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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RO AV, Presidente e Relatore FEDELE GIOVANNI, Giudice VAGNONI DOMENICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P_IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Lecce Nei Marsi - Piazza Monumento 67050 Lecce Nei Marsi AQ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 287 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso inviato in data 7 marzo 2025, il Difensore dell' - Azienda Territoriale Residenziale impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato (notificato il 12.12.2024), emesso dal Comune di Lecce Nei Marsi (AQ) ed inerente all'imposta I.M.U. per l'anno 2019, avente un importo complessivo di €.17.100,00.
Nell'impugnativa si prospettava l'illegittimità dell'atto de quo - in via principale - per violazione dell'art. 13, comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 ed introdotto dalla Legge n.147/2013, atteso che l'ente impositore avrebbe preteso indebitamente l'imposta accertata perché gli immobili in esame (e le loro pertinenze ex art. 817, cod. civ.) sarebbero esclusi dall'assoggettamento all'IMU, in quanto rientranti nella categoria “alloggi sociali” ed in quanto sarebbero stati assegnati proprio dal Comune (e non dall'ATER) in base alle disposizioni della legge regionale n. 96 del 25 ottobre 1996 e s.m.i.
In data 10 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Lecce Nei Marsi, contestando la domanda della ricorrente e chiedendone il respingimento.
In data 11 novembre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria respingeva l'istanza di sospensione ed all'esito dell'odierna udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed, invero, risulta deficitaria la dimostrazione da parte della ricorrente in ordine all'inquadramento degli immobili oggetto di accertamento nell'ambito della categoria di “alloggi sociali”, presupposto ineludibile per beneficiare dell'esenzione tributaria dalla stessa invocata.
Deve sul punto premettersi che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
Applicando tale costante orientamento ermeneutico al caso in esame, a fronte dell'incontestata circostanza - che rappresenta il presupposto impositivo dell'I.M.U. - del possesso da parte dell' Ricorrente_1 degli immobili oggetto di accertamento, quest'ultima si è limitata a rappresentare unicamente che tali beni rientrerebbero nella categoria di “alloggi sociali”, senza fornire alcuna effettiva, specifica ed individualizzante dimostrazione (che dev'essere effettuata in concreto e con riferimento ad ogni immobile;
cfr. Cass. civ. sez. V, ordinanza 23.10.2024, n. 27529) su tale fondamentale ed ineludibile requisito, che avrebbe legittimato l'esenzione tributaria invocata ex art. 13, comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011.
Come affermato dalla Corte Suprema di cassazione nell'ordinanza del 23.5.2024 n. 14511, con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021);
1.5. in tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l'annualità d'imposta 2014.
L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.). Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).
L'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica. Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dall'ente ricorrente, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
Deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente non ha provveduto (con riferimento all'annualità in questione) a presentare - entro il 30.6.2020 - l'indispensabile dichiarazione del possesso dei requisiti.
Deve, pertanto, reputarsi che l'assenza del compimento da parte della ricorrente di tale onere di comunicazione, espressamente previsto per ottenere l'invocata esenzione - ex art. 13, co. 10°, D.L. n. 201 del 2011 -, abbia comportato la definitiva decadenza da tale beneficio fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 8.11.2022, n.37385).
La declaratoria di soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.1.843,00 (milleottocentoquarantatre/00), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 22 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Davide RO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RO AV, Presidente e Relatore FEDELE GIOVANNI, Giudice VAGNONI DOMENICO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 177/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P_IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Lecce Nei Marsi - Piazza Monumento 67050 Lecce Nei Marsi AQ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 287 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso inviato in data 7 marzo 2025, il Difensore dell' - Azienda Territoriale Residenziale impugnava l'avviso di accertamento sopra indicato (notificato il 12.12.2024), emesso dal Comune di Lecce Nei Marsi (AQ) ed inerente all'imposta I.M.U. per l'anno 2019, avente un importo complessivo di €.17.100,00.
Nell'impugnativa si prospettava l'illegittimità dell'atto de quo - in via principale - per violazione dell'art. 13, comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 ed introdotto dalla Legge n.147/2013, atteso che l'ente impositore avrebbe preteso indebitamente l'imposta accertata perché gli immobili in esame (e le loro pertinenze ex art. 817, cod. civ.) sarebbero esclusi dall'assoggettamento all'IMU, in quanto rientranti nella categoria “alloggi sociali” ed in quanto sarebbero stati assegnati proprio dal Comune (e non dall'ATER) in base alle disposizioni della legge regionale n. 96 del 25 ottobre 1996 e s.m.i.
In data 10 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Lecce Nei Marsi, contestando la domanda della ricorrente e chiedendone il respingimento.
In data 11 novembre 2025 questa Corte di Giustizia Tributaria respingeva l'istanza di sospensione ed all'esito dell'odierna udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed, invero, risulta deficitaria la dimostrazione da parte della ricorrente in ordine all'inquadramento degli immobili oggetto di accertamento nell'ambito della categoria di “alloggi sociali”, presupposto ineludibile per beneficiare dell'esenzione tributaria dalla stessa invocata.
Deve sul punto premettersi che, se è vero che incombe sull'Amministrazione l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, è anche vero che, in tema di agevolazioni tributarie, è chi vuol far valere una qualsiasi forma di esenzione o agevolazione che deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che ne legittimano la richiesta (cfr. Cass. civ., 28.3.2019, n. 8627).
Applicando tale costante orientamento ermeneutico al caso in esame, a fronte dell'incontestata circostanza - che rappresenta il presupposto impositivo dell'I.M.U. - del possesso da parte dell' Ricorrente_1 degli immobili oggetto di accertamento, quest'ultima si è limitata a rappresentare unicamente che tali beni rientrerebbero nella categoria di “alloggi sociali”, senza fornire alcuna effettiva, specifica ed individualizzante dimostrazione (che dev'essere effettuata in concreto e con riferimento ad ogni immobile;
cfr. Cass. civ. sez. V, ordinanza 23.10.2024, n. 27529) su tale fondamentale ed ineludibile requisito, che avrebbe legittimato l'esenzione tributaria invocata ex art. 13, comma 2° lett. b) del D.L. 201/2011.
Come affermato dalla Corte Suprema di cassazione nell'ordinanza del 23.5.2024 n. 14511, con riguardo alla circostanza che si tratti di alloggi sociali, in diritto va precisato che l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.L. 31.8.2013 n. 102, conv. in legge 28.10.2013 n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unità immobiliari richiamate dall'art. 8, comma 4 Dlgs. 504/1992 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall'IMU a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all'abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr. Cass. nn. 39799 del 14/12/2021 e 37342 del 29/11/2021);
1.5. in tale ultima ipotesi, l'esenzione dall'imposta risulta, quindi, prevista dall'art. 4 del D.L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è applicabile nel caso di specie, avente ad oggetto l'annualità d'imposta 2014.
L'analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela, dunque, che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell'ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie.
Il legislatore, infatti, all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di Euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, risultando, dunque, evidente la volontà del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli «sociali», che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011 cit.). Non è dunque invocabile un'assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi sociali, che è preclusa, inevitabilmente, dalla corretta applicazione del principio generale e inderogabile in materia fiscale che prevede che «in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati» (cfr. Cass. n. 20135/2019, Cass n. 15407/2017, 4333/2016, 2925/2013 e 5933/2013).
L'esenzione dal pagamento è prevista, pertanto, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008.
In particolare, è alloggio sociale l'unità immobiliare destinata ad uso residenziale ed oggetto di locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato, essendo configurati, tali immobili come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Allo scopo di ravvisare il requisito oggettivo dell'imposta, occorre, quindi, distinguere gli «alloggi sociali», così come sopra definiti normativamente, dagli altri alloggi, siccome nella nozione di abitazione principale, per la quale è possibile applicare l'esenzione dell'imposta, vanno ricompresi anche gli immobili che, pur essendo di proprietà dell'ente, sono in sede di locazione destinati e inquadrabili tra gli alloggi sociali, in quanto idonei e volti a soddisfare la medesima finalità pubblica. Lo stesso Dipartimento delle Finanze, nella risposta n. 15 delle FAQ del 3 giugno 2014, citata dall'ente ricorrente, ha peraltro precisato che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato mentre in tutti gli altri casi, in cui non si può ricollegare nell'ambito dell'alloggio sociale l'immobile posseduto dagli Istituti in questione, si applica la detrazione di Euro 200.
Deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente non ha provveduto (con riferimento all'annualità in questione) a presentare - entro il 30.6.2020 - l'indispensabile dichiarazione del possesso dei requisiti.
Deve, pertanto, reputarsi che l'assenza del compimento da parte della ricorrente di tale onere di comunicazione, espressamente previsto per ottenere l'invocata esenzione - ex art. 13, co. 10°, D.L. n. 201 del 2011 -, abbia comportato la definitiva decadenza da tale beneficio fiscale (cfr. Cass. civ., sez. VI, 8.11.2022, n.37385).
La declaratoria di soccombenza della ricorrente ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione collegiale - rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.1.843,00 (milleottocentoquarantatre/00), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 22 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Davide RO