Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
Nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie, la negazione della natura solutoria di quelle impugnate non integra un'eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, la cui mancanza, quindi, può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed eccepita anche in sede di gravame, sempre che le circostanze da cui risulti emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali e la relativa deduzione, in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza appellata, sia contenuta nel relativo atto d'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2014, n. 20810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20810 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del rappresentante RI NN, in virtù di procura per notaio Renata Mariella del 20 giugno 2006, rep. n. 17317, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 267, presso l'avv. SAVINI ZANGRANDI Luca, dal quale, unitamente all'avv. GAETANO MORAZZONI del foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DELLA GIORGIO DEL GRECO S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. Tarantino Nicola, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Parioli n. 79, presso l'avv. LOCHE Antonio, unitamente all'avv. MIRIAM FALLANCA del foro di Milano, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1287/07, pubblicata il 9 maggio 2007. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2014 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Savini Zangrandi per la ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con l'assorbimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 4 ottobre 1999, il Tribunale di Milano accolse l'azione revocatoria fallimentare proposta dal curatore del fallimento della Giorgio Del Greco S.r.l. nei confronti della Cariplo, dichiarando, tra l'altro, l'inefficacia delle rimesse solutorie effettuate dalla società fallita sul conto corrente n. 3835/1, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 2 e condannando la convenuta, per detto titolo, alla restituzione dell'importo di L. 975.386.800, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.
2. - L'impugnazione proposta dall'NT AN S.p.a. (già NT Gestione Crediti S.p.a.) è stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Milano, che con sentenza non definitiva del 12 settembre 2003 ha confermato la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte della Cariplo, e con sentenza definitiva del 9 maggio 2007 ha rideterminato in L. 901.744.779, pari ad Euro 465.712,31, la somma dovuta in restituzione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali. Premesso che, a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte riguardante l'inefficacia di altri atti posti in essere dalla società fallita, e della sentenza non definitiva, con cui era stata confermata la sussistenza della scientia decoctionis, l'unico tema ancora in contestazione riguardava la revocabilità degli accrediti relativi ad effetti tornati insoluti, la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata validamente sottoposta al suo esame: ha infatti rilevato che nell'atto di appello l'NT AN si era limitata a contestare i conteggi prodotti dal curatore e recepiti dalla sentenza di primo grado, censurando l'individuazione del periodo sospetto e il criterio adottato per la determinazione del saldo e facendo valere l'effettuazione di operazioni infragiornaliere, senza fare alcun cenno all'esistenza di rimesse collegate ad insoluti ed alla loro irrevocabilità. Ha escluso che la questione potesse considerarsi implicitamente sollevata mediante la contestazione dell'ammontare complessivo delle rimesse revocabili, aggiungendo che al riguardo non poteva ritenersi neppure intervenuta la formazione di un giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza non definitiva, la quale nulla aveva detto in ordine a tale tema d'indagine. 3. - Avverso la sentenza definitiva l'NT AN propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il curatore del fallimento resiste con controricorso, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non ha escluso la revocabilità delle rimesse collegate ad effetti tornati insoluti. Sostiene infatti che la deduzione dell'irrevocabilità di determinate rimesse, in dipendenza del mancato incasso di effetti tornati insoluti, si configura come un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. Aggiunge che nella sentenza non definitiva la Corte d'Appello aveva espressamente disatteso i rilievi sollevati dalla controparte in ordine all'ammissibilità dell'eccezione, avendo riconosciuto il diritto di essa ricorrente di proporre eccezioni in ordine al carattere solutorio delle rimesse, la cui prova incombeva al curatore del fallimento, trattandosi di un elemento costitutivo della domanda. Premesso di aver integralmente contestato nell'atto di appello l'importo delle rimesse revocabili indicato dalla sentenza di primo grado, osserva che la specificità della impugnazione subisce un'attenuazione in presenza di questioni rilevabili d'ufficio, soprattutto quando, come nella specie, le stesse non comportino un mutamento del thema decidendum. Afferma infine che la mancata deduzione degl'insoluti in primo grado non comportava la rinuncia a farli valere in appello, non sussistendo nel nostro ordinamento processuale un onere di contestare specificamente i fatti allegati a fondamento della domanda, la cui insussistenza è rilevabile d'ufficio anche in appello, in mancanza di accertamenti compiuti al riguardo dalla sentenza impugnata.
1.1. - Il motivo è infondato.
È pur vero che nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse bancarie la negazione della natura solutoria delle rimesse impugnate non integra una eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo posto a fondamento della domanda, la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla circostanza che il convenuto abbia addotto una diversa causale a giustificazione delle rimesse (cfr. Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2007, n. 4762): al pari di qualsiasi altro creditore che agisca per la restituzione di somme indebitamente riscosse, infatti, il curatore che agisce in revocatoria è tenuto, in caso di contestazione, a fornire per intero la prova del fatto costitutivo della propria pretesa;
tale onere non è limitato all'avvenuta riscossione delle somme richieste, ma si estende anche alla prova del titolo che implica l'obbligo della restituzione, senza subire alcuna inversione per effetto della condotta processuale del convenuto, il quale può anche limitarsi a negare semplicemente di essere tenuto alla restituzione (cfr. Cass., Sez. 3, 22 aprile 2010, n. 9541; 6 luglio 2001, n. 9209; Cass., Sez. 1, 28 gennaio 1999, n. 738). In quanto rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice, la natura non solutoria delle rimesse può dunque essere eccepita anche in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, a condizione che le circostanze da cui risulta emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7 maggio 2013, n. 10531; Cass., Sez. 3, 26 febbraio 2014, n. 4548; Cass., Sez. 2, 15 ottobre 2009, n. 21929); essendo volta ad ottenere la riforma della sentenza impugnata, la relativa deduzione deve peraltro aver luogo nell'atto d'appello, in ossequio alla regola della specificità dei motivi d'impugnazione posta dall'art. 342 c.p.c., con cui deve essere coordinato il principio posto dall'art. 345, comma 2:
l'appellante, infatti, a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, è tenuto a prospettare interamente le proprie censure nell'atto introduttivo del giudizio, senza poter aggiungere nulla in prosieguo, dal momento che l'atto di appello comporta la definitiva consumazione del diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (cfr. Cass., Sez. 3, 17 luglio 2007, n. 15883; 22 giugno 2006, n. 14457; 10 novembre 2003, n. 16828). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la questione riguardante la riconducibilità delle rimesse impugnate allo sconto di effetti tornati insoluti, in virtù dell'osservazione che la stessa non era stata tempestivamente proposta, essendosi l'appellante limitata, nell'atto di impugnazione, a contestare l'ammontare delle rimesse assoggettabilità revocatoria, così come determinato dalla sentenza di primo grado, in relazione all'individuazione del c.d. periodo sospetto, al criterio adottato per la determinazione del saldo ed all'avvenuta effettuazione di operazioni infragiornaliere. Tale rilievo non poteva ritenersi precluso dalla mancata impugnazione della precedente sentenza non definitiva, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto dell'appellante di sollevare eccezioni in ordine al carattere solutorio delle rimesse, non risultando tale affermazione sufficiente a determinare la formazione del giudicato in ordine alla ammissibilità di tali eccezioni, che non avevano costituito oggetto di specifico esame da parte della predetta sentenza. Non può condividersi, infine, l'obiezione sollevata dalla difesa della ricorrente, secondo cui la rilevabilità d'ufficio della questione, comportando l'esclusione o quanto meno un'attenuazione dell'onere di specificazione previsto dall'art. 342 c.p.c., avrebbe imposto di ritenere sufficienti le contestazioni sollevate con l'atto di appello: in quanto volta a contrapporre al titolo fatto valere dall'attore una causale diversa, mai prospettata in primo grado, la deduzione in esame comportava infatti l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, il cui oggetto avrebbe dovuto essere tempestivamente delimitato attraverso la puntuale individuazione dei fatti allegati. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché l'insufficienza, l'illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione, nella parte riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali. Afferma infatti che la Corte di merito ha omesso di valutare l'intervenuto accoglimento dell'impugnazione, nella parte riguardante l'irrevocabilità delle rimesse effettuate anteriormente al c.d. periodo sospetto, e l'insistenza del curatore nella richiesta di conferma della sentenza impugnata, in contrasto con la documentazione prodotta in giudizio;
aggiunge che l'affermazione della sostanziale soccombenza di essa ricorrente si pone in contraddizione con il carattere soltanto parziale di tale soccombenza, conseguente all'intervenuto accoglimento del primo motivo di appello. 2.1. - Il motivo è inammissibile.
In tema di spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è circoscritto infatti all'accertamento dell'osservanza del principio che esclude la possibilità di porre, sia pure parzialmente, le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, restando invece devolute all'apprezzamento del giudice di merito sia l'individuazione della parte soccombente che la valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite, in caso di soccombenza reciproca o in presenza di altri giustificati motivi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15317;
Cass., Sez. 1, 16 giugno 2011, n. 13229; Cass., Sez. 3, 18 ottobre 2005, n. 20145). 3. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna l'NT AN S.p.a. al pagamento delle pese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, ivi compresi Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2014