Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1773
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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L'art 3 del D.L. n. 771 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980, prevedeva - in tema di sistemazione di soggetti rimasti privi di abitazione in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 - che la P.A., per il raggiungimento delle finalità pubbliche da perseguire, potesse fare indifferentemente ricorso o ad un provvedimento di requisizione o ad apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata stipulata un'apposita convenzione, i rapporti tra la P.A. ed il soggetto ospitante devono trovare esclusivamente in essa la loro regolamentazione, senza potersi invocare, quale fonte di ulteriori obbligazioni, eventuali provvedimenti amministrativi anteriori alla convenzione, i cui effetti siano stati assorbiti e superati dalla menzionata convenzione (la S.C. ha così confermato la sentenza del merito che aveva respinto la domanda di un albergatore diretta ad ottenere dalla P.A. il pagamento di prestazioni fornite in favore di senzatetto per periodi successivi alla scadenza di una convenzione stipulata tra l'attore e la P.A. convenuta. La sentenza ha anche escluso che la pretesa potesse trovare fondamento in un precedente decreto prefettizio che, in via generale, prevedeva la possibilità di ospitare i senzatetto in strutture alberghiere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/1999, n. 1773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1773
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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