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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari e da: AN CA nato a [...] il [...] IE EL nato a [...] il [...] AN FR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi e di: IO NA nato a [...] il [...] CA DO nato a [...] il [...] IL DO nato a [...] il [...] IN LI nato a [...] il [...] PA OV nato a [...] il [...] AN FR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2024 della Corte di assise di appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2164 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/09/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio, nei confronti di AL, NE, LA, AT, GI e AL, limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione in relazione al reato di omicidio di CH ER;
il rigetto nel resto del ricorso del Procuratore;
l'inammissibilità del ricorso di AT;
il rigetto dei ricorsi di AL e di GI;
uditi i difensori: l'avv. Valerio Vianello Accorretti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Manfredo Fiormonti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Dario Vannetiello conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; l'avvocato Salvatore Campanelli conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della procura;
l'avvocato Raffaele Quarta conclude chiedendo il rigetto del ricorso della procura generale;
l'avvocato Nicola Quaranta conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale, con riferimento al motivo numero 5. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024 La Corte di assise di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 06 dicembre 2022 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, per quanto rileva in relazione alla presente fase processuale ha condannato: - GI AT alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen. e 416-bis.1, comma 3, cod. pen., commessi il 24/09/2018; - AR AL alla pena di anni diciotto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018 e il 21/06/2019; - CO LA alla pena di anni otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis e 416-bís.1, comma 3, cod. pen., commessi il 24/09/2018 e il 27/09/2018; - IP NE alla pena di anni diciotto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416- bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018; - GI AL alla pena di anni venti di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416- bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018; - IC GI alla pena di anni 17 e mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018; - CO LA alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui agli artt. 424 e 416-bis.1 cod. pen., assolvendolo dal reato di favoreggiamento contestato al capo 4), perché non punibile ai sensi dell'art. 376 cod. pen.; - ha, infine, assolto AZ OI dal reato di favoreggiamento contestato al capo 8), perché non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen. Nel giudizio di primo grado erano stati giudicati anche CO D'GE e ER OI, non appellanti, per i quali sono pertanto divenute definitive le decisioni assunte in quel giudizio;
anche la condanna di NC Triggiano, confermata nel giudizio di secondo grado riducendo la pena inflitta, è divenuta definitiva, in quanto non più impugnata. 2. La vicenda oggetto del processo è costituita dall'omicidio di IC ER CH e dal tentato omicidio di suo fratello NC ND CH, raggiunti in data 24 settembre 2018 da numerosi colpi di arma da 3 fuoco esplosi da tre esponenti dal clan criminale AL che, tramite il gruppo formato dalle famiglie Di OS e CH, controllava il quartiere Madonnella di Bari. Il movente dell'azione è stata la reazione alla decisione di NC ND CH di scindersi dal clan AL e di opporsi ad esso con azioni violente, per imporsi autonomamente nel medesimo quartiere. Il fatto è stato ricostruito con certezza mediante numerose intercettazioni, e mediante le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e le ammissioni di alcuni degli imputati, in particolare di CO LA, uno degli esecutori materiali dell'agguato mortale. La sentenza di appello si è riportata integralmente a quella di primo grado sia quanto alla ricostruzione delle modalità del fatto e alla sussistenza dei vari delitti contestati, sia quanto al ruolo ricoperto da ciascuno degli imputati condannati. Ha invece escluso, accogliendo parzialmente gli appelli proposti dagli imputati, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione in relazione all'omicidio di IC ER CH, che non era l'obiettivo dell'agguato, ritenendo che tale delitto non sia stato commesso a seguito di un errore nell'esecuzione del piano predisposto, dal momento che i tre esecutori materiali, AL, LA e NE, erano consapevoli della presenza anche del fratello della vittima predestinata e hanno deciso comunque di agire, inseguendo il motoveicolo su cui i due fratelli viaggiavano, e poi colpendo volontariamente entrambi. L'omicidio di IC ER CH, secondo la Corte di assise di appello, è stato voluto, come dimostra la zona attinta dai colpi di pistola, cioè l'addome, ma non è stato premeditato, perché la possibilità che egli si trovasse in compagnia del fratello, unico obiettivo dell'agguato, non era nota né era stata presa in considerazione. La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione solo in relazione al tentativo di omicidio in danno di NC ND CH, essendo il proposito criminoso maturato alcuni giorni prima dell'esecuzione, per un movente sussistente da tempo, ed avendo il delitto comportato una lunga ed accurata preparazione. La Corte di assise di appello ha altresì confermato la responsabilità concorsuale di AL e di GI, che consegnarono ai tre esecutori materiali le armi da usare nell'azione, le maschere con cui travisare il volto e dei giubbotti antiproiettile: costoro appartenevano al clan AL e sono stati ritenuti, perciò, consapevoli di contribuire, con tale azione, al progetto omicidiario dello stesso;
essi sono stati ritenuti a conoscenza anche dell'identità della vittima predestinata, stanti le tensioni che la sua condotta aveva provocato nel predetto clan. La Corte, perciò, ha valutato non credibile che essi potessero ipotizzare che il materiale da loro consegnato servisse solo a compiere atti intimidatori o difensivi, ed ha ritenuto che, essendo i due consapevoli della volontà di uccidere NC ND CH, l'aggravante della 4 premeditazione di tale delitto si estende ad essi, e che si estende ad essi la responsabilità anche per l'omicidio del fratello, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., in quanto tale evento costituiva uno sviluppo prevedibile del reato programmato, e non una condotta atipica, eccezionale o imprevedibile. Con analoga motivazione ha confermato la responsabilità di AT, che aveva agito come vedetta essendo consapevole della decisione di compiere un'azione gravemente violenta
contro
NC ND CH, e potendo valutare come prevedibile il coinvolgimento, quale vittima, anche del fratello di lui, avendoli visti uscire insieme dall'abitazione a bordo del medesimo motociclo, ed avendo informato di ciò il gruppo di fuoco, che attendeva la sua segnalazione per entrare in azione. La Corte di assise di appello ha assolto CO LA dal solo delitto di favoreggiamento commesso rendendo dichiarazioni mendaci, per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 378 cod. pen, e ha assolto AZ OI dall'analogo reato ritenendo che, al capo 8), gli fosse stato contestato solo il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., nonostante egli avesse tenuto una condotta agevolatrice dell'omicidio, prima di questo, che avrebbe dovuto essere ritenuta idonea a considerarlo concorrente in tale delitto. Ha ritenuto, pertanto, che la condotta concretamente contestata dovesse essere ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen., essendo le dichiarazioni menzognere da lui rese alla polizia finalizzate anche a garantire l'impunità a sé stesso e al figlio, coimputato. In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha concesso le attenuanti generiche a LE, equivalenti alle aggravanti bilanciabili, per avere egli, sia pure dopo il giudizio di primo grado, ammesso parzialmente le proprie responsabilità e versato la somma di euro 100.000 alla vittima sopravvissuta, a titolo di parziale risarcimento dei danni, condotta ritenuta dimostrativa di un principio di ravvedimento. Anche in relazione a NE è stata esclusa l'aggravante della premeditazione, pur in mancanza di appello, e confermata la concessione delle attenuanti generiche, così respingendo l'impugnazione del pubblico ministero, ritenendo tale concessione giustificata dalla condotta successiva al giudizio di primo grado, avendo anche NE versato al giovane sopravvissuto la somma di euro 100.000 ed ammesso parzialmente le proprie responsabilità. La Corte, infine, ha ricalcolato la pena irrogata a LA e a AT, ritenendo errato il calcolo effettuato dal giudice di primo grado in relazione all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., e quella irrogata a LA, a seguito della sua parziale assoluzione. Ha confermato, invece, le pene irrogate a GI e a AL, avendo il giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti bilanciabili. 5 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando otto motivi;
GI AT, per mezzo del suo difensore avv. Raffaele Mascolo, articolando due motivi;
AR AL, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando cinque motivi;
IC GI, con due atti redatti entrambi dall'avv. Dario Vannetiello, articolando nel complesso sei motivi. 4. Con il primo motivo del suo ricorso il procuratore generale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di omicidio in danno di IC ER CH. La vicenda omicidiaria è stata descritta in due capitoli separati della motivazione, fornendone così una descrizione atomistica e frazionata, come se i due eventi fossero avvenuti in un contesto spazio-temporale diverso, in contrasto con la sua reale dinamica, peraltro riconosciuta dalla sentenza stessa. IC ER CH, in realtà, è stato colpito nel corso dell'agguato organizzato in danno del fratello, che si trovava alla guida del motociclo su cui il primo viaggiava come trasportato, in quanto rappresentava l'ultimo ostacolo che si frapponeva tra i killers e la vittima designata. I tre killers, informati dal AT che NC ND CH stava uscendo da casa alla guida della moto su cui viaggiava, come trasportato, suo fratello, si sono messi con la loro auto all'inseguimento del motoveicolo, seguendolo per un tempo non breve: la condizione di inseguitori imponeva loro di colpire il passeggero, prima di poter colpire il guidatore, a cui GI LE, in effetti, ha sparato solo dopo che questi era caduto a terra a causa dei primi spari. La sentenza omette tale particolare, così travisando il fatto, che viene descritto senza riportare gli elementi decisivi per qualificare l'aggravante della premeditazione: IC ER CH si trovava sulla traiettoria diretta a colpire il fratello, e la sua uccisione non ha rappresentato, quindi, una deviazione dal bersaglio premeditato, ma l'abbattimento di un ostacolo fisico che impediva il suo raggiungimento, abbattimento compiuto, tra l'altro, nel corso di un inseguimento rocambolesco, culminato in un incidente stradale. La contestualità dell'azione criminosa, non separabile in momenti distinti, rende evidente l'incongruità del ragionamento seguito dai giudici di appello, essendo la vicenda riconducibile nell'ambito del dolo alternativo o dell'aberratio ictus, entrambi compatibili con la premeditazione. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'elemento soggettivo nell'omicidio di IC ER CH. 6 Esso, in primo luogo, è rappresentato dal caso di scuola dell'aberratio ictus: il rinvenimento dei bossoli per l'intero tratto percorso durante l'inseguimento dimostra che i killers hanno sparato in corsa contro la moto in fuga, modalità che rende inverosimile l'ipotesi, implicitamente sostenuta nella sentenza, che quei colpi fossero intenzionalmente diretti solo contro il passeggero, e non contro la vittima designata, la quale non veniva colpita proprio perché protetta dal corpo del fratello, che rappresentava un ostacolo rispetto a detto bersaglio. La decontestualizzazione degli eventi compiuta nella sentenza ha, pertanto, impedito anche di applicare l'aggravante prevista dall'art. 82, comma 2, cod. pen., per la sussistenza di una aberratio plurioffensiva. Ricorre, peraltro, anche l'ipotesi del dolo alternativo, in quanto i killers erano al corrente della presenza, sulla stessa moto condotta dalla vittima designata, del fratello di questa, e dalla descrizione delle modalità del fatto, caratterizzata da spari esplosi durante l'inseguimento protrattosi per ben 400 metri, risulta evidente che i killers ebbero il tempo di valutare la situazione, e si determinarono a perseguire l'obiettivo premeditato, cioè l'uccisione di NC ND CH, eliminando ogni ostacolo, compreso quello costituito da suo fratello, agendo contro quest'ultimo con la medesima intenzionalità. Il dolo intenzionale è rimasto presente per tutta la durata dell'azione criminosa, protrattasi per un lasso di tempo significativo, idoneo a far ritenere sussistente in via autonoma la premeditazione anche dell'omicidio di IC ER CH, ben potendo la condotta criminosa essere, altrimenti, interrotta prima della sua uccisione. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato GI LE in un diverso procedimento. Tali dichiarazioni, consacrate in un verbale di interrogatorio reso in data 29 gennaio 2024, erano state depositate in udienza dal difensore il quale però, visto il parere adesivo del pubblico ministero, trasformava la richiesta di acquisizione in una di mera esibizione, depositando al loro posto una dichiarazione spontanea del medesimo imputato. Il procuratore generale chiedeva allora, autonomamente, l'acquisizione del verbale di quell'interrogatorio, ma la Corte di appello non la disponeva, dichiarandone la superfluità. Il provvedimento è errato, perché la Corte avrebbe dovuto acquisire l'atto ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quale nuova prova sopravvenuta, la cui acquisizione è prevista come doverosa e non discrezionale. Il rifiuto opposto dall'imputato di acquisire quel verbale di interrogatorio, inoltre, doveva essere valutato come il rifiuto a sottoporsi all'esame, sostituendolo con una dichiarazione spontanea scritta, per cui doveva applicarsi il disposto dell'art. 511-bis cod. proc. pen. 7 La motivazione della superfluità di quella prova, infine, è manifestamente illogica, trattandosi di dichiarazioni dell'imputato relative al fatto per cui è processo, ed è contraddittoria dal momento che la Corte ha voluto, invece, acquisire la dichiarazione spontanea avente ad oggetto la nnedesima vicenda, la quale è priva, però, di due circostanze fondamentali, che dinnostrano la consapevolezza del duplice bersaglio, ai fini della premeditazione, e il tentativo di depistaggio, dal momento che questo imputato, nelle dichiarazioni non acquisite, accusava CO LA di avere sparato a NC ND CH. 4.3. Con il quarto motivo del suo ricorso, il procuratore ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di nnotivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche a AL. La motivazione si fonda sulla sussistenza di un principio di ravvedimento, che sarebbe dimostrato dal versamento di un risarcimento parziale in favore di NC ND CH, ma è contraddittoria e manifestamente illogica, perché l'acquisizione del verbale di interrogatorio descritto in relazione al terzo motivo di ricorso avrebbe dimostrato l'insussistenza di tale ravvedimento, stante il depistaggio tentato, e perché la Corte di assise di appello non ha tenuto conto della totale assenza di risarcimento in relazione al più grave delitto di omicidio, ed ha concesso le attenuanti generiche in relazione alla pena irrogata per il delitto più grave, ma valorizzando una condotta tenuta solo con riferimento al reato satellite. 4.4. Con il quinto motivo di ricorso il procuratore ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento operato tra le attenuanti generiche e la recidiva, sempre in favore di LE. Lo stesso giudice di appello afferma che il bilanciamento operato è incongruo e contraddittorio, stante la gravità dei delitti comnnessi e di quelli oggetto della recidiva contestata, emettendo così una motivazione illogica e contraddittoria. 4.5. Con il sesto motivo di ricorso il procuratore contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al disconoscinnento dell'aggravante della premeditazione in favore dell'imputato non appellante NE. L'esclusione dell'aggravante, operata sulla base dei nnotivi di innpugnazione degli imputati appellanti, è stata estesa al coinnputato non appellante NE ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., ma tale nornna opera solo nel caso di accoglimento di un motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, nnentre la premeditazione è un'aggravante soggettiva. 4.6. Con il settimo motivo il procuratore ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. in favore dell'imputato LA. 8 La sentenza ha ritenuto che la ritrattazione, da parte di LA, sia intervenuta prima della chiusura del giudizio di primo grado, ma ha applicato tale condizione benché la relativa richiesta non costituisse un motivo di appello e fosse stata introdotta con una memoria tardiva, in quanto depositata il 06 maggio 2024, durante il processo in corso, dopo la scadenza del termine per la presentazione di motivi nuovi. La Corte ha motivato la sua decisione sostenendo che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tale causa di non punibilità deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, ma non ha tenuto conto del fatto che l'imputazione a carico dell'imputato è quella di cui all'art. 378 cod. pen., per la quale la scriminante della ritrattazione opera solo se si tratti di una smentita non equivoca, essendo insufficiente una mera ammissione parziale dei fatti veri. Come evidenziato dal giudice di primo grado, CO LA, in realtà, ha solo confessato le proprie responsabilità, peraltro già dichiarate dal collaboratore LA, senza una vera ritrattazione delle sue precedenti dichiarazioni in favore di AL e di LA. In ogni caso, l'art. 376 cod. pen. richiede uno scrutinio attento e una puntuale motivazione circa l'integralità della ritrattazione, assenti nella sentenza impugnata. 4.7. Infine, con l'ottavo motivo del suo ricorso, il procuratore ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in favore dell'imputato AZ OI. La sentenza afferma che a questo imputato avrebbe dovuto essere contestato il concorso nell'omicidio, ma non solo non dispone la trasmissione degli atti alla procura per procedere ad una incriminazione, ma applica la causa di non punibilità, ritenendola addirittura evidente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. La relativa motivazione è generica e apparente, in quanto la citata evidenza non sussiste, e non tiene conto del fatto che le dichiarazioni mendaci di AZ OI erano dirette a sviare le indagini nei confronti degli altri imputati, ma non del figlio ER. 5. Il ricorrente AT, con il primo motivo del suo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse. La Corte ne ha confermato la mera equivalenza in applicazione del divieto stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., ma ha omesso di tenere conto della risalenza nel tempo dei precedenti penali e del nuovo stile di vita adottato dal ricorrente, dimostrato anche dall'avere egli reso una piena collaborazione in merito ai fatti contestati. L'attuale stile di vita del ricorrente, neppure menzionato nella sentenza impugnata, meritava l'esclusione della recidiva, e la conseguente valutazione della prevalenza delle attenuanti. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso, AT deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa applicazione nella misura massima della riduzione di pena prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. La sentenza riconosce che egli ha reso piena confessione ed ha riferito anche particolari rilevanti, in merito alla sussistenza nei killers della volontà di compiere un'azione quanto meno violenta, ma poi ha applicato tale attenuante non nella misura massima, ma addirittura nella misura minima di un terzo. La motivazione di tale scelta è indicata nel fatto che il ricorrente non avrebbe ammesso integralmente i fatti, ma tale valutazione è errata, non avendo egli taciuto alcun particolare, pur avendo ovviamente una conoscenza della vicenda minore rispetto a quella degli organizzatori e degli esecutori materiali, e comunque è generica, non avendo la Corte di assise di appello precisato quali elementi sarebbero stati taciuti. 6. Il ricorrente AL, con il primo motivo del suo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati. La sentenza di appello non ha risposto alla doglianza secondo cui è erronea l'attribuzione al ricorrente della responsabilità per il delitto di omicidio, dal momento che il collaboratore LA lo ha indicato non come colui che ha fornito le armi dirette a commettere quello specifico omicidio, ma genericamente come un tenutario di armi per conto altrui, che si limitava a tenerle occultate e a restituirle, su richiesta, a chi gliele aveva consegnate. La sentenza di primo grado non aveva indicato alcun elemento da cui desumere che il ricorrente fosse a conoscenza della destinazione di quelle specifiche armi, e la sua nnera intraneità alla consorteria criminale non può essere sufficiente per affermare la sua consapevole partecipazione all'omicidio, avendo il coimputato LA affermato di non avere informato il ricorrente circa i motivi della richiesta di effettuare detta consegna. La sentenza impugnata, invece, ha ribadito che il ricorrente doveva essere consapevole di contribuire alla finalità omicidiaria del clan, essendo a conoscenza dei conflitti che lo turbavano in quel periodo;
essa, pertanto, ha affermato che, pur non essendo provato che fosse a conoscenza del proposito di uccidere NC ND CH, egli era sicuramente consapevole che la richiesta delle armi era finalizzata a commettere omicidi, tale essendo la finalità del clan. Tale motivazione, però, prescinde dall'accertamento che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dei conflitti che agitavano il clan, e del fatto che i capi avessero deciso di reagirvi usando la violenza. La motivazione, pertanto, è manifestamente illogica, e carente a fronte della precisa doglianza contenuta nell'atto di appello. 10 6.1. Con il secondo motivo di ricorso, AL deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio. La sentenza estende al ricorrente l'aggravante, ritenuta sussistente per il delitto di tentato omicidio, sulla base del principio che prevede tale estensione al concorrente che sia a conoscenza della altrui premeditazione, ma non indica alcun elemento da cui dedurre che egli ne era a conoscenza prima di consegnare le armi a chi gliene aveva fatto richiesta. La mera consapevolezza dell'avvenuta premeditazione di un agguato non sarebbe in ogni caso sufficiente per estendere detta aggravante al correo non partecipe alla sua organizzazione, potendo tale condotta non contenere il proposito di uccidere. 6.2. Con il terzo motivo del suo ricorso, AL deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. in relazione all'omicidio di IC ER SC ieri. La sentenza ne ha escluso l'applicabilità affermando che quell'omicidio, per quanto non premeditato, rientra in un quadro di normalità causale, ma la ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di appello esclude tale normalità. Quand'anche il ricorrente avesse consegnato le armi nella consapevolezza della finalità dei complici di uccidere NC ND CH, egli non aveva alcun motivo di prospettarsi, e di accettare con dolo eventuale, l'omicidio di suo fratello, quale esito prevedibile dell'altra azione criminosa. Il concorso anomalo prevede che il correo risponda del reato diverso perché, pur non essendo tale evento da lui voluto, esso è comunque una conseguenza della sua azione: nel presente caso, secondo la sentenza stessa, l'omicidio di IC ER CH non è avvenuto per errore, ma è stato commesso a seguito di una decisione sopravvenuta nel momento stesso dell'azione, assunta dai soli esecutori materiali e autonoma rispetto alla decisione originaria, quella di ledere solo l'obiettivo designato. Il ricorrente, pertanto, può concorrervi solo a titolo di concorso anomalo, in quanto egli poteva essere a conoscenza, nel momento in cui consegnava le armi, solo della volontà dei killers di uccidere NC ND CH, non essendo stato neppure preventivato che questi potesse non essere trovato da solo, e tanto meno che potesse trovarsi in compagnia del fratello. 6.3. Con il quarto motivo di ricorso AL deduce l'omessa motivazione circa la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La sentenza è del tutto silente sul punto, mentre la questione appare rilevante, stanti anche i dubbi circa la consapevolezza del ricorrente in merito all'uso premeditato delle armi da lui consegnate. 11 6.4. Con il suo quinto motivo di ricorso, infine, AL deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. La sentenza ha escluso una riduzione della pena dicendo che per il capo 1) la pena era stata già individuata nel minimo edittale, gli aumenti per i reati satellite erano minimi, a fronte della gravità dei fatti, e l'art. 69 cod. pen. impediva la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, ma non ha tenuto conto della diversa posizione del ricorrente, rispetto ai complici direttamente coinvolti nell'omicidio, posizione che doveva portare ad una riduzione della pena a lui irrogata, quanto meno riducendo gli aumenti per i reati satellite. Quanto al divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69 cod. pen., si pone una questione di legittimità costituzionale, essendo tale divieto di ostacolo al rispetto del principio di proporzionalità della pena. 7. Il ricorrente GI, nell'unico motivo del suo primo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'attribuzione di responsabilità per il delitto di omicidio e per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. Il concorso del ricorrente nel delitto di omicidio si esaurisce nella consegna, la sera prima del delitto, di un borsone contenente le armi e gli altri oggetti poi usati, il giorno successivo, per compiere l'azione, secondo quanto dichiarato dal collaboratore LA. Tali dichiarazioni, rese da un soggetto la cui attendibilità non è stata neppure valutata approfonditamente, non sono riscontrate dalla ripresa di una telecamera, come affermato in sentenza, perché quella ripresa mostra solo il ricorrente che esce dalla sua abitazione con un borsone, tra l'altro in due diversi orari, senza che si possa vederne il contenuto. La dichiarazione di LA, inoltre, non è costante, avendo egli dapprima escluso la presenza del ricorrente al momento della consegna delle arnni, poi ammesso la sua presenza ma usando una formula dubitativa. Inoltre non vi è prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'uso a cui tali armi erano destinate, avendo lo stesso LA ammesso di non averne parlato con lui e con AL, che ne era il detentore. La sentenza impugnata non solo non ha valutato le doglianze difensive circa la scarsa valenza probatoria della chiamata di correità fatta da LA, nna motiva il dolo del ricorrente di partecipare all'omicidio da un dato apodittico, asserendo cioè che AL, detentore delle armi, era un subordinato di questi, circostanza mai emersa nel processo, e deducendo da un'unica intercettazione, neppure individualizzante, che egli aveva partecipato ad un precedente agguato contro la stessa vittima. Tale motivazione è manifestamente illogica e comunque carente, non avendo i giudici neppure valutato la possibile applicabilità dell'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. 12 ("' 7.1. Nel primo motivo del suo secondo ricorso, GI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. L'appello prospettava specificamente tale doglianza, e la sentenza ha respinto l'applicazione dell'attenuante dicendo che l'omicidio di IC ER CH era un evento in concreto prevedibile, senza valutare che il ricorrente non poteva conoscere le modalità esecutive dell'agguato, premeditato solo a carico del fratello, ed in realtà ignorava anche l'avvenuta pianificazione del delitto ai danni di quest'ultimo, potendo ipotizzare che la consegna di un numero così elevato di armi fosse finalizzata a compiere una "stesa". 7.2. Con il secondo motivo del suo secondo ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la omessa esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al tentato omicidio di NC ND CH. La sentenza estende tale aggravante al ricorrente in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ne risponde anche il complice consapevole dell'altrui premeditazione, ma non indica alcun elemento da cui dedurre che GI era a conoscenza del progetto omicidiario, non avendo egli neppure mai incontrato i killers prima della consegna delle armi, peraltro effettuata materialmente da AL, che le custodiva. 7.3. Con il terzo motivo del secondo ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge per la omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La sentenza afferma, sulla base delle dichiarazioni di LA, che GI partecipò alla consegna delle armi solo perché aveva agito da scorta in favore di AL, che guidava una moto rubata. Il ricorrente non compare in alcuna altra occasione: il ruolo da lui svolto, pertanto, è marginale e insignificante in relazione all'organizzazione e all'esecuzione dell'azione criminosa, per cui doveva essergli applicata l'attenuante in questione. 7.4. Con il quarto motivo del secondo ricorso, il ricorrente GI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la omessa esclusione della recidiva. La sentenza impugnata respinge il motivo di appello sul punto con una motivazione cumulativa e non individualizzata, senza spiegare perché la recidiva non possa essere esclusa con riferimento al ricorrente, di cui sono citati, come precedenti penali, delle condanne non definitive, facendo un riferimento generico alla personalità sua e di AL, e senza neppure valutare in concreto la gravità della condotta da lui tenuta. 7.5. Con il quinto motivo del secondo ricorso, infine, GI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento 13 sanzionatorio, che è stato confermato nonostante l'esclusione, anche in suo favore, dell'aggravante della premeditazione per il delitto di omicidio consumato. Tale valutazione è manifestamente illogica. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva, tra l'altro basata su una condanna per traffico di stupefacenti molto risalente nel tempo, concedendo così la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Inoltre avrebbe dovuto motivare approfonditamente l'entità degli aumenti per i reati satellite, tenuto conto della loro significatività e del ruolo comunque meno grave attribuito dalla sentenza stessa a GI nel delitto di omicidio tentato. 8. Il ricorrente LE, in data 30 luglio 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale replica alla doglianza del procuratore generale ricorrente circa l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, sottolineando che il coimputato LA confessò che il progetto era di uccidere il solo NC ND CH, essendo noto ai killers che egli viaggiava da solo, così dimostrando che la decisione di colpire anche il fratello maturò solo pochi istanti prima dell'azione stessa;
replica alla doglianza circa l'omessa acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso dall'imputato in altro procedimento, affermando che il suo difensore non ha mai chiesto di depositare tale atto, ma solo una dichiarazione spontanea scritta, come risulta dal verbale dell'udienza del 31 gennaio 2024, mentre fu il procuratore generale a chiedere tale acquisizione, peraltro al solo fine di valutare la personalità del reo, richiesta che fu rigettata dalla Corte di assise di appello;
replica alla doglianza circa la concessione delle attenuanti generiche definendola infondata, anche perché l'analogo beneficio concesso al coimputato NE non è stato impugnato con il ricorso, e definendo infondata la doglianza circa il bilanciamento con la recidiva, che all'epoca del fatto era relativa ad una sola condanna. 8.1. L'avv. Mascolo, per il suo assistito AT, in data 22 settembre 2025 ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del suo ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 1.1. Nel primo e nel secondo motivo del suo ricorso il procuratore propone una diversa valutazione dell'elemento soggettivo del reato di omicidio in danno di IC ER CH, tale da far ritenere sussistente anche per questo delitto l'aggravante della premeditazione, basandosi su una ricostruzione delle modalità del fatto parzialmente diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata. Secondo il procuratore ricorrente, infatti, l'omicidio del giovane, 14 fratello della vittima designata, sarebbe ricompreso nel medesimo disegno criminoso premeditato, cioè l'uccisione di NC ND CH, e sarebbe avvenuto o per un errore esecutivo, o per la necessità di abbattere l'ostacolo che si frapponeva tra i killers e la vittima, essendo il giovane seduto sulla moto dietro al fratello, così di fatto proteggendolo da spari provenienti da una direzione posteriore al veicolo stesso. Questa ricostruzione, per quanto approfondita e fondata su un elemento oggettivo, cioè le modalità dell'uccisione di IC ER CH, che fu colpito alla schiena, non è compatibile con la prova riferita nelle due sentenze di merito, costituita dalle ammissioni dell'imputato LA, il quale ha dichiarato che l'omicidio di NC ND CH era stato organizzato premeditando la sua sola uccisione, e che la decisione di colpire anche il fratello fu assunta nell'immediatezza del fatto, scoprendo che questi, in quella occasione, aveva accompagnato la vittima designata, salendo sulla stessa moto. CO LA, infatti, ha ricostruito l'operazione in termini dettagliati, come riportato alle pagine da 23 a 25 e da 31 a 39 della sentenza di primo grado, a cui quella di appello si è integralmente riportata, ed ha affermato, per quanto qui interessa, che il progetto omicidiario riguardava il solo NC ND CH, perché dall'osservazione svolta nei giorni precedenti all'agguato era emerso che egli si muoveva da solo, senza alcuna scorta (così alla pag. 23 della sentenza di primo grado), e che la decisione di uccidere anche l'altra persona a bordo della moto fu assunta nel momento in cui il loro obiettivo risultò trovarsi così accompagnato (pag. 39 della sentenza di primo grado). Il collaboratore LA, infatti, ha dichiarato che AT, che fungeva da vedetta, informò via radio lui e gli altri due killers che NC ND CH si era posto alla guida della moto;
tale informazione rendeva evidente che il passeggero non era l'obiettivo dell'agguato, ma forse i due complici non compresero questo particolare, e comunque il gruppo di fuoco decise di uccidere entrambi gli occupanti del veicolo, anche per l'incertezza su quale dei due fosse la vittima designata. L'estemporaneità della decisione di uccidere anche il passeggero della moto appare confermata dalla frase che GI AL disse a GI AT che, dopo il fatto, chiese cosa fosse accaduto, essendo questi a conoscenza della programmazione di un agguato solo ai danni di NC ND CH: "Purtroppo è andata così; che dobbiamo stare a fare mo', dobbiamo stare a piangere il morto pure?" (pag. 29 della sentenza di primo grado). La ragione della decisione di uccidere anche il fratello della vittima designata non è stata chiarita, né da LA né dagli altri due aggressori: da un lato vi sono le dichiarazioni del primo, circa il non essere stati i due giovani distinguibili, perché indossavano i caschi ed avevano "la stessa stazza" (ancora a pag. 39), 15 dall'altro lato vi è la possibilità che si volesse eliminare un potenziale testimone o un potenziale vendicatore. Quello che rileva è che LA ha affermato esplicitamente che, una volta scoperto che, quella mattina, la vittima era accompagnata, il commando assunse, solo in quel momento, la decisione di uccidere anche l'accompagnatore. Le dichiarazioni di LA sono state ritenute attendibili, anche perché fornite di molti riscontri, e lo stesso procuratore ricorrente non ne ha contestato la credibilità. Esse, pertanto, impongono di escludere che l'uccisione di IC ER CH sia avvenuta per errore: al contrario, essa è stata specificamente voluta, quale azione ulteriore rispetto a quella già programmata, cioè l'uccisione del solo NC ND CH. Esse impongono anche di escludere che la sua uccisione sia stata decisa per la necessità di eliminare un ostacolo che impediva la realizzazione del progetto premeditato: se gli assassini ignoravano l'identità del passeggero, ovvero non ne erano certi, non può ipotizzarsi che lo abbiano ucciso solo per riuscire a colpire il guidatore, potendo egli non costituire un ostacolo che impediva di raggiungere il vero obiettivo;
invero, il dubbio circa l'identità dei due giovani a bordo del motoveicolo non li ha indotti a desistere dall'azione omicidiaria, bensì li ha indotti ad aggiungere, all'omicidio premeditato, l'omicidio di un altro soggetto, solo perché presente. La necessità di uccidere il passeggero perché costituiva un ostacolo, ipotizzata dal procuratore ricorrente, non appare sussistere anche alla luce della descrizione dei movimenti degli assassini: dalle parole di LA e dalla ricostruzione dell'inseguimento, consentita dalla videocamera di sorveglianza di un distributore di benzina, risulta che l'auto degli inseguitori riuscì ad affiancare la moto su cui viaggiavano le due vittime, e in quel momento uno dei killers esplose il primo colpo, senza poter proseguire atteso che la sua pistola si inceppò (pag. 37 della sentenza di primo grado). L'azione premeditata, pertanto, prevedeva l'esplosione di colpi all'altezza dell'occupante della moto, e non dal retro di questa, con colpi esplosi alle spalle: essa di fatto escludeva, quindi, la sopravvenuta necessità di colpire per primo il passeggero, che è stato raggiunto da colpi alla schiena solo a causa dell'imprevisto malfunzionamento della prima pistola usata. Non vi è stata, pertanto, l'attuazione dell'unica azione omicidiaria premeditata, mutandone solo le modalità esecutive, bensì il sopravvenire di una nuova decisione, quella di uccidere, oltre all'obiettivo designato, anche il suo imprevisto accompagnatore. Il ricorso del procuratore, pertanto, non tiene conto della ricostruzione delle modalità del fatto, come esposta nelle due sentenze di merito, senza che alcuna parte ne abbia contestato la correttezza. 16 La manifesta illogicità della sentenza impugnata, però, deve essere valutata alla luce di dette modalità, e dei requisiti dell'aggravante della premeditazione, come indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo questa Corte, «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575): la descrizione delle modalità del fatto dimostra che la decisione di uccidere anche l'accompagnatore di NC ND CH fu assunta nel momento in cui gli aggressori furono avvisati, da AT, della presenza di entrambi i soggetti a bordo della stessa moto ed iniziarono l'inseguimento di questa, per cui intercorsero solo pochi minuti prima della sua attuazione. Non è possibile, infatti, ipotizzare che la possibilità di dover uccidere altre persone fosse stata prevista dagli aggressori, e quindi inserita nel loro programma criminoso, anche solo come uno sviluppo eventuale: il complice che aveva svolto funzioni di vedetta aveva comunicato loro che NC ND CH si muoveva sempre da solo, a bordo di un'auto o di una moto, e non risulta, pertanto, che l'indicata eventualità fosse stata mai presa in esame ed inserita nell'organizzazione dell'agguato. Lo stesso LA, come sopra riportato, ha affermato che "era progettato che lui doveva stare solo, con la moto o con la macchina". La valutazione della Corte di assise di appello, secondo cui in relazione all'omicidio di IC ER CH deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, non essendo stata la volontà di ucciderlo contemplata al momento della ideazione del progetto criminoso, è pertanto non manifestamente illogica, coerente con le risultanze istruttorie, e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, in casi analoghi ha escluso la configurabilità di detta aggravante, come deciso con la sentenza Sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, Rv. 251409 («I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo di fatto l'azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l'ideazione criminosa, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario»), e nella sentenza Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, n. m., ampiamente citata nella sentenza impugnata, secondo cui tale aggravante è compatibile con il dolo alternativo e con la figura dell'aberratio perché, in entrambi i casi, l'azione 17 compiuta è stata prefigurata e voluta anticipatannente, anche se poi tale azione muta al momento della sua esecuzione materiale, per un errore esecutivo o per la decisione estemporanea di produrre l'uno o l'altro degli eventi preventivati. Ciò che caratterizza la premeditazione, oltre all'elemento di natura cronologica, è l'elemento di natura ideologica, per cui l'agente deve compiere l'azione materiale programmata e voluta, anche se ne mutano le modalità e l'evento: nel presente caso, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'azione materiale programmata e voluta consistesse solo nell'agguato a NC ND CH, con la finalità di ucciderlo, e che l'estensione dell'azione omicidiaria al soggetto che lo accompagnava, senza che la possibilità della sua presenza fosse stata ipotizzata e tenuta anticipatamente in considerazione, consegue ad una determinazione nuova e intervenuta solo pochi istanti prima della sua esecuzione. Tale valutazione appare, come detto, non manifestamente illogica né contraddittoria, e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità, essendo il potere di questa Corte limitato alla verifica della sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non potendo essa sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (vedi Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il primo motivo del ricorso del procuratore generale deve, pertanto, essere respinto, unitamente al secondo motivo: la sentenza impugnata ha logicamente ritenuto che l'azione onnicidiaria in danno di IC ER CH sia stata compiuta con dolo intenzionale o diretto, e non con dolo alternativo, o in conseguenza di un errore nella individuazione dell'obiettivo. Secondo la ricostruzione dell'agguato compiuta dai giudici di merito, fondata per lo più sulle dichiarazioni di CO LA, i killers hanno voluto l'uccisione di entrambi i passeggeri della moto, pur avendo originariamente programmato l'uccisione di uno solo di essi, nella convinzione che questi avrebbe viaggiato da solo: i colpi contro l'ucciso non sono stati sparati per errore, o al solo scopo di colpire il soggetto che si trovava alla guida, ma sono stati indirizzati contro di lui volontariamente, essendo diventato anch'egli l'obiettivo degli aggressori. 1.2. Il terzo motivo del ricorso del procuratore è infondato, e deve essere anch'esso rigettato. L'omessa acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso in data 29 gennaio 2024 dall'imputato GI AL, nell'ambito di un diverso procedimento, è stata motivata, dalla Corte di assise di appello, in applicazione dell'art. 603, connma 3, cod. proc. pen., e alla luce della opposizione delle difese. La Corte di secondo grado ha valutato, infatti, che tale acquisizione non fosse assolutamente necessaria per la decisione per cui, preso atto del mancato consenso dell'imputato, rilevante ai fini della utilizzabilità della dichiarazione ai sensi 18 dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ha ritenuto che essa non potesse essere disposta d'ufficio. Tale decisione è processualmente corretta: anche nell'ipotesi di una prova nuova o sopravvenuta, il giudice di appello non è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria al fine di assumerla, ma tale rinnovazione è conseguente alla valutazione della necessità della sua assunzione, potendo il giudice negarla quando ritenga detta prova manifestamente superflua o irrilevante (vedi Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334); infatti l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è palesemente collegato al precedente comma 1, che subordina l'accoglimento della richiesta di assunzione di prove nuove, avanzata da una parte, alla valutazione del giudice di «non essere in grado di decidere allo stato degli atti». Il ricorso, pertanto, è errato laddove il procuratore afferma l'obbligatorietà dell'assunzione di detta prova. La valutazione di non necessità di questa, poi, non è manifestamente illogica o contraddittoria, dal momento che l'acquisizione di quel verbale di interrogatorio era sollecitata, dal procuratore richiedente, al solo fine di valutare la personalità dell'imputato, e non al fine di accertare i fatti o la responsabilità del medesimo. La decisione di acquisire, invece, una dichiarazione spontanea proveniente dal medesimo imputato non è in contraddizione con la mancata acquisizione del predetto verbale di interrogatorio, essendo tale decisione conforme al dettato dell'art. 494 cod. proc. pen., e non essendo tale dichiarazione mai assimilabile ad una «prova nuova» (vedi Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Rv. 281649). Del tutto infondata, infine, è l'affermazione secondo cui il mancato consenso all'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato in un diverso procedimento equivale al suo rifiuto di rendere l'esame, rifiuto che consentirebbe l'utilizzo di quel verbale ai sensi degli artt. 238, connnna 3, cod. proc. pen. e 511- bis cod. proc. pen., dal momento che detto esame non è stato mai richiesto, né dalla difesa né dalla stessa pubblica accusa. 1.3. Il quarto motivo del ricorso proposto dal procuratore generale è infondato. Questa Corte ha costantemente affermato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale principio, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva in merito alla concessione delle attenuanti generiche all'imputato AL;
in particolare ha ritenuto rilevante, e dimostrativo di un principio di ravvedimento, il versamento di una somma non minima in favore della vittima del tentato omicidio, così applicando il criterio stabilito dall'art. 133, connma 2, n. 3), cod. 19 pen., oltre ai criteri, già valutati dal giudice di primo grado, della gravità dei fatti, della intensità del dolo e della vita anteatta del reo. La sua decisione, pertanto, è motivata in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, e si sottrae al giudizio di legittimità non potendo questa Corte, come già ricordato, sostituire una propria decisione a quella del giudice di merito, se non affetta dai vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.4. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, per analoga ragione. La sentenza impugnata ha effettuato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, in relazione all'imputato Palerrniti, tenendo conto della disposta esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al più grave delitto di omicidio, e le ha ritenute equivalenti alla residua aggravante della recidiva, stanti la gravità di questa e i numerosi delitti contestati in questo procedimento. Anche in merito alla decisione sul bilanciamento delle circostanze, questa Corte ha stabilito che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, in quanto la sua motivazione è logica e adeguata: i giudici di secondo grado hanno ribadito la valutazione negativa della personalità dell'imputato AL, della sua condotta complessiva, della gravità dei suoi delitti, motivi che avevano indotto il giudice di primo grado a negare la concessione delle attenuanti generiche precisando altresì che, in caso di loro concessione, in quella fase giustificabile soltanto con l'ammissione della propria responsabilità, esse non avrebbero potuto che essere ritenute minusvalenti rispetto all'aggravante della premeditazione. Essi, però, hanno doverosamente tenuto conto della minore gravità riconosciuta per il delitto di omicidio volontario, a seguito della esclusione della indicata aggravante, e della condotta positiva tenuta nel corso del giudizio, con il versamento di un iniziale risarcimento in favore di una delle vittime, cosicché la loro diversa valutazione conclusiva non appare contraddittoria, né manifestamente illogica. Non sussistono, pertanto, ragioni per l'annullamento della sentenza, neppure con riferimento a tale punto. 1.5. Il sesto motivo del ricorso del procuratore generale, relativo alla asserita erroneità della estensione dell'esclusione dell'aggravante in favore dell'imputato non appellante NE, è infondato. 20 Il procuratore sostiene essere stato violato l'art. 587 cod. proc. pen. perché l'aggravante della premeditazione ha natura soggettiva. Non vi è dubbio che tale aggravante abbia una natura soggettiva, dal momento che attiene all'elemento volitivo del delitto, ma l'art. 587 cod. proc. pen. esclude l'estensione al coinnputato degli effetti favorevoli dell'impugnazione altrui solo qualora questa sia «fondata su motivi esclusivamente personali». La soggettività idonea ad escludere la possibilità di estendere gli effetti positivi dell'impugnazione ai coimputati non impugnanti deve riguardare, quindi, i motivi dell'impugnazione stessa, non la natura del punto impugnato. Nel caso dell'aggravante della premeditazione, l'appello avverso la sua applicazione anche al delitto di omicidio consumato è stato proposto dall'imputato AL, per quanto risulta dalla sentenza di secondo grado, per motivi oggettivi, generali e non personali dell'impugnante, avendo questi sostenuto, già nel corso del giudizio di primo grado, l'insussistenza di detta aggravante in relazione al delitto indicato essendo mancata, da parte di tutti i killers, una preordinazione diretta a compiere quella specifica azione (vedi p. 204 e ss. della sentenza di primo grado, in nota). La richiesta di esclusione dell'aggravante non era fondata, pertanto, su motivi personali, bensì sull'affermazione della insussistenza della previsione e programmazione del reato di omicidio in danno di IC ER CH, oltre a quello in danno di suo fratello, da parte di tutti gli esecutori del delitto: correttamente, perciò, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'accoglimento di tale motivo dovesse giovare a tutti i soggetti a cui tale reato era, a vario titolo, contestato, risultando che, all'esito della loro valutazione, il fatto risultava dotato di una minore gravità oggettiva. 1.6. E' infondato il settimo motivo del ricorso del procuratore generale. Il ricorrente sostiene che la dichiarazione resa dall'imputato LA in data 03 marzo 2022, riportata alle pagine 109 e 110 della sentenza di primo grado, è stata erroneamente valutata come una ritrattazione, ai sensi dell'art. 376 cod. pen., avendo l'imputato reso solo una confessione delle azioni da lui compiute, e non una effettiva e completa ritrattazione di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, al fine di aiutare i coimputati AL e LA ad eludere le indagini;
la Corte di assise di appello, perciò, avrebbe dovuto valutare approfonditamente la sua completezza e il suo valore senza applicare l'indicata causa di non punibilità, addirittura ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Queste affermazioni contrastano con la valutazione resa già dal giudice di primo grado, secondo il quale la confessione di questo imputato è stata completa, ed egli ha riferito nel dettaglio non solo le azioni da lui stesso compiute per eliminare i mezzi e gli strumenti usati per commettere i delitti, ma anche il coinvolgimento in tali azioni dei due coimputati AL e LA, l'aíuto 21 da loro richiesto e da lui prestato. Non vi è dubbio che, come affermato da questa Corte, «In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri» (Sez. 1, n. 32574 del 21/04/2023, Rv. 285050-02). Nel presente caso, però, sia il giudice di primo grado, alle pagine indicate e alla pag. 221 della sua sentenza, sia quelli di secondo grado, alla pag. 23 della sentenza, hanno ritenuto che la confessione di questo imputato contenesse anche una ampia ammissione delle condotte tenute dai due coimputati, con l'effetto di eliminare l'aiuto ad eludere le investigazioni ad essi precedentemente prestato, acquisendo così anche il valore di una ritrattazione (così definita alla pag. 23 della sentenza di secondo grado). La valutazione dell'idoneità di tali dichiarazioni a fungere da ritrattazione, fatta dai giudici di appello, è perciò logica e non contraddittoria, avendo l'imputato smentito le falsità in precedenza riferite, e affermato la verità dei fatti. E' pertanto correttamente motivata la declaratoria di insussistenza del reato, in applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., limitatamente alla condotta di favoreggiamento consistita nel rendere dichiarazioni mendaci, contestata nell'unico capo 4), ed il motivo di ricorso proposto dal procuratore generale deve essere respinto. 1.7. E' infondato, infine, l'ottavo motivo di questo ricorso. Il procuratore ricorrente sostiene l'erroneità dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in favore di AZ OI, perché egli avrebbe reso dichiarazioni mendaci non in favore del proprio figlio, ma in favore di altri imputati. La sentenza impugnata, però, valuta in maniera accurata l'imputazione a carico di questo imputato, evidenziando che a costui è stato contestato il delitto di favoreggiamento personale per avere reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni mendaci in merito alla propria condotta, quella di avere aiutato i killers, prima del compimento della loro azione criminosa, a nascondersi nel suo cortile con l'auto da usare per l'agguato. Tale condotta, essendo consistita in un aiuto fornito prima della commissione del delitto e al fine di renderlo possibile o, quanto meno, di facilitarne l'esecuzione, avrebbe potuto essere qualificata come una ipotesi di concorso materiale e morale nell'agguato stesso. Logicamente, pertanto, la Corte di assise di appello ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci rese da AZ OI, consistite nel negare del tutto di avere fornito tale aiuto, come risulta dallo stralcio di queste riportato alla pag. 24 della sentenza di secondo grado, oltre ad essere finalizzate a consentire ai complici di eludere le investigazioni della polizia, erano finalizzate anche ad eludere tali investigazioni in favore di sé stesso e di suo figlio, a cui la condotta di favoreggiamento è stata ugualmente contestata. 22 L'applicazione della scrinninante prevista dall'art. 384 cod. pen. è pertanto conforme alla legge, perché il mendacio era motivato dalla necessità di salvare sé stesso e il proprio figlio dalla prevedibile accusa di complicità nell'omicidio e nel tentato omicidio commessi dai complici. Il fatto che tale accusa non sia stata mai formalmente mossa a carico di questo imputato e di suo figlio non esclude l'applicabilità della causa di non punibilità, essendo la sua formulazione ampiamente prevedibile, stante il contributo materiale concretamente fornito al fine di consentire la consumazione di tali gravi reati (si veda, sul punto, Sez. 6, n. 21987 del 05/04/2023, Rv. 284709). La sentenza impugnata, pertanto, si è conformata ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico» (Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Rv. 278062), e «In tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., postulando uno stato di necessità, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo, agisca anche in favore di quest'ultimo» (Sez. 6, n. 32578 del 22/06/2022, Rv. 283618). Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata risulta priva del lamentato vizio di motivazione. 2. I due motivi del ricorso proposto da GI AT sono infondati, e devono essere rigettati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta un vizio della sentenza per l'omessa valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sull'aggravante della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e successiva all'esecuzione della pena, ritenuta sussistente da entrambi i giudici di merito. Il bilanciamento è stato effettuato in applicazione del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., ed il ricorrente, perciò, lamenta la mancata esclusione della predetta aggravante. Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a tale divieto, trattandosi di una deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento non irragionevole né arbitraria, in quanto relativa ad un'attenuante comune che, secondo quanto affermato dalla 23 stessa Corte costituzionale nelle sue sentenze n. 197/2023, n. 120/2023 e n. 63/2022, ha solo la funzione di adeguare la misura concreta della pena al minor disvalore del fatto, per la sussistenza di specifici elementi oggettivi o soggettivi, non quella di correggere la mancanza di proporzionalità della pena stessa (vedi Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747), e tale valutazione deve essere qui confermata. L'applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è pertanto possibile, in questo caso, solo previa esclusione dell'aggravante della recidiva qualificata, come contestata. La sentenza impugnata ha valutato la possibilità di disapplicare la recidiva, avendo il ricorrente formulato tale richiesta nell'atto di appello, nna l'ha motivatannente esclusa, affermando che i gravi, recenti e specifici precedenti penali dell'imputato sono «sintomatici di una maggiore pericolosità nella perpetrazione dei delitti contestati nel presente giudizio», fornendo così una motivazione conforme ai principi stabiliti da questa Corte (vedi Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425). Il ricorrente oppone a questa motivazione solo una propria, diversa valutazione, sostenendo che i precedenti penali consisterebbero in un unico «reato pregresso ... risalente nel tempo» e, soprattutto, che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa in considerazione del suo nuovo percorso di vita e della collaborazione prestata. La collaborazione con gli inquirenti è stata valorizzata nel decidere il trattamento sanzionatorio, dal momento che al ricorrente è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, connnna 3, cod. pen., mentre le attenuanti generiche sono state concesse riconoscendogli un ruolo secondario nella consumazione del delitto di omicidio. La sentenza impugnata contiene, pertanto, una motivazione adeguata e completa, stante anche l'assoluta genericità dell'affermazione di avere il ricorrente adottato un nuovo stile di vita. Deve, perciò, ribadirsi il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui « SU ... dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Una motivazione non manifestamente illogica né contraddìttoria, che, come quella qui impugnata, esponga con argomentazione adeguata le ragioni per cui un motivo di appello è stato respinto, ovvero un imputato è stato ritenuto pericoloso e non meritevole di un trattamento sanzionatorio più benevolo, si sottrae pertanto al sindacato di legittimità. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, per le medesime ragioni. 24 Le due sentenze di merito hanno riconosciuto l'importanza della collaborazione fornita dal ricorrente, tanto da concedergli, come detto, l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Entrambe, però, hanno sottolineato la diversa qualità di tale collaborazione rispetto a quella fornita dal coimputato LA, ritenendola un «contributo rilevante» ma non un «enorme contributo», come affermato nella sentenza di primo grado;
la sentenza di secondo grado, poi, ha precisato il diverso contenuto di tale collaborazione, affermando che «il AT, a differenza del LA, non ha ammesso integralmente i fatti addebitatigli». L'applicazione dell'attenuante in misura inferiore al massimo, misura concessa invece al coimputato LA, è pertanto sorretta da un'adeguata motivazione. Deve evidenziarsi, peraltro, che la Corte di assise di appello ha applicato tale attenuante in misura prossima al massimo, riducendo la pena di anni ventuno di reclusione ad anni dieci e mesi sette di reclusione, quindi inferiore per un solo mese di reclusione alla massima riduzione concedibile: il ricorso, pertanto, è errato laddove sostiene che l'attenuante sia stata concessa «nella misura minima di un terzo», e non si confronta con la motivazione, dal momento che lamenta la mancata spiegazione delle ragioni di tale «concessione nella sua estensione minima». La sentenza impugnata, al contrario, anche sotto questo profilo contiene una motivazione adeguata, non illogica né contraddittoria, e non è perciò suscettibile di annullamento. 3. Anche il ricorso proposto da AR AL è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 3.1. Il primo motivo del suo ricorso, relativo alla ritenuta responsabilità per i delitti contestati, è infondato. La sentenza di secondo grado, sul punto, è dichiaratamente redatta secondo la struttura della "doppia conforme", e pertanto la sua motivazione «si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Esse ricostruiscono in modo completo l'attività materiale compiuta dal ricorrente e ne deducono, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la sua piena consapevolezza della programmazione e preparazione dell'agguato mortale in danno di NC ND CH, e delle sue prevedibili conseguenze mortali per chiunque avesse accompagnato la vittima designata. La ricostruzione è stata esposta in modo molto dettagliato dalla pag. 208 della sentenza di primo grado, fondandosi sulle dichiarazioni del coimputato LA, la cui attendibilità non è contestata dal ricorrente. L'obiezione difensiva, secondo 25 cui LA avrebbe indicato il ricorrente, genericamente, come il tenutario delle armi per conto dell'associazione crinninosa e non come colui che gli consegnò le stesse al fine di commettere l'omicidio, è stata già valutata nella sentenza di primo grado, e respinta motivatannente alle pagg. 209 e 210, evidenziando che detto collaboratore ha sempre dichiarato che AL, insieme a GI, portò a lui stesso e agli due killers il borsone contenente le armi, le maschere e i giubbotti antiproiettile, nella tarda serata del giorno precedente l'agguato. La dichiarazione di LA, inoltre, secondo tale sentenza è riscontrata dalla ripresa di una telecamera di sorveglianza posta presso l'abitazione in uso al coimputato GI, che mostra questi e il ricorrente che prelevano qualcosa di pesante dalla cantina, mediante un borsone (così alle pagg. 26 e 27 della sentenza di primo grado), e dalle parziali ammissioni dello stesso ricorrente, quanto meno di avere consegnato le armi usate nell'agguato, pur asserendo di averne ignorato la destinazione (pag. 30 della sentenza di primo grado, anche con riferimento a quanto egli confessò al coimputato AT, e pag. 212 in relazione a quanto egli confessò al coinnputato LA). Anche la consapevolezza che dette armi fossero destinate a compiere un agguato mortale, presumibilmente conoscendone l'obiettivo, e non una semplice azione difensiva o dimostrativa, come una "stesa", è stata ritenuta provata con una motivazione approfondita, non manifestamente illogica né contraddittoria, alle pagg. 211 e ss. della sentenza di primo grado, ribadita alle pagg. 17 e ss. di quella di secondo grado. La valutazione secondo cui AL, ed anche GI, erano a conoscenza delle tensioni del clan nei confronti di NC ND CH e della conseguente decisione di compiere un agguato ai suoi danni, e quella secondo cui la natura degli oggetti consegnati rendeva loro evidente che essi erano destinati a compiere un agguato mortale, in quanto consistenti non solo in numerose armi micidiali, ma anche in giubbotti antiproiettile e in maschere di lattice per nascondere il volto, non derivano solo da massime di esperienza, ma anche dalle dichiarazioni di altri imputati, come quelle dello stesso LA e persino di LA (così alla pag. 212 della sentenza di primo grado). La fondatezza di tali valutazioni, inoltre, è stata già affermata da questa Corte, non solo in termini generali, da Sez. U, n. 357 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574, ma anche, con specifico riferimento a questa vicenda, dalla sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, n.m., con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del coimputato GI avverso l'ordinanza del tribunale del riesame emessa nei suoi confronti, sentenze citate entrambe dai giudici di appello. Il ricorso si limita a proporre nuovamente le medesime obiezioni già ampiamente e logicamente confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi con 26 le loro motivazioni e con la giurisprudenza di legittimità sopra indicata, risultando pertanto affetto da una almeno parziale genericità e mancanza di specificità. 3.2. Anche nel secondo motivo di ricorso il ricorrente AL ripropone le medesime obiezioni in merito all'applicazione a lui stesso dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio, senza confrontarsi con le sentenze di merito. L'estensione di tale aggravante è una diretta conseguenza della ritenuta consapevolezza, anche da parte di questo ricorrente, della destinazione delle armi e degli altri oggetti da lui consegnati, a compiere un agguato di cui poteva facilmente prevedersi l'esito mortale: così alla pag. 214 della sentenza di primo grado, e alle pagg. 19-20 di quella di secondo grado. La valutazione espressa in tali sentenze si conforma al consolidato principio di questa Corte, espresso nelle pronunce citate al paragrafo precedente e in quella Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, Rv. 285761-02, secondo cui «L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione», ravvisandone la sussistenza, in particolare, nel caso del complice che è stato presente ai preparativi di un omicidio e al controllo delle armi (Sez. 1, n. 12879 del 24/01/2005, Rv. 231124). Le due sentenze di merito, infatti, hanno logicamente individuato nella consegna delle armi, avvenuta la sera precedente l'agguato, sia l'apporto volontario del ricorrente all'evento criminoso premeditato dai killers, sia l'acquisizione della piena conoscenza della loro premeditazione non di una generica azione criminosa ma di uno specifico evento mortale, conoscenza intervenuta anche in un tempo sufficiente per consentire di scegliere, eventualmente, di far prevalere i motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 2/09/2017, Rv. 271952). Il ricorso contesta genericamente tale valutazione, senza indicare in modo specifico un vizio della motivazione e di fatto chiedendo a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto, in contrasto con i poteri del giudice di legittimità. Questo motivo di ricorso, pertanto, è infondato, e deve essere respinto. 3.3. Nel terzo motivo di ricorso, AL contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. riproponendo gli argomenti già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito nonché da questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal coimputato GI avverso l'ordinanza del tribunale del riesame. Alla pag. 213 della sentenza di primo grado, e alla pag. 20 di quella di appello, i giudici hanno affermato che il delitto di omicidio in danno di IC ER CH era uno sviluppo prevedibile dell'azione omicidiaria 27 premeditata e organizzata contro il fratello, e non può ritenersi, pertanto, che esso fosse "non voluto" dai complici diversi dagli esecutori materiali dell'agguato, stante la piena adesione, anche del ricorrente, all'organizzazione di un'azione diretta ad uccidere un avversario del clan. Tale affermazione si conforma ad una prima valutazione espressa da questa Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, n.m., citata ai paragrafi precedenti, che ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di concorso anomalo ritenendo che la consegna delle armi si poneva come forma di rafforzamento, anche solo psichico, del proposito criminoso dei complici, idoneo per configurare il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. La valutazione delle due sentenze di merito, inoltre, è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la partecipazione ad un accordo per commettere un delitto con uso di armi da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non di concorso anomalo, per l'omicidio che il complice eventualmente commetta mediante l'uso di quelle armi, stante il preventivo consenso all'uso delle stesse e quindi il consenso prestato, di fatto, al verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). Il concorso anomalo, e la riduzione di pena prevista dal secondo comnna dell'art. 116 cod. pen., richiedono infatti che il reato diverso da quello programmato, commesso dal complice, «non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, n. 36315 del 26/05/2011, Rv. 250936), al punto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre attribuito la responsabilità per concorso ordinario, e non per concorso anomalo, al concorrente in una rapina a mano armata, per il delitto di omicidio commesso dal complice a seguito di una decisione estemporanea, assunta a causa di una contingenza verificatasi nel momento esecutivo, essendo tale sviluppo prevedibile, anche se non programmato. Nel presente caso, le due sentenze di merito hanno logicamente valutato che la consapevolezza di partecipare, mediante la consegna di più armi micidiali, ad un agguato che aveva la finalità di uccidere un soggetto che si era posto in contrasto con la cosca e con i suoi interessi rendeva ampiamente prevedibile la possibilità di ledere altre persone, oltre all'obiettivo programmato, casualmente presenti nel momento degli spari e colpite a seguito di una deliberazione sopravvenuta, e che vi è stata, da parte del ricorrente, l'accettazione del relativo rischio. Tale valutazione è conforme al principio di questa Corte sopra richiamato, ed è infondato, pertanto, questo motivo di ricorso, che propone una interpretazione del fatto e della norma di cui all'art. 116 cod. pen. del tutto in contrasto con esso. 28 3.4. Il quarto motivo del ricorso di AL è infondato perché, pur non avendo la sentenza impugnata valutato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riportandosi esplicitamente al motivo di appello formulato da questo imputato, essa ha esaminato tale argomento, ed ha ribadito la sussistenza di tale aggravante mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, in ordine alla quale essa costituisce, sul punto, una "doppia conforme". Alla pag. 17, iniziando l'esame della posizione del ricorrente e del coimputato GI, la sentenza afferma esplicitamente che «condivide e fa proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice in ordine alla responsabilità» dei predetti, per i reati loro ascritti al capo 1) dell'imputazione, che contiene anche la contestazione dell'aggravante indicata. Tale richiamo comprende, pertanto, anche la qualificazione del ricorrente come un intraneo all'associazione criminosa, il quale ha fornito il proprio apporto materiale e psichico alla commissione di tali delitti proprio in virtù di tale appartenenza, e condividendo la medesima finalità di rafforzare l'associazione, eliminando il suo membro che si era posto in contrasto con essa, e la medesima volontà di usare il metodo mafioso. L'intraneità del ricorrente alla cosca è stata esplicitamente dichiarata dal collaboratore LA, come ricordato alla pag. 210 della sentenza di primo grado, e la sua consapevolezza della finalità delle armi da lui consegnate ai killers è stata ampiamente valutata, come detto, alle pagg. 211 e 212 della stessa. Infine, la sussistenza dell'aggravante in questione è stata ampiamente valutata alle pagine da 231 a 234 della predetta sentenza, e ritenuta provata sia quanto alla finalità di agevolazione del clan, sia quanto all'utilizzo del metodo mafioso, elementi entrambi noti al ricorrente ovvero da lui prevedibili, e che secondo la giurisprudenza di legittimità impongono di estendere l'aggravante a tutti i concorrenti nel reato (vedi Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018). La struttura di "doppia conforme" impone di ritenere che tali valutazioni siano state interamente condivise dai giudici di appello, i quali hanno pertanto ribadito, di fatto, che al ricorrente, in quanto intraneo alla cosca e consapevole dell'uso programmato delle armi e degli altri oggetti da lui consegnati, si deve estendere l'aggravante in questione, nella sua duplice accezione, come contestata. Deve applicarsi, perciò, il principio di questa Corte secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e 29 giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566). La censura relativa all'omessa motivazione su detto motivo di appello è pertanto infondata, ed anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3.5. Deve, infine, essere dichiarato infondato, e rigettato, il quinto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, evidenziando che la pena-base è stata contenuta nel minimo edittale, che anche gli aumenti per i reati satellite sono modesti, alla luce della gravità dei relativi fatti, e che sono state concesse le attenuanti generiche, per il ruolo meno centrale del ricorrente rispetto agli esecutori materiali dell'agguato e per le parziali ammissioni da lui rese nel corso del giudizio. Anche la richiesta di esclusione dell'aggravante della recidiva, al fine di concedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, superando il divieto stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., è stata valutata, e respinta con una motivazione approfondita e logica, evidenziando la personalità fcfrtemente pericolosa del ricorrente e la sua elevata capacità a delinquere, avendo egli commesso reati anche dopo la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti comuni sulla recidiva reiterata è stata già ritenuta infondata al superiore paragrafo 2.1., al quale si rimanda;
nel presente caso, inoltre, tale questione non appare rilevante, perché la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, circa la gravità sia della condotta tenuta, sia della personalità del ricorrente, impone di valutare come altamente improbabile che tale prevalenza verrebbe riconosciuta, in caso di assenza del divieto stabilito dalla norma in questione. 4. I motivi dei due ricorsi proposti dall'imputato IC GI sono, in parte, analoghi a quelli avanzati da AR AL, così come analoga è la condotta da lui tenuta, pertanto il loro esame può riportarsi, per quanto conforme, alla valutazione espressa con riferimento al ricorso di quest'ultinno. 4.1. L'unico motivo del primo ricorso di questo imputato, relativo all'attribuzione di responsabilità per i delitti a lui ascritti, è infondato e deve essere rigettato. La struttura di "doppia conforme" della sentenza impugnata impone di leggere la motivazione relativa alla ricostruzione della condotta del ricorrente e alle prove a suo carico unitamente alla sentenza di primo grado che, come già valutato al superiore paragrafo 3.1., è molto dettagliata. 30 Essa si fonda sulle dichiarazioni del coimputato LA, la cui attendibilità è stata valutata in modo approfondito, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ed è confermata, in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente unitamente al coimputato AL, dai riscontri costituiti dalle riprese di una videocamera posta presso l'abitazione in uso al ricorrente, dalle dichiarazioni rese da AL ai coimputati AT e LA, relative anche al coinvolgimento del ricorrente, e dalle parziali ammissioni del predetto complice, quanto meno circa il contenuto del borsone e la natura di armi da sparo di parte degli oggetti consegnati. L'affermazione del ricorrente, secondo cui non sarebbe provato oltre ogni ragionevole dubbio il contenuto del borsone che egli portava uscendo dallo scantinato situato presso la sua abitazione, deve perciò essere respinta, stante la convergenza di tutti gli elementi acquisiti nel provare che esso conteneva, almeno in parte, le armi, i giubbotti antiproiettile e le maschere di lattice perfettamente aderenti al volto, che dovevano essere usati il giorno successivo per l'agguato
contro
NC ND SC ieri. E' infondata anche l'affermazione secondo cui LA non sarebbe stato costante nel riferire la partecipazione di GI alla consegna di detti oggetti: la sentenza di primo grado, alla pag. 210, ha infatti escluso ogni incertezza, ricordando che detto collaboratore ha costantemente dichiarato che la consegna venne effettuata anche da costui, unitamente a Campanaie. Il ricorrente, pertanto, chiede di fatto una diversa valutazione degli elementi probatori, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «SU ... dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, già sopra richiamata). Come già motivato al paragrafo 3.1., in relazione ad analogo motivo di ricorso del coimputato AL, la consapevolezza anche di questo ricorrente circa la destinazione di dette armi ed oggetti a compiere un agguato mortale e non una semplice azione dimostrativa, come una "stesa", o un'azione difensiva, è stata ritenuta sussistente con motivazione approfondita, non manifestamente illogica né contraddittoria, sia nella sentenza di primo grado, sia da quella di secondo grado. L'affermazione di tale consapevolezza è fondata sia sull'asserita conoscenza, riferita in particolare dal collaboratore LA, delle tensioni del clan verso NC ND CH e della decisione di compiere un agguato ai suoi danni, sia sulla natura degli oggetti consegnati: la prima valutazione è logica, in quanto è logico ritenere che GI, in quanto partecipe della cosca ed avente un ruolo superiore a quello di AL (come dichiarato da LA, 31 e riportato alle pagg. 209 e 210 della sentenza di primo grado), fosse costantemente informato delle problennatiche che coinvolgevano il clan e i suoi interessi, e delle decisioni assunte dai vertici per eliminarle;
la seconda valutazione deriva non solo da una massima di esperienza, ma anche dalle dichiarazioni di LA e di LA, ed è stata condivisa da questa Corte, nella sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, n.m., che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame pronunciata contro il ricorrente, come riportato nelle due sentenze di merito e come già riferito nel superiore paragrafo 3.1. Peraltro l'affermazione secondo cui la natura dei beni consegnati rendeva evidente che l'azione organizzata era un agguato mortale e non una "stesa" o un'attività difensiva, perché per tali diverse operazioni non sarebbero stati impiegati i giubbotti antiproiettile e le maschere in lattice per travisare il volto, non è stata contrastata dal ricorrente, che non si confronta con essa. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere ritenuta priva dei vizi lamentati in questo ricorso, il quale deve, perciò, essere rigettato. 4.2. Il primo motivo del secondo ricorso proposto dal ricorrente GI, relativo all'omessa applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 116, comnna 2, cod. pen., approfondendo una questione solo genericamente sollevata nel primo ricorso, è infondato e deve essere respinto. Come già valutato nel superiore paragrafo 3.3., alla cui motivazione si rimanda, le due sentenze di merito si sono conformate al consolidato principio di questa Corte, secondo cui «L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato conne esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). Il concorso anomalo, con la conseguente riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen., richiede infatti che il reato diverso da quello 32 programmato, commesso dal complice, «non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, n. 36315 del 26/05/2011, Rv. 250936). I giudici di merito, come già riferito in relazione al ricorso di Cannpanale, hanno valutato che il delitto di omicidio in danno di IC ER CH era uno sviluppo prevedibile dell'azione omicidiaria premeditata e organizzata contro il fratello, e non può ritenersi, pertanto, che si sia trattato di un evento "non voluto" dai complici diversi dagli esecutori materiali dell'agguato, stante la consapevolezza, sussistente in questo ricorrente come valutato al paragrafo precedente, dell'avvenuta organizzazione di un'azione diretta ad uccidere un avversario del clan, e stante la sua adesione a tale piano, dimostrata dalla consegna delle armi e degli altri oggetti. Tale condotta, secondo la sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, già citata ai paragrafi precedenti, ha operato come adesione al proposito altrui ed anche come rafforzamento di tale proposito, ed è pertanto idonea a configurare il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 4.3. Altrettanto infondato, e da rigettare, è il secondo motivo del secondo ricorso di questo imputato, relativo all'applicazione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio in danno di NC ND CH. Le due sentenze di merito hanno esteso a questo ricorrente tale aggravante con una motivazione che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, appare approfondita in merito alla sua consapevolezza della finalità a cui erano destinati le armi e gli altri oggetti da lui consegnati ai tre killers. La loro comune motivazione, infatti, richiama le affermazioni del collaboratore LA circa la conoscenza, all'interno della cosca, dello stato di tensione creato dalla condotta oppositiva di NC ND CH, e della volontà di reagire ad essa con un'azione micidiale, nonostante che, per la regola del "sottinteso" vigente nelle associazioni criminose, tale volontà e lo stesso nome della vittima designata non venissero pronunciati esplicitamente (così alle pagg. 211 e 212 della sentenza di primo grado, e alle pagg. 18-20 di quella di appello). Da tale consapevolezza discende la valutazione della piena adesione del ricorrente all'agguato mortale premeditato in danno di NC ND CH, adesione dimostrata anche dalla volontaria consegna delle armi e degli altri oggetti;
essa impone l'estensione al medesimo dell'aggravante della premeditazione, essendo da lui conosciuta la premeditazione altrui, in conformità al principio di questa Corte, già riportato al superiore paragrafo 3.2., al quale si rimanda. 33 Anche in questo motivo il ricorso non si confronta adeguatamente con dette motivazioni, né con la valutazione della significatività della tipologia degli oggetti consegnati, oltre alle armi, benché questa Corte, nella citata sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, dichiarativa della inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame nei confronti di questo ricorrente, abbia ritenuto costituire una massima di esperienza la circostanza che il trasporto di tali oggetti consenta al trasportatore di comprendere che essi sono destinati al compimento di un'azione omicidiaria. 4.4. Nel terzo motivo del secondo ricorso, GI lamenta l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante il ruolo del tutto defilato da lui svolto, avendo solo fatto da scorta al tenutario delle armi, il solo Campana le. La doglianza si fonda su una ricostruzione della propria condotta contrastante con quanto contenuto nelle due sentenze di merito: GI, lungi dall'avere solo scortato il AL, è stato ripreso dalla videocamera posta nei pressi della sua abitazione mentre si recava nello scantinato con un borsone apparentemente vuoto, e ne usciva portando la medesima borsa riempita con del materiale sicuramente pesante, avendo quindi acquisito egli stesso, almeno in parte, gli oggetti da consegnare ai killers;
inoltre, secondo le dichiarazioni di LA, egli ha partecipato alla consegna a questi ultimi del borsone e del suo contenuto, avvenuta in presenza sua oltre che di AL (così alla pag. 220 della sentenza di primo grado). Il collaboratore LA ha anche descritto il ricorrente come un partecipe della cosca, di grado sovraordinato a AL, il quale era solo il suo «ragazzo» (pag. 209 della medesima sentenza), ed è pertanto logica la conseguente valutazione, secondo cui AL necessariamente obbediva alle istruzioni di GI, e non avrebbe effettuato una consegna così importante senza avvisarlo. Gli elementi di prova contenuti nelle due sentenze, e con i quali il ricorso non si confronta, dimostrano pertanto che il ricorrente ha partecipato attivamente all'acquisizione delle armi e degli altri oggetti, e alla loro consegna ai complici designati quali esecutori dell'azione omicidiaria. La valutazione che la sua responsabilità non possa essere ritenuta attenuata affermando che egli e AL siano stati «soltanto custodi delle armi», contenuta alla pag. 213 della sentenza di primo grado e richiamata da quella di appello attraverso la sua struttura di "doppia conforme", e che quindi non possa essere applicata l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., appare logica e non contraddittoria, essendo stato il ricorrente pienamente coinvolto nell'organizzazione dell'agguato. Tale attenuante, secondo la norma stessa, sussiste quando il contributo fornito dal coimputato sia stato «di minima importanza», e questa Corte ha precisato che «per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di 34 cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771). Appare pertanto corretta l'affermazione della insussistenza di tale attenuante nel caso di specie, espressa alla pag. 31 della sentenza impugnata, perché il contributo fornito da questo ricorrente, unitamente al coimputato AL, è stato fondamentale, avendo egli consegnato ai killers sia le armi, sia gli altri oggetti indispensabili per compere l'aggressione mortale così come programmata. Il motivo di ricorso deve, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 4.5. Anche il quarto motivo del secondo ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamenta una omessa motivazione in merito alla sussistenza della recidiva e al diniego della sua esclusione, ma tale doglianza è palesemente infondata. La sentenza di primo grado aveva già motivato il rilevante peso della recidiva contestata al ricorrente, in quanto reiterata, specifica e conseguente a reati commessi dopo l'esecuzione della pena: il richiamo a condanne non ancora definitive era stato inserito solo per lumeggiare l'attualità della sua personalità criminale, dimostrata dalle condanne definitive già riportate, anche se risalenti nel tempo. La sentenza impugnata ha valutato il relativo motivo di appello e lo ha nnotivatamente disatteso, affermando esplicitamente l'impossibilità di disapplicare la recidiva stante la personalità criminale del ricorrente che, oltre a riportare le condanne che hanno determinato la contestazione dell'aggravante in questione, ha continuato a delinquere nonostante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Tale motivazione è logica e non contraddittoria, e si sottrae pertanto al giudizio di legittimità, non potendo questa Corte sostituire ad una valutazione fornita del giudice di merito, se non viziata, una propria e diversa valutazione basata sui medesimi elementi, anche in merito alla pericolosità del soggetto (vedi Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, sopra già citata). Il fatto che tale motivazione sia unica, in quanto riferita anche alla posizione del coimputato AL, è del tutto irrilevante, non derivando da questa forma stilistica una violazione delle regole motivazionali o una incomprensibilità della motivazione stessa;
il ricorrente, peraltro, non indica alcuna specifica violazione, limitandosi a formulare una doglianza generica. 4.6. E' manifestamente infondato, infine, il quinto motivo del secondo ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. 35 La sentenza impugnata ha motivato in maniera logica e conforme al diritto la conferma della pena irrogata dal giudice di primo grado, nonostante l'esclusione dell'aggravante della premeditazione con riferimento al delitto di omicidio consumato in danno di IC ER CH: la sussistenza dell'aggravante della recidiva reiterata impedisce in ogni caso la valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, nonostante la riduzione del numero e della gravità di queste ultime, e l'impossibilità di disapplicare la recidiva è stata adeguatamente motivata, come valutato al precedente paragrafo 4.5. E' errata, al contrario, l'affermazione del ricorrente, secondo cui alla esclusione dell'aggravante della premeditazione avrebbe dovuto far seguito la disapplicazione della recidiva: le due aggravanti hanno significati e finalità diverse, attenendo l'una alla gravità del reato e l'altra alla personalità del colpevole, ed è evidente che l'esclusione della prima non spiega alcun effetto sulla valutazione della seconda, che deduce dalle condanne precedenti la maggiore pericolosità dell'imputato, la sua maggiore capacità a delinquere e la maggiore riprovevolezza della sua condotta. Quanto alla dosimetria della pena, con riferimento agli aumenti irrogati per i reati satellite, la motivazione della sentenza impugnata, circa la loro adeguatezza stante la loro modesta entità nonostante la rilevante gravità dei singoli delitti, è logica e sufficiente, nonché conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). Anche questo motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, tutti i ricorsi proposti devono essere dichiarati infondati, nel complesso dei loro motivi, e rigettati. Tale decisione comporta la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mentre tale condanna non deve essere applicata alla parte pubblica, secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650.
P.Q.M.
36 Rigetta il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. Rigetta inoltre i ricorsi di AL AR, GI IC e AT GI e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2164 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 26/09/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio, nei confronti di AL, NE, LA, AT, GI e AL, limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione in relazione al reato di omicidio di CH ER;
il rigetto nel resto del ricorso del Procuratore;
l'inammissibilità del ricorso di AT;
il rigetto dei ricorsi di AL e di GI;
uditi i difensori: l'avv. Valerio Vianello Accorretti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Manfredo Fiormonti conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso;
l'avvocato Dario Vannetiello conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; l'avvocato Salvatore Campanelli conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della procura;
l'avvocato Raffaele Quarta conclude chiedendo il rigetto del ricorso della procura generale;
l'avvocato Nicola Quaranta conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale, con riferimento al motivo numero 5. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2024 La Corte di assise di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 06 dicembre 2022 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, per quanto rileva in relazione alla presente fase processuale ha condannato: - GI AT alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen. e 416-bis.1, comma 3, cod. pen., commessi il 24/09/2018; - AR AL alla pena di anni diciotto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018 e il 21/06/2019; - CO LA alla pena di anni otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis e 416-bís.1, comma 3, cod. pen., commessi il 24/09/2018 e il 27/09/2018; - IP NE alla pena di anni diciotto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416- bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018; - GI AL alla pena di anni venti di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416- bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018; - IC GI alla pena di anni 17 e mesi otto di reclusione per i delitti di cui agli artt. 99 cod. pen., 575, 56-575, 577 cod. pen., 23 legge n. 110/1975, 416-bis.1 cod. pen., 62 bis cod. pen., commessi il 24/09/2018; - CO LA alla pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui agli artt. 424 e 416-bis.1 cod. pen., assolvendolo dal reato di favoreggiamento contestato al capo 4), perché non punibile ai sensi dell'art. 376 cod. pen.; - ha, infine, assolto AZ OI dal reato di favoreggiamento contestato al capo 8), perché non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen. Nel giudizio di primo grado erano stati giudicati anche CO D'GE e ER OI, non appellanti, per i quali sono pertanto divenute definitive le decisioni assunte in quel giudizio;
anche la condanna di NC Triggiano, confermata nel giudizio di secondo grado riducendo la pena inflitta, è divenuta definitiva, in quanto non più impugnata. 2. La vicenda oggetto del processo è costituita dall'omicidio di IC ER CH e dal tentato omicidio di suo fratello NC ND CH, raggiunti in data 24 settembre 2018 da numerosi colpi di arma da 3 fuoco esplosi da tre esponenti dal clan criminale AL che, tramite il gruppo formato dalle famiglie Di OS e CH, controllava il quartiere Madonnella di Bari. Il movente dell'azione è stata la reazione alla decisione di NC ND CH di scindersi dal clan AL e di opporsi ad esso con azioni violente, per imporsi autonomamente nel medesimo quartiere. Il fatto è stato ricostruito con certezza mediante numerose intercettazioni, e mediante le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e le ammissioni di alcuni degli imputati, in particolare di CO LA, uno degli esecutori materiali dell'agguato mortale. La sentenza di appello si è riportata integralmente a quella di primo grado sia quanto alla ricostruzione delle modalità del fatto e alla sussistenza dei vari delitti contestati, sia quanto al ruolo ricoperto da ciascuno degli imputati condannati. Ha invece escluso, accogliendo parzialmente gli appelli proposti dagli imputati, la sussistenza dell'aggravante della premeditazione in relazione all'omicidio di IC ER CH, che non era l'obiettivo dell'agguato, ritenendo che tale delitto non sia stato commesso a seguito di un errore nell'esecuzione del piano predisposto, dal momento che i tre esecutori materiali, AL, LA e NE, erano consapevoli della presenza anche del fratello della vittima predestinata e hanno deciso comunque di agire, inseguendo il motoveicolo su cui i due fratelli viaggiavano, e poi colpendo volontariamente entrambi. L'omicidio di IC ER CH, secondo la Corte di assise di appello, è stato voluto, come dimostra la zona attinta dai colpi di pistola, cioè l'addome, ma non è stato premeditato, perché la possibilità che egli si trovasse in compagnia del fratello, unico obiettivo dell'agguato, non era nota né era stata presa in considerazione. La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione solo in relazione al tentativo di omicidio in danno di NC ND CH, essendo il proposito criminoso maturato alcuni giorni prima dell'esecuzione, per un movente sussistente da tempo, ed avendo il delitto comportato una lunga ed accurata preparazione. La Corte di assise di appello ha altresì confermato la responsabilità concorsuale di AL e di GI, che consegnarono ai tre esecutori materiali le armi da usare nell'azione, le maschere con cui travisare il volto e dei giubbotti antiproiettile: costoro appartenevano al clan AL e sono stati ritenuti, perciò, consapevoli di contribuire, con tale azione, al progetto omicidiario dello stesso;
essi sono stati ritenuti a conoscenza anche dell'identità della vittima predestinata, stanti le tensioni che la sua condotta aveva provocato nel predetto clan. La Corte, perciò, ha valutato non credibile che essi potessero ipotizzare che il materiale da loro consegnato servisse solo a compiere atti intimidatori o difensivi, ed ha ritenuto che, essendo i due consapevoli della volontà di uccidere NC ND CH, l'aggravante della 4 premeditazione di tale delitto si estende ad essi, e che si estende ad essi la responsabilità anche per l'omicidio del fratello, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., in quanto tale evento costituiva uno sviluppo prevedibile del reato programmato, e non una condotta atipica, eccezionale o imprevedibile. Con analoga motivazione ha confermato la responsabilità di AT, che aveva agito come vedetta essendo consapevole della decisione di compiere un'azione gravemente violenta
contro
NC ND CH, e potendo valutare come prevedibile il coinvolgimento, quale vittima, anche del fratello di lui, avendoli visti uscire insieme dall'abitazione a bordo del medesimo motociclo, ed avendo informato di ciò il gruppo di fuoco, che attendeva la sua segnalazione per entrare in azione. La Corte di assise di appello ha assolto CO LA dal solo delitto di favoreggiamento commesso rendendo dichiarazioni mendaci, per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 378 cod. pen, e ha assolto AZ OI dall'analogo reato ritenendo che, al capo 8), gli fosse stato contestato solo il delitto di cui all'art. 378 cod. pen., nonostante egli avesse tenuto una condotta agevolatrice dell'omicidio, prima di questo, che avrebbe dovuto essere ritenuta idonea a considerarlo concorrente in tale delitto. Ha ritenuto, pertanto, che la condotta concretamente contestata dovesse essere ritenuta non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen., essendo le dichiarazioni menzognere da lui rese alla polizia finalizzate anche a garantire l'impunità a sé stesso e al figlio, coimputato. In merito al trattamento sanzionatorio, la Corte ha concesso le attenuanti generiche a LE, equivalenti alle aggravanti bilanciabili, per avere egli, sia pure dopo il giudizio di primo grado, ammesso parzialmente le proprie responsabilità e versato la somma di euro 100.000 alla vittima sopravvissuta, a titolo di parziale risarcimento dei danni, condotta ritenuta dimostrativa di un principio di ravvedimento. Anche in relazione a NE è stata esclusa l'aggravante della premeditazione, pur in mancanza di appello, e confermata la concessione delle attenuanti generiche, così respingendo l'impugnazione del pubblico ministero, ritenendo tale concessione giustificata dalla condotta successiva al giudizio di primo grado, avendo anche NE versato al giovane sopravvissuto la somma di euro 100.000 ed ammesso parzialmente le proprie responsabilità. La Corte, infine, ha ricalcolato la pena irrogata a LA e a AT, ritenendo errato il calcolo effettuato dal giudice di primo grado in relazione all'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., e quella irrogata a LA, a seguito della sua parziale assoluzione. Ha confermato, invece, le pene irrogate a GI e a AL, avendo il giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti bilanciabili. 5 3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, articolando otto motivi;
GI AT, per mezzo del suo difensore avv. Raffaele Mascolo, articolando due motivi;
AR AL, per mezzo del suo difensore avv. Valerio Vianello Accorretti, articolando cinque motivi;
IC GI, con due atti redatti entrambi dall'avv. Dario Vannetiello, articolando nel complesso sei motivi. 4. Con il primo motivo del suo ricorso il procuratore generale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di omicidio in danno di IC ER CH. La vicenda omicidiaria è stata descritta in due capitoli separati della motivazione, fornendone così una descrizione atomistica e frazionata, come se i due eventi fossero avvenuti in un contesto spazio-temporale diverso, in contrasto con la sua reale dinamica, peraltro riconosciuta dalla sentenza stessa. IC ER CH, in realtà, è stato colpito nel corso dell'agguato organizzato in danno del fratello, che si trovava alla guida del motociclo su cui il primo viaggiava come trasportato, in quanto rappresentava l'ultimo ostacolo che si frapponeva tra i killers e la vittima designata. I tre killers, informati dal AT che NC ND CH stava uscendo da casa alla guida della moto su cui viaggiava, come trasportato, suo fratello, si sono messi con la loro auto all'inseguimento del motoveicolo, seguendolo per un tempo non breve: la condizione di inseguitori imponeva loro di colpire il passeggero, prima di poter colpire il guidatore, a cui GI LE, in effetti, ha sparato solo dopo che questi era caduto a terra a causa dei primi spari. La sentenza omette tale particolare, così travisando il fatto, che viene descritto senza riportare gli elementi decisivi per qualificare l'aggravante della premeditazione: IC ER CH si trovava sulla traiettoria diretta a colpire il fratello, e la sua uccisione non ha rappresentato, quindi, una deviazione dal bersaglio premeditato, ma l'abbattimento di un ostacolo fisico che impediva il suo raggiungimento, abbattimento compiuto, tra l'altro, nel corso di un inseguimento rocambolesco, culminato in un incidente stradale. La contestualità dell'azione criminosa, non separabile in momenti distinti, rende evidente l'incongruità del ragionamento seguito dai giudici di appello, essendo la vicenda riconducibile nell'ambito del dolo alternativo o dell'aberratio ictus, entrambi compatibili con la premeditazione. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'elemento soggettivo nell'omicidio di IC ER CH. 6 Esso, in primo luogo, è rappresentato dal caso di scuola dell'aberratio ictus: il rinvenimento dei bossoli per l'intero tratto percorso durante l'inseguimento dimostra che i killers hanno sparato in corsa contro la moto in fuga, modalità che rende inverosimile l'ipotesi, implicitamente sostenuta nella sentenza, che quei colpi fossero intenzionalmente diretti solo contro il passeggero, e non contro la vittima designata, la quale non veniva colpita proprio perché protetta dal corpo del fratello, che rappresentava un ostacolo rispetto a detto bersaglio. La decontestualizzazione degli eventi compiuta nella sentenza ha, pertanto, impedito anche di applicare l'aggravante prevista dall'art. 82, comma 2, cod. pen., per la sussistenza di una aberratio plurioffensiva. Ricorre, peraltro, anche l'ipotesi del dolo alternativo, in quanto i killers erano al corrente della presenza, sulla stessa moto condotta dalla vittima designata, del fratello di questa, e dalla descrizione delle modalità del fatto, caratterizzata da spari esplosi durante l'inseguimento protrattosi per ben 400 metri, risulta evidente che i killers ebbero il tempo di valutare la situazione, e si determinarono a perseguire l'obiettivo premeditato, cioè l'uccisione di NC ND CH, eliminando ogni ostacolo, compreso quello costituito da suo fratello, agendo contro quest'ultimo con la medesima intenzionalità. Il dolo intenzionale è rimasto presente per tutta la durata dell'azione criminosa, protrattasi per un lasso di tempo significativo, idoneo a far ritenere sussistente in via autonoma la premeditazione anche dell'omicidio di IC ER CH, ben potendo la condotta criminosa essere, altrimenti, interrotta prima della sua uccisione. 4.2. Con il terzo motivo di ricorso contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato GI LE in un diverso procedimento. Tali dichiarazioni, consacrate in un verbale di interrogatorio reso in data 29 gennaio 2024, erano state depositate in udienza dal difensore il quale però, visto il parere adesivo del pubblico ministero, trasformava la richiesta di acquisizione in una di mera esibizione, depositando al loro posto una dichiarazione spontanea del medesimo imputato. Il procuratore generale chiedeva allora, autonomamente, l'acquisizione del verbale di quell'interrogatorio, ma la Corte di appello non la disponeva, dichiarandone la superfluità. Il provvedimento è errato, perché la Corte avrebbe dovuto acquisire l'atto ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quale nuova prova sopravvenuta, la cui acquisizione è prevista come doverosa e non discrezionale. Il rifiuto opposto dall'imputato di acquisire quel verbale di interrogatorio, inoltre, doveva essere valutato come il rifiuto a sottoporsi all'esame, sostituendolo con una dichiarazione spontanea scritta, per cui doveva applicarsi il disposto dell'art. 511-bis cod. proc. pen. 7 La motivazione della superfluità di quella prova, infine, è manifestamente illogica, trattandosi di dichiarazioni dell'imputato relative al fatto per cui è processo, ed è contraddittoria dal momento che la Corte ha voluto, invece, acquisire la dichiarazione spontanea avente ad oggetto la nnedesima vicenda, la quale è priva, però, di due circostanze fondamentali, che dinnostrano la consapevolezza del duplice bersaglio, ai fini della premeditazione, e il tentativo di depistaggio, dal momento che questo imputato, nelle dichiarazioni non acquisite, accusava CO LA di avere sparato a NC ND CH. 4.3. Con il quarto motivo del suo ricorso, il procuratore ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di nnotivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche a AL. La motivazione si fonda sulla sussistenza di un principio di ravvedimento, che sarebbe dimostrato dal versamento di un risarcimento parziale in favore di NC ND CH, ma è contraddittoria e manifestamente illogica, perché l'acquisizione del verbale di interrogatorio descritto in relazione al terzo motivo di ricorso avrebbe dimostrato l'insussistenza di tale ravvedimento, stante il depistaggio tentato, e perché la Corte di assise di appello non ha tenuto conto della totale assenza di risarcimento in relazione al più grave delitto di omicidio, ed ha concesso le attenuanti generiche in relazione alla pena irrogata per il delitto più grave, ma valorizzando una condotta tenuta solo con riferimento al reato satellite. 4.4. Con il quinto motivo di ricorso il procuratore ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento operato tra le attenuanti generiche e la recidiva, sempre in favore di LE. Lo stesso giudice di appello afferma che il bilanciamento operato è incongruo e contraddittorio, stante la gravità dei delitti comnnessi e di quelli oggetto della recidiva contestata, emettendo così una motivazione illogica e contraddittoria. 4.5. Con il sesto motivo di ricorso il procuratore contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al disconoscinnento dell'aggravante della premeditazione in favore dell'imputato non appellante NE. L'esclusione dell'aggravante, operata sulla base dei nnotivi di innpugnazione degli imputati appellanti, è stata estesa al coinnputato non appellante NE ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., ma tale nornna opera solo nel caso di accoglimento di un motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, nnentre la premeditazione è un'aggravante soggettiva. 4.6. Con il settimo motivo il procuratore ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. in favore dell'imputato LA. 8 La sentenza ha ritenuto che la ritrattazione, da parte di LA, sia intervenuta prima della chiusura del giudizio di primo grado, ma ha applicato tale condizione benché la relativa richiesta non costituisse un motivo di appello e fosse stata introdotta con una memoria tardiva, in quanto depositata il 06 maggio 2024, durante il processo in corso, dopo la scadenza del termine per la presentazione di motivi nuovi. La Corte ha motivato la sua decisione sostenendo che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tale causa di non punibilità deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, ma non ha tenuto conto del fatto che l'imputazione a carico dell'imputato è quella di cui all'art. 378 cod. pen., per la quale la scriminante della ritrattazione opera solo se si tratti di una smentita non equivoca, essendo insufficiente una mera ammissione parziale dei fatti veri. Come evidenziato dal giudice di primo grado, CO LA, in realtà, ha solo confessato le proprie responsabilità, peraltro già dichiarate dal collaboratore LA, senza una vera ritrattazione delle sue precedenti dichiarazioni in favore di AL e di LA. In ogni caso, l'art. 376 cod. pen. richiede uno scrutinio attento e una puntuale motivazione circa l'integralità della ritrattazione, assenti nella sentenza impugnata. 4.7. Infine, con l'ottavo motivo del suo ricorso, il procuratore ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in favore dell'imputato AZ OI. La sentenza afferma che a questo imputato avrebbe dovuto essere contestato il concorso nell'omicidio, ma non solo non dispone la trasmissione degli atti alla procura per procedere ad una incriminazione, ma applica la causa di non punibilità, ritenendola addirittura evidente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. La relativa motivazione è generica e apparente, in quanto la citata evidenza non sussiste, e non tiene conto del fatto che le dichiarazioni mendaci di AZ OI erano dirette a sviare le indagini nei confronti degli altri imputati, ma non del figlio ER. 5. Il ricorrente AT, con il primo motivo del suo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse. La Corte ne ha confermato la mera equivalenza in applicazione del divieto stabilito dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., ma ha omesso di tenere conto della risalenza nel tempo dei precedenti penali e del nuovo stile di vita adottato dal ricorrente, dimostrato anche dall'avere egli reso una piena collaborazione in merito ai fatti contestati. L'attuale stile di vita del ricorrente, neppure menzionato nella sentenza impugnata, meritava l'esclusione della recidiva, e la conseguente valutazione della prevalenza delle attenuanti. 5.1. Con il secondo motivo di ricorso, AT deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa applicazione nella misura massima della riduzione di pena prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen. La sentenza riconosce che egli ha reso piena confessione ed ha riferito anche particolari rilevanti, in merito alla sussistenza nei killers della volontà di compiere un'azione quanto meno violenta, ma poi ha applicato tale attenuante non nella misura massima, ma addirittura nella misura minima di un terzo. La motivazione di tale scelta è indicata nel fatto che il ricorrente non avrebbe ammesso integralmente i fatti, ma tale valutazione è errata, non avendo egli taciuto alcun particolare, pur avendo ovviamente una conoscenza della vicenda minore rispetto a quella degli organizzatori e degli esecutori materiali, e comunque è generica, non avendo la Corte di assise di appello precisato quali elementi sarebbero stati taciuti. 6. Il ricorrente AL, con il primo motivo del suo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati contestati. La sentenza di appello non ha risposto alla doglianza secondo cui è erronea l'attribuzione al ricorrente della responsabilità per il delitto di omicidio, dal momento che il collaboratore LA lo ha indicato non come colui che ha fornito le armi dirette a commettere quello specifico omicidio, ma genericamente come un tenutario di armi per conto altrui, che si limitava a tenerle occultate e a restituirle, su richiesta, a chi gliele aveva consegnate. La sentenza di primo grado non aveva indicato alcun elemento da cui desumere che il ricorrente fosse a conoscenza della destinazione di quelle specifiche armi, e la sua nnera intraneità alla consorteria criminale non può essere sufficiente per affermare la sua consapevole partecipazione all'omicidio, avendo il coimputato LA affermato di non avere informato il ricorrente circa i motivi della richiesta di effettuare detta consegna. La sentenza impugnata, invece, ha ribadito che il ricorrente doveva essere consapevole di contribuire alla finalità omicidiaria del clan, essendo a conoscenza dei conflitti che lo turbavano in quel periodo;
essa, pertanto, ha affermato che, pur non essendo provato che fosse a conoscenza del proposito di uccidere NC ND CH, egli era sicuramente consapevole che la richiesta delle armi era finalizzata a commettere omicidi, tale essendo la finalità del clan. Tale motivazione, però, prescinde dall'accertamento che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza dei conflitti che agitavano il clan, e del fatto che i capi avessero deciso di reagirvi usando la violenza. La motivazione, pertanto, è manifestamente illogica, e carente a fronte della precisa doglianza contenuta nell'atto di appello. 10 6.1. Con il secondo motivo di ricorso, AL deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio. La sentenza estende al ricorrente l'aggravante, ritenuta sussistente per il delitto di tentato omicidio, sulla base del principio che prevede tale estensione al concorrente che sia a conoscenza della altrui premeditazione, ma non indica alcun elemento da cui dedurre che egli ne era a conoscenza prima di consegnare le armi a chi gliene aveva fatto richiesta. La mera consapevolezza dell'avvenuta premeditazione di un agguato non sarebbe in ogni caso sufficiente per estendere detta aggravante al correo non partecipe alla sua organizzazione, potendo tale condotta non contenere il proposito di uccidere. 6.2. Con il terzo motivo del suo ricorso, AL deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. in relazione all'omicidio di IC ER SC ieri. La sentenza ne ha escluso l'applicabilità affermando che quell'omicidio, per quanto non premeditato, rientra in un quadro di normalità causale, ma la ricostruzione della vicenda da parte dei giudici di appello esclude tale normalità. Quand'anche il ricorrente avesse consegnato le armi nella consapevolezza della finalità dei complici di uccidere NC ND CH, egli non aveva alcun motivo di prospettarsi, e di accettare con dolo eventuale, l'omicidio di suo fratello, quale esito prevedibile dell'altra azione criminosa. Il concorso anomalo prevede che il correo risponda del reato diverso perché, pur non essendo tale evento da lui voluto, esso è comunque una conseguenza della sua azione: nel presente caso, secondo la sentenza stessa, l'omicidio di IC ER CH non è avvenuto per errore, ma è stato commesso a seguito di una decisione sopravvenuta nel momento stesso dell'azione, assunta dai soli esecutori materiali e autonoma rispetto alla decisione originaria, quella di ledere solo l'obiettivo designato. Il ricorrente, pertanto, può concorrervi solo a titolo di concorso anomalo, in quanto egli poteva essere a conoscenza, nel momento in cui consegnava le armi, solo della volontà dei killers di uccidere NC ND CH, non essendo stato neppure preventivato che questi potesse non essere trovato da solo, e tanto meno che potesse trovarsi in compagnia del fratello. 6.3. Con il quarto motivo di ricorso AL deduce l'omessa motivazione circa la richiesta di escludere l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. La sentenza è del tutto silente sul punto, mentre la questione appare rilevante, stanti anche i dubbi circa la consapevolezza del ricorrente in merito all'uso premeditato delle armi da lui consegnate. 11 6.4. Con il suo quinto motivo di ricorso, infine, AL deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. La sentenza ha escluso una riduzione della pena dicendo che per il capo 1) la pena era stata già individuata nel minimo edittale, gli aumenti per i reati satellite erano minimi, a fronte della gravità dei fatti, e l'art. 69 cod. pen. impediva la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, ma non ha tenuto conto della diversa posizione del ricorrente, rispetto ai complici direttamente coinvolti nell'omicidio, posizione che doveva portare ad una riduzione della pena a lui irrogata, quanto meno riducendo gli aumenti per i reati satellite. Quanto al divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69 cod. pen., si pone una questione di legittimità costituzionale, essendo tale divieto di ostacolo al rispetto del principio di proporzionalità della pena. 7. Il ricorrente GI, nell'unico motivo del suo primo ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'attribuzione di responsabilità per il delitto di omicidio e per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. Il concorso del ricorrente nel delitto di omicidio si esaurisce nella consegna, la sera prima del delitto, di un borsone contenente le armi e gli altri oggetti poi usati, il giorno successivo, per compiere l'azione, secondo quanto dichiarato dal collaboratore LA. Tali dichiarazioni, rese da un soggetto la cui attendibilità non è stata neppure valutata approfonditamente, non sono riscontrate dalla ripresa di una telecamera, come affermato in sentenza, perché quella ripresa mostra solo il ricorrente che esce dalla sua abitazione con un borsone, tra l'altro in due diversi orari, senza che si possa vederne il contenuto. La dichiarazione di LA, inoltre, non è costante, avendo egli dapprima escluso la presenza del ricorrente al momento della consegna delle arnni, poi ammesso la sua presenza ma usando una formula dubitativa. Inoltre non vi è prova che il ricorrente fosse a conoscenza dell'uso a cui tali armi erano destinate, avendo lo stesso LA ammesso di non averne parlato con lui e con AL, che ne era il detentore. La sentenza impugnata non solo non ha valutato le doglianze difensive circa la scarsa valenza probatoria della chiamata di correità fatta da LA, nna motiva il dolo del ricorrente di partecipare all'omicidio da un dato apodittico, asserendo cioè che AL, detentore delle armi, era un subordinato di questi, circostanza mai emersa nel processo, e deducendo da un'unica intercettazione, neppure individualizzante, che egli aveva partecipato ad un precedente agguato contro la stessa vittima. Tale motivazione è manifestamente illogica e comunque carente, non avendo i giudici neppure valutato la possibile applicabilità dell'ipotesi del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. 12 ("' 7.1. Nel primo motivo del suo secondo ricorso, GI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. L'appello prospettava specificamente tale doglianza, e la sentenza ha respinto l'applicazione dell'attenuante dicendo che l'omicidio di IC ER CH era un evento in concreto prevedibile, senza valutare che il ricorrente non poteva conoscere le modalità esecutive dell'agguato, premeditato solo a carico del fratello, ed in realtà ignorava anche l'avvenuta pianificazione del delitto ai danni di quest'ultimo, potendo ipotizzare che la consegna di un numero così elevato di armi fosse finalizzata a compiere una "stesa". 7.2. Con il secondo motivo del suo secondo ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la omessa esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al tentato omicidio di NC ND CH. La sentenza estende tale aggravante al ricorrente in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui ne risponde anche il complice consapevole dell'altrui premeditazione, ma non indica alcun elemento da cui dedurre che GI era a conoscenza del progetto omicidiario, non avendo egli neppure mai incontrato i killers prima della consegna delle armi, peraltro effettuata materialmente da AL, che le custodiva. 7.3. Con il terzo motivo del secondo ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge per la omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La sentenza afferma, sulla base delle dichiarazioni di LA, che GI partecipò alla consegna delle armi solo perché aveva agito da scorta in favore di AL, che guidava una moto rubata. Il ricorrente non compare in alcuna altra occasione: il ruolo da lui svolto, pertanto, è marginale e insignificante in relazione all'organizzazione e all'esecuzione dell'azione criminosa, per cui doveva essergli applicata l'attenuante in questione. 7.4. Con il quarto motivo del secondo ricorso, il ricorrente GI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la omessa esclusione della recidiva. La sentenza impugnata respinge il motivo di appello sul punto con una motivazione cumulativa e non individualizzata, senza spiegare perché la recidiva non possa essere esclusa con riferimento al ricorrente, di cui sono citati, come precedenti penali, delle condanne non definitive, facendo un riferimento generico alla personalità sua e di AL, e senza neppure valutare in concreto la gravità della condotta da lui tenuta. 7.5. Con il quinto motivo del secondo ricorso, infine, GI deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento 13 sanzionatorio, che è stato confermato nonostante l'esclusione, anche in suo favore, dell'aggravante della premeditazione per il delitto di omicidio consumato. Tale valutazione è manifestamente illogica. La Corte di assise di appello avrebbe dovuto escludere la recidiva, tra l'altro basata su una condanna per traffico di stupefacenti molto risalente nel tempo, concedendo così la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. Inoltre avrebbe dovuto motivare approfonditamente l'entità degli aumenti per i reati satellite, tenuto conto della loro significatività e del ruolo comunque meno grave attribuito dalla sentenza stessa a GI nel delitto di omicidio tentato. 8. Il ricorrente LE, in data 30 luglio 2025, ha depositato una memoria difensiva, con la quale replica alla doglianza del procuratore generale ricorrente circa l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, sottolineando che il coimputato LA confessò che il progetto era di uccidere il solo NC ND CH, essendo noto ai killers che egli viaggiava da solo, così dimostrando che la decisione di colpire anche il fratello maturò solo pochi istanti prima dell'azione stessa;
replica alla doglianza circa l'omessa acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso dall'imputato in altro procedimento, affermando che il suo difensore non ha mai chiesto di depositare tale atto, ma solo una dichiarazione spontanea scritta, come risulta dal verbale dell'udienza del 31 gennaio 2024, mentre fu il procuratore generale a chiedere tale acquisizione, peraltro al solo fine di valutare la personalità del reo, richiesta che fu rigettata dalla Corte di assise di appello;
replica alla doglianza circa la concessione delle attenuanti generiche definendola infondata, anche perché l'analogo beneficio concesso al coimputato NE non è stato impugnato con il ricorso, e definendo infondata la doglianza circa il bilanciamento con la recidiva, che all'epoca del fatto era relativa ad una sola condanna. 8.1. L'avv. Mascolo, per il suo assistito AT, in data 22 settembre 2025 ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del suo ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 1.1. Nel primo e nel secondo motivo del suo ricorso il procuratore propone una diversa valutazione dell'elemento soggettivo del reato di omicidio in danno di IC ER CH, tale da far ritenere sussistente anche per questo delitto l'aggravante della premeditazione, basandosi su una ricostruzione delle modalità del fatto parzialmente diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata. Secondo il procuratore ricorrente, infatti, l'omicidio del giovane, 14 fratello della vittima designata, sarebbe ricompreso nel medesimo disegno criminoso premeditato, cioè l'uccisione di NC ND CH, e sarebbe avvenuto o per un errore esecutivo, o per la necessità di abbattere l'ostacolo che si frapponeva tra i killers e la vittima, essendo il giovane seduto sulla moto dietro al fratello, così di fatto proteggendolo da spari provenienti da una direzione posteriore al veicolo stesso. Questa ricostruzione, per quanto approfondita e fondata su un elemento oggettivo, cioè le modalità dell'uccisione di IC ER CH, che fu colpito alla schiena, non è compatibile con la prova riferita nelle due sentenze di merito, costituita dalle ammissioni dell'imputato LA, il quale ha dichiarato che l'omicidio di NC ND CH era stato organizzato premeditando la sua sola uccisione, e che la decisione di colpire anche il fratello fu assunta nell'immediatezza del fatto, scoprendo che questi, in quella occasione, aveva accompagnato la vittima designata, salendo sulla stessa moto. CO LA, infatti, ha ricostruito l'operazione in termini dettagliati, come riportato alle pagine da 23 a 25 e da 31 a 39 della sentenza di primo grado, a cui quella di appello si è integralmente riportata, ed ha affermato, per quanto qui interessa, che il progetto omicidiario riguardava il solo NC ND CH, perché dall'osservazione svolta nei giorni precedenti all'agguato era emerso che egli si muoveva da solo, senza alcuna scorta (così alla pag. 23 della sentenza di primo grado), e che la decisione di uccidere anche l'altra persona a bordo della moto fu assunta nel momento in cui il loro obiettivo risultò trovarsi così accompagnato (pag. 39 della sentenza di primo grado). Il collaboratore LA, infatti, ha dichiarato che AT, che fungeva da vedetta, informò via radio lui e gli altri due killers che NC ND CH si era posto alla guida della moto;
tale informazione rendeva evidente che il passeggero non era l'obiettivo dell'agguato, ma forse i due complici non compresero questo particolare, e comunque il gruppo di fuoco decise di uccidere entrambi gli occupanti del veicolo, anche per l'incertezza su quale dei due fosse la vittima designata. L'estemporaneità della decisione di uccidere anche il passeggero della moto appare confermata dalla frase che GI AL disse a GI AT che, dopo il fatto, chiese cosa fosse accaduto, essendo questi a conoscenza della programmazione di un agguato solo ai danni di NC ND CH: "Purtroppo è andata così; che dobbiamo stare a fare mo', dobbiamo stare a piangere il morto pure?" (pag. 29 della sentenza di primo grado). La ragione della decisione di uccidere anche il fratello della vittima designata non è stata chiarita, né da LA né dagli altri due aggressori: da un lato vi sono le dichiarazioni del primo, circa il non essere stati i due giovani distinguibili, perché indossavano i caschi ed avevano "la stessa stazza" (ancora a pag. 39), 15 dall'altro lato vi è la possibilità che si volesse eliminare un potenziale testimone o un potenziale vendicatore. Quello che rileva è che LA ha affermato esplicitamente che, una volta scoperto che, quella mattina, la vittima era accompagnata, il commando assunse, solo in quel momento, la decisione di uccidere anche l'accompagnatore. Le dichiarazioni di LA sono state ritenute attendibili, anche perché fornite di molti riscontri, e lo stesso procuratore ricorrente non ne ha contestato la credibilità. Esse, pertanto, impongono di escludere che l'uccisione di IC ER CH sia avvenuta per errore: al contrario, essa è stata specificamente voluta, quale azione ulteriore rispetto a quella già programmata, cioè l'uccisione del solo NC ND CH. Esse impongono anche di escludere che la sua uccisione sia stata decisa per la necessità di eliminare un ostacolo che impediva la realizzazione del progetto premeditato: se gli assassini ignoravano l'identità del passeggero, ovvero non ne erano certi, non può ipotizzarsi che lo abbiano ucciso solo per riuscire a colpire il guidatore, potendo egli non costituire un ostacolo che impediva di raggiungere il vero obiettivo;
invero, il dubbio circa l'identità dei due giovani a bordo del motoveicolo non li ha indotti a desistere dall'azione omicidiaria, bensì li ha indotti ad aggiungere, all'omicidio premeditato, l'omicidio di un altro soggetto, solo perché presente. La necessità di uccidere il passeggero perché costituiva un ostacolo, ipotizzata dal procuratore ricorrente, non appare sussistere anche alla luce della descrizione dei movimenti degli assassini: dalle parole di LA e dalla ricostruzione dell'inseguimento, consentita dalla videocamera di sorveglianza di un distributore di benzina, risulta che l'auto degli inseguitori riuscì ad affiancare la moto su cui viaggiavano le due vittime, e in quel momento uno dei killers esplose il primo colpo, senza poter proseguire atteso che la sua pistola si inceppò (pag. 37 della sentenza di primo grado). L'azione premeditata, pertanto, prevedeva l'esplosione di colpi all'altezza dell'occupante della moto, e non dal retro di questa, con colpi esplosi alle spalle: essa di fatto escludeva, quindi, la sopravvenuta necessità di colpire per primo il passeggero, che è stato raggiunto da colpi alla schiena solo a causa dell'imprevisto malfunzionamento della prima pistola usata. Non vi è stata, pertanto, l'attuazione dell'unica azione omicidiaria premeditata, mutandone solo le modalità esecutive, bensì il sopravvenire di una nuova decisione, quella di uccidere, oltre all'obiettivo designato, anche il suo imprevisto accompagnatore. Il ricorso del procuratore, pertanto, non tiene conto della ricostruzione delle modalità del fatto, come esposta nelle due sentenze di merito, senza che alcuna parte ne abbia contestato la correttezza. 16 La manifesta illogicità della sentenza impugnata, però, deve essere valutata alla luce di dette modalità, e dei requisiti dell'aggravante della premeditazione, come indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo questa Corte, «Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575): la descrizione delle modalità del fatto dimostra che la decisione di uccidere anche l'accompagnatore di NC ND CH fu assunta nel momento in cui gli aggressori furono avvisati, da AT, della presenza di entrambi i soggetti a bordo della stessa moto ed iniziarono l'inseguimento di questa, per cui intercorsero solo pochi minuti prima della sua attuazione. Non è possibile, infatti, ipotizzare che la possibilità di dover uccidere altre persone fosse stata prevista dagli aggressori, e quindi inserita nel loro programma criminoso, anche solo come uno sviluppo eventuale: il complice che aveva svolto funzioni di vedetta aveva comunicato loro che NC ND CH si muoveva sempre da solo, a bordo di un'auto o di una moto, e non risulta, pertanto, che l'indicata eventualità fosse stata mai presa in esame ed inserita nell'organizzazione dell'agguato. Lo stesso LA, come sopra riportato, ha affermato che "era progettato che lui doveva stare solo, con la moto o con la macchina". La valutazione della Corte di assise di appello, secondo cui in relazione all'omicidio di IC ER CH deve escludersi la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione, non essendo stata la volontà di ucciderlo contemplata al momento della ideazione del progetto criminoso, è pertanto non manifestamente illogica, coerente con le risultanze istruttorie, e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, infatti, in casi analoghi ha escluso la configurabilità di detta aggravante, come deciso con la sentenza Sez. 1, n. 47880 del 05/12/2011, Rv. 251409 («I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo di fatto l'azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l'ideazione criminosa, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario»), e nella sentenza Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014, n. m., ampiamente citata nella sentenza impugnata, secondo cui tale aggravante è compatibile con il dolo alternativo e con la figura dell'aberratio perché, in entrambi i casi, l'azione 17 compiuta è stata prefigurata e voluta anticipatannente, anche se poi tale azione muta al momento della sua esecuzione materiale, per un errore esecutivo o per la decisione estemporanea di produrre l'uno o l'altro degli eventi preventivati. Ciò che caratterizza la premeditazione, oltre all'elemento di natura cronologica, è l'elemento di natura ideologica, per cui l'agente deve compiere l'azione materiale programmata e voluta, anche se ne mutano le modalità e l'evento: nel presente caso, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'azione materiale programmata e voluta consistesse solo nell'agguato a NC ND CH, con la finalità di ucciderlo, e che l'estensione dell'azione omicidiaria al soggetto che lo accompagnava, senza che la possibilità della sua presenza fosse stata ipotizzata e tenuta anticipatamente in considerazione, consegue ad una determinazione nuova e intervenuta solo pochi istanti prima della sua esecuzione. Tale valutazione appare, come detto, non manifestamente illogica né contraddittoria, e si sottrae pertanto al sindacato di legittimità, essendo il potere di questa Corte limitato alla verifica della sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non potendo essa sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (vedi Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il primo motivo del ricorso del procuratore generale deve, pertanto, essere respinto, unitamente al secondo motivo: la sentenza impugnata ha logicamente ritenuto che l'azione onnicidiaria in danno di IC ER CH sia stata compiuta con dolo intenzionale o diretto, e non con dolo alternativo, o in conseguenza di un errore nella individuazione dell'obiettivo. Secondo la ricostruzione dell'agguato compiuta dai giudici di merito, fondata per lo più sulle dichiarazioni di CO LA, i killers hanno voluto l'uccisione di entrambi i passeggeri della moto, pur avendo originariamente programmato l'uccisione di uno solo di essi, nella convinzione che questi avrebbe viaggiato da solo: i colpi contro l'ucciso non sono stati sparati per errore, o al solo scopo di colpire il soggetto che si trovava alla guida, ma sono stati indirizzati contro di lui volontariamente, essendo diventato anch'egli l'obiettivo degli aggressori. 1.2. Il terzo motivo del ricorso del procuratore è infondato, e deve essere anch'esso rigettato. L'omessa acquisizione del verbale dell'interrogatorio reso in data 29 gennaio 2024 dall'imputato GI AL, nell'ambito di un diverso procedimento, è stata motivata, dalla Corte di assise di appello, in applicazione dell'art. 603, connma 3, cod. proc. pen., e alla luce della opposizione delle difese. La Corte di secondo grado ha valutato, infatti, che tale acquisizione non fosse assolutamente necessaria per la decisione per cui, preso atto del mancato consenso dell'imputato, rilevante ai fini della utilizzabilità della dichiarazione ai sensi 18 dell'art. 238, comma 4, cod. proc. pen., ha ritenuto che essa non potesse essere disposta d'ufficio. Tale decisione è processualmente corretta: anche nell'ipotesi di una prova nuova o sopravvenuta, il giudice di appello non è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria al fine di assumerla, ma tale rinnovazione è conseguente alla valutazione della necessità della sua assunzione, potendo il giudice negarla quando ritenga detta prova manifestamente superflua o irrilevante (vedi Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334); infatti l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. è palesemente collegato al precedente comma 1, che subordina l'accoglimento della richiesta di assunzione di prove nuove, avanzata da una parte, alla valutazione del giudice di «non essere in grado di decidere allo stato degli atti». Il ricorso, pertanto, è errato laddove il procuratore afferma l'obbligatorietà dell'assunzione di detta prova. La valutazione di non necessità di questa, poi, non è manifestamente illogica o contraddittoria, dal momento che l'acquisizione di quel verbale di interrogatorio era sollecitata, dal procuratore richiedente, al solo fine di valutare la personalità dell'imputato, e non al fine di accertare i fatti o la responsabilità del medesimo. La decisione di acquisire, invece, una dichiarazione spontanea proveniente dal medesimo imputato non è in contraddizione con la mancata acquisizione del predetto verbale di interrogatorio, essendo tale decisione conforme al dettato dell'art. 494 cod. proc. pen., e non essendo tale dichiarazione mai assimilabile ad una «prova nuova» (vedi Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Rv. 281649). Del tutto infondata, infine, è l'affermazione secondo cui il mancato consenso all'acquisizione del verbale di interrogatorio reso dall'imputato in un diverso procedimento equivale al suo rifiuto di rendere l'esame, rifiuto che consentirebbe l'utilizzo di quel verbale ai sensi degli artt. 238, connnna 3, cod. proc. pen. e 511- bis cod. proc. pen., dal momento che detto esame non è stato mai richiesto, né dalla difesa né dalla stessa pubblica accusa. 1.3. Il quarto motivo del ricorso proposto dal procuratore generale è infondato. Questa Corte ha costantemente affermato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale principio, fornendo una motivazione precisa ed esaustiva in merito alla concessione delle attenuanti generiche all'imputato AL;
in particolare ha ritenuto rilevante, e dimostrativo di un principio di ravvedimento, il versamento di una somma non minima in favore della vittima del tentato omicidio, così applicando il criterio stabilito dall'art. 133, connma 2, n. 3), cod. 19 pen., oltre ai criteri, già valutati dal giudice di primo grado, della gravità dei fatti, della intensità del dolo e della vita anteatta del reo. La sua decisione, pertanto, è motivata in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, e si sottrae al giudizio di legittimità non potendo questa Corte, come già ricordato, sostituire una propria decisione a quella del giudice di merito, se non affetta dai vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1.4. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, per analoga ragione. La sentenza impugnata ha effettuato il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, in relazione all'imputato Palerrniti, tenendo conto della disposta esclusione dell'aggravante della premeditazione in relazione al più grave delitto di omicidio, e le ha ritenute equivalenti alla residua aggravante della recidiva, stanti la gravità di questa e i numerosi delitti contestati in questo procedimento. Anche in merito alla decisione sul bilanciamento delle circostanze, questa Corte ha stabilito che «Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La sentenza impugnata si è conformata a tale principio, in quanto la sua motivazione è logica e adeguata: i giudici di secondo grado hanno ribadito la valutazione negativa della personalità dell'imputato AL, della sua condotta complessiva, della gravità dei suoi delitti, motivi che avevano indotto il giudice di primo grado a negare la concessione delle attenuanti generiche precisando altresì che, in caso di loro concessione, in quella fase giustificabile soltanto con l'ammissione della propria responsabilità, esse non avrebbero potuto che essere ritenute minusvalenti rispetto all'aggravante della premeditazione. Essi, però, hanno doverosamente tenuto conto della minore gravità riconosciuta per il delitto di omicidio volontario, a seguito della esclusione della indicata aggravante, e della condotta positiva tenuta nel corso del giudizio, con il versamento di un iniziale risarcimento in favore di una delle vittime, cosicché la loro diversa valutazione conclusiva non appare contraddittoria, né manifestamente illogica. Non sussistono, pertanto, ragioni per l'annullamento della sentenza, neppure con riferimento a tale punto. 1.5. Il sesto motivo del ricorso del procuratore generale, relativo alla asserita erroneità della estensione dell'esclusione dell'aggravante in favore dell'imputato non appellante NE, è infondato. 20 Il procuratore sostiene essere stato violato l'art. 587 cod. proc. pen. perché l'aggravante della premeditazione ha natura soggettiva. Non vi è dubbio che tale aggravante abbia una natura soggettiva, dal momento che attiene all'elemento volitivo del delitto, ma l'art. 587 cod. proc. pen. esclude l'estensione al coinnputato degli effetti favorevoli dell'impugnazione altrui solo qualora questa sia «fondata su motivi esclusivamente personali». La soggettività idonea ad escludere la possibilità di estendere gli effetti positivi dell'impugnazione ai coimputati non impugnanti deve riguardare, quindi, i motivi dell'impugnazione stessa, non la natura del punto impugnato. Nel caso dell'aggravante della premeditazione, l'appello avverso la sua applicazione anche al delitto di omicidio consumato è stato proposto dall'imputato AL, per quanto risulta dalla sentenza di secondo grado, per motivi oggettivi, generali e non personali dell'impugnante, avendo questi sostenuto, già nel corso del giudizio di primo grado, l'insussistenza di detta aggravante in relazione al delitto indicato essendo mancata, da parte di tutti i killers, una preordinazione diretta a compiere quella specifica azione (vedi p. 204 e ss. della sentenza di primo grado, in nota). La richiesta di esclusione dell'aggravante non era fondata, pertanto, su motivi personali, bensì sull'affermazione della insussistenza della previsione e programmazione del reato di omicidio in danno di IC ER CH, oltre a quello in danno di suo fratello, da parte di tutti gli esecutori del delitto: correttamente, perciò, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che l'accoglimento di tale motivo dovesse giovare a tutti i soggetti a cui tale reato era, a vario titolo, contestato, risultando che, all'esito della loro valutazione, il fatto risultava dotato di una minore gravità oggettiva. 1.6. E' infondato il settimo motivo del ricorso del procuratore generale. Il ricorrente sostiene che la dichiarazione resa dall'imputato LA in data 03 marzo 2022, riportata alle pagine 109 e 110 della sentenza di primo grado, è stata erroneamente valutata come una ritrattazione, ai sensi dell'art. 376 cod. pen., avendo l'imputato reso solo una confessione delle azioni da lui compiute, e non una effettiva e completa ritrattazione di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari, al fine di aiutare i coimputati AL e LA ad eludere le indagini;
la Corte di assise di appello, perciò, avrebbe dovuto valutare approfonditamente la sua completezza e il suo valore senza applicare l'indicata causa di non punibilità, addirittura ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Queste affermazioni contrastano con la valutazione resa già dal giudice di primo grado, secondo il quale la confessione di questo imputato è stata completa, ed egli ha riferito nel dettaglio non solo le azioni da lui stesso compiute per eliminare i mezzi e gli strumenti usati per commettere i delitti, ma anche il coinvolgimento in tali azioni dei due coimputati AL e LA, l'aíuto 21 da loro richiesto e da lui prestato. Non vi è dubbio che, come affermato da questa Corte, «In tema di favoreggiamento personale, la ritrattazione, quale causa che elimina la punibilità, deve consistere in una smentita non equivoca della precedente dichiarazione, non essendo sufficiente una parziale ammissione di fatti veri» (Sez. 1, n. 32574 del 21/04/2023, Rv. 285050-02). Nel presente caso, però, sia il giudice di primo grado, alle pagine indicate e alla pag. 221 della sua sentenza, sia quelli di secondo grado, alla pag. 23 della sentenza, hanno ritenuto che la confessione di questo imputato contenesse anche una ampia ammissione delle condotte tenute dai due coimputati, con l'effetto di eliminare l'aiuto ad eludere le investigazioni ad essi precedentemente prestato, acquisendo così anche il valore di una ritrattazione (così definita alla pag. 23 della sentenza di secondo grado). La valutazione dell'idoneità di tali dichiarazioni a fungere da ritrattazione, fatta dai giudici di appello, è perciò logica e non contraddittoria, avendo l'imputato smentito le falsità in precedenza riferite, e affermato la verità dei fatti. E' pertanto correttamente motivata la declaratoria di insussistenza del reato, in applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen., limitatamente alla condotta di favoreggiamento consistita nel rendere dichiarazioni mendaci, contestata nell'unico capo 4), ed il motivo di ricorso proposto dal procuratore generale deve essere respinto. 1.7. E' infondato, infine, l'ottavo motivo di questo ricorso. Il procuratore ricorrente sostiene l'erroneità dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. in favore di AZ OI, perché egli avrebbe reso dichiarazioni mendaci non in favore del proprio figlio, ma in favore di altri imputati. La sentenza impugnata, però, valuta in maniera accurata l'imputazione a carico di questo imputato, evidenziando che a costui è stato contestato il delitto di favoreggiamento personale per avere reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni mendaci in merito alla propria condotta, quella di avere aiutato i killers, prima del compimento della loro azione criminosa, a nascondersi nel suo cortile con l'auto da usare per l'agguato. Tale condotta, essendo consistita in un aiuto fornito prima della commissione del delitto e al fine di renderlo possibile o, quanto meno, di facilitarne l'esecuzione, avrebbe potuto essere qualificata come una ipotesi di concorso materiale e morale nell'agguato stesso. Logicamente, pertanto, la Corte di assise di appello ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci rese da AZ OI, consistite nel negare del tutto di avere fornito tale aiuto, come risulta dallo stralcio di queste riportato alla pag. 24 della sentenza di secondo grado, oltre ad essere finalizzate a consentire ai complici di eludere le investigazioni della polizia, erano finalizzate anche ad eludere tali investigazioni in favore di sé stesso e di suo figlio, a cui la condotta di favoreggiamento è stata ugualmente contestata. 22 L'applicazione della scrinninante prevista dall'art. 384 cod. pen. è pertanto conforme alla legge, perché il mendacio era motivato dalla necessità di salvare sé stesso e il proprio figlio dalla prevedibile accusa di complicità nell'omicidio e nel tentato omicidio commessi dai complici. Il fatto che tale accusa non sia stata mai formalmente mossa a carico di questo imputato e di suo figlio non esclude l'applicabilità della causa di non punibilità, essendo la sua formulazione ampiamente prevedibile, stante il contributo materiale concretamente fornito al fine di consentire la consumazione di tali gravi reati (si veda, sul punto, Sez. 6, n. 21987 del 05/04/2023, Rv. 284709). La sentenza impugnata, pertanto, si è conformata ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico» (Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Rv. 278062), e «In tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen., postulando uno stato di necessità, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l'estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell'estraneo, agisca anche in favore di quest'ultimo» (Sez. 6, n. 32578 del 22/06/2022, Rv. 283618). Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata risulta priva del lamentato vizio di motivazione. 2. I due motivi del ricorso proposto da GI AT sono infondati, e devono essere rigettati. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta un vizio della sentenza per l'omessa valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse dal giudice di primo grado, sull'aggravante della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale e successiva all'esecuzione della pena, ritenuta sussistente da entrambi i giudici di merito. Il bilanciamento è stato effettuato in applicazione del divieto di prevalenza stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., ed il ricorrente, perciò, lamenta la mancata esclusione della predetta aggravante. Questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa a tale divieto, trattandosi di una deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento non irragionevole né arbitraria, in quanto relativa ad un'attenuante comune che, secondo quanto affermato dalla 23 stessa Corte costituzionale nelle sue sentenze n. 197/2023, n. 120/2023 e n. 63/2022, ha solo la funzione di adeguare la misura concreta della pena al minor disvalore del fatto, per la sussistenza di specifici elementi oggettivi o soggettivi, non quella di correggere la mancanza di proporzionalità della pena stessa (vedi Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv. 286747), e tale valutazione deve essere qui confermata. L'applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è pertanto possibile, in questo caso, solo previa esclusione dell'aggravante della recidiva qualificata, come contestata. La sentenza impugnata ha valutato la possibilità di disapplicare la recidiva, avendo il ricorrente formulato tale richiesta nell'atto di appello, nna l'ha motivatannente esclusa, affermando che i gravi, recenti e specifici precedenti penali dell'imputato sono «sintomatici di una maggiore pericolosità nella perpetrazione dei delitti contestati nel presente giudizio», fornendo così una motivazione conforme ai principi stabiliti da questa Corte (vedi Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425). Il ricorrente oppone a questa motivazione solo una propria, diversa valutazione, sostenendo che i precedenti penali consisterebbero in un unico «reato pregresso ... risalente nel tempo» e, soprattutto, che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa in considerazione del suo nuovo percorso di vita e della collaborazione prestata. La collaborazione con gli inquirenti è stata valorizzata nel decidere il trattamento sanzionatorio, dal momento che al ricorrente è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, connnna 3, cod. pen., mentre le attenuanti generiche sono state concesse riconoscendogli un ruolo secondario nella consumazione del delitto di omicidio. La sentenza impugnata contiene, pertanto, una motivazione adeguata e completa, stante anche l'assoluta genericità dell'affermazione di avere il ricorrente adottato un nuovo stile di vita. Deve, perciò, ribadirsi il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui « SU ... dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Una motivazione non manifestamente illogica né contraddìttoria, che, come quella qui impugnata, esponga con argomentazione adeguata le ragioni per cui un motivo di appello è stato respinto, ovvero un imputato è stato ritenuto pericoloso e non meritevole di un trattamento sanzionatorio più benevolo, si sottrae pertanto al sindacato di legittimità. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, per le medesime ragioni. 24 Le due sentenze di merito hanno riconosciuto l'importanza della collaborazione fornita dal ricorrente, tanto da concedergli, come detto, l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. Entrambe, però, hanno sottolineato la diversa qualità di tale collaborazione rispetto a quella fornita dal coimputato LA, ritenendola un «contributo rilevante» ma non un «enorme contributo», come affermato nella sentenza di primo grado;
la sentenza di secondo grado, poi, ha precisato il diverso contenuto di tale collaborazione, affermando che «il AT, a differenza del LA, non ha ammesso integralmente i fatti addebitatigli». L'applicazione dell'attenuante in misura inferiore al massimo, misura concessa invece al coimputato LA, è pertanto sorretta da un'adeguata motivazione. Deve evidenziarsi, peraltro, che la Corte di assise di appello ha applicato tale attenuante in misura prossima al massimo, riducendo la pena di anni ventuno di reclusione ad anni dieci e mesi sette di reclusione, quindi inferiore per un solo mese di reclusione alla massima riduzione concedibile: il ricorso, pertanto, è errato laddove sostiene che l'attenuante sia stata concessa «nella misura minima di un terzo», e non si confronta con la motivazione, dal momento che lamenta la mancata spiegazione delle ragioni di tale «concessione nella sua estensione minima». La sentenza impugnata, al contrario, anche sotto questo profilo contiene una motivazione adeguata, non illogica né contraddittoria, e non è perciò suscettibile di annullamento. 3. Anche il ricorso proposto da AR AL è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 3.1. Il primo motivo del suo ricorso, relativo alla ritenuta responsabilità per i delitti contestati, è infondato. La sentenza di secondo grado, sul punto, è dichiaratamente redatta secondo la struttura della "doppia conforme", e pertanto la sua motivazione «si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Esse ricostruiscono in modo completo l'attività materiale compiuta dal ricorrente e ne deducono, con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, la sua piena consapevolezza della programmazione e preparazione dell'agguato mortale in danno di NC ND CH, e delle sue prevedibili conseguenze mortali per chiunque avesse accompagnato la vittima designata. La ricostruzione è stata esposta in modo molto dettagliato dalla pag. 208 della sentenza di primo grado, fondandosi sulle dichiarazioni del coimputato LA, la cui attendibilità non è contestata dal ricorrente. L'obiezione difensiva, secondo 25 cui LA avrebbe indicato il ricorrente, genericamente, come il tenutario delle armi per conto dell'associazione crinninosa e non come colui che gli consegnò le stesse al fine di commettere l'omicidio, è stata già valutata nella sentenza di primo grado, e respinta motivatannente alle pagg. 209 e 210, evidenziando che detto collaboratore ha sempre dichiarato che AL, insieme a GI, portò a lui stesso e agli due killers il borsone contenente le armi, le maschere e i giubbotti antiproiettile, nella tarda serata del giorno precedente l'agguato. La dichiarazione di LA, inoltre, secondo tale sentenza è riscontrata dalla ripresa di una telecamera di sorveglianza posta presso l'abitazione in uso al coimputato GI, che mostra questi e il ricorrente che prelevano qualcosa di pesante dalla cantina, mediante un borsone (così alle pagg. 26 e 27 della sentenza di primo grado), e dalle parziali ammissioni dello stesso ricorrente, quanto meno di avere consegnato le armi usate nell'agguato, pur asserendo di averne ignorato la destinazione (pag. 30 della sentenza di primo grado, anche con riferimento a quanto egli confessò al coimputato AT, e pag. 212 in relazione a quanto egli confessò al coinnputato LA). Anche la consapevolezza che dette armi fossero destinate a compiere un agguato mortale, presumibilmente conoscendone l'obiettivo, e non una semplice azione difensiva o dimostrativa, come una "stesa", è stata ritenuta provata con una motivazione approfondita, non manifestamente illogica né contraddittoria, alle pagg. 211 e ss. della sentenza di primo grado, ribadita alle pagg. 17 e ss. di quella di secondo grado. La valutazione secondo cui AL, ed anche GI, erano a conoscenza delle tensioni del clan nei confronti di NC ND CH e della conseguente decisione di compiere un agguato ai suoi danni, e quella secondo cui la natura degli oggetti consegnati rendeva loro evidente che essi erano destinati a compiere un agguato mortale, in quanto consistenti non solo in numerose armi micidiali, ma anche in giubbotti antiproiettile e in maschere di lattice per nascondere il volto, non derivano solo da massime di esperienza, ma anche dalle dichiarazioni di altri imputati, come quelle dello stesso LA e persino di LA (così alla pag. 212 della sentenza di primo grado). La fondatezza di tali valutazioni, inoltre, è stata già affermata da questa Corte, non solo in termini generali, da Sez. U, n. 357 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574, ma anche, con specifico riferimento a questa vicenda, dalla sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, n.m., con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso del coimputato GI avverso l'ordinanza del tribunale del riesame emessa nei suoi confronti, sentenze citate entrambe dai giudici di appello. Il ricorso si limita a proporre nuovamente le medesime obiezioni già ampiamente e logicamente confutate dai giudici di merito, senza confrontarsi con 26 le loro motivazioni e con la giurisprudenza di legittimità sopra indicata, risultando pertanto affetto da una almeno parziale genericità e mancanza di specificità. 3.2. Anche nel secondo motivo di ricorso il ricorrente AL ripropone le medesime obiezioni in merito all'applicazione a lui stesso dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio, senza confrontarsi con le sentenze di merito. L'estensione di tale aggravante è una diretta conseguenza della ritenuta consapevolezza, anche da parte di questo ricorrente, della destinazione delle armi e degli altri oggetti da lui consegnati, a compiere un agguato di cui poteva facilmente prevedersi l'esito mortale: così alla pag. 214 della sentenza di primo grado, e alle pagg. 19-20 di quella di secondo grado. La valutazione espressa in tali sentenze si conforma al consolidato principio di questa Corte, espresso nelle pronunce citate al paragrafo precedente e in quella Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, Rv. 285761-02, secondo cui «L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione», ravvisandone la sussistenza, in particolare, nel caso del complice che è stato presente ai preparativi di un omicidio e al controllo delle armi (Sez. 1, n. 12879 del 24/01/2005, Rv. 231124). Le due sentenze di merito, infatti, hanno logicamente individuato nella consegna delle armi, avvenuta la sera precedente l'agguato, sia l'apporto volontario del ricorrente all'evento criminoso premeditato dai killers, sia l'acquisizione della piena conoscenza della loro premeditazione non di una generica azione criminosa ma di uno specifico evento mortale, conoscenza intervenuta anche in un tempo sufficiente per consentire di scegliere, eventualmente, di far prevalere i motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 2/09/2017, Rv. 271952). Il ricorso contesta genericamente tale valutazione, senza indicare in modo specifico un vizio della motivazione e di fatto chiedendo a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi di fatto, in contrasto con i poteri del giudice di legittimità. Questo motivo di ricorso, pertanto, è infondato, e deve essere respinto. 3.3. Nel terzo motivo di ricorso, AL contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. riproponendo gli argomenti già adeguatamente valutati e respinti dai giudici di merito nonché da questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal coimputato GI avverso l'ordinanza del tribunale del riesame. Alla pag. 213 della sentenza di primo grado, e alla pag. 20 di quella di appello, i giudici hanno affermato che il delitto di omicidio in danno di IC ER CH era uno sviluppo prevedibile dell'azione omicidiaria 27 premeditata e organizzata contro il fratello, e non può ritenersi, pertanto, che esso fosse "non voluto" dai complici diversi dagli esecutori materiali dell'agguato, stante la piena adesione, anche del ricorrente, all'organizzazione di un'azione diretta ad uccidere un avversario del clan. Tale affermazione si conforma ad una prima valutazione espressa da questa Corte, con la sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, n.m., citata ai paragrafi precedenti, che ha escluso la sussistenza di un'ipotesi di concorso anomalo ritenendo che la consegna delle armi si poneva come forma di rafforzamento, anche solo psichico, del proposito criminoso dei complici, idoneo per configurare il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. La valutazione delle due sentenze di merito, inoltre, è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la partecipazione ad un accordo per commettere un delitto con uso di armi da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non di concorso anomalo, per l'omicidio che il complice eventualmente commetta mediante l'uso di quelle armi, stante il preventivo consenso all'uso delle stesse e quindi il consenso prestato, di fatto, al verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). Il concorso anomalo, e la riduzione di pena prevista dal secondo comnna dell'art. 116 cod. pen., richiedono infatti che il reato diverso da quello programmato, commesso dal complice, «non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, n. 36315 del 26/05/2011, Rv. 250936), al punto che la giurisprudenza di legittimità ha sempre attribuito la responsabilità per concorso ordinario, e non per concorso anomalo, al concorrente in una rapina a mano armata, per il delitto di omicidio commesso dal complice a seguito di una decisione estemporanea, assunta a causa di una contingenza verificatasi nel momento esecutivo, essendo tale sviluppo prevedibile, anche se non programmato. Nel presente caso, le due sentenze di merito hanno logicamente valutato che la consapevolezza di partecipare, mediante la consegna di più armi micidiali, ad un agguato che aveva la finalità di uccidere un soggetto che si era posto in contrasto con la cosca e con i suoi interessi rendeva ampiamente prevedibile la possibilità di ledere altre persone, oltre all'obiettivo programmato, casualmente presenti nel momento degli spari e colpite a seguito di una deliberazione sopravvenuta, e che vi è stata, da parte del ricorrente, l'accettazione del relativo rischio. Tale valutazione è conforme al principio di questa Corte sopra richiamato, ed è infondato, pertanto, questo motivo di ricorso, che propone una interpretazione del fatto e della norma di cui all'art. 116 cod. pen. del tutto in contrasto con esso. 28 3.4. Il quarto motivo del ricorso di AL è infondato perché, pur non avendo la sentenza impugnata valutato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. riportandosi esplicitamente al motivo di appello formulato da questo imputato, essa ha esaminato tale argomento, ed ha ribadito la sussistenza di tale aggravante mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, in ordine alla quale essa costituisce, sul punto, una "doppia conforme". Alla pag. 17, iniziando l'esame della posizione del ricorrente e del coimputato GI, la sentenza afferma esplicitamente che «condivide e fa proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice in ordine alla responsabilità» dei predetti, per i reati loro ascritti al capo 1) dell'imputazione, che contiene anche la contestazione dell'aggravante indicata. Tale richiamo comprende, pertanto, anche la qualificazione del ricorrente come un intraneo all'associazione criminosa, il quale ha fornito il proprio apporto materiale e psichico alla commissione di tali delitti proprio in virtù di tale appartenenza, e condividendo la medesima finalità di rafforzare l'associazione, eliminando il suo membro che si era posto in contrasto con essa, e la medesima volontà di usare il metodo mafioso. L'intraneità del ricorrente alla cosca è stata esplicitamente dichiarata dal collaboratore LA, come ricordato alla pag. 210 della sentenza di primo grado, e la sua consapevolezza della finalità delle armi da lui consegnate ai killers è stata ampiamente valutata, come detto, alle pagg. 211 e 212 della stessa. Infine, la sussistenza dell'aggravante in questione è stata ampiamente valutata alle pagine da 231 a 234 della predetta sentenza, e ritenuta provata sia quanto alla finalità di agevolazione del clan, sia quanto all'utilizzo del metodo mafioso, elementi entrambi noti al ricorrente ovvero da lui prevedibili, e che secondo la giurisprudenza di legittimità impongono di estendere l'aggravante a tutti i concorrenti nel reato (vedi Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Rv. 285018). La struttura di "doppia conforme" impone di ritenere che tali valutazioni siano state interamente condivise dai giudici di appello, i quali hanno pertanto ribadito, di fatto, che al ricorrente, in quanto intraneo alla cosca e consapevole dell'uso programmato delle armi e degli altri oggetti da lui consegnati, si deve estendere l'aggravante in questione, nella sua duplice accezione, come contestata. Deve applicarsi, perciò, il principio di questa Corte secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e 29 giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima» (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Rv. 288566). La censura relativa all'omessa motivazione su detto motivo di appello è pertanto infondata, ed anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3.5. Deve, infine, essere dichiarato infondato, e rigettato, il quinto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato la congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado, evidenziando che la pena-base è stata contenuta nel minimo edittale, che anche gli aumenti per i reati satellite sono modesti, alla luce della gravità dei relativi fatti, e che sono state concesse le attenuanti generiche, per il ruolo meno centrale del ricorrente rispetto agli esecutori materiali dell'agguato e per le parziali ammissioni da lui rese nel corso del giudizio. Anche la richiesta di esclusione dell'aggravante della recidiva, al fine di concedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, superando il divieto stabilito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., è stata valutata, e respinta con una motivazione approfondita e logica, evidenziando la personalità fcfrtemente pericolosa del ricorrente e la sua elevata capacità a delinquere, avendo egli commesso reati anche dopo la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti comuni sulla recidiva reiterata è stata già ritenuta infondata al superiore paragrafo 2.1., al quale si rimanda;
nel presente caso, inoltre, tale questione non appare rilevante, perché la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, circa la gravità sia della condotta tenuta, sia della personalità del ricorrente, impone di valutare come altamente improbabile che tale prevalenza verrebbe riconosciuta, in caso di assenza del divieto stabilito dalla norma in questione. 4. I motivi dei due ricorsi proposti dall'imputato IC GI sono, in parte, analoghi a quelli avanzati da AR AL, così come analoga è la condotta da lui tenuta, pertanto il loro esame può riportarsi, per quanto conforme, alla valutazione espressa con riferimento al ricorso di quest'ultinno. 4.1. L'unico motivo del primo ricorso di questo imputato, relativo all'attribuzione di responsabilità per i delitti a lui ascritti, è infondato e deve essere rigettato. La struttura di "doppia conforme" della sentenza impugnata impone di leggere la motivazione relativa alla ricostruzione della condotta del ricorrente e alle prove a suo carico unitamente alla sentenza di primo grado che, come già valutato al superiore paragrafo 3.1., è molto dettagliata. 30 Essa si fonda sulle dichiarazioni del coimputato LA, la cui attendibilità è stata valutata in modo approfondito, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ed è confermata, in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente unitamente al coimputato AL, dai riscontri costituiti dalle riprese di una videocamera posta presso l'abitazione in uso al ricorrente, dalle dichiarazioni rese da AL ai coimputati AT e LA, relative anche al coinvolgimento del ricorrente, e dalle parziali ammissioni del predetto complice, quanto meno circa il contenuto del borsone e la natura di armi da sparo di parte degli oggetti consegnati. L'affermazione del ricorrente, secondo cui non sarebbe provato oltre ogni ragionevole dubbio il contenuto del borsone che egli portava uscendo dallo scantinato situato presso la sua abitazione, deve perciò essere respinta, stante la convergenza di tutti gli elementi acquisiti nel provare che esso conteneva, almeno in parte, le armi, i giubbotti antiproiettile e le maschere di lattice perfettamente aderenti al volto, che dovevano essere usati il giorno successivo per l'agguato
contro
NC ND SC ieri. E' infondata anche l'affermazione secondo cui LA non sarebbe stato costante nel riferire la partecipazione di GI alla consegna di detti oggetti: la sentenza di primo grado, alla pag. 210, ha infatti escluso ogni incertezza, ricordando che detto collaboratore ha costantemente dichiarato che la consegna venne effettuata anche da costui, unitamente a Campanaie. Il ricorrente, pertanto, chiede di fatto una diversa valutazione degli elementi probatori, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «SU ... dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, già sopra richiamata). Come già motivato al paragrafo 3.1., in relazione ad analogo motivo di ricorso del coimputato AL, la consapevolezza anche di questo ricorrente circa la destinazione di dette armi ed oggetti a compiere un agguato mortale e non una semplice azione dimostrativa, come una "stesa", o un'azione difensiva, è stata ritenuta sussistente con motivazione approfondita, non manifestamente illogica né contraddittoria, sia nella sentenza di primo grado, sia da quella di secondo grado. L'affermazione di tale consapevolezza è fondata sia sull'asserita conoscenza, riferita in particolare dal collaboratore LA, delle tensioni del clan verso NC ND CH e della decisione di compiere un agguato ai suoi danni, sia sulla natura degli oggetti consegnati: la prima valutazione è logica, in quanto è logico ritenere che GI, in quanto partecipe della cosca ed avente un ruolo superiore a quello di AL (come dichiarato da LA, 31 e riportato alle pagg. 209 e 210 della sentenza di primo grado), fosse costantemente informato delle problennatiche che coinvolgevano il clan e i suoi interessi, e delle decisioni assunte dai vertici per eliminarle;
la seconda valutazione deriva non solo da una massima di esperienza, ma anche dalle dichiarazioni di LA e di LA, ed è stata condivisa da questa Corte, nella sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, n.m., che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame pronunciata contro il ricorrente, come riportato nelle due sentenze di merito e come già riferito nel superiore paragrafo 3.1. Peraltro l'affermazione secondo cui la natura dei beni consegnati rendeva evidente che l'azione organizzata era un agguato mortale e non una "stesa" o un'attività difensiva, perché per tali diverse operazioni non sarebbero stati impiegati i giubbotti antiproiettile e le maschere in lattice per travisare il volto, non è stata contrastata dal ricorrente, che non si confronta con essa. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere ritenuta priva dei vizi lamentati in questo ricorso, il quale deve, perciò, essere rigettato. 4.2. Il primo motivo del secondo ricorso proposto dal ricorrente GI, relativo all'omessa applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 116, comnna 2, cod. pen., approfondendo una questione solo genericamente sollevata nel primo ricorso, è infondato e deve essere respinto. Come già valutato nel superiore paragrafo 3.3., alla cui motivazione si rimanda, le due sentenze di merito si sono conformate al consolidato principio di questa Corte, secondo cui «L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato conne esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 cod. pen. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241574). Il concorso anomalo, con la conseguente riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'art. 116 cod. pen., richiede infatti che il reato diverso da quello 32 programmato, commesso dal complice, «non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 5, n. 36315 del 26/05/2011, Rv. 250936). I giudici di merito, come già riferito in relazione al ricorso di Cannpanale, hanno valutato che il delitto di omicidio in danno di IC ER CH era uno sviluppo prevedibile dell'azione omicidiaria premeditata e organizzata contro il fratello, e non può ritenersi, pertanto, che si sia trattato di un evento "non voluto" dai complici diversi dagli esecutori materiali dell'agguato, stante la consapevolezza, sussistente in questo ricorrente come valutato al paragrafo precedente, dell'avvenuta organizzazione di un'azione diretta ad uccidere un avversario del clan, e stante la sua adesione a tale piano, dimostrata dalla consegna delle armi e degli altri oggetti. Tale condotta, secondo la sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, già citata ai paragrafi precedenti, ha operato come adesione al proposito altrui ed anche come rafforzamento di tale proposito, ed è pertanto idonea a configurare il concorso ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 4.3. Altrettanto infondato, e da rigettare, è il secondo motivo del secondo ricorso di questo imputato, relativo all'applicazione dell'aggravante della premeditazione in relazione al delitto di tentato omicidio in danno di NC ND CH. Le due sentenze di merito hanno esteso a questo ricorrente tale aggravante con una motivazione che, diversamente da quanto affermato nel ricorso, appare approfondita in merito alla sua consapevolezza della finalità a cui erano destinati le armi e gli altri oggetti da lui consegnati ai tre killers. La loro comune motivazione, infatti, richiama le affermazioni del collaboratore LA circa la conoscenza, all'interno della cosca, dello stato di tensione creato dalla condotta oppositiva di NC ND CH, e della volontà di reagire ad essa con un'azione micidiale, nonostante che, per la regola del "sottinteso" vigente nelle associazioni criminose, tale volontà e lo stesso nome della vittima designata non venissero pronunciati esplicitamente (così alle pagg. 211 e 212 della sentenza di primo grado, e alle pagg. 18-20 di quella di appello). Da tale consapevolezza discende la valutazione della piena adesione del ricorrente all'agguato mortale premeditato in danno di NC ND CH, adesione dimostrata anche dalla volontaria consegna delle armi e degli altri oggetti;
essa impone l'estensione al medesimo dell'aggravante della premeditazione, essendo da lui conosciuta la premeditazione altrui, in conformità al principio di questa Corte, già riportato al superiore paragrafo 3.2., al quale si rimanda. 33 Anche in questo motivo il ricorso non si confronta adeguatamente con dette motivazioni, né con la valutazione della significatività della tipologia degli oggetti consegnati, oltre alle armi, benché questa Corte, nella citata sentenza Sez. 1, n. 42538 del 22/06/2022, dichiarativa della inammissibilità del ricorso contro l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame nei confronti di questo ricorrente, abbia ritenuto costituire una massima di esperienza la circostanza che il trasporto di tali oggetti consenta al trasportatore di comprendere che essi sono destinati al compimento di un'azione omicidiaria. 4.4. Nel terzo motivo del secondo ricorso, GI lamenta l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., stante il ruolo del tutto defilato da lui svolto, avendo solo fatto da scorta al tenutario delle armi, il solo Campana le. La doglianza si fonda su una ricostruzione della propria condotta contrastante con quanto contenuto nelle due sentenze di merito: GI, lungi dall'avere solo scortato il AL, è stato ripreso dalla videocamera posta nei pressi della sua abitazione mentre si recava nello scantinato con un borsone apparentemente vuoto, e ne usciva portando la medesima borsa riempita con del materiale sicuramente pesante, avendo quindi acquisito egli stesso, almeno in parte, gli oggetti da consegnare ai killers;
inoltre, secondo le dichiarazioni di LA, egli ha partecipato alla consegna a questi ultimi del borsone e del suo contenuto, avvenuta in presenza sua oltre che di AL (così alla pag. 220 della sentenza di primo grado). Il collaboratore LA ha anche descritto il ricorrente come un partecipe della cosca, di grado sovraordinato a AL, il quale era solo il suo «ragazzo» (pag. 209 della medesima sentenza), ed è pertanto logica la conseguente valutazione, secondo cui AL necessariamente obbediva alle istruzioni di GI, e non avrebbe effettuato una consegna così importante senza avvisarlo. Gli elementi di prova contenuti nelle due sentenze, e con i quali il ricorso non si confronta, dimostrano pertanto che il ricorrente ha partecipato attivamente all'acquisizione delle armi e degli altri oggetti, e alla loro consegna ai complici designati quali esecutori dell'azione omicidiaria. La valutazione che la sua responsabilità non possa essere ritenuta attenuata affermando che egli e AL siano stati «soltanto custodi delle armi», contenuta alla pag. 213 della sentenza di primo grado e richiamata da quella di appello attraverso la sua struttura di "doppia conforme", e che quindi non possa essere applicata l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., appare logica e non contraddittoria, essendo stato il ricorrente pienamente coinvolto nell'organizzazione dell'agguato. Tale attenuante, secondo la norma stessa, sussiste quando il contributo fornito dal coimputato sia stato «di minima importanza», e questa Corte ha precisato che «per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di 34 cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Rv. 284771). Appare pertanto corretta l'affermazione della insussistenza di tale attenuante nel caso di specie, espressa alla pag. 31 della sentenza impugnata, perché il contributo fornito da questo ricorrente, unitamente al coimputato AL, è stato fondamentale, avendo egli consegnato ai killers sia le armi, sia gli altri oggetti indispensabili per compere l'aggressione mortale così come programmata. Il motivo di ricorso deve, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato. 4.5. Anche il quarto motivo del secondo ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente lamenta una omessa motivazione in merito alla sussistenza della recidiva e al diniego della sua esclusione, ma tale doglianza è palesemente infondata. La sentenza di primo grado aveva già motivato il rilevante peso della recidiva contestata al ricorrente, in quanto reiterata, specifica e conseguente a reati commessi dopo l'esecuzione della pena: il richiamo a condanne non ancora definitive era stato inserito solo per lumeggiare l'attualità della sua personalità criminale, dimostrata dalle condanne definitive già riportate, anche se risalenti nel tempo. La sentenza impugnata ha valutato il relativo motivo di appello e lo ha nnotivatamente disatteso, affermando esplicitamente l'impossibilità di disapplicare la recidiva stante la personalità criminale del ricorrente che, oltre a riportare le condanne che hanno determinato la contestazione dell'aggravante in questione, ha continuato a delinquere nonostante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Tale motivazione è logica e non contraddittoria, e si sottrae pertanto al giudizio di legittimità, non potendo questa Corte sostituire ad una valutazione fornita del giudice di merito, se non viziata, una propria e diversa valutazione basata sui medesimi elementi, anche in merito alla pericolosità del soggetto (vedi Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, sopra già citata). Il fatto che tale motivazione sia unica, in quanto riferita anche alla posizione del coimputato AL, è del tutto irrilevante, non derivando da questa forma stilistica una violazione delle regole motivazionali o una incomprensibilità della motivazione stessa;
il ricorrente, peraltro, non indica alcuna specifica violazione, limitandosi a formulare una doglianza generica. 4.6. E' manifestamente infondato, infine, il quinto motivo del secondo ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio. 35 La sentenza impugnata ha motivato in maniera logica e conforme al diritto la conferma della pena irrogata dal giudice di primo grado, nonostante l'esclusione dell'aggravante della premeditazione con riferimento al delitto di omicidio consumato in danno di IC ER CH: la sussistenza dell'aggravante della recidiva reiterata impedisce in ogni caso la valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, nonostante la riduzione del numero e della gravità di queste ultime, e l'impossibilità di disapplicare la recidiva è stata adeguatamente motivata, come valutato al precedente paragrafo 4.5. E' errata, al contrario, l'affermazione del ricorrente, secondo cui alla esclusione dell'aggravante della premeditazione avrebbe dovuto far seguito la disapplicazione della recidiva: le due aggravanti hanno significati e finalità diverse, attenendo l'una alla gravità del reato e l'altra alla personalità del colpevole, ed è evidente che l'esclusione della prima non spiega alcun effetto sulla valutazione della seconda, che deduce dalle condanne precedenti la maggiore pericolosità dell'imputato, la sua maggiore capacità a delinquere e la maggiore riprovevolezza della sua condotta. Quanto alla dosimetria della pena, con riferimento agli aumenti irrogati per i reati satellite, la motivazione della sentenza impugnata, circa la loro adeguatezza stante la loro modesta entità nonostante la rilevante gravità dei singoli delitti, è logica e sufficiente, nonché conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). Anche questo motivo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, tutti i ricorsi proposti devono essere dichiarati infondati, nel complesso dei loro motivi, e rigettati. Tale decisione comporta la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mentre tale condanna non deve essere applicata alla parte pubblica, secondo quanto stabilito da Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650.
P.Q.M.
36 Rigetta il ricorso del procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. Rigetta inoltre i ricorsi di AL AR, GI IC e AT GI e li condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore