Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6767/2017 R.G. avente ad oggetto “diritti reali – possesso – divisione ”
e vertente:
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gennaccari, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Casaluci, giusta mandato in atti. Controparte_1
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 2.04.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione del termine di giorni 30 per le conclusionali e di giorni 10 per le repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato il 13.6.2017, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, , deducendo: che si era sposata l'1.7.1995 con il convento, Controparte_1
dal quale si era poi separata giudizialmente (con sentenza n. 1593/2017 del 13.4.2017); che in sede di separazione le era stata assegnata la casa coniugale sita in Spongano alla Via Tasso, di proprietà esclusiva del convenuto;
che tale immobile nel corso della vita coniugale era stato oggetto di un intervento di ristrutturazione ed inoltre sul lastrico solare vi era stato realizzato un impianto fotovoltaico;
che era comproprietaria in regime di comunione legale di altro immobile sito in Spongano alla Via D'Annunzio n. 1, costituito da scantinato e un locale commerciale, dove ella gestiva un negozio di fiori;
che tale immobile era stato costruito con il ricavato di un mutuo erogato dalla cointestato ad entrambi i coniugi ed anche in questo Controparte_2
secondo immobile era stato realizzato un impianto fotovoltaico per la realizzazione del quale entrambi i coniugi avevano contratto un mutuo con la ING Direct;
che ella aveva CP_2
interesse alla divisione dell'immobile già in comunione legale, avente il valore di euro
che ella aveva poi diritto a recuperare il credito riveniente dalle somme spese per la ristrutturazione dell'immobile di Via Tasso di proprietà esclusiva del convenuto, nonché quello riveniente dalla gestione degli impianti fotovoltaici, dei cui proventi si era sempre appropriato in via esclusiva il marito.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'assegnazione – in sede di divisione – dell'immobile di Via
D'Annunzio, previo riconoscimento di un suo credito ex artt. 1150 e 2041 c.c. di euro 25.000,00 per i miglioramenti arrecati alla casa di Via Tasso, di un credito di euro 30.568,00 (pari al 50% dei redditi prodotti dagli impianti fotovoltaici), di un credito di euro 15.000,00 (pari al 50% del valore dei due impianti) e di un ulteriore credito di euro 15.000 per il rilascio della casa coniugale.
, costituitosi in giudizio, replicava: che la ristrutturazione dell'immobile di Via Controparte_1
Tasso era avvenuta a sue esclusive spese;
che analogamente le somme necessarie per la costruzione dell'immobile di Via D'Annunzio e la realizzazione degli impianti fotovoltaici erano state corrisposte soltanto da lui;
che, pertanto, dovevano essere rigettate le domande proposte dall'attrice e, in accoglimento della riconvenzionale che egli all'uopo spiegava, doveva essergli riconosciuta la proprietà esclusiva dell'immobile di Via D'Annunzio, perché costruito a sue spese e su terreno da lui soltanto pagato.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, all'udienza del 2.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice di accertamento di un credito per le somme asseritamente spese dalla stessa attrice per i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Via Tasso e per la realizzazione degli impianti fotovoltaici su tale immobile e su quello di Via D'Annunzio è rimasta sfornita di prova: invero, la concessione edilizia è stata rilasciata al tutte le fatture sono state CP_1
intestate al convenuto, i pagamenti sono stati effettuati dallo stesso e non vi è prova che l'attrice abbia corrisposto al marito delle somme per pagare i fornitori, gli artigiani e le rate del mutuo contratto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Analogamente indimostrata è rimasta la domanda attrice di accertamento di un credito avente ad oggetto il 50% dei redditi asseritamente prodotti dagli impianti fotovoltaici, mancando la prova certa gli impianti realizzati sugli immobili di Via Tasso e Via D'Annunzio, oltre a produrre l'energia necessaria per i due immobili in modo da abbattere il costo delle bollette, abbiano prodotto un surplus di energia così elevato da conseguire il rimborso da parte del gestore della rete pubblica di somme tali da garantire, oltre al pagamento delle rate del mutuo contratto per la realizzazione degli impianti stessi, un reddito per il . Pt_2
La verità è che, come insegna la Corte Suprema, “Il dovere di contribuzione che nasce dal matrimonio è per i bisogni della famiglia e, dunque, va inteso (non nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell'interesse collettivo della famiglia) e ampio, per cui ad esempio, costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un'altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge per poterla abitare congiuntamente;
partecipare alle spese per
l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni, ecc.; di conseguenza, deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune” (Cassazione civile sez. II, 13/12/2023, n.34883).
Alla luce di tale pacifico principio di diritto il giudicante ritiene destituita di fondamento non soltanto la domanda di accertamento del credito proposta dalla , ma anche la analoga Pt_1
riconvenzionale spiegata dal : invero, l'immobile di Via D'Annunzio è stato realizzato in Pt_2
costanza di matrimonio con i sacrifici di entrambi i coniugi, i quali – in adempimento del dovere di contribuzione di cui all'art. 143, ult. cpv. c.c. - hanno impiegato tutte le loro sostanze e la loro capacità di lavoro professionale e casalingo per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, acquisendo in tal modo i risparmi necessari (oltre che per la vita familiare, anche) per la costruzione dell'immobile di Via D'Annunzio.
Ciò posto, resta da statuire esclusivamente sulla domanda di divisione dell'immobile di Via
D'Annunzio.
Il CTU, nella sua prima relazione, ha ritenuto tale immobile non comodamente divisibile;
in particolare, secondo il CTU, “la destinazione d'uso commerciale ne pregiudica la divisione per livelli, essendo il piano interrato adibito a deposito e quindi inscindibile dall'attività commerciale svolta al livello superiore, se non al costo di un notevole decremento di valore dell'insieme. Lo stesso negozio situato al piano terreno, per conformazione planimetrica, risentirebbe notevolmente di una possibile divisione in due parti”.
Lo stesso CTU, a seguito delle insistenze delle parti, ha depositato una seconda relazione, nella quale, pur ribadendo l'antieconomicità della divisione, ha ipotizzato la divisione del fabbricato in due porzioni, mediante, da un lato, “la chiusura della porta che dall'interno del negozio porta alla scala per salire al lastricato e scendere nel seminterrato” e, dall'altro, l'apertura di un'altra porta all'esterno che separerebbe in maniera definitiva le due porzioni immobiliari”.
In tal modo, potrebbero formarsi due quote: a) l'una costituita dal negozio a piano terra del valore di euro 128.825,85; b) l'altra costituita dal piano seminterrato e dal lastrico solare, del valore di euro 67.642,90.
Reputa il giudicante la divisione dell'immobile in tali due quote non praticabile, per più concorrenti ragioni: innanzitutto, perché presuppone un'autorizzazione edilizia e, quindi,
l'accordo delle parti sulla nomina di un professionista che curi la pratica necessaria per conseguire il permesso di costruire e l'accordo delle parti sulla scelta di un appaltatore che esegua i lavori necessari a separare materialmente le due porzioni;
in secondo luogo perché il conguaglio che dovrebbe corrispondere l'assegnatario del negozio appare eccessivamente elevato, così come non trascurabile risulta la spesa necessaria per la realizzazione delle sue porzioni;
infine, perché – in mancanza di un accordo delle parti sull'assegnazione delle due porzioni – l'estrazione a sorte di due quote così disomogenee appare logicamente non giustificabile.
L'immobile va quindi venduto, in modo da ripartirne il ricavato fra i due condividenti.
Provvederà l'istruttore alla nomina di un notaio o altro professionista delegato alla vendita, dopo aver disposto la convocazione personale delle parti per addivenire ad una soluzione concordata relativamente alla destinazione dell'immobile di Via D'Annunzio.
Spese al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione notificato il 13.6.2017, da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo spiegata, così provvede:
Rigetta sia la domanda della di accertamento dei crediti verso il convenuto vantati in Pt_1
citazione sia la domanda del di accertamento dei crediti verso l'attrice vantati in CP_1
comparsa di risposta;
dichiara indivisibile l'immobile sito in Spongano alla Via D'Annunzio già oggetto di comunione legale;
rimette le parti davanti all'istruttore per l'espletamento del tentativo di conciliazione e, in caso di persistente disaccordo delle parti sulla destinazione dell'immobile da dividere, per la nomina di un notaio o altro professionista delegato alla vendita.
Così deciso in Lecce il 20.5.2025.
Il Giudice Unico