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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 9993/2023 promosso da
DA , Parte_1
nata il [...], a [...], MG, Brasile,
, Parte_2
nato il [...] a [...], Brasile, in proprio ed in qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
Pa
, nata il [...], a [...], , Brasile, Persona_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Mauro Priolo del foro di Reggio Calabria contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
1 In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 13 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , nato a [...], Persona_2
provincia di Padova, in data 15.03.1890, il quale si trasferiva in giovane età in Brasile, ove rimaneva tutta la vita, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che in Brasile il 21.06.1919 Persona_2
sposava e dalla loro unione, in data 25.10.1928, nasceva il figlio Controparte_2 [...]
, il quale, in data 10.07.1954, contraeva matrimonio con Persona_3 [...]
dando successivamente alla luce la figlia, odierna ricorrente, Persona_4 [...]
, nata il [...]. Quest'ultima, in data 26.05.1984, si univa in Persona_5
matrimonio con e, in seguito, dava alla luce l'odierno Controparte_3
ricorrente , nato il [...], il quale, a sua volta, il 09.04.2011, Parte_2
sposava e da tale unione, il 24.04.2020, nasceva la figlia Controparte_4 [...]
, nell'interesse della quale il padre ha formulato la domanda di Persona_1
accertamento della cittadinanza.
Esplicitata la linea di discendenza, i ricorrenti precisavano che non Persona_2
aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla cittadinanza italiana, che, pertanto, è stata trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti;
deducevano, infine, i ricorrenti di avere depositato richiesta di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis presso il Consolato competente di San
Paolo, ma di essere ancora in attesa di un appuntamento per iniziare il procedimento, a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i d'Italia in Brasile, Parte_4
che prevedono liste di attesa di almeno dieci anni.
2 Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va CP_1
dichiarato contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al
Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino,
a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il
Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo
3 un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte
Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte
Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Ne consegue, che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Emerge, in primis, che era certamente Persona_2
italiano, essendo nato nel 1890 in territorio italiano, figlio di genitori italiani, come comprovato dal Certificato di Nascita rilasciato dall'Ufficio Anagrafe e Stato Civile.
Risulta, inoltre, dal doc. 4, che l'avo in questione è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi Persona_3
discendenti, senza soluzione di continuità fino al ricorrente, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, peraltro in seguito oggetto di correzione, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che,
4 comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e della normativa che riconosce la trasmissione della cittadinanza per via materna;
conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato di
San Paolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, come peraltro risulta abbiano fatto. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che quasi tutti i Consolati d'Italia in
Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in alcune circoscrizioni consolari, tra cui non fa eccezione quello di San Paolo, con conseguente prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dal ricorrente. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Alla luce della normativa citata e della documentazione in atti, deve, pertanto, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto Controparte_1
conto che l'enorme ed anomala quantità di domande presentata presso i competenti consolati negli ultimi anni giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dall'avo , cittadino Persona_2
italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia, il 21 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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