Articolo 19 della Legge 5 agosto 1988, n. 330
Articolo 18Articolo 20
Versione
25 agosto 1988
Art. 19. 1. L' articolo 260 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 260. - (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). - In ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non e' stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono venute meno le esigenze cautelari o le altre condizioni che lo legittimano.
Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il giudice emette mandato di cattura anche se lo stesso e' stato gia' revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278, ovvero se l'imputato e' stato rimesso in liberta' ai sensi dell'articolo 277. Quando si procede con istruzione sommaria, il giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.
Nell'istruzione sommaria la revoca del mandato di cattura ovvero dell'ordine o del mandato di arresto e' disposta dal pubblico ministero o dal pretore precedente con ordinanza; se la revoca e' richiesta dall'imputato e il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accoglierla, si osservano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 270".
Entrata in vigore il 25 agosto 1988