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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9145 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20679 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 rappresentata e difes dall'avv. PALMIERI MASSIMILIANO
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PIERNO PASQUALINA
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2 difesa dagli avv.ti Emanuela Capannolo ed Erminio Capasso
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.10.2024 l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0712024 90364868 30/000 con riferimento all'avviso di addebito n. 37120170013081682000 con il quale gli veniva richiesto il pagamento di € 1.615,16 per contributi da
DM 10 relative all'annualità 2017.
Con riferimento al suddetto avviso di addebito n. 37120170013081682000, la società opponente eccepiva: a) la mancata notifica;
b) vizi della procedura esecutiva esattoriale e la irregolarità della notifica, nonché c) la prescrizione quinquennale, essendo l'intimazione stata notificata il 27.08.2024, mentre l'AVA suddetto n. 37120170013081682000 (che assume non essere stato MAI notificato ad essa società) sarebbe stato
“presuntivamente notificato in data 17/10/2017”. Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione sulla scorta delle motivazioni esposte.
si è difesa eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva avendo solo intimato il pagamento di quanto vantato dall' mediante la notifica dell'intimazione di CP_2 pagamento n. 071 2024 90364868 30/000; rilevava, altresì,
l'inammissibilità dell'azione proposta per carenza di interesse ad agire della società ; infine, eccepiva l'infondatezza della eccezione di Pt_1 prescrizione posto che aveva richiesto alla società il CP_3 Parte_1 pagamento dell'importo oggetto dell'avviso di addebito impugnato anche mediante la notifica, a mezzo pec, in data 26 aprile 2019, dell'intimazione di pagamento n. 07120199020353140/000. Aggiungeva, infine, che la società in data 14 ottobre 2020 richiedeva Parte_1 ad il pagamento dilazionato degli Controparte_1 importi oggetto dell'avviso di addebito n. 37120170013081682000 e che, così come stabilito da un consolidato orientamento giurisprudenziale, la presentazione di un'istanza di rateizzo, oltre a rappresentare un idoneo atto interruttivo della prescrizione, determina anche un riconoscimento implicito della pretesa creditoria.
L si è difeso eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_2 dell'opposizione.
Disposta la discussione nelle modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giuidce pronunciava la seguente sentenza.
L'opposizione va rigettata.
L'avviso di addebito, richiamato nell'intimazione impugnata dalla ricorrente società, è stato ritualmente e tempestivamente notificato dall'Istituto alla casella pec , che – Email_1 all'epoca della notifica dell'AVA (cioè alla data del 17.10.2017) - era l'indirizzo pec, comunicato proprio dalla società come ricavabile dalla visura della CCIAA, prodotta dalla difesa . CP_2
Eventuali questioni afferenti il merito della pretesa andavano fatte valere entro il termine di 40 giorni dalla loro notifica, così come le eccezioni concernenti eventuali vizi formali della cartella medesima andavano proposte nel rispetto del termine di cui all'art. 617 c.p.c., e risultano sanate dalla proposizione del presente giudizio.
Decorsi i detti termini, resta da esaminare unicamente la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti gli avvisi di addebito de quibus.
L'intimazione di pagamento risulta notificata in data 8.8.2023. Pacificamente la stessa appare ritualmente notificata posto che l'opponente ha depositato l'atto di opposizione nel termine di 40 giorni
Il nuovo termine prescrizionale - il cui decorso è iniziato dalla data di notifica degli avvisi di addebito non opposti - deve ritenersi quinquennale. Dalla documentazione versata in atti risulta che aveva CP_3 richiesto alla società il pagamento dell'importo oggetto Parte_1 dell'avviso di addebito impugnato anche mediante la notifica, a mezzo pec, in data 26.4.2019 dell'intimazione di pagamento n.
07120199020353140/000.
Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie…. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
Applicato il termine quinquennale, in assenza di altri validi atti interruttivi va ritenuto che, alla data del 8.8.2023, di notifica cioè della intimazione di pagamento, gli ordinari termini di prescrizione non erano decorsi dovendosi ritenere applicabile la sospensione dei termini covid, cui fanno riferimento le parti convenute nella comparsa di costituzione. Invero, la prima sospensione è stata disposta dall'art. 37,
D.l. n. 18/2020, dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni mentre il secondo periodo di sospensione, dal 31.12.2020 al
30.6.2021, è stato stabilito in forza dell'art. 11, c. 9, D.l. n.
183/2020 per complessivi 182 giorni.
Facendo rientrare il periodo di sospensione in quello complessivo decorso dalla data di asserita notifica dell'avviso di addebito alla data di notifica della intimazione di pagamento, è palese il mancato superamento del quinquennio.
All'uopo va richiamata l'ordinanza n. 960/2025 della Cassazione, la quale ha affermato testualmente che: «I termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212». Dunque, la Suprema Corte con tale pronunzia ha consolidato l'orientamento secondo il quale la sospensione dei termini adottata durante il periodo emergenziale ha effetto anche sulle annualità successive, in quanto si applica a tutte le annualità d'imposta che erano in corso di accertamento, e di maturazione dei termini di decadenza e di prescrizione, durante quel periodo, fino al 2020 compreso.
Non essendo stati proposti ulteriori motivi di opposizione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di ciscuno dei convenuti, che liquida in € 700,00 in favore di ciascuna parte, oltre IVA, CPA e rimborso spese.
Napoli, il 10/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa S. Borrelli