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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.795/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Genny Pisciotta. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avvocato Lucia Viviano.
- APPELLATI -
, rappresentato e Controparte_4 difeso dall'avvocato Antonino Rizzo.
- APPELLATO - Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 26.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. In Fatto e in Diritto Con ricorso depositato il 1° luglio 2022 premesso di aver lavorato per Parte_1 [...]
, dall'aprile 2013 al dicembre 2021, quale colf-badante livello BS del Parte_2
C.C.N.L. per il lavoro domestico, chiedeva la condanna degli eredi legittimi di Parte_2
(deceduto il 22.12.2021) al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di
[...]
€19.749,88 a titolo di TFR e indennità per ferie non godute oltre alla regolarizzazione contributiva. Costituitisi , e , nonché l' , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 il Tribunale di Marsala G.L., espletata attività istruttoria a mezzo dell'escussione di numerosi testi, con sentenza n.795/2023, rigettava il ricorso, rilevando che “la compiuta analisi delle risultanze processuali” non avesse offerto “alcun persuasivo elemento di convincimento tale da far ritenere” che il rapporto di lavoro si fosse “svolto con le modalità orarie indicate nel ricorso introduttivo”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 27.07.2023, lamentando di avere adeguatamente provato - attraverso Parte_1
l'escussione dei testi e - la natura Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 subordinata, la durata e lo sviluppo temporale del rapporto di lavoro intercorso con
[...]
, fino al decesso di quest'ultimo. Parte_2
Hanno resistito in giudizio, con memoria del 16.04.2025, , Controparte_1 [...]
e , preliminarmente eccependo (come già fatto in primo CP_2 Controparte_3 grado, senza che l'adito magistrato si fosse pronunciato sul punto) il proprio difetto di legittimazione passiva per non avere essi mai accettato l'eredità di e Controparte_5 contestando nel merito la fondatezza delle avverse censure. In pari data si è costituito anche l' instando per la conferma della sentenza CP_4 appellata e rilevando, nell'eventualità dell'accoglimento del gravame, la prescrizione quinquennale dei rivendicati crediti contributivi. Indi, all'udienza del 26.06.2025, la causa, all'esito di discussione, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente. MOTIVI DELLA DECISIONE Assume carattere prevalente esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanza dalla difesa dei familiari del de cuius.
In proposito appare utile ricordare che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dal ricorrente, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Quando, invece, come nell'odierna vicenda processuale, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo ai convenuti, della situazione dedotta in giudizio (nella specie la titolarità della qualità di eredi della moglie e dei figli di ), ossia Parte_2 sull'accertamento di una situazione di fatto inducente al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della controversia.
Tanto premesso è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio per cui “la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.” (Cass. n.6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987).
In altri termini, la “delazione conseguente all'apertura della successione ereditaria, pur costituendone un presupposto, non è sufficiente per l'acquisto dell'eredità, a tal fine occorrendo anche che il chiamato proceda all'accettazione mediante una dichiarazione espressa di volontà (o con l'assunzione del titolo di erede) in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 cod. civ.) oppure compiendo atti che necessariamente presuppongono la volontà di accettare e che il chiamato stesso non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede” (Cass. n.9782/1995).
Ragion per cui, prosegue la Cassazione, ricade sulla parte processuale che abbia avviato una causa nei confronti del presunto erede per debiti del “de cuius”, l'onere di provare, in conformità alla regola generale dettata dall'art.2697 c.c., “l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede”.
Onere probatorio evidentemente disatteso dalla difesa di la quale, in Parte_1 entrambi i gradi del giudizio - a fronte della specifica eccezione formulata già nell'avversa memoria di costituzione innanzi al Tribunale di Marsala - non ha documentato o altrimenti dimostrato che i convenuti , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 abbiano mai accettato, neppure per facta concludentia (dopo il decesso le chiavi dell'appartamento del de cuius erano consegnate ad altri parenti e non alla moglie o ai figli oggi appellati), l'eredità di . Parte_2
Esclusa dunque in capo ai signori e la titolarità dal lato passivo del CP_1 Pt_2 rapporto debitorio dedotto in causa, assorbendo tale accertamento ogni questione relativa alla natura e alla durata del ventilato rapporto di lavoro subordinato, deve essere rigettata la domanda proposta in primo grado da con conseguente conferma della Parte_1 sentenza oggetto di gravame.
Parte appellante, soccombente in giudizio, deve essere condannata al pagamento in favore di , e , in via solidale fra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.
Sono compensate le spese dell'appello fra e l' , stante l'assenza di Parte_1 CP_4 una specifica censura della prima nei riguardi del secondo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.509/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 20 giugno 2023. Condanna a rifondere a , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in via solidale fra loro, le spese del presente grado, che liquida in €1.984,00 CP_3 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Compensa le spese fra la parte appellante e l' . CP_4
Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Michele De Maria