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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
617 /2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, lette le note delle parti;
PQM
deposita sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice Lorenzo Meoli
pagina 1 di 4 617/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Lorenzo Meoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 617/2023, vertente TRA
, , con l'avv. FRANZONI SIMONE;
Pt_1 P.IVA_1
- OPPONENTE CONTRO
, , con l'avv. PIERDICCA PAOLO;
CP_1 P.IVA_2
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
La società ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia CP_1 il decreto ingi 56/2022 con cui è stato ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di € 9016,93 a titolo di corrispettivo per forniture di materiali edili, indicate nelle fatture nn. 2251 e 2974 del 2022. LA SOCIETÀ ha proposto opposizione contro tale decreto, Pt_1 chiedendone la revoca integrale. A tal fine:
▶ha sostenuto che nella fattura n. 2974 del 2022, la le avrebbe CP_1 addebitato somme non dovute per materiali mai richiesti e mai forniti (40 mq di grafite di colore grigio, per € 614, e 1000 tasselli isolamento, per € 1064);
▶ha allegato che la le avrebbe addebitato ulteriori somme non CP_1 dovute in un'altra fattura, la n. 2548/2022, integralmente pagata;
▶ha eccepito che l'opponente, non consegnando parte dei beni oggetto della fattura n. 2548/2022, l'avrebbe costretta a rivolgersi a una terza impresa, sostenendo costi per € 1.419,60. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna in riconvenzionale della al risarcimento del danno. CP_1
LA SOCIETÀ si è costituita e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione pe a.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata. pagina 2 di 4 Bisogna premettere che la presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001). Parte opposta ha agito in monitorio azionando due fatture, la n. 2251/2022 e la n. 2974/2022.
1) Con riguardo al credito portato nella prima (corrispondente a € 4.408), parte opponente non ha contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale, né la consegna dei beni indicati nella fattura. Di conseguenza, l'opposta ha adempiuto pienamente al proprio onere probatorio.
2) Con riguardo al credito portato nella fattura n. 2974/2022 (corrispondente a € 4.218), invece, parte opponente ha contestato l'addebito di 40 mq di grafite di colore bianco, di 40 mq di grafite di colore grigio, di 800 tasselli 8x215 e di 200 tasselli 10x90, per complessivi € 1.076 (dalla lettura della fattura emerge infatti che per i tasselli è stato richiesto il pagamento della somma di € 16, € 110 e € 330, mentre per entrambe le quantità di grafite il prezzo richiesto ammonta a € 310 ciascuna). Ne deriva, innanzitutto, che può considerarsi raggiunta la prova per il restante importo di € 3.142, in quanto non contestato. Ciò posto, parte opposta ha prodotto, per quanto attiene alla somma contestata, il DDT n. 7276 (doc. 11), che attesta la consegna di 600 tasselli e di 20 mq di grafite, il DDT n. 7208 (doc. 10), che attesta la consegna di 20 mq di grafite, il DDT n. 7343 (doc. 12), che attesta la consegna di 200 tasselli e di 20 mq di grafite, e il DDT n. 7395 (doc. 13), che attesta la consegna di 200 tasselli e di 20 mq di grafite. Tutti questi DDT risultano sottoscritti per “accettazione merci”. L'opponente ne sostiene l'inutilizzabilità, in quanto disconosciuti ai sensi dell'art. 2719 c.c. con le note d'udienza del 25/5/2023. Tuttavia, questo Giudice ritiene che tale disconoscimento sia irrituale, in quanto l'opponente ha omesso di individuare specificamente i soggetti che avrebbero potuto sottoscriverli, facendo genericamente riferimento al “legale rappresentante e ai dipendenti” (che sono stati individuati, tardivamente, solo nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.). Peraltro, all'udienza del 29/11/2023, il testimone ha Testimone_1 confermato di aver ricevuto personalmente il materiale 76 (600 tasselli e 20 mq di grafite) e di aver sottoscritto lui stesso il documento. Deve pertanto ritenersi che anche con riguardo alla parte contestata della fattura n. 2974/2022, sia stata raggiunta prova sufficiente del credito. Tanto premesso, bisogna passare a esaminare l'altra difesa principale Parte_ della la quale ha sostenuto che gli importi richiesti oggi dalla non CP_1 sarebbero in larga parte dovuti, in quanto l'opposta si sarebbe resa inadempiente rispetto ad un'altra fornitura di merci, indicate in una diversa fattura (la n. 2548/2022). Secondo l'opponente le parti, a fronte del parziale inadempimento di tale fornitura, comunque integralmente saldata, si sarebbero sostanzialmente pagina 3 di 4 accordate per imputare una parte del pagamento al saldo parziale delle merci oggetto della fattura n. 2974/2022. Tale ricostruzione, contestata dall'opposta, non è stata tuttavia provata in alcun modo dall'opponente, la quale è stata esclusivamente in grado di dimostrare, in modo peraltro generico, che in uno dei cantieri vi erano stati degli ammanchi di materiale;
va, in particolare, rimarcato che non è stato prodotto alcun documento, né tanto meno dedotto alcun capitolo di prova orale, con riferimento a questo asserito accordo intervenuto tra le parti. Parte_ Di conseguenza, l'inadempimento lamentato dalla può essere valutato soltanto nei limiti della domanda riconvenzion ettivamente proposta, che ha ad oggetto non la restituzione di un eventuale indebito, ma Parte_ soltanto il risarcimento del danno, che la ha quantificato nella somma di
€ 1.419,60 (corrispondente al costo sostenuto dall'opponente per procurarsi il materiale mancante da un'altra impresa). Ebbene, ad avviso di questo Giudice, questa domanda può essere accolta, dal momento che risultano sostanzialmente pacifici sia il pagamento integrale della fattura n. 2548, sia il parziale inadempimento della fornitura (a pag. 5 della comparsa di risposta, infatti, l'opposta non ha contestato i fatti costitutivi della domanda, ma si è limitata a sostenere che la spesa in questione riguarderebbe materiale comunque non pagato alla;
tuttavia, CP_1 in realtà è la stessa opposta a riconoscere, a pag. 2 della medesima comparsa, che la fattura n. 2548 era stata saldata).
In conclusione, dunque, vanno accolte tanto la domanda principale Parte_ quanto la domanda riconvenzionale, e la deve essere condannata a pagare alla la differenza. CP_1
Quant pese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
▶revoca il decreto ingiuntivo;
▶accoglie la domanda principale e la domanda riconvenzionale e, previa compensazione del credito dell'opposta con quello riconosciuto a titolo di risarcimento del danno all'opponente, condanna quest'ultima al pagamento della somma di € 7.597,93;
▶condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, il 18/04/2024
Il Giudice
Lorenzo Meoli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, lette le note delle parti;
PQM
deposita sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice Lorenzo Meoli
pagina 1 di 4 617/2023 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Lorenzo Meoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 617/2023, vertente TRA
, , con l'avv. FRANZONI SIMONE;
Pt_1 P.IVA_1
- OPPONENTE CONTRO
, , con l'avv. PIERDICCA PAOLO;
CP_1 P.IVA_2
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
La società ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia CP_1 il decreto ingi 56/2022 con cui è stato ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di € 9016,93 a titolo di corrispettivo per forniture di materiali edili, indicate nelle fatture nn. 2251 e 2974 del 2022. LA SOCIETÀ ha proposto opposizione contro tale decreto, Pt_1 chiedendone la revoca integrale. A tal fine:
▶ha sostenuto che nella fattura n. 2974 del 2022, la le avrebbe CP_1 addebitato somme non dovute per materiali mai richiesti e mai forniti (40 mq di grafite di colore grigio, per € 614, e 1000 tasselli isolamento, per € 1064);
▶ha allegato che la le avrebbe addebitato ulteriori somme non CP_1 dovute in un'altra fattura, la n. 2548/2022, integralmente pagata;
▶ha eccepito che l'opponente, non consegnando parte dei beni oggetto della fattura n. 2548/2022, l'avrebbe costretta a rivolgersi a una terza impresa, sostenendo costi per € 1.419,60. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna in riconvenzionale della al risarcimento del danno. CP_1
LA SOCIETÀ si è costituita e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione pe a.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata. pagina 2 di 4 Bisogna premettere che la presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001). Parte opposta ha agito in monitorio azionando due fatture, la n. 2251/2022 e la n. 2974/2022.
1) Con riguardo al credito portato nella prima (corrispondente a € 4.408), parte opponente non ha contestato né la sussistenza del rapporto contrattuale, né la consegna dei beni indicati nella fattura. Di conseguenza, l'opposta ha adempiuto pienamente al proprio onere probatorio.
2) Con riguardo al credito portato nella fattura n. 2974/2022 (corrispondente a € 4.218), invece, parte opponente ha contestato l'addebito di 40 mq di grafite di colore bianco, di 40 mq di grafite di colore grigio, di 800 tasselli 8x215 e di 200 tasselli 10x90, per complessivi € 1.076 (dalla lettura della fattura emerge infatti che per i tasselli è stato richiesto il pagamento della somma di € 16, € 110 e € 330, mentre per entrambe le quantità di grafite il prezzo richiesto ammonta a € 310 ciascuna). Ne deriva, innanzitutto, che può considerarsi raggiunta la prova per il restante importo di € 3.142, in quanto non contestato. Ciò posto, parte opposta ha prodotto, per quanto attiene alla somma contestata, il DDT n. 7276 (doc. 11), che attesta la consegna di 600 tasselli e di 20 mq di grafite, il DDT n. 7208 (doc. 10), che attesta la consegna di 20 mq di grafite, il DDT n. 7343 (doc. 12), che attesta la consegna di 200 tasselli e di 20 mq di grafite, e il DDT n. 7395 (doc. 13), che attesta la consegna di 200 tasselli e di 20 mq di grafite. Tutti questi DDT risultano sottoscritti per “accettazione merci”. L'opponente ne sostiene l'inutilizzabilità, in quanto disconosciuti ai sensi dell'art. 2719 c.c. con le note d'udienza del 25/5/2023. Tuttavia, questo Giudice ritiene che tale disconoscimento sia irrituale, in quanto l'opponente ha omesso di individuare specificamente i soggetti che avrebbero potuto sottoscriverli, facendo genericamente riferimento al “legale rappresentante e ai dipendenti” (che sono stati individuati, tardivamente, solo nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.). Peraltro, all'udienza del 29/11/2023, il testimone ha Testimone_1 confermato di aver ricevuto personalmente il materiale 76 (600 tasselli e 20 mq di grafite) e di aver sottoscritto lui stesso il documento. Deve pertanto ritenersi che anche con riguardo alla parte contestata della fattura n. 2974/2022, sia stata raggiunta prova sufficiente del credito. Tanto premesso, bisogna passare a esaminare l'altra difesa principale Parte_ della la quale ha sostenuto che gli importi richiesti oggi dalla non CP_1 sarebbero in larga parte dovuti, in quanto l'opposta si sarebbe resa inadempiente rispetto ad un'altra fornitura di merci, indicate in una diversa fattura (la n. 2548/2022). Secondo l'opponente le parti, a fronte del parziale inadempimento di tale fornitura, comunque integralmente saldata, si sarebbero sostanzialmente pagina 3 di 4 accordate per imputare una parte del pagamento al saldo parziale delle merci oggetto della fattura n. 2974/2022. Tale ricostruzione, contestata dall'opposta, non è stata tuttavia provata in alcun modo dall'opponente, la quale è stata esclusivamente in grado di dimostrare, in modo peraltro generico, che in uno dei cantieri vi erano stati degli ammanchi di materiale;
va, in particolare, rimarcato che non è stato prodotto alcun documento, né tanto meno dedotto alcun capitolo di prova orale, con riferimento a questo asserito accordo intervenuto tra le parti. Parte_ Di conseguenza, l'inadempimento lamentato dalla può essere valutato soltanto nei limiti della domanda riconvenzion ettivamente proposta, che ha ad oggetto non la restituzione di un eventuale indebito, ma Parte_ soltanto il risarcimento del danno, che la ha quantificato nella somma di
€ 1.419,60 (corrispondente al costo sostenuto dall'opponente per procurarsi il materiale mancante da un'altra impresa). Ebbene, ad avviso di questo Giudice, questa domanda può essere accolta, dal momento che risultano sostanzialmente pacifici sia il pagamento integrale della fattura n. 2548, sia il parziale inadempimento della fornitura (a pag. 5 della comparsa di risposta, infatti, l'opposta non ha contestato i fatti costitutivi della domanda, ma si è limitata a sostenere che la spesa in questione riguarderebbe materiale comunque non pagato alla;
tuttavia, CP_1 in realtà è la stessa opposta a riconoscere, a pag. 2 della medesima comparsa, che la fattura n. 2548 era stata saldata).
In conclusione, dunque, vanno accolte tanto la domanda principale Parte_ quanto la domanda riconvenzionale, e la deve essere condannata a pagare alla la differenza. CP_1
Quant pese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
▶revoca il decreto ingiuntivo;
▶accoglie la domanda principale e la domanda riconvenzionale e, previa compensazione del credito dell'opposta con quello riconosciuto a titolo di risarcimento del danno all'opponente, condanna quest'ultima al pagamento della somma di € 7.597,93;
▶condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia, il 18/04/2024
Il Giudice
Lorenzo Meoli
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