Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Nr.664/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 16.05.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Calaciura (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel Viale della Regione n. 61 C.F._2
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l' , in Caltanissetta nella via Rosso di San Controparte_3
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 09.05.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che in data 15.10.2019, nello svolgimento del proprio lavoro di meccanico, durante la discesa a terra dell'apparato del cambio di un grosso mezzo meccanico, subiva un infortunio sul lavoro, procurandosi una lesione da sforzo alla spalla omolaterale destra, che gli causava “la rottura post- traumatica del tendine sovraspinoso spalla Dx”, infortunio per il quale veniva indennizzato a norma delle leggi sulla Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie
- gli dava diritto a godere di un Danno Biologico complessivo pari all'8%.
Nel tempo aggravatesi le condizioni, in data 28.09.2020 l'odierno ricorrente si sottoponeva ad intervento di Riparazione della cuffia dei rotatori con vite metallica e Borsectomia subacromiale con anestesia del plesso.
Pertanto, ritenuto che l'infortunio subito era di gravità tale da giustificare il riconoscimento di una percentuale di inabilità superiore a quella riconosciuta dall'Ente, ed in particolare, una percentuale non inferiore all'11%, in data 02.07.2021 faceva richiesta di visita medica collegiale in contraddittorio.
l' con provvedimento del 10.08.2021 rigettava la richiesta, “ritenendo la percentuale CP_1
di danno biologico richiesta nettamente sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e/o funzione interessati”.
Tanto premesso, ritenendo che dall'infortunio sul lavoro occorsogli erano residuati postumi invalidanti in misura superiore a quanto riconosciuto con il presente ricorso chiedeva: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare nullo e comunque illegittimo il provvedimento dell' che non ha riconosciuto la giusta percentuale di inabilità permanente CP_1
a seguito di infortunio per i postumi di cui in premessa.
Conseguentemente condannare l' sede di Caltanissetta, in persona del Direttore pro CP_1
tempore e legale rappresentante, a costituire in favore del Signor la Parte_1 rendita di inabilità permanente con una percentuale superiore a quella riconosciuta dall'Ente convenuto, ed in ogni caso non inferiore al 16% sommando la preesistenza lavorativa, e a corrispondere allo stesso le differenze ancora dovute a decorrere dalla data della domanda ad oggi con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Disporre CTU medico - legale al fine di accertare lo stato di inabilità, per i postumi di cui è portatore il ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di avere anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1
ricorso.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, è stata rinviata ai sensi dell'art. 127 ter cpc all'udienza del 16.05.2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dal solo Ente resistente alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n.
14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative. Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto.
Nel caso di specie non è in contestazione la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso al ricorrente in data 15.10.2019 ma esclusivamente la percentuale di invalidità derivata dall'evento.
Pertanto, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare l'invalidità permanente conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente. Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. ha segnatamente Persona_1
argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Entrando pertanto nella fase valutativa non possiamo fare a meno di ribadire che il danno professionale del sig. ha un stretto Pt_1
nesso causale con l'attività svolta dallo stesso ed è tale da inficiare gravemente la sua integrità psico-fisica, sia per il dolore persistente che recede soltanto con analgesici importanti e riposo assoluto, sia perché materialmente è impossibilitato a svolgere con continuità la propria attività giornaliera.
Nelle tabelle valutative legate al D.Ministeriale 38/2000, esistono delle voci che vindividuano i postumi riscontrati e descritti e cioè la voce n.36 che dice. cicatrice non interessanti il volto ed il collo distrofiche e discromiche con valore fino a 5%. A tale cicatrice considerato l'esame descritto ci sembra giusto assegnare il valore del 3% la voce227 che dice: esiti di lesione delle strutture muscolotendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale con valore fino al 4%. Ci sembra equo assegnare a tale postumo il valore di 4% La voce 223 che dice “Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con valore di 25% per il lato Dx e 20% per il lato sx.
Certamente la situazione descritta non individua un anchilosi di spalla, ma non c'è una voce intermedia che individua la limitazione funzionale descritta e pertanto possiamo usare per analogia tale voce. Per quanto detto ci sembra equo assegnare a tale disfunzione articolare il valore di 8%.
Alla luce di tali valori ci sembra giusto assegnare un valore complessivo dei postumi rilevati nella misura del 10%.
In conclusione, nella speranza di avere ottemperato all'incarico del sig Giudice, in scienza e coscienza e quale professionista specialista in Ortopedia e Traumatologia, a nostro parere al danno biologico rilevato sul ricorrente in stretto nesso causale con la sua attività lavorativa, può essere assegnato il valore del 10%”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Per tutto quanto esposto e considerato, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che ha riportato, in seguito all'infortunio sul lavoro Parte_1
occorso in data 15.10.2019, un danno valutato nella misura del 10% determinando un aggravamento delle condizioni preesistenti che andrà associato al danno biologico già in precedenza riconosciuto dall' . CP_1
Il ricorrente, pertanto ha diritto all'erogazione del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. DLSG 38/2000 e per l'effetto condanna l' a erogare le corrispondenti CP_1
differenze.
Avuto riguardo al riconoscimento di una percentuale di danno biologico inferiore a quella richiesta dal ricorrente le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- accerta e dichiara che in seguito all'infortunio sul lavoro occorso in data 15.10.2019,
[...]
ha riportato un grado di invalidità permanente pari al 10% e, pertanto, ha Parte_1 diritto all'erogazione del relativo indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2° lett. DLSG 38/2000 in ragione delle corrispondenti differenze rispetto all'importo già riconosciuto ed erogato dall' ; CP_1
- compensa le spese del giudizio tra le parti;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto. CP_1
Caltanissetta, 09 giugno 2025
Il GOP
Maria Zammito