TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4322/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4322/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al
[...] C.F._2
ricorso congiunto, dall'Avv. Francesco Paolo Ravenni, presso il cui studio in Siena, Piazza
Bargagli Petrucci n. 18, entrambi sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.12.2024, entrambi i ricorrenti hanno così congiuntamente concluso: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare, ove riterrà più opportuno, la propria residenza;
2 / 4
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto, in via bonaria e con separato accordo, alla divisione di tutti i loro beni mobili di proprietà individuale e comune e degli eventuali risparmi in gestione comune;
3. ai fini dei rapporti patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria attività lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento;
4. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 12.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
, entrambi cittadini italiani, esponevano che avevano Parte_2
contratto matrimonio in data 8.7.2019 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, all'anno 2019 parte 1, atto n. 53, fissando la residenza familiare in Siena, salvo poi trasferirsi in Qatar a Doha per ragioni di lavoro, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e poi, una volta decorso il termine di legge, anche il divorzio
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.12.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
Preliminarmente, si deve rilevare che sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto le parti, benché entrambe nate all'estero (in Albania la e in Giordania lo ) e di Pt_1 Parte_2
nazionalità straniera al momento del matrimonio, hanno successivamente acquisito la cittadinanza italiana (docc. 2 e 3 fasc.ricorrente), in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 3 / 4
comma 1 Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi
… le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) … ; b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Nella stessa prospettiva, tenuto conto della proposizione della domanda in via congiunta, deve ritenersi anche applicabile la legge italiana, per come richiesto dai coniugi medesimi.
Sussiste poi la competenza territoriale del Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c..
Nel merito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) alle condizioni Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4322/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al
[...] C.F._2
ricorso congiunto, dall'Avv. Francesco Paolo Ravenni, presso il cui studio in Siena, Piazza
Bargagli Petrucci n. 18, entrambi sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.12.2024, entrambi i ricorrenti hanno così congiuntamente concluso: “OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi ciascuno di essi di fissare, ove riterrà più opportuno, la propria residenza;
2 / 4
2. i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto, in via bonaria e con separato accordo, alla divisione di tutti i loro beni mobili di proprietà individuale e comune e degli eventuali risparmi in gestione comune;
3. ai fini dei rapporti patrimoniali, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria attività lavorativa, di essere economicamente autosufficienti e dichiarano, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al proprio mantenimento;
4. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto;
5. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.”;
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 12.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.11.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
, entrambi cittadini italiani, esponevano che avevano Parte_2
contratto matrimonio in data 8.7.2019 in Siena, con atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena, all'anno 2019 parte 1, atto n. 53, fissando la residenza familiare in Siena, salvo poi trasferirsi in Qatar a Doha per ragioni di lavoro, e che dal matrimonio non erano nati figli;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra, e poi, una volta decorso il termine di legge, anche il divorzio
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 18.12.2024, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Parte_2 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
Preliminarmente, si deve rilevare che sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in quanto le parti, benché entrambe nate all'estero (in Albania la e in Giordania lo ) e di Pt_1 Parte_2
nazionalità straniera al momento del matrimonio, hanno successivamente acquisito la cittadinanza italiana (docc. 2 e 3 fasc.ricorrente), in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 3 / 4
comma 1 Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, secondo cui “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi
… le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) … ; b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
Nella stessa prospettiva, tenuto conto della proposizione della domanda in via congiunta, deve ritenersi anche applicabile la legge italiana, per come richiesto dai coniugi medesimi.
Sussiste poi la competenza territoriale del Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c..
Nel merito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) alle condizioni Parte_2 C.F._2
concordate indicate supra; spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 gennaio 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi