una duplicazione di richiesta del danno non patrimoniale, considerato che il danno morale ed esistenziale si riferivano alla medesima lesione.
Non era provato nemmeno il danno patrimoniale, non risultando in atti che il sig. fosse CP_2
titolare di reddito e che di esso beneficiassero gli attori.
Non era dovuta la liquidazione del danno parentale, attesa l'insussistenza di qualsivoglia relazione causale tra le lesioni derivanti dall'incidente e la riferita morte del congiunto.
Non sussisteva il danno iure hereditatis, non solo perché non vi era alcuna relazione causale tra l'incidente stradale e la morte, ma anche perché dagli atti risultava certamente che il sig. non CP_2
avesse vissuto una lucida agonia a causa della sua pregressa patologia invalidante.
Non poteva essere accolta nemmeno la richiesta di condanna “con rivalutazione ed interessi”, non risultando provato l'eventuale impiego alternativo dalla somma dovuta.
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La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Gli attori, in qualità di eredi del sig. hanno dichiarato di proporre azione ex art. 141 CdA Persona_4
o in subordine ex art. 2043 c.c.. La peculiarità dell'azione di cui all'art. 141 CdA è costituita dal fatto che essa viene esercitata (direttamente) dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore (salva la possibilità di evocare l'assicuratore del responsabile civile nell'ipotesi in cui la polizza stipulata con quest'ultimo preveda un massimale superiore al minimo di legge, e ferma restando la facoltà dell'assicuratore del responsabile civile di intervenire in giudizio ed estromettere l'assicuratore del vettore riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato) e che prescinde dall'accertamento
7 della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo il caso fortuito1. Si tratta di una azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell'incidente, salvo il caso fortuito.
Sussiste nel caso in esame la prova sia del sinistro che della qualità di terzo trasportato del CP_2
come emerge dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale, nella quale Per_4
viene indicato tra i passeggeri del veicolo Opel Astra condotto da . Peraltro, da
[...] Controparte_5
tale relazione risulta anche che il veicolo in questione ha tamponato la BMW che lo precedeva (cfr. dichiarazioni spontanee rese dai conducenti dei mezzi coinvolti e schizzo planimetrico indicante la posizione di quiete dei veicoli a seguito della collisione).
Ciò premesso, osserva anzitutto il Tribunale che non appare fondata – nei termini di seguito precisati - la tesi difensiva della compagnia in ordine al concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro per non aver allacciato le cinture di sicurezza. Anche se tale specifico punto non è stato oggetto di consulenza tecnica, si può ritenere, con alto grado di verisimiglianza e quindi in base al criterio causale del “più probabile che non”, che in effetti il non abbia utilizzato sistemi di CP_2
ritenzione, come si evince dalla diagnosi di “trauma cranico parietale sn con vasta flc, facciale, zona periorbitaria dx, zigomatica, cervicale da tamponamento auto-auto, in terapia antiaggregante” posta all'ingresso in Pronto Soccorso. Infatti, se il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza, non avrebbe riportato il trauma cranico o lo avrebbe riportato in misura minore. Ciò nondimeno, come si vedrà appresso, il all'epoca del sinistro, già soffriva di un grado severo di decadimento CP_2
cognitivo, con disorientamento nel tempo e nello spazio, sicché si può affermare che costituiva preciso obbligo del conducente del veicolo assicurarsi, prima di iniziare la marcia, che il trasportato indossasse la cintura di sicurezza. Se dunque una colpa va ravvisata sotto tale profilo, essa deve ricadere sul conducente del mezzo e non già sullo stesso danneggiato, che non era in grado, per le proprie condizioni psichiche, di badare a sé stesso e quindi anche di porre in atto le misure basilari di sicurezza durante la marcia del veicolo.
Occorre in secondo luogo affrontare la tematica del presunto nesso eziologico tra il sinistro stradale ed il decesso del GI al riguardo volgere l'attenzione alle risultanze della consulenza tecnica CP_2
medico legale a firma della Dott.ssa Cisternino svolta in fase istruttoria.
Dall'esame della documentazione medica, risulta che le lesioni causalmente collegate all'evento consistono in esiti di trauma cranico parietale sinistro con piccoli focolai ematici in sede subaracnoidea, ferita lacero contusa facciale e nella zona periorbitaria destra zigomatica, oltre ad una cervicale da tamponamento.
I danni riportati non potevano essere corretti mediante protesi o terapie ad hoc, né sono state allegate spese mediche di cura sostenute.
Dall'anamnesi emergono precedenti morbosi di natura neurologica con interessamento della sfera neurocognitiva, essendo il paziente affetto da demenza con deterioramento cognitivo severo, in cura dal 22/02/2018 presso il centro per Disturbi cognitivi e demenza dell'Asl Roma 2 con prescrizione di terapia antipsicotica (quietiapina) dal maggio 2018, nonché precedenti di natura cardiovascolare, essendo il affetto da stenosi aortica severa con ipertensione arteriosa. CP_2
Si trattava, quindi, di un soggetto che al momento del sinistro si trovava già in una condizione patologica grave sia a livello cardiologico che neurologico con severo risvolto psicorganico- comportamentale, per il quale gli era già stata riconosciuta una invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento dal 08/02/2018 per “Leucoencefalopatia vascolare cronica con decadimento cognitivo severo e associati disturbi del comportamento in trattamento farmacologico. Stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa”.
Le lesioni riportate a seguito del tamponamento avevano comportato una inabilità temporanea assoluta di novanta giorni, nonché una invalidità permanente del 20% calcolata alla luce di una valutazione degli esiti del sinistro e della storia clinica del paziente, sulla base delle linee guida
S.I.M.L.A. di indirizzo metodologico valutativo del danno alla persona anziana.
I postumi derivanti dal sinistro stradale non avrebbero di per sé impedito al paziente di lavorare;
tuttavia, lo stesso era impossibilitato a svolgere attività lavorativa perché affetto da patologie (quali, appunto, la demenza con deterioramento cognitivo di grado severo associato a disturbi del comportamento nonché la stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa) che gli avevano causato una invalidità del 100%.
9 Alla luce del già gravissimo quadro clinico del sig. ad avviso del consulente non risulta CP_2
ravvisabile il nesso di causalità, né in termini di causa né di concausa, tra il decesso del paziente avvenuto il 6.11.2018 e il trauma subito a seguito del sinistro di cui trattasi.
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Ciò premesso, considerate le conclusioni a cui è pervenuto il CTU e analizzata dettagliatamente la documentazione medica prodotta dalle parti attrici, osserva il Tribunale che dalla vicenda clinica del
Sig. emergono le seguenti considerazioni. CP_2
A causa del tamponamento questi aveva riportato un trauma cranico parietale sinistro con vasta ferita lacerocontusa facciale, zona periorbitaria destra e zigomatica, oltre a cervicale da tamponamento auto-auto. Per tali lesioni gli era stata eseguita una sutura della cute e del tessuto sottocutaneo in anestesia locale.
Dal 3.8.2018 fino al 6.11.2018 (giorno del decesso) il Sig. era stato condotto diverse volte al CP_2
Pronto soccorso per peggioramento dello stato di sonnolenza e del comportamento violento e aggressivo, tanto che i sanitari non erano riusciti ad eseguire una TAC cerebrale di controllo.
Ora, sebbene a causa del tamponamento il passeggero abbia certamente subito delle lesioni, ravvisabili negli esiti di trauma cranico con piccoli focolai subaracnoidei, esse non possono essere causalmente collegate - secondo il criterio del più probabile che non- alla morte del sig. CP_2
Infatti, gli episodi di grave agitazione e aggressività così come la successiva morte per arresto cardiocircolatorio sono dipesi con elevata probabilità dal pregresso stato morboso del danneggiato, il quale accusava da tempo gravi problemi sia neurologici sia cardiologici.
Egli era infatti affetto dalla leucoencefalopatia vascolare cronica, una malattia neurologica che gli aveva comportato un decadimento cognitivo severo, oltre a disturbi del comportamento;
a ciò si aggiungeva una stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa.
A causa delle sue condizioni di salute era stato dapprima dichiarato invalido civile al 50% con verbale della Commissione medica dell'INPS dell'11.5.2015, poi invalido al 78% dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.10.2017 e infine, qualche mese prima del sinistro stradale, invalido al 100%.
In particolare, dal verbale relativo all'ultima visita eseguita dalla Commissione medico legale dell'INPS in data 8.5.2018 emerge che il sig. era affetto da un handicap psichico e mentale di gravità CP_2
tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
lo stesso, infatti,
10 contrariamente da quanto sostenuto da parti attrici, era totalmente disorientato nel tempo e nello spazio e necessitava di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
A tal proposito, è noto che in base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (ex multis cfr. Cass., S.U., n. 576/2008). Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. n. 23197/2018;
Cass. n. 19372/2021).
In altri termini, in presenza di più fatti succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti quando lo stesso, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
Ebbene, ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi concreti emersi nella fattispecie in esame, che da un lato gli attori non abbiano fornito la prova del nesso causale tra le lesioni subite dal sig. in CP_2
occasione dell'incidente e il decesso;
e che dall'altro, le gravi patologie di base di cui questo soffriva da tempo, e per le quali gli era stata riconosciuta una invalidità al 100%, abbiano svolto un ruolo non meramente concausale, ma del tutto esclusivo nell'esito nefasto della morte, anche tenuto conto del criterio cronologico (essendo il decesso occorso circa tre mesi dopo il sinistro), topografico (il decesso
è avvenuto per arresto cardiaco) e di continuità IC (l'arresto cardiaco non costituisce la naturale evoluzione delle lesioni patite per il trauma cranico).
Si condividono pertanto integralmente, sotto questo profilo, le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.
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Il trauma cranico, alla stregua di quanto già illustrato, non ha cagionato la morte del paziente, ma solo un danno biologico sino alla data del decesso. Va pertanto disattesa la domanda di risarcimento del danno terminale, da lucida agonia, del danno parentale, di quello patrimoniale e da esborso di spese funerarie.
Secondo la consulenza tecnica, a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale, il sig. CP_2
avrebbe subìto una inabilità temporanea assoluta di 90 giorni al 100% e postumi permanenti nella misura del 20%. Tale approdo non può essere condiviso. Non appare invero conciliabile l'assunto secondo cui il paziente sarebbe stato totalmente inabile per tutto l'arco temporale che ha preceduto il decesso, riportando al contempo postumi permanenti. Invero, la individuazione di postumi permanenti presuppone il definitivo consolidamento dello stato disfunzionale patologico subìto a seguito dell'evento dannoso, nel senso che l'organismo si sia adattato, dopo un periodo transitorio, alle modificazioni imposte dalle lesioni riportate. Invero si è affermato che in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. n. 26897/2014). Nel caso di specie, pertanto, non è possibile ipotizzare che il sig. dopo un periodo di 3 mesi di inabilità al 100%, abbia visto CP_2
improvvisamente consolidare i postumi, peraltro in coincidenza con il proprio decesso. Deve pertanto piuttosto ritenersi risarcibile il solo periodo di invalidità temporanea che ha preceduto la morte, avvenuta per altra causa, estranea al sinistro.
Applicando le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea appare equo liquidare l'importo di euro
11.526,00 (pari ad euro 128,07 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta).
Tale somma deve essere corrisposta dai convenuti, in solido tra loro, a , Parte_1 CP_1
e , eredi del sig.
[...] Controparte_2 CP_2
12 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ragione del principio di soccombenza.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (3 agosto 2018, giorno del sinistro) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della , Controparte_3 [...]
e in ossequio al principio di soccombenza e vengono liquidate come CP_5 Controparte_5
da dispositivo. Le stesse vanno distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , Controparte_3 CP_5
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di ,
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_1
e , quali eredi e a titolo di risarcimento del danno subito da
[...] Controparte_2 Persona_4
l'importo di 11.526,00 oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta per il resto la domanda;
- pone definitivamente a carico della , e Controparte_3 Controparte_5 CP_5
le spese di CTU;
[...]
13 - condanna la , e , in solido tra loro, a CP_3 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_5
rifondere a parti attrici le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n.
55/2014, in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la S.C. ha affermato che il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. In questo modo, secondo i giudici di legittimità, il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).” (Sentenza Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015; n. 10410 del 20/05/2016)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62923 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
; Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori Controparte_1
e ; Persona_1 Persona_2
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_2
; Persona_3
tutti nella qualità di eredi del sig. , elettivamente domiciliati in Roma, via Rech n.76 Persona_4
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Poerio, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto
Isacchini, giusta delega in calce all'atto di citazione attori
CONTRO
Controparte_3
in persona del procuratore speciale dott. procura per Notar di CP_4 Persona_5
Milano registrata in data 19/6/2017, rep. 38371 racc. 17334, elettivamente domiciliata in Roma Via
1 Monte Zebio n. 28 presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Ciliberti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
NONCHE' CONTRO
Controparte_5
[...]
convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e nella Parte_1 Controparte_2
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2 CP_2
- in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...] [...]
tutti nella qualità di eredi di , hanno adito il Tribunale civile di Roma al fine di Per_3 Persona_4
accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione del sinistro occorso in Controparte_5
data 3.8.2018 e per l'effetto condannare la , in solido con Controparte_3 CP_5
e , al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite da
[...] Controparte_5 [...]
da liquidare nella somma di: euro 340.333,70 in favore di (di cui euro Per_4 Parte_1
304.007,70 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale); euro 271.686,80 in favore di (di cui euro 235.360,80 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per Controparte_1
danno terminale); euro 271.686,80 in favore di (di cui euro 235.360,80 per danno Controparte_2
da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale); euro 127.487,10 in favore della minore
(a titolo di danno da perdita parentale); euro 127.487,10 in favore del minore Persona_1 Per_3
2 (a titolo di danno da perdita parentale) ed euro 127.487,10 in favore del minore Per_3 Persona_2
(a titolo di danno da perdita parentale), nonché euro 9.000,00 a titolo di spese funerarie sostenute dalla sig.ra , ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Inoltre, hanno chiesto di condannare la Compagnia al risarcimento del danno non patrimoniale subito da e trasmesso iure haereditatis alla coniuge e alle figlie Persona_4 Parte_1 CP_2
e , quantificato in euro 70.000,00 alla luce della CTU.
[...] Controparte_1
In subordine determinare l'entità del risarcimento dei danni secondo il prudente apprezzamento del
Giudice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della loro domanda asserivano che in data 3.8.2018 era passeggero nei sedili Persona_4
posteriori dell'autovettura Opel Astra tg. EK856KY, di proprietà di e guidata da Controparte_5
, quando quest'ultimo tamponava in Piazza Primoli il veicolo BMW X4 targato Controparte_5
FM895FJ, come risulta dal verbale redatto dagli agenti di Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul luogo.
rimasto ferito in tale sinistro stradale, veniva trasportato presso il Pronto soccorso del Persona_4
Policlinico Umberto I, dove veniva diagnosticato un “trauma cranico con piccoli focolai ematici” con prognosi di 15 giorni.
Venivano eseguite una sutura della cute in anestesia locale e diversi esami strumentali, tra cui una Rx alla colonna cervicale, nonché due TC cerebrali da cui era emersa “la presenza di due areole iperdense di significato ematico, di verosimile distribuzione sub-aracnoidea, localizzate in sede temporale a destra (circa 8 x 12 mm) ed in sede insulare omolaterale (circa 17 x 6 mm). Verniciatura ematica si osserva anche in sede temporale sinistra lungo il velo tentoriale. Possibile focolaio emorragico in sede frontale sinistra, non potendosi escludere la natura artefattuale del reperto […]”.
Il giorno successivo al sinistro, dopo una ulteriore TC che confermava la diagnosi del giorno prima, il veniva dimesso ma, a causa di un perdurante stato di sonnolenza, il 5.8.2018 veniva di nuovo CP_2
condotto dai familiari presso il Policlinico Umberto I, dove però non veniva eseguita alcuna Tc cerebrale in ragione della sua condizione psicofisica. Tale esame veniva quindi rinviato con accordo dei parenti per evitare la sedazione del paziente.
3 Con Alla data del 25.9.2018 veniva sottoposto ad una visita ambulatoriale geriatrica presso la Pt_2
nella quale veniva certificata e confermata la sospensione della terapia farmacologica antipsicotica, assunta dal paziente prima del sinistro, fino a nuova valutazione clinica.
A causa di un peggioramento del suo stato di agitazione e aggressività, in data 28.10.2018 il sig. veniva condotto dai familiari al Pronto soccorso dell'ospedale Pertini. CP_2
In data 5.11.2018 il sig. veniva trasportato in codice rosso presso il Policlinico “Umberto I”, CP_2
dove veniva riscontrato un "Arresto Cardiocircolatorio in stato di agitazione in pz con stenosi aortica severa e m. di Alzheimer”. In tale circostanza i sanitari tentavano invano di eseguire la TC cerebrale per ben due volte, senza tuttavia riuscirci per l'aggressività fisica e verbale del paziente.
In data 6.11.2018, dopo arresto cardiocircolatorio, veniva accertato il decesso del CP_2
Il paziente soffriva da anni di leucoencefalopatia vascolare, malattia caratterizzata da tetraplegia spastica, cecità e rapida evoluzione in demenza, ma non conduce a esiti letali.
A causa di questa patologia al sig. era stata riconosciuta dapprima una invalidità del 50%, CP_2
come risulta dal verbale di commissione medica per l'accertamento di invalidità civile del giorno
11.5.2015. Successivamente, dalla visita di accertamento per l'handicap del giorno 8.5.2018, e quindi circa tre mesi prima del sinistro, era emerso che il paziente soffriva di stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa e che la leucoencefalopatia vascolare cronica aveva comportato un decadimento cognitivo severo con disturbi del comportamento trattati farmacologicamente.
Pertanto, a causa di questo peggioramento era stato riconosciuto al un grado di invalidità CP_2
come portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n.104, senza tuttavia possedere alcun requisito tra quelli i cui all'art. 4 del D.l. 9 febbraio 2012.
Il paziente presentava pertanto un quadro clinico complicato, ma comunque sotto controllo;
solo dopo l'incidente vi era stato un peggioramento repentino e drastico delle condizioni psico fisiche del sig.
cui era conseguita la morte. Di conseguenza, le lesioni subite in occasione del sinistro CP_2
costituivano causa preponderante nella morte del trasportato, che doveva essere risarcito ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 209/05.
Tale norma, infatti, prevede che il trasportato deve essere sempre risarcito, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, se risulta provata la sua qualità di trasportato dal vettore e il nesso causale tra l'incidente e i danni subiti, fatta salva l'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito.
4 Ebbene, nel caso di specie risultava evidente dal verbale delle autorità intervenute sul luogo del sinistro che l'evento si era verificato per fatto e colpa del sig. , conducente del veicolo Controparte_5
Opel Astra, che aveva tamponato il veicolo BMW fermo al semaforo.
Dallo stesso atto risultava altresì accertata dagli Agenti la qualità di trasportato del sig. CP_2
Anche a prescindere dal disposto dell'art. 141 CdA, il diritto al risarcimento del danno in capo alle attrici trovava comunque il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., in quanto la responsabilità del conducente e la qualità di trasportato del sig. erano provati dal verbale di sinistro stradale, CP_2
mentre i danni subiti e il nesso di causalità con il sinistro risultavano dalla documentazione medica allegata.
In data 27.8.2018 era stata inoltrata alla , Compagnia assicuratrice del Controparte_3
veicolo di proprietà della sig.ra , formale richiesta di risarcimento danni in nome e per conto CP_5
del sig. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 141 Cod. Ass. CP_2
In data 15.11.2018, successivamente al decesso del sig. la medesima richiesta veniva inviata a CP_2
nome degli eredi odierni attori.
Con pec in data 24.07.2020 veniva notificato alla Compagnia convenuta e al sig. un Controparte_5
invito alla negoziazione assistita, senza che fosse mai pervenuta alcuna offerta risarcitoria.
Sussisteva il diritto al risarcimento per l'incidente stradale mortale sia per i danni iure proprio sia quelli patiti iure haereditatis.
Rientravano tra i primi anzitutto il danno morale, consistente nella sofferenza interiore soggettiva sul piano strettamente psicologico, nonché il danno esistenziale rappresentato dalle ripercussioni fisiche e relazionali subite.
Vi erano inoltre i danni patrimoniali che ricomprendevano sia le spese funerarie sostenute, pari ad euro 9.000,00, sia il lucro cessante rappresentato dal mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare.
A titolo di danno da perdita parentale spettavano a: , coniuge convivente che al Parte_1
momento del decesso aveva 61 anni, la somma di euro 304.007,70; , figlia non Controparte_1
convivente che al momento del decesso aveva 39 anni, la somma di euro 235.360,80; CP_2
, figlia non convivente della vittima che al momento del decesso aveva 33 anni, la somma di
[...]
euro 235.360,80; a , nipote non convivente della vittima che al momento del decesso Persona_1
aveva 5 anni, la somma di euro 127.487,10; , nipote non convivente della vittima che al Persona_3
5 momento del decesso aveva 3 anni, la somma di euro 127.487,10; , nipote non convivente Persona_2
che al momento della morte aveva 1 anno, spetta la somma di euro 127.487,10.
Nel danno iure haereditatis rientrava il danno biologico terminale, consistente nel danno subito dalla vittima nell'intervallo di tempo di lucida agonia, in cui era cosciente della propria condizione e dell'imminenza della morte.
Tenendo conto che dal giorno del sinistro a quello del decesso erano trascorsi 95 giorni, le tabelle sopra specificate quantificavano il risarcimento massimo liquidabile nel caso in esame pari ad euro
108.978,00, da suddividere in parti uguali tra il coniuge e le due figlie.
Pertanto, il risarcimento complessivo spettante a era pari ad euro 340.333,70 (euro Parte_1
304.007,70 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale) mentre quello spettante a e ammontava ad euro 271.686,80 ciascuna (euro Controparte_1 Controparte_2
235.360,80 per danno da perdita parentale + euro 36.326,00 per danno terminale).
Vi rientrava, infine, il diritto al risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa come diretta conseguenza del sinistro pari al 37,5% di postumi permanenti, corrispondente ad euro 85.529,95, una invalidità temporanea assoluta di 50 giorni corrispondente ad euro 5.470,00, nonché una invalidità temporanea relativa al 75% pari a 45 giorni corrispondente ad euro 3.692,25, per un totale di euro
94.692,20.
Tuttavia, alla luce della CTU, la richiesta di risarcimento a titolo di danno non patrimoniale per le lesioni subite dalla vittima (inabilità temporanea assoluta e invalidità permanente) venivano rideterminate nella somma di euro 70.000,00.
--------------
Si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale di rigettare Controparte_3
ogni domanda formulata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova, eventualmente accertando e dichiarando, con ogni conseguenza, il comportamento colposo concorrente del sig. ex art. 1227 c.c. CP_2
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali, Iva e CAP del presente giudizio.
Sussisteva, anzitutto, almeno una significativa corresponsabilità della stessa vittima ex art. 1227 c.c. con la conseguente necessità di ridurre l'eventuale risarcimento dovuto, in quanto risultava
6 pacificamente dagli atti che il sig. stesse viaggiando sul sedile posteriore senza usare la cintura CP_2
di sicurezza.
Non risultava provato che la morte del sig. fosse dipesa dalle lesioni derivanti dal CP_2
tamponamento, considerato che la stessa era sopraggiunta dopo oltre tre mesi per un arresto cardiocircolatorio e dunque per fatto del tutto indipendente dal trauma cranico riportato nel sinistro.
Non sussistevano i danni iure proprio e iure hereditatis vantati da parti attrici o comunque dovevano essere ridimensionati.
In ogni caso alle parti non spettava la liquidazione del danno biologico iure proprio, non essendo stata provata la lesione dell'integrità psico-fisica che avrebbero patito gli attori a causa della morte del loro caro. Peraltro, vi era una duplicazione di richiesta del danno non patrimoniale, considerato che il danno morale ed esistenziale si riferivano alla medesima lesione.
Non era provato nemmeno il danno patrimoniale, non risultando in atti che il sig. fosse CP_2
titolare di reddito e che di esso beneficiassero gli attori.
Non era dovuta la liquidazione del danno parentale, attesa l'insussistenza di qualsivoglia relazione causale tra le lesioni derivanti dall'incidente e la riferita morte del congiunto.
Non sussisteva il danno iure hereditatis, non solo perché non vi era alcuna relazione causale tra l'incidente stradale e la morte, ma anche perché dagli atti risultava certamente che il sig. non CP_2
avesse vissuto una lucida agonia a causa della sua pregressa patologia invalidante.
Non poteva essere accolta nemmeno la richiesta di condanna “con rivalutazione ed interessi”, non risultando provato l'eventuale impiego alternativo dalla somma dovuta.
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La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Gli attori, in qualità di eredi del sig. hanno dichiarato di proporre azione ex art. 141 CdA Persona_4
o in subordine ex art. 2043 c.c.. La peculiarità dell'azione di cui all'art. 141 CdA è costituita dal fatto che essa viene esercitata (direttamente) dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore (salva la possibilità di evocare l'assicuratore del responsabile civile nell'ipotesi in cui la polizza stipulata con quest'ultimo preveda un massimale superiore al minimo di legge, e ferma restando la facoltà dell'assicuratore del responsabile civile di intervenire in giudizio ed estromettere l'assicuratore del vettore riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato) e che prescinde dall'accertamento
7 della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salvo il caso fortuito1. Si tratta di una azione tipica, diretta a rafforzare la posizione del terzo trasportato, che prescinde dalla specifica prova della responsabilità nella causazione del sinistro e subordina l'accoglimento della domanda risarcitoria alla mera prova dell'evento storico del sinistro e della presenza del trasportato sul veicolo coinvolto nell'incidente, salvo il caso fortuito.
Sussiste nel caso in esame la prova sia del sinistro che della qualità di terzo trasportato del CP_2
come emerge dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale, nella quale Per_4
viene indicato tra i passeggeri del veicolo Opel Astra condotto da . Peraltro, da
[...] Controparte_5
tale relazione risulta anche che il veicolo in questione ha tamponato la BMW che lo precedeva (cfr. dichiarazioni spontanee rese dai conducenti dei mezzi coinvolti e schizzo planimetrico indicante la posizione di quiete dei veicoli a seguito della collisione).
Ciò premesso, osserva anzitutto il Tribunale che non appare fondata – nei termini di seguito precisati - la tesi difensiva della compagnia in ordine al concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro per non aver allacciato le cinture di sicurezza. Anche se tale specifico punto non è stato oggetto di consulenza tecnica, si può ritenere, con alto grado di verisimiglianza e quindi in base al criterio causale del “più probabile che non”, che in effetti il non abbia utilizzato sistemi di CP_2
ritenzione, come si evince dalla diagnosi di “trauma cranico parietale sn con vasta flc, facciale, zona periorbitaria dx, zigomatica, cervicale da tamponamento auto-auto, in terapia antiaggregante” posta all'ingresso in Pronto Soccorso. Infatti, se il passeggero avesse indossato la cintura di sicurezza, non avrebbe riportato il trauma cranico o lo avrebbe riportato in misura minore. Ciò nondimeno, come si vedrà appresso, il all'epoca del sinistro, già soffriva di un grado severo di decadimento CP_2
cognitivo, con disorientamento nel tempo e nello spazio, sicché si può affermare che costituiva preciso obbligo del conducente del veicolo assicurarsi, prima di iniziare la marcia, che il trasportato indossasse la cintura di sicurezza. Se dunque una colpa va ravvisata sotto tale profilo, essa deve ricadere sul conducente del mezzo e non già sullo stesso danneggiato, che non era in grado, per le proprie condizioni psichiche, di badare a sé stesso e quindi anche di porre in atto le misure basilari di sicurezza durante la marcia del veicolo.
Occorre in secondo luogo affrontare la tematica del presunto nesso eziologico tra il sinistro stradale ed il decesso del GI al riguardo volgere l'attenzione alle risultanze della consulenza tecnica CP_2
medico legale a firma della Dott.ssa Cisternino svolta in fase istruttoria.
Dall'esame della documentazione medica, risulta che le lesioni causalmente collegate all'evento consistono in esiti di trauma cranico parietale sinistro con piccoli focolai ematici in sede subaracnoidea, ferita lacero contusa facciale e nella zona periorbitaria destra zigomatica, oltre ad una cervicale da tamponamento.
I danni riportati non potevano essere corretti mediante protesi o terapie ad hoc, né sono state allegate spese mediche di cura sostenute.
Dall'anamnesi emergono precedenti morbosi di natura neurologica con interessamento della sfera neurocognitiva, essendo il paziente affetto da demenza con deterioramento cognitivo severo, in cura dal 22/02/2018 presso il centro per Disturbi cognitivi e demenza dell'Asl Roma 2 con prescrizione di terapia antipsicotica (quietiapina) dal maggio 2018, nonché precedenti di natura cardiovascolare, essendo il affetto da stenosi aortica severa con ipertensione arteriosa. CP_2
Si trattava, quindi, di un soggetto che al momento del sinistro si trovava già in una condizione patologica grave sia a livello cardiologico che neurologico con severo risvolto psicorganico- comportamentale, per il quale gli era già stata riconosciuta una invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento dal 08/02/2018 per “Leucoencefalopatia vascolare cronica con decadimento cognitivo severo e associati disturbi del comportamento in trattamento farmacologico. Stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa”.
Le lesioni riportate a seguito del tamponamento avevano comportato una inabilità temporanea assoluta di novanta giorni, nonché una invalidità permanente del 20% calcolata alla luce di una valutazione degli esiti del sinistro e della storia clinica del paziente, sulla base delle linee guida
S.I.M.L.A. di indirizzo metodologico valutativo del danno alla persona anziana.
I postumi derivanti dal sinistro stradale non avrebbero di per sé impedito al paziente di lavorare;
tuttavia, lo stesso era impossibilitato a svolgere attività lavorativa perché affetto da patologie (quali, appunto, la demenza con deterioramento cognitivo di grado severo associato a disturbi del comportamento nonché la stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa) che gli avevano causato una invalidità del 100%.
9 Alla luce del già gravissimo quadro clinico del sig. ad avviso del consulente non risulta CP_2
ravvisabile il nesso di causalità, né in termini di causa né di concausa, tra il decesso del paziente avvenuto il 6.11.2018 e il trauma subito a seguito del sinistro di cui trattasi.
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Ciò premesso, considerate le conclusioni a cui è pervenuto il CTU e analizzata dettagliatamente la documentazione medica prodotta dalle parti attrici, osserva il Tribunale che dalla vicenda clinica del
Sig. emergono le seguenti considerazioni. CP_2
A causa del tamponamento questi aveva riportato un trauma cranico parietale sinistro con vasta ferita lacerocontusa facciale, zona periorbitaria destra e zigomatica, oltre a cervicale da tamponamento auto-auto. Per tali lesioni gli era stata eseguita una sutura della cute e del tessuto sottocutaneo in anestesia locale.
Dal 3.8.2018 fino al 6.11.2018 (giorno del decesso) il Sig. era stato condotto diverse volte al CP_2
Pronto soccorso per peggioramento dello stato di sonnolenza e del comportamento violento e aggressivo, tanto che i sanitari non erano riusciti ad eseguire una TAC cerebrale di controllo.
Ora, sebbene a causa del tamponamento il passeggero abbia certamente subito delle lesioni, ravvisabili negli esiti di trauma cranico con piccoli focolai subaracnoidei, esse non possono essere causalmente collegate - secondo il criterio del più probabile che non- alla morte del sig. CP_2
Infatti, gli episodi di grave agitazione e aggressività così come la successiva morte per arresto cardiocircolatorio sono dipesi con elevata probabilità dal pregresso stato morboso del danneggiato, il quale accusava da tempo gravi problemi sia neurologici sia cardiologici.
Egli era infatti affetto dalla leucoencefalopatia vascolare cronica, una malattia neurologica che gli aveva comportato un decadimento cognitivo severo, oltre a disturbi del comportamento;
a ciò si aggiungeva una stenosi aortica severa in ipertensione arteriosa.
A causa delle sue condizioni di salute era stato dapprima dichiarato invalido civile al 50% con verbale della Commissione medica dell'INPS dell'11.5.2015, poi invalido al 78% dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.10.2017 e infine, qualche mese prima del sinistro stradale, invalido al 100%.
In particolare, dal verbale relativo all'ultima visita eseguita dalla Commissione medico legale dell'INPS in data 8.5.2018 emerge che il sig. era affetto da un handicap psichico e mentale di gravità CP_2
tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
lo stesso, infatti,
10 contrariamente da quanto sostenuto da parti attrici, era totalmente disorientato nel tempo e nello spazio e necessitava di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
A tal proposito, è noto che in base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (ex multis cfr. Cass., S.U., n. 576/2008). Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. n. 23197/2018;
Cass. n. 19372/2021).
In altri termini, in presenza di più fatti succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti quando lo stesso, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.
Ebbene, ritiene il Tribunale, alla luce degli elementi concreti emersi nella fattispecie in esame, che da un lato gli attori non abbiano fornito la prova del nesso causale tra le lesioni subite dal sig. in CP_2
occasione dell'incidente e il decesso;
e che dall'altro, le gravi patologie di base di cui questo soffriva da tempo, e per le quali gli era stata riconosciuta una invalidità al 100%, abbiano svolto un ruolo non meramente concausale, ma del tutto esclusivo nell'esito nefasto della morte, anche tenuto conto del criterio cronologico (essendo il decesso occorso circa tre mesi dopo il sinistro), topografico (il decesso
è avvenuto per arresto cardiaco) e di continuità IC (l'arresto cardiaco non costituisce la naturale evoluzione delle lesioni patite per il trauma cranico).
Si condividono pertanto integralmente, sotto questo profilo, le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio.
11 ---------------
Il trauma cranico, alla stregua di quanto già illustrato, non ha cagionato la morte del paziente, ma solo un danno biologico sino alla data del decesso. Va pertanto disattesa la domanda di risarcimento del danno terminale, da lucida agonia, del danno parentale, di quello patrimoniale e da esborso di spese funerarie.
Secondo la consulenza tecnica, a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale, il sig. CP_2
avrebbe subìto una inabilità temporanea assoluta di 90 giorni al 100% e postumi permanenti nella misura del 20%. Tale approdo non può essere condiviso. Non appare invero conciliabile l'assunto secondo cui il paziente sarebbe stato totalmente inabile per tutto l'arco temporale che ha preceduto il decesso, riportando al contempo postumi permanenti. Invero, la individuazione di postumi permanenti presuppone il definitivo consolidamento dello stato disfunzionale patologico subìto a seguito dell'evento dannoso, nel senso che l'organismo si sia adattato, dopo un periodo transitorio, alle modificazioni imposte dalle lesioni riportate. Invero si è affermato che in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi. Ne consegue che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. n. 26897/2014). Nel caso di specie, pertanto, non è possibile ipotizzare che il sig. dopo un periodo di 3 mesi di inabilità al 100%, abbia visto CP_2
improvvisamente consolidare i postumi, peraltro in coincidenza con il proprio decesso. Deve pertanto piuttosto ritenersi risarcibile il solo periodo di invalidità temporanea che ha preceduto la morte, avvenuta per altra causa, estranea al sinistro.
Applicando le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea appare equo liquidare l'importo di euro
11.526,00 (pari ad euro 128,07 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta).
Tale somma deve essere corrisposta dai convenuti, in solido tra loro, a , Parte_1 CP_1
e , eredi del sig.
[...] Controparte_2 CP_2
12 Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in ragione del principio di soccombenza.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (3 agosto 2018, giorno del sinistro) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla
Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della , Controparte_3 [...]
e in ossequio al principio di soccombenza e vengono liquidate come CP_5 Controparte_5
da dispositivo. Le stesse vanno distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , Controparte_3 CP_5
e , in solido tra loro, al pagamento in favore di ,
[...] Controparte_5 Parte_1 CP_1
e , quali eredi e a titolo di risarcimento del danno subito da
[...] Controparte_2 Persona_4
l'importo di 11.526,00 oltre interessi come da parte motiva;
- rigetta per il resto la domanda;
- pone definitivamente a carico della , e Controparte_3 Controparte_5 CP_5
le spese di CTU;
[...]
13 - condanna la , e , in solido tra loro, a CP_3 Controparte_3 Controparte_5 Controparte_5
rifondere a parti attrici le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n.
55/2014, in euro 5000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la S.C. ha affermato che il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. In questo modo, secondo i giudici di legittimità, il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).” (Sentenza Sez. 3, Sentenza n. 16181 del 30/07/2015; n. 10410 del 20/05/2016)
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