TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2446 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DOGLIOTTI PAOLO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in seguito alle modifiche apportate all'udienza del 22.01.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e n Parte_1 CP_1
data 22.07.2007 in Quiliano (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Quiliano al numero 11, parte I, anno 2007, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Quiliano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla sig.ra presso la Per_1 Parte_1 quale avrá residenza;
3. disporre che il sig. possa stare con il figlio secondo accordi presi CP_1 direttamente con lo stesso e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
4. disporre che il sig. riconosca alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contribuzione al mantenimento del figlio minore , un assegno mensile di euro Per_1
100,00. L'assegno verrá corrisposto per 12 mensilitá entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto i cui estremi saranno comunicati dalla sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
Assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
5. stabilire che il sig. ontribuisca, in ragione del 50%, alle spese straordinarie CP_1 del figlio, come da linee guida in vigore alla data del presente ricorso presso il Tribunale di
Savona;
6. nulla per assegni divorzili;
7. spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2446 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DOGLIOTTI PAOLO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in seguito alle modifiche apportate all'udienza del 22.01.2025, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e n Parte_1 CP_1
data 22.07.2007 in Quiliano (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Quiliano al numero 11, parte I, anno 2007, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Quiliano, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2. Affidare il figlio minore in via esclusiva alla sig.ra presso la Per_1 Parte_1 quale avrá residenza;
3. disporre che il sig. possa stare con il figlio secondo accordi presi CP_1 direttamente con lo stesso e compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
4. disporre che il sig. riconosca alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contribuzione al mantenimento del figlio minore , un assegno mensile di euro Per_1
100,00. L'assegno verrá corrisposto per 12 mensilitá entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sul conto i cui estremi saranno comunicati dalla sig.ra al sig. Pt_1 CP_1
Assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
5. stabilire che il sig. ontribuisca, in ragione del 50%, alle spese straordinarie CP_1 del figlio, come da linee guida in vigore alla data del presente ricorso presso il Tribunale di
Savona;
6. nulla per assegni divorzili;
7. spese del presente giudizio integralmente compensate fra le parti”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Daniela Mele) (Dott.ssa Lorena Canaparo)