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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
P.I./C.F. (che agisce per conto ed in qualità di gestore Parte_1 P.IVA_1 del FIA italiano riservato denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”) e per essa, quale mandataria, P. Iva e C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Dininno, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Altamura alla via Mestre n. 19;
ATTRICE
E
, nata a [...] l'[...], C.F. CP_1 C.F._1 rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Ciommo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavello alla Via Miglioli n. 9;
CONVENUTA
NONCHÈ
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Ciommo, in virtù di C.F._2
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavello alla Via
Miglioli n. 9;
CONVENUTA
E
, nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_3
rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Ciommo, in virtù di C.F._3 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavello alla Via
Miglioli n. 9;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a e a in data CP_1 Controparte_2
3.02.2023 ed a in data 7.02.2023, e per essa, quale Controparte_3 Parte_1
mandataria, le ha convenute in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni: “A) revocare ex art 2901 c.c. e quindi dichiarare inefficace nei confronti della per essa, quale mandataria, della i Parte_1 Parte_2
negozi dispositivi di cui in narrativa e che qui di seguito si indicano:
A1) atto di donazione del 15/10/2018, rogato dal dott. , notaio in Persona_1
Lavello (Rep. n. 50.297 Racc. n. 25784), trascritto presso i Registri Immobiliari di
Potenza Reg. Gen. n. 16750 e Reg. Part. n. 13646 con il quale la signora CP_1
donava alla sua sorella germana , che accettava, i 2/3 (essendo questa Controparte_3
già proprietaria del restante terzo) del vano di casa ubicato a piano terra sito in Lavello alla via Alessandro Manzoni, n. 27, riportato in catasto Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 48, part. 127, sub. 1, Via Alessandro Manzoni n. 27, piano T, categ. A/4, cl. 5, vani 1, R.C. € 37,70;
A2) atto di donazione del 15/10/2018, rogato dal dott. , notaio in Persona_1
Lavello (Rep. n. 50.297 Racc. n. 25784) trascritto presso i Registri Immobiliari di
Potenza Reg. Gen. n. 16751 e Reg. Part. n. 13647 con il quale la signora CP_1
donava alla figlia , che accettava i 5/6 (cinque sesti) di sua Controparte_2
proprietà della casa di abitazione sita in Lavello alla via Delle Poste n. 30/B, composta da un vano ed accessorio (sala cottura) a primo piano, da un vano ed accessorio (bagno)
a secondo piano e da locale di sgombero e lastrico solare a terzo piano, nonchè del pertinenziale locale garage a piano terra avente autonomo ingresso da via Delle Poste
n.30/A, il tutto riportato in catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 47, part.lle: 1941 sub. 1, via delle Poste n. 20/A piano T, categ. C/6, cl. 4, R.C. € 47,10; 1941 sub. 3, via delle Poste n. 30/B, piano 1-2-3, categ. A/4, cl. 5, vani 4, R.C. € 150,81;
A3) atto di donazione del 17.4.2019, ancora redatto dal notaio dott. Persona_1
(Rep. n. 50.918 Racc. n. 26256), trascritto presso i Registri Immobiliari di Potenza Reg.
Gen. n. 6016 e Reg. Part. n. 4741 con il quale la signora donava alla figlia CP_1 , che accettava, la piena proprietà dei cespiti immobiliari, siti Controparte_2
in Lavello alla via Pasteur n. 18 con altro accesso da via Meucci senza numero civico, costituenti il lotto n. 6 del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e precisamente:
A3a) dell'alloggio abitativo al quale si accede da scalinata di proprietà esclusiva che si diparte dal piano terra, composto da tre vani, bagno e cucinino a primo piano e da vano sottotetto con terrazzino a secondo piano, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 6 Via Pasteur snc piano: 1 - 2 categ.A/3 cl.6 vani
7, R.C. €. 404,90;
A3b) del pertinenziale locale destinato a deposito, ubicato al piano interrato, della superficie di circa 130 (centotrenta) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del
Comune di Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 1 Zona P.I.P. - S.S. 93 - KM 53,628 piano: S1 senza dati di classamento perchè in corso di costruzione;
A3c) del locale adibito ad attività produttive ubicato a piano terra, costituito da un vano adibito ad officina, un vano adibito a magazzino e da bagnetto, il tutto per una consistenza catastale di 284 (duecentottantaquattro) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del Comune di Lavello al foglio 37 particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub 5 Via Pasteur SNC piano: T. categ.C/3 cl.5 consistenza: 284 mq.
(superficie catastale totale: 307 mq.) R.C. €. 616,03;
A3d) dell'area urbana totalmente inedificabile, della consistenza di 280 (duecentottanta) metri quadrati, riportata in catasto fabbricati del Comune di Lavello al foglio 37 particella 1750 Via Pasteur snc piano: T. area urbana consistenza mq.280 senza dati di classamento;
B) ordinare, in ogni caso, al competente Conservatore dei RR.II di Potenza di annotare la emananda sentenza revocatoria a margine della trascrizione degli atti revocandi, con esonero da ogni responsabilità; emettere ogni altro conseguenziale provvedimento di legge”.
Ha dedotto l'attrice a fondamento della domanda che:
- in data 20.10.2011 stipulava con Controparte_4 CP_5
un contratto di conto corrente contraddistinto dal n. 01/135/00000876-8,
[...]
regolato al tasso creditore per la banca pari al 12,500%, che alla data del 23.10.2020 (in cui il conto è stato passato a sofferenza) esponeva un saldo debitore di € 16.736,72;
- il suddetto istituto bancario in data 23.02.2011 stipulava con un _5
secondo contratto di conto corrente n. 01/135/00000828-8, regolato al tasso creditore per la banca pari al 12,500%, che alla data del 23.10.2020 (in cui il conto è passato a sofferenza) esponeva un saldo debitore di € 2.360,39;
- ha prestato garanzia fideiussoria, fino alla concorrenza di € 55.000,00, CP_1
per entrambe le suddette posizioni;
- in seguito al decesso di gli succedeva, ab intestato, la fideiubente, _5
, che pertanto è subentrata nella posizione del suo dante causa;
CP_1
- per le suddette causali in data 11.08.2021 Controparte_4
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 614/2021 dal Tribunale di Potenza in danno di CP_1
per la somma di € 19.097,11, oltre interessi convenzionalmente pattuiti, spese e
[...]
compensi processuali, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 26.10.2021;
- è succeduta a quale cessionaria del credito Controparte_4 con contratto dell'8.11.2021 di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 160 del 30/04/1999;
- con atto pubblico del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. , rep. n. Persona_1
50.297, racc. n. 25784, trascritto presso i Registri Immobiliari di Potenza al R.G. n. 16750
e R.P. n. 13646, donava alla sorella, , che accettava, i CP_1 Controparte_3
2/3 (essendo la stessa già proprietaria del restante terzo) del vano di casa ubicato a piano terra sito in Lavello alla via Alessandro Manzoni, n. 27, riportato in catasto Fabbricati del
Comune di Lavello al foglio 48, part. 127, sub. 1, Via Alessandro Manzoni n. 27, piano
T, categ. A/4, cl. 5, vani 1, R.C. € 37,70;
- con il medesimo atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Persona_2
e donavano a che accettava (la
[...] Controparte_6 Controparte_2
prima, , in ragione dei 5/6 - cinque sesti – e la seconda, , CP_1 Controparte_3
in ragione di 1/6 – un sesto), la proprietà della casa di abitazione sita in Lavello alla via
Delle Poste n. 30/B, riportato in catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 47, part.lle:
1941 sub. 1, via delle Poste n. 20/A piano T, categ. C/6, cl. 4, R.C. € 47,10; 1941 sub. 3, via delle Poste n. 30/B, piano 1-2-3, categ. A/4, cl. 5, vani 4, R.C. € 150,81;
- il suddetto atto di donazione precisa, all'art. 12, che e CP_1 Controparte_3
sono sorelle tra loro e che è madre della comune donataria CP_1 Controparte_2
[...]
- con atto pubblico del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. , rep. n. Persona_1
50.918, racc. n. 26256, trascritto presso i Registri Immobiliari di Potenza R.G. n. 6016 e
R.P. n. 4741, donava alla figlia la piena CP_1 Controparte_2 proprietà dei cespiti immobiliari siti in Lavello alla via Pasteur n. 18, costituenti il lotto n. 6 del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e precisamente:
a) dell'alloggio abitativo al quale si accede da scalinata di proprietà esclusiva che si diparte dal piano terra, composto da tre vani, bagno e cucinino a primo piano e da vano sottotetto con terrazzino a secondo piano, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 6 Via Pasteur snc piano: 1 - 2 categ.A/3 cl.6 vani
7, R.C. €. 404,90;
b) del pertinenziale locale destinato a deposito, ubicato al piano interrato, della superficie di circa 130 (centotrenta) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 1 Zona P.I.P. - S.S. 93 - KM 53,628 piano: S1 senza dati di classamento perchè in corso di costruzione;
c) del locale adibito ad attività produttive ubicato a piano terra, costituito da un vano adibito ad officina, un vano adibito a magazzino e da bagnetto, il tutto per una consistenza catastale di 284 (duecentottantaquattro) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del
Comune di Lavello al foglio 37 particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub
5 Via Pasteur SNC piano: T. categ.C/3 cl.5 consistenza: 284 mq. (superficie catastale totale: 307 mq.) R.C. €. 616,03;
d) dell'area urbana totalmente inedificabile, della consistenza di 280 (duecentottanta) metri quadrati, riportata in catasto fabbricati del Comune di Lavello al foglio 37 particella
1750 Via Pasteur snc piano: T. area urbana consistenza mq.280 senza dati di classamento;
- , per effetto di tali cessioni, si è spogliata di ogni bene immobile e/o diritto CP_1
reale in favore della sorella e della figlia, svuotando di consistenza effettiva la fideiussione personale a suo tempo prestata a beneficio della Controparte_4
con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi della banca
[...]
nei confronti della quale si era resa garante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.06.2023, si è costituita
, diffusamente contestando la domanda attrice, e ne ha chiesto il rigetto, CP_1
nonché, in via subordinata, di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello, pari ad € 19.000,00 circa, oggetto della pretesa creditoria.
In particolare, ha dedotto che, prima della notifica del decreto ingiuntivo nell'agosto
2021, non conosceva l'ammontare del presunto debito vantato dall'istituto di credito nei suoi confronti, che ha accettato l'eredità del marito senza riserva e che il valore degli immobili oggetto dell'azione revocatoria è superiore al credito di circa € 19.000,00 vantato dall'attrice. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.06.2023, si è costituita
, diffusamente contestando la domanda attrice, e ne ha chiesto Controparte_2
il rigetto, nonché, in via subordinata, di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello, pari ad € 19.000,00 circa, oggetto della pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.06.2023, si è costituita
, diffusamente contestando la domanda attrice, e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_3
nonché, in via subordinata, di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello, pari ad € 19.000,00 circa, oggetto della pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio ed esaurita la trattazione della lite, all'udienza cartolare del
28.03.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19.12.2024, ove è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il Codice Civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
L'attrice ha esercitato l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. i cui elementi costitutivi – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia. Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III,
09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent. Cassazione Civile,
Sez. III, 13.09.2019, n. 22859).
Occorre, poi, ricordare che “L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 8315 del 31/03/2017; cfr. Cass., Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
Nel caso di specie, non vi è dubbio sull'anteriorità della ragione di credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalla convenuta , avendo CP_1 rilevanza, a tale fine, solo l'individuazione del tempo a cui risalgono i fatti o gli atti costitutivi del diritto (Cass. n. 591/1999; Cass., n. 2400/1990; Cass. n. 12678/2001).
Nel caso di specie, vi è prova dell'anteriorità della fideiussione prestata da CP_1
in favore della a garanzia delle obbligazioni Controparte_4
di , con atto del 4.10.2012 sino all'importo di euro 30.000,00 e con _5
atto integrativo del 3.08.2016 sino all'importo di euro 55.000,00, rispetto agli atti dispositivi del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. , rep. n. 50.297, Persona_1
racc. n. 25784, e del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. , rep. n. Persona_1
50.918, racc. n. 26256 (doc. nella produzione dell'attrice). Deve, inoltre, ritenersi sussistente il requisito soggettivo della consapevolezza di CP_1
di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che questa è divenuta
[...]
successore a titolo universale del debitore , deceduto in data _5
14.04.2018, sicché è subentrata in tutti i rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi, e dunque anche nei rapporti di conto corrente esistenti tra questi e l'istituto bancario, n. 01/135/00000876-8 di cui al contratto del 20.10.2011 e n. 01/135/00000828-
8 di cui al contratto del 23.02.2011, dei quali in data 7.05.2018 ha ricevuto comunicazione del saldo contabile debitore alla data del 14.04.2018 rispettivamente di euro 1.860,90 e di euro 101,25 (doc. nella produzione dell'attrice), anteriormente quindi agli atti dispositivi posti in essere in data 15.10.2018 ed in data 17.04.2019.
Certamente, quindi, il diritto di credito vantato dall'attrice (poi consacrato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 614/2021 dell'11.08.2021, dichiarato esecutivo il
26.10.2021 - doc. nella produzione dell'attrice), quale cessionaria dei crediti di
[...] con contratto dell'8.11.2021 (come risulta Controparte_4
dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 26/03/2022 nella produzione dell'attrice), era già sorto allorquando gli atti impugnati furono conclusi.
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche
Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 1896/2012).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, poiché non solo gli atti impugnati sono delle donazioni e, dunque, atti a titolo gratuito, ma non è stato provato - ed invero neanche contestato - dalla parte convenuta il contrario del fatto allegato dalla creditrice secondo il quale si è privata di tutti i suoi beni immobili con le CP_1
donazioni, in tal modo certamente rendendo estremamente più gravosa la soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti, sicché non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, come sopra specificato, circa la sussistenza di idonee garanzie per il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, che siano, quindi, di valore pari o superiore a detto credito.
Venendo al cd. consilium fraudis, va premesso che per la sua configurazione, allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n. 3676/2011).
Da ciò consegue che è del tutto irrilevante la ricerca nella convenuta donante dell'intenzione di nuocere la parte attrice, oppure la specifica consapevolezza di ledere proprio il suo diritto di credito, così come irrilevanti sono i motivi che hanno indotto la stessa all'atto dispositivo, essendo sufficiente l'agevole conoscibilità del pregiudizio che stava arrecando alle ragioni della creditrice. CP_1
Detta agevole conoscibilità, invero, può essere facilmente desunta dal fatto che la convenuta ha posto in essere gli atti dispositivi del 15.10.2018 e del CP_1
17.04.2019 nella consapevolezza dell'esistenza del credito dell'attrice in forza di garanzia fideiussoria prestata in data 4.10.2012 e 3.08.2016 e considerato, altresì, che in data
7.05.2018 ha ricevuto comunicazione del saldo contabile debitore dei conti correnti esistenti tra il garantito debitore (di cui è divenuta erede a seguito del _5
decesso avvenuto in data 14.04.2018) e l'istituto bancario come sopra già precisato.
In conclusione, la domanda proposta da e per essa, quale mandataria, Parte_1
di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, pertanto, in accoglimento della Parte_2
stessa va dichiarata, nei confronti dell'attrice, l'inefficacia: 1) della donazione disposta da in favore di con atto del 15.10.2018 a rogito del CP_1 Controparte_3
Notaio dott. , rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Persona_1
Immobiliari di Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di 2/3 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di
Lavello al foglio 48, part. 127, sub 1; 2) della donazione disposta da in CP_1
favore di con atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Controparte_2
, rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Immobiliari Persona_1
di Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di
5/6 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al fg.
47, part. 1941 sub 1 e sub 3; 3) della donazione disposta da in favore di CP_1
con atto del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. Controparte_2 Per_1
, rep. n. 50.918, racc. n. 26.256, trascritto presso i Registri Immobiliari di
[...]
Potenza al Reg. Gen. n. 6016 e al Reg. Part. n. 4741, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al foglio 37 particella 1302 sub
1, particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub 5, particella 1302 sub 6 e particella 1750.
Infine, non è meritevole di accoglimento la domanda avanzata in via subordinata dalle parti convenute di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello della pretesa creditoria, di circa € 19.000,00, atteso che la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di domanda revocatoria e il valore del credito non è stata provata dalle parti convenute. Al riguardo, inoltre, si osserva che, in ogni caso, detta sproporzione dimostrerebbe il pregiudizio del creditore e non l'inammissibilità della sua domanda d'inefficacia relativa della cessione del cespite su cui rivalersi (cfr. Cass.,
13/12/2021, n. 39507) e che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria, bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29851 del 20/11/2024).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino ad euro 26.000,00), da determinarsi avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_1
e per essa, quale mandataria, e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia Parte_2
nei confronti dell'attrice: 1) della donazione disposta da in favore di CP_1
con atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Controparte_3 Per_1
, rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Immobiliari di
[...]
Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di 2/3 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al foglio
48, part. 127, sub 1; 2) della donazione disposta da in favore di CP_1
con atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Controparte_2
, rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Immobiliari Persona_1
di Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di
5/6 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al fg.
47, part. 1941 sub 1 e sub 3; 3) della donazione disposta da in favore CP_1
di con atto del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. Controparte_2
, rep. n. 50.918, racc. n. 26.256, trascritto presso i Registri Immobiliari Persona_1
di Potenza al Reg. Gen. n. 6016 e al Reg. Part. n. 4741, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al foglio 37 particella
1302 sub 1, particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub 5, particella 1302 sub
6 e particella 1750.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Condanna le convenute , e CP_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 Pt_1
e per essa, quale mandataria, delle spese processuali, che
[...] Parte_2
liquida in euro 5.077,00 per competenze professionali, € 358,77 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, avv. Stefano Dininno.
Così deciso in Potenza il 29.05.2025
Il Giudice dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 497/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
P.I./C.F. (che agisce per conto ed in qualità di gestore Parte_1 P.IVA_1 del FIA italiano riservato denominato “P&G CREDIT MANAGEMENT UNO”) e per essa, quale mandataria, P. Iva e C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
Dininno, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Altamura alla via Mestre n. 19;
ATTRICE
E
, nata a [...] l'[...], C.F. CP_1 C.F._1 rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Ciommo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavello alla Via Miglioli n. 9;
CONVENUTA
NONCHÈ
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Ciommo, in virtù di C.F._2
procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavello alla Via
Miglioli n. 9;
CONVENUTA
E
, nata a [...] l'[...], C.F. Controparte_3
rappresentate e difese dall'avv. Fabio Di Ciommo, in virtù di C.F._3 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lavello alla Via
Miglioli n. 9;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a e a in data CP_1 Controparte_2
3.02.2023 ed a in data 7.02.2023, e per essa, quale Controparte_3 Parte_1
mandataria, le ha convenute in giudizio, chiedendo l'accoglimento delle Parte_2 seguenti conclusioni: “A) revocare ex art 2901 c.c. e quindi dichiarare inefficace nei confronti della per essa, quale mandataria, della i Parte_1 Parte_2
negozi dispositivi di cui in narrativa e che qui di seguito si indicano:
A1) atto di donazione del 15/10/2018, rogato dal dott. , notaio in Persona_1
Lavello (Rep. n. 50.297 Racc. n. 25784), trascritto presso i Registri Immobiliari di
Potenza Reg. Gen. n. 16750 e Reg. Part. n. 13646 con il quale la signora CP_1
donava alla sua sorella germana , che accettava, i 2/3 (essendo questa Controparte_3
già proprietaria del restante terzo) del vano di casa ubicato a piano terra sito in Lavello alla via Alessandro Manzoni, n. 27, riportato in catasto Fabbricati del Comune di Lavello al foglio 48, part. 127, sub. 1, Via Alessandro Manzoni n. 27, piano T, categ. A/4, cl. 5, vani 1, R.C. € 37,70;
A2) atto di donazione del 15/10/2018, rogato dal dott. , notaio in Persona_1
Lavello (Rep. n. 50.297 Racc. n. 25784) trascritto presso i Registri Immobiliari di
Potenza Reg. Gen. n. 16751 e Reg. Part. n. 13647 con il quale la signora CP_1
donava alla figlia , che accettava i 5/6 (cinque sesti) di sua Controparte_2
proprietà della casa di abitazione sita in Lavello alla via Delle Poste n. 30/B, composta da un vano ed accessorio (sala cottura) a primo piano, da un vano ed accessorio (bagno)
a secondo piano e da locale di sgombero e lastrico solare a terzo piano, nonchè del pertinenziale locale garage a piano terra avente autonomo ingresso da via Delle Poste
n.30/A, il tutto riportato in catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 47, part.lle: 1941 sub. 1, via delle Poste n. 20/A piano T, categ. C/6, cl. 4, R.C. € 47,10; 1941 sub. 3, via delle Poste n. 30/B, piano 1-2-3, categ. A/4, cl. 5, vani 4, R.C. € 150,81;
A3) atto di donazione del 17.4.2019, ancora redatto dal notaio dott. Persona_1
(Rep. n. 50.918 Racc. n. 26256), trascritto presso i Registri Immobiliari di Potenza Reg.
Gen. n. 6016 e Reg. Part. n. 4741 con il quale la signora donava alla figlia CP_1 , che accettava, la piena proprietà dei cespiti immobiliari, siti Controparte_2
in Lavello alla via Pasteur n. 18 con altro accesso da via Meucci senza numero civico, costituenti il lotto n. 6 del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e precisamente:
A3a) dell'alloggio abitativo al quale si accede da scalinata di proprietà esclusiva che si diparte dal piano terra, composto da tre vani, bagno e cucinino a primo piano e da vano sottotetto con terrazzino a secondo piano, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 6 Via Pasteur snc piano: 1 - 2 categ.A/3 cl.6 vani
7, R.C. €. 404,90;
A3b) del pertinenziale locale destinato a deposito, ubicato al piano interrato, della superficie di circa 130 (centotrenta) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del
Comune di Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 1 Zona P.I.P. - S.S. 93 - KM 53,628 piano: S1 senza dati di classamento perchè in corso di costruzione;
A3c) del locale adibito ad attività produttive ubicato a piano terra, costituito da un vano adibito ad officina, un vano adibito a magazzino e da bagnetto, il tutto per una consistenza catastale di 284 (duecentottantaquattro) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del Comune di Lavello al foglio 37 particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub 5 Via Pasteur SNC piano: T. categ.C/3 cl.5 consistenza: 284 mq.
(superficie catastale totale: 307 mq.) R.C. €. 616,03;
A3d) dell'area urbana totalmente inedificabile, della consistenza di 280 (duecentottanta) metri quadrati, riportata in catasto fabbricati del Comune di Lavello al foglio 37 particella 1750 Via Pasteur snc piano: T. area urbana consistenza mq.280 senza dati di classamento;
B) ordinare, in ogni caso, al competente Conservatore dei RR.II di Potenza di annotare la emananda sentenza revocatoria a margine della trascrizione degli atti revocandi, con esonero da ogni responsabilità; emettere ogni altro conseguenziale provvedimento di legge”.
Ha dedotto l'attrice a fondamento della domanda che:
- in data 20.10.2011 stipulava con Controparte_4 CP_5
un contratto di conto corrente contraddistinto dal n. 01/135/00000876-8,
[...]
regolato al tasso creditore per la banca pari al 12,500%, che alla data del 23.10.2020 (in cui il conto è stato passato a sofferenza) esponeva un saldo debitore di € 16.736,72;
- il suddetto istituto bancario in data 23.02.2011 stipulava con un _5
secondo contratto di conto corrente n. 01/135/00000828-8, regolato al tasso creditore per la banca pari al 12,500%, che alla data del 23.10.2020 (in cui il conto è passato a sofferenza) esponeva un saldo debitore di € 2.360,39;
- ha prestato garanzia fideiussoria, fino alla concorrenza di € 55.000,00, CP_1
per entrambe le suddette posizioni;
- in seguito al decesso di gli succedeva, ab intestato, la fideiubente, _5
, che pertanto è subentrata nella posizione del suo dante causa;
CP_1
- per le suddette causali in data 11.08.2021 Controparte_4
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 614/2021 dal Tribunale di Potenza in danno di CP_1
per la somma di € 19.097,11, oltre interessi convenzionalmente pattuiti, spese e
[...]
compensi processuali, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo il 26.10.2021;
- è succeduta a quale cessionaria del credito Controparte_4 con contratto dell'8.11.2021 di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge n. 160 del 30/04/1999;
- con atto pubblico del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. , rep. n. Persona_1
50.297, racc. n. 25784, trascritto presso i Registri Immobiliari di Potenza al R.G. n. 16750
e R.P. n. 13646, donava alla sorella, , che accettava, i CP_1 Controparte_3
2/3 (essendo la stessa già proprietaria del restante terzo) del vano di casa ubicato a piano terra sito in Lavello alla via Alessandro Manzoni, n. 27, riportato in catasto Fabbricati del
Comune di Lavello al foglio 48, part. 127, sub. 1, Via Alessandro Manzoni n. 27, piano
T, categ. A/4, cl. 5, vani 1, R.C. € 37,70;
- con il medesimo atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Persona_2
e donavano a che accettava (la
[...] Controparte_6 Controparte_2
prima, , in ragione dei 5/6 - cinque sesti – e la seconda, , CP_1 Controparte_3
in ragione di 1/6 – un sesto), la proprietà della casa di abitazione sita in Lavello alla via
Delle Poste n. 30/B, riportato in catasto fabbricati del predetto Comune al fg. 47, part.lle:
1941 sub. 1, via delle Poste n. 20/A piano T, categ. C/6, cl. 4, R.C. € 47,10; 1941 sub. 3, via delle Poste n. 30/B, piano 1-2-3, categ. A/4, cl. 5, vani 4, R.C. € 150,81;
- il suddetto atto di donazione precisa, all'art. 12, che e CP_1 Controparte_3
sono sorelle tra loro e che è madre della comune donataria CP_1 Controparte_2
[...]
- con atto pubblico del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. , rep. n. Persona_1
50.918, racc. n. 26256, trascritto presso i Registri Immobiliari di Potenza R.G. n. 6016 e
R.P. n. 4741, donava alla figlia la piena CP_1 Controparte_2 proprietà dei cespiti immobiliari siti in Lavello alla via Pasteur n. 18, costituenti il lotto n. 6 del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e precisamente:
a) dell'alloggio abitativo al quale si accede da scalinata di proprietà esclusiva che si diparte dal piano terra, composto da tre vani, bagno e cucinino a primo piano e da vano sottotetto con terrazzino a secondo piano, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 6 Via Pasteur snc piano: 1 - 2 categ.A/3 cl.6 vani
7, R.C. €. 404,90;
b) del pertinenziale locale destinato a deposito, ubicato al piano interrato, della superficie di circa 130 (centotrenta) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Lavello al foglio 37 particella 1302 sub 1 Zona P.I.P. - S.S. 93 - KM 53,628 piano: S1 senza dati di classamento perchè in corso di costruzione;
c) del locale adibito ad attività produttive ubicato a piano terra, costituito da un vano adibito ad officina, un vano adibito a magazzino e da bagnetto, il tutto per una consistenza catastale di 284 (duecentottantaquattro) metri quadrati, riportato in catasto fabbricati del
Comune di Lavello al foglio 37 particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub
5 Via Pasteur SNC piano: T. categ.C/3 cl.5 consistenza: 284 mq. (superficie catastale totale: 307 mq.) R.C. €. 616,03;
d) dell'area urbana totalmente inedificabile, della consistenza di 280 (duecentottanta) metri quadrati, riportata in catasto fabbricati del Comune di Lavello al foglio 37 particella
1750 Via Pasteur snc piano: T. area urbana consistenza mq.280 senza dati di classamento;
- , per effetto di tali cessioni, si è spogliata di ogni bene immobile e/o diritto CP_1
reale in favore della sorella e della figlia, svuotando di consistenza effettiva la fideiussione personale a suo tempo prestata a beneficio della Controparte_4
con la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi della banca
[...]
nei confronti della quale si era resa garante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.06.2023, si è costituita
, diffusamente contestando la domanda attrice, e ne ha chiesto il rigetto, CP_1
nonché, in via subordinata, di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello, pari ad € 19.000,00 circa, oggetto della pretesa creditoria.
In particolare, ha dedotto che, prima della notifica del decreto ingiuntivo nell'agosto
2021, non conosceva l'ammontare del presunto debito vantato dall'istituto di credito nei suoi confronti, che ha accettato l'eredità del marito senza riserva e che il valore degli immobili oggetto dell'azione revocatoria è superiore al credito di circa € 19.000,00 vantato dall'attrice. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.06.2023, si è costituita
, diffusamente contestando la domanda attrice, e ne ha chiesto Controparte_2
il rigetto, nonché, in via subordinata, di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello, pari ad € 19.000,00 circa, oggetto della pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.06.2023, si è costituita
, diffusamente contestando la domanda attrice, e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_3
nonché, in via subordinata, di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello, pari ad € 19.000,00 circa, oggetto della pretesa creditoria.
Instaurato il contraddittorio ed esaurita la trattazione della lite, all'udienza cartolare del
28.03.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 19.12.2024, ove è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria rientra, come noto, nel novero dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, tra i quali vi sono l'azione surrogatoria ed il sequestro conservativo, che il Codice Civile disciplina agli artt. 2900 e ss. L'azione in discorso, in particolare, è riconosciuta al creditore allo scopo di consentirgli di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del proprio patrimonio che il debitore può compiere in pregiudizio del primo, con la consapevolezza o, addirittura, l'intento di attentare alle sue ragioni di credito. A fronte del pericolo di un impedimento o anche solo della maggiore difficoltà di soddisfazione del proprio diritto, nella prospettiva dell'eventuale esercizio dell'azione esecutiva, l'ordinamento giuridico consente al creditore di esercitare un'azione il cui successo consentirà di giovarsi di una pronuncia costitutiva ad efficacia relativa e parziale. Infatti, l'atto di disposizione del patrimonio, pur rimanendo valido ed efficace nei rapporti tra il debitore ed il terzo, sarà inopponibile a quel creditore chirografario che abbia vittoriosamente esperito il rimedio in esame e la pronuncia così conseguita gli consentirà di aggredire, con l'esercizio dell'azione esecutiva, il bene che ne ha formato oggetto, proprio come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore e quasi come se avesse conseguito un diritto di seguito.
L'attrice ha esercitato l'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c. i cui elementi costitutivi – esistenza del credito, eventus damni e consilium fraudis – sono risultati esistenti al momento della proposizione della domanda e della presente pronuncia. Quanto all'esistenza del credito, si ritiene per pacifica giurisprudenza che “L'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III,
09/02/2012, n. 1893, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, da ultimo Sent. Cassazione Civile,
Sez. III, 13.09.2019, n. 22859).
Occorre, poi, ricordare che “L'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto” (Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 8315 del 31/03/2017; cfr. Cass., Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 10522 del 03/06/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3676 del 15/02/2011).
Nel caso di specie, non vi è dubbio sull'anteriorità della ragione di credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo posto in essere dalla convenuta , avendo CP_1 rilevanza, a tale fine, solo l'individuazione del tempo a cui risalgono i fatti o gli atti costitutivi del diritto (Cass. n. 591/1999; Cass., n. 2400/1990; Cass. n. 12678/2001).
Nel caso di specie, vi è prova dell'anteriorità della fideiussione prestata da CP_1
in favore della a garanzia delle obbligazioni Controparte_4
di , con atto del 4.10.2012 sino all'importo di euro 30.000,00 e con _5
atto integrativo del 3.08.2016 sino all'importo di euro 55.000,00, rispetto agli atti dispositivi del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. , rep. n. 50.297, Persona_1
racc. n. 25784, e del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. , rep. n. Persona_1
50.918, racc. n. 26256 (doc. nella produzione dell'attrice). Deve, inoltre, ritenersi sussistente il requisito soggettivo della consapevolezza di CP_1
di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che questa è divenuta
[...]
successore a titolo universale del debitore , deceduto in data _5
14.04.2018, sicché è subentrata in tutti i rapporti giuridici del defunto, sia attivi che passivi, e dunque anche nei rapporti di conto corrente esistenti tra questi e l'istituto bancario, n. 01/135/00000876-8 di cui al contratto del 20.10.2011 e n. 01/135/00000828-
8 di cui al contratto del 23.02.2011, dei quali in data 7.05.2018 ha ricevuto comunicazione del saldo contabile debitore alla data del 14.04.2018 rispettivamente di euro 1.860,90 e di euro 101,25 (doc. nella produzione dell'attrice), anteriormente quindi agli atti dispositivi posti in essere in data 15.10.2018 ed in data 17.04.2019.
Certamente, quindi, il diritto di credito vantato dall'attrice (poi consacrato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Potenza n. 614/2021 dell'11.08.2021, dichiarato esecutivo il
26.10.2021 - doc. nella produzione dell'attrice), quale cessionaria dei crediti di
[...] con contratto dell'8.11.2021 (come risulta Controparte_4
dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 26/03/2022 nella produzione dell'attrice), era già sorto allorquando gli atti impugnati furono conclusi.
Passando alla disamina dell'eventus damni, giova preliminarmente osservare che, per giurisprudenza ormai granitica, esso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti, sulla base di una valutazione ex ante (e cioè astrattamente riportandosi alla data dell'atto dispositivo), una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. n. 1896/2012) e, quindi, una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), quindi, è anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, che realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n. 7262/2000). Ne consegue che, una volta che il creditore abbia dimostrato l'esistenza di modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, spetta al debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. da ultimo Cass. n. 16221/2019; Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11471; cfr. anche
Cass. n. 19963/2005), poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cassazione civile, sez. III,
05/02/2013, n. 2651; Cass. n. 1896/2012).
Si ritiene, quindi, sussistente nel caso di specie l'eventus damni, poiché non solo gli atti impugnati sono delle donazioni e, dunque, atti a titolo gratuito, ma non è stato provato - ed invero neanche contestato - dalla parte convenuta il contrario del fatto allegato dalla creditrice secondo il quale si è privata di tutti i suoi beni immobili con le CP_1
donazioni, in tal modo certamente rendendo estremamente più gravosa la soddisfazione del credito vantato nei suoi confronti, sicché non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, come sopra specificato, circa la sussistenza di idonee garanzie per il soddisfacimento del credito vantato dall'attrice, che siano, quindi, di valore pari o superiore a detto credito.
Venendo al cd. consilium fraudis, va premesso che per la sua configurazione, allorquando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, “è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione
o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore”
(Cassazione civile, sez. III, 01 giugno 2000, n. 7262), non essendo richiesto l'animus nocendi (Cassazione civile, sez. I, 26/02/2002, n. 2792) ed essendo sufficiente una conoscenza generica del pregiudizio che l'atto va ad arrecare (Cass. n. 3676/2011).
Da ciò consegue che è del tutto irrilevante la ricerca nella convenuta donante dell'intenzione di nuocere la parte attrice, oppure la specifica consapevolezza di ledere proprio il suo diritto di credito, così come irrilevanti sono i motivi che hanno indotto la stessa all'atto dispositivo, essendo sufficiente l'agevole conoscibilità del pregiudizio che stava arrecando alle ragioni della creditrice. CP_1
Detta agevole conoscibilità, invero, può essere facilmente desunta dal fatto che la convenuta ha posto in essere gli atti dispositivi del 15.10.2018 e del CP_1
17.04.2019 nella consapevolezza dell'esistenza del credito dell'attrice in forza di garanzia fideiussoria prestata in data 4.10.2012 e 3.08.2016 e considerato, altresì, che in data
7.05.2018 ha ricevuto comunicazione del saldo contabile debitore dei conti correnti esistenti tra il garantito debitore (di cui è divenuta erede a seguito del _5
decesso avvenuto in data 14.04.2018) e l'istituto bancario come sopra già precisato.
In conclusione, la domanda proposta da e per essa, quale mandataria, Parte_1
di revocatoria ex art. 2901 c.c. è fondata e, pertanto, in accoglimento della Parte_2
stessa va dichiarata, nei confronti dell'attrice, l'inefficacia: 1) della donazione disposta da in favore di con atto del 15.10.2018 a rogito del CP_1 Controparte_3
Notaio dott. , rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Persona_1
Immobiliari di Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di 2/3 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di
Lavello al foglio 48, part. 127, sub 1; 2) della donazione disposta da in CP_1
favore di con atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Controparte_2
, rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Immobiliari Persona_1
di Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di
5/6 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al fg.
47, part. 1941 sub 1 e sub 3; 3) della donazione disposta da in favore di CP_1
con atto del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. Controparte_2 Per_1
, rep. n. 50.918, racc. n. 26.256, trascritto presso i Registri Immobiliari di
[...]
Potenza al Reg. Gen. n. 6016 e al Reg. Part. n. 4741, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al foglio 37 particella 1302 sub
1, particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub 5, particella 1302 sub 6 e particella 1750.
Infine, non è meritevole di accoglimento la domanda avanzata in via subordinata dalle parti convenute di limitare l'accoglimento dell'azione ad un bene immobile che abbia valore simile a quello della pretesa creditoria, di circa € 19.000,00, atteso che la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di domanda revocatoria e il valore del credito non è stata provata dalle parti convenute. Al riguardo, inoltre, si osserva che, in ogni caso, detta sproporzione dimostrerebbe il pregiudizio del creditore e non l'inammissibilità della sua domanda d'inefficacia relativa della cessione del cespite su cui rivalersi (cfr. Cass.,
13/12/2021, n. 39507) e che il pregiudizio che il debitore subisce non dipende dalla revocatoria, bensì dall'eventuale espropriazione forzata in eccesso, rispetto al quale il debitore ha il rimedio della riduzione del pignoramento, su cui può e deve provvedere il giudice dell'esecuzione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29851 del 20/11/2024).
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino ad euro 26.000,00), da determinarsi avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da Parte_1
e per essa, quale mandataria, e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia Parte_2
nei confronti dell'attrice: 1) della donazione disposta da in favore di CP_1
con atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Controparte_3 Per_1
, rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Immobiliari di
[...]
Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di 2/3 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al foglio
48, part. 127, sub 1; 2) della donazione disposta da in favore di CP_1
con atto del 15.10.2018 a rogito del Notaio dott. Controparte_2
, rep. n. 50.297, racc. n. 25.784, trascritto presso i Registri Immobiliari Persona_1
di Potenza al Reg. Gen. n. 16751 e al Reg. Part. n. 13647, avente ad oggetto la quota di
5/6 del diritto di proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al fg.
47, part. 1941 sub 1 e sub 3; 3) della donazione disposta da in favore CP_1
di con atto del 17.04.2019 a rogito del Notaio dott. Controparte_2
, rep. n. 50.918, racc. n. 26.256, trascritto presso i Registri Immobiliari Persona_1
di Potenza al Reg. Gen. n. 6016 e al Reg. Part. n. 4741, avente ad oggetto la piena proprietà degli immobili identificati in C.F. del Comune di Lavello al foglio 37 particella
1302 sub 1, particella 1290 sub 1 graffata con la particella 1302 sub 5, particella 1302 sub
6 e particella 1750.
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. (Agenzia del Territorio) la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
3) Condanna le convenute , e CP_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 Pt_1
e per essa, quale mandataria, delle spese processuali, che
[...] Parte_2
liquida in euro 5.077,00 per competenze professionali, € 358,77 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, avv. Stefano Dininno.
Così deciso in Potenza il 29.05.2025
Il Giudice dott.ssa. Angela Alborino