Art. 1. Articolo unico.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 , portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.
Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530 .
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad elevare di un miliardo l'importo del mutuo concesso all'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 , portandone il complessivo ammontare a cinque miliardi.
Al mutuo suppletivo di cui al comma precedente sono estese la garanzia statale e le agevolazioni fiscali stabilite dall'art. 1 della suddetta legge 16 giugno 1951, n. 530 .
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO