CASS
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2024, n. 35878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35878 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AN PE nato a [...] il [...] PRATICO' LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'avvocato BOTTICINI PAOLO, anche quale sostituto processuale dell'avvocato CADEO FAUSTO, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35878 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 febbraio 2024, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma, assolveva IC AL dal reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A), riqualificava quanto a NI AD PE il capo A in bancarotta semplice ed infine riqualificava per entrambi gli imputati il capo B) in bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma terzo, R.D. n. 267/1942, condannando il NI alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed il IC alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. In particolare, quanto al capo A) i giudici di merito - dopo aver assolto il IC, per aver consegnato le scritture al nuovo amministratore - riqualificavano nei confronti del NI l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, non avendo aggiornato e tenuto regolarmente le scritture contabili. Per la Corte di appello - relativamente al capo B (originaria contestazione di bancarotta per distrazione) - IC AL, quale amministratore unico della Service Impianti S.r.l. dal 7 settembre 2016 al 28 dicembre 2017, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 19 maggio 2021, e NI AD PE, in qualità di amministratore unico della fallita Service Impianti S.r.l. dal 28 dicembre 2017 sino alla dichiarazione di fallimento, avevano effettuato un pagamento pari ad euro 50.000,00 in favore della MT Energy S.r.l. - connesso all'attività di società, trattandosi della restituzione di un indebito oggettivo - a discapito di altri privilegiati, dovendosi escludere che il pagamento era diretto a salvaguardare l'attività imprenditoriale (che era inesistente) ovvero diretto ad evitare il fallimento, tenuto conto dell'esistenza di altri debiti di consistenza maggiore. Infine, l'attività istruttoria aveva appurato il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali (Capo C), senza poter riconoscere rilevanza alcuna ai tentativi di ripianamento della situazione debitoria, trattandosi di condotte posteriori rispetto ai precedenti inadempimenti dolosi. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di IC AL si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585, comma 4, 603, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello acquisito la consulenza di parte e i relativi allegati, in quanto elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza del G.U.P. capitolino. 2.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2033 cod. civ., 111 bis L. fall., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. In particolare, l'attività istruttoria aveva appurato che la M.T. Energy aveva pagato erroneamente in eccesso alla Service Impianti S.r.l. la somma di euro 50.000,00, sicché se la M.T. Energy avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo. A In altri termini, si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare in via prioritaria. Sotto altro aspetto, il IC non aveva chiesto la restituzione della somma, giacché il bonifico avente ad oggetto la restituzione dell'indebito è stato effettuato dal NI in favore della M.T. Energy S.r.l. amministrata da HE FR (con codice fiscale 0363074987), mentre la società amministrata dal ricorrente, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (0394632987). 2.3. Con il terzo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 bis D.Igs. n. 432/1997, 19 d.P.R. n. 602/1973 e 2, comma 11, d.l. n. 338/1989, conv. In I. n. 389/1989, per non avere la Corte di appello tenuto conto della possibilità concessa dagli enti pubblici di rateizzare le imposte. In particolare, il ricorrente osserva come dalla documentazione bancaria e dall'interrogatorio del IC era emerso che il mancato pagamento delle imposte era stato determinato dalla sopraggiunta mancanza di liquidità della società, essendosi altresì attivato al parziale pagamento di quanto concesso in rateizzazione dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate. Tali circostanze erano incompatibili con il dolo richiesto dal reato contestato. 3. Il difensore di fiducia di NI AD PE ha proposto due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta preferenziale. In particolare, l'attività istruttoria aveva appurato che la M.T. Energy aveva pagato erroneamente in eccesso alla Service Impianti S.r.l. la somma di euro 50.000,00, sicché se la M.T. Energy avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo. In altri termini, si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare in via prioritaria ai sensi dell'art. 111 bis L. Fall. Sotto altro aspetto, il IC non aveva chiesto la restituzione della somma, giacché il bonifico avente ad oggetto la restituzione dell'indebito è stato effettuato dal NI in favore della M.T. Energy S.r.l. amministrata da HE FR (con codice fiscale 0363074987), mentre la società amministrata dal ricorrente, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (0394632987). 3.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 163 cod. pen. In particolare, la Corte di appello aveva illegittimamente operato l'aumento di pena, avendo applicato l'art. 81 cod. pen. in luogo dell'art. 219, comma 2, L. Fall. Da tale premessa, il ricorrente evidenzia come la rideterminazione della pena nei minimi edittali avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale (pur a fronte della precedente condanna a mesi otto di reclusione), erroneamente revocata dalla Corte di appello. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto esso è stato determinato in misura illegale, risultando fondato -esclusivamente in ordine a tale punto - il secondo motivo di ricorso proposto dal Mimi. 2. Il primo motivo di ricorso proposto da IC AL è infondato. Secondo la giurisprudenza gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076-01). Inoltre, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783). In altri termini i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 4 devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice del gravame, peraltro sempre nei limiti dei capi e dei punti della decisione che sono stati oggetto dell'impugnazione originaria;
inoltre, i suddetti motivi devono avere ad oggetto solo argomenti nuovi e diversi idonei a chiarire meglio, eventualmente sotto altri aspetti o in una diversa prospettiva, il contenuto e la portata di quelli già presentati. Tuttavia, nel caso di specie la parte non ha specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo della Corte di Appello, in relazione all'omessa acquisizione della relazione del proprio consulente. Per quanto concerne il secondo profilo di doglianza, vero è che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione ex officio) dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al citato art. 603, comma 2 al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D. e altro, Rv. 269334). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 603 cod. proc. pen., comma 1 la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, invece, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, che si desume dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742; Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657). L'assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell'utilità processuale e non invece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, I., Rv. 265200), tenuto conto che, per comune insegnamento, l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 6, n. 7197 6 del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Marzullo, Rv. 226977). La rinnovazione del dibattimento in appello costituisce, pertanto, esercizio del potere discrezionale del giudice dell'impugnazione il cui giudizio al riguardo è sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato. Fermo restando che il controllo affidato alla Corte di cassazione non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex multis Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373), il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è comunque sindacabile quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (più di recente Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741); anzi, la decisione sul punto può essere motivata anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). Se la richiesta di rinnovazione ha ad oggetto l'acquisizione di dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche nelle forme della perizia ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen. o della consulenza di parte ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. il suo rigetto e quindi la mancata assunzione della prova non può costituire motivo di ricorso per /4 cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto né la perizia né la consulenza tecnica, per il loro contenuto eminentemente valutativo ed espressione di discrezionalità tecnica, rientrano tra le prove decisive a discarico, cui si riferisce quest'ultima diposizione attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058-02). Ciò premesso, il coerente percorso motivazionale seguito dai Giudici del merito rende adeguata spiegazione circa la mancata ammissione dei testi, di cui è stata sollecitata l'audizione in quanto sopravvenuti dopo il primo giudizio. Al riguardo, infatti (cfr. in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), si è ritenuto che gli elementi di prova acquisiti al processo e, in particolare, la produzione documentale fossero ampiamente sufficienti per poter formulare un giudizio, ritenendo quindi non necessario l'audizione dei nuovi testimoni oltre che all'esame del dott. Scardoni. In tal senso, pertanto, l'irrilevanza dei mezzi istruttori, che di per sé non sarebbero stati in grado di aggiungere alcunché, si impone comunque con evidenza e in grado di vincere la contraria presunzione fissata nei termini di cui supra. 3. Il secondo motivo proposto dal IC ed il primo proposto da NI AD PE, possono essere trattati congiuntamente, in quanto propongono le stesse doglianze, sono infondati. Come noto, la bancarotta preferenziale, sul piano oggettivo, richiede la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore. In conclusione, il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262904). Orbene, il motivo di ricorso con il quale si evidenzia che il bonifico avente ad oggetto la restituzione dell'indebito era stato effettuato dal NI in favore della M.T. Energy S.r.l. amministrata da HE FR (con codice fiscale 0363074987), mentre la società amministrata dal IC, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (0394632987), è inammissibile perché proposto per la prima volta innanzi a questa Corte (nell'atto di appello questa doglianza non è stata agitata). La condotta contestata agli imputati integra gli estremi della bancarotta preferenziale, atteso che, in sostanza, i ricorrenti hanno anteposto il credito della M.T. Energy S.r.l. a quelli della massa fallimentare, trattandosi di un credito esigibile nel corso della vita della società. Invero, richiamando quanto in precedenza riferito sul delitto di bancarotta preferenziale, la Corte di appello ha reso una decisione assolutamente in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Incontestata, sotto il profilo oggettivo, la violazione della par condicio creditorum, in quanto in una situazione di crisi economica, la società fallita aveva proceduto, tra il 16 gennaio 2018, al pagamento della somma di euro 50.000,00 in favore della MT Energy S.r.l. (trattandosi, a detta dei ricorrenti della restituzione di un indebito oggettivo), resta del tutto indimostrato che il pagamento così effettuato fosse volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale della Service Impianti S.r.l. Irrilevante l'eccezione volta ad evidenziare che si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare in via prioritaria ai sensi dell'art. 111 bis L. Fall., giacché la M.T. Energy aveva pagato erroneamente in eccesso alla Service Impianti S.r.l. la somma di euro 50.000,00, sicché se la M.T. Energy avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo. Invero, anche per i crediti prededucibili è necessari che l'attivo sia presumibilmente sufficiente, fermo restando che il relativo pagamento deve essere sempre autorizzato dal giudice delegato ovvero dal comitato dei creditori, sicché la restituzione effettuata dal Servici Impianti S.r.l. ha pur sempre violato la par condicio creditorum. I ricorrenti, con la propria condotta, hanno alterato l'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che le risorse disponibili avrebbero dovuto essere paritariamente ripartite tra gli aventi diritto e non essere concentrate solo su uno di loro. Nel caso di specie, gli imputati hanno provveduto al pagamento di crediti privilegiati, pur in presenza del concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale, che sarebbero rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento de quo. Né come correttamente rilevato dal giudice di merito tale pagamento era volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale di modo che il risultato di evitare il fallimento potesse ritenersi più che ragionevolmente perseguibile, giacché è risultato che la società amministrata dai ricorrenti non era più operativa. 4. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IC AL. Si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). La condotta di cagionamento del fallimento con operazioni dolose è fattispecie a dolo generico, in cui rileva, cioè, la coscienza e volontà delle operazioni;
nella bancarotta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un 6 immediato depauperamento della società, la condotta di reato è, cioè, configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282396). La Corte di appello ha correttamente affermato che l'imputato poteva ragionevolmente prevedere che potesse derivare il fallimento, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, che, di fatto, ha caratterizzato un ampio arco temporale (cfr. sul punto, Sez. V, n. 15281 del 08 novembre 2016, dep. 2017, Rv. 270046), senza che potesse attribuirsi rilevanza al tentativo di procedere alla rateizzazione del debito ed al successivo pagamento delle singole rate, trattandosi di condotta postuma volta a porre rimedio al precedente sistematico omesso pagamento dei debiti previdenziali e tributari. 6. Il secondo motivo proposto dal NI è fondato. Va ricordato preliminarmente che l'art. 219, comma 2, n. 1, L. fall. prevede che "le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1.) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati", che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha letto come un caso di cumulo giuridico che deroga ai principi ordinari della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, PG in proc. Loy, Rv. 249655: in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.). La continuazione fallimentare comporta, infatti, l'assoggettamento del secondo fatto di bancarotta, unificato nel cumulo giuridico, alle regole di calcolo della pena proprie delle aggravanti (Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Dalla Torre, Rv.261346). 6.1. Nel caso di specie, si è in presenza ad una pluralità di fatti di bancarotta che determina l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., posto che la pluralità di fatti di bancarotta è realizzata nell'ambito della stessa procedura concorsuale (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242547), a nulla rilevando che si tratti di fattispecie disomogenee (Sez. 5, n. 637 del 18/02/1992 Rv. 18992401, che ha riconosciuto l'operatività dell'aggravante anche nell'ipotesi di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale). Pertanto, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi anche l'art. 69 cod. pen., sicché nelle ipotesi in cui siano A) contestualmente riconosciute uno o più attenuanti, la stessa deve essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento previsto dall'art. 219 L. Fall. (Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146). Come si è detto, la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma 2,R.D. n. 267 del 1942, n. 1 quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti e conseguentemente, ove si affermi la responsabilità dell'imputato, se sia stata ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, L. Fall., non deve essere applicato un aumento di pena per gli ulteriori reati). Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello dopo aver concesso le circostanze attenuati generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha determinato la pena base, procedendo poi agli aumenti per le ulteriori contestazioni. 7. Infine, deve precisarsi che raccoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per l'errata applicazione dei criteri sul calcolo della pena è estensibile ai coimputati, concorrenti nel medesimo reato, che non l'abbiano proposto ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il motivo di impugnazione non ha natura strettamente personale (Sez. 2 n. 7977 del 25/01/2024, PG C/ Nicosia Antonino, Rv. 286002).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma il 09/07/2024 L'estensore Il Presiden
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO AGNINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'avvocato BOTTICINI PAOLO, anche quale sostituto processuale dell'avvocato CADEO FAUSTO, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 35878 Anno 2024 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: AGNINO FRANCESCO Data Udienza: 09/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 19 febbraio 2024, in riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Roma, assolveva IC AL dal reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A), riqualificava quanto a NI AD PE il capo A in bancarotta semplice ed infine riqualificava per entrambi gli imputati il capo B) in bancarotta preferenziale di cui all'art. 216, comma terzo, R.D. n. 267/1942, condannando il NI alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed il IC alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. In particolare, quanto al capo A) i giudici di merito - dopo aver assolto il IC, per aver consegnato le scritture al nuovo amministratore - riqualificavano nei confronti del NI l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice, non avendo aggiornato e tenuto regolarmente le scritture contabili. Per la Corte di appello - relativamente al capo B (originaria contestazione di bancarotta per distrazione) - IC AL, quale amministratore unico della Service Impianti S.r.l. dal 7 settembre 2016 al 28 dicembre 2017, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 19 maggio 2021, e NI AD PE, in qualità di amministratore unico della fallita Service Impianti S.r.l. dal 28 dicembre 2017 sino alla dichiarazione di fallimento, avevano effettuato un pagamento pari ad euro 50.000,00 in favore della MT Energy S.r.l. - connesso all'attività di società, trattandosi della restituzione di un indebito oggettivo - a discapito di altri privilegiati, dovendosi escludere che il pagamento era diretto a salvaguardare l'attività imprenditoriale (che era inesistente) ovvero diretto ad evitare il fallimento, tenuto conto dell'esistenza di altri debiti di consistenza maggiore. Infine, l'attività istruttoria aveva appurato il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali (Capo C), senza poter riconoscere rilevanza alcuna ai tentativi di ripianamento della situazione debitoria, trattandosi di condotte posteriori rispetto ai precedenti inadempimenti dolosi. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di IC AL si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 585, comma 4, 603, comma 2, cod. proc. pen., per non avere la Corte di appello acquisito la consulenza di parte e i relativi allegati, in quanto elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza del G.U.P. capitolino. 2.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 2033 cod. civ., 111 bis L. fall., nonché dell'art. 192 cod. proc. pen. In particolare, l'attività istruttoria aveva appurato che la M.T. Energy aveva pagato erroneamente in eccesso alla Service Impianti S.r.l. la somma di euro 50.000,00, sicché se la M.T. Energy avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo. A In altri termini, si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare in via prioritaria. Sotto altro aspetto, il IC non aveva chiesto la restituzione della somma, giacché il bonifico avente ad oggetto la restituzione dell'indebito è stato effettuato dal NI in favore della M.T. Energy S.r.l. amministrata da HE FR (con codice fiscale 0363074987), mentre la società amministrata dal ricorrente, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (0394632987). 2.3. Con il terzo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 3 bis D.Igs. n. 432/1997, 19 d.P.R. n. 602/1973 e 2, comma 11, d.l. n. 338/1989, conv. In I. n. 389/1989, per non avere la Corte di appello tenuto conto della possibilità concessa dagli enti pubblici di rateizzare le imposte. In particolare, il ricorrente osserva come dalla documentazione bancaria e dall'interrogatorio del IC era emerso che il mancato pagamento delle imposte era stato determinato dalla sopraggiunta mancanza di liquidità della società, essendosi altresì attivato al parziale pagamento di quanto concesso in rateizzazione dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate. Tali circostanze erano incompatibili con il dolo richiesto dal reato contestato. 3. Il difensore di fiducia di NI AD PE ha proposto due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta preferenziale. In particolare, l'attività istruttoria aveva appurato che la M.T. Energy aveva pagato erroneamente in eccesso alla Service Impianti S.r.l. la somma di euro 50.000,00, sicché se la M.T. Energy avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo. In altri termini, si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare in via prioritaria ai sensi dell'art. 111 bis L. Fall. Sotto altro aspetto, il IC non aveva chiesto la restituzione della somma, giacché il bonifico avente ad oggetto la restituzione dell'indebito è stato effettuato dal NI in favore della M.T. Energy S.r.l. amministrata da HE FR (con codice fiscale 0363074987), mentre la società amministrata dal ricorrente, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (0394632987). 3.2. Con il secondo motivo si contesta l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 163 cod. pen. In particolare, la Corte di appello aveva illegittimamente operato l'aumento di pena, avendo applicato l'art. 81 cod. pen. in luogo dell'art. 219, comma 2, L. Fall. Da tale premessa, il ricorrente evidenzia come la rideterminazione della pena nei minimi edittali avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale (pur a fronte della precedente condanna a mesi otto di reclusione), erroneamente revocata dalla Corte di appello. I CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in quanto esso è stato determinato in misura illegale, risultando fondato -esclusivamente in ordine a tale punto - il secondo motivo di ricorso proposto dal Mimi. 2. Il primo motivo di ricorso proposto da IC AL è infondato. Secondo la giurisprudenza gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 4, con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076-01). Inoltre, i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783). In altri termini i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585 cod. proc. pen., comma 4 devono consistere in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta rivolta al giudice del gravame, peraltro sempre nei limiti dei capi e dei punti della decisione che sono stati oggetto dell'impugnazione originaria;
inoltre, i suddetti motivi devono avere ad oggetto solo argomenti nuovi e diversi idonei a chiarire meglio, eventualmente sotto altri aspetti o in una diversa prospettiva, il contenuto e la portata di quelli già presentati. Tuttavia, nel caso di specie la parte non ha specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo della Corte di Appello, in relazione all'omessa acquisizione della relazione del proprio consulente. Per quanto concerne il secondo profilo di doglianza, vero è che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione ex officio) dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma 3) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al citato art. 603, comma 2 al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D. e altro, Rv. 269334). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di evidenziare che, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 603 cod. proc. pen., comma 1 la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, invece, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, che si desume dall'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., che richiama la regola generale stabilita dall'art. 190, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 43380 del 13/09/2022, Basile, Rv. 283742; Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., Rv. 269334; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657). L'assunzione di dette prove, sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, deve quindi essere vagliata dal giudice di appello sotto il solo profilo dell'utilità processuale e non invece sotto quello della loro indispensabilità o assoluta necessità (Sez. 3, n. 42965 del 10/06/2015, I., Rv. 265200), tenuto conto che, per comune insegnamento, l'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. tutela il diritto alla prova che non sia stato esercitato o per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o perché la relativa ammissione, ritualmente richiesta nel giudizio di primo grado, sia stata irragionevolmente negata da quel giudice (Sez. 6, n. 7197 6 del 10/12/2003, Cellini, Rv. 228462; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Marzullo, Rv. 226977). La rinnovazione del dibattimento in appello costituisce, pertanto, esercizio del potere discrezionale del giudice dell'impugnazione il cui giudizio al riguardo è sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato. Fermo restando che il controllo affidato alla Corte di cassazione non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex multis Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373), il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è comunque sindacabile quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (più di recente Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741); anzi, la decisione sul punto può essere motivata anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). Se la richiesta di rinnovazione ha ad oggetto l'acquisizione di dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche nelle forme della perizia ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen. o della consulenza di parte ai sensi dell'art. 225 cod. proc. pen. il suo rigetto e quindi la mancata assunzione della prova non può costituire motivo di ricorso per /4 cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto né la perizia né la consulenza tecnica, per il loro contenuto eminentemente valutativo ed espressione di discrezionalità tecnica, rientrano tra le prove decisive a discarico, cui si riferisce quest'ultima diposizione attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936; Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058-02). Ciò premesso, il coerente percorso motivazionale seguito dai Giudici del merito rende adeguata spiegazione circa la mancata ammissione dei testi, di cui è stata sollecitata l'audizione in quanto sopravvenuti dopo il primo giudizio. Al riguardo, infatti (cfr. in particolare pag. 5 della sentenza impugnata), si è ritenuto che gli elementi di prova acquisiti al processo e, in particolare, la produzione documentale fossero ampiamente sufficienti per poter formulare un giudizio, ritenendo quindi non necessario l'audizione dei nuovi testimoni oltre che all'esame del dott. Scardoni. In tal senso, pertanto, l'irrilevanza dei mezzi istruttori, che di per sé non sarebbero stati in grado di aggiungere alcunché, si impone comunque con evidenza e in grado di vincere la contraria presunzione fissata nei termini di cui supra. 3. Il secondo motivo proposto dal IC ed il primo proposto da NI AD PE, possono essere trattati congiuntamente, in quanto propongono le stesse doglianze, sono infondati. Come noto, la bancarotta preferenziale, sul piano oggettivo, richiede la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare e, sul piano soggettivo, la ricorrenza della forma peculiare del dolo, costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore (o ai creditori) soddisfatto, con l'accettazione dell'eventualità di un danno per altri, finalità che deve risultare primario interesse perseguito dal debitore. In conclusione, il dolo della bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in cui il pagamento effettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Rv. 262904). Orbene, il motivo di ricorso con il quale si evidenzia che il bonifico avente ad oggetto la restituzione dell'indebito era stato effettuato dal NI in favore della M.T. Energy S.r.l. amministrata da HE FR (con codice fiscale 0363074987), mentre la società amministrata dal IC, sebbene avente lo stesso nome aveva differente codice fiscale (0394632987), è inammissibile perché proposto per la prima volta innanzi a questa Corte (nell'atto di appello questa doglianza non è stata agitata). La condotta contestata agli imputati integra gli estremi della bancarotta preferenziale, atteso che, in sostanza, i ricorrenti hanno anteposto il credito della M.T. Energy S.r.l. a quelli della massa fallimentare, trattandosi di un credito esigibile nel corso della vita della società. Invero, richiamando quanto in precedenza riferito sul delitto di bancarotta preferenziale, la Corte di appello ha reso una decisione assolutamente in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Incontestata, sotto il profilo oggettivo, la violazione della par condicio creditorum, in quanto in una situazione di crisi economica, la società fallita aveva proceduto, tra il 16 gennaio 2018, al pagamento della somma di euro 50.000,00 in favore della MT Energy S.r.l. (trattandosi, a detta dei ricorrenti della restituzione di un indebito oggettivo), resta del tutto indimostrato che il pagamento così effettuato fosse volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale della Service Impianti S.r.l. Irrilevante l'eccezione volta ad evidenziare che si era in presenza di un credito preducibile da soddisfare in via prioritaria ai sensi dell'art. 111 bis L. Fall., giacché la M.T. Energy aveva pagato erroneamente in eccesso alla Service Impianti S.r.l. la somma di euro 50.000,00, sicché se la M.T. Energy avesse dovuto far valere detto credito in sede fallimentare, avrebbe dovuto proporre azione di indebito oggettivo. Invero, anche per i crediti prededucibili è necessari che l'attivo sia presumibilmente sufficiente, fermo restando che il relativo pagamento deve essere sempre autorizzato dal giudice delegato ovvero dal comitato dei creditori, sicché la restituzione effettuata dal Servici Impianti S.r.l. ha pur sempre violato la par condicio creditorum. I ricorrenti, con la propria condotta, hanno alterato l'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che le risorse disponibili avrebbero dovuto essere paritariamente ripartite tra gli aventi diritto e non essere concentrate solo su uno di loro. Nel caso di specie, gli imputati hanno provveduto al pagamento di crediti privilegiati, pur in presenza del concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale, che sarebbero rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento de quo. Né come correttamente rilevato dal giudice di merito tale pagamento era volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale di modo che il risultato di evitare il fallimento potesse ritenersi più che ragionevolmente perseguibile, giacché è risultato che la società amministrata dai ricorrenti non era più operativa. 4. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IC AL. Si ritiene corretta applicazione del principio la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492). La condotta di cagionamento del fallimento con operazioni dolose è fattispecie a dolo generico, in cui rileva, cioè, la coscienza e volontà delle operazioni;
nella bancarotta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un 6 immediato depauperamento della società, la condotta di reato è, cioè, configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 348 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282396). La Corte di appello ha correttamente affermato che l'imputato poteva ragionevolmente prevedere che potesse derivare il fallimento, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, che, di fatto, ha caratterizzato un ampio arco temporale (cfr. sul punto, Sez. V, n. 15281 del 08 novembre 2016, dep. 2017, Rv. 270046), senza che potesse attribuirsi rilevanza al tentativo di procedere alla rateizzazione del debito ed al successivo pagamento delle singole rate, trattandosi di condotta postuma volta a porre rimedio al precedente sistematico omesso pagamento dei debiti previdenziali e tributari. 6. Il secondo motivo proposto dal NI è fondato. Va ricordato preliminarmente che l'art. 219, comma 2, n. 1, L. fall. prevede che "le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1.) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati", che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha letto come un caso di cumulo giuridico che deroga ai principi ordinari della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, PG in proc. Loy, Rv. 249655: in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.). La continuazione fallimentare comporta, infatti, l'assoggettamento del secondo fatto di bancarotta, unificato nel cumulo giuridico, alle regole di calcolo della pena proprie delle aggravanti (Sez. 5, n. 48361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Dalla Torre, Rv.261346). 6.1. Nel caso di specie, si è in presenza ad una pluralità di fatti di bancarotta che determina l'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall., posto che la pluralità di fatti di bancarotta è realizzata nell'ambito della stessa procedura concorsuale (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 242547), a nulla rilevando che si tratti di fattispecie disomogenee (Sez. 5, n. 637 del 18/02/1992 Rv. 18992401, che ha riconosciuto l'operatività dell'aggravante anche nell'ipotesi di commissione di fatti di bancarotta patrimoniale e bancarotta documentale). Pertanto, in quanto formalmente circostanza aggravante, alla c.d. continuazione fallimentare deve applicarsi anche l'art. 69 cod. pen., sicché nelle ipotesi in cui siano A) contestualmente riconosciute uno o più attenuanti, la stessa deve essere posta in comparazione con queste ultime, con la conseguente esclusione della possibilità di irrogare l'aumento previsto dall'art. 219 L. Fall. (Sez. 5, n. 21036 del 17/04/2013, Rv. 255146). Come si è detto, la configurazione, sotto il profilo formale, della c.d. continuazione fallimentare di cui all'art. 219, comma 2,R.D. n. 267 del 1942, n. 1 quale circostanza aggravante, ne comporta l'assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti e conseguentemente, ove si affermi la responsabilità dell'imputato, se sia stata ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 219, comma 2 n. 1, L. Fall., non deve essere applicato un aumento di pena per gli ulteriori reati). Orbene, nel caso di specie, la Corte di appello dopo aver concesso le circostanze attenuati generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha determinato la pena base, procedendo poi agli aumenti per le ulteriori contestazioni. 7. Infine, deve precisarsi che raccoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per l'errata applicazione dei criteri sul calcolo della pena è estensibile ai coimputati, concorrenti nel medesimo reato, che non l'abbiano proposto ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il motivo di impugnazione non ha natura strettamente personale (Sez. 2 n. 7977 del 25/01/2024, PG C/ Nicosia Antonino, Rv. 286002).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma il 09/07/2024 L'estensore Il Presiden