Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 662/2024 RGA promossa da:
GIOVANELLI avv. ROBERTO - difensore in proprio appellante/i contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Giuseppe CHILLEMI appellato
Oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 17/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come sostanzialmente riassunto dallo stesso appellante (mutuandosi infra gran parte della premessa narrativa dell'appello), ha convenuto in Parte_1 giudizio la per sentir annullare la richiesta di contributi ricevuta il CP_1
31/7/2020 eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo all'anno 2009 ed accertato solo nel 2020. Osservava la non operatività della prescrizione decennale di cui all'art. 66 l. 247/12 in vigore dal 2/2/2013 in quanto applicabile solo alle situazioni debitorie successivamente maturate;
chiedeva altresì la riduzione delle sanzioni al 50% anziché al 100% per manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione per contrasto con i recenti orientamenti legislativi in materia di imposte ( che prevedono la revisione del sistema sanzionatorio tributario con riduzione delle sanzioni penali e amministrative). Invocava a supporto la giurisprudenza del Tribunale di Milano sez. lav. N. 1433 del
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pag. 2 di 4 Quanto alla contestazione circa l'efficacia interruttiva della PEC del 31/7/2020, essa si fonda sul presupposto – errato, come detto poc'anzi – del già compiuto termine a prescrivere. L'ulteriore rilievo (“il contribuente ha reso solo una leale dichiarazione di ricevimento senza riconoscere nel documento alcun carattere di atto interruttivo avente i requisiti di legge all'uopo idonei e necessari” – pag. 4 appello) è di non chiara portata e appare piuttosto un artificio retorico. Quanto, infine, alla contestata legittimità delle sanzioni applicate, oggetto del terzo motivo di gravame (argomento suscettibile di esame, per riguardare il diritto da applicare – e peraltro non nuovo, per essere contenuto a pag. 4 del ricorso di primo grado) non vi sono elementi per disattendere i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e correttamente ricordati da parte appellata: “le sanzioni per l'omesso
o ritardato pagamento di contributi, hanno natura di sanzioni civili e non amministrative, come chiaramente evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 5076 del 13 marzo 2015. In tale sentenza la Suprema Corte, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione. Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso
o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica”. Nel senso della natura civilistica delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento di contributi, ex multis, Cass., Sez. Lav., n. 12533/2019, n. 16262/2018, n. 19142/2017, n. 14864/2011, n. 14475/2009, n. 22414/2009 e n. 15067/2008; in vertenza avente ad oggetto sanzioni accessorie a contributi della , da ultimo, CP_1
Corte di Appello di Torino n. 41/2022”. Come evidenziato dalla appellata, le Sezioni Unite hanno avuto modo di CP_1 precisare che “in materia di inadempimento delle obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali, l'applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno cagionato all'ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afflittiva (che prescinde come tale dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore) propria delle sanzioni
pag. 3 di 4 amministrative (di cui alla L. n. 689 del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del 1997) (V. Cass. sez. lav. 19 giugno 2009 n. 14475 che, richiamando ex plurimis, Cass. sez lav. 21 gennaio 1995 n. 679 e Cass. sez. lav. 20 novembre 2001 n. 14591, ha sancito che per le somme aggiuntive non opera l'intrasmissibilità agli eredi disposta dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 7, in tali sensi anche Cass. sez. lav. 6 giugno 2008 n. 15067 e Cass. sez. lav. 8 settembre 2003 n. 13099, quest'ultima per quanto concerne la funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria delle somme aggiuntive dovute all' in caso di omesso o parziale CP_2 pagamento dei premi assicurativi)”. L'argomento che precede dà conto dell'impossibilità di accedere alla tesi di parte appellante, che auspica l'applicazione della lex mitior, istituto propriamente relativo alle norme caratterizzate da quella valenza sanzionatoria che viene qui esclusa. L'appello deve dunque essere integralmente respinto. 3. Le spese del grado (liquidate tenendo conto della ripetitività delle difese tutte) seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 123/2024 del Tribunale Parte_1 di Reggio Emilia resa in data e pubblicata il giorno 22/04/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 17/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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