TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2544/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 21.6.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTANGELO ROSA LORETA, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Varrone n. 4, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MORRA ANNAMARIA LETIZIA, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via G. Savonarola 15, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Canosa di Puglia il Controparte_1
18.10.2010 (atto n. 102, parte II, serie A, anno 2010) e dall'unione con il quale sono nati i minori Per_1
e .
[...] Persona_2 Con decreto del 27.6.2023 è stata fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 28.6.2023.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 27.2.2024, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla dichiarazione di separazione personale, ma contestando le ulteriori conclusioni di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 16.10.2024 e depositata telematicamente il
18.10.2024.
All'udienza del 12.2.2025 le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella predetta convenzione.
Quindi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.3.2025, la causa è stata riservata in decisione al Collegio
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole Per_ relative ai figli minori nata il [...], e , nato il [...], non sono in contrasto con gli Per_2 interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Canosa di Puglia il 18.10.2010 alle condizioni indicate nella convenzione del 16.10.2024, depositata telematicamente il 18.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 102, parte II, serie A, anno 2010).
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 21.6.2023
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SANTANGELO ROSA LORETA, giusta Parte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via Varrone n. 4, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MORRA ANNAMARIA LETIZIA, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Canosa di Puglia alla via G. Savonarola 15, è elettivamente domiciliato;
Resistente
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione dal Parte_1 coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario in Canosa di Puglia il Controparte_1
18.10.2010 (atto n. 102, parte II, serie A, anno 2010) e dall'unione con il quale sono nati i minori Per_1
e .
[...] Persona_2 Con decreto del 27.6.2023 è stata fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 28.6.2023.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 27.2.2024, si è costituito , non Controparte_1 opponendosi alla dichiarazione di separazione personale, ma contestando le ulteriori conclusioni di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, come da convenzione sottoscritta da entrambe le parti il 16.10.2024 e depositata telematicamente il
18.10.2024.
All'udienza del 12.2.2025 le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella predetta convenzione.
Quindi, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.3.2025, la causa è stata riservata in decisione al Collegio
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole Per_ relative ai figli minori nata il [...], e , nato il [...], non sono in contrasto con gli Per_2 interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, ne va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Canosa di Puglia il 18.10.2010 alle condizioni indicate nella convenzione del 16.10.2024, depositata telematicamente il 18.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 102, parte II, serie A, anno 2010).
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli