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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 elettiva dirizzo Telematico presso il difensore avv. NENCIONI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MOSCHINI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 3 VENTURINA TERME presso il difensore avv. MOSCHINI ALBERTO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio delle parti, , nato dalla loro relazione more uxorio nel Per_1
2018.
pagina 1 di 5 Il ricorrente ha chiesto quanto segue: “disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore
a favore di entrambi i genitori, i quali, di conseguenza, dovranno esercitare in forma Per_1 la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dello figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio in base ai suoi impegni lavorativi e comunque a fine settimana alternati, accordandosi preventivamente con la SI.ra . Il figlio trascorrerà con il padre ad anni Controparte_1 alterni il giorno di Natale e con la madre i tefano, con il padre Capodanno e con la madre il giorno dell'Epifania e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle feste estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori cinque giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente e con facoltà di entrambi i genitori di fare visita al figlio durante tale periodo. Sono fatti salvi i diversi accordi”.
La resistente ha concluso quanto segue: “che Codesto Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza avversaria, Voglia: a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla comparente con colloqui protetti per il ricorrente;
b) fissare una somma di Euro Persona_2
200,00 a titolo di mantenimento a carico del padre in favore del minore”.
All'esito della comparizione delle parti è emerso che, dopo la nascita del bambino nel 2018, il ricorrente era tornato a vivere a Napoli dalla sua famiglia di origine e non aveva contatti con il figlio da circa tre anni;
la resistente aveva un nuovo nucleo familiare, tanto che il minore percepiva da tempo il compagno della madre come suo padre. Dagli atti di causa emergeva anche che il padre del bambino non aveva mai contribuito al mantenimento del figlio, se non occasionalmente, e che nel 2019 era stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e che, infine, nel settembre 2022, nel tentativo di riavvicinarsi al figlio, aveva tenuto comportamenti intimidatori nei confronti della resistente, arrivando persino a minacciarla mediante l'uso di un coltello.
In ragione di tali circostanze, in via provvisoria, veniva disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre e, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali al fine specifico di intraprendere un percorso di riavvicinamento del padre al bambino, atteso che anche la madre aveva manifestato il suo desiderio che il figlio potesse riprendere i rapporti con il padre e il resistente aveva dimostrato con i servizi sociali in modo serio il suo desiderio di rientrare nella vita del figlio. In particolare, veniva attivato un programma di video chiamate padre figlio, con l'assistenza di un educatore;
tale programma dava esito positivo, in quanto e il ricorrente partecipavano in Per_1 modo adeguato e sufficientemente sereno;
in virtù dell'andamento dei contatti padre figlio, veniva organizzato il primo incontro assistito in presenza, ma tale incontro non veniva svolto perché il bambino si presentava nel luogo dell'incontro, ma il padre, dopo pagina 2 di 5 aver avvisato i servizi di avere perso il treno, non si presentava in tempo;
dopo tale evento, il bambino rifiutava ogni nuovo contatto con il padre, tanto che, su suggerimento dei Servizi, venivano sospese anche le video chiamate, atteso che il bambino dimostrava notevole ansia e disagio alla idea di nuovi contatti con la figura paterna. La causa, infine, all'esito della ultima relazione dei Servizi, veniva trattenuta in decisione.
2. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, va disposto evidentemente l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre, a cui va anche assegnato il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria in favore del figlio. Il padre del bambino da anni non vede il figlio, il bambino ormai vive nel contesto familiare materno in modo sereno e considera il compagno della madre come suo padre;
il ricorrente negli anni non si è mai seriamente occupato del mantenimento del figlio e anche dopo i provvedimenti provvisori, malgrado abbia sempre sostenuto negli atti di causa di avere una occupazione, non ha partecipato al mantenimento del bambino;
da ultimo, lo stesso si è mostrato collaborativo e adeguato nel percorso di riavvicinamento al figlio, fino a quando non è stato organizzato un incontro in presenza, a cui l'uomo non è riuscito ad arrivare in tempo per avere perso il treno, dimostrando nuovamente una certa inaffidabilità e determinando nel bambino un senso di frustrazione e di disillusione. Quanto alla frequentazione padre figlio, ad oggi non è possibile prevedere nessun calendario di incontri, neppure in videochiamata, in quanto il bambino non è in grado pagina 3 di 5 di reinvestire per la seconda volta energie emotive per favorire la ripresa del rapporto con il padre. Può essere solo disposto che i Servizi competenti mantengano la presa in carico del nucleo, verificando nei prossimi sei mesi se il minore intende riprendere i contatti con il ricorrente e in caso positivo riattivare il programma di videochiamate già intrapreso;
ove tale tentativo abbia nuovamente esito positivo, i Servizi riprogrammeranno un calendario di incontri assistiti.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso concreto, va disposto che il ricorrente versi a titolo di mantenimento la somma di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico venga percepito dalla sola madre che si occupa da sola del figlio. Tale somma appare congrua, se si tiene conto del fatto che la resistente lavora, ma ha un reddito esiguo e che il ricorrente ha riferito di avere un reddito anche se non stabile di circa € 1300 al mese.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente che ha dato adito al procedimento, ma non è stato in grado di partecipare al percorso di riavvicinamento al figlio in modo serio e affidabile, avendo anche omesso di versare regolarmente la somma che si era proposto di pagare a titolo di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE
1. l'affidamento esclusivo di alla madre, a cui viene assegnato il potere di Per_1 assumere le decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria in favore del figlio;
pagina 4 di 5 2. i Servizi competenti manterranno la presa in carico del nucleo, verificando nei prossimi sei mesi se il minore intende riprendere i contatti con il ricorrente e, in caso positivo, riattiveranno il programma di videochiamate già intrapreso;
ove tale tentativo abbia nuovamente esito positivo, i Servizi riprogrammeranno un calendario di incontri assistiti tra il padre e il bambino;
3. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 con decorrenza dalla introduzione del processo, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3409,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 31/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 elettiva dirizzo Telematico presso il difensore avv. NENCIONI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MOSCHINI ALBERTO elettivamente domiciliato in VIA TRIESTE 3 VENTURINA TERME presso il difensore avv. MOSCHINI ALBERTO
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento del figlio delle parti, , nato dalla loro relazione more uxorio nel Per_1
2018.
pagina 1 di 5 Il ricorrente ha chiesto quanto segue: “disporre l'affidamento condiviso, del figlio minore
a favore di entrambi i genitori, i quali, di conseguenza, dovranno esercitare in forma Per_1 la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dello figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio in base ai suoi impegni lavorativi e comunque a fine settimana alternati, accordandosi preventivamente con la SI.ra . Il figlio trascorrerà con il padre ad anni Controparte_1 alterni il giorno di Natale e con la madre i tefano, con il padre Capodanno e con la madre il giorno dell'Epifania e viceversa;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle feste estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori cinque giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente e con facoltà di entrambi i genitori di fare visita al figlio durante tale periodo. Sono fatti salvi i diversi accordi”.
La resistente ha concluso quanto segue: “che Codesto Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza avversaria, Voglia: a) disporre l'affidamento esclusivo del minore alla comparente con colloqui protetti per il ricorrente;
b) fissare una somma di Euro Persona_2
200,00 a titolo di mantenimento a carico del padre in favore del minore”.
All'esito della comparizione delle parti è emerso che, dopo la nascita del bambino nel 2018, il ricorrente era tornato a vivere a Napoli dalla sua famiglia di origine e non aveva contatti con il figlio da circa tre anni;
la resistente aveva un nuovo nucleo familiare, tanto che il minore percepiva da tempo il compagno della madre come suo padre. Dagli atti di causa emergeva anche che il padre del bambino non aveva mai contribuito al mantenimento del figlio, se non occasionalmente, e che nel 2019 era stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e che, infine, nel settembre 2022, nel tentativo di riavvicinarsi al figlio, aveva tenuto comportamenti intimidatori nei confronti della resistente, arrivando persino a minacciarla mediante l'uso di un coltello.
In ragione di tali circostanze, in via provvisoria, veniva disposto l'affidamento esclusivo del bambino alla madre e, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali al fine specifico di intraprendere un percorso di riavvicinamento del padre al bambino, atteso che anche la madre aveva manifestato il suo desiderio che il figlio potesse riprendere i rapporti con il padre e il resistente aveva dimostrato con i servizi sociali in modo serio il suo desiderio di rientrare nella vita del figlio. In particolare, veniva attivato un programma di video chiamate padre figlio, con l'assistenza di un educatore;
tale programma dava esito positivo, in quanto e il ricorrente partecipavano in Per_1 modo adeguato e sufficientemente sereno;
in virtù dell'andamento dei contatti padre figlio, veniva organizzato il primo incontro assistito in presenza, ma tale incontro non veniva svolto perché il bambino si presentava nel luogo dell'incontro, ma il padre, dopo pagina 2 di 5 aver avvisato i servizi di avere perso il treno, non si presentava in tempo;
dopo tale evento, il bambino rifiutava ogni nuovo contatto con il padre, tanto che, su suggerimento dei Servizi, venivano sospese anche le video chiamate, atteso che il bambino dimostrava notevole ansia e disagio alla idea di nuovi contatti con la figura paterna. La causa, infine, all'esito della ultima relazione dei Servizi, veniva trattenuta in decisione.
2. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, va disposto evidentemente l'affidamento esclusivo di alla Per_1 madre, a cui va anche assegnato il potere di assumere le decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria in favore del figlio. Il padre del bambino da anni non vede il figlio, il bambino ormai vive nel contesto familiare materno in modo sereno e considera il compagno della madre come suo padre;
il ricorrente negli anni non si è mai seriamente occupato del mantenimento del figlio e anche dopo i provvedimenti provvisori, malgrado abbia sempre sostenuto negli atti di causa di avere una occupazione, non ha partecipato al mantenimento del bambino;
da ultimo, lo stesso si è mostrato collaborativo e adeguato nel percorso di riavvicinamento al figlio, fino a quando non è stato organizzato un incontro in presenza, a cui l'uomo non è riuscito ad arrivare in tempo per avere perso il treno, dimostrando nuovamente una certa inaffidabilità e determinando nel bambino un senso di frustrazione e di disillusione. Quanto alla frequentazione padre figlio, ad oggi non è possibile prevedere nessun calendario di incontri, neppure in videochiamata, in quanto il bambino non è in grado pagina 3 di 5 di reinvestire per la seconda volta energie emotive per favorire la ripresa del rapporto con il padre. Può essere solo disposto che i Servizi competenti mantengano la presa in carico del nucleo, verificando nei prossimi sei mesi se il minore intende riprendere i contatti con il ricorrente e in caso positivo riattivare il programma di videochiamate già intrapreso;
ove tale tentativo abbia nuovamente esito positivo, i Servizi riprogrammeranno un calendario di incontri assistiti.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso concreto, va disposto che il ricorrente versi a titolo di mantenimento la somma di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico venga percepito dalla sola madre che si occupa da sola del figlio. Tale somma appare congrua, se si tiene conto del fatto che la resistente lavora, ma ha un reddito esiguo e che il ricorrente ha riferito di avere un reddito anche se non stabile di circa € 1300 al mese.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente che ha dato adito al procedimento, ma non è stato in grado di partecipare al percorso di riavvicinamento al figlio in modo serio e affidabile, avendo anche omesso di versare regolarmente la somma che si era proposto di pagare a titolo di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE
1. l'affidamento esclusivo di alla madre, a cui viene assegnato il potere di Per_1 assumere le decisioni di maggiore importanza in materia scolastica e sanitaria in favore del figlio;
pagina 4 di 5 2. i Servizi competenti manterranno la presa in carico del nucleo, verificando nei prossimi sei mesi se il minore intende riprendere i contatti con il ricorrente e, in caso positivo, riattiveranno il programma di videochiamate già intrapreso;
ove tale tentativo abbia nuovamente esito positivo, i Servizi riprogrammeranno un calendario di incontri assistiti tra il padre e il bambino;
3. il padre verserà entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 con decorrenza dalla introduzione del processo, oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate, salvo che le spese di mensa scolastica che saranno ripartite tra i coniugi al 50%; le spese di vestiario di poco conto sono comprese nel contributo al mantenimento ordinario, le altre nelle spese straordinarie;
le spese relative al cambio di stagione saranno affrontate secondo il principio della alternanza: un anno un genitore sosterrà il cambio di stagione estivo e l'altro quello invernale e viceversa nell'anno successivo;
condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3409,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 31/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Azzurra Fodra
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