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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2548/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Parte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EZ , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Angelo Paletta (C.F.: ) e dall'Avv. Alessandro Paletta (C.F.: C.F._1
), con studio in Roma, Via Emilia n. 88; C.F._2
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, con sede in Milano, via G.B. Grassi 74, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata in via P.IVA_2 disgiunta tra loro, dagli avv.ti prof. Alessandro Monteverde del Foro di Novara (c.f.
; pec rdineavvocati ed C.F._3 Email_1 Email_2
Anna Evangelio del Foro di Milano, (c.f. ; pec C.F._4
, ed elettivamente domiciliata, per quanto Email_3 d'occorrenza, presso la propria sede e studio dell'avv. Anna Evangelio in Milano, via G.B. Grassi 74;
APPELLATA. APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
1 Oggetto: factoring
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di PC in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
1597/2024, pubblicata in data 10.2.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dall' , ha Controparte_2 parzialmente accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il D.I. opposto e condannato l'opponente a pagare in favore della società l'importo di euro 131.586,96, oltre Parte_1 interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dall'8 ottobre 2020 al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta da in Parte_1 qualità di cessionaria dei crediti vantati da molteplici società nei confronti dell' , CP_1 per l'importo di euro 262.100,42, a titolo di interessi mora maturati in relazione ad altri e differenti crediti nei confronti dell'azienda socio sanitaria per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici. A sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto l'inidoneità probatoria della CP_1 documentazione prodotta nel giudizio monitorio, evidenziando l'insufficienza delle fatture relative agli interessi di mora, accompagnate da conteggi e prospetti unilateralmente predisposti dalla banca. La difesa dell'opponente ha quindi eccepito l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando i presupposti della certezza e della liquidità del credito, in quanto non aveva specificato i criteri e i dati in base ai quali erano state Parte_1 emesse le fatture azionate in giudizio e, in particolare, i giorni di preteso ritardo, le date di decorrenza degli interessi di mora e le date finali o il saggio di interessi applicato. L'azienda opponente ha inoltre contestato l'efficacia delle dedotte cessioni di credito in favore della Banca ricorrente, in assenza della produzione delle cessioni e, comunque, della prova della loro accettazione da parte dell'Azienda socio sanitaria, in conformità alla normativa pubblicistica di cui alla l. 20.3.1865, n. 2248, all. E (art. 9), al r.d. 18.11.1923, n. 2440 (art. 70), al d. lgs. 12.4.2006, n. 163 (art. 117), avendo anzi l'azienda sanitaria provveduto a rifiutare alcune cessioni (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente). In ogni caso, la difesa di parte opponente ha eccepito l'erroneità dei calcoli eseguiti dalla Pt_1
[...
, come da ricostruzione effettuata dagli uffici dell' (doc.
3-9 del fascicolo di parte CP_1 opponente di primo grado). L'opposta, costituitasi in giudizio, in merito all'eccepita inefficacia delle cessioni nei confronti dell' ha prodotto i contratti di cessione inerenti i crediti oggetto di giudizio (allegato E CP_1 alla comparsa di costituzione) e ha sostenuto, tra l'altro, l'irrilevanza degli eventuali rifiuti opposti dall'Azienda opponente, anche alla luce della normativa pubblicistica richiamata, in considerazione dell'oggetto delle fatture azionate, ossia del fatto che non si trattava di fatture relative ai corrispettivi per le forniture bensì di fatture relative ai soli interessi di mora maturati, ai sensi del d.lgs. 231\2021, per il ritardato pagamento delle prime. In altre parole, nella fattispecie oggetto d'esame e secondo la prospettazione dell'opposta venivano in rilievo rapporti contrattuali esauriti e tale circostanza rendeva del tutto inefficace o comunque irrilevante la mancata adesione alla cessione da parte dell'azienda debitrice.
In merito alle contestazioni relative alla determinazione del credito, la banca opposta ha sostenuto la sufficienza dei documenti già prodotti, in particolare delle fatture relative agli interessi di mora, da esaminare unitamente ai conteggi e prospetti predisposti dalla medesima banca, integranti prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e sufficienti anche per la sua conferma nel giudizio di opposizione.
2 Infine, in ordine alle contestazioni relative ai conteggi effettuati dalla banca e posti a fondamento del ricorso, l'opposta ha sostenuto che il calcolo degli interessi era avvenuto in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 231\2002, come evincibile dai prospetti allegati alle fatture.
2. Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha così motivato il rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità dei crediti sollevata dalla difesa di parte opponente:
“la società opposta, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, ha prodotto le cessioni di credito in suo favore (v. gli Allegati E alla comparsa di costituzione e risposta), stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e pacificamente notificate all'azienda opponente. La difesa di parte opponente ha contestato la validità ed efficacia delle cessioni prodotte, in considerazione dei rifiuti opposti dall'azienda socio-sanitaria o, comunque, della mancata adesione da parte dell' (doc. 1, 2 e 15-31 del fascicolo di parte). CP_1 Ebbene, in merito alla necessità dell'accettazione delle cessioni da parte dell'azienda sanitaria ceduta, si osserva che parte opposta ha precisato di aver agito unicamente per il pagamento degli interessi di mora relativi al ritardato pagamento di corrispettivi di forniture, questi ultimi pacificamente pagati dall'azienda sanitaria, e ha dedotto che i contratti di fornitura non erano più in corso al momento delle cessioni (cfr. comparsa di costituzione p. 8-10). Si tratta di profili che possono ritenersi provati, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non contestati nel corso del giudizio da parte dell'azienda opponente la quale, d'altra parte, non ha altrimenti fornito la prova dell'attualità dei contratti di fornitura. La deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, sancita originariamente dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (poi, dalla normativa del codice dei contratti pubblici e, precisamente, dall'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 , successivamente dall'art. 106 d.lgs. n. 50\2016 e attualmente dall'art. 120 comma 12 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo allegato II.14 – art.6) e la conseguente necessità dell'adesione (poi, mancato rifiuto) dell'amministrazione interessata, essendo intese ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A. e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto, operano solo fino a quando il contatto è in corso e cessano alla conclusione del rapporto contrattuale. Pertanto, nel caso in cui il contratto abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione della prestazione del contraente privato - come nel caso di specie, alla luce di quanto sopra rilevato
- trova applicazione la disciplina generale, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A. (così, letteralmente, Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; ma nello stesso senso,
Cass., 11 gennaio 2006 n. 268; Cass., 1 febbraio 2007 n. 2209; Cass., 8 maggio 2008 n. 11475; Cass., ordinanza 15 settembre 2021 n. 24758). In questa prospettiva, è stato affermato che
“Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass., 1 febbraio 2007, n. 2209)”.
3 Il Tribunale ha invece ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione relativi all'incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla così argomentando “Ai Parte_1 fini della prova del credito, la società opposta, nella fase monitoria, ha prodotto le fatture inerenti agli interessi che sarebbero maturati per il ritardato pagamento di fatture relative a forniture di merce e alcuni prospetti contenenti l'elenco dei crediti residui (doc.
1-37 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto autenticato da notaio delle scritture contabili della società cessionaria (doc. 39-41 del fascicolo monitorio) e ha allegato l'inadempimento dell'Azienda sanitaria opponente. Parte opponente ha contestato la sufficienza di tale documentazione, rilevando, tra l'altro, come i documenti prodotti impedissero ogni verifica circa le modalità di determinazione degli importi richiesti. In particolare, l'opponente ha contestato la sufficienza delle fatture emesse per interessi moratori e dei relativi conteggi e prospetti, evidenziando la necessità della produzione da parte della delle fatture relative ai crediti ceduti dal cui ritardato Parte_1 pagamento sarebbe maturato l'ulteriore credito per interessi di mora e, soprattutto, la necessità di precisare e provare le date di scadenza di ciascuna delle fatture da cui erano stati calcolati gli interessi nonché le date dei pagamenti eseguiti dall'azienda e, quindi, i giorni di preteso ritardo e il saggio di interessi applicato (cfr. atto di citazione p. 2 e ss.). La difesa della costituendosi nel giudizio di opposizione, inizialmente ha rivendicato la Pt_1 sufficienza della documentazione già prodotta, ritenendo che si trattava di prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua conferma. Con il deposito della seconda memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto centinaia di documenti senza fornire indicazioni dettagliate in merito al loro contenuto e senza depositare un indice analitico relativo a questi elementi, limitandosi ad affermare che si trattava di produzioni integrative aventi ad oggetto i fascicoli (precisamente n. 25) inerenti a contratti, ordini, DDT e fatture relativi alle forniture.
In tal modo, la banca opposta ha onerato la controparte e il giudice della ricerca dei documenti eventualmente rilevanti ai fini della prova del credito vantato nel presente giudizio, con un comportamento processuale che è censurabile e che induce ad escludere che in tal modo sia stato assolto l'onere gravante sulla parte ai sensi dell'art. 2697c.c.. Ad avviso di questo giudice, infatti, l'opposta era gravata di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue domande, onere che non può considerarsi assolto sulla base delle sole affermazioni svolte e dell'alluvionale produzione documentale effettuata. Il mero rinvio alla documentazione prodotta, peraltro, non è sufficiente in quanto le produzioni delle parti non possono supplire all'onere di specifica allegazione delle circostanze poste a fondamento delle domande, posto che l'onere “di allegazione” precede quello “di prova”, così che fatti provati (es. documentalmente) ma non preventivamente e doverosamente allegati, non possono essere decisi (cfr. Cass., 19 ottobre 2017, n. 24607; cfr, anche Cass., SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435). In questa prospettiva, è stato anche affermato che, ai sensi degli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti ed i documenti prodotti devono essere specificamente elencati nell'indice del fascicolo e l'inosservanza di tale adempimento, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova e al giudice di merito di esaminarli (v. Cass., 30 maggio 1997 n.
4822), non avendo il giudice alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata (Cass., 26 maggio 2011 n. 11617).
In ogni caso, parte opposta non ha fornito tutti gli elementi necessari per verificare la data di avvenuto pagamento e le motivazioni dell'asserito ritardo. Non è stata fornita la prova della data in cui sarebbero effettivamente intervenuti i pagamenti delle fatture emesse per i corrispettivi delle forniture, rendendo così impossibile la verifica della corretta determinazione degli importi richiesti a titolo di interessi di mora. Né possono ritenersi a tal fine sufficienti i “dettagli” delle fatture originarie prodotti unitamente alle fatture per interessi (doc.
1-37 del fascicolo monitorio), trattandosi di documenti di formazione unilaterale della stessa che, di per sé, sarebbero privi di Parte_1
4 rilievo e che, a maggior ragione, non possono assolvere alcuna funzione probatoria nell'ipotesi di specifica contestazione da parte del debitore, come nel caso concreto. A fronte delle contestazioni di parte opponente, aveva l'onere di fornire la prova del credito Parte_1 vantato. La società opposta ha invece incentrato la propria attività assertiva e di difesa sui citati prospetti e sulle fatture per gli interessi di mora ma è evidente l'inidoneità dei primi, in quanto documenti di formazione unilaterale riconducibili alla stessa opposta, così come dei documenti fiscali, a costituire la prova dell'esistenza del credito vantato. Tantomeno è sufficiente l'estratto autenticato delle scritture contabili della società ricorrente, atteso che sarebbe stato necessario produrre gli estratti delle scritture contabili delle società fornitrici che hanno poi ceduto il loro credito all'odierna opposta. I documenti prodotti hanno impedito di verificare la legittimità delle domande avanzate, non essendovi certezza né in ordine agli importi originariamente dovuti - costituenti la base di calcolo degli interessi di mora- né della scadenza delle fatture originarie, né delle date degli intervenuti pagamenti, elementi tutti necessari ai fini della verifica della corretta determinazione degli interessi di mora di cui è chiesto il pagamento nel presente giudizio”. Il Tribunale, sul punto, ha tuttavia rilevato che l'opponente nel corso del giudizio, nel CP_1 contestare i calcoli effettuati dalla banca aveva dato atto di come, dalle verifiche svolte dai propri uffici, l'importo dovuto a titolo di interessi di mora ammontasse, complessivamente, ad euro 131.586,96, come da prospetti allegati sub doc. 11-12 del fascicolo di parte opponente e doc. 13 e ss.), ed ha conseguentemente ritenuto che “tali dichiarazioni si configurano, ad avviso di questo giudice, quali ricognizioni di debito, rilevanti ai sensi dell'art. 1988 c.c., con l'effetto che, limitatamente a tale somma, la Banca deve ritenersi dispensata dal relativo onere probatorio”. Il Tribunale ha pertanto revocato il D.I. opposto, accolto parzialmente la domanda di pagamento proposta dalla e condannato al pagamento Parte_1 Controparte_2 dell'importo complessivo di euro 131.586,96, oltre a interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, risalente all'8 ottobre 2020, sino al saldo.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale articolando un unico motivo Parte_1 così rubricato “Errata valutazione delle prove allegate: i conteggi determinativi del credito azione a titolo di interessi di mora, sono perfettamente intellegibili, redatti con rigore contabile e perfetta applicazione di norma di diritto sancita nel DLgs231/02, in assenza di prove equivalenti (documentali) per assistere la eccezione di adempimenti in tempi diversi da quelli indicati da . Rispetto del principio di buona fede nell'agire in giudizio e Parte_1 incoerenza della difficoltà di difesa della debitrice: ha finanche rideterminato i CP_2 conteggi degli interessi, riconoscendosi debitore per importo complessivo minore dal documentato”. Con tale motivo di appello ripropone in sostanza le stesse argomentazioni spese in Parte_1 primo grado per sostenere l'idoneità probatoria della documentazione prodotta, ovvero dei prospetti e delle note di addebito contenenti i conteggi degli interessi moratori, documenti che, unitamente alle fatture versate in atti, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a confermare integralmente il D.I. opposto o, in subordine, a disporre una CTU contabile al fine di calcolare con esattezza l'importo dovuto da per interessi di mora. CP_1
4. L'appellata si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte e articolando due motivi di appello incidentale. Con il primo motivo censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la titolarità in capo a quale cessionaria, dei crediti azionati in giudizio. Parte_1
A sostegno del motivo testualmente afferma che “non vi è dubbio che, a prestazioni non ultimate a favore dell'ente pubblico ospedaliero le cessioni non abbisognano di alcuna
5 accettazione (Cass., 11.1.2006 n. 268), per le motivazioni correttamente richiamate nella sentenza che qui si impugna. Ma, dal momento in cui erano state eseguite le prestazioni dovute all'Azienda, momento che (fatta eccezione per le forniture respinte – senza contestazione – e di cui al doc. 4 dell'Azienda prodotto già con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo) era maturato al tempo delle cessioni, proprio perché “non è più invocabile la disciplina speciale” di cui alle norme richiamate dalla stessa sentenza del Tribunale al punto 4, conseguentemente, come evidenzia nella parte motiva Cass., 1.2.2007 n. 2209, “torna ad applicarsi quella generale”, e quindi l'art. 1269 c.c.” Secondo l'appellata “nulla impedisce che la volontà delle parti cedente e cessionaria possa validamente esprimersi esigendo anche l'”adesione” (ossia l'approvazione) del debitore ceduto e ciò, come conferma sempre la motivazione dell'appena citata sentenza n. 2209/2007,
“per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. E nulla muta, ovviamente, quando si agisce solo per la cessione dei frutti e non del capitale (già pagato)”. Alla luce di ciò l' sostiene che “non poteva mutare quanto aveva in CP_1 Parte_1 origine concordato, né poteva, liberandosi validamente ed Controparte_2 efficacemente delle residuali prestazioni per interessi, pagare (il dovuto, ossia escluso il contestato!) a chi aveva curato le forniture e, in assenza di adesione, era l'unico soggetto residuale titolare del credito”. Con il secondo motivo di appello incidentale contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'operatività, in favore di dell'art. 1988 c.c. in relazione all'importo di Parte_1 euro 131.586,96, affermando che “i doc.ti 11, 12, 13 e 14 di parte opponente, odierna appellante incidentale, non costituiscono in verità “ricognizione di debito”, bensì prospetti di calcolo degli interessi presentati “ferme le altre assorbenti ragioni di opposizione” Afferma che i prospetti proposti, “in tale contesto difensivo”, rappresentavano la simulazione dei calcoli degli interessi “se ed in quanto” essi fossero stati riconosciuti dovuti, a seguito – come poi effettivamente è avvenuto – di rigetto da parte del Tribunale degli argomenti concernenti la validità, l'efficacia, il rifiuto, l'opponibilità delle cessioni dei crediti”. Quindi, secondo quanto prospettato dall'appellata in caso di accoglimento del primo CP_1 motivo di appello incidentale dovrà essere altresì disconosciuto valore di ricognizione di debito ai documenti sopra indicati.
5. All'udienza del 25.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
********
6. L'appello principale è infondato. non censura, con argomentazioni specifiche e puntuali, l'articolato percorso Parte_1 argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, limitandosi a riproporre la stessa tesi prospettata in primo grado sull'idoneità probatoria della documentazione versata in atti.
Tesi che tuttavia correttamente il primo giudice ha disatteso.
Ed infatti, pur avendo azionato nei confronti di un credito per i soli interessi di mora CP_1 dovuti sulle fatture pagate in ritardo nei confronti delle ditte cedenti-fornitrici, si è CP_3 limitata a produrre, in sede monitoria, le fatture aventi ad oggetto le somme asseritamente dovute per tali interessi e dei prospetti unilateralmente redatti nei quali risultano indicati i conteggi che, a suo dire, proverebbero il quantum dovuto dalla debitrice ceduta. In particolare in tali prospetti si trova riportata la data di emissione e scadenza delle fatture relative al capitale, la data di presunto pagamento da parte di i giorni di presunto ritardo e la percentuale CP_1 di interesse calcolata.
6 Successivamente, costituendosi nel giudizio di opposizione, la inizialmente ha Pt_1 rivendicato la sufficienza della documentazione già prodotta, ritenendo che si trattava di prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua conferma. Poi, con il deposito della seconda memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto centinaia di documenti senza fornire indicazioni dettagliate in merito al loro contenuto e senza depositare un indice analitico relativo a questi elementi, limitandosi ad affermare che si trattava di produzioni integrative aventi ad oggetto i fascicoli (precisamente n. 25) inerenti a contratti, ordini, DDT e fatture relativi alle forniture. Ora, non è discussione l'effettivo ricevimento da parte di delle forniture di merci di CP_1 cui alle fatture emesse dalle ditte cedenti, prodotte da unitamente ai singoli contratti, Parte_1 ordini e DDT;
ciò che, però, l'opponente ha specificamente contestato fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado è il criterio di calcolo operato da delle somme oggetto di Parte_1 ingiunzione e dovute a titolo di interessi di mora, sotto il profilo, in particolare, del dies a quo
e del dies ad quem di decorrenza degli stessi. Nonostante tali specifiche contestazioni di controparte, l'odierna appellante non ha assolto agli oneri di allegazione e probatori su di essa gravanti, in quanto da un lato si è limitata ad operare un mero rinvio alla documentazione prodotta, dall'altro, come sottolineato dal Tribunale, ha onerato la controparte e il giudice della ricerca dei documenti eventualmente rilevanti all'interno “dell'alluvionale produzione documentale effettuata”, con un comportamento che induce ad escludere che in tal modo sia stato assolto l'onere gravante sulla parte ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Ciò che soprattutto va evidenziato è che l'opposta non ha dimostrato non solo la data di scadenza delle fatture per capitale saldate alle ditte cedenti, ma nemmeno la data di avvenuto pagamento da parte di (dies ad quem di decorrenza degli interessi di mora), CP_1 fondamentale per poter verificare i giorni di effettivo ritardo e, quindi, la correttezza del calcolo di quanto dovuto dall'opponente e oggetto di ingiunzione. Non è infatti certamente sufficiente a tal fine che abbia inserito, in prospetti da lei Parte_1 stessa unilateralmente redatti e prodotti in sede monitoria, la data in cui i singoli pagamenti sarebbero stati effettuati, in quanto sarebbe stato doveroso e necessario ai fini di prova produrre documentazione contabile, come copia dei bonifici bancari, idonea a dimostrare il dies ad quem di decorrenza degli interessi, o un estratto delle scritture contabili delle società cedenti (è stato prodotto solo quello della stessa cessionaria . Parte_1
A fronte di ciò e della mancanza dei necessari documenti di supporto alla domanda di Pt_1
[...
, attrice in senso sostanziale, sarebbe stato del tutto inutile l'espletamento della chiesta CTU contabile, che non avrebbe potuto ovviare alle indicate lacune probatorie e documentali. Per tali motivi l'appello principale va rigettato.
7. Vanno altresì rigettati entrambi i motivi di appello incidentale.
Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e comunque infondato nel merito. infatti riconosce la correttezza e condivide la motivazione della sentenza di primo CP_1 grado laddove ha ritenuto provate le cessioni dei crediti in favore di ritenendo al Parte_1 contempo che non fosse necessaria l'adesione dell'azienda debitrice ceduta e che, quindi, l'eventuale rifiuto opposto da quest'ultima non potesse paralizzare e rendere inefficacia le predette cessioni.
Sostiene che però, ferma la correttezza di tale conclusione, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1269 c.c.: norma che tuttavia non ha alcuna attinenza con il caso di specie riguardando il diverso istituto della delegazione di pagamento. Per il resto non si comprende a quale diverso accordo delle parti, nel senso di aver richiesto l'adesione del debitore ceduto, faccia riferimento non essendo mai stato concluso né CP_1 allegato in primo grado un simile accordo, con conseguente rigetto del primo motivo di appello incidentale.
7 Con il secondo motivo è chiesta la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'operatività, in favore di dell'art. 1988 c.c. in relazione all'importo di euro Parte_1 131.586,96 e sulla base dei “doc.ti 11, 12, 13 e 14 di parte opponente”. La riforma della sentenza sul punto è però chiesta da subordinatamente all'accoglimento del primo CP_1 motivo di appello incidentale (“in caso di accoglimento del primo motivo di appello incidentale dovrà essere altresì disconosciuto valore di ricognizione di debito ai documenti sopra indicati”): motivo che invece viene rigettato, con conseguente rigetto o assorbimento anche del secondo.
8. Al rigetto di entrambe le impugnazioni proposte dalle parti consegue la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
1597/2024, pubblicata in data 10.2.2024 e non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale;
2) RIGETTA l'appello incidentale;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante in via principale, e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Carla Rossi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr.ssa Maria Carla Rossi Presidente
dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione regolarmente notificato
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale e Parte_1 numero di iscrizione al Registro delle Imprese di EZ , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Angelo Paletta (C.F.: ) e dall'Avv. Alessandro Paletta (C.F.: C.F._1
), con studio in Roma, Via Emilia n. 88; C.F._2
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
, con sede in Milano, via G.B. Grassi 74, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata in via P.IVA_2 disgiunta tra loro, dagli avv.ti prof. Alessandro Monteverde del Foro di Novara (c.f.
; pec rdineavvocati ed C.F._3 Email_1 Email_2
Anna Evangelio del Foro di Milano, (c.f. ; pec C.F._4
, ed elettivamente domiciliata, per quanto Email_3 d'occorrenza, presso la propria sede e studio dell'avv. Anna Evangelio in Milano, via G.B. Grassi 74;
APPELLATA. APPELLANTE in VIA INCIDENTALE
1 Oggetto: factoring
CONCLUSIONI delle parti: come da fogli di PC in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
1597/2024, pubblicata in data 10.2.2024, con cui il Tribunale di Milano, definendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dall' , ha Controparte_2 parzialmente accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il D.I. opposto e condannato l'opponente a pagare in favore della società l'importo di euro 131.586,96, oltre Parte_1 interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dall'8 ottobre 2020 al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta da in Parte_1 qualità di cessionaria dei crediti vantati da molteplici società nei confronti dell' , CP_1 per l'importo di euro 262.100,42, a titolo di interessi mora maturati in relazione ad altri e differenti crediti nei confronti dell'azienda socio sanitaria per forniture di prodotti sanitari e farmaceutici. A sostegno dell'opposizione, l' ha dedotto l'inidoneità probatoria della CP_1 documentazione prodotta nel giudizio monitorio, evidenziando l'insufficienza delle fatture relative agli interessi di mora, accompagnate da conteggi e prospetti unilateralmente predisposti dalla banca. La difesa dell'opponente ha quindi eccepito l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, difettando i presupposti della certezza e della liquidità del credito, in quanto non aveva specificato i criteri e i dati in base ai quali erano state Parte_1 emesse le fatture azionate in giudizio e, in particolare, i giorni di preteso ritardo, le date di decorrenza degli interessi di mora e le date finali o il saggio di interessi applicato. L'azienda opponente ha inoltre contestato l'efficacia delle dedotte cessioni di credito in favore della Banca ricorrente, in assenza della produzione delle cessioni e, comunque, della prova della loro accettazione da parte dell'Azienda socio sanitaria, in conformità alla normativa pubblicistica di cui alla l. 20.3.1865, n. 2248, all. E (art. 9), al r.d. 18.11.1923, n. 2440 (art. 70), al d. lgs. 12.4.2006, n. 163 (art. 117), avendo anzi l'azienda sanitaria provveduto a rifiutare alcune cessioni (doc. 1 e 2 del fascicolo di parte opponente). In ogni caso, la difesa di parte opponente ha eccepito l'erroneità dei calcoli eseguiti dalla Pt_1
[...
, come da ricostruzione effettuata dagli uffici dell' (doc.
3-9 del fascicolo di parte CP_1 opponente di primo grado). L'opposta, costituitasi in giudizio, in merito all'eccepita inefficacia delle cessioni nei confronti dell' ha prodotto i contratti di cessione inerenti i crediti oggetto di giudizio (allegato E CP_1 alla comparsa di costituzione) e ha sostenuto, tra l'altro, l'irrilevanza degli eventuali rifiuti opposti dall'Azienda opponente, anche alla luce della normativa pubblicistica richiamata, in considerazione dell'oggetto delle fatture azionate, ossia del fatto che non si trattava di fatture relative ai corrispettivi per le forniture bensì di fatture relative ai soli interessi di mora maturati, ai sensi del d.lgs. 231\2021, per il ritardato pagamento delle prime. In altre parole, nella fattispecie oggetto d'esame e secondo la prospettazione dell'opposta venivano in rilievo rapporti contrattuali esauriti e tale circostanza rendeva del tutto inefficace o comunque irrilevante la mancata adesione alla cessione da parte dell'azienda debitrice.
In merito alle contestazioni relative alla determinazione del credito, la banca opposta ha sostenuto la sufficienza dei documenti già prodotti, in particolare delle fatture relative agli interessi di mora, da esaminare unitamente ai conteggi e prospetti predisposti dalla medesima banca, integranti prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e sufficienti anche per la sua conferma nel giudizio di opposizione.
2 Infine, in ordine alle contestazioni relative ai conteggi effettuati dalla banca e posti a fondamento del ricorso, l'opposta ha sostenuto che il calcolo degli interessi era avvenuto in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 231\2002, come evincibile dai prospetti allegati alle fatture.
2. Il Tribunale, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha così motivato il rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità dei crediti sollevata dalla difesa di parte opponente:
“la società opposta, al momento della costituzione nel giudizio di opposizione, ha prodotto le cessioni di credito in suo favore (v. gli Allegati E alla comparsa di costituzione e risposta), stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e pacificamente notificate all'azienda opponente. La difesa di parte opponente ha contestato la validità ed efficacia delle cessioni prodotte, in considerazione dei rifiuti opposti dall'azienda socio-sanitaria o, comunque, della mancata adesione da parte dell' (doc. 1, 2 e 15-31 del fascicolo di parte). CP_1 Ebbene, in merito alla necessità dell'accettazione delle cessioni da parte dell'azienda sanitaria ceduta, si osserva che parte opposta ha precisato di aver agito unicamente per il pagamento degli interessi di mora relativi al ritardato pagamento di corrispettivi di forniture, questi ultimi pacificamente pagati dall'azienda sanitaria, e ha dedotto che i contratti di fornitura non erano più in corso al momento delle cessioni (cfr. comparsa di costituzione p. 8-10). Si tratta di profili che possono ritenersi provati, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non contestati nel corso del giudizio da parte dell'azienda opponente la quale, d'altra parte, non ha altrimenti fornito la prova dell'attualità dei contratti di fornitura. La deroga al principio generale della cedibilità dei crediti, sancita originariamente dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (poi, dalla normativa del codice dei contratti pubblici e, precisamente, dall'art. 117 d.lgs. n. 163/2006 , successivamente dall'art. 106 d.lgs. n. 50\2016 e attualmente dall'art. 120 comma 12 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo allegato II.14 – art.6) e la conseguente necessità dell'adesione (poi, mancato rifiuto) dell'amministrazione interessata, essendo intese ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A. e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto, operano solo fino a quando il contatto è in corso e cessano alla conclusione del rapporto contrattuale. Pertanto, nel caso in cui il contratto abbia esaurito i suoi effetti con l'esecuzione della prestazione del contraente privato - come nel caso di specie, alla luce di quanto sopra rilevato
- trova applicazione la disciplina generale, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della P.A. (così, letteralmente, Cass., 6 febbraio 2007 n. 2541; ma nello stesso senso,
Cass., 11 gennaio 2006 n. 268; Cass., 1 febbraio 2007 n. 2209; Cass., 8 maggio 2008 n. 11475; Cass., ordinanza 15 settembre 2021 n. 24758). In questa prospettiva, è stato affermato che
“Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A. di cui all'art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass., 1 febbraio 2007, n. 2209)”.
3 Il Tribunale ha invece ritenuto meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione relativi all'incertezza e indeterminatezza del credito vantato dalla così argomentando “Ai Parte_1 fini della prova del credito, la società opposta, nella fase monitoria, ha prodotto le fatture inerenti agli interessi che sarebbero maturati per il ritardato pagamento di fatture relative a forniture di merce e alcuni prospetti contenenti l'elenco dei crediti residui (doc.
1-37 del fascicolo monitorio), nonché l'estratto autenticato da notaio delle scritture contabili della società cessionaria (doc. 39-41 del fascicolo monitorio) e ha allegato l'inadempimento dell'Azienda sanitaria opponente. Parte opponente ha contestato la sufficienza di tale documentazione, rilevando, tra l'altro, come i documenti prodotti impedissero ogni verifica circa le modalità di determinazione degli importi richiesti. In particolare, l'opponente ha contestato la sufficienza delle fatture emesse per interessi moratori e dei relativi conteggi e prospetti, evidenziando la necessità della produzione da parte della delle fatture relative ai crediti ceduti dal cui ritardato Parte_1 pagamento sarebbe maturato l'ulteriore credito per interessi di mora e, soprattutto, la necessità di precisare e provare le date di scadenza di ciascuna delle fatture da cui erano stati calcolati gli interessi nonché le date dei pagamenti eseguiti dall'azienda e, quindi, i giorni di preteso ritardo e il saggio di interessi applicato (cfr. atto di citazione p. 2 e ss.). La difesa della costituendosi nel giudizio di opposizione, inizialmente ha rivendicato la Pt_1 sufficienza della documentazione già prodotta, ritenendo che si trattava di prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua conferma. Con il deposito della seconda memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto centinaia di documenti senza fornire indicazioni dettagliate in merito al loro contenuto e senza depositare un indice analitico relativo a questi elementi, limitandosi ad affermare che si trattava di produzioni integrative aventi ad oggetto i fascicoli (precisamente n. 25) inerenti a contratti, ordini, DDT e fatture relativi alle forniture.
In tal modo, la banca opposta ha onerato la controparte e il giudice della ricerca dei documenti eventualmente rilevanti ai fini della prova del credito vantato nel presente giudizio, con un comportamento processuale che è censurabile e che induce ad escludere che in tal modo sia stato assolto l'onere gravante sulla parte ai sensi dell'art. 2697c.c.. Ad avviso di questo giudice, infatti, l'opposta era gravata di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue domande, onere che non può considerarsi assolto sulla base delle sole affermazioni svolte e dell'alluvionale produzione documentale effettuata. Il mero rinvio alla documentazione prodotta, peraltro, non è sufficiente in quanto le produzioni delle parti non possono supplire all'onere di specifica allegazione delle circostanze poste a fondamento delle domande, posto che l'onere “di allegazione” precede quello “di prova”, così che fatti provati (es. documentalmente) ma non preventivamente e doverosamente allegati, non possono essere decisi (cfr. Cass., 19 ottobre 2017, n. 24607; cfr, anche Cass., SS.UU. 1 febbraio 2008 n. 2435). In questa prospettiva, è stato anche affermato che, ai sensi degli artt. 74 e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, gli atti ed i documenti prodotti devono essere specificamente elencati nell'indice del fascicolo e l'inosservanza di tale adempimento, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova e al giudice di merito di esaminarli (v. Cass., 30 maggio 1997 n.
4822), non avendo il giudice alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata (Cass., 26 maggio 2011 n. 11617).
In ogni caso, parte opposta non ha fornito tutti gli elementi necessari per verificare la data di avvenuto pagamento e le motivazioni dell'asserito ritardo. Non è stata fornita la prova della data in cui sarebbero effettivamente intervenuti i pagamenti delle fatture emesse per i corrispettivi delle forniture, rendendo così impossibile la verifica della corretta determinazione degli importi richiesti a titolo di interessi di mora. Né possono ritenersi a tal fine sufficienti i “dettagli” delle fatture originarie prodotti unitamente alle fatture per interessi (doc.
1-37 del fascicolo monitorio), trattandosi di documenti di formazione unilaterale della stessa che, di per sé, sarebbero privi di Parte_1
4 rilievo e che, a maggior ragione, non possono assolvere alcuna funzione probatoria nell'ipotesi di specifica contestazione da parte del debitore, come nel caso concreto. A fronte delle contestazioni di parte opponente, aveva l'onere di fornire la prova del credito Parte_1 vantato. La società opposta ha invece incentrato la propria attività assertiva e di difesa sui citati prospetti e sulle fatture per gli interessi di mora ma è evidente l'inidoneità dei primi, in quanto documenti di formazione unilaterale riconducibili alla stessa opposta, così come dei documenti fiscali, a costituire la prova dell'esistenza del credito vantato. Tantomeno è sufficiente l'estratto autenticato delle scritture contabili della società ricorrente, atteso che sarebbe stato necessario produrre gli estratti delle scritture contabili delle società fornitrici che hanno poi ceduto il loro credito all'odierna opposta. I documenti prodotti hanno impedito di verificare la legittimità delle domande avanzate, non essendovi certezza né in ordine agli importi originariamente dovuti - costituenti la base di calcolo degli interessi di mora- né della scadenza delle fatture originarie, né delle date degli intervenuti pagamenti, elementi tutti necessari ai fini della verifica della corretta determinazione degli interessi di mora di cui è chiesto il pagamento nel presente giudizio”. Il Tribunale, sul punto, ha tuttavia rilevato che l'opponente nel corso del giudizio, nel CP_1 contestare i calcoli effettuati dalla banca aveva dato atto di come, dalle verifiche svolte dai propri uffici, l'importo dovuto a titolo di interessi di mora ammontasse, complessivamente, ad euro 131.586,96, come da prospetti allegati sub doc. 11-12 del fascicolo di parte opponente e doc. 13 e ss.), ed ha conseguentemente ritenuto che “tali dichiarazioni si configurano, ad avviso di questo giudice, quali ricognizioni di debito, rilevanti ai sensi dell'art. 1988 c.c., con l'effetto che, limitatamente a tale somma, la Banca deve ritenersi dispensata dal relativo onere probatorio”. Il Tribunale ha pertanto revocato il D.I. opposto, accolto parzialmente la domanda di pagamento proposta dalla e condannato al pagamento Parte_1 Controparte_2 dell'importo complessivo di euro 131.586,96, oltre a interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dalla domanda e, quindi, dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, risalente all'8 ottobre 2020, sino al saldo.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello principale articolando un unico motivo Parte_1 così rubricato “Errata valutazione delle prove allegate: i conteggi determinativi del credito azione a titolo di interessi di mora, sono perfettamente intellegibili, redatti con rigore contabile e perfetta applicazione di norma di diritto sancita nel DLgs231/02, in assenza di prove equivalenti (documentali) per assistere la eccezione di adempimenti in tempi diversi da quelli indicati da . Rispetto del principio di buona fede nell'agire in giudizio e Parte_1 incoerenza della difficoltà di difesa della debitrice: ha finanche rideterminato i CP_2 conteggi degli interessi, riconoscendosi debitore per importo complessivo minore dal documentato”. Con tale motivo di appello ripropone in sostanza le stesse argomentazioni spese in Parte_1 primo grado per sostenere l'idoneità probatoria della documentazione prodotta, ovvero dei prospetti e delle note di addebito contenenti i conteggi degli interessi moratori, documenti che, unitamente alle fatture versate in atti, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a confermare integralmente il D.I. opposto o, in subordine, a disporre una CTU contabile al fine di calcolare con esattezza l'importo dovuto da per interessi di mora. CP_1
4. L'appellata si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto dell'appello proposto da controparte e articolando due motivi di appello incidentale. Con il primo motivo censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provata la titolarità in capo a quale cessionaria, dei crediti azionati in giudizio. Parte_1
A sostegno del motivo testualmente afferma che “non vi è dubbio che, a prestazioni non ultimate a favore dell'ente pubblico ospedaliero le cessioni non abbisognano di alcuna
5 accettazione (Cass., 11.1.2006 n. 268), per le motivazioni correttamente richiamate nella sentenza che qui si impugna. Ma, dal momento in cui erano state eseguite le prestazioni dovute all'Azienda, momento che (fatta eccezione per le forniture respinte – senza contestazione – e di cui al doc. 4 dell'Azienda prodotto già con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo) era maturato al tempo delle cessioni, proprio perché “non è più invocabile la disciplina speciale” di cui alle norme richiamate dalla stessa sentenza del Tribunale al punto 4, conseguentemente, come evidenzia nella parte motiva Cass., 1.2.2007 n. 2209, “torna ad applicarsi quella generale”, e quindi l'art. 1269 c.c.” Secondo l'appellata “nulla impedisce che la volontà delle parti cedente e cessionaria possa validamente esprimersi esigendo anche l'”adesione” (ossia l'approvazione) del debitore ceduto e ciò, come conferma sempre la motivazione dell'appena citata sentenza n. 2209/2007,
“per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto. E nulla muta, ovviamente, quando si agisce solo per la cessione dei frutti e non del capitale (già pagato)”. Alla luce di ciò l' sostiene che “non poteva mutare quanto aveva in CP_1 Parte_1 origine concordato, né poteva, liberandosi validamente ed Controparte_2 efficacemente delle residuali prestazioni per interessi, pagare (il dovuto, ossia escluso il contestato!) a chi aveva curato le forniture e, in assenza di adesione, era l'unico soggetto residuale titolare del credito”. Con il secondo motivo di appello incidentale contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'operatività, in favore di dell'art. 1988 c.c. in relazione all'importo di Parte_1 euro 131.586,96, affermando che “i doc.ti 11, 12, 13 e 14 di parte opponente, odierna appellante incidentale, non costituiscono in verità “ricognizione di debito”, bensì prospetti di calcolo degli interessi presentati “ferme le altre assorbenti ragioni di opposizione” Afferma che i prospetti proposti, “in tale contesto difensivo”, rappresentavano la simulazione dei calcoli degli interessi “se ed in quanto” essi fossero stati riconosciuti dovuti, a seguito – come poi effettivamente è avvenuto – di rigetto da parte del Tribunale degli argomenti concernenti la validità, l'efficacia, il rifiuto, l'opponibilità delle cessioni dei crediti”. Quindi, secondo quanto prospettato dall'appellata in caso di accoglimento del primo CP_1 motivo di appello incidentale dovrà essere altresì disconosciuto valore di ricognizione di debito ai documenti sopra indicati.
5. All'udienza del 25.3.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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6. L'appello principale è infondato. non censura, con argomentazioni specifiche e puntuali, l'articolato percorso Parte_1 argomentativo posto dal Tribunale a fondamento della decisione gravata, limitandosi a riproporre la stessa tesi prospettata in primo grado sull'idoneità probatoria della documentazione versata in atti.
Tesi che tuttavia correttamente il primo giudice ha disatteso.
Ed infatti, pur avendo azionato nei confronti di un credito per i soli interessi di mora CP_1 dovuti sulle fatture pagate in ritardo nei confronti delle ditte cedenti-fornitrici, si è CP_3 limitata a produrre, in sede monitoria, le fatture aventi ad oggetto le somme asseritamente dovute per tali interessi e dei prospetti unilateralmente redatti nei quali risultano indicati i conteggi che, a suo dire, proverebbero il quantum dovuto dalla debitrice ceduta. In particolare in tali prospetti si trova riportata la data di emissione e scadenza delle fatture relative al capitale, la data di presunto pagamento da parte di i giorni di presunto ritardo e la percentuale CP_1 di interesse calcolata.
6 Successivamente, costituendosi nel giudizio di opposizione, la inizialmente ha Pt_1 rivendicato la sufficienza della documentazione già prodotta, ritenendo che si trattava di prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e della sua conferma. Poi, con il deposito della seconda memoria istruttoria, l'opposta ha prodotto centinaia di documenti senza fornire indicazioni dettagliate in merito al loro contenuto e senza depositare un indice analitico relativo a questi elementi, limitandosi ad affermare che si trattava di produzioni integrative aventi ad oggetto i fascicoli (precisamente n. 25) inerenti a contratti, ordini, DDT e fatture relativi alle forniture. Ora, non è discussione l'effettivo ricevimento da parte di delle forniture di merci di CP_1 cui alle fatture emesse dalle ditte cedenti, prodotte da unitamente ai singoli contratti, Parte_1 ordini e DDT;
ciò che, però, l'opponente ha specificamente contestato fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado è il criterio di calcolo operato da delle somme oggetto di Parte_1 ingiunzione e dovute a titolo di interessi di mora, sotto il profilo, in particolare, del dies a quo
e del dies ad quem di decorrenza degli stessi. Nonostante tali specifiche contestazioni di controparte, l'odierna appellante non ha assolto agli oneri di allegazione e probatori su di essa gravanti, in quanto da un lato si è limitata ad operare un mero rinvio alla documentazione prodotta, dall'altro, come sottolineato dal Tribunale, ha onerato la controparte e il giudice della ricerca dei documenti eventualmente rilevanti all'interno “dell'alluvionale produzione documentale effettuata”, con un comportamento che induce ad escludere che in tal modo sia stato assolto l'onere gravante sulla parte ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Ciò che soprattutto va evidenziato è che l'opposta non ha dimostrato non solo la data di scadenza delle fatture per capitale saldate alle ditte cedenti, ma nemmeno la data di avvenuto pagamento da parte di (dies ad quem di decorrenza degli interessi di mora), CP_1 fondamentale per poter verificare i giorni di effettivo ritardo e, quindi, la correttezza del calcolo di quanto dovuto dall'opponente e oggetto di ingiunzione. Non è infatti certamente sufficiente a tal fine che abbia inserito, in prospetti da lei Parte_1 stessa unilateralmente redatti e prodotti in sede monitoria, la data in cui i singoli pagamenti sarebbero stati effettuati, in quanto sarebbe stato doveroso e necessario ai fini di prova produrre documentazione contabile, come copia dei bonifici bancari, idonea a dimostrare il dies ad quem di decorrenza degli interessi, o un estratto delle scritture contabili delle società cedenti (è stato prodotto solo quello della stessa cessionaria . Parte_1
A fronte di ciò e della mancanza dei necessari documenti di supporto alla domanda di Pt_1
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, attrice in senso sostanziale, sarebbe stato del tutto inutile l'espletamento della chiesta CTU contabile, che non avrebbe potuto ovviare alle indicate lacune probatorie e documentali. Per tali motivi l'appello principale va rigettato.
7. Vanno altresì rigettati entrambi i motivi di appello incidentale.
Il primo motivo di appello è in parte inammissibile e comunque infondato nel merito. infatti riconosce la correttezza e condivide la motivazione della sentenza di primo CP_1 grado laddove ha ritenuto provate le cessioni dei crediti in favore di ritenendo al Parte_1 contempo che non fosse necessaria l'adesione dell'azienda debitrice ceduta e che, quindi, l'eventuale rifiuto opposto da quest'ultima non potesse paralizzare e rendere inefficacia le predette cessioni.
Sostiene che però, ferma la correttezza di tale conclusione, il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 1269 c.c.: norma che tuttavia non ha alcuna attinenza con il caso di specie riguardando il diverso istituto della delegazione di pagamento. Per il resto non si comprende a quale diverso accordo delle parti, nel senso di aver richiesto l'adesione del debitore ceduto, faccia riferimento non essendo mai stato concluso né CP_1 allegato in primo grado un simile accordo, con conseguente rigetto del primo motivo di appello incidentale.
7 Con il secondo motivo è chiesta la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'operatività, in favore di dell'art. 1988 c.c. in relazione all'importo di euro Parte_1 131.586,96 e sulla base dei “doc.ti 11, 12, 13 e 14 di parte opponente”. La riforma della sentenza sul punto è però chiesta da subordinatamente all'accoglimento del primo CP_1 motivo di appello incidentale (“in caso di accoglimento del primo motivo di appello incidentale dovrà essere altresì disconosciuto valore di ricognizione di debito ai documenti sopra indicati”): motivo che invece viene rigettato, con conseguente rigetto o assorbimento anche del secondo.
8. Al rigetto di entrambe le impugnazioni proposte dalle parti consegue la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
1597/2024, pubblicata in data 10.2.2024 e non notificata, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale;
2) RIGETTA l'appello incidentale;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante in via principale, e dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano il 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Maria Carla Rossi
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