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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 703 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sciurpa ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 703 /2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore Avv. LENTI ALBERTO ATTORE contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore Avv. GUIDOTTI SERGIO
CONVENUTO
E contro
(c.f. e P.IVA ) elettivamente domiciliato Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 in Indirizzo Telematico presso il Difensore Avv. CREVANI RICCARDO
TERZA CHIAMANTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice opponente "Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NZ, contrariis reiectis, all'esito della esperita istruttoria, revocare e quindi dichiarare nullo a tutti gli effetti di legge per i motivi di cui in narrativa - per la mancanza dei presupposti per la sua concessione, per non essere dovuta alcuna somma di denaro da parte della opponente al sig. , per non essere provata la domanda del Controparte_1 ricorrente, per essere la domanda irrita, pretestuosa, infondata, speculativa o come meglio, o comunque per tutti i motivi che si riterranno più opportuni, e comunque per non essere dovute le somme ingiunte
- il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo RG n.329/2023, D.I. n. 222/2023 del 20.4.2022, RG n. 728/2022 rilasciato dal Tribunale di NZ, dott.ssa Vanini, in data 7.3.2023 e notificato alla opponente in data 9.3.2023. Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario” parte convenuta opposta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Preliminarmente:
pagina 1 di 6 - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa;
In via principale e nel merito:- respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente in-fondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.222/2023 e conseguentemente condannare la società al pagamento Parte_1 degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, oltre a interess ltre alle spese legali della fase monitora e del presente giudizio Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge” parte terza chiamata “Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso. Contestato tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, eccepito e prodotto e ciò sia in fatto che in diritto sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà essere dato per pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente. Osservato che la terza chiamata ha contraddittorio diretto solo con il proprio chiamante e che, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, fa espressamente riferimento anche alle difese delle altre parti in causa. Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate. Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa proposta da perché infondata in ragione dell'inoperatività Parte_1 del contratto di assicurazione e qu urativa e, in ogni caso, per le ragioni esposte e per qualunque ulteriore ragione ritenuta. In ogni caso e fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande proposte da parte attrice nei confronti di e altresì la domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei Parte_1 confronti di quindi alcun caso di inoperatività e/o mancanza di copertura CP_2 assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto, di qualunque natura e tipo), fare applicazione del contratto di assicurazione stipulato e delle relative condizioni contrattuali, in particolare tenendo conto del concreto oggetto dei contratti di assicurazione stipulati, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e applicando quindi le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sotto massimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese (massimale di € 25.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
franchigia di € 200) che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, ferma l'inoperatività dell'assicurazione, si eccepisce in modo particolare che il contratto di assicurazione di prevede un massimale di € 25.000 per sinistro e per annualità Parte_1 assicurativa di cui si chiede l'applicazione, e dunque si chiede che tale limite trovi applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurata, venga contenuta dall'Ill.mo Giudicante entro tale importo. Si eccepisce inoltre che il contratto prevede una franchigia di € 200, di cui si chiede l'applicazione, che rimane a carico dell'assicurata. Si eccepisce che il massimale (per sinistro e per annualità assicurativa) è già stato parzialmente eroso da precedenti pagamenti effettuati da e, in particolare, dal pagamento a mezzo bonifico dell'importo di € CP_2
9.415,13 (data valuta a /7/2024, data valuta beneficiario 16/7/2024, CRO n. 11012419703, Codice SEPA n. 1101241970340150) effettuato a favore di per altro rifornimento del Parte_2 gennaio 2022 in virtù della provvisoria esecutività della sente 4 del Tribunale di NZ (e dunque con espressa riserva di appello, in seguito proposto da e pendente innanzi la Corte CP_2
d'Appello di Bologna con R.G. 158/2025); si eccepisce dunque che il massimale residuo, di cui si richiede l'applicazione, è attualmente pari a € 15.584,87. Fermo quanto sopra eccepito e dunque con riserva di impugnazione, per la denegata ipotesi che la domanda dell'opposto venga accolta (anche) in ragione di eventuali riconoscimenti di debito di parte opponente, dichiarare che ha violato Parte_1 quantomeno colposamente l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. e, dunque, ai sensi dell'art. 1915 c.c., dichiarare la perdita dell'indennizzo (comunque non dovuto per le ragioni sopra esposte) o, comunque, ridurre l'indennità eventualmente dovuta (e qui, come detto, non dovuta) in ragione del pagina 2 di 6 pregiudizio sofferto. Ciò anche ex art. 1227 c.c. Assolvere in ogni caso da ogni avversaria CP_2 domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'e i ogni obbligazione a carico di Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di CP_2 legge. Non il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo N. 222/2023, R.G. n. 329/2023 emesso dal Tribunale di NZ il 07.03.2023, in favore di , notificato alla società Controparte_1 opponente in data 9.3.2023 per l'importo di € 6.649,73, oltre interessi e spese del procedimento monitorio in relazione alla fattura afferente le riparazioni al veicolo dell'ingiungente a seguito di errato rifornimento causato dall'inversione del tipo di carburante nella pompa self service del distributore di proprietà dell'attrice in data 19.1.2022.
2. Parte attrice opponente, dopo aver riconosciuto che effettivamente in data 19.1.2022 a causa di un errato riempimento delle cisterne era stata invertita l'erogazione dei carburanti, per cui la pompa che avrebbe dovuto erogare gasolio erogava invece benzina e viceversa, rappresentava che nell'occasione erano stati coinvolti decine di veicoli ai proprietari dei quali era stato offerto immediatamente il ristoro dei danni subiti ammontanti a poche centinaia di euro per ciascuno. Contestava pertanto il quantum richiesto dal convenuto in quanto ingiustificatamente ingente, evidenziando che la riparazione del veicolo era avvenuta il giorno dopo la richiesta di risarcimento senza così poter mettere in condizione né la né la sua compagnia assicurativa, Parte_1 di poter valutare e peritare il danno che il asseriva di aver subito a causa CP_1 dell'errato rifornimento. Rappresentava altresì che la stessa non ha mai riconosciuto la entità ed il quantum del danno lagnato e preteso dal convenuto né ha mai ricevuto prima del procedimento monitorio la fattura di riparazione. Eccepiva, inoltre, l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo e, in particolare, nella forma provvisoriamente esecutiva, contestando altresì l'assenza di prova del nesso causale fra l'evento ed il danno suppostamente patito. Chiedeva poi l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice.
3. Si costituiva in giudizio il convenuto opposto, rappresentando preliminarmente che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto, in data 20 marzo 2023, aveva effettuavo spontaneamente il pagamento di tutto Parte_1 quanto riepilogato e richiesto in atto di precetto. Contestava il parallelismo con i danni subiti da altri danneggiati quale parametro per asserire l'esorbitanza del danno subito dal convenuto, rappresentando che la celerità della riparazione era derivata dal fatto che per essenziali ragioni lavorative e personali, il signor doveva far riparare il CP_1 suo veicolo il prima possibile e che comunque i componenti sostituiti sarebbero stati posti a disposizione per le verifiche, peraltro mai chieste. Diversamente, il danno subito doveva ritenersi provato sia dalla fattura che dall'avvenuto pagamento della stessa.
4. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice, questa, costituendosi in pagina 3 di 6 giudizio, eccepiva a sua volta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e la sostanziale assenza di prova in relazione al nesso causale e al danno asseritamente subito. Quanto alla chiamata in garanzia che Parte_1 richiama a fondamento della propria domanda nella polizza di assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie e imprese artigiane n. 390294050 dalla stessa stipulata con e con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2019, ne eccepiva CP_2
l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art.
2.1 lett. o) delle c.g.a. (Sezione RC) poiché i danni di cui è chiesto il risarcimento sarebbero stati cagionati dalla merce/ prodotto venduto, dopo la consegna a terzi, e quindi che il caso di specie rientrava pienamente nella richiamata ipotesi di esclusione. Inoltre, l'inoperatività della garanzia assicurativa veniva invocata anche in relazione all'applicabilità al caso di specie di quanto disposto dalla clausola speciale RA06, visto che l'erogazione non era stata effettuata da personale dell'assicurato ma dal self-service.
5. Non veniva concessa la sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo attesa l'insussistenza del grave pregiudizio in ragione dell'avvenuto spontaneo pagamento del quantum richiesto. La causa, previa assunzione delle prove orali ammesse e la precisazione delle conclusioni come sopra riportate, veniva tratta in decisione.
6. In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale è stato affermato che «sebbene nesso di causa ed imputazione della responsabilità non siano teoricamente coincidenti, perché un conto è collegare la condotta all'evento di danno (causalità materiale) e l'evento di danno alle conseguenze pregiudizievoli (causalità giuridica), altro conto è il criterio di valore che collega un effetto giuridico ad una determinata condotta, rappresentato, nel campo della responsabilità contrattuale, dall'inadempimento, nel caso di responsabilità di cui all'art. 1218 cod. civ. l'inadempimento si sostanzia nel mancato soddisfacimento dell'interesse dedotto in obbligazione, sicché il giudizio di causalità materiale non è di norma distinguibile praticamente da quello relativo all'inadempimento. Il che comporta che a carico del creditore della prestazione gravi soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” (ma non elide, sul piano concettuale, poiché - diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, 1 e 2 comma cod. civ.) la causalità materiale deve essere solo allegato» (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019). Non c'è, quindi, un onere gravante sul creditore di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale, perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. Nel caso di specie, peraltro, è la stessa parte attrice opponente ad ammettere pacificamente il fatto generatore del danno, ovvero l'inversione della tipologia di carburante erogato nelle pompe di rifornimento del self-service si che risulta provato il nesso di causalità fra il danno subito dal veicolo del convenuto e l'inadempimento contrattuale dell'opponente. 7. Diversa considerazione deve, però, farsi in merito alla quantificazione del danno sofferto così come offerta dall'opposto e ampiamente contestata dall'opponente e dal terzo chiamato. Va subito rilevato che la dichiarazione scritta prodotta da parte opposta ( dichiarazione pagina 4 di 6 ) afferente il caso di altro soggetto danneggiato per analoghe errate erogazioni Parte_3 di carburante, al pari delle affermazioni di parte opponente della modestia dei risarcimenti operati a favore di altri danneggiati nel medesimo occorso, non appaiono dirimenti posto che la prova del danno non può essere affidata a rilevazioni di tipo statistico, peraltro estremamente divergenti fra loro, ma necessita che sia rapportata al caso concreto in esame in ragione delle allegazioni effettuate dalle parti. Altro è, infatti, l'inadempimento – che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque, al danno evento (cfr. Cass. Sez.3 n.28991 dell'11.11.2019)- dal danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore (nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto quale attore sostanziale) deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica. Nel caso di specie, parte convenuta opposta non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico. Infatti, l'allegazione della fattura di riparazione ed il suo effettivo pagamento non sono sufficienti a dimostrare che il danno conseguenza sia riconducibile alla misura così come richiesta. In altri termini, ciò che non è stato provato è il fatto che tutte le parti meccaniche oggetto di sostituzione fossero state danneggiate per effetto dell'introduzione nel veicolo del diverso carburante rispetto a quello di alimentazione del veicolo stesso. Né del resto è stato possibile espletare una consulenza d'ufficio in punto attesa la dichiarata indisponibilità delle parti meccaniche sostituite, apparendo non significativa un'indagine sulla scorta della sola fattura in assenza quantomeno della produzione di reperti fotografici delle parti sostituite da sottoporre all'esame di un perito, né, per le medesime ragioni, poteva ritenersi dirimente la dichiarazione valutativa del meccanico prodotta a corredo del fascicolo monitorio rappresentando una mera asserzione di parte
– così come le circostanze dedotte in punto nella memoria istruttoria di parte convenuta non ammesse perché meramente valutative- non sorretta da contraddittorio e non diversamente verificabile in base ad elementi oggettivi di riscontro mai forniti.
8. Alla luce di quanto precede, pertanto, l'opposto decreto ingiuntiva va revocato, e tutte le questioni inerenti l'operatività della polizza assicurativa restano assorbite.
9. Quanto alle spese di lite, nel caso di specie occorre fare riferimento alla cosiddetta soccombenza virtuale in ragione della quale, la parziale fondatezza delle reciproche domande di ciascuna delle parti, comporta che le stesse merito integrale compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo N. 222/2023, R.G. n. 329/2023 emesso dal Tribunale di NZ il 07.03.2023, in favore di;
Controparte_1
- compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
pagina 5 di 6 NZ, 24/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Sciurpa
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