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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 910/2023 avente ad oggetto: SEPARAZIONE trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 14.10.2025
TRA
(c.f. con l'avv.to Francesco Schimio – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti - ricorrente
E
(c.f. ), con l'avv.to Daniele Romeo – giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti,
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Pag. 1 a 6 Con ricorso depositato il 12.7.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 25.8.2019 con il resistente;
che dall'unione sono nati due figli n. il 12.8.2020, e Per_1 Per_2
n. il 13.10.2022); che la convivenza diveniva intollerabile a causa delle asserite continue e
[...] reiterate violenze fisiche e verbali cui era sottoposta, per le quali sporgeva plurime denunce – querele, nonché per le ulteriori violazioni dei doveri coniugali poste in essere dal marito (relazione extraconiugale, abbandono della casa coniugale dal giugno 2023), che, in conseguenza di ciò, si era trasferita unitamente ai figli in un immobile di proprietà dei propri genitori- chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé; porsi a carico del padre il contributo di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro € 700,00 complessivamente mensili, oltre alla partecipazione paritetica alla spese straordinarie e riconoscersi in suo favore l'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione personale (19.3.2024) – ritualmente comunicata al PM – si costituiva il resistente contestando la ricostruzione attorea;
si opponeva alla richiesta di affido esclusivo dei figli (evidenziando l'insussistenza dei presupposti e dei gravi pregiudizi sottesi a tale misura), chiedendone l'affido condiviso con collocazione presso la madre, proponendo al contempo diversa regolamentazione del calendario di visita, dichiarandosi disponibile a contribuire al loro mantenimento ordinario mediante un assegno mensile di € 300,00 complessivi, oltre al 100% dell'Assegno unico e al 50% spese straordinarie;
chiedeva altresì respingersi la richiesta di assegno separativo in favore della coniuge stante la sua autosufficienza.
All'udienza del 19.11.2024, venivano sentite le parti, le quali all'esito venivano autorizzate a vivere separatamente;
la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito nonché al mantenimento in suo favore stante lo svolgimento di attività lavorativa e si dichiarava disponibile ad accettare le ulteriori proposte economiche del resistente (mantenimento ordinario dei figli pari ad € 200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di marzo 2023, 100% dell'AUU, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente).
Indi il Giudice riservava la decisione sui PTU depositando il 20.3.2024 la relativa ordinanza (non reclamata) con la quale pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che pedissequamente si riportano:
“1) RAPPORTI con la PROLE:
1.a) dispone l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre;
1.b) MANDA ai servizi sociali del Comune di Briatico di
- avviare un percorso si consapevolezza e sostegno alla genitorialità al fine di evidenziare le criticità relazionali e comunicative nella coppia genitoriali e re-impostare le loro relazioni tenendo conto delle acquisende competenze genitoriali;
- formulare senza indugio un calendario di incontri tra il padre e i piccoli e in ambiente Per_1 Per_2 neutro e protetto, prevedendo possibilmente - e\o valutando le circostanze a della madre, riferendo all'esito su come i genitori si relazionano tra di essi e con la prole
- favorire e coadiuvare le parti nella formulazione di un calendario per le festività e\o vacanze comprensivo di giorni, modalità e durata
- favorire e coadiuvare le parti nella formulazione del piano genitoriale Pag. 2 a 6 - effettuare su ambo le parti indagine socio-familiare-domiciliare anche con accessi non concordati in coordinamento con gli omologhi Servizi del Comune di Soriano;
per un periodo di mesi cinque dall'effettiva presa in carico del nucleo familiare depositando – ex art 473 bis.27 cpc - dettagliata relazione e piano genitoriale entro e non oltre il 20.09.2024
2) provvedimenti economici
Per la prole: Obbliga il resistente al versamento - entro il giorno 5 di ogni mese e con modalità tracciabile (con l'Iban che fornirà la ricorrente) - alla sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario della prole, € Pt_1 200,00 euro mensili per ciascun figlio a decorrere dal corrente mese di marzo 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie come vigente tra Tribunale e COA di VV del 15.6.23 nulla in favore della ricorrente avendo ella rinunziato alla domanda di mantenimento all'udienza del 19.3.2024;
3) provvedimenti istruttori ritenuta l'irrilevanza della prova orale richiesta dalla ricorrente per abbandono della domanda di addebito (capi 2) e 3 ); l'inammissibilità dei restanti capi : 1) e 5 ) : valutativo;
generico e decontestualizzato;
4) valutativo;
inammissibilità delle prove indicate nell'ultima memoria del 28.2.24 ( poiché introduttiva ed attinente a fatti e prove nuove e non di replica al resistente che non ha depositato ritenuta l'irrilevanza della prova orale richiesta dal resistente per intervenuta rinunzia della domanda di addebito da parte della ricorrente;
per reciproco riconoscimento di conflittualità genitoriale e disfunzionalità comunicative e relazionali rispetto ai rapporti con la prole successivamente alla separazione di fatto;
ovvero poiché attinente a circostanze documentate \documentabili ( n. 8 :redditi)” sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini conclusionali ex art 473bis.28 cpc e rinviata all'udienza sostituiva del 8.10.2024 per la rimessione in decisione.
********
Acquisite la relazione dei Servizi sociali delegati, le parti depositavano concordi richieste di rinvio per tentare un bonario componimento delle questioni ancora controverse (ud. 8.10.2025; ud. 18.3.2025; 25.6.2025); indi con ord. del 14.10.2025, rilevato l'esito negativo di detti tentativi e l'avvenuto deposito delle memorie conclusionali, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
1. Sulla domanda di separazione
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, poggianti sui motivi addotti, inequivocabile indice di una situazione di conflittualità e disaffezione talmente grave che ha reso non più tollerabile la convivenza, ciò integrando le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
La gravità delle reciproche accuse, poggianti sui motivi dedotti dalle parti, e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la perdurante interruzione della convivenza per concorde ammissione già dal giugno del 2023, sono tutti elementi che lasciano agevolmente
Pag. 3 a 6 presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 essendo stata espressamente rinunciata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
2. Sulle domande accessorie
2.1. sull'affidamento della prole, collocamento e diritto di visita
La ricorrente insta, anche in sede conclusionali, nella domanda di affidamento esclusivo della prole ancora in tenera età deducendo asseriti gravi pregiudizi per i minori dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale derivanti dall'instaurazione di una nuova relazione sentimentale del padre , oltre che come conseguenza dei plurimi inadempimenti agli obblighi economici verso la prole;
domanda avversata dal resistente.
Giova premettere che la deroga al principio dell'affido condiviso è extrema ratio cui ricorrere solo nei dimostrati casi caratterizzati dalla impossibilità di assicurare il diritto alla bigenitorialità alla prole e sempreché giustificata ed orientata alla funzionalità decisionale per gli interessi del minore e non all'esclusione di uno o dell'altro genitore dalla vita dello stesso;
che tale ratio sottende altresì l'esigenza di evitare mascherate decadenze\sospensioni\limitazioni genitoriali ovvero strumentalizzazioni fra genitori.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata “l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori costituisce il regime ordinario che è derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico” (ex multis Sez. VI, ord. n. 1645 \2022) pertanto l'eventuale domanda deve essere sorretta da una valida motivazione destinata a farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al minore da un affidamento condiviso ma, anche, da un lato, in positivo, dall'idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nell'apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo, e dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. (Cass. civ., sez. I, n. 977 del 17/01/2017).
Ciò posto, la ricorrente si è limitata a dedurre il disinteresse del padre dal momento dell'avvenuta instaurazione di una nuova relazione sentimentale e che questa sia pregiudizievole alla sana crescita dei figli senza tuttavia fornire adeguato, serio e conducente quadro dimostrativo di tali negativi contegni e riflessi sulla prole
Invero, il Tribunale ritiene del tutto condivisibile la decisione del G.I. in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori in parte qua: i capitoli di prova sul punto non sono stati formulati in maniera specifica, non sono circostanziati e contestualizzati ed appaiono del tutto generici poiché privi di chiari e precisi riferimenti temporali.
Manca in definitiva prova di quali rischi, seri concreti ed attuali potrebbero derivare ai minori né tantomeno dei pregiudizi attuali che incomberebbero sui minori dall'affidamento condiviso, per come già disposto in via provvisoria con l'ord. dep. il 20.3.2025.
.
Pag. 4 a 6 Anche l'inadempimento agli obblighi economici non appare, in tale quadro, dirimente ovvero sintomatico dell'asserito disinteresse del padre nei confronti delle esigenze dei figli.
Ne consegue l'insussistenza di condizioni giustificative di alcuna modifica all'attuale, tuttora congruo e aderente al superiore interesse dei minori, regime dell'affidamento condiviso, che il Tribunale ritiene, indi di confermare, così come il collocamento dei bambini unitamente alla madre.
In tal senso confortano anche le relazioni dei Servizi Sociali in atti (prot. 10312 del 20.9.2024 e prot. n. 2303 del 28.2.2025) le quali registrano una smorzata conflittualità e incomunicabilità genitoriale ed un via via maggiore coinvolgimento del padre nella vita dei figli, con partecipazione alla quotidianità scolastica e alle correlate incombenze e responsabilità.
Alla luce dell'evoluzione positiva del rapporto padre-figli rilevata dai Servizi Sociali, il Tribunale ritiene conforme al diritto alla bigenitorialità dei minori prevedere, allo stato l'intensificazione degli incontri, da mantenersi in ambiente neutro e protetto, compatibilmente agli impegni dei minori;
analogamente va confermata la prosecuzione del percorso di sostegno e consapevolezza alla genitorialità al fine di mitigare le permanenti difficoltà comunicative, monitorando eventuali riflessi sulla condizione dei minori mediante:
- colloqui individuali e congiunti con la coppia genitoriale al fine di acquisire, riallineare e improntare lo stile educativo a maggiore responsabilità; - incontri osservati tra genitori \figli;- monitoraggio del nucleo familiare onde aggiornare sulle condizioni di vita dei genitori e dei minori e su come in particolare i genitori si rapportino con i figli;
- aggiornamenti sull'andamento scolastico e su ogni eventuale altra attività extrascolastica dei minori ( sport, oratorio, musica etc ).
2.2. Sul mantenimento della prole. Le parti controvertono sulla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre – genitore non collocatario in favore dei figli minori, instando la madre, in sede di conclusionali, nell'aumento del contributo in € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ogni figlio) rispetto alla misura fissata con l'ord. del 20.3.2024 mentre il resistente chiede la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria.
Il Collegio ritiene di confermare, anche in parte qua, i provvedimenti già assunti.
Non appare decisivo ai fini dell'aumento di detto contributo a carico del padre il dedotto attuale stato di disoccupazione della ricorrente, determinatosi successivamente all'emissione dei PTU, tenuto conto della capacità lavorativa generica e della giovane età della ricorrente (cl. 1993) sulla quale incombe l'obbligo di attivarsi in tutte le direzioni lecite per adempiere e contribuire al mantenimento dei figli. 1
Ed invero - comparate le rispettive posizioni reddituali aggiornate;
considerati l'età e il normale fabbisogno dei figli (ad oggi 5 e 3 anni); non essendo stato dedotto né dimostrato
Pag. 5 a 6 un tenore di vita superiore alla media né esigenze straordinarie - ritiene il Collegio non emergere elementi ulteriori per poter diversamente disporre sul quantum già determinato in sede di ordinanza ex art. 473bis.22, cpc ammontante in € 200,00 mensili per ogni figlio (€ 400,00 complessivi), oltre all'assegnazione totale dell'AUU in favore della madre- genitore collocatario e al contributo paritario nelle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale e COA di Vibo Valentia.
3. Sulle spese del giudizio
La natura del giudizio, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg -; Parte_1 CP_2
B) conferma integralmente l'ord. del 20.3.2024, quanto ad affidamento condiviso, collocamento della prole presso la madre, esercizio del diritto di visita e obblighi economici verso la prole;
C) dispone la prosecuzione del percorso già in atto con i Servizi Sociali di Briatico, per come disposto con il provvedimento del 20.3.2024, avendo cura di intensificare gradualmente gli incontri padre- figli, come indicato in parte motiva.
D)Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Briatico (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
(R.A.M. Comune di Briatico (VV) - Anno 2019 –- Parte II – Serie A -atto n. 8);
F) Compensa integralmente le spese;
Così deciso nella C.C. da remoto del 5.12.2025.
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 6 a 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per principio consolidato “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria” (ex multis . 14.7.2010, n. 16551 . 24424/13)
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est.)
dr.ssa Claudia De Santi Giudice
dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RGC 910/2023 avente ad oggetto: SEPARAZIONE trattenuta in decisione ex art 127 ter cpc dal 14.10.2025
TRA
(c.f. con l'avv.to Francesco Schimio – Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti - ricorrente
E
(c.f. ), con l'avv.to Daniele Romeo – giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti,
resistente
Nonché
Pubblico Ministero – sede -- intervenuto
Conclusioni: come atti e verbali di causa
Svolgimento del processo
e motivi della decisione
Pag. 1 a 6 Con ricorso depositato il 12.7.2023 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio il 25.8.2019 con il resistente;
che dall'unione sono nati due figli n. il 12.8.2020, e Per_1 Per_2
n. il 13.10.2022); che la convivenza diveniva intollerabile a causa delle asserite continue e
[...] reiterate violenze fisiche e verbali cui era sottoposta, per le quali sporgeva plurime denunce – querele, nonché per le ulteriori violazioni dei doveri coniugali poste in essere dal marito (relazione extraconiugale, abbandono della casa coniugale dal giugno 2023), che, in conseguenza di ciò, si era trasferita unitamente ai figli in un immobile di proprietà dei propri genitori- chiedeva la separazione con addebito al marito, l'affido esclusivo dei figli con collocamento presso di sé; porsi a carico del padre il contributo di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro € 700,00 complessivamente mensili, oltre alla partecipazione paritetica alla spese straordinarie e riconoscersi in suo favore l'assegno di mantenimento nella misura di € 300,00 mensili.
Fissata l'udienza di comparizione personale (19.3.2024) – ritualmente comunicata al PM – si costituiva il resistente contestando la ricostruzione attorea;
si opponeva alla richiesta di affido esclusivo dei figli (evidenziando l'insussistenza dei presupposti e dei gravi pregiudizi sottesi a tale misura), chiedendone l'affido condiviso con collocazione presso la madre, proponendo al contempo diversa regolamentazione del calendario di visita, dichiarandosi disponibile a contribuire al loro mantenimento ordinario mediante un assegno mensile di € 300,00 complessivi, oltre al 100% dell'Assegno unico e al 50% spese straordinarie;
chiedeva altresì respingersi la richiesta di assegno separativo in favore della coniuge stante la sua autosufficienza.
All'udienza del 19.11.2024, venivano sentite le parti, le quali all'esito venivano autorizzate a vivere separatamente;
la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito nonché al mantenimento in suo favore stante lo svolgimento di attività lavorativa e si dichiarava disponibile ad accettare le ulteriori proposte economiche del resistente (mantenimento ordinario dei figli pari ad € 200,00 per ciascun figlio a decorrere dal mese di marzo 2023, 100% dell'AUU, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente).
Indi il Giudice riservava la decisione sui PTU depositando il 20.3.2024 la relativa ordinanza (non reclamata) con la quale pronunciava i provvedimenti di cui all'art 473bis.22 cpc che pedissequamente si riportano:
“1) RAPPORTI con la PROLE:
1.a) dispone l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre;
1.b) MANDA ai servizi sociali del Comune di Briatico di
- avviare un percorso si consapevolezza e sostegno alla genitorialità al fine di evidenziare le criticità relazionali e comunicative nella coppia genitoriali e re-impostare le loro relazioni tenendo conto delle acquisende competenze genitoriali;
- formulare senza indugio un calendario di incontri tra il padre e i piccoli e in ambiente Per_1 Per_2 neutro e protetto, prevedendo possibilmente - e\o valutando le circostanze a della madre, riferendo all'esito su come i genitori si relazionano tra di essi e con la prole
- favorire e coadiuvare le parti nella formulazione di un calendario per le festività e\o vacanze comprensivo di giorni, modalità e durata
- favorire e coadiuvare le parti nella formulazione del piano genitoriale Pag. 2 a 6 - effettuare su ambo le parti indagine socio-familiare-domiciliare anche con accessi non concordati in coordinamento con gli omologhi Servizi del Comune di Soriano;
per un periodo di mesi cinque dall'effettiva presa in carico del nucleo familiare depositando – ex art 473 bis.27 cpc - dettagliata relazione e piano genitoriale entro e non oltre il 20.09.2024
2) provvedimenti economici
Per la prole: Obbliga il resistente al versamento - entro il giorno 5 di ogni mese e con modalità tracciabile (con l'Iban che fornirà la ricorrente) - alla sig.ra , a titolo di mantenimento ordinario della prole, € Pt_1 200,00 euro mensili per ciascun figlio a decorrere dal corrente mese di marzo 2024 oltre al 50% delle spese straordinarie come vigente tra Tribunale e COA di VV del 15.6.23 nulla in favore della ricorrente avendo ella rinunziato alla domanda di mantenimento all'udienza del 19.3.2024;
3) provvedimenti istruttori ritenuta l'irrilevanza della prova orale richiesta dalla ricorrente per abbandono della domanda di addebito (capi 2) e 3 ); l'inammissibilità dei restanti capi : 1) e 5 ) : valutativo;
generico e decontestualizzato;
4) valutativo;
inammissibilità delle prove indicate nell'ultima memoria del 28.2.24 ( poiché introduttiva ed attinente a fatti e prove nuove e non di replica al resistente che non ha depositato ritenuta l'irrilevanza della prova orale richiesta dal resistente per intervenuta rinunzia della domanda di addebito da parte della ricorrente;
per reciproco riconoscimento di conflittualità genitoriale e disfunzionalità comunicative e relazionali rispetto ai rapporti con la prole successivamente alla separazione di fatto;
ovvero poiché attinente a circostanze documentate \documentabili ( n. 8 :redditi)” sicché, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini conclusionali ex art 473bis.28 cpc e rinviata all'udienza sostituiva del 8.10.2024 per la rimessione in decisione.
********
Acquisite la relazione dei Servizi sociali delegati, le parti depositavano concordi richieste di rinvio per tentare un bonario componimento delle questioni ancora controverse (ud. 8.10.2025; ud. 18.3.2025; 25.6.2025); indi con ord. del 14.10.2025, rilevato l'esito negativo di detti tentativi e l'avvenuto deposito delle memorie conclusionali, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
Nel merito
1. Sulla domanda di separazione
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, poggianti sui motivi addotti, inequivocabile indice di una situazione di conflittualità e disaffezione talmente grave che ha reso non più tollerabile la convivenza, ciò integrando le condizioni per pronunziare la chiesta separazione.
La gravità delle reciproche accuse, poggianti sui motivi dedotti dalle parti, e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la perdurante interruzione della convivenza per concorde ammissione già dal giugno del 2023, sono tutti elementi che lasciano agevolmente
Pag. 3 a 6 presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 essendo stata espressamente rinunciata la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
2. Sulle domande accessorie
2.1. sull'affidamento della prole, collocamento e diritto di visita
La ricorrente insta, anche in sede conclusionali, nella domanda di affidamento esclusivo della prole ancora in tenera età deducendo asseriti gravi pregiudizi per i minori dall'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale derivanti dall'instaurazione di una nuova relazione sentimentale del padre , oltre che come conseguenza dei plurimi inadempimenti agli obblighi economici verso la prole;
domanda avversata dal resistente.
Giova premettere che la deroga al principio dell'affido condiviso è extrema ratio cui ricorrere solo nei dimostrati casi caratterizzati dalla impossibilità di assicurare il diritto alla bigenitorialità alla prole e sempreché giustificata ed orientata alla funzionalità decisionale per gli interessi del minore e non all'esclusione di uno o dell'altro genitore dalla vita dello stesso;
che tale ratio sottende altresì l'esigenza di evitare mascherate decadenze\sospensioni\limitazioni genitoriali ovvero strumentalizzazioni fra genitori.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata “l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori costituisce il regime ordinario che è derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico” (ex multis Sez. VI, ord. n. 1645 \2022) pertanto l'eventuale domanda deve essere sorretta da una valida motivazione destinata a farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al minore da un affidamento condiviso ma, anche, da un lato, in positivo, dall'idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nell'apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo, e dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. (Cass. civ., sez. I, n. 977 del 17/01/2017).
Ciò posto, la ricorrente si è limitata a dedurre il disinteresse del padre dal momento dell'avvenuta instaurazione di una nuova relazione sentimentale e che questa sia pregiudizievole alla sana crescita dei figli senza tuttavia fornire adeguato, serio e conducente quadro dimostrativo di tali negativi contegni e riflessi sulla prole
Invero, il Tribunale ritiene del tutto condivisibile la decisione del G.I. in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori in parte qua: i capitoli di prova sul punto non sono stati formulati in maniera specifica, non sono circostanziati e contestualizzati ed appaiono del tutto generici poiché privi di chiari e precisi riferimenti temporali.
Manca in definitiva prova di quali rischi, seri concreti ed attuali potrebbero derivare ai minori né tantomeno dei pregiudizi attuali che incomberebbero sui minori dall'affidamento condiviso, per come già disposto in via provvisoria con l'ord. dep. il 20.3.2025.
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Pag. 4 a 6 Anche l'inadempimento agli obblighi economici non appare, in tale quadro, dirimente ovvero sintomatico dell'asserito disinteresse del padre nei confronti delle esigenze dei figli.
Ne consegue l'insussistenza di condizioni giustificative di alcuna modifica all'attuale, tuttora congruo e aderente al superiore interesse dei minori, regime dell'affidamento condiviso, che il Tribunale ritiene, indi di confermare, così come il collocamento dei bambini unitamente alla madre.
In tal senso confortano anche le relazioni dei Servizi Sociali in atti (prot. 10312 del 20.9.2024 e prot. n. 2303 del 28.2.2025) le quali registrano una smorzata conflittualità e incomunicabilità genitoriale ed un via via maggiore coinvolgimento del padre nella vita dei figli, con partecipazione alla quotidianità scolastica e alle correlate incombenze e responsabilità.
Alla luce dell'evoluzione positiva del rapporto padre-figli rilevata dai Servizi Sociali, il Tribunale ritiene conforme al diritto alla bigenitorialità dei minori prevedere, allo stato l'intensificazione degli incontri, da mantenersi in ambiente neutro e protetto, compatibilmente agli impegni dei minori;
analogamente va confermata la prosecuzione del percorso di sostegno e consapevolezza alla genitorialità al fine di mitigare le permanenti difficoltà comunicative, monitorando eventuali riflessi sulla condizione dei minori mediante:
- colloqui individuali e congiunti con la coppia genitoriale al fine di acquisire, riallineare e improntare lo stile educativo a maggiore responsabilità; - incontri osservati tra genitori \figli;- monitoraggio del nucleo familiare onde aggiornare sulle condizioni di vita dei genitori e dei minori e su come in particolare i genitori si rapportino con i figli;
- aggiornamenti sull'andamento scolastico e su ogni eventuale altra attività extrascolastica dei minori ( sport, oratorio, musica etc ).
2.2. Sul mantenimento della prole. Le parti controvertono sulla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre – genitore non collocatario in favore dei figli minori, instando la madre, in sede di conclusionali, nell'aumento del contributo in € 500,00 complessivi (€ 250,00 per ogni figlio) rispetto alla misura fissata con l'ord. del 20.3.2024 mentre il resistente chiede la conferma dei provvedimenti assunti in via provvisoria.
Il Collegio ritiene di confermare, anche in parte qua, i provvedimenti già assunti.
Non appare decisivo ai fini dell'aumento di detto contributo a carico del padre il dedotto attuale stato di disoccupazione della ricorrente, determinatosi successivamente all'emissione dei PTU, tenuto conto della capacità lavorativa generica e della giovane età della ricorrente (cl. 1993) sulla quale incombe l'obbligo di attivarsi in tutte le direzioni lecite per adempiere e contribuire al mantenimento dei figli. 1
Ed invero - comparate le rispettive posizioni reddituali aggiornate;
considerati l'età e il normale fabbisogno dei figli (ad oggi 5 e 3 anni); non essendo stato dedotto né dimostrato
Pag. 5 a 6 un tenore di vita superiore alla media né esigenze straordinarie - ritiene il Collegio non emergere elementi ulteriori per poter diversamente disporre sul quantum già determinato in sede di ordinanza ex art. 473bis.22, cpc ammontante in € 200,00 mensili per ogni figlio (€ 400,00 complessivi), oltre all'assegnazione totale dell'AUU in favore della madre- genitore collocatario e al contributo paritario nelle spese straordinarie come da vigente Protocollo Tribunale e COA di Vibo Valentia.
3. Sulle spese del giudizio
La natura del giudizio, l'adesione alla domanda principale, la soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg -; Parte_1 CP_2
B) conferma integralmente l'ord. del 20.3.2024, quanto ad affidamento condiviso, collocamento della prole presso la madre, esercizio del diritto di visita e obblighi economici verso la prole;
C) dispone la prosecuzione del percorso già in atto con i Servizi Sociali di Briatico, per come disposto con il provvedimento del 20.3.2024, avendo cura di intensificare gradualmente gli incontri padre- figli, come indicato in parte motiva.
D)Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Briatico (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile)
(R.A.M. Comune di Briatico (VV) - Anno 2019 –- Parte II – Serie A -atto n. 8);
F) Compensa integralmente le spese;
Così deciso nella C.C. da remoto del 5.12.2025.
La Presidente Dr.ssa Gabriella Lupoli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 per principio consolidato “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria” (ex multis . 14.7.2010, n. 16551 . 24424/13)