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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2131/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4.02.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'avv.
Taulant Aliraj per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2 dichiara la contumacia.
L'avv. Taulant si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2024 promossa da:
(c.f.: ) nato in [...], Albania il 06.12.1974, attualmente Parte_1 C.F._1 dimorante in Rovigo (RO) alla via Padre A. F. Giuliati n. 23, con l'Avv. Taulant Aliraj
e contro
, in persona del signor Prefetto p.t., Codice Fiscale: , Controparte_1 P.IVA_1
In punto: RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPULSIONE EX ART. 18, D.LGS. 150/2011; ART. 281 UNDECIES C.P.C. E ART. 1, COMMA 2 BIS, D.L. 241/2004
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.02.2024 il ricorrente (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 nato in [...], Albania il 06.12.1974, attualmente dimorante in Rovigo (RO) alla via Padre A. F.
Giuliati n. 23, chiedeva l'annullamento del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di il CP_1
29/01/2024, n. Prot. 05/12-b10 area IV, Prot. Uscita n. 0005075 del 29/01/2024, notificato in pari data dalla Questura di . CP_1
La non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
****
Il ricorrente risulta vivere in Italia dal 1992 e di avere nel corso degli anni riunito a sé la propria famiglia, ad oggi composta dalla moglie e tre figli, tra i quali , nato a [...] Persona_1 CP_1
11/07/2011, ancora minorenne, e tuttora residente a . CP_1
Narrava il signor di avere riportato diverse condanne penali (per fatti compresi tra il 2005 ed il Pt_1
2010), a seguito delle quali gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Successivamente, a seguito della condizione di clandestinità, il ricorrente riceveva alcune condanne dal giudice di pace con pena dell'ammenda e, quindi, si separava dalla moglie, solamente di fatto, stante l'impossibilità, in assenza dei documenti di soggiorno da parte del sig. , di iniziare la procedura Pt_1 giudiziale di separazione e scioglimento del matrimonio.
Riferiva, inoltre, il ricorrente di avere iniziato nel 2012 una relazione sentimentale con la sig.ra
[...]
cittadina rumena residente in Italia e con la quale aveva avuto una figlia, Persona_2 [...]
Persona_3
Raccontava, quindi, il ricorrente, di aver presentato domanda per la protezione speciale e di essere quindi uscito dallo Stato, in pendenza del ricorso, onde evitare di diventare clandestino, rappresentando comunque alla Questura di essere padre della figlia minore cittadina europea, nonché del figlio Per_3 minore , residente a . Faceva quindi ingresso in Italia in data 4.11.2023, per vedersi poi Per_1 CP_1 in data 4.11.2023 notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. D. Lgs. 286/1998 e contestualmente il decreto di espulsione,
pagina 2 di 3 qui impugnato. Il signor , onde non diventare clandestino, pur rappresentando la propria Pt_1 situazione familiare – due figli minori residenti a – si rendeva disponibile a lasciare il paese. CP_1
Va dato conto che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato ricevuta del permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Udine, ex art. 19, c. 2, lett. c), D. Lgs. 286/98, per convivenza del ricorrente medesimo con la sorella cittadina italiana, dando conto che il relativo procedimento di rilascio era in corso di conclusione, essendosi in data 28/06/2024 il sig. recato presso l'Ufficio Pt_1
Immigrazione della Questura di Udine, al fine delle acquisizioni fotodattiloscopiche.
Tali sopravvenute circostanze comprovano l'attuale inespellibilità del ricorrente. Ad ogni buon conto, va esaminata la fondatezza del ricorso.
Con il decreto di espulsione la contestava al signor la presenza illegale sul territorio CP_1 Pt_1 nazionale in quanto non in possesso di un titolo di soggiorno e la mancata presentazione della dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della L. 68/2007. Quanto alla prima contestazione, il signor ha dimostrato di essere uscito e rientrato in Italia per Pt_1 non diventare clandestino e da ultimo di aver fatto ingresso nel territorio nazionale in data 4.11.2023, con ciò comprovando che alla data del 29.01.2024, a prescindere dal titolo di soggiorno, egli vi era ancora regolarmente presente, non essendo ancora trascorso l'intero periodo di 90 giorni che per legge un cittadino albanese può trascorrere continuativamente sul territorio nazionale nell'arco di sei mesi.
Quanto alla dichiarazione di presenza, vale ricordare che per gli ingressi avvenuti ai sensi dell'art. 1 della L. 68/2007 la presenza, per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di
Schengen – quale è l'Albania – va dichiarata con l'apposizione del timbro di frontiera sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Risulta comprovato che il signor ha soddisfatto Pt_1 l'obbligo di dichiarazione di presenza tramite timbro d'ingresso apposto in data 04/11/2023 dall'autorità di frontiera, come da documento in atti. Spese compensate attesa la peculiarità della materia
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, annulla il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Rovigo il 29/01/2024, n. Prot. 05/12-b10 area
IV, Prot. Uscita n. 0005075 del 29/01/2024 e notificato in pari data. Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 4.02.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3
SEZIONE IMMIGRAZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2131/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e contro
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 4.02.2025 alle ore 10.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza, è comparso l'avv.
Taulant Aliraj per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice, dato atto della regolare notifica al resistente e della mancata costituzione, ne CP_2 dichiara la contumacia.
L'avv. Taulant si riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2131/2024 promossa da:
(c.f.: ) nato in [...], Albania il 06.12.1974, attualmente Parte_1 C.F._1 dimorante in Rovigo (RO) alla via Padre A. F. Giuliati n. 23, con l'Avv. Taulant Aliraj
e contro
, in persona del signor Prefetto p.t., Codice Fiscale: , Controparte_1 P.IVA_1
In punto: RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPULSIONE EX ART. 18, D.LGS. 150/2011; ART. 281 UNDECIES C.P.C. E ART. 1, COMMA 2 BIS, D.L. 241/2004
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.02.2024 il ricorrente (c.f.: ) Parte_1 C.F._1 nato in [...], Albania il 06.12.1974, attualmente dimorante in Rovigo (RO) alla via Padre A. F.
Giuliati n. 23, chiedeva l'annullamento del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di il CP_1
29/01/2024, n. Prot. 05/12-b10 area IV, Prot. Uscita n. 0005075 del 29/01/2024, notificato in pari data dalla Questura di . CP_1
La non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_1
****
Il ricorrente risulta vivere in Italia dal 1992 e di avere nel corso degli anni riunito a sé la propria famiglia, ad oggi composta dalla moglie e tre figli, tra i quali , nato a [...] Persona_1 CP_1
11/07/2011, ancora minorenne, e tuttora residente a . CP_1
Narrava il signor di avere riportato diverse condanne penali (per fatti compresi tra il 2005 ed il Pt_1
2010), a seguito delle quali gli è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Successivamente, a seguito della condizione di clandestinità, il ricorrente riceveva alcune condanne dal giudice di pace con pena dell'ammenda e, quindi, si separava dalla moglie, solamente di fatto, stante l'impossibilità, in assenza dei documenti di soggiorno da parte del sig. , di iniziare la procedura Pt_1 giudiziale di separazione e scioglimento del matrimonio.
Riferiva, inoltre, il ricorrente di avere iniziato nel 2012 una relazione sentimentale con la sig.ra
[...]
cittadina rumena residente in Italia e con la quale aveva avuto una figlia, Persona_2 [...]
Persona_3
Raccontava, quindi, il ricorrente, di aver presentato domanda per la protezione speciale e di essere quindi uscito dallo Stato, in pendenza del ricorso, onde evitare di diventare clandestino, rappresentando comunque alla Questura di essere padre della figlia minore cittadina europea, nonché del figlio Per_3 minore , residente a . Faceva quindi ingresso in Italia in data 4.11.2023, per vedersi poi Per_1 CP_1 in data 4.11.2023 notificato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. D. Lgs. 286/1998 e contestualmente il decreto di espulsione,
pagina 2 di 3 qui impugnato. Il signor , onde non diventare clandestino, pur rappresentando la propria Pt_1 situazione familiare – due figli minori residenti a – si rendeva disponibile a lasciare il paese. CP_1
Va dato conto che, nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato ricevuta del permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Udine, ex art. 19, c. 2, lett. c), D. Lgs. 286/98, per convivenza del ricorrente medesimo con la sorella cittadina italiana, dando conto che il relativo procedimento di rilascio era in corso di conclusione, essendosi in data 28/06/2024 il sig. recato presso l'Ufficio Pt_1
Immigrazione della Questura di Udine, al fine delle acquisizioni fotodattiloscopiche.
Tali sopravvenute circostanze comprovano l'attuale inespellibilità del ricorrente. Ad ogni buon conto, va esaminata la fondatezza del ricorso.
Con il decreto di espulsione la contestava al signor la presenza illegale sul territorio CP_1 Pt_1 nazionale in quanto non in possesso di un titolo di soggiorno e la mancata presentazione della dichiarazione di presenza di cui all'art. 1, comma 2, della L. 68/2007. Quanto alla prima contestazione, il signor ha dimostrato di essere uscito e rientrato in Italia per Pt_1 non diventare clandestino e da ultimo di aver fatto ingresso nel territorio nazionale in data 4.11.2023, con ciò comprovando che alla data del 29.01.2024, a prescindere dal titolo di soggiorno, egli vi era ancora regolarmente presente, non essendo ancora trascorso l'intero periodo di 90 giorni che per legge un cittadino albanese può trascorrere continuativamente sul territorio nazionale nell'arco di sei mesi.
Quanto alla dichiarazione di presenza, vale ricordare che per gli ingressi avvenuti ai sensi dell'art. 1 della L. 68/2007 la presenza, per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di
Schengen – quale è l'Albania – va dichiarata con l'apposizione del timbro di frontiera sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Risulta comprovato che il signor ha soddisfatto Pt_1 l'obbligo di dichiarazione di presenza tramite timbro d'ingresso apposto in data 04/11/2023 dall'autorità di frontiera, come da documento in atti. Spese compensate attesa la peculiarità della materia
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, annulla il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Rovigo il 29/01/2024, n. Prot. 05/12-b10 area
IV, Prot. Uscita n. 0005075 del 29/01/2024 e notificato in pari data. Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 4.02.2025. Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian
pagina 3 di 3