Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL P O P IANO044 23 /02 REPUBBLIC ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 15896/99 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 10302 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 17/01/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: PE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso lo studio dell'avvocato MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso ROBERTO dall'avvocato RODOLFO UMMARINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
IC IE SPA, RI UR;
intimati avverso la sentenza n. 3115/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/05/99 R.G.N. 270/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 246 udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio -1- CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Torino, depositato il 4 luglio 1996, il signor NO PE chiedeva accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra la s.p.a. TR e MA RR. suo debitore per la somma di lire 40.000.000, al fine di poter procedere al pignoramento (presso terzi) delle somme dovute dalla società al RR. Spiegava che il legale rappresentante della società non si era presentato all'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione. Le parti convenute si costituivano oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., negando la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto. L' interrogatorio formale disposto dal RE non veniva reso da nessuno dei convenuti;
la prova testimoniale ammessa non veniva espletata per la mancata comparizione del teste. Acquisiti i libri paga e matricola della società TR, con sentenza del 14 marzo 1997 il RE rigettava la domanda, compensando le spese fra le parti. L'appello di NO PE, cui resistevano la società e il RR, veniva rigettato dal Tribunale di Torino con sentenza del 4/15 maggio 1999. I giudici di secondo grado ritenevano che l'appellante non avesse allegato né provato i fatti costitutivi del diritto azionato;
la produzione di fotocopia di mezza pagina del giornale "Market" (della quale non era certa né la provenienza né la data), poteva al massimo dimostrare la qualità di direttore editoriale del RR, ma non la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti. Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando un 3 unico motivo di censura, NO PE. La s.p.a. Editrice TR e MA RR non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 548, secondo comma, e 232 c.p.c., nonché vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Assume che il Tribunale di Torino ha erroneamente ritenuto di non fare applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 548 c.p.c. ("se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'art. 232 c.p.c.") a causa della assoluta mancanza (a suo avviso) di un principio di prova atta a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra TR e RR, la durata di esso e la retribuzione spettante al RR. Sottolinea il fatto che il creditore pignorante, che agisce per l'accertamento dell'obbligo del terzo, è titolare di una azione jure proprio. Deduce che il Tribunale ha omesso di valutare complessivamente e congiuntamente sia la produzione della fotocopia del giornale "Market”, dalla quale risultava la qualifica di direttore editoriale del RR, sia la mancata contestazione di tale qualifica e della continuità della prestazione da parte dei convenuti (essendosi questi limitati, nelle memorie difensive, a negare il vincolo di subordinazione e ad ammettere una cointeressenza agli utili di impresa, secondo un contratto del 20 maggio 1996, senza nulla riferire sul periodo precedente), sia la mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale su capi di prova concernenti "precisi fatti relativi alla durata del rapporto di lavoro in contesa, nonché la retribuzione annua percepita dal sig. RR quale dirigente della s.p.a. TR nella sua qualità di Direttore Editoriale". Il ricorso non è fondato. Il secondo comma dell'art. 548 c.p.c concede al giudice la facoltà di applicare la disposizione dell'art. 232, primo comma, nei confronti del terzo che non rende la dichiarazione (di cui all'art. 547) neppure nel corso nel giudizio di primo grado;
si tratta di una facoltà ("...può essere applicata...”) e non certamente di un obbligo. Il Tribunale di Torino ha valutato il comportamento processuale delle parti (improntato, secondo i giudici di appello, ad una assoluta mancanza di collaborazione), la mancata risposta all'interrogatorio formale, la fotocopia di mezza pagina del giornale "Market" (della quale ha sottolineato l'incertezza della data), ed ha ritenuto che tali elementi non consentissero di accogliere la domanda del signor PE, non dimostrando la sussistenza del rapporto, la sua durata, la retribuzione spettante al RR, il debito della TR verso il RR stesso. Le censure del ricorrente si risolvono in un diverso apprezzamento di tali elementi, ma non evidenziano vizi logici nella valutazione operata dal giudice del merito, valutazione che appare congrua ed esaustiva. Non sussistendo, per quanto sopra esposto, neppure violazione dell'art. 548, secondo comma, del codice di procedura civile, il ricorso va rigettato. Nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, non essendosi i convenuti costituiti in questa fase del giudizio.
P.Q.M.
S La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002. Il cons. estensore Il Presidente Helena well IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 27 MAR 2002- vellle IL CANCELLIERE E N O 6