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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/03/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
559/2019
T R A
, rappresentato Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Barile e Michele Signorile ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari alla via A. Manzoni n.93
- ATTORE –
E
, P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Dentamaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via De Rossi n. 16
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … preliminarmente disporre l'ammissione dei mezzi di prova come articolati nelle memorie istruttorie a ministero dell'Avv.
Michele Signorile ritualmente depositate con particolare riferimento a quelle ex art. 183 VI comma n. 2
Per_ c.p.c. del 29.06.2021 nonché la riconvocazione del Collegio dei CCTTUU dott. e per Per_2 chiarimenti in ordine alle eccezioni e quesiti di cui alla comparsa di costituzione in prosieguo con richiesta di riconvocazione dei CCTTUU a chiarimento del 05.12.24; nel merito, contrarris rejectis,
accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e precisate nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c. che si abbian quivi ritrascritte…” ( dalle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. )
“… accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Controparte_2
convenuto e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del Controparte_3
danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro 15.981,20 salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannare l'Ente Ospedaliero convenuto, al risarcimento dei danni derivati dalla mancata/errata raccolta del consenso informato, nonché dalle irregolarità nella tenuta della cartella clinica, per la somma prudenziale di Euro 10.000,00 o per la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi al dì del soddisfo;
condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c. Controparte_3
nella misura da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … nel merito rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, nonché
sfornita di idonea prova, con particolare riferimento al nesso eziologico;
in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento per mancato/errata raccolta del consenso informato, avendosi prodotto in atti, copia del ridetto consenso informato regolarmente sottoscritto dalle parti;
ancora in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rivedere la quantificazione dal danno, in virtù della oggettiva sproporzione delle richieste avanzate;
con vittoria di spese di lite. …”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis il sig. Parte_1
evocava in giudizio l'Ente convenuto per ivi sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate.
[...]
Deduceva e documentava che senza esito era risultata la procedura di mediazione espletata per la mancata partecipazione dell'ente convenuto senza che fosse stata fornita alcuna giustificazione. Si costituiva in pag. 2/5 giudizio l'Ente convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia nell'an che nel quantum. Con provvedimento del 15.03.2021 il Giudice disponeva il mutamento di rito in ordinario;
concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. con provvedimento del 23.02.2022 il Giudice disponeva
C.t.U. medico legale nominando un collegio peritale composto dai dott.ri e Persona_3 Per_4
. Depositata la C.T.U., parte attrice deduceva la mancata ricezione della bozza per cui chiedeva di
[...]
essere rimessa in termini al fine di formulare le proprie osservazioni all'elaborato; disposta le rimessione in termini i tecnici provvedevano a depositare nuovo elaborato peritale in cui davano anche conto delle osservazioni del tecnico di parte attrice. Parte attrice formulava nuova istanza ex art. 196 c.p.c. chiedendo la sostituzione dei consulenti e la rinnovazione della C.T.U. Tale istanza era rigettata con provvedimento del 08.11.2024 con il quale era anche disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.12.2024 parte attrice insisteva nella richiesta di nullità della C.T.U., ovvero nella richiesta di sostituzione dei consulenti ed in estremo subordine nella richiesta di chiamata degli stessi a chiarimenti.
La causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Nelle conclusionali parte attrice riproponeva le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Tale richiesta appare tardiva. Deve infatti rilevarsi come nel provvedimento del 22.03.2022
il Giudice istruttore, dopo aver dato atto di tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti aveva ammesso solo la C.T.U. Dopo tale provvedimento parte attrice non ha più reiterato le altre sue richieste istruttorie neppure in sede di precisazione delle conclusioni in cui si è limitata ad insistere sulle richieste relative all'invalidità della C.T.U. Anche quindi a voler ritenere che con il provvedimento del 22.03.2022
l'istruttore non avesse implicitamente rigettato le richieste di prova orale formulate da parte attrice, non avere riproposto le predette istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni disposte con la successiva ordinanza del 08.11.2024, comporta la decadenza dalle stesse per cui la loro riproduzione nelle conclusionali deve ritenersi tardiva come eccepito da parte convenuta nelle proprie memorie di replica.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice risulta che l'ente convenuto non abbia partecipazione alla mediazione introdotta dall'attore senza addurre giustificazioni, per cui devono trarsi le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. N. 28/2010. Nel merito le domande attoree sono risultate infondate.
Deve in proposito farsi riferimento alle risultanze della C.T.U., pienamente condivisibili in quanto frutto di approfondita analisi ed esenti da vizi logici e procedimentali e che pertanto possono essere fatte proprie pag. 3/5 dal giudicante. In proposito occorre ribadire quanto già indicato nell'ordinanza del 08.11.2024 ovvero che il mero ritardo nell'espletamento delle operazioni peritali rispetto ai termini concessi dal giudice, non costituisce ragione di rinnovazione delle indagini o di sostituzione dei consulenti ex art. 196 c.p.c. ma vada valutato ai soli fini della liquidazione delle relative competenze in favore dei tecnici. Nel proprio elaborato del 11.08.2024, redatto in seguito alla rimessione in termini disposta in favore di parte attrice, i tecnici, rispondendo anche compiutamente alle osservazioni di parte attrice, ed in seguito al percorso logico e tecnico indicato compiutamente nella narrativa della perizia, hanno così concluso: “…ai quesiti proposti si risponde che: 1) Esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa, eseguita l'anamnesi e/o l'esame obiettivo, acquisita eventuale ulteriore documentazione medica necessaria per lo svolgimento dell'incarico in possesso di strutture pubbliche, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici,
descrivano gli eventi clinici che hanno interessato l'attore; Gli eventi che hanno interessato l'attore sono stati descritti nel corso della relazione. 2) Indichino se nell'esecuzione dell'intervento (o della cura)
somministrato al paziente ricorrano gli elementi di inadempienza così come specificamente indicati nel ricorso/citazione e se costituiscano in concreto causa o concausa del danno lamentato, a tal fine tenendo conto delle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate dall'Istituto Superiore della Sanità ai sensi di legge, ove le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di linee guida o loro inadeguatezza, delle buone pratiche clinico-assistenziali; A parere degli scriventi CCTTUU non sono stati rinvenuti elementi di inadempienza che abbiano costituito causa ovvero concausa del danno lamentato, essendo il tutto stato eseguito secondo le linee guida vigenti. 3) dicano se l'intervento chirurgico (o la cura) richiedesse notevole abilità o la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità o comportasse un largo margine di rischio;
L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'attore non richiedeva notevole abilità
né ha comportato la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità e né comportava largo margine di rischio. 4) dicano in particolare se l'intervento terapeutico e le consulenze specialistiche effettuate presso la struttura ospedaliera interessata sono state correttamente eseguite, specifichino le eventuali complicanze e dicano se l'assistenza sanitaria sia stata o meno adeguata, anche con riferimento a procedure e terapie atte ad evitare l'insorgenza di infezioni e/o insufficienze respiratorie;
L'intervento terapeutico e le consulenze specialistiche effettuate presso la struttura ospedaliera interessata sono state pag. 4/5 correttamente eseguite e l'assistenza sanitaria è stata adeguata. 5) ove ritenuta sussistente l'inadempienza,
determinino la incapacità temporanea totale e parziale nonché il danno biologico permanente che è stata sua conseguenza, anche in meri termini di danno differenziale, per il concorso con altre cause, in particolare con le preesistenti o sopravvenute;
Non si ritiene sussistente inadempienza…”. Parte attrice pertanto non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra i danni che deduce di avere sofferto ed una responsabilità dell'Ente convenuto. Infondata è anche la domanda in ordine alla mancanza di consenso informato alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio. Devono pertanto rigettarsi le domande proposte dall'attore. In considerazione degli esiti del presente giudizio vanno definitivamente poste a carico di parte attrice le spese dell'espletata
C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
[...]
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna l'attore al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese processuali dello stesso che liquida in €. 2.600,00, oltre maggiorazione spese generali ed accessori come per legge;
- condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del
2010.
Bari, 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
559/2019
T R A
, rappresentato Parte_1 Parte_2 CodiceFiscale_1
e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Barile e Michele Signorile ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bari alla via A. Manzoni n.93
- ATTORE –
E
, P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Dentamaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari alla via De Rossi n. 16
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … preliminarmente disporre l'ammissione dei mezzi di prova come articolati nelle memorie istruttorie a ministero dell'Avv.
Michele Signorile ritualmente depositate con particolare riferimento a quelle ex art. 183 VI comma n. 2
Per_ c.p.c. del 29.06.2021 nonché la riconvocazione del Collegio dei CCTTUU dott. e per Per_2 chiarimenti in ordine alle eccezioni e quesiti di cui alla comparsa di costituzione in prosieguo con richiesta di riconvocazione dei CCTTUU a chiarimento del 05.12.24; nel merito, contrarris rejectis,
accogliere le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo e precisate nella memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1 c.p.c. che si abbian quivi ritrascritte…” ( dalle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. )
“… accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad un comportamento colposo del Dott. e, comunque, alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dal Controparte_2
convenuto e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento del Controparte_3
danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella misura di Euro 15.981,20 salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
condannare l'Ente Ospedaliero convenuto, al risarcimento dei danni derivati dalla mancata/errata raccolta del consenso informato, nonché dalle irregolarità nella tenuta della cartella clinica, per la somma prudenziale di Euro 10.000,00 o per la maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi al dì del soddisfo;
condannare il convenuto ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c. Controparte_3
nella misura da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario…”
PER IL CONVENUTO: ( dalla comparsa conclusionale ) “ … nel merito rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto, nonché
sfornita di idonea prova, con particolare riferimento al nesso eziologico;
in subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento per mancato/errata raccolta del consenso informato, avendosi prodotto in atti, copia del ridetto consenso informato regolarmente sottoscritto dalle parti;
ancora in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, rivedere la quantificazione dal danno, in virtù della oggettiva sproporzione delle richieste avanzate;
con vittoria di spese di lite. …”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis il sig. Parte_1
evocava in giudizio l'Ente convenuto per ivi sentire accogliere le conclusioni innanzi riportate.
[...]
Deduceva e documentava che senza esito era risultata la procedura di mediazione espletata per la mancata partecipazione dell'ente convenuto senza che fosse stata fornita alcuna giustificazione. Si costituiva in pag. 2/5 giudizio l'Ente convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia nell'an che nel quantum. Con provvedimento del 15.03.2021 il Giudice disponeva il mutamento di rito in ordinario;
concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. con provvedimento del 23.02.2022 il Giudice disponeva
C.t.U. medico legale nominando un collegio peritale composto dai dott.ri e Persona_3 Per_4
. Depositata la C.T.U., parte attrice deduceva la mancata ricezione della bozza per cui chiedeva di
[...]
essere rimessa in termini al fine di formulare le proprie osservazioni all'elaborato; disposta le rimessione in termini i tecnici provvedevano a depositare nuovo elaborato peritale in cui davano anche conto delle osservazioni del tecnico di parte attrice. Parte attrice formulava nuova istanza ex art. 196 c.p.c. chiedendo la sostituzione dei consulenti e la rinnovazione della C.T.U. Tale istanza era rigettata con provvedimento del 08.11.2024 con il quale era anche disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 06.12.2024 parte attrice insisteva nella richiesta di nullità della C.T.U., ovvero nella richiesta di sostituzione dei consulenti ed in estremo subordine nella richiesta di chiamata degli stessi a chiarimenti.
La causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
Nelle conclusionali parte attrice riproponeva le istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. Tale richiesta appare tardiva. Deve infatti rilevarsi come nel provvedimento del 22.03.2022
il Giudice istruttore, dopo aver dato atto di tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti aveva ammesso solo la C.T.U. Dopo tale provvedimento parte attrice non ha più reiterato le altre sue richieste istruttorie neppure in sede di precisazione delle conclusioni in cui si è limitata ad insistere sulle richieste relative all'invalidità della C.T.U. Anche quindi a voler ritenere che con il provvedimento del 22.03.2022
l'istruttore non avesse implicitamente rigettato le richieste di prova orale formulate da parte attrice, non avere riproposto le predette istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni disposte con la successiva ordinanza del 08.11.2024, comporta la decadenza dalle stesse per cui la loro riproduzione nelle conclusionali deve ritenersi tardiva come eccepito da parte convenuta nelle proprie memorie di replica.
Dalla documentazione prodotta da parte attrice risulta che l'ente convenuto non abbia partecipazione alla mediazione introdotta dall'attore senza addurre giustificazioni, per cui devono trarsi le conseguenze di cui all'art. 8 comma 4 bis del d. lgs. N. 28/2010. Nel merito le domande attoree sono risultate infondate.
Deve in proposito farsi riferimento alle risultanze della C.T.U., pienamente condivisibili in quanto frutto di approfondita analisi ed esenti da vizi logici e procedimentali e che pertanto possono essere fatte proprie pag. 3/5 dal giudicante. In proposito occorre ribadire quanto già indicato nell'ordinanza del 08.11.2024 ovvero che il mero ritardo nell'espletamento delle operazioni peritali rispetto ai termini concessi dal giudice, non costituisce ragione di rinnovazione delle indagini o di sostituzione dei consulenti ex art. 196 c.p.c. ma vada valutato ai soli fini della liquidazione delle relative competenze in favore dei tecnici. Nel proprio elaborato del 11.08.2024, redatto in seguito alla rimessione in termini disposta in favore di parte attrice, i tecnici, rispondendo anche compiutamente alle osservazioni di parte attrice, ed in seguito al percorso logico e tecnico indicato compiutamente nella narrativa della perizia, hanno così concluso: “…ai quesiti proposti si risponde che: 1) Esaminati gli atti ed i documenti presenti nei fascicoli di causa, eseguita l'anamnesi e/o l'esame obiettivo, acquisita eventuale ulteriore documentazione medica necessaria per lo svolgimento dell'incarico in possesso di strutture pubbliche, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici,
descrivano gli eventi clinici che hanno interessato l'attore; Gli eventi che hanno interessato l'attore sono stati descritti nel corso della relazione. 2) Indichino se nell'esecuzione dell'intervento (o della cura)
somministrato al paziente ricorrano gli elementi di inadempienza così come specificamente indicati nel ricorso/citazione e se costituiscano in concreto causa o concausa del danno lamentato, a tal fine tenendo conto delle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate dall'Istituto Superiore della Sanità ai sensi di legge, ove le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di linee guida o loro inadeguatezza, delle buone pratiche clinico-assistenziali; A parere degli scriventi CCTTUU non sono stati rinvenuti elementi di inadempienza che abbiano costituito causa ovvero concausa del danno lamentato, essendo il tutto stato eseguito secondo le linee guida vigenti. 3) dicano se l'intervento chirurgico (o la cura) richiedesse notevole abilità o la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità o comportasse un largo margine di rischio;
L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto l'attore non richiedeva notevole abilità
né ha comportato la soluzione di problemi nuovi o di speciale complessità e né comportava largo margine di rischio. 4) dicano in particolare se l'intervento terapeutico e le consulenze specialistiche effettuate presso la struttura ospedaliera interessata sono state correttamente eseguite, specifichino le eventuali complicanze e dicano se l'assistenza sanitaria sia stata o meno adeguata, anche con riferimento a procedure e terapie atte ad evitare l'insorgenza di infezioni e/o insufficienze respiratorie;
L'intervento terapeutico e le consulenze specialistiche effettuate presso la struttura ospedaliera interessata sono state pag. 4/5 correttamente eseguite e l'assistenza sanitaria è stata adeguata. 5) ove ritenuta sussistente l'inadempienza,
determinino la incapacità temporanea totale e parziale nonché il danno biologico permanente che è stata sua conseguenza, anche in meri termini di danno differenziale, per il concorso con altre cause, in particolare con le preesistenti o sopravvenute;
Non si ritiene sussistente inadempienza…”. Parte attrice pertanto non ha dimostrato la sussistenza di un nesso causale tra i danni che deduce di avere sofferto ed una responsabilità dell'Ente convenuto. Infondata è anche la domanda in ordine alla mancanza di consenso informato alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta sin dalla propria costituzione in giudizio. Devono pertanto rigettarsi le domande proposte dall'attore. In considerazione degli esiti del presente giudizio vanno definitivamente poste a carico di parte attrice le spese dell'espletata
C.T.U. Le altre spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
[...]
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata C.T.U.;
- condanna l'attore al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese processuali dello stesso che liquida in €. 2.600,00, oltre maggiorazione spese generali ed accessori come per legge;
- condanna il convenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 8 comma 4 bis del d. lgs. n.28 del
2010.
Bari, 21.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 5/5