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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3669/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3669/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Merrone, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Salerno alla Via Eugenio Caterina n. 28;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Lacitignola Stefania, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Salerno alla Via Gen. Armando Diaz n. 35;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.4.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 01.07.2022 da CP_1 avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 54.187,95 ad ella notificato il 16.06.2022 ad
[...] istanza di Controparte_2
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 302/2020 emesso dall'intestato
Tribunale di 16.02.2020, notificato l'11.03.20202, non opposto e spedito in forma esecutiva il
17.05.2022.
Parte attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito la declaratoria di nullità dell'atto di precetto in forza dei seguenti motivi:
1 1) inesistenza della notifica del ricorso e del provvedimento monitorio e conseguente inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ex art. 644 c.p.c., atteso che dell'ingiunzione di pagamento la
è venuta a conoscenza soltanto al momento della ricezione dell'atto di Controparte_1 precetto e che in quest'ultimo è indicata come data di notifica l'11.03.2020, giorno in cui vigeva il divieto di spostamento sul territorio nazionale in ragione dell'emergenza pandemica correlata al cd. covid 19;
2) inesistenza del credito oggetto del provvedimento monitorio, non avendo la società opponente sottoscritto alcun contratto di fornitura con CP_2 CP_3
3) genericità ed indeterminatezza delle somme precettate, con particolare riferimento a quanto richiesto a titolo di anticipazioni spese (euro 286,00), compensi (euro 1.350,00) e tassa di registro (euro 339,72).
Con comparsa depositata l'01.03.2023 si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_2 delle avverse pretese.
Con ordinanza del 2.3.2023 veniva è stata rigettata la domanda di sospensione.
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive deduzioni e conclusioni.
Tanto premesso, l'opposizione è meritevole di accoglimento nei soli limiti di seguito indicati.
Invero, il primo motivo di opposizione è infondato, avendo la Suprema Corte precisato – con orientamento consolidato condiviso da questo magistrato –che “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non
è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615, cod. proc. civ., e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa,
l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza,
l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (Cass., 18/05/2020, n.
9050); la ragione della distinzione sta nel fatto che quando l'ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l'ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell'art. 644, cod. proc. civ., e non ha mai acquistato esecutorietà per mancanza dell'opposizione, sicché la parte istante è del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l'esecuzione forzata (Cass., n. 9050 del 2019, cit., pag. 4); diversamente, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se
2 causa d'inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645, cod. proc. civ., ovvero con
l'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., qualora la stessa abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617, cod. proc. civ., davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 04/12/2014, n.
25713, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 15/11/2019, n. 29729)” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n.
34161/2022).
Nel caso di specie, pur discorrendo di “inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo”, parte attrice ha eccepito che il procedimento notificatorio non si sarebbe perfezionato in ragione della sussistenza dello stato emergenziale alla data della notifica del decreto ingiuntivo (ossia l'11.03.2020); trattasi, dunque, di una circostanza che di per sé non integra un motivo di inesistenza della notifica bensì di nullità della stessa, con la conseguenza che la doglianza andava sollevata proponendo opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e non opposizione ex art. 615 c.p.c..
Peraltro, l'eccezione di parte opponente è comunque infondata, ove si consideri che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 11.03.2020 ai sensi della legge n. 890/1982.
In particolare, dopo aver riscontrato l'impossibilità di consegnare il plico per assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate alla ricezione, l'agente postale ha provveduto ad inserire l'avviso del tentativo di notifica nella cassetta postale dell'abitazione e ad inviare lo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. il decreto ingiuntivo corredato delle relate di notificazione e degli avvisi di ricevimento prodotti dalla società opposta).
Da tanto consegue il consolidamento del decreto ingiuntivo in ragione della mancata opposizione.
Né rileva l'emergenza pandemica diffusasi durante il periodo al quale risale la notificazione del provvedimento monitorio, posto che a tutela dei destinatari degli atti notificati in quel periodo, l'art. 108 co. 1 bis del d.l. n. 18/2020 (inserito ad opera della legge n. 27/2020, di conversione del decreto legge) prevedeva che “la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile
2020”.
Dal rigetto del primo motivo di opposizione consegue l'inammissibilità della seconda doglianza, giacché con quest'ultima si eccepisce l'inesistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo per fatti anteriori alla formazione del titolo.
Al caso di specie è dunque applicabile il consolidato orientamento di legittimità – condiviso da
3 questo magistrato – secondo cui contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. civ.
12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (Cass. civ. 24752/2008).
Da ultimo, è solo parzialmente fondato il terzo motivo di opposizione, con il quale viene eccepita l'erronea quantificazione della somma precettata.
Quanto ad euro 1.305,00 ed euro 286,00, trattasi rispettivamente del compenso e degli esborsi riconosciuti nel provvedimento monitorio ormai passato in giudicato.
Va invece espunto dal precetto opposto l'importo di euro 339,72 richiesto dalla società precettante a titolo di imposta di registro, non essendo stato documentato il pagamento della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle ragioni della decisione, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014;
l'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da limitatamente all'importo di euro Controparte_1
339,72;
2) per il resto, rigetta l'opposizione;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come
[...] per legge.
Nocera Inferiore, 04.07.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3669/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefania Merrone, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Salerno alla Via Eugenio Caterina n. 28;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Lacitignola Stefania, Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Salerno alla Via Gen. Armando Diaz n. 35;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.4.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 01.07.2022 da CP_1 avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 54.187,95 ad ella notificato il 16.06.2022 ad
[...] istanza di Controparte_2
L'intimazione di pagamento si fonda sul decreto ingiuntivo n. 302/2020 emesso dall'intestato
Tribunale di 16.02.2020, notificato l'11.03.20202, non opposto e spedito in forma esecutiva il
17.05.2022.
Parte attrice ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito la declaratoria di nullità dell'atto di precetto in forza dei seguenti motivi:
1 1) inesistenza della notifica del ricorso e del provvedimento monitorio e conseguente inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ex art. 644 c.p.c., atteso che dell'ingiunzione di pagamento la
è venuta a conoscenza soltanto al momento della ricezione dell'atto di Controparte_1 precetto e che in quest'ultimo è indicata come data di notifica l'11.03.2020, giorno in cui vigeva il divieto di spostamento sul territorio nazionale in ragione dell'emergenza pandemica correlata al cd. covid 19;
2) inesistenza del credito oggetto del provvedimento monitorio, non avendo la società opponente sottoscritto alcun contratto di fornitura con CP_2 CP_3
3) genericità ed indeterminatezza delle somme precettate, con particolare riferimento a quanto richiesto a titolo di anticipazioni spese (euro 286,00), compensi (euro 1.350,00) e tassa di registro (euro 339,72).
Con comparsa depositata l'01.03.2023 si è costituita chiedendo il rigetto Controparte_2 delle avverse pretese.
Con ordinanza del 2.3.2023 veniva è stata rigettata la domanda di sospensione.
Riservata la causa in decisione, le parti hanno depositato gli atti conclusivi, reiterando le rispettive deduzioni e conclusioni.
Tanto premesso, l'opposizione è meritevole di accoglimento nei soli limiti di seguito indicati.
Invero, il primo motivo di opposizione è infondato, avendo la Suprema Corte precisato – con orientamento consolidato condiviso da questo magistrato –che “di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base a un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non
è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615, cod. proc. civ., e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso;
qualora, viceversa,
l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza,
l'unico rimedio esperibile s'identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (Cass., 18/05/2020, n.
9050); la ragione della distinzione sta nel fatto che quando l'ingiunto nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, sostiene, nella sostanza, che l'ingiunzione è divenuta inefficace ai sensi dell'art. 644, cod. proc. civ., e non ha mai acquistato esecutorietà per mancanza dell'opposizione, sicché la parte istante è del tutto sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l'esecuzione forzata (Cass., n. 9050 del 2019, cit., pag. 4); diversamente, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se
2 causa d'inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645, cod. proc. civ., ovvero con
l'opposizione tardiva ex art. 650, cod. proc. civ., qualora la stessa abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617, cod. proc. civ., davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., 04/12/2014, n.
25713, e succ. conf., come, ad esempio, Cass., 15/11/2019, n. 29729)” (tra le altre, cfr. Cass. civ. n.
34161/2022).
Nel caso di specie, pur discorrendo di “inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo”, parte attrice ha eccepito che il procedimento notificatorio non si sarebbe perfezionato in ragione della sussistenza dello stato emergenziale alla data della notifica del decreto ingiuntivo (ossia l'11.03.2020); trattasi, dunque, di una circostanza che di per sé non integra un motivo di inesistenza della notifica bensì di nullità della stessa, con la conseguenza che la doglianza andava sollevata proponendo opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e non opposizione ex art. 615 c.p.c..
Peraltro, l'eccezione di parte opponente è comunque infondata, ove si consideri che nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 11.03.2020 ai sensi della legge n. 890/1982.
In particolare, dopo aver riscontrato l'impossibilità di consegnare il plico per assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate alla ricezione, l'agente postale ha provveduto ad inserire l'avviso del tentativo di notifica nella cassetta postale dell'abitazione e ad inviare lo stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. il decreto ingiuntivo corredato delle relate di notificazione e degli avvisi di ricevimento prodotti dalla società opposta).
Da tanto consegue il consolidamento del decreto ingiuntivo in ragione della mancata opposizione.
Né rileva l'emergenza pandemica diffusasi durante il periodo al quale risale la notificazione del provvedimento monitorio, posto che a tutela dei destinatari degli atti notificati in quel periodo, l'art. 108 co. 1 bis del d.l. n. 18/2020 (inserito ad opera della legge n. 27/2020, di conversione del decreto legge) prevedeva che “la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile
2020”.
Dal rigetto del primo motivo di opposizione consegue l'inammissibilità della seconda doglianza, giacché con quest'ultima si eccepisce l'inesistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo per fatti anteriori alla formazione del titolo.
Al caso di specie è dunque applicabile il consolidato orientamento di legittimità – condiviso da
3 questo magistrato – secondo cui contro il titolo di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. civ.
12911/2012, nonché Cass. civ. 14636/2017) che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce il titolo esecutivo (Cass. civ. 24752/2008).
Da ultimo, è solo parzialmente fondato il terzo motivo di opposizione, con il quale viene eccepita l'erronea quantificazione della somma precettata.
Quanto ad euro 1.305,00 ed euro 286,00, trattasi rispettivamente del compenso e degli esborsi riconosciuti nel provvedimento monitorio ormai passato in giudicato.
Va invece espunto dal precetto opposto l'importo di euro 339,72 richiesto dalla società precettante a titolo di imposta di registro, non essendo stato documentato il pagamento della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle ragioni della decisione, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014;
l'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da limitatamente all'importo di euro Controparte_1
339,72;
2) per il resto, rigetta l'opposizione;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_2
che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come
[...] per legge.
Nocera Inferiore, 04.07.2025
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