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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa OR RC all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3995/2024 R.G.L. promossa
d a
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Chiaramonte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano in Galleria San Babila n. 4/a, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv. Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-001627469, emessa dall' di Palermo e notificata in data 27 settembre 2024 CP_1
e delle sanzioni accessorie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 24 marzo 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta”
(all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 06.10.2025, la parte ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
07.10.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 24.03.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 27.10.2025
IL GIUDICE
OR RC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa OR RC all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3995/2024 R.G.L. promossa
d a
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Chiaramonte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano in Galleria San Babila n. 4/a, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv. Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-001627469, emessa dall' di Palermo e notificata in data 27 settembre 2024 CP_1
e delle sanzioni accessorie.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 24 marzo 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta”
(all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 06.10.2025, la parte ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
07.10.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 24.03.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendo la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 27.10.2025
IL GIUDICE
OR RC