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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M A T E R A
S E Z I O N E C I V I L E
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 598/2023, avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso, promossa ex artt. 703
c.p.c. e 1168-1169 c.c. da:
(c.f. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Valentino (c.f. C.F._2
CONTRO
(c.f. ) con l'Avv. Paola Controparte_1 C.F._3
Moles (c.f. ) C.F._4
*******
Il Giudice
Dr. Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2025, visti gli atti e lette le conclusioni delle parti costituite, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso proposto ex articolo 703 c.p.c. e 1168-1169 c.c., Pt_1
, lamentando che il giorno successivo all'attuazione coattiva ex
[...]
articolo 669 duodecies c.p.c. del primo editto possessorio (cfr. R.G.
1053-1/2021), il resistente avesse nuovamente impedito al ricorrente di accedere, tramite il varco per cui è causa, al vano frapposto tra la sua proprietà e quella del fratello, apponendo ex novo un pannello in legno, ha chiesto l'immediata reintegra nel possesso come, peraltro, già
Pag. 1 accertato nelle precedenti ordinanze del Tribunale, in atti meglio indicate.
Nello specifico, il ricorrente ha premesso che dopo quattro procedimenti incardinati dinnanzi al Tribunale di Matera, non ha ottenuto, a causa del contegno dell'odierno resistente, la piena tutela possessoria invocata, poiché quest'ultimo, all'indomani dell'esecuzione delle opere eseguite ex articolo 669 duodecies c.p.c., avrebbe nuovamente intercluso il passaggio, sì da rendere del tutto vana la tutela giudiziale conseguita.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 22.5.2023, si è costituito il quale non ha Controparte_1
contestato di aver apposto il pannello, né di averlo posizionato il giorno successivo all'attuazione coattiva del 18.10.2022, limitandosi a difendere la legittimità dell'opera eseguita in forza di regolare CILA presentata dalla defunta madre delle parti in causa, . Controparte_2
Sulle questioni si
OSSERVA
1.
Preliminarmente, sulla base della prospettazione del fatto articolata dal ricorrente, l'azione promossa dal ricorrente va qualificata come azione di reintegrazione nel possesso.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo;
l'azione è altresì concessa
a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio
Pag. 2 o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.”
Nella specie, è circostanza pacifica che l'indomani dell'immissione in possesso del ricorrente a seguito del procedimento promosso ex articolo
669 duodecies c.p.c., il resistente abbia ex novo apposto un pannello - non importa se assicurato o meno al muro con travi (cfr. infra) - sì da attentare nuovamente alle ragioni dell'attuale ricorrente, la validità delle quali era stata attestata nella precedente ordinanza possessoria del
Tribunale (e confermata dal Collegio in sede di reclamo).
La tutela autonoma del possesso è posta a presidio del principio generale
“ne cives ad arma ruant” ed è giustificata dall'urgenza dell'intervento dell'autorità per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento del terzo, ma è costruita in maniera tale da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo l'eventuale e successivo giudizio petitorio.
Nel giudizio possessorio, con il quale l'ordinamento assicura protezione allo jus possidendi in quanto tale (possideo quia possideo), assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale, mentre è ad essa estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso e, in particolare, alla sua rispondenza ad un titolo valido.
L'articolo 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di
Pag. 3 altro diritto reale. Il comma secondo prescrive, inoltre, che “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa” (cd. possesso mediato o detenzione qualificata).
Elementi strutturali del possesso sono il corpus (ossia il potere di fatto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1140 c.c.) e l'animus, ossia la componente soggettiva della fattispecie che si indentifica, nel caso di asserito possesso, con l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale (animus rem sibi habendi).
Presupposti dell'azione di reintegrazione sono: l'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e il compimento di un'azione configurabile come spoglio.
Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa-effetto fra la condotta dello spoliator e la lesione possessoria.
In tema di azione di reintegrazione, quindi, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (cfr. Cass. civ., n. 1087/1989; Cass. civ., n. 4625/1987; Cass. civ., n. 6741/1986).
L'elemento oggettivo dello spoglio è costituito dalla privazione totale o parziale del possesso o della detenzione realizzata con violenza o clandestinità. Il fatto mediante il quale si realizza la privazione deve
Pag. 4 dipendere dal comportamento dell'agente e riguardare non tanto la cosa quanto l'esercizio del possesso e della detenzione, nel senso che vi è spoglio sia quando si recide il rapporto di disponibilità del soggetto sull'oggetto, svuotandolo del suo fine mediante una diretta attività sulla cosa, sia quando lo si impedisce, frapponendo unilateralmente un ostacolo insuperabile al possessore, anche senza incidere direttamente sul bene.
Legittimato ad esperire l'azione di spoglio è chi si asserisce possessore, compossessore o detentore.
Onere del ricorrente è innanzitutto allegare la sussistenza dell'esercizio di un previo potere di fatto avente le caratteristiche del diritto dominicale o di altro diritto reale.
Giova rammentare che, in tema di azioni a tutela del possesso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire il principio secondo cui è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso altrui in atto, sovverta, violentemente o clandestinamente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nella convinzione di operare secundum ius (cfr. Cass. civ.,
n. 5215/2014), rilevando a tal fine i requisiti soggettivi della relativa azione a tutela del possesso, vale a dire l'animus spoliandi dell'autore dello spossessamento, che compie l'atto illecito contro la volontà, espressa o presunta, del possessore ovvero a sua insaputa, anche se convinto di agire nell'esercizio di un proprio diritto reale, ed il corrispondente animus possidendi della vittima dello spoglio, che mediante la tutela possessoria mira a ripristinare lo stato di fatto preesistente e ad essere reintegrata nel possesso della cosa (cfr. Cass. civ., n.
1745/1985).
Pag. 5 È indubbio che l'apposizione di un pannello, il quale impedisca il varco e l'accesso ad un vano o ad un locale, costituisca un vero e proprio spoglio ancorché lo stesso non sia assicurato in maniera salda e stabile al muro con delle travi. Sul punto, si osserva che anche la semplice restrizione o riduzione delle facoltà inerenti al potere della vittima comporta uno spoglio. La Cassazione sostiene, infatti, che in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (cfr. Cass. 1494/2013). Sulla scorta di quanto detto, è del tutto ininfluente, ai fini del decidere, verificare se il pannello sia stato o meno ancorato alla parete con delle travi, atteso che la pacifica circostanza (non contestata ex articolo 115
c.p.c.) che lo stesso sia stato apposto comporta per ciò solo uno spoglio, in quanto l'originario potere di fatto è stato impedito o, comunque, reso incomodo (cfr. Cass. 1494/2013).
Nella fattispecie, diviene dirimente constatare se i fatti verificatisi in data successiva all'esecuzione coattiva dell'editto possessorio mediante procedimento promosso ex articolo 669 duodecies c.p.c. costituiscano un nuovo spoglio: infatti, perché di spoglio si possa parlare è necessario che vi sia un previo possesso.
Orbene, nella specie, non vi è soluzione di continuità tra l'esecuzione delle opere che hanno dato attuazione alla reintegrazione nel possesso del ricorrente (cfr. allegato M, doc. 1) e la reazione del resistente che l'indomani, in spregio ad ogni regola di civile condotta, ha di fatto annichilito la tutela giuridica che il Tribunale ha riconosciuto all'attuale
Pag. 6 ricorrente. Di conseguenza, proprio perché la reazione del resistente è stata immediata rispetto alla reintegrazione nel possesso del ricorrente, non v'è chi non veda come la condotta di abbia Controparte_1
annichilito il potere di fatto appena ripristinato in capo a Parte_1
a seguito dell'intervento dell'A.G. e dei suoi ausiliari.
[...]
Del tutto irrilevanti sono, pertanto, le prove orali assunte, atteso che la prova del previo possesso, nella specie, è desumibile proprio dal ripristino coattivo ex articolo 669 duodecies c.p.c. del potere di fatto accertato in precedenza dal Tribunale e fatto oggetto di un nuovo spoglio all'indomani dell'esecuzione delle opere.
Quanto all'elemento soggettivo, gli (cfr. Cass. 21613/2021) Parte_2
hanno avuto modo di precisare che “in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso”. Deve, pertanto, opinarsi per l'esistenza del cd. elemento soggettivo ovvero l'animus spoliandi che la
Corte della nomofilachia ha ritenuto sussistere in re ipsa allorquando un soggetto, consapevole dell'altrui possesso abbia, nella convinzione di farsi giustizia da sé, sovvertito violentemente e a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene. Quanto al requisito della violenza, si osserva, inoltre, che questa ricorre allorquando l'alterazione dello stato avviene, come nella specie, contro la volontà, anche solo presunta, del possessore. Ricorre, inoltre, spoglio violento anche nella privazione
Pag. 7 dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto. “In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza” (cfr. Cass. civ. n. 22174/2012).
Sulla base delle argomentazioni sopra enucleate, non potrà che essere accolta la domanda di reintegrazione.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità media.
Sussistono, infine, nella specie, i presupposti della colpa grave idonea, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., a determinare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata di chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In forza della disposizione contenuta nel comma terzo dell'articolo 96
c.p.c. (aggiunto dalla legge 69/2009), al giudice è attribuito il potere, in ogni caso e d'ufficio (senza che ciò costituisca violazione dei principi della domanda cfr. Cass. 30.7.2010 n. 17902), di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata.
Nel caso di specie, si riscontra colpa grave in quanto parte resistente, dopo che le ragioni del ricorrente erano state riconosciute come
Pag. 8 meritevoli di tutela (cfr. ordinanza possessoria del Tribunale nel procedimento R.G. 1053/2021 e procedimento di reclamo R.G.
1701/2021) e dopo che si era data attuazione all'editto possessorio ex articolo 669 duodecies c.p.c. (R.G. 1053-1/2021), ha costretto nuovamente la parte ad adire la giustizia per aver annichilito, l'indomani dell'esecuzione delle opere, il dictum giurisdizionale emesso, sì da costringere a sostenere i costi di un nuovo giudizio che Parte_1
sarebbe stato evitato qualora avesse rispettato il Controparte_1
comando giudiziario. Peraltro, appurata l'illegittimità del comportamento elusivo del comando giudiziale, si riscontra in capo al resistente colpa grave proprio per aver continuato ad agire in giudizio senza quel minimo di diligenza che gli avrebbe fatto agevolmente percepire l'ingiustizia e/o l'infondatezza delle proprie prospettazioni e delle proprie domande (cfr. Cass.
2.4.2015 n. 6675).
Appare equo quantizzare la condanna ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in una somma pari a quella disposta a titolo di rimborso delle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta con ricorso ex articoli 1168-1169 c.c. e 703 c.p.c., da Parte_1
contro , ogni contraria istanza o eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
accoglie la domanda di reintegrazione e per l'effetto dispone l'immediata reintegra del ricorrente nel possesso dell'accesso al Parte_1
vano scala e, per l'effetto, ordina a di provvedere Controparte_1
immediatamente, a propria cura e spese, alla rimozione del pannello in
Pag. 9 legno che impedisce l'accesso al vano scala per cui è causa, sì da ripristinare lo status quo ante come da verbale del 18.10.2022;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 286 per esborsi e in euro
6.637,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., al pagamento in Controparte_1
favore di della somma equitativamente determinata in Parte_1
euro 6.637,00.
Così deciso in Matera il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
Pag. 10
S E Z I O N E C I V I L E
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 598/2023, avente ad oggetto azione di reintegrazione nel possesso, promossa ex artt. 703
c.p.c. e 1168-1169 c.c. da:
(c.f. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Valentino (c.f. C.F._2
CONTRO
(c.f. ) con l'Avv. Paola Controparte_1 C.F._3
Moles (c.f. ) C.F._4
*******
Il Giudice
Dr. Angelo Franco
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 febbraio 2025, visti gli atti e lette le conclusioni delle parti costituite, pronuncia la seguente
ORDINANZA
Con ricorso proposto ex articolo 703 c.p.c. e 1168-1169 c.c., Pt_1
, lamentando che il giorno successivo all'attuazione coattiva ex
[...]
articolo 669 duodecies c.p.c. del primo editto possessorio (cfr. R.G.
1053-1/2021), il resistente avesse nuovamente impedito al ricorrente di accedere, tramite il varco per cui è causa, al vano frapposto tra la sua proprietà e quella del fratello, apponendo ex novo un pannello in legno, ha chiesto l'immediata reintegra nel possesso come, peraltro, già
Pag. 1 accertato nelle precedenti ordinanze del Tribunale, in atti meglio indicate.
Nello specifico, il ricorrente ha premesso che dopo quattro procedimenti incardinati dinnanzi al Tribunale di Matera, non ha ottenuto, a causa del contegno dell'odierno resistente, la piena tutela possessoria invocata, poiché quest'ultimo, all'indomani dell'esecuzione delle opere eseguite ex articolo 669 duodecies c.p.c., avrebbe nuovamente intercluso il passaggio, sì da rendere del tutto vana la tutela giudiziale conseguita.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 22.5.2023, si è costituito il quale non ha Controparte_1
contestato di aver apposto il pannello, né di averlo posizionato il giorno successivo all'attuazione coattiva del 18.10.2022, limitandosi a difendere la legittimità dell'opera eseguita in forza di regolare CILA presentata dalla defunta madre delle parti in causa, . Controparte_2
Sulle questioni si
OSSERVA
1.
Preliminarmente, sulla base della prospettazione del fatto articolata dal ricorrente, l'azione promossa dal ricorrente va qualificata come azione di reintegrazione nel possesso.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo;
l'azione è altresì concessa
a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio
Pag. 2 o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.”
Nella specie, è circostanza pacifica che l'indomani dell'immissione in possesso del ricorrente a seguito del procedimento promosso ex articolo
669 duodecies c.p.c., il resistente abbia ex novo apposto un pannello - non importa se assicurato o meno al muro con travi (cfr. infra) - sì da attentare nuovamente alle ragioni dell'attuale ricorrente, la validità delle quali era stata attestata nella precedente ordinanza possessoria del
Tribunale (e confermata dal Collegio in sede di reclamo).
La tutela autonoma del possesso è posta a presidio del principio generale
“ne cives ad arma ruant” ed è giustificata dall'urgenza dell'intervento dell'autorità per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento del terzo, ma è costruita in maniera tale da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla cosa o alla cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo l'eventuale e successivo giudizio petitorio.
Nel giudizio possessorio, con il quale l'ordinamento assicura protezione allo jus possidendi in quanto tale (possideo quia possideo), assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale, mentre è ad essa estranea ogni questione relativa alla legittimità del possesso e, in particolare, alla sua rispondenza ad un titolo valido.
L'articolo 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di
Pag. 3 altro diritto reale. Il comma secondo prescrive, inoltre, che “si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa” (cd. possesso mediato o detenzione qualificata).
Elementi strutturali del possesso sono il corpus (ossia il potere di fatto avente le caratteristiche di cui all'articolo 1140 c.c.) e l'animus, ossia la componente soggettiva della fattispecie che si indentifica, nel caso di asserito possesso, con l'intenzione del soggetto di tenere la cosa quale proprietario o quale titolare di altro diritto reale (animus rem sibi habendi).
Presupposti dell'azione di reintegrazione sono: l'esistenza di un rapporto possessorio tutelabile e il compimento di un'azione configurabile come spoglio.
Il rapporto possessorio deve essere effettivamente instaurato ed in atto al momento della lesione, in modo che vi sia un nesso di causa-effetto fra la condotta dello spoliator e la lesione possessoria.
In tema di azione di reintegrazione, quindi, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (cfr. Cass. civ., n. 1087/1989; Cass. civ., n. 4625/1987; Cass. civ., n. 6741/1986).
L'elemento oggettivo dello spoglio è costituito dalla privazione totale o parziale del possesso o della detenzione realizzata con violenza o clandestinità. Il fatto mediante il quale si realizza la privazione deve
Pag. 4 dipendere dal comportamento dell'agente e riguardare non tanto la cosa quanto l'esercizio del possesso e della detenzione, nel senso che vi è spoglio sia quando si recide il rapporto di disponibilità del soggetto sull'oggetto, svuotandolo del suo fine mediante una diretta attività sulla cosa, sia quando lo si impedisce, frapponendo unilateralmente un ostacolo insuperabile al possessore, anche senza incidere direttamente sul bene.
Legittimato ad esperire l'azione di spoglio è chi si asserisce possessore, compossessore o detentore.
Onere del ricorrente è innanzitutto allegare la sussistenza dell'esercizio di un previo potere di fatto avente le caratteristiche del diritto dominicale o di altro diritto reale.
Giova rammentare che, in tema di azioni a tutela del possesso, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ribadire il principio secondo cui è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso altrui in atto, sovverta, violentemente o clandestinamente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nella convinzione di operare secundum ius (cfr. Cass. civ.,
n. 5215/2014), rilevando a tal fine i requisiti soggettivi della relativa azione a tutela del possesso, vale a dire l'animus spoliandi dell'autore dello spossessamento, che compie l'atto illecito contro la volontà, espressa o presunta, del possessore ovvero a sua insaputa, anche se convinto di agire nell'esercizio di un proprio diritto reale, ed il corrispondente animus possidendi della vittima dello spoglio, che mediante la tutela possessoria mira a ripristinare lo stato di fatto preesistente e ad essere reintegrata nel possesso della cosa (cfr. Cass. civ., n.
1745/1985).
Pag. 5 È indubbio che l'apposizione di un pannello, il quale impedisca il varco e l'accesso ad un vano o ad un locale, costituisca un vero e proprio spoglio ancorché lo stesso non sia assicurato in maniera salda e stabile al muro con delle travi. Sul punto, si osserva che anche la semplice restrizione o riduzione delle facoltà inerenti al potere della vittima comporta uno spoglio. La Cassazione sostiene, infatti, che in tema di azioni possessorie, integra gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa, oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo (cfr. Cass. 1494/2013). Sulla scorta di quanto detto, è del tutto ininfluente, ai fini del decidere, verificare se il pannello sia stato o meno ancorato alla parete con delle travi, atteso che la pacifica circostanza (non contestata ex articolo 115
c.p.c.) che lo stesso sia stato apposto comporta per ciò solo uno spoglio, in quanto l'originario potere di fatto è stato impedito o, comunque, reso incomodo (cfr. Cass. 1494/2013).
Nella fattispecie, diviene dirimente constatare se i fatti verificatisi in data successiva all'esecuzione coattiva dell'editto possessorio mediante procedimento promosso ex articolo 669 duodecies c.p.c. costituiscano un nuovo spoglio: infatti, perché di spoglio si possa parlare è necessario che vi sia un previo possesso.
Orbene, nella specie, non vi è soluzione di continuità tra l'esecuzione delle opere che hanno dato attuazione alla reintegrazione nel possesso del ricorrente (cfr. allegato M, doc. 1) e la reazione del resistente che l'indomani, in spregio ad ogni regola di civile condotta, ha di fatto annichilito la tutela giuridica che il Tribunale ha riconosciuto all'attuale
Pag. 6 ricorrente. Di conseguenza, proprio perché la reazione del resistente è stata immediata rispetto alla reintegrazione nel possesso del ricorrente, non v'è chi non veda come la condotta di abbia Controparte_1
annichilito il potere di fatto appena ripristinato in capo a Parte_1
a seguito dell'intervento dell'A.G. e dei suoi ausiliari.
[...]
Del tutto irrilevanti sono, pertanto, le prove orali assunte, atteso che la prova del previo possesso, nella specie, è desumibile proprio dal ripristino coattivo ex articolo 669 duodecies c.p.c. del potere di fatto accertato in precedenza dal Tribunale e fatto oggetto di un nuovo spoglio all'indomani dell'esecuzione delle opere.
Quanto all'elemento soggettivo, gli (cfr. Cass. 21613/2021) Parte_2
hanno avuto modo di precisare che “in tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso”. Deve, pertanto, opinarsi per l'esistenza del cd. elemento soggettivo ovvero l'animus spoliandi che la
Corte della nomofilachia ha ritenuto sussistere in re ipsa allorquando un soggetto, consapevole dell'altrui possesso abbia, nella convinzione di farsi giustizia da sé, sovvertito violentemente e a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene. Quanto al requisito della violenza, si osserva, inoltre, che questa ricorre allorquando l'alterazione dello stato avviene, come nella specie, contro la volontà, anche solo presunta, del possessore. Ricorre, inoltre, spoglio violento anche nella privazione
Pag. 7 dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto. “In tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza” (cfr. Cass. civ. n. 22174/2012).
Sulla base delle argomentazioni sopra enucleate, non potrà che essere accolta la domanda di reintegrazione.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità media.
Sussistono, infine, nella specie, i presupposti della colpa grave idonea, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., a determinare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata di chi abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In forza della disposizione contenuta nel comma terzo dell'articolo 96
c.p.c. (aggiunto dalla legge 69/2009), al giudice è attribuito il potere, in ogni caso e d'ufficio (senza che ciò costituisca violazione dei principi della domanda cfr. Cass. 30.7.2010 n. 17902), di condannare la parte interamente soccombente al pagamento, oltre che delle spese e degli onorari, anche di altra somma equitativamente determinata.
Nel caso di specie, si riscontra colpa grave in quanto parte resistente, dopo che le ragioni del ricorrente erano state riconosciute come
Pag. 8 meritevoli di tutela (cfr. ordinanza possessoria del Tribunale nel procedimento R.G. 1053/2021 e procedimento di reclamo R.G.
1701/2021) e dopo che si era data attuazione all'editto possessorio ex articolo 669 duodecies c.p.c. (R.G. 1053-1/2021), ha costretto nuovamente la parte ad adire la giustizia per aver annichilito, l'indomani dell'esecuzione delle opere, il dictum giurisdizionale emesso, sì da costringere a sostenere i costi di un nuovo giudizio che Parte_1
sarebbe stato evitato qualora avesse rispettato il Controparte_1
comando giudiziario. Peraltro, appurata l'illegittimità del comportamento elusivo del comando giudiziale, si riscontra in capo al resistente colpa grave proprio per aver continuato ad agire in giudizio senza quel minimo di diligenza che gli avrebbe fatto agevolmente percepire l'ingiustizia e/o l'infondatezza delle proprie prospettazioni e delle proprie domande (cfr. Cass.
2.4.2015 n. 6675).
Appare equo quantizzare la condanna ex articolo 96, c. 3, c.p.c. in una somma pari a quella disposta a titolo di rimborso delle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta con ricorso ex articoli 1168-1169 c.c. e 703 c.p.c., da Parte_1
contro , ogni contraria istanza o eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
accoglie la domanda di reintegrazione e per l'effetto dispone l'immediata reintegra del ricorrente nel possesso dell'accesso al Parte_1
vano scala e, per l'effetto, ordina a di provvedere Controparte_1
immediatamente, a propria cura e spese, alla rimozione del pannello in
Pag. 9 legno che impedisce l'accesso al vano scala per cui è causa, sì da ripristinare lo status quo ante come da verbale del 18.10.2022;
condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 286 per esborsi e in euro
6.637,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, ex articolo 96, c. 3, c.p.c., al pagamento in Controparte_1
favore di della somma equitativamente determinata in Parte_1
euro 6.637,00.
Così deciso in Matera il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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