Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4924/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4924/2021 R.G., avente ad oggetto “ONroversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 12.2.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro - tempore, Dott. Parte_1
, con sede legale in Milano, 20121, alla Via San Prospero n. Parte_2
4, Codice Fiscale e Partita IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Luigi Raia, c.f. - PEC: CodiceFiscale_1
presso il cui studio elettivamente Email_1
domiciliano in Somma Vesuviana (NA) alla Via Aldo Moro n° 32, con utenza
telefax 081/893.31.33, ove si chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria previste ex lege, in virtù di procure in calce al presente atto.
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale ONroparte_1
rappresentante pro - tempore, con sede legale in Torre del Greco, alla Via
Marconi 66, C.F. e P. IVA n. , rappresentata e difesa, anche P.IVA_2
disgiuntamente, dagli avvocati Eduardo Martucci, c.f. C.F._2
, in virtù di procura generale alle liti, con firma autenticata, per NO
[...]
, Repertorio n. 6393 del 30 luglio 2020, e DE De Paula Persona_1
c.f. in virtù di procura generale alle liti, con firma CodiceFiscale_3
autenticata, per NO (Repertorio n. 7167 dell'8 luglio Persona_1
2021), domiciliato, per la carica - unitamente ai sottoscritti procuratori - presso la sede dell'Ente, in Torre del Greco alla via Marconi 66. PEC:
fax Email_2 Email_3
0815352218.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante, richiamando il proprio atto di appello ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di seguito indicate:
“1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi esposti
nell'atto di appello, il presente gravame e riformare parzialmente la sentenza
n° 1057/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia
BLASI.
2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, 3
improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e,
previa conferma del decreto ingiuntivo n° 2044/2017 emesso dal Tribunale di
Torre Annunziata e reso provvisoriamente esecutivo dal G.U. Dott.ssa Silvia
BLASI, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione e dell'intervenuto
pagamento della sorta capitale, condannare l' , in persona ONroparte_1
del Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore della Società
cessionaria degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, così Parte_1
come riconosciuti in decreto ed espressamente previsti in contratto, sino alla
data dell'effettivo soddisfo e/o pagamento.
3) Si impugnano e contestano le avverse conclusioni e, per l'effetto,
condannare parte appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore,
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado
che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta
attribuzione in favore del procuratore antistatario.
4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le
spese di entrambi i giudizi”.
Per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta e, quindi:
“
1. In via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità
dell'atto di citazione in appello promosso da in quanto non Parte_1
conforme ai dettami del codice di rito ed in particolare alla previsione di cui
all'art. 348 bis c.p.c.;
2. Rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
– in persona del legale rappresentante pro tempore – confermare CP_2
la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di
infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla Parte_3 [...]
con ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n.
2044/2017, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
4. Per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale
di spese ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione dell'1.12.2021 la in persona del legale Parte_1
rapp.te pro-tempore, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1057/2021 del 18.5.2021 con la quale era stata accolta l'opposizione proposta con atto notificato in data 31.1.2018 dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_4
2044/2017 richiesto ed ottenuto in data 17.11.2017 dal - Parte_5
ON accreditato con la predetta per la branca di Radiologia Parte_6
- per l'importo di € 148.412,27 costituente il saldo delle prestazioni
[...]
sanitarie erogate in favore degli assistiti per i mesi di febbraio e marzo 2016,
come da fatture: n. 18E del 29.2.2016, n. 21E del 31.3.2016 e n. 25E del
31.3.2016, regolarmente riportate nelle scritture contabili della società istante.
La società appellante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di
Appello la , chiedendo, per le Parte_4
ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Con comparsa del 4.10.2022 si costituiva l'appellata, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., nonché
l'infondatezza della stessa, essendo la sentenza di primo grado pienamente fondata, basandosi su elementi inequivocabilmente risultanti dagli atti 5
processuali e da quanto in giudizio dedotto ed argomentato, non rispondendo alla realtà dei fatti la circostanza rilevata dall'appellante secondo cui l'Amministrazione pubblica opponente avrebbe unicamente depositato una relazione, la quale non costituirebbe prova.
L'appellata concludeva quindi nei termini sopra indicati.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 27.1.2025 per udienza del 12.2.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione, nei termini e per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente va verificata la legittimazione della a Parte_1
proporre impugnazione, posto che la pronuncia gravata è stata resa all'esito del giudizio svoltosi tra la e l' Parte_5 Parte_4
.
[...]
Orbene, l'appellante ha specificato nell'atto introduttivo la propria posizione di “cessionaria” del credito azionato e la vicenda successoria che ha dato origine a tale evento risulta ivi puntualmente descritta;
la stessa ha inoltre prodotto, all'atto della propria costituzione in giudizio, la documentazione volta a dimostrare i passaggi attraverso i quali si è verificata la successione nel credito e, quindi, la propria legittimazione ad causam.
Ed invero, secondo quanto si evince dall'atto di appello e dalla documentazione allo stesso allegata, con contratto di cessione del 28.7.2017 6
(doc. 11 della produzione di parte appellante), la società cedeva Parte_5
alla a Luxembourg crediti dei quali era titolare di cui ONroparte_3
alle fatture n. 18E/BDIA del 29.02.2016 di € 63.794,22 e n. 25E/ARAD/2 del
31.03.2016 di € 83.639,34, oggetto del D.I. n° 2044/2017; detto contratto di
ON cessione veniva notificato a mezzo PEC alla in data 2.8.2017. Pt_4
Successivamente, la cedeva i ONroparte_4
summenzionati crediti alla società ToRo1 S.r.l. in data 1.9.2017, con atto ritualmente notificato a mezzo PEC alla in data 21.09.2017 Parte_4
(v. doc. 12 della produzione di parte appellante).
Può quindi ritenersi che la a seguito dei predetti contratti Parte_1
di cessione di crediti, sia divenuta titolare dei crediti di cui alle fatture n°
18E/BDIA del 29.02.2016 di € 63.794,22 e n° 25E/ARAD/2 del 31.03.2016
di € 83.639,34, oggetto del D.I. n° 2044/2017, essendo pertanto legittimata alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza pronunciata tra la e la . Parte_5 Parte_4
Ciò posto, va evidenziato che il giudice di primo grado ha respinto l'originaria pretesa della cedente - revocando il decreto Parte_5
ingiuntivo inizialmente concesso su ricorso della stessa - ritenendo innanzitutto non dovuto l'importo richiesto relativo alla fattura 18E/BDIA del
29.02.2016 di € 63.794,22 (riguardante le prestazioni di non Parte_7
avendo il Centro opposto prodotto il contratto relativo alle prestazioni effettuate, essendosi limitata a depositare la deliberazione n. 360/2015 del
Commissario Straordinario dell' , con la quale le era stato Parte_4
conferito l'accreditamento per l'attività di Centro Ambulatoriale di Dialisi per n. 10 posti tecnici di dialisi più n. 1 posto contumaciale. 7
In particolare, il Tribunale osservava quanto segue:
“Tale deliberazione prevede, tuttavia, al punto 7) che il centro possa
erogare le attività accreditate “a condizione che, nell'anno in corso e per le
successive annualità, relative al periodo di validità del presente attestato di
accreditamento istituzionale, sottoscriva con l' gli accordi Parte_4
contrattuali di cui alla normativa vigente”.
Orbene, nella specie non vi è prova che tale contratto sia stato
sottoscritto con specifico riferimento all'annualità in questione (2016).
Successivamente al rilievo officioso della questione, con note
depositate il 7-7-2020, l'opposta ha prodotto ulteriore documentazione
formatasi successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie e,
segnatamente, la delibera del Direttore Generale dell' Parte_8
del 17/10/2019 e la relativa relazione finale motivata, nonché la sentenza n.
4184/2019 del TAR Campania. Tali atti, tuttavia, provano unicamente che la
struttura opposta è munita di accreditamento per l'esecuzione di prestazioni
ON di dialisi e che in data 7.3.2018 il centro opposto ha presentato all' ed
alla Regione un'istanza, rimasta inevasa, finalizzata alla stipula dei contratti
ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/1992.
La richiamata documentazione non consente di ritenere che all'epoca
in cui furono erogate le prestazioni di dialisi di cui si chiede la remunerazione,
le parti avessero stipulato un contratto avente forma scritta per disciplinare
le condizioni di erogazione del servizio.
Sul punto deve osservarsi che i contratti stipulati con le pubbliche
amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v.
Cass. 20690/2016; 12540/2016). 8
ON Con specifico riferimento alle tale principio risulta affermato da
Cass. 24640/2016, secondo cui «la natura di ente pubblico economico
acquisita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis,
del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che
essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle
finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale
“organismo di diritto pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”,
secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis"
applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del
contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove
l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura
di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici,
il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di
selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la
nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa».
Peraltro, vertendosi in ipotesi in cui la forma scritta è prevista ad
substantiam, non assume alcun rilievo la mancata contestazione della
controparte.
Ed invero, «il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo
cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere
posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel
caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto
per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento
che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una
determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere 9
formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto,
ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere
provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova
testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte»
(Cass. 25999/2018).
Alla luce di tali rilievi non può considerarsi assolto l'onere, gravante
sul creditore, di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto
all'opponente, dal momento che i contratti prodotti in atti non risultano
riferibili alle prestazioni di emodialisi, ma esclusivamente a quelle di
radiodiagnostica e di patologia clinica”.
L'appellante, con il suo primo motivo di censura, sottopone a critica tale motivazione, asserendo che, contrariamente alle conclusioni alle quali era pervenuto il Giudice di prime cure, il - relativamente alla Parte_5
CA di Dialisi Ambulatoriale - era in realtà in possesso della Delibera del
Commissario Straordinario n. 360 del 17.06.2015, di Accreditamento
Istituzionale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 6/2006.
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'odierna appellata, lo stesso sarebbe stato dotato di accreditamento per le prestazioni afferenti la giusta documentazione allegata agli atti (Decreto di Parte_9
accreditamento n° 360 del 17.06.2015).
Peraltro, a dire dell'appellante, il Tribunale aveva ritenuto erroneamente non rilevante, in merito alla mancata contrattualizzazione per la le ulteriori difese sollevate e la documentazione da essa Parte_9
depositata, unitamente alla memoria di parte, depositata telematicamente in data 7.7.2020, di seguito riportata: a) Sentenza TAR Campania – Sezione 10
Prima – n° 04184/2019 del 30.07.2019 b) Relazione Finale Motivata da parte dell' del 04.10.2019; c) Delibera n° 0846 del 17.10.2019. Parte_4
Infatti, il come già ampiamente illustrato alle Parte_5
pagg. 4-5-6 della memoria di parte, nonché alle pagg. 5-6-7 delle note conclusive di parte, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR – Campania, al fine di predisporre i contratti per la il TAR Campania - Parte_9
Sezione Prima - con sentenza n. 04184/2019 del 30.07.2019, aveva accolto l'istanza del dichiarando l'obbligo delle Amministrazioni Parte_5
intimate, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di fornire entro 60
giorni dalla comunicazione e/o notifica un riscontro espresso, anche eventualmente congiunto, alla richiesta del Parte_10
del 17.03.2018, con riserva di nomina, su istanza di parte, di un
[...]
Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni
intimate nel predetto termine.
La predetta istanza aveva in effetti proprio ad oggetto l'invito rivolto
ON all' ed alla Regione Campania a predisporre i contratti per gli anni 2015-
2016-2017-2018, nonché a convocare il centro accreditato per n. 10 posti tecnici dialisi, più un posto contumaciale, con identificazione dei requisiti specifici di tipo Classe III, per l'espletamento di prestazioni dialitiche per complessivi 12 turni settimanali, ai fini della sottoscrizione degli stessi.
Era stata altresì depositata la “Relazione Finale Motivata” da parte dell' del 04.10.2019, ove era stato verificato e confermato il Parte_4
possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi di accreditamento generale e specifici al nonché la “Delibera n° 0846 del Parte_5
17.10.2019”, ove era stato preso atto della predetta relazione. 11
In conclusione, la mancata sottoscrizione dei contratti per la di Pt_9
ON dialisi e/o era addebitabile esclusivamente alla debitrice la Parte_7
quale si era sottratta alla stipula degli stessi, nonostante l'invito rivolto ad essa ed alla Regione Campania a provvedere in tal senso.
In virtù di quanto innanzi richiamato, pertanto, secondo l'appellante,
la mancata stipulazione del contratto non appariva quindi essere circostanza idonea ad escludere la liquidità del credito azionato in giudizio, non avendo inciso sul sistema di accreditamento definitivo nella cui vigenza il Pt_5
veva reso le prestazioni per le quali aveva chiesto il pagamento.
[...]
Infine, l'appellante ha dedotto che, non essendo stato mai sospeso l'accreditamento con uno specifico provvedimento, legittimamente il centro aveva riposto affidamento in quanto deliberato.
La sentenza gravata, secondo il motivo di gravame, andava quindi riformata, riconoscendo il Centro cedente dotato di accreditamento Pt_5
per la ed addebitando altresì la mancata sottoscrizione del Parte_9
contratto per siffatta CA esclusivamente all' , con Parte_4
conseguente pagamento da parte dell' della fattura afferente Parte_4
le prestazioni di n° 18E/BDIA del 29.02.2016 di € 63.794,22. Pt_9
Orbene, come questa Corte ha già da tempo sostenuto (v. Corte di
Appello di Napoli, sentenza n. 35/2023 del 9.1.2023, allegata dalla stessa appellante), con statuizione confermata dalla S.C. (cfr. Cass.
5.7.2018 n.
17588, cui si rinvia per le motivazioni a sostegno della tesi), “l'obbligo per la
struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978,
ON di stipulare apposito contratto in forma scritta con la territorialmente
competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o 12
transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare
le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione
tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola
struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio;
per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei
corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente
erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed
i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti
ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa”.
Ne consegue che la decisione gravata risulta condivisibile, in quanto conforme all'esposito principio di diritto, secondo cui “il principio regolatore
dell'attività svolta in regime "transitorio", al pari di quella svolta "a regime",
è fondato infatti sulla "scissione tra accreditamento - operativo ex lege n.
724/1994 per le strutture già in convenzione esterna - e remunerabilità delle
prestazioni rese dal soggetto accreditato", remunerabilità che è condizionata
alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anche nella fase
dell'accreditamento provvisorio (o transitorio), cui, a maggior ragione, é
coessenziale un esplicito intervento dell'Amministrazione sanitaria
(provvedimento od accordo) per modificare la situazione già oggetto di
convenzionamento, al fine dell'inserimento nella programmazione sanitaria
regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale”: così sempre
Cass. n. 17588/2018 cit.).
Né può condividersi la tesi del , secondo cui, essendo imputabile Pt_5
Part alla stessa la mancata stipulazione del contratto (anche dopo il ricorso al giudice amministrativo) ed avendo eseguito le prestazioni riponendo 13
affidamento sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione sanitaria, il credito di cui è causa non potrebbe essere disconosciuto.
È evidente, per converso, che non essendo stato stipulato il contratto,
relativamente alla branca di emodialisi, al Centro non spettava certo l'azione contrattuale per il recupero delle proprie spettanze, ma semmai un'azione di indebito arricchimento e/o quella risarcitoria, nella specie non esercitate.
Il motivo di gravame sul punto proposto va quindi disatteso, con conseguente conferma sul punto della gravata decisione.
L'appellante lamenta ancora, con il proprio secondo motivo di censura,
l'esistenza di un error in iudicando ed in procedendo da parte del primo giudice, con riguardo al mancato riconoscimento e pagamento della fattura n.
25E/ARAD/2 del 31.03.2016 di € 83.639,34, afferente alle prestazioni di
Radiodiagnostica.
Il Tribunale sul punto così motivava la propria decisione:
“Per quel che concerne gli importi richiesti a titolo di corrispettivo per
ON prestazioni di diagnostica per immagini (fattura 25/E) l' ha eccepito di
aver mai ricevuto la relativa fattura, deducendo che la stessa non risulta
registrata, né presente nei sistemi di contabilità.
Ora, posto che l'art. 7 del contratto stipulato dalle parti prevede che
ON l' versi il corrispettivo delle prestazioni erogate e rendicontate sulla base
di fatture inviate a cadenza mensile, a fronte della contestazione da parte
ON dell' della ricezione delle fatture, sarebbe stato onere dell'opposta fornire
la prova dell'invio delle stesse all' opponente, in modo da Parte_4
consentirle i dovuti controlli. Ma tale onere risulta inevaso, con la
conseguenza che il complessivo importo della richiamata fattura non è dovuto 14
dall'opponente”.
Rileva sul punto l'appellante che tutte le fatture oggetto del D.I.
opposto, n° 18E/BDIA del 29.02.2016, n° 21E/ABIO del 31.03.2016 e n°
25E/ARAD/2 del 31.03.2016, erano di competenza e/o di pertinenza del relativo Distretto, essendo state regolarmente registrate in contabilità, avendo il Centro C.M.O. prodotto copia dell'estratto del proprio registro fatture elettroniche, in cui le stesse risultavano regolarmente registrate (v.
documentazione effettivamente depositata); d'altra parte, l' Parte_11
non aveva fornito alcuna documentazione a supporto delle eccezioni
[...]
sollevate, relativamente alla mancata registrazione e/o presenza delle fatture oggetto del D.I. opposto.
Tra l'altro, la decisione adottata appariva in contrasto con quanto affermato dallo stesso giudice con l'ordinanza con la quale era stata concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto.
Ed invero, l'appellante deduceva che, come illustrato alle pagg. 4-5-6-
7 della comparsa di costituzione e risposta, nonché alle pagg. 4-5-6 nelle note conclusive di parte, ex art. 281 sexies c.p.c., depositate telematicamente in data 28.02.2020, l' aveva solo genericamente asserito che le Parte_4
fatture n° 18E del 29.02.2016 e n° 25E del 31.03.2016 non risultavano registrate né presenti in contabilità Oliamm e, quindi, non liquidabili;
nonché
che la fattura n° 21E del 31.03.2016 era stata pagata con mandati n. 7263-
10472/16, omettendo di precisare che le stesse erano state regolarmente registrate e, per la fattura n° 21E ABIO del 31.03.2016, erano intervenuti pagamenti parziali, essendo l'azione del Centro rivolta ad ottenere il solo pagamento del credito residuo. Nella specie, alla documentazione prodotta 15
dall' , non risultava allegata alcuna comunicazione a supporto Parte_4
delle eccezioni sollevate.
Osserva sul punto questa Corte, come già affermato in analoghe controversie e documentato dalle allegate pronunce, che la stipula del contratto concernente le prestazioni di radiodiagnostica, oltre a non essere mai
Part stata contestata dall' risulta certamente documentata.
Quanto alle prestazioni di cui alla fattura n. 25E ARAD/2 del
31.03.2016 di € 83.639,00, relativa appunto a prestazioni di diagnostica per immagini, eseguite in esecuzione del menzionato contratto del 14.3.2017 in atti allegato, la domanda di condanna al pagamento andava quindi certamente accolta, stante l'assoluta genericità delle contestazioni concernenti la ritualità
della registrazione delle fatture e la loro idoneità ai fini probatori, non avendo
ON mai contestato la l'effettiva regolare esecuzione delle prestazioni in questione;
ciò peraltro non considerando neanche gli avvenuti pagamenti parziali, certamente atti a comprovare l'invio contestato delle fatture.
La censura, nei termini sopra descritti, coglie quindi nel segno e,
pertanto, in accoglimento per quanto di ragione della proposta impugnazione,
la , in persona del legale rapp.te pro – tempore, va ONroparte_1
condannata al pagamento in favore della dell'importo sopra Parte_1
indicato di € 83.639,34 – di cui alla fattura n. 25E/ARAD/2 del 31.03.2016
afferente alle prestazioni di Radiodiagnostica, oltre agli interessi di mora,
convenzionalmente stabiliti in contratto (art. 7) nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal
D.lgs.
9.11.2012 n. 192, maggiorato nella misura indicata nella predetta clausola contrattuale, sino al saldo;
va invece confermata nel resto la decisione 16
impugnata.
Risulta del tutto assorbita l'ulteriore doglianza di parte appellante relativa alla mancata motivazione da parte del Tribunale dell'aspetto riguardante l'avvenuto pagamento della sola sorta capitale complessiva richiesta in corso di causa;
in ogni caso, trattandosi di saldo avvenuto a seguito della concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, e non spontaneamente, lo stesso non ha certo determinato la cessazione della materia del contendere.
Tenuto dell'esito complessivo del presente giudizio, che ha visto
Part accertato l'originario credito della oggetto di cessione alla Parte_5
[...]
per la sola minor parte sopra indicata, sussistono i presupposti per CP_5
dichiarare compensate nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite tra quest'ultima e la - quanto al presente grado (detta società ONroparte_1
non è stata parte del giudizio di primo grado, che ha riguardato la sola cedente
- e tra la medesima e la quanto Parte_5 ONroparte_1 Parte_5
al primo grado, ponendosi quindi a carico dell'appellata parzialmente soccombente la residua porzione - ivi compresa quella relativa alla fase monitoria - e liquidando la stessa, come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore del credito accertato (da € 52.001,00 ad €
260.000,00) nonché avendo riguardo al grado di difficoltà delle questioni trattate;
nulla viene liquidato per l'attività istruttoria, non essendosi la stessa 17
svolta nel presente grado.
Ai sensi dell'art. art. 93 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, come liquidate sia in
Part favore che della in favore del difensore costituito Parte_5 CP_6
di entrambe, Avv. Luigi Raia, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te pro – tempore, con citazione Parte_1
del 1.12.2021, nei confronti della , ONroparte_7
in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata n. 1057/2021 del 18.5.2021, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rapp.te pro - tempore e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la Parte_4
, al pagamento in favore della predetta appellante, per
[...]
la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di € 83.639,34, oltre agli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti in contratto (art. 7)
nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs.
231/2002, come modificato dal D.lgs.
9.11.2012 n. 192, maggiorato nella misura indicata nella predetta clausola contrattuale, sino al saldo;
2) Dichiara compensate nella misura di 1\2 le spese e competenze di lite tra la e la - quanto al presente grado - Parte_1 ONroparte_1
e tra la e la medesima quanto al primo Parte_5 ONroparte_1
grado, ponendo a carico di quest'ultima la residua porzione e liquidando la stessa - quanto al primo grado ed in favore della Pt_13 [...]
ed ivi compresa la fase monitoria - nella misura di € 4.403,25, di
[...]
cui € 203,25 per spese ed € 4.200,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute e -
Part quanto al presente grado ed in favore della nella CP_5
misura di € 3.382,75, di cui € 582,75 per spese ed € 2.800,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone, ai sensi dell'art. art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese e competenze relative ad entrambi i gradi di giudizio, come liquidate sia
Part in favore che della in favore del difensore Parte_5 CP_5
costituito di entrambe, Avv. Luigi Raia, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo