Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II Sezione Civile
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7879 del Ruolo Generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: Responsabilità professionale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, alla Via Pietro Colletta n. 12, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Leanza, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, Dott.
[...]
, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Michelangelo CP_2
Lupoli n° 27, unitamente all'avv. Maria Dulvi Corcione, che la rappresenta e difende in virtù della procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
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IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, esponendo: - che in data 25.06.2012, a causa di un'intensa sintomatologia dolorosa in sede lombo-sacrale, si era sottoposta a una RM del rachide lombo-sacrale che aveva evidenziato la presenza di manifestazioni artrosiche con multiple protrusioni discali stenosanti;
-che il
26.09.2012 era stata visitata presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove le era stata rilevata una lombalgia diffusa agli arti inferiori e consigliata una TAC dorsolombare e una visita neurochirurgica;
- che in data 03.10.2012 aveva eseguito una TAC che aveva confermato quanto rilevato dalla RM, evidenziando anche un minimo infossamento della limitante somatica superiore del XII metamero dorsale;
-che, in pari data, si era rivolta al Dr. , Controparte_4 neurochirurgo dell'Ospedale di Pozzuoli, a causa della persistente sintomatologia dolorosa che ormai le limitava la stazione eretta e la marcia pur in assenza di deficit di forza agli arti inferiori;
-che il Dr. aveva rilevato dall'esame CP_4 neurologico “una paraparesi con riflessi vivaci a sinistra e ridotti a destra, diminuzione della forza nei movimenti di flesso-estensione di piedi bilateralmente.
Si è sottoposta a rachide lombosacrale che hanno mostrato una diffusa spondiloartrosi. A livello D10-D11 sembra apprezzarsi una severa stenosi con marcata compressione delle strutture nervose preminentemente causata da ipertrofia artrosica articolare ma anche da protrusione discale. Per tale patologia è indicato il trattamento chirurgico di decompressione mediante laminectomia D10-D11 (…)” e aveva richiesto una RM dell'intero rachide per una migliore valutazione;
- che, in data 13.10.2012, come da prescrizione, si era sottoposta alla RM del rachide cervicale, dorsale e lombosacrale;
- che, a seguito di tale esame, ed esattamente in data 15.10.2012, su indicazione del Dr. , CP_4 era stata ricoverata presso l'Ospedale "S. Maria delle Grazie" di Pozzuoli con diagnosi di "paraparesi grave per stenosi dorsale" e con esame neurologico all'ingresso di “paraparesi spastica con deficit di flesso-estensione dei piedi bilateralmente”; -che il 18.10.2012 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di
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laminectomia, flavectomia ed artrectomia mediale bilaterale D10-D11 con decompressione del sacco durale e del midollo (“paziente in posizione prona, in anestesia generale. Incisione lineare su D10-D11 repertata con l'ausilio del fluoroscopio. Scheletrizzazione bilaterale. Microscopio: laminectomia, flavectomia e artrectomia mediale bilaterale D10-D11 con decompressione del sacco durale e del midollo. Alla fine, le strutture nervose appaiono ben decompresse. Emostasi accurata. Drenaggio in aspirazione. Chiusura dei tessuti molli come di norma”); - che, tuttavia, al risveglio aveva riscontrato difficoltà nel muovere gli arti inferiori ed aveva avuto una riduzione della sensibilità distalmente alla linea interscellare;
-che, pertanto, in data 23.10.2012, aveva eseguito una RM postoperatoria che aveva evidenziato una sofferenza midollare a livello D10-D11 con persistente compressione nervosa;
- che in data 30.10.2012 era stata dimessa con prescrizione di riposo e fisioterapia;
- che, nei giorni successivi, aveva mostrato lievi miglioramenti neurologici ma, persistendo i sintomi, si era sottoposta, in data 17.01.2013, a una nuova RM che aveva confermato una sofferenza midollare residua e degenerazioni multiple;
- che in data 31.01.2016 aveva eseguito un ulteriore controllo clino presso il Dr. CP_4 che certificava quanto segue :“ Vi è stato un progressivo miglioramento della motilità agli arti inferiori con attuale possibilità di deambulare,anche se con difficoltà, autonomamente. Si riscontra una paraparesi con ipereflessia ed ipertonia più marcata all'arto inferiore sinistro. Vi è stato recupero anche della dorsiflessione dei piedi bilateralmente. Si è sottoposta ad RM di controllo che ha mostrato una buona decompressione chirurgica ottenuta a D10-D11. Per tentare di ridurre la spasticità si consiglia di assumere la seguente terapia medica:
AL 10 mg ... Si consiglia, inoltre: fisiocinesiterapia: massoterapia, mobilizzazione, rieducazione motoria e posturale colonna vertebrale in toto: tre cicli da dieci sedute”; - che, tra febbraio e marzo 2013, le sue condizioni neurologiche erano peggiorate, portandola a eseguire una visita neurochirurgica presso l'AOU in data 14.03.2013, a seguito della quale era stata richiesta Per_1
una RM di controllo;
-che in data 22.03.2013 aveva eseguito la predetta RM che mostrava “ esiti chirurgici per trattamento di stenosi canalare a livello D10-D11.
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A D10-D11 e D11- D12 ernie disco-artrosiche a sede mediana- paramediana. Il midollo appare improntato a livello D10-D11. Ai limiti l'ampiezza del canale spinale osseo in esame. Segni di degenerazione artrosica disco-somatica e di sclerosi ipertrofica interapofisaria. Osteofitosi margino-somatica. A L1-L2 ernia discale ascendente a sede mediana e paramediana. A L2- L3, L3-L4, L4-L5 ed L5-
S1 piccola ernia discale a sede mediana e paramediana bilaterale”; - che era stata successivamente visitata presso la il 07.05.2013, dove Controparte_5 avevano certificato quanto segue: “intervento per stenosi canalare ed ernie multiple in sede dorsale ed ernie in sede lombosacrale. Allo stato paziente su sedia a rotelle con stazione eretta possibile con appoggio bilaterale e deambulazione riferita eseguibile con girello e per breve tratto. Persistente parestesia e disestesie agli arti inferiori. Ne consegue impossibilità nello svolgimento degli atti essenziali della vita quotidiana con necessità di supporto”;
-che, il 10.07.2013, presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, era stata sottoposta a ulteriori accertamenti, a seguito dei quali aveva eseguito, in data
19.07.2013, una RM che aveva evidenziato una “perdita della fisiologica lordosi cervicale con inversione della curvatura e conseguente riduzione di ampiezza del canale vertebrale;
fenomeni degenerativi artrosici somatici ed interapofisari;
esiti di pregresso intervento chirurgico di laminectomia decompressiva a livello di
D10-D11. A tale livello si osserva una sofferenza mielica del midollo…”; -che, a Con ciò, era seguito altro controllo presso la di Napoli in data 21.10.2023 che aveva certificato la “paraparesi in paziente operata presso altro centro di laminectomia dorsale per E.D. T10- T11 ...”; -che in data 05.11.2013 si era sottoposta ad altro esame radiografico del rachide dorsale e lombo-sacrale che aveva evidenziato “demineralizzazione ossea con diffusi segni di artrosi. Scoliosi dorsale sinistro-convessa con lombare convessa a destra. Iperlordosi. Discopatia
D11-D12, L4-S1. Disallineamento di L5-S1”; - che, infine, in data 19.12.2019, aveva eseguito uroflussometria presso la con diagnosi di Controparte_7
“probabile alterato svuotamento in P. con laminectomia D10 D11”; - che, sul presupposto della sussistenza di una responsabilità medica, aveva quindi adito il
Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 696 bis cpc (RGN 6023/2015), in quel
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momento competente per territorio, affinché, previa nomina di CTU, si procedesse al tentativo di conciliazione per ottenere il ristoro di tutti i danni;
-che era stata dunque disposta una CTU, i cui risultati potevano, a suo dire, essere sostanzialmente condivisi, pur evidenziando che agli ausiliari erano sfuggiti diversi elementi clinici, anamnestici ed iconografici che avrebbero dovuto comportare alcune essenziali modifiche al giudizio finale;
- che, invero, nonostante il quadro radiologico evidenziasse un'ernia del disco dorsale D10-D11 parzialmente calcificata e mal dissociabile dalla radice nervosa con associata ipertrofia del complesso articolare posteriore comprimente lo spazio posteriore, era stato programmato ed eseguito un intervento decompressivo posteriore, che, pur liberando la regione posteriore e permettendo una temporanea decompressione mielica, non aveva affrontato il problema principale, ovvero l'ernia discale;
-che l'intervento aveva prodotto un miglioramento effimero, che si era rivelato temporaneo e limitato, come certificato dal chirurgo operatore in data
31.01.2013; -che il danno midollare su D10-D11 era diventato più evidente alle successive RMN di controllo, con un peggioramento neurologico progressivo che l' aveva portata a sviluppare una grave paraplegia, costringendola alla carrozzina;
-che nonostante le difficoltà dell'intervento, il trattamento chirurgico adottato era stato inadeguato, poiché non era stata rimossa l'ernia discale calcificata, la quale aveva continuato a esercitare la sua compressione sul midollo, aggravando ulteriormente il quadro clinico;
- che, oltretutto, nel consenso informato all'intervento non era stata riportata l'importanza della patogenesi dell'EDD; - che, nella specie, oltre a non essere state riferite alternative terapeutiche chirurgiche, non era stata informata che l'ernia del disco (EDD) non sarebbe stata rimossa durante l'intervento; -che, inoltre, non era stata avvisata che la causa principale del suo dolore e delle sue limitazioni non sarebbe stata trattata;
-che, inoltre, il consenso informato, firmato su un modulo prestampato, non era sufficiente, in quanto il paziente avrebbe dovuto essere dettagliatamente informato sui rischi e le implicazioni dell'intervento, inclusa l'assenza di asportazione della patologia principale;
- che, a seguito di quanto sopra, aveva riportato un danno biologico differenziale nella misura del 50%, determinato dal passaggio da un
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presumibile grado di invalidità pregresso – antecedente all'intervento dell'ottobre
2012 - pari al 40% ad un grado di invalidità pari al 90%; -che il maggior danno biologico temporaneo assoluto, determinato dalle vicissitudini successive agli eventi dell'ottobre 2012 e riconducibili all'operato dei sanitari di Pozzuoli, era valutabile nella misura di 60 giorni mentre il maggior danno biologico temporaneo al 75% era valutabile nella misura di ulteriori 60 giorni;
-che vi era, altresì, un danno patrimoniale relativo alle spese sostenute e quelle da sostenersi a seguito ed a causa degli eventi di cui sopra, anche con riferimento alla necessità di assistenza e all'adeguamento dell'abitazione.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “a- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta c.f. Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Frattamaggiore ( NA) alla via Lupoli 27; b- per l'effetto, condannarla al pagamento a titolo risarcitorio in favore di essa istante delle somme che saranno meglio specificate nel corso del giudizio, con riferimento ai danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali come sopra dedotti, ivi compresi quelli da omesso
Cont e/o comunque carente consenso informato;
c- condannare la convenuta anche al pagamento delle spese e compensi del giudizio , compresi quelli relativi alla fase ex art. 696 bis c.p.c. con distrazione in favore del sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo. (Cfr. pag. 18-19 dell'atto di citazione)
Si costituiva nel giudizio la , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, che eccepiva: -la nullità dell'atto di citazione stante mancata quantificazione della domanda e la mancanza di elementi giuridici e fattuali a sostegno della stessa;
- la mancata prova del nesso di causalità fra la condotta dei sanitari dell' e l'evento di danno;
- che la paziente Controparte_3
era stata adeguatamente informata sulla procedura chirurgica e sui potenziali rischi connessi;
- l'inammissibilità delle richieste di risarcimento del danno non patrimoniale avanzate dall'attrice per difetto di prova.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione con ogni effetto e conseguenza di legge e per l'effetto rigettare la domanda;
in subordine accertare e dichiarare la mancanza di
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responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento Controparte_3
dannoso con tutti gli effetti e conseguenze di legge sostanziali e processuali e per
l'effetto rigettare la domanda;
accertare e dichiarare il mancato assolvimento degli oneri probatori relativi ai danni patrimoniali e non patrimoniali;
rigettare nel merito tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto;
condannare parte attrice alla rifusione delle spese diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A e C.P.A.; rigettare le avverse richieste istruttorie siccome inammissibili, meramente esplorative e prive dei presupposti di legge e nella denegata ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori, si chiede, sin da adesso, di essere abilitati alla prova contraria rispetto a quella articolata dall'attrice sugli stessi capi e con gli stessi testi da questi indicati;
Con riserva di articolare ed ulteriormente modificare mezzi istruttori costituiti e costituendi, anche in relazione al comportamento di controparte.)” (cfr. pag. 13-14 della comparsa di costituzione e risposta.)
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa, che si trae dalla documentazione in atti e dalla assenza di specifiche contestazioni al riguardo.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e che ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Prima di passare al merito della vicenda fattuale qui prospettata, appare opportuno ricordare, sia pure sinteticamente, i principi che attualmente governano l'accertamento della responsabilità civile in ambito sanitario.
In tema di responsabilità civile nell'attività medicochirurgica, il paziente che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il "contatto sociale" ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura -
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la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez.
III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, tuttavia che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471). Nondimeno, a fronte dell'allegazione dell'attore di inadempimento od inesatto adempimento, a carico del sanitario, o dell'ente, resta sempre l'onere probatorio relativo sia al grado di difficoltà della prestazione (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918), sia all'inesistenza di colpa;
in proposito è stato ripetutamente ribadito che è a carico del debitore
(sanitario e/o ente) dimostrare che l'inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3520). Resta, invece, sempre a carico dell'attore la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento chirurgico e la lesione del diritto alla salute, atteso che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, non potendosi predicare, rispetto a tale elemento della fattispecie, il principio della maggiore vicinanza della prova al debitore, in virtù del quale, invece, incombe su quest'ultimo l'onere della prova contraria solo relativamente alla colpa ex art.
1218 cod. civ." (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20812).
Così ricostruita la fattispecie, la struttura certamente risponde, in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico
(servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri
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dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod. civ.
A tale proposito, peraltro, la Suprema Corte, con la sentenza 8 gennaio
1999, n. 103 (ma cfr. anche, Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945), applicando in ambito sanitario principi già costantemente esposti nell'ordinario ambito contrattuale, ha ulteriormente chiarito - così sgombrando il campo da qualsivoglia dubbio ed equivoco - che rispetto al detto inquadramento dogmatico non rileva la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593; Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura (ovvero all'ospedale) per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, Cass. 11 maggio 1995, n. 5150).
Ad ulteriore precisazione di quanto precede ritiene questo Giudicante che il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postuli pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di colpa, poiché l'art. 1228 cod. civ. presuppone, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno
(cfr., in tal senso, anche Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2007, n. 5846); e che, nella eventuale situazione di incertezza sulla sussistenza di colpa, della stessa deve giovarsi il creditore - paziente e non certo il debitore - medico (cfr. Cass. civ., sez.
III, 4 marzo 2004, n. 4400).
Tanto premesso, innanzitutto non vi è dubbio che dalla documentazione allegata risulti provato nella presente fattispecie il titolo contrattuale della invocata responsabilità – che non è stato contestato -, ovvero cioè il ricovero della sig.ra presso il Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Parte_1
Pozzuoli (NA) ove fu sottoposta ad un intervento di laminectomia D10-D11 con decompressione delle strutture nervose.
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Ciò posto, occorre procedere all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno e alla verifica del se la condotta dei sanitari sia stata conforme alle “leges artis” ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis, ovvero se siano stati realizzati gli inadempimenti qualificati specificamente indicati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle “leges artis”.
Come risulta dall'insegnamento giurisprudenziale, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento è quello per cui ogni comportamento antecedente
(prossimo, intermedio, remoto) che abbia generato, o anche solo contribuito a generare l'evento, deve considerarsi “causa” dell'evento stesso. La valutazione di questo nesso, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiuta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la cosiddetta "causalità materiale" trova disciplina negli artt. 40 e 41 cod. pen, ossia nel criterio della "condicio sine qua non" riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Come da ultimo chiarito dal supremo organo di nomofilachia, insomma, il nesso di causalità materiale, tra condotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve essere accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato come una causalità materiale non sia sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevante, la quale impone di attribuire rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata - con cui va integrata la teoria della “condicio sine qua non” - a quei soli accadimenti che, al momento in cui si produce l'evento causante il danno, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta
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“prognosi postuma”), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n 581). Come precisato dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, però, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico - giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" (cfr., al riguardo, la già citata Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581).
In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 867; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19133).
Tutto ciò premesso, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
A tal proposito, rilevano le conclusioni medico – legali cui sono pervenuti i CCTTUU nominati nel procedimento per ATP svoltosi dinanzi al
Tribunale di Napoli innanzi a diverso giudicante ed avente r.g. n. 6023/2015, dott.
e dott. – che sono qui condivise Persona_2 Persona_3
pienamente stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con gli atti di causa e la documentazione medica ed ospedaliera allegata - secondo cui “ (…) in relazione al quadro clinico e al reperto strumentale, v'era piena indicazione all'intervento di laminectomia decompressiva (nel caso di specie completata da flavectomia e artrectomia) dello spazio D10-D11 eseguita nell'ottobre del 2012 dai Sanitari della Divisione di
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Neurochirurgia dell'Ospedale “S. Maria delle Grazie” di Pozzuoli e che tale approccio neurochirurgico, in sé e per sé considerato, è stato eseguito tecnicamente in modo corretto e conforme alle attuali procedure chirurgiche descritte in letteratura. Lo stesso intervento, tuttavia, doveva essere integrato con quello di erniectomia D10-D11. Difatti, non può escludersi che la persistenza della formazione erniaria mediana e paramediana destra a livello D10-D11 abbia continuato ad operare un effetto compressivo sul midollo anche nella fase post- operatoria e che, quindi, abbia contribuito (seppure in misura minoritaria) nel determinismo dell'attuale quadro clinico. Deve comunque essere sottolineato che al 18/10/12 (data in cui venne condotto l'intervento neurochirurgico di laminectomia, flavectomia ed artrectomia mediale bilaterale a livello D10-D11) si era già concretizzato un danno neurologico irreversibile da mielomalacia vascolare su base compressiva, cui riferire gran parte del quadro clinico registrato in fase preoperatoria. Tanto premesso, in considerazione da un lato del quadro clinico attuale nonché dei significativi deficit neurologici apprezzati in fase preoperatoria e dall'altro del documentato danno midollare da compressione presente già prima dell'intervento nonché del carattere evolutivo della patologia di base (mielopatia discoartrosiva plurisegmentaria), si ritiene che l'omessa rimozione dell'ernia a livello D10-D11 ha inciso sull'attuale aggravamento del quadro clinico rispetto alla condizione preoperatoria nella misura non superiore al 30%. Allo stato può ritenersi che v'è una condizione menomativa di fatto equiparabile ad una paraplegia midollare a livello della regione dorsale con riduzione della validità psico-fisica quantificabile nella misura dell'80%.
Preoperatoriamente è documentato un quadro clinico caratterizzato da paraparesi spastica con deambulazione possibile con appoggio, senza disturbi sfinterici e trofici evidenti, cui è mediamente attribuito una percentuale invalidante del 60%. Le suddette percentuali di danno biologico sono prospettate in riferimento alla più aggiornata e accreditata letteratura tabellare del danno alla persona. Pertanto viene a configurarsi un danno differenziale del 20%, di cui solo il 6% (ovvero il 30% del valore complessivo) è causalmente riferibile alla colposa omessa exeresi dell'ernia discale dello spazio D10-D11. Quindi, ed in
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conclusione, si ritiene che la percentuale di danno biologico iatrogeno risarcibile sia individuabile nella misura del 6%.”
Relativamente, poi, al quesito integrativo posto da codesto giudicante ai sopraindicati CCTTUU (“Dicano e specifichino i CC.TT.UU. se l'effettuazione di sedute di “fisiocinesiterapia: massoterapia, mobilizzazione, rieducazione motoria
e posturale colonna vertebrale in toto: tre cicli da 10 sedute”, come prescritto dal
Dottor potesse influire -indicandone le modalità- nell'alleviare, CP_4
escludere o ritardare il deficit funzionale riscontrato in atti (in via solo esemplificativa: paraparesi, incontinenza, difficoltà e/o impossibilità della stazione eretta), se potesse in qualsiasi modo escludere e/o contenere le limitazioni allo svolgimento delle normali attività della vita o a ritardarne gli effetti, indicando l'incidenza percentuale, indicando ogni altra circostanza di rilievo”), questi ultimi hanno osservato che pur dovendosi riconoscere che la fisioterapia può aiutare a migliorare i sintomi e a favorire il recupero funzionale generale dopo un intervento chirurgico, tuttavia, nel caso della SI.ra , Parte_1
il peggioramento è dipeso da problematiche anatomiche specifiche che non potevano essere risolte dalla fisioterapia, per cui la mancata fisioterapia non ha influito sull'evoluzione negativa del quadro clinico.
Dall'attenta disamina del caso, dunque, emerge che i postumi da cui la
SI.ra è affetta sono riconducibili, in termini di nesso causale, alla Parte_1 mancata asportazione chirurgica dell'ernia mediana e paramediana destra del disco D10-D11 da parte dei sanitari di Pozzuoli, e possono essere qualificati come di natura iatrogena.
Non si ravvisa, tuttavia, alcuna responsabilità della struttura sanitaria per incompleta informazione in sede di consenso informato così come dedotto da parte attrice.
In merito, giova rammentare che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost. È principio giurisprudenziale
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consolidato che, in tema di attività medico - chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all'esecuzione di un intervento, integrando comunque tale omissione dell'informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all'espletamento dell'atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati neppure dall'esito favorevole dell'intervento.
(cfr. Cass. sent. n. 12205/2015)
Invero, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo. Il consenso espresso dal paziente per assicurare la piena soddisfazione del diritto di costui alla libera autodeterminazione (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 438 del 2008, sub n. 4 del Considerato in diritto) e garantire la piena legittimità dell'intervento medico - chirurgico deve essere personale, specifico ed esplicito, effettivo e reale, attuale ed infine consequenziale ad informazioni complete fornite dal medico ed afferenti la natura ed i rischi dell'intervento, nonché la loro probabilità statistica di verificazione (cfr. Cass., Sez. 3, sentenze n. 8035 del
21/4/2016 e n. 24853 del 9/12/2010). Ed ancora, “in tema di attività medico- chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee
a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza
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ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non adeguata l'informazione fornita ad una paziente dapprima mediante consegna di un modulo prestampato dal contenuto generico in occasione del primo intervento chirurgico e poi, senza indicazione degli esatti termini della patologia determinatasi a causa di questo, delle concrete prospettive di superamento della medesima attraverso una serie di interventi successivi)”. (Sez. 3 - , Sentenza n.
23328 del 19/09/2019)
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti, nonché sulla scorta della espletata CTU, può ritenersi assolto tale onere in capo alla struttura sanitaria.
Invero, agli atti risulta prodotta la dichiarazione di consenso regolarmente sottoposta alla paziente e dalla stessa sottoscritta con specifico riferimento all'intervento di laminectomia D10-D11 con decompressione delle strutture nervose. Il contenuto di tale dichiarazione, diversamente da quanto opinato da parte attrice, è da ritenersi completamente esaustivo, atteso che nello stesso sono specificamente indicati gli effetti collaterali e le potenziali complicanze. Alle medesime conclusioni sono giunti, altresì, i CC.TT.UU. nella propria relazione, nella quale si legge che “In merito al rilievo di una carente attività informativa da parte dei neurochirurghi del di Controparte_8
Pozzuoli e, quindi, dell'assunzione di un consenso all'atto terapeutico privo di rilevanza giuridica, deve dirsi che nella cartella clinica della predetta struttura protetta e relativa al ricovero dal 15 al 30/10/12 è allegato un modulo di consenso informato, datato e sottoscritto dalla p. in data 17/10/12, in cui è annotata la diagnosi (“stenosi severa del canale vertebrale dorsale D10-D11 con compressione del midollo e paraparesi grave”), l'approccio terapeutico proposto
(“laminectomia D10-D11 con decompressione delle strutture nervose;
viene preso in considerazione l'approccio posteriore poiché è prevalente la compressione posteriore”) nonché gli eventuali rischi chirurgici generici (“sepsi,
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ischemia miocardica, disturbi del ritmo cardiaco, embolia polmonare, trombosi venosa profonda, tromboflebiti degli arti, etc”) e specifici (“non risoluzione della sintomatologia dolorosa;
infezione della ferita, del sistema di sintesi o dello spazio discale, spondilodiscite;
fistola liquorale con necessità di ulteriori medicazioni;
deficit delle radici nervose della cauda equina fino alla paralisi completa degli arti inferiori associato a disturbi della sfera urinaria e fecale con incontinenza-ritenzione”). In tale modulo di consenso all'atto medico è anche autorizzata una variazione dell'approccio chirurgico prospettato per esigenze terapeutiche. Va, poi, aggiunto che dalla certificazione medica allegata in atti risulta che la SI.ra già in data 3 ottobre 2012 - in occasione Parte_1
di un controllo ambulatoriale - è stata informata dal dott. , Controparte_4 primo operatore dell'intervento del 18/10/12, della tipologia di approccio chirurgico proposto (“decompressione mediante laminectomia D10-D11”) e dei rischi associati allo stesso (“viene chiarito che con l'intervento chirurgico non viene garantito il recupero funzionale del deficit neurologico e che, per contro, può anche aversi un peggioramento delle condizioni neurologiche”). Dalla documentazione allegata in atti emerge, quindi, una adeguata informazione preoperatoria, nonché la sottoscrizione di un modello di consenso informato personalizzato per ciò che concerne diagnosi, tipologia di intervento chirurgico e prospettazione di eventuali rischi.”
Relativamente, invece, al risarcimento del danno per perdita di chance di guarigione, si osserva quanto segue.
La richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione derivante da una condotta negligente del medico deve essere formulata in maniera esplicita, non potendosi ritenere implicitamente compresa nella generica istanza di condanna del convenuto al risarcimento di "tutti i danni" (cfr., Cass. 21245/12).
La chance, infatti, deve essere intesa come un'opportunità concreta ed effettiva di ottenere un determinato bene o risultato, non configurandosi come una mera aspettativa di fatto, ma come una componente patrimoniale autonoma, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione indipendente.
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Pertanto, la perdita di tale opportunità costituisce un danno concreto ed attuale
(cfr., Cass. 11340/98; Cass. 2167/96).
La domanda per la perdita di chance è ontologicamente distinta dal risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato sperato.
In quest'ultimo caso, l'indagine è focalizzata sul nesso causale, mentre nella prima ipotesi l'oggetto dell'accertamento è rappresentato da un particolare tipo di danno: una fattispecie distinta e autonoma di danno emergente, incidente su un diverso bene giuridico, ossia la semplice possibilità di raggiungere il risultato finale. In definitiva, la domanda volta a ottenere il ristoro del danno da perdita di chance non può essere considerata inclusa in quella avente ad oggetto il pregiudizio derivante dal mancato conseguimento del risultato auspicato (cfr., nella giurisprudenza di merito, ad esempio, Trib. Massa, 04/05/2017, sentenza n. 359).
Ebbene, nel caso di specie, tale voce di danno, pur essendo stata quantificata dai CCTTUU, non può essere liquidata atteso che parte attrice non ha mai esplicitamente avanzato domanda in tal senso, né nel proprio atto di citazione né nella memoria di cui all'art. 183, c. 6 n., 1 c.p.c..
Egualmente, non può essere riconosciuto alcun risarcimento per i presunti danni derivanti dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. Tale valutazione si fonda, infatti, sul presupposto — privo di riscontro probatorio — che l'attrice svolgesse attività di casalinga. Detta circostanza, poi, non è stata allegata né nell'atto di citazione né nella prima memoria prevista dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Inoltre, non risulta dimostrato che l'attrice fosse dedita alle attività domestiche in maniera continuativa o con modalità tali da configurare un danno patrimoniale risarcibile.
La deduzione relativa all'attività di casalinga emerge esclusivamente dalle valutazioni formulate dai consulenti tecnici d'ufficio (CTU). Tuttavia, in presenza di carenze o insufficienze probatorie, non è ammissibile ricorrere al consulente tecnico d'ufficio per supplire alla mancanza di allegazioni e prove fornite dalle parti. La funzione del CTU, infatti, è di ausilio tecnico e non esplorativa.
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Allo stesso modo, non è possibile fare ricorso al criterio equitativo per la quantificazione del pregiudizio sofferto, in assenza di una previa dimostrazione dell'esistenza del danno.
Pertanto, nulla va riconosciuto a tale titolo.
Ciò posto, passando al quantum della domanda, si osserva quanto segue.
Orbene, nel caso di specie, il danno da risarcirsi è unicamente il c.d. danno iatrogeno (sub-specie di danno biologico) ovvero il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, che ha per effetto l'aggravamento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo o a cause naturali. Quando, come nel caso di specie, il medico aggravi, per colpa, una lesione od una infermità preesistente, conseguenza normale del suo operato è di norma il consolidarsi di postumi che la vittima avrebbe altrimenti evitato: vuoi perché sarebbe guarita senza postumi, vuoi perché sarebbe guarita sì con postumi permanenti, ma di entità minore rispetto a quelli effettivamente consolidatisi. In questi casi sorge il problema di stabilire se il medico che abbia causato l'aggravamento (o la mancata guarigione) debba rispondere dell'intero danno patito dal paziente, ovvero solo della quota ideale di danno a lui teoricamente ascrivibile. L'aggravamento della lesione preesistente avutosi per colpa del medico è, di norma, rappresentato dal consolidarsi di postumi che il danneggiato avrebbe altrimenti evitato o in quanto sarebbe guarito, ovvero perché sarebbe risanato sì con disturbi permanenti, ma di entità minore rispetto a quelli effettivamente consolidatisi. In quest'ottica si pone la questione se il medico che abbia causato l'aggravamento (o la mancata guarigione) debba rispondere dell'intero danno patito dal paziente, ovvero solo pro quota (ideale) del danno a lui teoricamente ascrivibile. Bisogna in primo luogo stabilire se al medico incorso nell'errore debbano essere imputate anche quelle conseguenze pregiudizievoli che si sarebbero verificate comunque, a prescindere dalla sua condotta (nel caso di specie la patologia originaria del danneggiato derivante da causa non imputabile ad alcun soggetto).
Nel nostro sistema giuridico (ai sensi degli artt. da 40 a 43 cod. pen.), affinché vi possa essere un'affermazione di responsabilità a carico di un soggetto,
è – di regola – necessario stabilire un doppio legame tra il fatto e colui che l'abbia
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posto in essere. Un primo nesso – c.d. di imputazione oggettiva – collega condotta ed evento per mezzo di una relazione di causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p. Un secondo – c.d. di imputazione soggettiva – rileva lo stesso legame ma su base psichica, attraverso il principio di colpevolezza (il quale è comunque governato dal principio di causalità, rappresentando in vero un nesso causale di natura soggettiva). Il medico al quale sia imputabile, oggettivamente e soggettivamente,
l'aggravamento della patologia del danneggiato, in ragione della propria condotta, risponde dell'evento realizzatosi hic et nunc. Pertanto, al medico incorso in errore non scusabile, o che abbia agito con dolo, è imputato l'evento nella sua interezza, comprensivo dunque anche della patologia originaria. In altre parole, il medico risponde di tutta la sequenza causale evidenziata in precedenza. Difatti, la lesione iniziale rappresenta un antecedente logico necessario, in quanto è proprio su di essa che si inserisce la condotta colpevole, dando luogo a quel che è stato definito danno iatrogeno in senso lato. Ciò deriva dalla regola dell'equivalenza causale
(art. 41 c.p.,) la quale non fa distinzione tra concause di origine naturale e umana: in caso di concorso tra più cause, la responsabilità del danneggiante non è né limitata, né esclusa.
Con riferimento alla quantificazione del danno iatrogeno così ricostruito, però, in sede di liquidazione del danno non potrà non tenersi conto di quegli effetti che si sarebbero realizzati comunque, in ragione della patologia originaria, ed a prescindere dalla condotta ingiusta ed illecita del sanitario. Sul punto si è pronunciata la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza del 16 Ottobre 2017
(in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 6341/2014) secondo la quale «In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque
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ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario» (cfr.
Cass. 19.3.2017 n. 6341).
Di recente anche la Corte di Cassazione si è espressa a favore dell'ultimo dei metodi di calcolo esposti, il quale procede al calcolo attraverso la sottrazione tra valori monetari corrispondenti ai gradi di invalidità. Il risarcimento è quindi pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che si sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (sentenze della Cassazione n.8551 e n.6341 del 2017).
Ciò premesso e considerato, in considerazione della quantificazione operata dai periti incaricati, l'individuazione del danno si ottiene all'esito di un'operazione aritmetica, derivante da quanto congruamente individuato dai periti d'ufficio i quali hanno ritenuto sussistente un “danno differenziale del 20%, di cui solo il 6% (ovvero il 30% del valore complessivo) è causalmente riferibile alla colposa omessa exeresi dell'ernia discale dello spazio D10-D11. Quindi, ed in conclusione, si ritiene che la percentuale di danno biologico iatrogeno risarcibile sia individuabile nella misura del 6%.”
Trattandosi di lesioni non derivanti da sinistro stradale, risultano applicabili i parametri di liquidazione mutuati dalle tabelle elaborate presso il
Tribunale di Milano nella loro più recente formulazione del 2024. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente avuto modo di chiarire che “La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base
a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. III, 7 giugno
2011, n. 12408). E ciò in quanto “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi
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analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti
Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale — e al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c. c. — salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.” (cfr., in tal senso, sempre Cass. civ., sez. III,
7 giugno 2011, n. 12408).
Va detto che le Tabelle di Milano, a partire dalla loro versione 2021, seguendo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, hanno modificato il nome tradizionale del danno non patrimoniale: il danno biologico, ossia il danno alla salute (la lesione al fisico), è diventato “danno dinamico-relazionale” e il danno morale (ossia il patimento) è diventato “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Inoltre, il danno biologico e danno morale sono stati indicati in valori separati in quanto le tabelle contengono gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020) che ha espressamente affermato la necessità di un'indicazione distinta dei due valori. Ciò rileva nel caso in cui ricorrano i presupposti per applicare la personalizzazione
(ossia ricorrano circostanze eccezionali e specifiche), dovendo procedere all'aumento percentuale del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale. Le nuove tabelle, quindi, hanno recepito il recente orientamento della Cassazione che ha affermato l'erroneità dell'indicazione di un valore monetario complessivo, dato dalla sommatoria delle due poste di danno.
Non si trascuri che, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, potenzialmente ed ai sensi dell'art. 2059 c. c. in relazione all'art. 185 c.p., il risarcimento del danno morale la cui liquidazione, come visto, risultava in un recente passato già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle
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(quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano) che, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso,
Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008,
n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), sono state elaborate proprio allo scopo di realizzare una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale", nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi liquidati a titolo di cosiddetto danno biologico “standard” e di cosiddetto danno morale.
Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata
“personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali.
Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e
26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la
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figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Orbene, premesso quanto precede, valutati i postumi permanenti nella misura del 6%, come danno differenziale, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (65 anni al 18.10.2012, data dell'intervento), ritiene di determinare il “quantum debeatur”, all'attualità per il danno differenziale residuato all'istante nella somma di €.7.816,00 per i suddetti postumi permanenti.
La suddetta somma va, altresì, maggiorata delle spese mediche sostenute e documentate nella misura di €.8.404,11, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Nulla va riconosciuto, invece, a titolo di cd. danno morale, in assenza di una compiuta allegazione di tale voce di pregiudizio da parte dell'attrice, avuto riguardo alla circostanza alla stregua della quale il valore riconosciuto nella
C.T.U. è già stato determinato tenendo conto di tutte le componenti proprie delle lesioni patite ivi comprese le limitazioni funzionali e gli aspetti psichici connessi alla grave menomazione.
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Naturalmente, le tabelle di cui si tratta, anche nella recente formulazione, lasciano salva la possibilità di riconoscere percentuali di aumento dei valori medi da esse previste, da utilizzarsi - onde consentire una adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare, quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali. Il suddetto criterio di liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale, utilizzato dalle tabelle di liquidazione applicate nella presente sede, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attore, risulta, del resto, perfettamente in linea con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale. Giova, infatti, rammentare come le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: “Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico,
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valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Tuttavia, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, alcuna specifica peculiarità, risulta essere stata concretamente dedotta, né, a fortiori comprovata, della difesa dell'attrice allo scopo di giustificare – con finalità di
“personalizzazione” della liquidazione risarcitoria effettuata - un aumento dei valori medi suddetti, per cui essa non va riconosciuta.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo
Giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice degli interessi al tasso legale, previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso (18/10/2012 data dell'intervento) sull'importo devalutato - in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice , alla data suddetta del
18/10/2012, quale momento in cui l'illecito si è prodotto - dell'ammontare sopra riconosciuto a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
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Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta
(pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470;
Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, tenendo presente il valore della controversia, computato secondo la regola del c.d. decisum, e dunque con riferimento allo scaglione compreso tra euro “5.200,01 e 26.00,00”, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022, conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese delle CTU disposta nel prodromico procedimento per ATP svoltosi dinanzi al Tribunale di
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Napoli ed avente r.g. n. 6023/2015, in quanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020), con la conseguenza che le spese sostenute in previsione del presente giudizio nel procedimento per ATP, comprese quelle dalla C.T.U. ivi espletata e come ivi liquidate, devono essere poste integralmente a carico della convenuta soccombente. Esse sono qui liquidate considerando i parametri sopra richiamati nei valori cd. medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa
Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, NA l' , Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti di della somma di €.16.220,11 a titolo di risarcimento dei danni, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione come specificati in parte motiva ed oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1282 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
2) NA l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento, nei confronti di delle spese del Parte_1 presente giudizio, che si liquidano nella somma di €.27,00 per esborsi ed
€.5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre in favore del procuratore costituito avv.to . Raffaele Leanza dichiaratosene antistatario;
3) NA l' in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, al pagamento in favore di delle spese del giudizio Parte_1
per ATP r.g.n. 6023/2015 che si liquidano in €. 2.337,00 per compensi
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professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Raffaele Leanza dichiaratosene antistatario;
4) PONE definitivamente le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP
r.g. 6023/2015 come ivi liquidate, integralmente a carico a carico della soccombente in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il 23/01/2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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