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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 5/8/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 27/2/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA GARIBALDI 32 28069 TRECATE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. MAROCCO VINCENZO come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a EL SALVADOR il 16/08/1980
Residente VIA VAL TROMPIA 41 20128 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuta contumace
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3 settembre 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Milano il 30/10/2015
(anno 2015, atto n1682, parte 1, serie)
- Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Milano il 30/10/2015 (anno 2015, atto n1682, parte I).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 9763/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e passata in giudicato
Con ricorso depositato in data 5/8/24 il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la convenuta, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 27/2/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha fatto presente di non aver avanzato istanze istruttorie e ha chiesto che il Tribunale trattenesse la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 3 di 5 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) i) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità salvadoregna, è in
Italia la residenza abituale dei coniugi ed il ricorrente vi risiede ancora;
è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento CE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale delle parti, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio civile a Milano il 30/10/2015 (anno Controparte_1
2015, atto n 1682, parte I).
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 9763/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e passata in giudicato
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione di parte convenuta che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Milano il 30/10/2015 (anno
[...] Controparte_1 CP_1
2015, atto n. 1682, parte I).
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 4 di 5 Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice delegato dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 5/8/24 rimessa al Collegio alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 27/2/25, discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 12/3/25 promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA GARIBALDI 32 28069 TRECATE ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. MAROCCO VINCENZO come da procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nato a EL SALVADOR il 16/08/1980
Residente VIA VAL TROMPIA 41 20128 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._2
convenuta contumace
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 3 settembre 2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Milano il 30/10/2015
(anno 2015, atto n1682, parte 1, serie)
- Spese legali compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio civile a Milano il 30/10/2015 (anno 2015, atto n1682, parte I).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 9763/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e passata in giudicato
Con ricorso depositato in data 5/8/24 il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la convenuta, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza di comparizione del giorno 27/2/25 il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di parte ricorrente ha fatto presente di non aver avanzato istanze istruttorie e ha chiesto che il Tribunale trattenesse la causa in decisione.
Ha, poi, discusso oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
pagina 3 di 5 Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) i) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità salvadoregna, è in
Italia la residenza abituale dei coniugi ed il ricorrente vi risiede ancora;
è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. a) del regolamento CE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato di residenza abituale delle parti, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti risulta che e Parte_1 [...]
hanno contratto matrimonio civile a Milano il 30/10/2015 (anno Controparte_1
2015, atto n 1682, parte I).
I coniugi si sono separati come da sentenza n. 9763/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano e passata in giudicato
La separazione non ha subìto interruzioni e tra i coniugi non è intervenuta riconciliazione.
Ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, il Tribunale deve constatare che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è venuta meno e non può più essere ricostituita (artt. 1 e 2 legge citata).
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili stante il carattere necessario della pronuncia sullo status e la mancata costituzione di parte convenuta che non ha svolto contestazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e /o eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e a Milano il 30/10/2015 (anno
[...] Controparte_1 CP_1
2015, atto n. 1682, parte I).
2) Manda al Cancelliere per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda all'annotazione sui Registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite.
pagina 4 di 5 Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5