Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2164
CASS
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione all'omicidio di CH ER

    La Corte ha ritenuto che la decisione di uccidere anche il fratello della vittima designata fu assunta nell'immediatezza del fatto, non essendo stata contemplata nel progetto omicidiario originario. La Corte ha escluso la premeditazione per l'omicidio di CH ER, ritenendo che la decisione di colpirlo fu assunta solo nel momento in cui si scoprì che accompagnava la vittima designata, e non per errore esecutivo o per necessità di abbattere un ostacolo. La Corte ha inoltre escluso che la sua uccisione fosse stata prevista nel programma criminoso come sviluppo eventuale.

  • Rigettato
    Individuazione dell'elemento soggettivo nell'omicidio di CH ER

    La Corte ha ritenuto che l'omicidio di CH ER fu voluto intenzionalmente, come azione ulteriore rispetto all'omicidio premeditato del fratello, e non per errore esecutivo o per necessità di abbattere un ostacolo. La decisione di uccidere anche il passeggero fu assunta solo nel momento in cui si scoprì che accompagnava la vittima designata.

  • Rigettato
    Rigetto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato GI LE in un diverso procedimento

    La Corte ha ritenuto che l'acquisizione non fosse necessaria per la decisione, dato il mancato consenso dell'imputato e la valutazione di superfluità della prova da parte della Corte. La Corte ha anche ritenuto che il rifiuto di acquisire il verbale non equivalga a rifiuto di rendere esame.

  • Rigettato
    Concessione delle attenuanti generiche a AL

    La Corte ha ritenuto rilevante e dimostrativo di un principio di ravvedimento il versamento di una somma non minima in favore della vittima del tentato omicidio, applicando i criteri dell'art. 133 cod. pen. La motivazione è stata ritenuta precisa ed esaustiva.

  • Rigettato
    Bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva per LE

    La Corte ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti bilanciabili, tenendo conto della minore gravità riconosciuta per l'omicidio volontario a seguito dell'esclusione della premeditazione e della condotta positiva tenuta nel corso del giudizio. La valutazione è stata ritenuta logica e adeguata.

  • Rigettato
    Disconoscimento dell'aggravante della premeditazione in favore dell'imputato non appellante NE

    La Corte ha ritenuto che l'appello avverso l'aggravante della premeditazione fosse fondato su motivi oggettivi e generali, non personali, e che pertanto l'accoglimento di tale motivo dovesse giovare a tutti i soggetti a cui il reato era contestato.

  • Rigettato
    Applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. in favore dell'imputato LA

    La Corte ha ritenuto che la confessione di LA contenesse anche una ampia ammissione delle condotte tenute dai coimputati, con l'effetto di eliminare l'aiuto ad eludere le investigazioni precedentemente prestato, acquisendo così valore di ritrattazione. La Corte ha ritenuto la valutazione logica e non contraddittoria.

  • Rigettato
    Applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in favore dell'imputato AZ OI

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci di AZ OI, negando di aver aiutato i killer a nascondersi, fossero finalizzate a salvare sé stesso e il proprio figlio dalla prevedibile accusa di complicità, e che l'applicazione dell'art. 384 cod. pen. fosse conforme alla legge.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva

    La Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza infondata. Ha inoltre ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e completa nel respingere la richiesta di esclusione della recidiva, basata sulla pericolosità del ricorrente e sulla sua condotta complessiva.

  • Rigettato
    Omessa applicazione nella misura massima della riduzione di pena prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la collaborazione del ricorrente fosse di qualità diversa rispetto a quella di altri coimputati e non integrale, giustificando l'applicazione dell'attenuante in misura non massima. La Corte ha inoltre evidenziato che l'attenuante è stata applicata in misura prossima al massimo, riducendo significativamente la pena.

  • Rigettato
    Responsabilità per il delitto di omicidio

    La Corte ha ritenuto provata la piena consapevolezza del ricorrente della programmazione e preparazione dell'agguato mortale, basandosi sulle dichiarazioni del collaboratore LA, riscontrate da riprese video e ammissioni parziali del ricorrente. La Corte ha ritenuto che la natura degli oggetti consegnati rendesse evidente la destinazione a un omicidio.

  • Rigettato
    Mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio

    La Corte ha ritenuto che la consegna delle armi, avvenuta la sera precedente l'agguato, costituisse l'apporto volontario del ricorrente e l'acquisizione della piena conoscenza della premeditazione altrui, sufficiente a estendere l'aggravante.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. in relazione all'omicidio di CH ER

    La Corte ha ritenuto che l'omicidio di CH ER fosse uno sviluppo prevedibile dell'azione omicidiaria premeditata contro il fratello, e che vi fosse stata adesione, anche da parte del ricorrente, all'organizzazione di un'azione diretta ad uccidere un avversario del clan, configurando concorso ordinario.

  • Rigettato
    Omessa motivazione circa la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, pur in assenza di un'esplicita disamina, il motivo fosse implicitamente assorbito e disatteso dalla motivazione della sentenza, che richiamava la sentenza di primo grado confermando la sussistenza dell'aggravante in quanto intraneo all'associazione e consapevole dell'uso delle armi.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto la pena congrua, evidenziando che la pena base era nel minimo edittale, gli aumenti per i reati satellite modesti, e le attenuanti generiche concesse. La Corte ha respinto la richiesta di esclusione della recidiva, motivando sulla pericolosità del ricorrente e la sua capacità a delinquere.

  • Rigettato
    Attribuzione di responsabilità per il delitto di omicidio

    La Corte ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente all'acquisizione e consegna delle armi, basandosi sulle dichiarazioni del collaboratore LA, riscontrate da riprese video e ammissioni parziali, e sulla sua posizione di grado sovraordinato all'interno della cosca, che implicava conoscenza delle decisioni del clan.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omicidio di CH ER fosse uno sviluppo prevedibile dell'azione omicidiaria premeditata contro il fratello, e che vi fosse stata adesione all'organizzazione di un'azione diretta ad uccidere un avversario del clan, configurando concorso ordinario. La consegna delle armi è stata considerata fondamentale per l'organizzazione dell'agguato.

  • Rigettato
    Omessa esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al tentato omicidio di NC ND CH

    La Corte ha ritenuto che la consapevolezza del ricorrente della finalità delle armi e degli altri oggetti consegnati, unita alla sua posizione all'interno della cosca, imponesse l'estensione dell'aggravante della premeditazione.

  • Rigettato
    Omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il contributo del ricorrente non fosse di minima importanza, avendo partecipato attivamente all'acquisizione e consegna delle armi e degli oggetti indispensabili per l'aggressione mortale.

  • Rigettato
    Omessa esclusione della recidiva

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata logica e non contraddittoria nel respingere la richiesta di esclusione della recidiva, basata sulla personalità criminale del ricorrente e sulla sua condotta complessiva.

  • Rigettato
    Trattamento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto la pena congrua, motivando sulla sussistenza dell'aggravante della recidiva e sulla modesta entità degli aumenti per i reati satellite, nonostante la loro gravità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2164
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2164
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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