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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
3469/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 17/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3469/2024 R.G.L. promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 136, c. f. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Sara Patanè che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in
Fiumefreddo di Sicilia (CT) via Regina del Cielo 147;
Ricorrente
CONTRO con Sede legale in Roma via Giuseppe Grezar 14, c.f. Controparte_1
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_1 Persona_1 come da procura speciale Notaio di Roma del 22.06.2023, rep. 180134, racc. Persona_2
12348, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Rocco con domicilio di posta elettronica certificata come da procura alle liti depositata in giudizio;
Email_1
Resistente
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente legale rappresentante p. t. con Sede in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 8 in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Zarrillo come da procura in atti di giudizio , domiciliata presso lo studio del proprio procuratore in Catania via Ingegnere 4;
Resistente
in persona del Legale Rappresentante p. t. con Sede Palazzo di Controparte_3
Giustizia Piazza Verga Catania;
Contumace Oggetto : opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 dinanzi il Tribunale lavoro Catania, la ricorrente odierna impugnava la cartella esattoriale di pagamento n. 29320230069366553000, notificata dall'
[...]
il 13/03/2024 portante l'intimazione di pagamento della complessiva Controparte_4 somma di euro 910,88 per sanzioni dichiarative comminate per il mancato invio dei modelli 05/2021,
(riferito al reddito prodotto nel 2020) e modello 5/2022,( riferito al reddito 2021), alla
[...]
. Controparte_2
Premetteva in fatto di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2008
e dopo formale domanda, veniva iscritta nel 2009 all'Albo degli Avvocati di Catania .
Nel corso del 2010 a seguito di , assunzione in ruolo quale pubblico dipendente per vincita di concorsi, si recava presso gli uffici di segreteria dell'Ordine Avvocati di Catania a presentare domanda di cancellazione dall'Albo, assieme ad altra iscritta.
A distanza di diversi anni, nel 2017 alla ricorrente veniva comunicato l'invito a presentarsi presso il citato Ordine professionale, dinanzi il Consiglio, per riferire del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale a far tempo dal 2010 sino al 2017. Nel corso della comparizione del 04/04/2017 la ricorrente rappresentava le circostanze di assunzione in ruolo quale pubblico dipendente e di avere presentato già la domanda di cancellazione dall'Albo, riferendo la circostanza di essere stata accompagnata da altra iscritta e menzionando il nominativo.
Nella successiva comparizione del 19/04/2017 l'Ordine professionale comunicava all'avvocato di fiducia della ricorrente che non si era rinvenuta la domanda di cancellazione dall'Albo professionale.
Successivamente con istanza presentata il 26/5/2017 la ricorrente chiedeva il riesame della fattispecie evidenziando che la mancata cancellazione si risolveva in una situazione pesante ed onerosa per la medesima , considerando che la circostanza della presentazione della domanda di cancellazione era fondata e suffragabile dall'altra iscritta , che aveva presentato anche domanda di cancellazione dall'iscrizione all'Albo Avvocati e che successivamente veniva cancellata dall'Ordine con apposita delibera. Evidenziava altresì che la medesima ricorrente non aveva mai esercitato attività professionale dalla assunzione in ruolo nel 2010. Evidenziava altresì che non era ipotizzabile la persistente iscrizione all'Albo per un periodo abbastanza lungo ( 2010-2017) connotato dalla situazione perdurante di incompatibilità per l'esercizio di lavoro subordinato. In data 06.06.2017 il
Consiglio dell'Ordine deliberava di non provvedere al riesame come da istanza ed esplicitava l'obbligo della ricorrente alla regolarizzazione dei pagamenti della tassa iscrizione albo dal 2010 al
2017 e deliberava la sospensione dell'attività professionale per morosità, secondo l'art. 29 L. 247/2012. Dopo questa posizione assunta dal Consiglio dell'Ordine e la mancata cancellazione la ricorrente aveva affrontato svariati giudizi avverso procedure di riscossione promosse da
[...]
per la riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e pretese creditorie CP_2 che sorgevano dalla formale perdurante iscrizione all'Albo Avvocati Catania e l'iscrizione per legge alla . Controparte_2
Specificava la circostanza che una procedura di riscossione coattiva era stata impugnata con ricorso a questo Tribunale intestato, che con sentenza n. 5867/2019 aveva dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di comunicare il reddito alla
[...] ed aveva annullato la cartella di pagamento. CP_2
Richiamava altresì successiva procedura di riscossione coattiva promossa per il recupero di contributi dovuti in riferimento al 2014 ed interessi per omesso versamento dell'anno 2015, anche tale procedimento coattivo era stato impugnato dinanzi questo Tribunale e concluso con sentenza
388/2022 che aveva disposto l'annullamento dei ruoli e cartelle.
Una ulteriore procedura di riscossione coattiva era stata intrapresa per il recupero di contributi richiesti dalla per il 2015, 2016,2017 oltre sanzioni , tale giudizio si è concluso con CP_2 sentenza n. 3287/2023. Dopo tale procedimento è intervenuta la notifica della cartella all'esame del presente giudizio.
Deduceva l'infondatezza della pretesa posta in esecuzione con la cartella impugnata e l'illegittimità di tutti gli atti opposti. A sostegno del ricorso deduceva l'errata interpretazione dell'art. 21 comma 8 della legge 247/2012 e l'errata interpretazione di quanto dispone l'art. 17 L. 576/1980 , come modificato dalla l. 141/1992. Deduceva che le norme sopra richiamate dovevano avere quali destinatari esclusivamente gli avvocati dediti al relativo esercizio professionale e non coloro che rimanevano iscritti all'Albo per una qualche motivazione e risultano solo formalmente iscritti e non dediti all'esercizio professionale effettivo.
Deduceva che l'applicabilità degli obblighi derivanti da dette disposizioni alla generalità degli iscritti sarebbero risultate non conformi a costituzione.
Sotto altro profilo deduceva l'omessa attività di accertamento, da parte dell' e della CP_3 [...]
della permanenza dei requisiti di iscrizione all'albo, deduceva la carenza di istruttoria e la CP_2 contraddittorietà manifesta degli atti e provvedimenti illegittimi della CP_2
Evidenziava che sin dal 2010 la ricorrente non possedeva più i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale e che non poteva presumersi la legittima sussistenza dell'obbligo di contribuzione e di comunicazione dei redditi. Richiamava la sentenza già intervenuta nel corso della sua vicenda , con particolare riferimento alla sentenza di questo Tribunale n. 388/2022 e richiamava l'obbligo di istruire la vicenda della permanenza di iscrizione all'Albo in capo all'Ordine ed alla Cassa Forense e richiamava la possibilità per l'Ordine professionale di procedere alla cancellazione d'ufficio per l'insussistenza delle condizioni per mantenere l'iscrizione , secondo espressa previsione di legge di cui all'art. 17 comma 9 , legge 247/2012.
Sotto altro profilo eccepiva la carenza di motivazione della cartella alla voce sanzione ed irregolarità dichiarazione, ove era presenta una dizione abbreviata ed era assente la motivazione della sanzione rendendo così illegittima la cartella impugnata.
Deduceva che la sanzione pecuniaria irrogata dalla fosse sottoposta alla disciplina CP_2 della legge 689/1991.
Sollevava profili di illegittimità costituzionale dell'art . 21 comma 8 della legge 247/2012 in tema di iscrizione alla Forense e dell'art. 7 L. 576/1980 , come modificato dalla legge 141/1992 in CP_2 tema di penalità per gli iscritti agli albi degli avvocati.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, previa la sospensione dei medesimi. Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e fissava l'udienza di discussione. Successivamente si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_1 in via preliminare la tardività del ricorso proposto nei confronti della cartella notificata dal
, in riferimento alla doglianza di omessa motivazione riguardo la sanzione richiesta in CP_5 pagamento. La tardività era riscontrabile documentalmente poiché dalla data di notifica della cartella impugnata ( 13.03.2024) alla data di deposito del ricorso proposto al Tribunale ( 03/04/2024) era decorso un termine superiore ai venti giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. Nel merito del ricorso, ed avendo riguardo alle doglianze proposte in ordine l'insussistenza del presupposto contributivo , essendo afferente al merito l'incompatibilità evidenziata dal ricorrente dipendente pubblico a rimanere iscritto presso l'Albo Avvocati Catania, l' Controparte_1
era carente di legittimazione passiva a resistere.
[...]
Le ragioni afferenti la sussistenza del credito e i presupposti di contribuzione erano rivolte esclusivamente alla , ente creditore chiamato a resistere alle doglianze della ricorrente CP_2 odierna. deduceva che nessuna contestazione era stata formulata dalla Controparte_1 ricorrente in ordine l'attività propria del riscossore e la notifica del titolo impugnato.
Evidenziava che in capo al Concessionario non sussisteva alcuna discrezionalità quanto alla possibilità di proseguire nella propria attività di riscossione, dovendo rimettersi alle indicazioni fornite dall'Ente creditore senza potersi arbitrariamente sottrarre all'obbligo di esazione avendo già ricevuto il ruolo. Evidenziava la legittimità e buona fede dell'operato del concessionario e chiedeva il rigetto del ricorso per tardività ed inammissibilità in riferimento alla doglianza di omessa motivazione della cartella ed il rigetto della domanda della ricorrente per difetto di legittimazione passiva dell' quanto ai profili di opposizione. Controparte_1 Successivamente si costituiva in giudizio che evidenziava in fatto la circostanza che CP_2
l'iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine Avvocati Catania era avvenuta a seguito di domanda della ricorrente medesima e che con il verificarsi della situazione di incompatibilità nessuna istanza di cancellazione risultava presentata dall'interessata, che continuava ad essere formalmente iscritta , con le conseguenze di legge che tale scelta comportava. Con l'entrata in vigore della legge
247/2012, art. 21, il legislatore stabiliva che l'iscrizione all'Albo avvocati comportava la contestuale iscrizione alla . Controparte_2
Nella fattispecie correttamente la resistente chiedeva il pagamento dei contributi, essendo la ricorrente odierna rimasta iscritta all'Albo Avvocati . Solo in data 10.05.2024 veniva cancellata , come la CP_2 apprendeva da comunicazione ricevuta e depositata in atti di giudizio. Deduceva che gli articoli del
Regolamento di Previdenza Forense non consentivano alla di svolgere controlli sulla CP_2 permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Avvocati, evidenziava che all'epoca dei fatti ( 2009-
2010) la non poteva e non può oggi rilevare autonomamente cause di incompatibilità, precisava CP_2 che tale possibilità era stata decisamente preclusa con l'entrata in vigore della legge 247/2012. Le censure di incostituzionalità afferenti il comma 8 dell'art. 21 legge247/2012 erano infondate come valutate dalla giurisprudenza che aveva affrontato tali profili.
Evidenziava la conformità a legge delle richieste di pagamento di contributi e sanzioni, come derivanti dalla legge e come previste da norme anche regolamentari ( artt. 66 e 75 regolamento Unico
Previdenza Forense) legato alla scelta di permanere iscritta all'albo Avvocati da parte della ricorrente.
Evidenziava inoltre che la sentenza n. 388/2022 richiamata in ricorso dalla ricorrente era dinanzi la
Corte di Appello ( R.G. 656/2022) ed era chiamata per la discussione.
Le contestazioni espresse in ordine la carenza di motivazione della sanzione portata dalla cartella riguardava il Concessionario e non già la titolare dei crediti contributivi. Deduceva CP_2
l'infondatezza della eccepita applicabilità alla fattispecie della norma afferente le sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981. Deduceva che nel caso all'esame ,fosse applicabile la legge speciale n. 21 del 1986, che richiama per il recupero dei contributi dovuti alla la CP_2 regolamentazione prevista in materia di imposte dirette , ovverosia il DPR 602 del 1973.
La resistente formulava domanda di accertamento nel merito della fondatezza della pretesa CP_2 creditoria in capo alla resistente, con condanna al pagamento della contribuzione richiesta con la cartella impugnata. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma integrale della cartella impugnata e del ruolo 2023 ivi portato, con la condanna della ricorrente al pagamento di euro 905,00
a titolo di contribuzione per sanzioni dichiarative da omesso invio dei modelli 5/2021 e 5/2022, oltre gli interessi dal dovuto. In subordine , in caso di accoglimento delle eccezioni proposte dalla ricorrente , con annullamento della cartella impugnata, chiedeva l'accertamento del credito in capo alla Cassa Forense con condanna della ricorrente al pagamento delle somme iscritte al ruolo 2023 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 Legge 576/1980, dalla data del dovuto al saldo, con vittoria di spese di giudizio.
Durante il corso di giudizio il Giudice titolare del procedimento verificava la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti e dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo all'Ordine
Avvocati Catania con provvedimento del 23.09.2024 e disponeva la rinnovazione della notifica , che veniva eseguita in data 21.10.2024.
Successivamente all'udienza del 14.01.2025, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell'Ordine Avvocati Catania e rinviava per decisione all'udienza del 17/11/2025 disponendo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla eccepivano nel termine di legge sulle modalità di tale trattazione. All'udienza del 17/11/2025, acquisite le note come in atti depositate , questo giudice già delegato per la discussione e decisione con provvedimento della
Presidenza di Sezione di questo Tribunale, definisce il giudizio con il seguente provvedimento.
÷÷÷÷÷
Occorre rilevare in via preliminare, venendo alle ragioni della decisione, che la ricorrente con la proposta opposizione alla cartella abbia contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa contributiva assumendo , quale ragione ostativa alla pretesa, lo svolgimento di attività lavorativa incompatibile con l'esercizio della professione forense.
L'opposizione va quindi qualificata come opposizione avverso il ruolo, inerendo la stessa al merito della pretesa, ne consegue il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione nei confronti dell'opposizione al ruolo.
Diversamente, in riferimento alle doglianze proposte per carenza di motivazione della cartella, come si evince dal ricorso ( pag. 13) “ Gli opposti atti sanzionatori, per come sono riportati nella opposta cartella e per tale sola conoscenza che ne è stata data, risultano del tutto mancanti della dovuta individuazione e indicazione della specifica concreta fattispecie di non regolarità che si è inteso contestare e punire tra quelle contemplate( non assolvimento o non conformità della comunicazione), non essendo, a tal fine, utili il solo scarno richiamo all'art. 9 della legge 141/92 e la semplice ed in parte abbreviata dizione di “SANZIONE IRREGOL DICH.” Annotati in cartella per le fattispecie”. Tale censura risulta inammissibile in quanto tardiva poiché avrebbe dovuto essere proposta nei venti giorni dalla notifica della cartella (13.03.2024) ed il ricorso risulta depositato in data 03.04.2024 ben oltre il termine perentorio di legge di cui all'art. 617 c.p.c.
In ogni caso la censura risulta infondata poiché la cartella esattoriale viene emessa in conformità al modello ministeriale e quale atto impositivo non segue le regole dei provvedimenti amministrativi discrezionali che richiedono dettagliata motivazione, essendo pertanto sufficiente il richiamo normativo e la categoria di sanzione o tributo secondo il modello Ministeriale predisposto.
Va ricordato che in ordine al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 D.Lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. secondo cui : “ le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”. In ordine alla natura di termine perentorio ed alle conseguenze della sua inosservanza si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ( Cass. 17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass.
4506/2007); altresì si richiama Cass.8765/1997; Cass.9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass.
3404/2004.
La doglianza proposta da parte ricorrente sulla carenza di motivazione della cartella impugnata non merita accoglimento.
Parimenti infondata risulta la doglianza proposta sulla applicabilità della legge 689/1981 riguardante la necessità di notifica di atti prodromici di accertamento quali la preventiva contestazione di violazione. Nella riscossione dei contributi mediante ruolo non sono applicabili le medesime norme previste per le sanzioni amministrative e trova applicazione la legge n. 21 del 1986 in materia di recupero di contributi e sanzioni dovuti alla odierna resistente. Trova altresì applicazione il CP_2
Decreto legislativo 46 del 1999 che prevede come facoltativa e non già obbligatoria nella materia contributiva la preventiva notifica di avviso bonario o atto di accertamento, che non costituisce pertanto condizione di procedibilità ai fini della riscossione del contributo iscritto a ruolo.
Ritenute pertanto non meritevoli di accoglimento tali specifiche doglianze , in ordina al merito del ricorso ed alla carente sussistenza dei presupposti di contribuzione alla il ricorso è CP_2 fondato.
La legge 247/2012, articolo 21 comma 8, ha previsto l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense di tutti gli avvocati iscritti all'albo; la ricorrente ha documentato sin dal 2010 l'esercizio di attività di lavoro subordinato , essendo stata assunta quale pubblico dipendente a seguito il superamento di un concorso all' e successivamente all'INPS come da attestato di servizio e Controparte_1 contratto prodotto in atti di giudizio. La ricorrente assume che lo svolgimento di attività incompatibile con l'esercizio della professione forense sia presupposto sufficiente, indipendentemente dalla questione della sua contemporanea iscrizione all'Albo degli avvocati , per ottenere la sua cancellazione dalla cassa convenuta e l'annullamento della cartella opposta in conseguenza della illegittimità della pretesa contributiva in relazione agli anni dedotti in causa ( 2020/2021). Pure a fronte della espressa previsione di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge citata 247/2012 secondo cui “ l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa di previdenza ed assistenza forense” ed a fronte , altresì , della previsione per cui sono rimesse al consiglio dell'ordine
“ con regolarità ogni tre anni” le verifiche necessarie ( cfr. il comma 2) e secondo cui con la stessa periodicità il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri per verificare se permangono i requisiti previsti per l'iscrizione , provvedendo di conseguenza ed informando della revisione e dei suoi risultati la ( cfr. comma 3), nondimeno la stipulazione di CP_2 un contratto di impiego pubblico è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del r. d. l. n. 1578/1933.
L'accertamento di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale, mai esercitata dalla ricorrente e mai provata dalla resistente odierna, e quindi l'accertamento della situazione di incompatibilità della stessa iscrizione all'albo avvocati, giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la ricorrente odierna, con il conseguente venire meno di diritti ed obblighi del soggetto che permane illegittimamente iscritto ( cfr. in tale senso Cass.
n. 15109/2015). L'art. 2, terzo comma della legge n. 319 del 1975 dispone che l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del r. d. n. 1578 del 1933, “ancorché
l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente , preclude sia l'iscrizione alla , sia la considerazione , ai fini del Controparte_2 conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta”.
La ricorrente , stante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione ( e subito dopo Inps) a far CP_1 Controparte_1 tempo dal 2010 ad oggi si è trovata in quella situazione di incompatibilità per l'intero periodo
2020/2021 di cui in cartella di pagamento impugnata;
ne consegue che la medesima ricorrente non è tenuta ad alcuna contribuzione per il periodo in questione essendo illegittimamente costituito il rapporto previdenziale.
Ne discende l'illegittima iscrizione a ruolo delle somme e l'annullamento della cartella.
In ordine alle spese di giudizio, alla luce della soccombenza della ricorrente in riferimento alle doglianze non accolte come in motivazione, tenuto conto del comportamento della ricorrente che , trovandosi in condizione di incompatibilità, non ha definito con tempestività la propria cancellazione dall'albo ( ad es. attraverso riproposizione della domanda di cancellazione ) né ha provato di avere cura dell'esito della originaria domanda presentata ( ad es. con conservazione di copia e numero di protocollo) , tali elementi consentono di individuare le ragioni per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3469/2024 R.G.L. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede :
In accoglimento del ricorso dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme per sanzioni dichiarative comminate per il mancato invio dei modelli 5/2021 e 5/2022 dovuti alla
[...]
per gli anni 2020 e 2021, portati dalla cartella di pagamento Controparte_2
29320230069366553000 che per l'effetto annulla;
Rigetta ogni altra domanda proposta dalla resistente;
Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania 19/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 17/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3469/2024 R.G.L. promosso
DA
nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 136, c. f. , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Sara Patanè che la C.F._1 rappresenta e difende come da procura in atti di giudizio, domiciliata presso il suo studio in
Fiumefreddo di Sicilia (CT) via Regina del Cielo 147;
Ricorrente
CONTRO con Sede legale in Roma via Giuseppe Grezar 14, c.f. Controparte_1
in persona del Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio P.IVA_1 Persona_1 come da procura speciale Notaio di Roma del 22.06.2023, rep. 180134, racc. Persona_2
12348, in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Rocco con domicilio di posta elettronica certificata come da procura alle liti depositata in giudizio;
Email_1
Resistente
, c.f. in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Presidente legale rappresentante p. t. con Sede in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 8 in giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Zarrillo come da procura in atti di giudizio , domiciliata presso lo studio del proprio procuratore in Catania via Ingegnere 4;
Resistente
in persona del Legale Rappresentante p. t. con Sede Palazzo di Controparte_3
Giustizia Piazza Verga Catania;
Contumace Oggetto : opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/04/2024 dinanzi il Tribunale lavoro Catania, la ricorrente odierna impugnava la cartella esattoriale di pagamento n. 29320230069366553000, notificata dall'
[...]
il 13/03/2024 portante l'intimazione di pagamento della complessiva Controparte_4 somma di euro 910,88 per sanzioni dichiarative comminate per il mancato invio dei modelli 05/2021,
(riferito al reddito prodotto nel 2020) e modello 5/2022,( riferito al reddito 2021), alla
[...]
. Controparte_2
Premetteva in fatto di avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2008
e dopo formale domanda, veniva iscritta nel 2009 all'Albo degli Avvocati di Catania .
Nel corso del 2010 a seguito di , assunzione in ruolo quale pubblico dipendente per vincita di concorsi, si recava presso gli uffici di segreteria dell'Ordine Avvocati di Catania a presentare domanda di cancellazione dall'Albo, assieme ad altra iscritta.
A distanza di diversi anni, nel 2017 alla ricorrente veniva comunicato l'invito a presentarsi presso il citato Ordine professionale, dinanzi il Consiglio, per riferire del mancato pagamento delle quote di iscrizione all'Albo professionale a far tempo dal 2010 sino al 2017. Nel corso della comparizione del 04/04/2017 la ricorrente rappresentava le circostanze di assunzione in ruolo quale pubblico dipendente e di avere presentato già la domanda di cancellazione dall'Albo, riferendo la circostanza di essere stata accompagnata da altra iscritta e menzionando il nominativo.
Nella successiva comparizione del 19/04/2017 l'Ordine professionale comunicava all'avvocato di fiducia della ricorrente che non si era rinvenuta la domanda di cancellazione dall'Albo professionale.
Successivamente con istanza presentata il 26/5/2017 la ricorrente chiedeva il riesame della fattispecie evidenziando che la mancata cancellazione si risolveva in una situazione pesante ed onerosa per la medesima , considerando che la circostanza della presentazione della domanda di cancellazione era fondata e suffragabile dall'altra iscritta , che aveva presentato anche domanda di cancellazione dall'iscrizione all'Albo Avvocati e che successivamente veniva cancellata dall'Ordine con apposita delibera. Evidenziava altresì che la medesima ricorrente non aveva mai esercitato attività professionale dalla assunzione in ruolo nel 2010. Evidenziava altresì che non era ipotizzabile la persistente iscrizione all'Albo per un periodo abbastanza lungo ( 2010-2017) connotato dalla situazione perdurante di incompatibilità per l'esercizio di lavoro subordinato. In data 06.06.2017 il
Consiglio dell'Ordine deliberava di non provvedere al riesame come da istanza ed esplicitava l'obbligo della ricorrente alla regolarizzazione dei pagamenti della tassa iscrizione albo dal 2010 al
2017 e deliberava la sospensione dell'attività professionale per morosità, secondo l'art. 29 L. 247/2012. Dopo questa posizione assunta dal Consiglio dell'Ordine e la mancata cancellazione la ricorrente aveva affrontato svariati giudizi avverso procedure di riscossione promosse da
[...]
per la riscossione coattiva di somme iscritte a ruolo a titolo di contributi e pretese creditorie CP_2 che sorgevano dalla formale perdurante iscrizione all'Albo Avvocati Catania e l'iscrizione per legge alla . Controparte_2
Specificava la circostanza che una procedura di riscossione coattiva era stata impugnata con ricorso a questo Tribunale intestato, che con sentenza n. 5867/2019 aveva dichiarato illegittima l'iscrizione a ruolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di comunicare il reddito alla
[...] ed aveva annullato la cartella di pagamento. CP_2
Richiamava altresì successiva procedura di riscossione coattiva promossa per il recupero di contributi dovuti in riferimento al 2014 ed interessi per omesso versamento dell'anno 2015, anche tale procedimento coattivo era stato impugnato dinanzi questo Tribunale e concluso con sentenza
388/2022 che aveva disposto l'annullamento dei ruoli e cartelle.
Una ulteriore procedura di riscossione coattiva era stata intrapresa per il recupero di contributi richiesti dalla per il 2015, 2016,2017 oltre sanzioni , tale giudizio si è concluso con CP_2 sentenza n. 3287/2023. Dopo tale procedimento è intervenuta la notifica della cartella all'esame del presente giudizio.
Deduceva l'infondatezza della pretesa posta in esecuzione con la cartella impugnata e l'illegittimità di tutti gli atti opposti. A sostegno del ricorso deduceva l'errata interpretazione dell'art. 21 comma 8 della legge 247/2012 e l'errata interpretazione di quanto dispone l'art. 17 L. 576/1980 , come modificato dalla l. 141/1992. Deduceva che le norme sopra richiamate dovevano avere quali destinatari esclusivamente gli avvocati dediti al relativo esercizio professionale e non coloro che rimanevano iscritti all'Albo per una qualche motivazione e risultano solo formalmente iscritti e non dediti all'esercizio professionale effettivo.
Deduceva che l'applicabilità degli obblighi derivanti da dette disposizioni alla generalità degli iscritti sarebbero risultate non conformi a costituzione.
Sotto altro profilo deduceva l'omessa attività di accertamento, da parte dell' e della CP_3 [...]
della permanenza dei requisiti di iscrizione all'albo, deduceva la carenza di istruttoria e la CP_2 contraddittorietà manifesta degli atti e provvedimenti illegittimi della CP_2
Evidenziava che sin dal 2010 la ricorrente non possedeva più i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale e che non poteva presumersi la legittima sussistenza dell'obbligo di contribuzione e di comunicazione dei redditi. Richiamava la sentenza già intervenuta nel corso della sua vicenda , con particolare riferimento alla sentenza di questo Tribunale n. 388/2022 e richiamava l'obbligo di istruire la vicenda della permanenza di iscrizione all'Albo in capo all'Ordine ed alla Cassa Forense e richiamava la possibilità per l'Ordine professionale di procedere alla cancellazione d'ufficio per l'insussistenza delle condizioni per mantenere l'iscrizione , secondo espressa previsione di legge di cui all'art. 17 comma 9 , legge 247/2012.
Sotto altro profilo eccepiva la carenza di motivazione della cartella alla voce sanzione ed irregolarità dichiarazione, ove era presenta una dizione abbreviata ed era assente la motivazione della sanzione rendendo così illegittima la cartella impugnata.
Deduceva che la sanzione pecuniaria irrogata dalla fosse sottoposta alla disciplina CP_2 della legge 689/1991.
Sollevava profili di illegittimità costituzionale dell'art . 21 comma 8 della legge 247/2012 in tema di iscrizione alla Forense e dell'art. 7 L. 576/1980 , come modificato dalla legge 141/1992 in CP_2 tema di penalità per gli iscritti agli albi degli avvocati.
Chiedeva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati, previa la sospensione dei medesimi. Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva della cartella impugnata e fissava l'udienza di discussione. Successivamente si costituiva in giudizio che eccepiva Controparte_1 in via preliminare la tardività del ricorso proposto nei confronti della cartella notificata dal
, in riferimento alla doglianza di omessa motivazione riguardo la sanzione richiesta in CP_5 pagamento. La tardività era riscontrabile documentalmente poiché dalla data di notifica della cartella impugnata ( 13.03.2024) alla data di deposito del ricorso proposto al Tribunale ( 03/04/2024) era decorso un termine superiore ai venti giorni per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. Nel merito del ricorso, ed avendo riguardo alle doglianze proposte in ordine l'insussistenza del presupposto contributivo , essendo afferente al merito l'incompatibilità evidenziata dal ricorrente dipendente pubblico a rimanere iscritto presso l'Albo Avvocati Catania, l' Controparte_1
era carente di legittimazione passiva a resistere.
[...]
Le ragioni afferenti la sussistenza del credito e i presupposti di contribuzione erano rivolte esclusivamente alla , ente creditore chiamato a resistere alle doglianze della ricorrente CP_2 odierna. deduceva che nessuna contestazione era stata formulata dalla Controparte_1 ricorrente in ordine l'attività propria del riscossore e la notifica del titolo impugnato.
Evidenziava che in capo al Concessionario non sussisteva alcuna discrezionalità quanto alla possibilità di proseguire nella propria attività di riscossione, dovendo rimettersi alle indicazioni fornite dall'Ente creditore senza potersi arbitrariamente sottrarre all'obbligo di esazione avendo già ricevuto il ruolo. Evidenziava la legittimità e buona fede dell'operato del concessionario e chiedeva il rigetto del ricorso per tardività ed inammissibilità in riferimento alla doglianza di omessa motivazione della cartella ed il rigetto della domanda della ricorrente per difetto di legittimazione passiva dell' quanto ai profili di opposizione. Controparte_1 Successivamente si costituiva in giudizio che evidenziava in fatto la circostanza che CP_2
l'iscrizione all'Albo professionale presso l'Ordine Avvocati Catania era avvenuta a seguito di domanda della ricorrente medesima e che con il verificarsi della situazione di incompatibilità nessuna istanza di cancellazione risultava presentata dall'interessata, che continuava ad essere formalmente iscritta , con le conseguenze di legge che tale scelta comportava. Con l'entrata in vigore della legge
247/2012, art. 21, il legislatore stabiliva che l'iscrizione all'Albo avvocati comportava la contestuale iscrizione alla . Controparte_2
Nella fattispecie correttamente la resistente chiedeva il pagamento dei contributi, essendo la ricorrente odierna rimasta iscritta all'Albo Avvocati . Solo in data 10.05.2024 veniva cancellata , come la CP_2 apprendeva da comunicazione ricevuta e depositata in atti di giudizio. Deduceva che gli articoli del
Regolamento di Previdenza Forense non consentivano alla di svolgere controlli sulla CP_2 permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Avvocati, evidenziava che all'epoca dei fatti ( 2009-
2010) la non poteva e non può oggi rilevare autonomamente cause di incompatibilità, precisava CP_2 che tale possibilità era stata decisamente preclusa con l'entrata in vigore della legge 247/2012. Le censure di incostituzionalità afferenti il comma 8 dell'art. 21 legge247/2012 erano infondate come valutate dalla giurisprudenza che aveva affrontato tali profili.
Evidenziava la conformità a legge delle richieste di pagamento di contributi e sanzioni, come derivanti dalla legge e come previste da norme anche regolamentari ( artt. 66 e 75 regolamento Unico
Previdenza Forense) legato alla scelta di permanere iscritta all'albo Avvocati da parte della ricorrente.
Evidenziava inoltre che la sentenza n. 388/2022 richiamata in ricorso dalla ricorrente era dinanzi la
Corte di Appello ( R.G. 656/2022) ed era chiamata per la discussione.
Le contestazioni espresse in ordine la carenza di motivazione della sanzione portata dalla cartella riguardava il Concessionario e non già la titolare dei crediti contributivi. Deduceva CP_2
l'infondatezza della eccepita applicabilità alla fattispecie della norma afferente le sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981. Deduceva che nel caso all'esame ,fosse applicabile la legge speciale n. 21 del 1986, che richiama per il recupero dei contributi dovuti alla la CP_2 regolamentazione prevista in materia di imposte dirette , ovverosia il DPR 602 del 1973.
La resistente formulava domanda di accertamento nel merito della fondatezza della pretesa CP_2 creditoria in capo alla resistente, con condanna al pagamento della contribuzione richiesta con la cartella impugnata. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con la conferma integrale della cartella impugnata e del ruolo 2023 ivi portato, con la condanna della ricorrente al pagamento di euro 905,00
a titolo di contribuzione per sanzioni dichiarative da omesso invio dei modelli 5/2021 e 5/2022, oltre gli interessi dal dovuto. In subordine , in caso di accoglimento delle eccezioni proposte dalla ricorrente , con annullamento della cartella impugnata, chiedeva l'accertamento del credito in capo alla Cassa Forense con condanna della ricorrente al pagamento delle somme iscritte al ruolo 2023 oltre interessi, ai sensi dell'art. 18 Legge 576/1980, dalla data del dovuto al saldo, con vittoria di spese di giudizio.
Durante il corso di giudizio il Giudice titolare del procedimento verificava la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti e dichiarava la nullità della notifica del ricorso introduttivo all'Ordine
Avvocati Catania con provvedimento del 23.09.2024 e disponeva la rinnovazione della notifica , che veniva eseguita in data 21.10.2024.
Successivamente all'udienza del 14.01.2025, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dell'Ordine Avvocati Catania e rinviava per decisione all'udienza del 17/11/2025 disponendo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla eccepivano nel termine di legge sulle modalità di tale trattazione. All'udienza del 17/11/2025, acquisite le note come in atti depositate , questo giudice già delegato per la discussione e decisione con provvedimento della
Presidenza di Sezione di questo Tribunale, definisce il giudizio con il seguente provvedimento.
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Occorre rilevare in via preliminare, venendo alle ragioni della decisione, che la ricorrente con la proposta opposizione alla cartella abbia contestato la sussistenza dei presupposti costitutivi della pretesa contributiva assumendo , quale ragione ostativa alla pretesa, lo svolgimento di attività lavorativa incompatibile con l'esercizio della professione forense.
L'opposizione va quindi qualificata come opposizione avverso il ruolo, inerendo la stessa al merito della pretesa, ne consegue il difetto di legittimazione passiva del concessionario della riscossione nei confronti dell'opposizione al ruolo.
Diversamente, in riferimento alle doglianze proposte per carenza di motivazione della cartella, come si evince dal ricorso ( pag. 13) “ Gli opposti atti sanzionatori, per come sono riportati nella opposta cartella e per tale sola conoscenza che ne è stata data, risultano del tutto mancanti della dovuta individuazione e indicazione della specifica concreta fattispecie di non regolarità che si è inteso contestare e punire tra quelle contemplate( non assolvimento o non conformità della comunicazione), non essendo, a tal fine, utili il solo scarno richiamo all'art. 9 della legge 141/92 e la semplice ed in parte abbreviata dizione di “SANZIONE IRREGOL DICH.” Annotati in cartella per le fattispecie”. Tale censura risulta inammissibile in quanto tardiva poiché avrebbe dovuto essere proposta nei venti giorni dalla notifica della cartella (13.03.2024) ed il ricorso risulta depositato in data 03.04.2024 ben oltre il termine perentorio di legge di cui all'art. 617 c.p.c.
In ogni caso la censura risulta infondata poiché la cartella esattoriale viene emessa in conformità al modello ministeriale e quale atto impositivo non segue le regole dei provvedimenti amministrativi discrezionali che richiedono dettagliata motivazione, essendo pertanto sufficiente il richiamo normativo e la categoria di sanzione o tributo secondo il modello Ministeriale predisposto.
Va ricordato che in ordine al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 D.Lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie” per cui trova applicazione l'art. 617 c.p.c. secondo cui : “ le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”. In ordine alla natura di termine perentorio ed alle conseguenze della sua inosservanza si richiama l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ( Cass. 17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass.
4506/2007); altresì si richiama Cass.8765/1997; Cass.9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass.
3404/2004.
La doglianza proposta da parte ricorrente sulla carenza di motivazione della cartella impugnata non merita accoglimento.
Parimenti infondata risulta la doglianza proposta sulla applicabilità della legge 689/1981 riguardante la necessità di notifica di atti prodromici di accertamento quali la preventiva contestazione di violazione. Nella riscossione dei contributi mediante ruolo non sono applicabili le medesime norme previste per le sanzioni amministrative e trova applicazione la legge n. 21 del 1986 in materia di recupero di contributi e sanzioni dovuti alla odierna resistente. Trova altresì applicazione il CP_2
Decreto legislativo 46 del 1999 che prevede come facoltativa e non già obbligatoria nella materia contributiva la preventiva notifica di avviso bonario o atto di accertamento, che non costituisce pertanto condizione di procedibilità ai fini della riscossione del contributo iscritto a ruolo.
Ritenute pertanto non meritevoli di accoglimento tali specifiche doglianze , in ordina al merito del ricorso ed alla carente sussistenza dei presupposti di contribuzione alla il ricorso è CP_2 fondato.
La legge 247/2012, articolo 21 comma 8, ha previsto l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense di tutti gli avvocati iscritti all'albo; la ricorrente ha documentato sin dal 2010 l'esercizio di attività di lavoro subordinato , essendo stata assunta quale pubblico dipendente a seguito il superamento di un concorso all' e successivamente all'INPS come da attestato di servizio e Controparte_1 contratto prodotto in atti di giudizio. La ricorrente assume che lo svolgimento di attività incompatibile con l'esercizio della professione forense sia presupposto sufficiente, indipendentemente dalla questione della sua contemporanea iscrizione all'Albo degli avvocati , per ottenere la sua cancellazione dalla cassa convenuta e l'annullamento della cartella opposta in conseguenza della illegittimità della pretesa contributiva in relazione agli anni dedotti in causa ( 2020/2021). Pure a fronte della espressa previsione di cui al comma 8 dell'art. 21 della legge citata 247/2012 secondo cui “ l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa di previdenza ed assistenza forense” ed a fronte , altresì , della previsione per cui sono rimesse al consiglio dell'ordine
“ con regolarità ogni tre anni” le verifiche necessarie ( cfr. il comma 2) e secondo cui con la stessa periodicità il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri per verificare se permangono i requisiti previsti per l'iscrizione , provvedendo di conseguenza ed informando della revisione e dei suoi risultati la ( cfr. comma 3), nondimeno la stipulazione di CP_2 un contratto di impiego pubblico è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del r. d. l. n. 1578/1933.
L'accertamento di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale, mai esercitata dalla ricorrente e mai provata dalla resistente odierna, e quindi l'accertamento della situazione di incompatibilità della stessa iscrizione all'albo avvocati, giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la ricorrente odierna, con il conseguente venire meno di diritti ed obblighi del soggetto che permane illegittimamente iscritto ( cfr. in tale senso Cass.
n. 15109/2015). L'art. 2, terzo comma della legge n. 319 del 1975 dispone che l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del r. d. n. 1578 del 1933, “ancorché
l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente , preclude sia l'iscrizione alla , sia la considerazione , ai fini del Controparte_2 conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta”.
La ricorrente , stante l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della pubblica amministrazione ( e subito dopo Inps) a far CP_1 Controparte_1 tempo dal 2010 ad oggi si è trovata in quella situazione di incompatibilità per l'intero periodo
2020/2021 di cui in cartella di pagamento impugnata;
ne consegue che la medesima ricorrente non è tenuta ad alcuna contribuzione per il periodo in questione essendo illegittimamente costituito il rapporto previdenziale.
Ne discende l'illegittima iscrizione a ruolo delle somme e l'annullamento della cartella.
In ordine alle spese di giudizio, alla luce della soccombenza della ricorrente in riferimento alle doglianze non accolte come in motivazione, tenuto conto del comportamento della ricorrente che , trovandosi in condizione di incompatibilità, non ha definito con tempestività la propria cancellazione dall'albo ( ad es. attraverso riproposizione della domanda di cancellazione ) né ha provato di avere cura dell'esito della originaria domanda presentata ( ad es. con conservazione di copia e numero di protocollo) , tali elementi consentono di individuare le ragioni per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3469/2024 R.G.L. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così provvede :
In accoglimento del ricorso dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo delle somme per sanzioni dichiarative comminate per il mancato invio dei modelli 5/2021 e 5/2022 dovuti alla
[...]
per gli anni 2020 e 2021, portati dalla cartella di pagamento Controparte_2
29320230069366553000 che per l'effetto annulla;
Rigetta ogni altra domanda proposta dalla resistente;
Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania 19/11/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo