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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 931/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 24/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1
TATO
Appellante
, CP_1
CP_2
Appellati non costituiti
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 8964 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 12.4.2024 il ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma.
Con successive note di trattazione scritta depositate in via telematica il
19.6.2025 il ha dichiarato di voler rinunciare al Parte_1 presente ricorso in appello, essendo nelle more intervenuta in senso sfavorevole all'amministrazione la giurisprudenza di legittimità.
All'esto della trattazione scritta la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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Va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo parte appellante rinunciato all'appello ed alle domande tutte;
nel giudizio d'appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, la quale è rinuncia di merito, è immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata, provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (art. 338 cpc) e la cessazione della materia del contendere (sull'oggetto del gravame), indipendentemente dall'accettazione della controparte (v., ex plurimis, Cass. n.
5250/2018; n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Nulla per le spese stante la mancata costituzione della parte appellata, neanche evocata in giudizio.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del giudizio;
-Nulla per le spese.
Roma, 24/06/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente
2
Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
3