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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 928/2023, promossa
DA
, P.IVA con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, in persona dei procura- tori speciali, dott. Pietro Arosio e giusta procura in atti, rap- Parte_2 presentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli avv.ti Davide Contini
(C.F. e Claudia De Marchi (C.F. C.F._1 C.F._2 del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso Europa 12, è elettiva- mente domiciliata, come da procura allegata all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in Barbe- _1 C.F._3 rino di Mugello (FI), Via Tignano n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. France-
1 sco Salesia (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4 Email_1 Email_2 pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Fi- renze, Via Vittorio Alfieri 19, giusta procura rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 909/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 23/03/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
909/2023, pubblicata in data 24 marzo 2023, resa tra le parti dal Tribunale di
Firenze nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
1591/2021, così decidere e giudicare: IN VIA PRINCIPALE (i) confermare la
Sentenza nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiun- tivo n. 5209/2020, R.G. 12228/2020 del 28 dicembre 2020, notificato in data
29 dicembre 2020, perché emesso in carenza dei presupposti di legge;
(ii) in ragione di tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti del giudizio di primo gra- do, nonché nella narrativa dell'atto di citazione in appello, in riforma della Sen- tenza, accertare il corretto adempimento di SU Parte_1 Pt_1 agli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimento con riferi- mento all'operazione di investimento disposta dalla signora - _1 avente ad oggetto la sottoscrizione di 15 Certificates denominati “Autocallable
Certificate on ” - in particolare, sotto il profilo del cor- Controparte_2 retto adempimento agli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatez- za e conseguentemente accertare l'insussistenza di un danno risarcibile da par- te di , SU in favore della medesima. Per l'effetto, Parte_1 Pt_1 rigettare le domande proposte dalla signora nei confronti di _1
, con condanna della stessa alla restituzione Parte_1 alla Banca dell'importo di Euro 598.107,51 (comprensivo di rivalutazione, inte- ressi e spese) medio tempore versato alla medesima (doc.1), maggiorato di in- teressi di legge dal 19 aprile 2023 al saldo. IN VIA SUBORDINATA Nella dene-
2 gata e non creduta ipotesi in cui le domande proposte dalla signora Parte_3 venissero ritenute, anche solo parzialmente, meritevoli di accoglimen-
[...] to, accertare l'insussistenza di un danno risarcibile da parte di , Parte_1
SU , anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. per la Pt_1 condotta assorbente posta in essere dalla signora ovvero ri- _1 durre al minimo (se del caso anche in via equitativa) ogni preteso danno ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. per le ragioni esposte in narrativa. Per
l'effetto, rigettare le domande proposte dalla signora nei con- _1 fronti di , con condanna della stessa alla resti- Parte_1 tuzione alla dell'importo di Euro 598.107,51 (comprensivo di rivalutazio- CP_3 ne, interessi e spese) medio tempore versato alla medesima (doc.1) o del di- verso importo che dovesse essere ritenuto, anche in via equitativa, maggiorato di interessi di legge dal 19 aprile 2023 al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA Con ri- guardo alla conclusione della specifica operazione per cui è causa, senza inver- sione alcuna degli oneri probatori che competono alla signora _1 ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che, nel luglio 2014, la signora ha espresso al proprio consulente, signor la vo- CP_1 Parte_4 lontà di effettuare un investimento in USD a breve termine (un anno) con un rendimento annuo di almeno il 6%? 2) Vero che, nel luglio 2014, il signor
[...] ha sottoposto alla signora il modulo di sottoscrizione e la Pt_5 CP_1 scheda prodotto relativa al prodotto «Autocallable Certificate Crude CP_2 [...]
» emesso da Goldman Sachs International illustrandone i contenuti alla CP_2 cliente? 3) Vero che, nel luglio 2014, la signora dopo avere visiona- CP_1 to il modulo di sottoscrizione e la scheda prodotto, ha espresso la propria vo- lontà di procedere alla sottoscrizione del prodotto «Autocallable Certificate
» emesso da Goldman Sachs International? 4) Vero Controparte_2 che, nel luglio 2014, la signora ha disinvestito un altro strumento fi- CP_1 nanziario (per un controvalore di USD 1.500.000,00) al dichiarato scopo di ef- fettuare la sottoscrizione del prodotto «Autocallable Certificate CP_2
» emesso da Goldman Sachs International? 5) Vero che in data 29
[...] aprile 2015 la signora ha chiesto e ottenuto dalla una quota- CP_1 CP_3
3 zione per la vendita del prodotto «Autocallable Certificate Crude Oil Fu- CP_2 ture» emesso da Goldman Sachs International? 6) Vero che, dopo aver ricevu- to la quotazione per procedere alla vendita del prodotto «Autocallable Certifica- te » in data antecedente alla sua scadenza, la signora Controparte_2 ha espresso la volontà di mantenere tale prodotto nel proprio porta- CP_1 foglio? 7) Vero che, in data 20 aprile 2015, all'esito della vendita per circa 1 milione di euro del fondo M&G GB00B1VNCY93, la signora resa CP_1 edotta dal proprio consulente, signor dell'esposizione al rischio Parte_4 valutario in USD, ha affermato di considerare tale esposizione un'opportunità e di voler incrementare la posizione in Treasuries USD per ulteriori Euro
950.000,00? 8) Vero che, in data 31 luglio 2015, la signora ha in- CP_1 contrato il proprio consulente, signor e, informata dell'esposizione Parte_4 al rischio del titolo NOTES PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP, ha dichiarato di non voler procedere alla vendita dello stesso? 9) Vero che, in data 2 settembre
2015, la signora ha incontrato il proprio consulente, signor CP_1 Pt_4
e, informata dell'esposizione al rischio dei titoli in portafoglio EA
[...]
(ISIN US1651671075) e PA LE (ISIN USC71058AC25), ha dichiarato di non voler procedere alla vendita degli stessi? 10) Vero che, in data 4 gen- naio 2016, la signora ha incontrato il proprio consulente, signor CP_1 [...]
e, informata della concentrazione del titolo RA [...], ha Pt_5 dichiarato di non voler procedere alla vendita e di essere consapevole dei rischi connessi a quel titolo? 11) Vero che, in data 21 gennaio 2016, la signora
[...] ha incontrato il proprio consulente, signor e le è stato con- Pt_3 Parte_4 sigliato di accettare l'offerta di acquisto da parte di un fondo di investimento del titolo PA LE (ISIN USC71058AC25) presente in portafoglio. La cliente ha deciso di non aderire nonostante le fossero state evidenziate le pos- sibili conseguenze derivanti dalla propria scelta (es. default, problemi futuri a vendere lo strumento per illiquidità)? 12) Vero che, in data 23 febbraio 2016, il signor ha incontrato la signora la quale, avvisata della Testimone_1 CP_1 rischiosità del titolo RA (ISIN [...]) e del titolo OI SA (ISIN
USP9037HAL70) ha dichiarato di non voler vendere detti titoli perché credeva
4 nel loro recupero e non intendeva contabilizzare le perdite? 13) Vero che in da- ta 23 febbraio 2016, il signor ha incontrato la signora Testimone_1 CP_1
e, nel corso dell'incontro, le è stata evidenziata la rischiosità dei titoli RA,
EA, EC, PA LE e delle altre obbligazioni ad alto ren- dimento presenti in portafoglio. La signora ha dichiarato di voler CP_1 mantenere tutti i suddetti titoli in portafoglio affermando di avere da sempre investito in obbligazioni ad alto rendimento? 14) Vero che, in data 2 agosto
2017, il signor ha incontrato la signora e, nel corso Testimone_1 CP_1 dell'incontro, le è stato suggerito di vendere il titolo EA RG USD, acquistato per volontà della cliente nel 2015. A seguito di tale segnalazione, la signora ha dichiarato di voler mantenere il titolo in portafoglio? 15) CP_1
Vero che, in data 14 febbraio 2018, il signor ha incontrato la si- Testimone_1 gnora e, nel corso dell'incontro, la cliente, ha dichiarato di essere CP_1 consapevole di detenere strumenti non coperti da raccomandazioni e aventi un rating al di sotto dell'investment grade e di voler mantenere tutti gli strumenti in portafoglio? 16) Vero che la signora in talune occasioni ha imparti- CP_1
Parte to a specifici ordini riguardanti obbligazioni di nuova emissione, indicando personalmente tutti gli estremi e i dettagli delle emissioni di proprio interesse?
Si indicano quali testi: - signor Via Garibaldi 115, Arezzo - signor Parte_4
c/o . Ove ritenuto, disporre consulenza tecnica Testimone_1 Parte_1
d'ufficio volta ad accertare la tipologia degli investimenti prescelti dalla signora
e il relativo profilo di rischio. IN OGNI CASO con vittoria di _1 spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c.; - nel merito: rigettare l'appello promosso da e Controparte_4 per l'effetto confermare la sentenza n. 909/2023 del Tribunale di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudi- zio. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse non rag- giunta la prova della non adeguatezza dell'investimento di cui è causa, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che, occorrendo, venga disposta CTU
5 atta ad accertare: - la natura, le caratteristiche, il livello assoluto e
l'esposizione complessiva ai fattori di rischio sistematici e specifici degli Auto- callable Certificates cod. ISIN GB00BKNFFN95 emessi da Goldman Sachs In- ternational, London, UK, di cui è causa;
- se gli stessi Certificates fossero ade- guati ed appropriati in relazione al profilo di rischio “Piano Orientativo di Inve- stimento “Moderato”” scelto dalla Sig.ra con il contratto di consulen- CP_1 za UBS Active Portfolio Supervision sottoscritto in data 21.03.2014; - se la na- tura, caratteristiche, livello assoluto ed esposizione complessiva ai fattori di ri- schio sistematici e specifici degli stessi Certificates siano stati correttamente ed integralmente rappresentati alla Sig.ra da parte dell'odierna oppo- CP_1 nente;
- quale sia stato l'ammontare del danno sia in termini di danno emer- gente che di lucro cessante subito dalla Sig.ra in conseguenza _1 dell'investimento di cui è causa.” 2. La comparente dichiara sin d'ora di opporsi
e non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande, eccezioni e conclusioni che venissero precisate da controparte. Con ogni riserva nei termini del deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, già assegnati con il decreto 26.03.202”.
La vicenda per cui è causa. La sentenza di primo grado.
1.- (infra, anche cliente o investitrice) concluse in data _1
23-7-2014 su raccomandazione di (infra, Parte_1
Parte
, con la quale aveva in precedenza concluso un contratto di consulenza fi- nanziaria, l'acquisto di n.15 Certificates denominati “Autocallable Certificate on
” del valore nominale di USD 100.000,00 ciascuno, per Controparte_2 un controvalore di € 1.112.677,10, i quali sarebbero stati poi rimborsati alla scadenza, in data 31 luglio 2015, per un valore pari a USD 707.455,67, corri- spondente a € 644.195,66. Parte Con ricorso depositato il 10 gennaio 2019, ritenendo che avesse violato plurime disposizioni del contratto di consulenza finanziaria e del d.lgs.
58/1998 (infra, TUF) e degli attuativi regolamenti CONSOB (reg.16190/2007) la cliente adì l'Arbitro in Controversie Finanziarie (infra, ACF), che, all'esito del
6 Parte relativo procedimento, condannò a corrisponderle, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 479.265,51, pari alla perdita subita dall'investitrice nell'operazione sopra descritta.
In assenza di adempimento spontaneo e ritenuto che tale liquidazione del danno legittimasse il ricorso alla procedura monitoria, la ricorse CP_1 al tribunale di Firenze ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n.5209/ Parte 2020, con il quale veniva ingiunto a di pagare il predetto importo, oltre accessori e spese di procedura. Parte Proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, siccome emesso in relazione ad un credito illiquido e, quindi, in difetto di un presupposto di rito, e nel merito contestando gli asseriti inadempimenti e ri- vendicando la correttezza del proprio operato e in subordine chiedendo la ridu- zione del danno per il concorso di colpa della cliente.
Con la sentenza n.909/2023 il tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo per ragioni di rito (difetto dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto) ma ha accolto integralmente l'azione di risarcimento danni proposta Parte dall'ingiungente, condannando al pagamento della somma di euro
468.481,44, oltre rivalutazione monetaria ISTAT dal 31.7.2015, interessi com- pensativi e rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva nel presente grado, il Tribunale ha ritenuto:
a) che gli strumenti finanziari oggetto di giudizio, il cui acquisto era stato Parte consigliato da erano da annoverare tra gli strumenti finanziari “derivati”, avendo le tre caratteristiche individuate all'OIC 32 (su cui infra);
b) che l'intermediario finanziario aveva violato il contratto di consulenza e gli obblighi inerenti al principio di adeguatezza;
che per tale conclusione rile- vavano i seguenti dati di fatto e le conseguenti valutazioni:
b1) nel questionario di profilatura del rischio del gennaio 2011 (l'ultimo sottoscritto prima dell'operazione del 23-7-2014) l'investitrice aveva dichiarato di avere adeguata conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari quali “obbligazioni, azioni, OICR (Fondi, SICAV), ETF, prodotti strutturati” ma non in “derivati”;
7 b2) nel predetto questionario aveva inoltre dichiarato di avere una pro- pensione al rischio “Alta”, ma le scelte concrete di investimento erano state successivamente orientate a investimenti con rischi “medio – bassi” e, al ri- guardo, era significativo che nel contratto di consulenza concluso in data 22-3- Parte 2013 con aveva scelto un “Piano Orientativo di Investimento” di tipo Ob- bligazionario, avente ad oggetto solo strumenti di natura monetaria e obbliga- zionaria, e che in data 18.12.2013 aveva optato per un piano di investimento di tipo “moderato”, selezionato anche in sede di stipulazione del contratto di consulenza concluso in data 21-3-2014, per cui era causa;
il piano di investi- mento prescelto non includeva strumenti derivati;
b3) la propensione al rischio medio-bassa era confortata dai rendiconti Parte prodotti da relativi agli storici degli investimenti;
b4) l'investimento nei n.15 Certificates per cui era causa, da qualificarsi quali derivati, non era quindi adeguato alle conoscenze ed esperienze dell'inve- stitrice ed era del tutto anomalo, considerato che si trattava di strumenti finan- ziari ad alto rischio;
b5) era irrilevante che la cliente avesse sottoscritto la Scheda prodotto o che l'intermediario ne avesse (in ipotesi) illustrato i contenuti, atteso che l'obbligo di valutare “l'adeguatezza dell'investimento deve essere distinto da quello di fornire all'investitore un'informazione chiara e completa (Cass. civ.
Sez. I Sent., 05/05/2022, n. 14208); di talché dal corretto adempimento del secondo non può desumersi che l'intermediario abbia esattamente assolto an- che al primo. Il corretto adempimento all'obbligo di adeguatezza avrebbe sup- posto, infatti, un quid pluris rispetto all'obbligo informativo, in quanto
l'intermediario non avrebbe dovuto semplicemente chiarire alla cliente le carat- teristiche del prodotto suggerito, ma avrebbe dovuto altresì astenersi dal rac- comandare all'investitore un'operazione inadeguata alle caratteristiche del suo Parte profilo. Ad ogni buon conto, se avesse ritenuto le informazioni raccolte nel
2011 manifestamente superate, anche per effetto dell'informazione fornita in sede di sottoscrizione dello strumento, in quanto acquisite da troppo tempo e pertanto non più in linea con l'effettivo profilo del cliente, o comunque inesatte,
8 in quanto non coerenti con altre notizie a sua disposizione, avrebbe dovuto ri- chiedere tempestivamente una integrazione degli elementi forniti o, in alterna- tiva, astenersi dal suggerire ed eseguire l'operazione del 23 luglio 2014. Ciò perché la valutazione di adeguatezza deve necessariamente precedere la rac- comandazione dell'operazione di investimento e deve corrispondere ad una profilazione attuale del cliente” (così a pag.13-14 della sentenza);
b6) in tale ottica, il tribunale ha aggiunto: “non possono contribuire alla valutazione di adeguatezza gli investimenti successivi effettuati dalla cliente, né assumono rilevanza le profilazioni successive, che ben possono essere frutto di diverse contingenze e determinazioni”, e ha infine condiviso il giudizio Cont dell' secondo cui, al li dà del fatto se i Certificates fossero o meno stru- Cont menti derivati (come ritenuto dallo stesso , era decisivo per l'accoglimento della domanda che lo strumento finanziario in questione era certamente com- plesso e ad alto rischio, sicché rimaneva fermo “in ogni caso l'inadempimento del resistente agli obblighi inerenti la prestazione del servizio e che gli impone- vano di valutare come inadeguato uno strumento con le sue caratteristiche so- stanziali rispetto al programma di investimento predisposto per la ricorrente.
Sotto questo profilo appare, dunque, decisiva la considerazione che le racco- mandazioni di investimento che il resistente si era impegnato a rendere dove- vano essere pur sempre coerenti con il “Piano Orientativo di Investimento” prescelto dalla ricorrente: un piano che, nel caso di specie, era quello definito come “Piano Moderato”, che aveva come obiettivo «la crescita del patrimonio a lungo termine», ed era caratterizzato da rendimenti costituiti «dal reddito cor- rente da interessi e dividendi, integrato da guadagni in conto capitale» e da una volatilità del valore del capitale prevista come “media”. Anche se si esclu- desse la qualificazione dei certificate per cui è controversia come derivati, resta dunque fermo il non corretto adempimento dell'intermediario, che ha racco- mandato uno strumento finanziario palesemente ad alto rischio e di complessi- tà elevata evidentemente incompatibile con le caratteristiche e il livello medio del piano di investimento della ricorrente" (così a pag.14 della sentenza, ripor- tando il passaggio motivazionale della decisione dell'ACF);
9 -c) che era sussistente il nesso causale tra la condotta dell'intermediario, che avrebbe dovuto astenersi dal suggerire quel investimento e portarlo ad esecuzione in quanto inadeguato, e il danno subito dalla cliente, pari ad euro
468.481,44;
- d) che era da escludere il concorso di colpa della danneggiata e che a tal fine era irrilevante “nell'ottica di un'interpretazione coerente con la natura e con l'oggetto del contratto ex art. 1369 c.c., la clausola [del contratto di consu- lenza] secondo cui la non può “essere ritenuta ad alcun titolo responsa- CP_3 bile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle operazioni dallo stesso Parte disposte, anche qualora si tratti di operazioni raccomandate da in esecu- zione del Servizio di Consulenza APS”, [che] non può che essere riferita all'ipotesi in cui l'intermediario abbia correttamente adempiuto alle proprie ob- Parte bligazioni. Sono, al riguardo, superflue, le istanze istruttorie di dirette a dimostrare che l'intermediario aveva più volte evidenziato alla cliente i rischi connessi alle sue scelte di investimento, suggerendole di rivedere le proprie posizioni in merito a determinati strumenti finanziari. Tutti i capitoli di prova, infatti, si riferiscono a circostanze successive a quelle di causa e a strumenti fi- nanziari diversi dagli Autocallable Certificates on;
per- Controparte_2 tanto, non sono idonei a dar conto di un contributo della alla pro- CP_1 duzione del danno subito per effetto dell'operazione del 23 luglio 2014 (capitoli
7-16)”.
L'appello. Parte 2. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, e formulando una serie di motivi di impugnazione, che può essere così sintetizzata: Parte 1) Con il primo articolato motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato i Certificates per cui è causa quali strumenti finanziari deriva- ti, contestando partitamente gli argomenti usati dal tribunale e valorizzandone altri che dovrebbero escludere la natura di strumenti derivati.
10 2) Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha valutato erroneamente l'operatività pregressa e successiva in strumenti finanziari della ai fini della valutazione dell'adeguatezza, CP_1 evidenziando, fra l'altro, che la tipologia di investimenti prescelti dall'appellata non era affatto caratterizzata da un profilo di rischio medio-basso e che il tri- bunale aveva frainteso la natura del Piano Orientativo di investimento, di tipo moderato, prescelto dalla cliente, il quale non esclude affatto, in relazione al paniere di composizione, la presenza “di strumenti collegati all'andamento delle materie prime “ nella misura da 0% a 15% e nel caso di specie l'investimento nei Certificates, rispetto ad un patrimonio investito di 10 milioni di euro, era pari a circa il 7,20% del portafoglio. Sostiene, poi, l'appellante che il giudice di prime cure sulla base di tale non corretta ricostruzione abbia ritenuto sussi- stenti violazioni del TUF e del REG. CONSOB 16190/07 in realtà insussistenti in quanto il prodotto era adeguato alla cliente e nessun obbligo di astensione era predicabile
3) Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso il concorso di colpa della cliente, tenuto conto che costei aveva proceduto in via autonoma all'ordine di investimento dopo es- sere stata correttamente informata. Assume ancora che il giudice, in violazione degli artt.1362 e ss., aveva interpretato male la clausola del contratto di con- Parte sulenza in punto di rischi e limiti di responsabilità di e che in ogni caso sussisteva un concorso di colpa della per avere mantenuto CP_1
l'investimento, sicché era errata la mancata ammissione dei capitoli di prova al riguardo formulati.
L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Le difese dell'appellata.
3. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità _1 dell'appello, assumendo che “l'atto avversario non indica degli specifici motivi di appello” e che “l'appellante indica, al par. 3, cinque capi della sentenza che
11 formerebbero oggetto di impugnazione, mentre le censure proposte alla rico- struzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado sono state articolate da controparte in quattro autonomi sottoparagrafi, e le due asserite “violazioni di legge”, sono generiche e meramente assertive, senza alcuna indicazione della
“loro“ rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Secondo l'appellata l'art. 342 c.p.c. impone di indicare per ciascuno dei motivi di appello formulati: “in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte al- la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” Sarebbe stato dunque onere dell'appellante formulare specifici motivi di appello e, per ognuno di essi, indicare in modo chiaro, sintetico e specifico, non solo le parti della decisione oggetto di censura, ma anche (i) la ragione per la quale la rico- struzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata e (ii) in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto.
In sostanza l'appellante avrebbe dovuto affiancare alla richiesta di riforma dei capi della sentenza impugnata una “contromotivazione” articolata in elementi di critica al ragionamento del primo giudice, cosa che invece non si rinviene nell'atto avversario che l'atto contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio”.
Ha contestato, poi, nel merito la fondatezza dell'appello, contrastando uno ad uno le argomentazioni avversarie e chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 20-5-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
12 5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata e va respinta.
Nel testo risultante dalla riforma Cartabia, applicabile ratione temporis,
l'art.342 cpc non richiede affatto che l'atto di appello debba contenere “una contromotivazione articolata in elementi di critica al ragionamento del primo giudice”, e cioè un progetto di motivazione alternativa.
Invero, la soluzione interpretativa proposta dall'appellata è stata già esclusa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione finanche in relazione al precedente testo dell'art.342 cpc, ben più stringente di quello attuale in punto di motivazione dell'appello, avendo la Corte di legittimità affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel sen- so che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, sen- za che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenu- to conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nella formulazione attuale l'art.342 cpc non fa che codificare l'insegna- mento della Corte di Cassazione, come formatosi sul precedente testo e poi sfociato nell'arresto delle Sezioni Unite. L'atto d'appello non deve pertanto con- tenere alcuna “contromotivazione”, ma deve semplicemente individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, che sono devoluti in questo modo alla cognizione del giudice d'appello, e indicare le ragioni per le quali il giudice avrebbe errato nella ricostruzione in fatto oppure nell'applicazio- ne delle norme di diritto.
Nel caso di specie, l'appello è rispettoso dell'art.342 cpc, individuando in maniera piana le questioni devolute alla cognizione del giudice d'appello e gli
13 errori che sarebbero stati commessi, ora nella ricostruzione in fatto, ora nell'applicazione delle norme contrattuali o di legge.
6. Ciò premesso, l'appello è infondato e va confermata la sentenza di primo grado con alcune minime integrazioni alla motivazione.
6.1.- Il Giudice di prime cure ha ritenuto che i valori oggetto di causa siano strumenti finanziari derivati e a tale conclusione è pervenuto comparando i Certificates con la nozione di derivato elaborato dall'OIC 32, basata su tre ca- ratteristiche: a) variabilità di valore del derivato in relazione all'andamento del sottostante;
b) il derivato non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fatto- ri di mercato;
c) il prodotto derivato è contraddistinto dal fatto che la regola- zione di interessi tra le parti avverrà a data futura.
L'appellante ha censurato la decisione evidenziando come “il fatto che un prodotto possieda, in ipotesi, alcune delle molteplici caratteristiche di un deri- vato non fa di quel prodotto un derivato”.
In particolare, secondo l'appellante:
a) la prima caratteristica individuata nell'OIC 32 è propria anche di altri strumenti finanziari, come i CCT, la cui cedola è direttamente indicizzata ad un tasso di riferimento ufficiale, o i BTP indicizzati all'inflazione Europa. Ciò che cambia è che nel derivato il profilo di rischio è lineare rispetto all'andamento del sottostante (replicando, giustappunto, il sottostante), mentre nel caso di prodotto strutturato il profilo di rischio dello strumento è diverso rispetto a quello del sottostante, essendo presenti opzioni come la protezione del capita- le, ancorché condizionata, oppure in altri casi, l'effetto leva;
b) la seconda caratteristica non è propria dei Certificates in oggetto, nel caso di specie l'importo investito essendo pari al valore nominale del prodotto, salvo una piccola differenza minima, dovuta alla conversione EUR/Dollaro, dif- ferenza di scambio che aveva evidentemente tratto in inganno il tribunale;
c) la terza caratteristica non è propria dei soli derivati, ma anche di altri strumenti finanziari (ad esempio, BTP o azioni con stacco delle cedole).
14 Secondo l'appellante i Certificates per cui è causa non sono prodotti fi- nanziari derivati ma prodotti finanziari strutturati, prodotti in cui il profilo di ri- schio-rendimento è dato dalla combinazione delle caratteristiche di una com- ponente derivativa con una obbligazionaria, avendo le seguenti caratteristiche del tutto incompatibili con i “derivati”:
(i) il Certificate prevedeva una barriera di protezione fino almeno
20% (ciò significa che, se il valore del prodotto sottostante non avesse mai chiuso sotto l'80% del livello iniziale, la cliente avrebbe ricevuto il 100% del capitale investito);
(ii) il prodotto prevedeva la facoltà di rimborso anticipato con os- servazione trimestrale: nel caso in cui il sottostante fosse salito sopra il livello di riferimento iniziale, la cliente avrebbe potuto ottenere il rimborso del 100% del capitale investito più il bonus maturato;
(iii) a differenza dei derivati (futures, opzioni, swaps), che hanno la forma di contratti tra le parti, i certificati sono strumenti “car- tolarizzati”, in quanto incorporati in un titolo. Si tratta di pro- dotti emessi da istituti di credito (nel caso di specie si trattava di Goldman Sachs International, UK) il cui sottostante può es- sere un paniere di azioni, oppure un indice o una materia pri- ma (nel caso di specie era il petrolio). I certificati sono nego- ziati nelle borse valori e nel mercato telematico e non sussi- stono ostacoli all'acquisto da parte dei risparmiatori retail. I derivati invece hanno delle caratteristiche che sono stabilite dalle borse o dagli altri mercati OTC (Over The Counter) e la loro vita inizia e si conclude in questi mercati.
E' opinione di questa Corte che la nozione di strumento finanziario deri- vato vada ricercata nell'art.1 del TUF, nel testo ratione temporis applicabile, sia perché il riferimento all'OIC 32 non è dei più perspicui tenuto conto delle finali- tà dei principi contabili, sia perché l'art.
2.3 del contratto di consulenza, nell'individuarne l'oggetto, rinvia al TUF (così testualmente: “Le operazioni og-
15 getto di raccomandazione personalizzata da parte della Banca si riferiscono agli strumenti finanziari di cui all'art.1, co.2 del d.lgs. n.58/98 (di seguito anche gli
“Strumenti finanziari”), ad eccezione degli strumenti finanziari derivati (salvo gli exchamge traded commodities – ETC) e i fondi speculativi (c.d. hedge funds)”.
Rilevano le seguenti disposizioni del TUF:
- l'art.1, co.1 bis TUF, definisce i "valori mobiliari": per tali si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbliga- zioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendi- menti, a merci, a indici o a misure;
- l'art.1, co.
1-ter definisce gli "strumenti del mercato monetario": per essi si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali;
- l'art.1, co.2 definisce gli "strumenti finanziari", e per essi si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di diffe- renziali in contanti;
16 e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sotto- stante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,
e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione ri- conosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene at- traverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà conse- gue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del con- tratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se
17 sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- l'art.1, co.3 stabilisce, infine, che per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g),
h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).
In altre parole nell'impostazione del TUF rientra nella definizione di
“strumento finanziario derivato” tutto ciò che non ha un playoff lineare, re- stando fuori: (i) i valori mobiliari come definiti dall'art. 1 comma 1-bis ma con l'esclusione di quelli di cui alla lettera d) che sono espressamente qualificati dall'art.1, co.3 TUF come derivati;
(ii) gli strumenti del mercato monetario;
(iii) le quote di organismi di investimento collettivo.
Ora, come risulta dalla scheda sintetica del prodotto per cui è causa (Au- tocallable Certificate Indicizzato al emesso da Gold- Controparte_2 man Sachs International, London, UK – con data di emissione 31-7-2014 e di rimborso 31-7-2015, doc.17 di parte appellata) lo strumento finanziario per cui
è causa consiste in un “investimento sull'andamento di un sottostante con una protezione condizionata in caso di ribasso”.
Il sottostante è un contratto future sul petrolio (BbmgCL1 Comodty) indicizzato al (che è l'acronimo di New York Mercantile Exchange, ovve- CP_2 ro del principale mercato mondiale per futures ed options sui prodotti energeti- ci, come petrolio e gas naturale).
La protezione in caso di ribasso opera a condizione che il livello di Barrie- ra (fissato all'80% con osservazione alla chiusura giornaliera del contratto futu- re CL1) sia stato superato anche solo una volta nel corso di 12 mesi, ma alla data di valutazione finale (24-7-2015, ovvero sette giorni prima della data di rimborso) il Sottostante sia uguale o superiore al Valore di riferimento iniziale
(v. scheda prodotto). In tal caso l'investitore riceve il 100% del capitale inve- stito. Altrimenti, cioè quando il Sottostante è inferiore al valore di riferimento iniziale, l'investitore riceverà il valore nominale diminuito di una percentuale corrispondente a quella della performance negativa del Sottostante.
18 Come indicato nella scheda prodotto, l'investitore rimane esposto in caso di ribasso del sottostante sotto il livello della Barriera alla perdita del capitale investito, con il riconoscimento di una protezione nella misura limitata del 20% del capitale investito alle condizioni sopra indicate.
Lo strumento finanziario de quo è inoltre con opzione Autocallable, cioè prevede la possibilità di rimborso anticipato alle date di osservazione (24 otto- bre 2014, 2 febbraio 2015, 4 maggio 2015, 24 luglio 2015), qualora il Sotto- stante sia superiore al Valore di riferimento iniziale.
L'analisi complessiva della scheda-prodotto evidenzia che lo strumento finanziario in parola è un prodotto finanziario complesso, il cui rendimento è collegato all'andamento di un sottostante costituito unicamente da un future.
Per tali caratteristiche esso rientra nella nozione di “strumenti finanziari deriva- ti” desumibile dall'art.1, co.2 TUF, e in particolare nella categoria degli “altri contratti derivati” connessi a strumento derivato (future) con un regolamento in contanti determinato dall'andamento del future sottostante.
Esso non è un prodotto strutturato nel senso della definizione proposta dall'appellante con richiamo a quella presente sul sito della Borsa Italiana, cioè un prodotto il cui profilo rischio-rendimento è dato dalla combinazione delle ca- ratteristiche di uno strumento elementare, nella maggior parte dei casi un'ob- bligazione con o senza cedola, e uno o più strumenti derivati (opzioni oppure swap). Nel caso di specie il sottostante è costituito unicamente da un future
(cioè un prodotto derivato) e il temperamento è dato dalla protezione del capi- tale investito nella misura minimale del 20% operante, peraltro, solo a certe condizioni. Caratteristica, quest'ultima (protezione condizionata in caso di ri- basso), che non fa venire meno la natura derivata dello strumento de quo.
Sotto altro profilo va rilevato che la nozione di prodotto strutturato non è presente nel TUF e che tale prodotto, quando presenti i caratteri previsti negli artt.1, co.2 e 3 TUF, è uno “strumento finanziario derivato”.
Con questa integrazione la decisione di primo grado, in punto di natura del prodotto finanziario de quo, va confermata e il primo motivo d'appello va respinto.
19 6.2.- Anche il secondo e il terzo motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno respinti.
Come evidenziato dal giudice di prima istanza, dal questionario sul profi- lo del rischio del 2011 (l'ultimo redatto prima dei fatti di causa) l'appellata, pur dichiarando un'alta propensione al rischio (“allo scopo di perseguire una cresci- ta significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore capitale in- vestito”, così nel questionario), dichiarava di non avere “un'appropriata cono- scenza ed esperienza in materia di Hedge Funds e di Derivati”.
Il contratto di consulenza “UBS Active Portfolio Spervision”, concluso tra le parti in data 21-3-2014, come già sopra evidenziato, all'art.
2.3 prevede che
“Le operazioni oggetto di raccomandazione personalizzata da parte della Banca si riferiscono agli strumenti finanziari di cui all'art.1, co.2 del d.lgs. n.58/98 (di seguito anche gli “Strumenti finanziari”), ad eccezione degli strumenti finanzia- ri derivati (salvo gli exchange traded commodities – ETC) e i fondi speculativi
(c.d. hedge funds)”.
In altre parole, il contratto di consulenza concluso nel 2014 è in linea con il questionario finanziario di profilatura del rischio: le operazioni di investi- mento in strumenti finanziari derivati (ad eccezione degli exchange traded commodities, infra ETC) e in fondi speculativi non potevano essere oggetto di raccomandazione.
Posto che la stessa appellante riconosce che i prodotti de quibus non rientrano tra gli ETC (v. pag.8 dell'appello), in quanto il sottostante non era co- stituito direttamente da materie prime ma da un future su una materia prima,
e che, per le ragioni sopra esposte, essi devono considerarsi strumenti finan- ziari derivati, ne discende de plano che risulta dimostrato l'inadempimento Parte dell'appellante al contratto di consulenza: ha raccomandato un'operazione di investimento in strumenti finanziari non prevista dal contratto, anzi espres- samente esclusa, e non coerente con il profilo di rischio dell'appellata, che ave- va espressamente dichiarato nel questionario del 2011 di non avere adeguata conoscenza in materia di derivati e di hedge funds.
Tanto basta al rigetto dei motivi in esame.
20 Invero, la sentenza di primo grado propone una doppia motivazione: il tribunale ritiene che gli strumenti finanziari de quibus siano dei derivati, con le conseguenze tratte in punto di violazione del contratto di consulenza, ma ag- Cont giunge, richiamando e facendo propria la decisione dell' che, in ogni caso
(cioè anche nel caso in cui non fosse stato un derivato), un simile prodotto fi- nanziario sarebbe stato inadeguato al profilo di rischio della cliente, così come desumibile dagli investimenti successivi al questionario del 2011, improntati a rischi medio-bassi.
La conferma della motivazione in tesi comporta l'assorbimento dei profili dei motivi d'appello con cui sono dedotti errori in fatto e/o violazioni di legge compiute dal giudice di prime cure in relazione alla motivazione “aggiuntiva”.
In verità la più parte delle censure dell'appello postula (anche in relazio- ne ai rimanenti motivi d'appello, di cui si dirà fra poco) che il prodotto finanzia- rio raccomandato alla cliente non rientri tra gli strumenti finanziari derivati, una volta che si dica il contrario le censure perdono di rilevanza.
6.3.- I rimanenti motivi d'appello afferenti alla prova del nesso di causa- lità e al concorso di colpa dell'appellata possono essere esaminati congiunta- mente.
Anche in questo caso la sentenza di primo grado va confermata con una minima integrazione della motivazione.
6.3.1.- In ordine al nesso di causalità, è evidente, infatti, che nel mo- mento in cui si ritiene raggiunta la prova che l'appellante, in violazione del con- tratto di consulenza, ha raccomandato alla cliente l'acquisto di prodotti finan- ziari che avevano la natura di strumenti finanziari derivati, che dovevano inve- ce essere esclusi dal perimetro delle raccomandazioni, è perciò stesso dimo- Parte strato che la condotta di ha costituito l'antecedente causale del danno su- bito dall'appellata perché deve ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit e, più in generale, in ragione del principio di causalità adeguata, che la cliente mai si sarebbe determinata, in difetto della raccomandazione dell'interme- diario, all'acquisto di prodotti dei quali non aveva adeguata conoscenza, nei quali mai aveva investito in precedenza e dei quali non poteva comprendere le
21 dinamiche di investimento e disinvestimento e, più in generale, di rendimento derivanti dal funzionamento sottostante “future”. E ciò a prescindere dal fatto che, secondo il tribunale, l'intermediario avrebbe avuto un dovere assoluto di non compiere un'operazione inadeguata. Parte La condotta di che viene in rilievo nel caso di specie, prima ancora che di tipo omissivo, come sostenuto in alcuni passaggi della decisione di primo grado, ripresi nell'atto di appello, è di tipo commissivo. Ed è consistita nell'avere l'intermediario raccomandato alla cliente, in violazione dell'art.
2.3. del contratto di consulenza, un investimento in strumenti finanziari derivati, presentati non come tali ma come prodotti strutturati.
In conseguenza di tale raccomandazione la cliente ha effettuato un inve- stimento che altrimenti non avrebbe effettuato, come si desume dalla sua sto- ria personale di investitrice, ricavata dal questionario di profilatura, dal contrat- to di consulenza e dagli investimenti precedenti (mai relativi a strumenti deri- vati, punto pacifico e non contestato).
D'altro canto, in plurime decisioni, finanche con riferimento a condotte omissive conseguenti alla violazione di obblighi informativi, la Corte di Cassa- zione ha chiarito che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informa- tivo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'a- simmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'inve- stitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento infor- mativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'interme- diario;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una ge- nerica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinse- camente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cfr., fra le altre, Cass. civ. 16126-20; 33596-21; 7288-23).
22 Tale principio di diritto (in punto di presunzione del nesso causale) è a maggior ragione applicabile nel caso di specie, in cui l'intermediario ha racco- mandato l'operazione di investimento in titoli derivati, che invece erano esclusi dal perimetro di consulenza.
6.3.2.- In ordine al concorso del fatto colposo del danneggiato (art.1227, co.1 c.c.), l'appellante argomenta sull'assunto che gli strumenti de quibus non siano derivati, dal che desume di avere svolto correttamente il proprio incarico di consulenza e per l'effetto ritiene che l'unica responsabile dell'investimento sia la cliente, che ha proceduto autonomamente all'acquisto.
E' evidente, tuttavia, come già sopra anticipato, che nel momento in cui invece si ritiene che i Cerficates per cui è causa siano strumenti derivati, perciò stesso simili argomentazioni non colgono nel segno, perché viene in rilievo la violazione del contratto di consulenza quale antecedente causale unico della scelta della cliente di orientarsi all'acquisto di quel prodotto.
Né la responsabilità può essere esclusa invocando la clausola n.3 del contratto di consulenza, secondo cui la non può “essere ritenuta ad al- CP_3 cun titolo responsabile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle ope- razioni dallo stesso disposte, anche qualora si tratti di operazioni raccomandate Parte da in esecuzione del Servizio di Consulenza APS”, perché, come già cor- rettamente rilevato dal tribunale, tale previsione non può che essere riferita all'ipotesi in cui l'intermediario abbia correttamente adempiuto alle proprie ob- bligazioni di mezzi. Nel caso di specie, invece, come sopra rilevato, la è CP_3 rimasta inadempiente al contratto di consulenza.
Quanto invece all'asserito concorso del danneggiato all'aggravamento del danno (art.1227, co.2), va integrata la motivazione della decisione di primo grado in ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova astrattamente ri- levanti, che l'appellante individua nei capitoli 5) e 6) (v. pag.26 dell'appello) in punto di mancato disinvestimento.
Tali capitoli di prova sono inammissibili non per le ragioni indicate in sentenza (a pag.15, dove è scritto: “Il fatto poi che la avesse CP_1 chiesto e ottenuto dalla una quotazione del prodotto acquistato e avesse CP_3
23 poi deciso di mantenere il prodotto nel proprio portafogli, nulla dice in ordine al corretto adempimento della ai propri obblighi (cap. 5 e 6)”), ma perché CP_3 relativi a circostanze mai prima dedotte in giudizio (cioè entro i termini ex art.186, co.6 n.1 cpc) e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione per ge- nericità, non specificando alla data di quotazione del 29.4.2015 quale fosse il valore dei prodotti in modo da consentire d'apprezzare l'eventuale differenza con la perdita registrata al 31-7-2015.
In relazione alla mancata deduzione tempestiva delle circostanze, va ri- cordato che nella memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, l'opponente argomentava soltanto in relazione all'art.1227, co.1 c.c. Così testualmente: “la signora
[...]
consapevole delle caratteristiche e della natura degli strumenti finan- Pt_3 ziari prescelti, nell'impartire (in via del tutto autonoma) l'ordine di investimento di cui si tratta, ha dichiarato di essere stata «informata dalla Banca della natu- ra, dei rischi e delle implicazioni connesse all'investimento negli Strumenti Fi- nanziari, al fine di assumere consapevolmente le proprie decisioni di investi- mento», di «avere ricevuto una copia del documento predisposto dall'emittente che rappresenta in sintesi le caratteristiche degli Strumenti Finanziari oggetto della presente offerta» ed ha preso atto che le ipotesi di investimento formula- te «hanno natura di semplici consigli e le conseguenti scelte operative saranno effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo ri- schio». La condotta della signora deve quindi ritenersi rilevante, se CP_6 non del tutto assorbente, ai fini dell'art. 1227, primo comma c.c., per avere il fatto colposo della medesima concorso in maniera determinante (e, si ribadi- sce, assorbente) a determinare il danno patito”. Parte Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dedicava l'intero quarto paragrafo al concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, ma sempre argomentando ex art.1227, co.1, sia pure poi richia- mando a mo' di chiusura anche l'art.1227, co.2, senza però allegare fatti e cir- costanze, da provare, a fondamento dell'eccezione.
24 Coglie pertanto nel segno la difesa dell'appellata, coltivata sin dal giudi- zio di primo grado, che i cap.5 e 6 sono inammissibili perché afferenti a circo- stanze non dedotte tempestivamente in giudizio.
7.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e ss. mod.; scaglione da euro 520.001 ad euro 1.000.000; parametri medi per le fasi 1, 2,
4, parametro minimo per la fase 3 in presenza di solo attività di trattazione e in assenza di istruttoria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, liquidate in euro 22.333,00 per compenso, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 928/2023, promossa
DA
, P.IVA con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, in persona dei procura- tori speciali, dott. Pietro Arosio e giusta procura in atti, rap- Parte_2 presentata e difesa, anche in via disgiunta fra loro, dagli avv.ti Davide Contini
(C.F. e Claudia De Marchi (C.F. C.F._1 C.F._2 del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso Europa 12, è elettiva- mente domiciliata, come da procura allegata all'atto d'appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , residente in Barbe- _1 C.F._3 rino di Mugello (FI), Via Tignano n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. France-
1 sco Salesia (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4 Email_1 Email_2 pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Fi- renze, Via Vittorio Alfieri 19, giusta procura rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 909/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 23/03/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n.
909/2023, pubblicata in data 24 marzo 2023, resa tra le parti dal Tribunale di
Firenze nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale
1591/2021, così decidere e giudicare: IN VIA PRINCIPALE (i) confermare la
Sentenza nella parte in cui il Tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiun- tivo n. 5209/2020, R.G. 12228/2020 del 28 dicembre 2020, notificato in data
29 dicembre 2020, perché emesso in carenza dei presupposti di legge;
(ii) in ragione di tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti del giudizio di primo gra- do, nonché nella narrativa dell'atto di citazione in appello, in riforma della Sen- tenza, accertare il corretto adempimento di SU Parte_1 Pt_1 agli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimento con riferi- mento all'operazione di investimento disposta dalla signora - _1 avente ad oggetto la sottoscrizione di 15 Certificates denominati “Autocallable
Certificate on ” - in particolare, sotto il profilo del cor- Controparte_2 retto adempimento agli obblighi di informazione e di valutazione di adeguatez- za e conseguentemente accertare l'insussistenza di un danno risarcibile da par- te di , SU in favore della medesima. Per l'effetto, Parte_1 Pt_1 rigettare le domande proposte dalla signora nei confronti di _1
, con condanna della stessa alla restituzione Parte_1 alla Banca dell'importo di Euro 598.107,51 (comprensivo di rivalutazione, inte- ressi e spese) medio tempore versato alla medesima (doc.1), maggiorato di in- teressi di legge dal 19 aprile 2023 al saldo. IN VIA SUBORDINATA Nella dene-
2 gata e non creduta ipotesi in cui le domande proposte dalla signora Parte_3 venissero ritenute, anche solo parzialmente, meritevoli di accoglimen-
[...] to, accertare l'insussistenza di un danno risarcibile da parte di , Parte_1
SU , anche ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c. per la Pt_1 condotta assorbente posta in essere dalla signora ovvero ri- _1 durre al minimo (se del caso anche in via equitativa) ogni preteso danno ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. per le ragioni esposte in narrativa. Per
l'effetto, rigettare le domande proposte dalla signora nei con- _1 fronti di , con condanna della stessa alla resti- Parte_1 tuzione alla dell'importo di Euro 598.107,51 (comprensivo di rivalutazio- CP_3 ne, interessi e spese) medio tempore versato alla medesima (doc.1) o del di- verso importo che dovesse essere ritenuto, anche in via equitativa, maggiorato di interessi di legge dal 19 aprile 2023 al saldo. IN VIA ISTRUTTORIA Con ri- guardo alla conclusione della specifica operazione per cui è causa, senza inver- sione alcuna degli oneri probatori che competono alla signora _1 ammettere i seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che, nel luglio 2014, la signora ha espresso al proprio consulente, signor la vo- CP_1 Parte_4 lontà di effettuare un investimento in USD a breve termine (un anno) con un rendimento annuo di almeno il 6%? 2) Vero che, nel luglio 2014, il signor
[...] ha sottoposto alla signora il modulo di sottoscrizione e la Pt_5 CP_1 scheda prodotto relativa al prodotto «Autocallable Certificate Crude CP_2 [...]
» emesso da Goldman Sachs International illustrandone i contenuti alla CP_2 cliente? 3) Vero che, nel luglio 2014, la signora dopo avere visiona- CP_1 to il modulo di sottoscrizione e la scheda prodotto, ha espresso la propria vo- lontà di procedere alla sottoscrizione del prodotto «Autocallable Certificate
» emesso da Goldman Sachs International? 4) Vero Controparte_2 che, nel luglio 2014, la signora ha disinvestito un altro strumento fi- CP_1 nanziario (per un controvalore di USD 1.500.000,00) al dichiarato scopo di ef- fettuare la sottoscrizione del prodotto «Autocallable Certificate CP_2
» emesso da Goldman Sachs International? 5) Vero che in data 29
[...] aprile 2015 la signora ha chiesto e ottenuto dalla una quota- CP_1 CP_3
3 zione per la vendita del prodotto «Autocallable Certificate Crude Oil Fu- CP_2 ture» emesso da Goldman Sachs International? 6) Vero che, dopo aver ricevu- to la quotazione per procedere alla vendita del prodotto «Autocallable Certifica- te » in data antecedente alla sua scadenza, la signora Controparte_2 ha espresso la volontà di mantenere tale prodotto nel proprio porta- CP_1 foglio? 7) Vero che, in data 20 aprile 2015, all'esito della vendita per circa 1 milione di euro del fondo M&G GB00B1VNCY93, la signora resa CP_1 edotta dal proprio consulente, signor dell'esposizione al rischio Parte_4 valutario in USD, ha affermato di considerare tale esposizione un'opportunità e di voler incrementare la posizione in Treasuries USD per ulteriori Euro
950.000,00? 8) Vero che, in data 31 luglio 2015, la signora ha in- CP_1 contrato il proprio consulente, signor e, informata dell'esposizione Parte_4 al rischio del titolo NOTES PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP, ha dichiarato di non voler procedere alla vendita dello stesso? 9) Vero che, in data 2 settembre
2015, la signora ha incontrato il proprio consulente, signor CP_1 Pt_4
e, informata dell'esposizione al rischio dei titoli in portafoglio EA
[...]
(ISIN US1651671075) e PA LE (ISIN USC71058AC25), ha dichiarato di non voler procedere alla vendita degli stessi? 10) Vero che, in data 4 gen- naio 2016, la signora ha incontrato il proprio consulente, signor CP_1 [...]
e, informata della concentrazione del titolo RA [...], ha Pt_5 dichiarato di non voler procedere alla vendita e di essere consapevole dei rischi connessi a quel titolo? 11) Vero che, in data 21 gennaio 2016, la signora
[...] ha incontrato il proprio consulente, signor e le è stato con- Pt_3 Parte_4 sigliato di accettare l'offerta di acquisto da parte di un fondo di investimento del titolo PA LE (ISIN USC71058AC25) presente in portafoglio. La cliente ha deciso di non aderire nonostante le fossero state evidenziate le pos- sibili conseguenze derivanti dalla propria scelta (es. default, problemi futuri a vendere lo strumento per illiquidità)? 12) Vero che, in data 23 febbraio 2016, il signor ha incontrato la signora la quale, avvisata della Testimone_1 CP_1 rischiosità del titolo RA (ISIN [...]) e del titolo OI SA (ISIN
USP9037HAL70) ha dichiarato di non voler vendere detti titoli perché credeva
4 nel loro recupero e non intendeva contabilizzare le perdite? 13) Vero che in da- ta 23 febbraio 2016, il signor ha incontrato la signora Testimone_1 CP_1
e, nel corso dell'incontro, le è stata evidenziata la rischiosità dei titoli RA,
EA, EC, PA LE e delle altre obbligazioni ad alto ren- dimento presenti in portafoglio. La signora ha dichiarato di voler CP_1 mantenere tutti i suddetti titoli in portafoglio affermando di avere da sempre investito in obbligazioni ad alto rendimento? 14) Vero che, in data 2 agosto
2017, il signor ha incontrato la signora e, nel corso Testimone_1 CP_1 dell'incontro, le è stato suggerito di vendere il titolo EA RG USD, acquistato per volontà della cliente nel 2015. A seguito di tale segnalazione, la signora ha dichiarato di voler mantenere il titolo in portafoglio? 15) CP_1
Vero che, in data 14 febbraio 2018, il signor ha incontrato la si- Testimone_1 gnora e, nel corso dell'incontro, la cliente, ha dichiarato di essere CP_1 consapevole di detenere strumenti non coperti da raccomandazioni e aventi un rating al di sotto dell'investment grade e di voler mantenere tutti gli strumenti in portafoglio? 16) Vero che la signora in talune occasioni ha imparti- CP_1
Parte to a specifici ordini riguardanti obbligazioni di nuova emissione, indicando personalmente tutti gli estremi e i dettagli delle emissioni di proprio interesse?
Si indicano quali testi: - signor Via Garibaldi 115, Arezzo - signor Parte_4
c/o . Ove ritenuto, disporre consulenza tecnica Testimone_1 Parte_1
d'ufficio volta ad accertare la tipologia degli investimenti prescelti dalla signora
e il relativo profilo di rischio. IN OGNI CASO con vittoria di _1 spese e compensi di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c.; - nel merito: rigettare l'appello promosso da e Controparte_4 per l'effetto confermare la sentenza n. 909/2023 del Tribunale di Firenze. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudi- zio. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse non rag- giunta la prova della non adeguatezza dell'investimento di cui è causa, senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che, occorrendo, venga disposta CTU
5 atta ad accertare: - la natura, le caratteristiche, il livello assoluto e
l'esposizione complessiva ai fattori di rischio sistematici e specifici degli Auto- callable Certificates cod. ISIN GB00BKNFFN95 emessi da Goldman Sachs In- ternational, London, UK, di cui è causa;
- se gli stessi Certificates fossero ade- guati ed appropriati in relazione al profilo di rischio “Piano Orientativo di Inve- stimento “Moderato”” scelto dalla Sig.ra con il contratto di consulen- CP_1 za UBS Active Portfolio Supervision sottoscritto in data 21.03.2014; - se la na- tura, caratteristiche, livello assoluto ed esposizione complessiva ai fattori di ri- schio sistematici e specifici degli stessi Certificates siano stati correttamente ed integralmente rappresentati alla Sig.ra da parte dell'odierna oppo- CP_1 nente;
- quale sia stato l'ammontare del danno sia in termini di danno emer- gente che di lucro cessante subito dalla Sig.ra in conseguenza _1 dell'investimento di cui è causa.” 2. La comparente dichiara sin d'ora di opporsi
e non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande, eccezioni e conclusioni che venissero precisate da controparte. Con ogni riserva nei termini del deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, già assegnati con il decreto 26.03.202”.
La vicenda per cui è causa. La sentenza di primo grado.
1.- (infra, anche cliente o investitrice) concluse in data _1
23-7-2014 su raccomandazione di (infra, Parte_1
Parte
, con la quale aveva in precedenza concluso un contratto di consulenza fi- nanziaria, l'acquisto di n.15 Certificates denominati “Autocallable Certificate on
” del valore nominale di USD 100.000,00 ciascuno, per Controparte_2 un controvalore di € 1.112.677,10, i quali sarebbero stati poi rimborsati alla scadenza, in data 31 luglio 2015, per un valore pari a USD 707.455,67, corri- spondente a € 644.195,66. Parte Con ricorso depositato il 10 gennaio 2019, ritenendo che avesse violato plurime disposizioni del contratto di consulenza finanziaria e del d.lgs.
58/1998 (infra, TUF) e degli attuativi regolamenti CONSOB (reg.16190/2007) la cliente adì l'Arbitro in Controversie Finanziarie (infra, ACF), che, all'esito del
6 Parte relativo procedimento, condannò a corrisponderle, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 479.265,51, pari alla perdita subita dall'investitrice nell'operazione sopra descritta.
In assenza di adempimento spontaneo e ritenuto che tale liquidazione del danno legittimasse il ricorso alla procedura monitoria, la ricorse CP_1 al tribunale di Firenze ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n.5209/ Parte 2020, con il quale veniva ingiunto a di pagare il predetto importo, oltre accessori e spese di procedura. Parte Proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, siccome emesso in relazione ad un credito illiquido e, quindi, in difetto di un presupposto di rito, e nel merito contestando gli asseriti inadempimenti e ri- vendicando la correttezza del proprio operato e in subordine chiedendo la ridu- zione del danno per il concorso di colpa della cliente.
Con la sentenza n.909/2023 il tribunale di Firenze ha revocato il decreto ingiuntivo per ragioni di rito (difetto dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto) ma ha accolto integralmente l'azione di risarcimento danni proposta Parte dall'ingiungente, condannando al pagamento della somma di euro
468.481,44, oltre rivalutazione monetaria ISTAT dal 31.7.2015, interessi com- pensativi e rimborso delle spese di lite.
Per quanto ancora rileva nel presente grado, il Tribunale ha ritenuto:
a) che gli strumenti finanziari oggetto di giudizio, il cui acquisto era stato Parte consigliato da erano da annoverare tra gli strumenti finanziari “derivati”, avendo le tre caratteristiche individuate all'OIC 32 (su cui infra);
b) che l'intermediario finanziario aveva violato il contratto di consulenza e gli obblighi inerenti al principio di adeguatezza;
che per tale conclusione rile- vavano i seguenti dati di fatto e le conseguenti valutazioni:
b1) nel questionario di profilatura del rischio del gennaio 2011 (l'ultimo sottoscritto prima dell'operazione del 23-7-2014) l'investitrice aveva dichiarato di avere adeguata conoscenza ed esperienza in materia di strumenti finanziari quali “obbligazioni, azioni, OICR (Fondi, SICAV), ETF, prodotti strutturati” ma non in “derivati”;
7 b2) nel predetto questionario aveva inoltre dichiarato di avere una pro- pensione al rischio “Alta”, ma le scelte concrete di investimento erano state successivamente orientate a investimenti con rischi “medio – bassi” e, al ri- guardo, era significativo che nel contratto di consulenza concluso in data 22-3- Parte 2013 con aveva scelto un “Piano Orientativo di Investimento” di tipo Ob- bligazionario, avente ad oggetto solo strumenti di natura monetaria e obbliga- zionaria, e che in data 18.12.2013 aveva optato per un piano di investimento di tipo “moderato”, selezionato anche in sede di stipulazione del contratto di consulenza concluso in data 21-3-2014, per cui era causa;
il piano di investi- mento prescelto non includeva strumenti derivati;
b3) la propensione al rischio medio-bassa era confortata dai rendiconti Parte prodotti da relativi agli storici degli investimenti;
b4) l'investimento nei n.15 Certificates per cui era causa, da qualificarsi quali derivati, non era quindi adeguato alle conoscenze ed esperienze dell'inve- stitrice ed era del tutto anomalo, considerato che si trattava di strumenti finan- ziari ad alto rischio;
b5) era irrilevante che la cliente avesse sottoscritto la Scheda prodotto o che l'intermediario ne avesse (in ipotesi) illustrato i contenuti, atteso che l'obbligo di valutare “l'adeguatezza dell'investimento deve essere distinto da quello di fornire all'investitore un'informazione chiara e completa (Cass. civ.
Sez. I Sent., 05/05/2022, n. 14208); di talché dal corretto adempimento del secondo non può desumersi che l'intermediario abbia esattamente assolto an- che al primo. Il corretto adempimento all'obbligo di adeguatezza avrebbe sup- posto, infatti, un quid pluris rispetto all'obbligo informativo, in quanto
l'intermediario non avrebbe dovuto semplicemente chiarire alla cliente le carat- teristiche del prodotto suggerito, ma avrebbe dovuto altresì astenersi dal rac- comandare all'investitore un'operazione inadeguata alle caratteristiche del suo Parte profilo. Ad ogni buon conto, se avesse ritenuto le informazioni raccolte nel
2011 manifestamente superate, anche per effetto dell'informazione fornita in sede di sottoscrizione dello strumento, in quanto acquisite da troppo tempo e pertanto non più in linea con l'effettivo profilo del cliente, o comunque inesatte,
8 in quanto non coerenti con altre notizie a sua disposizione, avrebbe dovuto ri- chiedere tempestivamente una integrazione degli elementi forniti o, in alterna- tiva, astenersi dal suggerire ed eseguire l'operazione del 23 luglio 2014. Ciò perché la valutazione di adeguatezza deve necessariamente precedere la rac- comandazione dell'operazione di investimento e deve corrispondere ad una profilazione attuale del cliente” (così a pag.13-14 della sentenza);
b6) in tale ottica, il tribunale ha aggiunto: “non possono contribuire alla valutazione di adeguatezza gli investimenti successivi effettuati dalla cliente, né assumono rilevanza le profilazioni successive, che ben possono essere frutto di diverse contingenze e determinazioni”, e ha infine condiviso il giudizio Cont dell' secondo cui, al li dà del fatto se i Certificates fossero o meno stru- Cont menti derivati (come ritenuto dallo stesso , era decisivo per l'accoglimento della domanda che lo strumento finanziario in questione era certamente com- plesso e ad alto rischio, sicché rimaneva fermo “in ogni caso l'inadempimento del resistente agli obblighi inerenti la prestazione del servizio e che gli impone- vano di valutare come inadeguato uno strumento con le sue caratteristiche so- stanziali rispetto al programma di investimento predisposto per la ricorrente.
Sotto questo profilo appare, dunque, decisiva la considerazione che le racco- mandazioni di investimento che il resistente si era impegnato a rendere dove- vano essere pur sempre coerenti con il “Piano Orientativo di Investimento” prescelto dalla ricorrente: un piano che, nel caso di specie, era quello definito come “Piano Moderato”, che aveva come obiettivo «la crescita del patrimonio a lungo termine», ed era caratterizzato da rendimenti costituiti «dal reddito cor- rente da interessi e dividendi, integrato da guadagni in conto capitale» e da una volatilità del valore del capitale prevista come “media”. Anche se si esclu- desse la qualificazione dei certificate per cui è controversia come derivati, resta dunque fermo il non corretto adempimento dell'intermediario, che ha racco- mandato uno strumento finanziario palesemente ad alto rischio e di complessi- tà elevata evidentemente incompatibile con le caratteristiche e il livello medio del piano di investimento della ricorrente" (così a pag.14 della sentenza, ripor- tando il passaggio motivazionale della decisione dell'ACF);
9 -c) che era sussistente il nesso causale tra la condotta dell'intermediario, che avrebbe dovuto astenersi dal suggerire quel investimento e portarlo ad esecuzione in quanto inadeguato, e il danno subito dalla cliente, pari ad euro
468.481,44;
- d) che era da escludere il concorso di colpa della danneggiata e che a tal fine era irrilevante “nell'ottica di un'interpretazione coerente con la natura e con l'oggetto del contratto ex art. 1369 c.c., la clausola [del contratto di consu- lenza] secondo cui la non può “essere ritenuta ad alcun titolo responsa- CP_3 bile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle operazioni dallo stesso Parte disposte, anche qualora si tratti di operazioni raccomandate da in esecu- zione del Servizio di Consulenza APS”, [che] non può che essere riferita all'ipotesi in cui l'intermediario abbia correttamente adempiuto alle proprie ob- Parte bligazioni. Sono, al riguardo, superflue, le istanze istruttorie di dirette a dimostrare che l'intermediario aveva più volte evidenziato alla cliente i rischi connessi alle sue scelte di investimento, suggerendole di rivedere le proprie posizioni in merito a determinati strumenti finanziari. Tutti i capitoli di prova, infatti, si riferiscono a circostanze successive a quelle di causa e a strumenti fi- nanziari diversi dagli Autocallable Certificates on;
per- Controparte_2 tanto, non sono idonei a dar conto di un contributo della alla pro- CP_1 duzione del danno subito per effetto dell'operazione del 23 luglio 2014 (capitoli
7-16)”.
L'appello. Parte 2. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, e formulando una serie di motivi di impugnazione, che può essere così sintetizzata: Parte 1) Con il primo articolato motivo, censura la sentenza nella parte in cui ha qualificato i Certificates per cui è causa quali strumenti finanziari deriva- ti, contestando partitamente gli argomenti usati dal tribunale e valorizzandone altri che dovrebbero escludere la natura di strumenti derivati.
10 2) Con il secondo e il terzo motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha valutato erroneamente l'operatività pregressa e successiva in strumenti finanziari della ai fini della valutazione dell'adeguatezza, CP_1 evidenziando, fra l'altro, che la tipologia di investimenti prescelti dall'appellata non era affatto caratterizzata da un profilo di rischio medio-basso e che il tri- bunale aveva frainteso la natura del Piano Orientativo di investimento, di tipo moderato, prescelto dalla cliente, il quale non esclude affatto, in relazione al paniere di composizione, la presenza “di strumenti collegati all'andamento delle materie prime “ nella misura da 0% a 15% e nel caso di specie l'investimento nei Certificates, rispetto ad un patrimonio investito di 10 milioni di euro, era pari a circa il 7,20% del portafoglio. Sostiene, poi, l'appellante che il giudice di prime cure sulla base di tale non corretta ricostruzione abbia ritenuto sussi- stenti violazioni del TUF e del REG. CONSOB 16190/07 in realtà insussistenti in quanto il prodotto era adeguato alla cliente e nessun obbligo di astensione era predicabile
3) Con il quarto motivo, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso il concorso di colpa della cliente, tenuto conto che costei aveva proceduto in via autonoma all'ordine di investimento dopo es- sere stata correttamente informata. Assume ancora che il giudice, in violazione degli artt.1362 e ss., aveva interpretato male la clausola del contratto di con- Parte sulenza in punto di rischi e limiti di responsabilità di e che in ogni caso sussisteva un concorso di colpa della per avere mantenuto CP_1
l'investimento, sicché era errata la mancata ammissione dei capitoli di prova al riguardo formulati.
L'appellante ha richiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Le difese dell'appellata.
3. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità _1 dell'appello, assumendo che “l'atto avversario non indica degli specifici motivi di appello” e che “l'appellante indica, al par. 3, cinque capi della sentenza che
11 formerebbero oggetto di impugnazione, mentre le censure proposte alla rico- struzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado sono state articolate da controparte in quattro autonomi sottoparagrafi, e le due asserite “violazioni di legge”, sono generiche e meramente assertive, senza alcuna indicazione della
“loro“ rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Secondo l'appellata l'art. 342 c.p.c. impone di indicare per ciascuno dei motivi di appello formulati: “in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte al- la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” Sarebbe stato dunque onere dell'appellante formulare specifici motivi di appello e, per ognuno di essi, indicare in modo chiaro, sintetico e specifico, non solo le parti della decisione oggetto di censura, ma anche (i) la ragione per la quale la rico- struzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata e (ii) in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto.
In sostanza l'appellante avrebbe dovuto affiancare alla richiesta di riforma dei capi della sentenza impugnata una “contromotivazione” articolata in elementi di critica al ragionamento del primo giudice, cosa che invece non si rinviene nell'atto avversario che l'atto contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio”.
Ha contestato, poi, nel merito la fondatezza dell'appello, contrastando uno ad uno le argomentazioni avversarie e chiedendone il rigetto.
Il passaggio in decisione
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 20-5-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
12 5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata e va respinta.
Nel testo risultante dalla riforma Cartabia, applicabile ratione temporis,
l'art.342 cpc non richiede affatto che l'atto di appello debba contenere “una contromotivazione articolata in elementi di critica al ragionamento del primo giudice”, e cioè un progetto di motivazione alternativa.
Invero, la soluzione interpretativa proposta dall'appellata è stata già esclusa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione finanche in relazione al precedente testo dell'art.342 cpc, ben più stringente di quello attuale in punto di motivazione dell'appello, avendo la Corte di legittimità affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel sen- so che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, sen- za che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenu- to conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nella formulazione attuale l'art.342 cpc non fa che codificare l'insegna- mento della Corte di Cassazione, come formatosi sul precedente testo e poi sfociato nell'arresto delle Sezioni Unite. L'atto d'appello non deve pertanto con- tenere alcuna “contromotivazione”, ma deve semplicemente individuare le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, che sono devoluti in questo modo alla cognizione del giudice d'appello, e indicare le ragioni per le quali il giudice avrebbe errato nella ricostruzione in fatto oppure nell'applicazio- ne delle norme di diritto.
Nel caso di specie, l'appello è rispettoso dell'art.342 cpc, individuando in maniera piana le questioni devolute alla cognizione del giudice d'appello e gli
13 errori che sarebbero stati commessi, ora nella ricostruzione in fatto, ora nell'applicazione delle norme contrattuali o di legge.
6. Ciò premesso, l'appello è infondato e va confermata la sentenza di primo grado con alcune minime integrazioni alla motivazione.
6.1.- Il Giudice di prime cure ha ritenuto che i valori oggetto di causa siano strumenti finanziari derivati e a tale conclusione è pervenuto comparando i Certificates con la nozione di derivato elaborato dall'OIC 32, basata su tre ca- ratteristiche: a) variabilità di valore del derivato in relazione all'andamento del sottostante;
b) il derivato non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fatto- ri di mercato;
c) il prodotto derivato è contraddistinto dal fatto che la regola- zione di interessi tra le parti avverrà a data futura.
L'appellante ha censurato la decisione evidenziando come “il fatto che un prodotto possieda, in ipotesi, alcune delle molteplici caratteristiche di un deri- vato non fa di quel prodotto un derivato”.
In particolare, secondo l'appellante:
a) la prima caratteristica individuata nell'OIC 32 è propria anche di altri strumenti finanziari, come i CCT, la cui cedola è direttamente indicizzata ad un tasso di riferimento ufficiale, o i BTP indicizzati all'inflazione Europa. Ciò che cambia è che nel derivato il profilo di rischio è lineare rispetto all'andamento del sottostante (replicando, giustappunto, il sottostante), mentre nel caso di prodotto strutturato il profilo di rischio dello strumento è diverso rispetto a quello del sottostante, essendo presenti opzioni come la protezione del capita- le, ancorché condizionata, oppure in altri casi, l'effetto leva;
b) la seconda caratteristica non è propria dei Certificates in oggetto, nel caso di specie l'importo investito essendo pari al valore nominale del prodotto, salvo una piccola differenza minima, dovuta alla conversione EUR/Dollaro, dif- ferenza di scambio che aveva evidentemente tratto in inganno il tribunale;
c) la terza caratteristica non è propria dei soli derivati, ma anche di altri strumenti finanziari (ad esempio, BTP o azioni con stacco delle cedole).
14 Secondo l'appellante i Certificates per cui è causa non sono prodotti fi- nanziari derivati ma prodotti finanziari strutturati, prodotti in cui il profilo di ri- schio-rendimento è dato dalla combinazione delle caratteristiche di una com- ponente derivativa con una obbligazionaria, avendo le seguenti caratteristiche del tutto incompatibili con i “derivati”:
(i) il Certificate prevedeva una barriera di protezione fino almeno
20% (ciò significa che, se il valore del prodotto sottostante non avesse mai chiuso sotto l'80% del livello iniziale, la cliente avrebbe ricevuto il 100% del capitale investito);
(ii) il prodotto prevedeva la facoltà di rimborso anticipato con os- servazione trimestrale: nel caso in cui il sottostante fosse salito sopra il livello di riferimento iniziale, la cliente avrebbe potuto ottenere il rimborso del 100% del capitale investito più il bonus maturato;
(iii) a differenza dei derivati (futures, opzioni, swaps), che hanno la forma di contratti tra le parti, i certificati sono strumenti “car- tolarizzati”, in quanto incorporati in un titolo. Si tratta di pro- dotti emessi da istituti di credito (nel caso di specie si trattava di Goldman Sachs International, UK) il cui sottostante può es- sere un paniere di azioni, oppure un indice o una materia pri- ma (nel caso di specie era il petrolio). I certificati sono nego- ziati nelle borse valori e nel mercato telematico e non sussi- stono ostacoli all'acquisto da parte dei risparmiatori retail. I derivati invece hanno delle caratteristiche che sono stabilite dalle borse o dagli altri mercati OTC (Over The Counter) e la loro vita inizia e si conclude in questi mercati.
E' opinione di questa Corte che la nozione di strumento finanziario deri- vato vada ricercata nell'art.1 del TUF, nel testo ratione temporis applicabile, sia perché il riferimento all'OIC 32 non è dei più perspicui tenuto conto delle finali- tà dei principi contabili, sia perché l'art.
2.3 del contratto di consulenza, nell'individuarne l'oggetto, rinvia al TUF (così testualmente: “Le operazioni og-
15 getto di raccomandazione personalizzata da parte della Banca si riferiscono agli strumenti finanziari di cui all'art.1, co.2 del d.lgs. n.58/98 (di seguito anche gli
“Strumenti finanziari”), ad eccezione degli strumenti finanziari derivati (salvo gli exchamge traded commodities – ETC) e i fondi speculativi (c.d. hedge funds)”.
Rilevano le seguenti disposizioni del TUF:
- l'art.1, co.1 bis TUF, definisce i "valori mobiliari": per tali si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbliga- zioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendi- menti, a merci, a indici o a misure;
- l'art.1, co.
1-ter definisce gli "strumenti del mercato monetario": per essi si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali;
- l'art.1, co.2 definisce gli "strumenti finanziari", e per essi si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di diffe- renziali in contanti;
16 e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sotto- stante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali,
e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione ri- conosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("fu- ture"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene at- traverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà conse- gue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del con- tratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se
17 sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- l'art.1, co.3 stabilisce, infine, che per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g),
h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).
In altre parole nell'impostazione del TUF rientra nella definizione di
“strumento finanziario derivato” tutto ciò che non ha un playoff lineare, re- stando fuori: (i) i valori mobiliari come definiti dall'art. 1 comma 1-bis ma con l'esclusione di quelli di cui alla lettera d) che sono espressamente qualificati dall'art.1, co.3 TUF come derivati;
(ii) gli strumenti del mercato monetario;
(iii) le quote di organismi di investimento collettivo.
Ora, come risulta dalla scheda sintetica del prodotto per cui è causa (Au- tocallable Certificate Indicizzato al emesso da Gold- Controparte_2 man Sachs International, London, UK – con data di emissione 31-7-2014 e di rimborso 31-7-2015, doc.17 di parte appellata) lo strumento finanziario per cui
è causa consiste in un “investimento sull'andamento di un sottostante con una protezione condizionata in caso di ribasso”.
Il sottostante è un contratto future sul petrolio (BbmgCL1 Comodty) indicizzato al (che è l'acronimo di New York Mercantile Exchange, ovve- CP_2 ro del principale mercato mondiale per futures ed options sui prodotti energeti- ci, come petrolio e gas naturale).
La protezione in caso di ribasso opera a condizione che il livello di Barrie- ra (fissato all'80% con osservazione alla chiusura giornaliera del contratto futu- re CL1) sia stato superato anche solo una volta nel corso di 12 mesi, ma alla data di valutazione finale (24-7-2015, ovvero sette giorni prima della data di rimborso) il Sottostante sia uguale o superiore al Valore di riferimento iniziale
(v. scheda prodotto). In tal caso l'investitore riceve il 100% del capitale inve- stito. Altrimenti, cioè quando il Sottostante è inferiore al valore di riferimento iniziale, l'investitore riceverà il valore nominale diminuito di una percentuale corrispondente a quella della performance negativa del Sottostante.
18 Come indicato nella scheda prodotto, l'investitore rimane esposto in caso di ribasso del sottostante sotto il livello della Barriera alla perdita del capitale investito, con il riconoscimento di una protezione nella misura limitata del 20% del capitale investito alle condizioni sopra indicate.
Lo strumento finanziario de quo è inoltre con opzione Autocallable, cioè prevede la possibilità di rimborso anticipato alle date di osservazione (24 otto- bre 2014, 2 febbraio 2015, 4 maggio 2015, 24 luglio 2015), qualora il Sotto- stante sia superiore al Valore di riferimento iniziale.
L'analisi complessiva della scheda-prodotto evidenzia che lo strumento finanziario in parola è un prodotto finanziario complesso, il cui rendimento è collegato all'andamento di un sottostante costituito unicamente da un future.
Per tali caratteristiche esso rientra nella nozione di “strumenti finanziari deriva- ti” desumibile dall'art.1, co.2 TUF, e in particolare nella categoria degli “altri contratti derivati” connessi a strumento derivato (future) con un regolamento in contanti determinato dall'andamento del future sottostante.
Esso non è un prodotto strutturato nel senso della definizione proposta dall'appellante con richiamo a quella presente sul sito della Borsa Italiana, cioè un prodotto il cui profilo rischio-rendimento è dato dalla combinazione delle ca- ratteristiche di uno strumento elementare, nella maggior parte dei casi un'ob- bligazione con o senza cedola, e uno o più strumenti derivati (opzioni oppure swap). Nel caso di specie il sottostante è costituito unicamente da un future
(cioè un prodotto derivato) e il temperamento è dato dalla protezione del capi- tale investito nella misura minimale del 20% operante, peraltro, solo a certe condizioni. Caratteristica, quest'ultima (protezione condizionata in caso di ri- basso), che non fa venire meno la natura derivata dello strumento de quo.
Sotto altro profilo va rilevato che la nozione di prodotto strutturato non è presente nel TUF e che tale prodotto, quando presenti i caratteri previsti negli artt.1, co.2 e 3 TUF, è uno “strumento finanziario derivato”.
Con questa integrazione la decisione di primo grado, in punto di natura del prodotto finanziario de quo, va confermata e il primo motivo d'appello va respinto.
19 6.2.- Anche il secondo e il terzo motivo d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente, vanno respinti.
Come evidenziato dal giudice di prima istanza, dal questionario sul profi- lo del rischio del 2011 (l'ultimo redatto prima dei fatti di causa) l'appellata, pur dichiarando un'alta propensione al rischio (“allo scopo di perseguire una cresci- ta significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del valore capitale in- vestito”, così nel questionario), dichiarava di non avere “un'appropriata cono- scenza ed esperienza in materia di Hedge Funds e di Derivati”.
Il contratto di consulenza “UBS Active Portfolio Spervision”, concluso tra le parti in data 21-3-2014, come già sopra evidenziato, all'art.
2.3 prevede che
“Le operazioni oggetto di raccomandazione personalizzata da parte della Banca si riferiscono agli strumenti finanziari di cui all'art.1, co.2 del d.lgs. n.58/98 (di seguito anche gli “Strumenti finanziari”), ad eccezione degli strumenti finanzia- ri derivati (salvo gli exchange traded commodities – ETC) e i fondi speculativi
(c.d. hedge funds)”.
In altre parole, il contratto di consulenza concluso nel 2014 è in linea con il questionario finanziario di profilatura del rischio: le operazioni di investi- mento in strumenti finanziari derivati (ad eccezione degli exchange traded commodities, infra ETC) e in fondi speculativi non potevano essere oggetto di raccomandazione.
Posto che la stessa appellante riconosce che i prodotti de quibus non rientrano tra gli ETC (v. pag.8 dell'appello), in quanto il sottostante non era co- stituito direttamente da materie prime ma da un future su una materia prima,
e che, per le ragioni sopra esposte, essi devono considerarsi strumenti finan- ziari derivati, ne discende de plano che risulta dimostrato l'inadempimento Parte dell'appellante al contratto di consulenza: ha raccomandato un'operazione di investimento in strumenti finanziari non prevista dal contratto, anzi espres- samente esclusa, e non coerente con il profilo di rischio dell'appellata, che ave- va espressamente dichiarato nel questionario del 2011 di non avere adeguata conoscenza in materia di derivati e di hedge funds.
Tanto basta al rigetto dei motivi in esame.
20 Invero, la sentenza di primo grado propone una doppia motivazione: il tribunale ritiene che gli strumenti finanziari de quibus siano dei derivati, con le conseguenze tratte in punto di violazione del contratto di consulenza, ma ag- Cont giunge, richiamando e facendo propria la decisione dell' che, in ogni caso
(cioè anche nel caso in cui non fosse stato un derivato), un simile prodotto fi- nanziario sarebbe stato inadeguato al profilo di rischio della cliente, così come desumibile dagli investimenti successivi al questionario del 2011, improntati a rischi medio-bassi.
La conferma della motivazione in tesi comporta l'assorbimento dei profili dei motivi d'appello con cui sono dedotti errori in fatto e/o violazioni di legge compiute dal giudice di prime cure in relazione alla motivazione “aggiuntiva”.
In verità la più parte delle censure dell'appello postula (anche in relazio- ne ai rimanenti motivi d'appello, di cui si dirà fra poco) che il prodotto finanzia- rio raccomandato alla cliente non rientri tra gli strumenti finanziari derivati, una volta che si dica il contrario le censure perdono di rilevanza.
6.3.- I rimanenti motivi d'appello afferenti alla prova del nesso di causa- lità e al concorso di colpa dell'appellata possono essere esaminati congiunta- mente.
Anche in questo caso la sentenza di primo grado va confermata con una minima integrazione della motivazione.
6.3.1.- In ordine al nesso di causalità, è evidente, infatti, che nel mo- mento in cui si ritiene raggiunta la prova che l'appellante, in violazione del con- tratto di consulenza, ha raccomandato alla cliente l'acquisto di prodotti finan- ziari che avevano la natura di strumenti finanziari derivati, che dovevano inve- ce essere esclusi dal perimetro delle raccomandazioni, è perciò stesso dimo- Parte strato che la condotta di ha costituito l'antecedente causale del danno su- bito dall'appellata perché deve ritenersi, secondo l'id quod plerumque accidit e, più in generale, in ragione del principio di causalità adeguata, che la cliente mai si sarebbe determinata, in difetto della raccomandazione dell'interme- diario, all'acquisto di prodotti dei quali non aveva adeguata conoscenza, nei quali mai aveva investito in precedenza e dei quali non poteva comprendere le
21 dinamiche di investimento e disinvestimento e, più in generale, di rendimento derivanti dal funzionamento sottostante “future”. E ciò a prescindere dal fatto che, secondo il tribunale, l'intermediario avrebbe avuto un dovere assoluto di non compiere un'operazione inadeguata. Parte La condotta di che viene in rilievo nel caso di specie, prima ancora che di tipo omissivo, come sostenuto in alcuni passaggi della decisione di primo grado, ripresi nell'atto di appello, è di tipo commissivo. Ed è consistita nell'avere l'intermediario raccomandato alla cliente, in violazione dell'art.
2.3. del contratto di consulenza, un investimento in strumenti finanziari derivati, presentati non come tali ma come prodotti strutturati.
In conseguenza di tale raccomandazione la cliente ha effettuato un inve- stimento che altrimenti non avrebbe effettuato, come si desume dalla sua sto- ria personale di investitrice, ricavata dal questionario di profilatura, dal contrat- to di consulenza e dagli investimenti precedenti (mai relativi a strumenti deri- vati, punto pacifico e non contestato).
D'altro canto, in plurime decisioni, finanche con riferimento a condotte omissive conseguenti alla violazione di obblighi informativi, la Corte di Cassa- zione ha chiarito che “Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informa- tivo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'a- simmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'inve- stitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento infor- mativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'interme- diario;
tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una ge- nerica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinse- camente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cfr., fra le altre, Cass. civ. 16126-20; 33596-21; 7288-23).
22 Tale principio di diritto (in punto di presunzione del nesso causale) è a maggior ragione applicabile nel caso di specie, in cui l'intermediario ha racco- mandato l'operazione di investimento in titoli derivati, che invece erano esclusi dal perimetro di consulenza.
6.3.2.- In ordine al concorso del fatto colposo del danneggiato (art.1227, co.1 c.c.), l'appellante argomenta sull'assunto che gli strumenti de quibus non siano derivati, dal che desume di avere svolto correttamente il proprio incarico di consulenza e per l'effetto ritiene che l'unica responsabile dell'investimento sia la cliente, che ha proceduto autonomamente all'acquisto.
E' evidente, tuttavia, come già sopra anticipato, che nel momento in cui invece si ritiene che i Cerficates per cui è causa siano strumenti derivati, perciò stesso simili argomentazioni non colgono nel segno, perché viene in rilievo la violazione del contratto di consulenza quale antecedente causale unico della scelta della cliente di orientarsi all'acquisto di quel prodotto.
Né la responsabilità può essere esclusa invocando la clausola n.3 del contratto di consulenza, secondo cui la non può “essere ritenuta ad al- CP_3 cun titolo responsabile in caso di perdite subite dal Cliente in seguito alle ope- razioni dallo stesso disposte, anche qualora si tratti di operazioni raccomandate Parte da in esecuzione del Servizio di Consulenza APS”, perché, come già cor- rettamente rilevato dal tribunale, tale previsione non può che essere riferita all'ipotesi in cui l'intermediario abbia correttamente adempiuto alle proprie ob- bligazioni di mezzi. Nel caso di specie, invece, come sopra rilevato, la è CP_3 rimasta inadempiente al contratto di consulenza.
Quanto invece all'asserito concorso del danneggiato all'aggravamento del danno (art.1227, co.2), va integrata la motivazione della decisione di primo grado in ordine alla mancata ammissione dei capitoli di prova astrattamente ri- levanti, che l'appellante individua nei capitoli 5) e 6) (v. pag.26 dell'appello) in punto di mancato disinvestimento.
Tali capitoli di prova sono inammissibili non per le ragioni indicate in sentenza (a pag.15, dove è scritto: “Il fatto poi che la avesse CP_1 chiesto e ottenuto dalla una quotazione del prodotto acquistato e avesse CP_3
23 poi deciso di mantenere il prodotto nel proprio portafogli, nulla dice in ordine al corretto adempimento della ai propri obblighi (cap. 5 e 6)”), ma perché CP_3 relativi a circostanze mai prima dedotte in giudizio (cioè entro i termini ex art.186, co.6 n.1 cpc) e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione per ge- nericità, non specificando alla data di quotazione del 29.4.2015 quale fosse il valore dei prodotti in modo da consentire d'apprezzare l'eventuale differenza con la perdita registrata al 31-7-2015.
In relazione alla mancata deduzione tempestiva delle circostanze, va ri- cordato che nella memoria ex art.183, co.6 n.1 cpc, l'opponente argomentava soltanto in relazione all'art.1227, co.1 c.c. Così testualmente: “la signora
[...]
consapevole delle caratteristiche e della natura degli strumenti finan- Pt_3 ziari prescelti, nell'impartire (in via del tutto autonoma) l'ordine di investimento di cui si tratta, ha dichiarato di essere stata «informata dalla Banca della natu- ra, dei rischi e delle implicazioni connesse all'investimento negli Strumenti Fi- nanziari, al fine di assumere consapevolmente le proprie decisioni di investi- mento», di «avere ricevuto una copia del documento predisposto dall'emittente che rappresenta in sintesi le caratteristiche degli Strumenti Finanziari oggetto della presente offerta» ed ha preso atto che le ipotesi di investimento formula- te «hanno natura di semplici consigli e le conseguenti scelte operative saranno effettuate dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo ri- schio». La condotta della signora deve quindi ritenersi rilevante, se CP_6 non del tutto assorbente, ai fini dell'art. 1227, primo comma c.c., per avere il fatto colposo della medesima concorso in maniera determinante (e, si ribadi- sce, assorbente) a determinare il danno patito”. Parte Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dedicava l'intero quarto paragrafo al concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno, ma sempre argomentando ex art.1227, co.1, sia pure poi richia- mando a mo' di chiusura anche l'art.1227, co.2, senza però allegare fatti e cir- costanze, da provare, a fondamento dell'eccezione.
24 Coglie pertanto nel segno la difesa dell'appellata, coltivata sin dal giudi- zio di primo grado, che i cap.5 e 6 sono inammissibili perché afferenti a circo- stanze non dedotte tempestivamente in giudizio.
7.- In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccom- benza e sono liquidate in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e ss. mod.; scaglione da euro 520.001 ad euro 1.000.000; parametri medi per le fasi 1, 2,
4, parametro minimo per la fase 3 in presenza di solo attività di trattazione e in assenza di istruttoria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, liquidate in euro 22.333,00 per compenso, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il rad- doppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 30-5-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
25 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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