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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/10/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6713 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rachele Razzino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/09/2012 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] Parte_2
Cagliari, anno 2012, numero 179, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori e la casa Persona_1 familiare di proprietà della ricorrente sita in via San Leone n. 12 in Uta verrà assegnata alla stessa quale genitore collocatario.
2) le frequentazioni tra il figlio ed il padre, anche con riguardo alle Per_1 festività, le vacanze ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, saranno ripartite secondo il seguente calendario:
Pag. 2 di 4 - il piccolo potrà trascorrere, a settimane alterne, insieme al sig. Per_1
i giorni lunedì e martedì e (nella settimana successiva) il mercoledì Pt_1
e il giovedì;
- il genitore con cui il bambino trascorrerà la notte avrà poi cura di accompagnarlo a scuola la mattina successiva, fatti salvi diversi accordi;
- quanto ai fine settimana, il bambino trascorrerà con ciascun genitore, a settimane alterne, tre giorni consecutivi, dal venerdì fino al lunedì mattina, allorquando il genitore medesimo avrà cura di accompagnarlo a scuola;
- preferibilmente, il minore passerà il weekend con il genitore con cui ha trascorso il lunedì e il martedì, fatta salva la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente;
- il minore starà con ciascun genitore durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, fatta salva diversa pattuizione da concordare congiuntamente;
- durante le vacanze di Natale, alternativamente di anno in anno, starà Per_1 con la madre o il padre nei giorni del 24 e 25 dicembre o nei giorni del 31 dicembre e 1° gennaio;
così per le festività pasquali, il bambino trascorrerà la Pasqua o la Pasquetta con il padre.
Con riferimento al calendario sopra indicato, le parti si impegnano tuttavia a concordare congiuntamente e previo preavviso, sulla base delle rispettive esigenze lavorative e quotidiane, eventuali modifiche, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza nel primario interesse del minore.
3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le gite d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative, verranno sempre prese congiuntamente tra i ricorrenti, ferma restando la possibilità per ciascun genitore di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) I genitori si impegnano a partecipare insieme agli incontri con gli insegnanti ed educatori della scuola in occasione di colloqui ufficiali e ogni qualvolta sia necessario.
5) Le spese straordinarie, scolastiche, ricreative, ludiche, sportive, sanitarie non coperte dal SSN verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% in considerazione del reddito di entrambi e delle specifiche necessità del figlio anche correlate all'età.
6) I coniugi dichiarano di avere interamente regolato i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione e di non prevedere la corresponsione di alcun contributo economico al mantenimento per il figlio atteso che ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze
Pag. 3 di 4 ordinarie del minore durante i periodi di rispettiva permanenza, così come disciplinati dal presente accordo.
Tale modalità trova giustificazione nel sostanziale equilibrio dei tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore, nonché nella capacità economica di entrambi, ritenuta idonea ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni del figlio in modo autonomo e proporzionato.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio ed al rilascio del passaporto per il figlio minore Persona_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6713 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rachele Razzino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
TO GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 15/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/09/2012 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] Parte_2
Cagliari, anno 2012, numero 179, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori e la casa Persona_1 familiare di proprietà della ricorrente sita in via San Leone n. 12 in Uta verrà assegnata alla stessa quale genitore collocatario.
2) le frequentazioni tra il figlio ed il padre, anche con riguardo alle Per_1 festività, le vacanze ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, saranno ripartite secondo il seguente calendario:
Pag. 2 di 4 - il piccolo potrà trascorrere, a settimane alterne, insieme al sig. Per_1
i giorni lunedì e martedì e (nella settimana successiva) il mercoledì Pt_1
e il giovedì;
- il genitore con cui il bambino trascorrerà la notte avrà poi cura di accompagnarlo a scuola la mattina successiva, fatti salvi diversi accordi;
- quanto ai fine settimana, il bambino trascorrerà con ciascun genitore, a settimane alterne, tre giorni consecutivi, dal venerdì fino al lunedì mattina, allorquando il genitore medesimo avrà cura di accompagnarlo a scuola;
- preferibilmente, il minore passerà il weekend con il genitore con cui ha trascorso il lunedì e il martedì, fatta salva la possibilità dei genitori di accordarsi diversamente;
- il minore starà con ciascun genitore durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto, fatta salva diversa pattuizione da concordare congiuntamente;
- durante le vacanze di Natale, alternativamente di anno in anno, starà Per_1 con la madre o il padre nei giorni del 24 e 25 dicembre o nei giorni del 31 dicembre e 1° gennaio;
così per le festività pasquali, il bambino trascorrerà la Pasqua o la Pasquetta con il padre.
Con riferimento al calendario sopra indicato, le parti si impegnano tuttavia a concordare congiuntamente e previo preavviso, sulla base delle rispettive esigenze lavorative e quotidiane, eventuali modifiche, avendo cura di rispettare il criterio dell'alternanza nel primario interesse del minore.
3) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le gite d'istruzione e di svago, le attività sportive e ricreative, verranno sempre prese congiuntamente tra i ricorrenti, ferma restando la possibilità per ciascun genitore di esercitare la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4) I genitori si impegnano a partecipare insieme agli incontri con gli insegnanti ed educatori della scuola in occasione di colloqui ufficiali e ogni qualvolta sia necessario.
5) Le spese straordinarie, scolastiche, ricreative, ludiche, sportive, sanitarie non coperte dal SSN verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% in considerazione del reddito di entrambi e delle specifiche necessità del figlio anche correlate all'età.
6) I coniugi dichiarano di avere interamente regolato i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione e di non prevedere la corresponsione di alcun contributo economico al mantenimento per il figlio atteso che ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze
Pag. 3 di 4 ordinarie del minore durante i periodi di rispettiva permanenza, così come disciplinati dal presente accordo.
Tale modalità trova giustificazione nel sostanziale equilibrio dei tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore, nonché nella capacità economica di entrambi, ritenuta idonea ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni del figlio in modo autonomo e proporzionato.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio ed al rilascio del passaporto per il figlio minore Persona_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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