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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5559 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
RI AR NI PR Presidente rel. est.
EL TO GI
Aurora La Face GI riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6266/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] - Bangladesh il 22.05.1990 (alias 22.05.1987), Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Fiore
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
Resistente-contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento Cat. A.12/Imm./n.168/2023 del 28.04.2023 emesso dalla Questura di e notificato a mezzo pec il 02.05.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata il 31.08.2022, sulla scorta del parere contrario della Commissione Territoriale di Catania emesso il
30.11.2022. Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento, ha, pertanto, richiesto il riconoscimento della protezione speciale e, pertanto, il rinnovo del permesso di soggiorno.
Con decreto del 25.09.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio il , ma Controparte_1 la di Catania depositava memoria con cui contestava la fondatezza del ricorso CP_1 di cui chiedeva il rigetto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al GI in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D.lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del d.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identita' di genere, », e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 e' stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicchè ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilita' del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale disciplina è applicabile al caso che occupa in forza dell'art. 7 c. 2 del DL n.
20/2023 conv in L. 50/2023 secondo cui: “
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò posto, valutate le informazioni sul paese di origine e le prospettazioni di parte, deve concludersi che ricorrono i presupposti idonei a giustificare il riconoscimento della misura protettiva a norma dell'art 19, co.
1.1. TUI in relazione all'art. 5, co. 6 stesso decreto, nonché agli art. 32 della Costituzione Italiana e art. 8 CEDU.
Nella specie, il ricorrente ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica nel territorio nazionale, evincibile dalla documentazione lavorativa in atti dalla quale risulta l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
29.06.2018 e relative buste paga. Il rientro forzato nel Paese di origine rappresenterebbe pertanto uno svilimento del percorso di inclusione sociale portato avanti dal ricorrente, con “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” ex art. 8 CEDU.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6266/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/98, come modificato dal
D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
RI AR NI PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania composto dai magistrati
RI AR NI PR Presidente rel. est.
EL TO GI
Aurora La Face GI riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6266/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] - Bangladesh il 22.05.1990 (alias 22.05.1987), Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Antonio Fiore
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
pro tempore CP_2
Resistente-contumace
Con l'intervento del PM
OGGETTO: rinnovo del permesso di soggiorno
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.05.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato il provvedimento Cat. A.12/Imm./n.168/2023 del 28.04.2023 emesso dalla Questura di e notificato a mezzo pec il 02.05.2023, con il quale è stata respinta l'istanza di CP_1 rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale” presentata il 31.08.2022, sulla scorta del parere contrario della Commissione Territoriale di Catania emesso il
30.11.2022. Tanto esposto, ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento, ha, pertanto, richiesto il riconoscimento della protezione speciale e, pertanto, il rinnovo del permesso di soggiorno.
Con decreto del 25.09.2023 è stata disposta la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio il , ma Controparte_1 la di Catania depositava memoria con cui contestava la fondatezza del ricorso CP_1 di cui chiedeva il rigetto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al quadro normativo di riferimento, va evidenziato che l'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/98, nella formulazione vigente anteriormente al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 05.10.2018, convertito con L. 132/18, prevedeva che “il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Il ricorrere o la permanenza dei motivi suddetti imponeva alle Commissioni Territoriali e al GI in sede di impugnazione dei provvedimenti di diniego, la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso (a norma dell'art. 32 D.lgs. 25/2008, nella sua formulazione originaria) o il parere favorevole sul rinnovo. Com'è noto, il D.L. citato, aveva sostanzialmente cancellato tale misura, statuendo, al comma 1, lett. b), che “all'art. 5 –
D.lgs. n. 286/1998 – al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole “per motivi umanitari” sono sostituite dalle seguenti: “per cure mediche nonché dei permessi di soggiorno di cui agli artt. 18, 18-bis, 20-bis, 22, co. 12-quater e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 32, co. 3 del d.lgs. 28.01.2008 n. 25. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 194/2019, aveva comunque avuto modo di specificare che “l'effettiva portata dei nuovi permessi speciali potrà essere valutata solo in fase applicativa, nell'ambito della prassi amministrativa e giurisprudenziale che andrà formandosi, in relazione alle esigenze dei casi concreti e alle singole fattispecie che via via si presenteranno. In proposito, è appena il caso di osservare che l'interpretazione e l'applicazione dei nuovi istituti, in sede sia amministrativa che giudiziale, sono necessariamente tenute al rigoroso rispetto della Costituzione e dei vincoli internazionali, nonostante l'avvenuta abrogazione dell'esplicito riferimento agli
«obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» precedentemente contenuto nell'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione. In questo senso, del resto, si è espresso, in sede di emanazione del decreto impugnato, il Presidente della Repubblica il quale, nella lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri il 4 ottobre 2018, ha sottolineato che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello
Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». Anche la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione conferma che l'intervento legislativo si muove nel solco tracciato dagli obblighi costituzionali e internazionali della Repubblica, da esso, appunto, in nessun modo menomati”. In ogni caso, la disciplina transitoria (art.1, co. 8 del D.L. 113/2018, conv. con mod. in L. 132/2018), prevedeva e prevede che “Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286. In sostanza, spettava alle Commissioni Territoriali, per i permessi ancora in corso di validità, valutare, in relazione ai singoli casi, l'operatività dei divieti di respingimento come previsti dall'art. 19, co. 1 e 1.1 del T.U.I. Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (in Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2020, n. 261), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale.». (20A07086) (GU Serie Generale n. 314 del 19-12-2020), ha modificato e integrato l'art. 19, co. 1 e 1.1. TUI - Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili - ripristinando, in definitiva, all'interno dei divieti di espulsione, una protezione complementare ampia, dai confini analoghi a quelli della protezione umanitaria.
La nuova normativa, ha, infatti, ancora una volta modificato l'art. 5, co. 6 TUI, reintroducendo l'espressa previsione dei limiti al potere di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno al richiedente quando ciò sia incompatibile con gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano;
con la legge di conversione, ha poi opportunamente ampliato le ipotesi riconducibili all'art. 19 stesso Testo Unico. In particolare, al comma
1, che prevedeva che “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”, dopo la parola: « sesso, » sono state inserite le parole « di orientamento sessuale, di identita' di genere, », e, per quanto in questa sede rileva, il comma 1.1 e' stato sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale
Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Dopo il comma 1.1, è stato inoltre inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» Con la nuova protezione speciale, come attualmente formulata, retroattiva per effetto della disposizione di cui all'art. 15 del D.L. 130/2020, conv. con L. 173/2020, viene eliminato ogni dubbio sull'operatività delle protezioni interne destinate a coprire situazioni nelle quali, pur non ricorrendo i presupposti per le protezioni maggiori,
l'espulsione violerebbe principi di carattere internazionale o costituzionale. La protezione speciale nei casi di violazione degli obblighi costituzionali o internazionali di cui all'art. 5, co. 6 TUI è peraltro disegnata come divieto assoluto di refoulement dall'art. 19 T.U.I.; la protezione speciale riconosciuta in adempimento dell'art. 8 CEDU
(rispetto della vita privata e familiare), pur nel temperamento introdotto attraverso il richiamo alla Convenzione di Ginevra, è invece limitabile per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonche' di protezione della salute. Il D. L. 130 del 2020, convertito con L. 173/2020, non ha invece modificato la disciplina transitoria del D.L. 113/2018, conv. con L. 132/2018, e, quindi, l'art.1, co. 8 citato, sicchè ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del decreto legge 113/2018, dovrà essere rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal decreto citato, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; dovendo aversi inoltre riguardo all'attuale formulazione dell'art. 32, co. 3, come modificata dal citato decreto n. 130 del 2020, che ha sostituito la parola «annuale» con
«biennale» e, al secondo periodo, ha previsto la convertibilita' del permesso a norma dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale disciplina è applicabile al caso che occupa in forza dell'art. 7 c. 2 del DL n.
20/2023 conv in L. 50/2023 secondo cui: “
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ciò posto, valutate le informazioni sul paese di origine e le prospettazioni di parte, deve concludersi che ricorrono i presupposti idonei a giustificare il riconoscimento della misura protettiva a norma dell'art 19, co.
1.1. TUI in relazione all'art. 5, co. 6 stesso decreto, nonché agli art. 32 della Costituzione Italiana e art. 8 CEDU.
Nella specie, il ricorrente ha maturato un buon livello di integrazione socioeconomica nel territorio nazionale, evincibile dalla documentazione lavorativa in atti dalla quale risulta l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal
29.06.2018 e relative buste paga. Il rientro forzato nel Paese di origine rappresenterebbe pertanto uno svilimento del percorso di inclusione sociale portato avanti dal ricorrente, con “violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” ex art. 8 CEDU.
Nulla sulle spese in quanto va escluso che l'art. 133 DPR n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (Cassazione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 18583), possa riferirsi all'ipotesi dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale (v. sul punto Cass. 29 ottobre 2012 n. 18583).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6266/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a norma dell'art. 19, co.
1.1. D. Lgs 286/98, come modificato dal
D.L. 130/2020, conv. dalla L. 173/2020, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Nulla sulle spese di giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Catania all'esito della camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est.
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