Sentenza 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/10/2022, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01519/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2022, proposto da
Ariete Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Susanna Bufardeci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria
del silenzio-inadempimento del Comune di Nardò in ordine alla richiesta di revisione dei prezzi, avanzata dalla ricorrente in data 29/04/2021, ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006, relativamente ai servizi cimiteriali erogati in esecuzione del contratto (Rep. n. 6019 del 08/07/2013 – CIG: 3953082A74), stipulato a seguito di aggiudicazione con determinazione dirigenziale n. 38 del 23/01/2013, e successive determinazioni di prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to A. Caiffa in sostituzione degli avv.ti S. Sticchi Damiani e S. Bufardeci per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) la società ricorrente espone di aver stipulato, previa gara, contratto rep. n. 6019 dell’8 luglio 2013 col Comune di Nardò, per la gestione dei servizi cimiteriali per 5 anni, contratto privo di una specifica clausola di revisione prezzi (doc. 2 ricorso);
- b) in seguito alla variazione dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, venivano rideterminati gli importi in € 259.557,52 compresa IVA;
- c) con delibera G.M. n. 287 del 08/09/2014, a seguito di collocamento a riposo del custode del cimitero, venivano affidati alla ricorrente anche i servizi aggiuntivi di custodia per l’importo mensile di € 1.600,00 oltre IVA 22%, per un totale annuo di € 23.424,00;
- d) con delibera G.M. n. 83 del 09/03/2015 la Giunta prendeva atto dell’accordo, intercorso tra i lavoratori della Società Ariete e l’Amministrazione Comunale, su un ulteriore incremento dei servizi straordinari di estumulazione e bonifica dei campi di inumazione e, a seguito di ciò, l’importo annuale dei canoni risultava ammontare ad € 292.981,52;
- e) con deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 13/04/2018, nelle more della definizione degli atti necessari per l’avvio della nuova procedura di evidenza pubblica ed il successivo affidamento del servizio, veniva stabilita la prosecuzione dei servizi cimiteriali da parte della Società Ariete sino al 30.09.2018;
- f) con deliberazione dirigenziale n. 283 del 17/04/2018 (doc.5 ricorso) veniva affidata alla società Ariete la prosecuzione dei servizi de quibus sino al 30/09/2018, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto di appalto Rep. n. 6019 del 08/07/2013 nonché alle condizioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 287 del 08/09/2014, con la quale erano stati affidati alla ricorrente i servizi aggiuntivi di custodia, ed alla delibera di G.C. n. 83 del 09/03/2015 con la quale era stato affidato un incremento dei servizi straordinari di estumulazione e bonifica;
- g) con deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del 28/09/2018 (doc.6 ricorso), nelle more della definizione del procedimento di individuazione del nuovo contraente, venivano impegnate le somme occorrenti per la prosecuzione fino al 31/12/2018 dei servizi cimiteriali già oggetto del precedente contratto;
- h) con determinazioni dirigenziali n. 10 del 10/01/2019 (doc.7 ricorso) e n. 281 del 30/04/2019 venivano impegnate le somme relative al periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 per la prosecuzione dei servizi cimiteriali che avevano già formato oggetto del precedente contratto ai medesimi patti e condizioni, in favore della Società Ariete, la quale garantiva i servizi cimiteriali sino alla data del 31/07/2019;
- i) in data 31/07/2019 veniva formalizzata la riconsegna del servizio (doc.8 ricorso);
- j) in data 31/12/2019 la deducente ditta chiedeva al Comune di Nardò e otteneva il rilascio di attestazione dei servizi eseguiti presso il cimitero comunale (doc.9 ricorso);
- k) in data 29 aprile 2021, la deducente società avanzava formale richiesta di revisione prezzi in riferimento al contratto Rep. n. 6019 del 08/07/2013 avente ad oggetto i servizi cimiteriali (v. doc. 1 ricorso), recante prot. n. 21501/2021 del 30 aprile 2021 (doc. 10 ricorso);
- l) nessun riscontro, nemmeno negativo, perveniva da parte dell’Amministrazione Comunale;
- m) di tale silenzio-inadempimento si duole la ricorrente col gravame in esame, notificato al Comune di Nardò via pec in data 26 maggio 2022;
- n) la ricorrente chiede che, ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 (vigente all’epoca del contratto del 2013 e a mente del quale “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ”), venga accertato il silenzio-inadempimento del Comune di Nardò a fronte della richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla società ricorrente datata 29 aprile 2021 e che, per l’effetto, il Comune venga condannato ad avviare il relativo procedimento (con relativa istruttoria) e a concluderlo con provvedimento espresso;
- o) alla camera di consiglio del 27 settembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che, nella materia de qua , la giurisprudenza ha rilevato quanto segue:
- a) l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006 “… (che riprende la formulazione già contenuta nell'art. 6 della l. n. 537/1993) è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079; T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2017, n. 9531)…” (T.A.R. Lazio, Roma, 9 novembre 2020, n. 11577);
- b) “ … la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2015, n. 159) ” (T.A.R. Lazio, Latina, 24 dicembre 2021, n. 698).
3) Rilevato, con riferimento al caso di specie, che:
- a) dalla determinazione dirigenziale n. 283 del 17 aprile 2018 (doc. 5 ricorso) risulta che la gestione dei servizi cimiteriali è stata affidata alla ricorrente per 5 anni con contratto rep. n. 6019 dell’8 luglio 2013 (con scadenza naturale al 15 aprile 2018), con l’aggiunta (giusta delibera G.M. n. 287 dell’8.9.2014) del servizio di custodia, oltre alla presa d’atto (delibera di G.M. n. 83 del 9.3.2015) dell’accordo tra i lavoratori della società ricorrente e il Comune in ordine all’incremento dei servizi straordinari di estumulazione e bonifica dei campi di inumazione;
- b) con la stessa determinazione dirigenziale n. 283 del 17 aprile 2018, preso atto delle relative delibere di Giunta, si affidava, fino al 30.9.2018, la prosecuzione dei servizi cimiteriali alla ricorrente “ agli stessi patti e condizioni del precedente contratto di appalto Rep. n. 6019 del 08.07.2013 (…) nonché alle condizioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 287 del 08.09.2014, con la quale sono stati affidati i servizi aggiuntivi di custodia, ed alla Delibera di G.C. n. 83 del 09.03.2015 con la quale è stato affidato un incremento dei servizi straordinari di estumulazione e bonifica ”;
- c) i suddetti servizi venivano prorogati fino al 31 luglio 2019 (v. delibera G.M. n. 447 del 28.9.2018, v. determinazione dirigenziale n. 10 del 10.1.2019, v. verbale di riconsegna del 31 luglio 2019, docc. 6,7, 8 ricorso).
4) Ritenuto quindi che:
- a) alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, vada applicato, nel caso di specie, l’art. 115 D. Lgs. n. 163/2006;
- b) il ricorso vada accolto e, per l’effetto, vada dichiarato l’obbligo del Comune di Nardò di attivare il procedimento di revisione prezzi a fronte dell’istanza della ricorrente datata 29 aprile 2021, con adozione del relativo provvedimento espresso;
- c) le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO