Articolo 23 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
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1 settembre 1984
Art. 23. (Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra) 1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entita' doppia della loro durata:
a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;
b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.
2. L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all'articolo 25 della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi gia' iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli titolari di pensione a carico dell'istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al 30 novembre 1979.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984
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